Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2006, n. 10437
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

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Il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, sicché è illegittimo, peraltro risolvendosi nell'indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all'esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2006, n. 10437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10437
Data del deposito : 9 marzo 2006

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