Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
La mancata compiuta indicazione, nella relazione di notificazione del decreto di citazione a giudizio al domicilio dichiarato dall'imputato, che risulti celibe, della persona dichiaratasi "moglie convivente" si risolve in una nullità a regime intermedio, a meno che l'imputato, deducendo la nullità come assoluta sotto il profilo dell'omessa citazione, non adduca fatti che attestino che non è venuto a conoscenza della citazione, non essendo però in tal senso sufficiente l'esibizione del certificato di stato civile attestante lo stato di celibe, per la necessità di dimostrare che non v'era, al tempo della notifica, alcun rapporto di convivenza né una relazione stabile con una donna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2009, n. 44683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44683 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/10/2009
Dott. CASUCCI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 4691
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 38870/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DE SA QU nato il [...];
2. SI SA nato il [...];
3. ON TO nato il [...];
avverso la sentenza del 23/03/2007 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dal De IS e per l'inammissibilità dei ricorsi presentati da EL ed OS;
Udito il difensore avv.to PIGNATELLI Angelo per il De IS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 23/03/2007, la Corte di Appello di Napoli, sull'appello proposto da SI IO - ON VA - DE SA SQ, ritenuti responsabili dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 12/07/2004, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (nonché il De IS dei reati di corruzione - il EL del reato di estorsione), così decideva:
- in accoglimento dell'accordo intervenuto fra le parti, rideterminava la pena nei confronti dell'OS e del EL, rispettivamente, in anni cinque, mesi sei di reclusione ed in anni otto, mesi sei di reclusione ed Euro 4.000,00, di multa;
- confermava la sentenza appellata nei confronti del De IS. Avverso la suddetta sentenza, tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
SI - ON, con separati ricorsi a mezzo dei rispettivi difensori, hanno censurato l'impugnata sentenza sostenendo, sostanzialmente, che la medesima sarebbe priva di alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la Corte, pur in presenza del chiaro disposto dell'art. 129 c.p.p., non aveva ritenuto possibile proscioglierli dai reati loro ascritti.
DE SA, a mezzo dei propri difensori, ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI artt. 157, 168 c.p.p. e art. 171 c.p.p., lett. d): sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe nulla per omessa notifica della citazione a giudizio avanti la Corte di Appello.
Rileva, infatti, il ricorrente, che la notifica del decreto di citazione a giudizio, era stata effettuata, presso il domicilio eletto, a mani "della moglie il 31/05/2006", laddove, come dimostrato dal certificato dello stato civile, egli era celibe. Di conseguenza, poiché non risultava indicato il nome di colei che aveva ricevuto l'atto di notifica, nell'impossibilità di accertarne l'identità, la notifica doveva ritenersi nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 168 c.p.p., art. 171 c.p.p., lett. d) - art. 179 c.p.p., comma 1. 2. VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS C.P. - ART. 546 C.P.P., LETT. E), ART. 192 C.P.P.:
sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, facendo erronea applicazione della legge penale, avrebbe omesso di motivare, in modo logico e congruo, in ordine al concorso esterno in associazione mafiosa.
Rileva, infatti, il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla dimostrazione dell'esistenza di un apporto concreto, da parte di esso ricorrente, al sodalizio criminale, essendosi limitata ad un'analisi parcellizzata dei singoli episodi, senza, quindi, chiarire e dimostrare i fatti contestati nel capo d'imputazione. In realtà, la Corte, avrebbe confuso e sovrapposto la motivazione riguardante il capo d'imputazione relativo alla corruzione (capo Ac) con quello relativo all'associazione mafiosa (capo Af), con la conseguenza che avrebbe utilizzato argomenti posti a sostegno dell'ipotesi corruttiva per indurne, apoditticamente, una forma di concorso nell'associazione mafiosa. La Corte, inoltre, non avrebbe adeguatamente riscontrato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia (motivo sub 4).
3. VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO:
Si duole il ricorrente del fatto che la Corte
territoriale, nel negare ingresso alle prove dedotte, sarebbe incorsa nella violazione del diritto alla prova. In particolare, la Corte, da una parte, avrebbe omesso ogni motivazione sul diniego, dall'altra, con riguardo a OB US, avrebbe compiuto un inammissibile giudizio preventivo di inattendibilità delle dichiarazioni liberatorie rese da costui.
4. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, incorrendo nello stesso vizio motivazionale del Tribunale, non aveva indicato quali fossero gli elementi di prova relativi ai concreti contributi forniti all'associazione, oltre agli elementi di fatto del dolo specifico di agevolazione in capo ad esso ricorrente.
DIRITTO
SI - ON.
Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, dev'essere dichiarato manifestamente infondato per le seguenti ragioni:
- costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, una volta intervenuto fra le parti l'accordo e questo sia stato ratificato dal giudice (come appunto, nel caso di specie), il medesimo non possa più essere retratto da alcuna delle parti al fine di prospettare censure con riferimento ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza e alla soggettiva attribuzione del fatto, alla applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena: ex plurimis Cass. sez. 5^ 7563/2004 - Cass. Sez. 6^ 29965/2007;
è vero che opera pur sempre l'obbligo della motivazione ex art. 125 c.p.p., e art. 111 Cost. e l'imputato è abilitato all'impugnazione anche in caso di accordo ratificato dal giudice, allorché segnali l'esistenza di vizi della decisione relativi al suo proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Peraltro, sul punto, questa Corte ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e della centralità dell'atto negoziale che lo caratterizza, occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della motivazione "soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.": Cass. S.U. 27.3.92 -Di Benedetto;
S.U. 27.9.95 n. 18 - Serafino;
alla stregua di tali principi, deve allora ritenersi che la Corte territoriale, sebbene in modo sintetico, abbia operato il doveroso controllo sull'insussistenza delle condizioni ex art. 129 c.p.p., rilevando che non risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di proscioglimento. A ciò aggiungasi l'estrema genericità di entrambi i ricorsi in nessuno dei quali sono evidenziati gli elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a pronunciare una sentenza di assoluzione. In conclusione, l'impugnazione proposta dai ricorrenti OS e EL deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00, ciascuno.
DE SA.
Ad 1 (violazione degli artt. 157 e 168 c.p.p., e art. 171 c.p.p., lett. d), la censura va disattesa per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, si deve dare atto che, in effetti, da un controllo effettuato, è risultato che la notifica fu eseguita, presso il domicilio eletto a mani "della moglie".
Sennonché, con il ricorso, l'imputato ha prodotto certificato dello stato civile attestante che egli è celibe.
Partendo da questo pacifico dato di fatto, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'intero giudizio di appello invocando a suo favore un precedente giurisprudenziale di questa Corte che, in una fattispecie simile, ha affermato che "qualora nella relazione di notificazione del decreto di citazione a giudizio di un imputato, che risulti celibe, si attesti la consegna alla moglie convivente, la mancata compiuta indicazione delle generalità del consegnatario preclude la sua identificazione, risolvendosi in tutto nella nullità prevista dall'art. 171 c.p.p., lett. d), da cui deriva l'omessa citazione in giudizio dell'imputato e la conseguente nullità sanzionata dall'art.179 c.p.p., comma 1": Cass. 2451/1999 Rv. 213232.
Tuttavia, questa Corte ritiene di doversi discostare dal suddetto principio sulla base di quanto statuito dalle SS.UU con la sentenza n 119/2004 Rv. 229540. Con la suddetta sentenza, le SSUU furono chiamate a risolvere la seguente questione: se la nullità della notificazione rientri nella categoria delle nullità assolute, a norma dell'art. 179 c.p.p., comma 1, o in quella delle nullità relative, con i conseguenti limiti di deducibilità e con la conseguente applicabilità delle sanatorie.
Le SSUU, dopo una stringente analisi del dato normativo e storico:
- innanzitutto, hanno affermato che la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p., comma 1, non comprende i casi in cui la notificazione della citazione non sia stata omessa e non possa altrimenti considerarsi tale ma risulti soltanto viziata da una diversa nullità rientrante nella previsione dell'art. 184 c.p.p., comma 1, che, pertanto, da luogo ad una nullità rientrante nella categoria di quelle a regime intermedio e di quelle relative;
in secondo luogo, hanno chiarito che, nel caso in cui la nullità della notificazione si accompagna alla mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato, e, quindi, la notificazione non raggiunga il suo scopo (ad esempio perché il destinatario si trova spesso lontano dal suo domicilio o perché esistono rapporti conflittuali tra lui e chi potrebbe ricevere l'atto in sua assenza), la citazione deve considerarsi omessa (anche se la notificazione non è inesistente ma solo nulla) e quindi ci si trova in presenza di una nullità assoluta, a norma dell'art. 179 c.p.p., comma 1. In tali casi, però, "(...) nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 c.p.p., comma 1, non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile.
Infatti in un processo basato sulla iniziativa delle parti è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione".
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, si deve, innanzitutto, rilevare che la notifica fu eseguita presso il domicilio eletto e ricevuta da persona convivente.
Infatti, colei che si trovava nel domicilio dell'imputato e comunicò all'ufficiale giudiziario di essere la moglie (pur non dichiarando le sue generalità) del soggetto al quale la notifica era diretta, a ben vedere, fece due affermazioni:
- di essere la moglie della persona alla quale la notifica era diretta: affermazione esplicita;
- di essere convivente: affermazione implicita derivante dal fatto che essere moglie implica, proprio sul piano giuridico, tranne i casi di separazione, di essere anche la convivente.
Sul punto, in tema di notifica a persone convivente, vanno richiamati e ribaditi i seguenti consolidati principi di diritto, reiteratamente enunciati da questa Corte (Cass. 19035/2005 riv. 231620 - Cass. 9214/2005 riv. 231487 - Cass. 24575/2001 riv. 219640 - Cass. 907/1999
riv. 212931):
- la relata di notifica è assistita da una presunzione di veridicità nella parte in cui attesta che il consegnatario dell'atto è convivente (come, appunto, la moglie) con l'interessato il quale può contrastarla con una prova contraria precisa e rigorosa proprio perché l'attestazione dell'ufficiale giudiziario è basata su una altrui indicazione e non è il frutto di attività d'indagine del notificante;
- per la notifica, purché avvenga in uno dei luoghi indicati nell'alt. 157 c.p.p., è rilevante non la relazione più o meno stabile e duratura dell'accipiens con il luogo in cui gli viene consegnata la copia dell'atto da notificare, bensì il suo rapporto personale col notificando, tale da legittimare la presunzione che quell'atto verrà portato a conoscenza del suo destinatario. Si può, quindi, affermare, in prima battuta che, ove la notifica venga eseguita presso l'abitazione dell'imputato (che ivi ha eletto il domicilio ai fini delle notifiche) e sia ricevuta da persona qualificatasi, falsamente e/o erroneamente, come "moglie", si deve presumere che quella donna sia convivente con l'imputato e, quindi, legittimata a ricevere la notifica.
Infatti, non si può considerare omessa una notifica effettuata presso il domicilio eletto e ricevuta, per giunta, da una persona che si qualifica come convivente: in tali casi, invero, il procedimento notificatorio è eseguito secondo il modello delineato dal codice di rito con l'unica deviazione derivante dal fatto che l'ufficiale giudiziario non ha provveduto, ex art. 168 c.p.p., comma 1, come pure avrebbe dovuto, alla identificazione dell'accipiens. L'imputato, però, di fronte ad una notifica che, sebbene eseguita secondo il modello procedurale, è senz'altro viziata, può reagire in due modi.
Innanzitutto, può limitarsi ad eccepire (e provare) la semplice deviazione dal modello previsto dal codice di rito e consistente nel fatto che l'ufficiale giudiziario non solo ha omesso di identificare le generalità dell'accipiens ma che costui non riveste la qualifica attribuitasi (nella specie "moglie").
In tale ipotesi, ove l'onere probatorio venga positivamente assolto, non significa, però, che la notifica debba essere automaticamente considerata "omessa" ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, e, quindi, colpita da nullità assoluta: significa solo che la notifica è viziata dalla nullità intermedia di cui al combinato disposto degli art. 178 c.p.p., lett. c) - art. 180 c.p.p. e, quindi, di una nullità che, se non eccepita nei termini di cui all'art. 182 c.p.p., resta sanata.
Infatti, per quanto detto, non è possibile ipotizzare una omessa citazione ma solo una deviazione dal modello notificatorio. L'imputato, però, può contestare, in modo ancora più radicale, la notificazione sotto il profilo di non esserne mai venuto a conoscenza e che, quindi, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di "omessa citazione". È ovvio, però, che, in tale ipotesi, l'onere probatorio a suo carico, diventa ben più stringente, dovendo provare non solo la deviazione dal modello procedurale (come nell'ipotesi precedente) ma anche l'insussistenza di un qualsiasi rapporto di relazione personale con l'accipiens. Solo ove venga assolto positivamente il suddetto duplice onere probatorio, la presunzione che l'atto ricevuto da una persona qualificatasi convivente venga portato a conoscenza del destinatario, viene meno e la notifica deve considerarsi tamquam non esset e, quindi, affetta dalla nullità assoluta di cui all'art.179 c.p.p., comma 1. Ora, applicando i suddetti principi di diritto alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi quanto segue.
Se si legge il ricorso, è facile avvedersi che l'imputato, in realtà, pur deducendo la nullità della notifica per omessa citazione, non ha mai esplicitamente affermato che non ne era venuto a conoscenza.
La sua difesa, infatti, si basa su un dato puramente formale, ossia nel sostenere che colei che aveva ricevuto la notifica qualificandosi come "moglie" tale non poteva essere perché egli era ed è celibe. Ma, per quanto detto, la suddetta eccezione, benché fondata, porta a ritenere che la notifica non è "omessa" ma solo affetta da nullità intermedia che avrebbe dovuto essere rilevata e fatta valere durante tutto il giudizio di appello, ma non certo essere sollevata, per la prima, davanti a questa Corte.
Ove, invece, l'imputato, avesse voluto dedurre la mancata conoscenza della notifica (e, quindi, l'omessa citazione), in realtà, avrebbe dovuto provare, per contrastare quanto accertato dall'ufficiale giudiziario, sulla base della dichiarazione ricevuta da una donna che, trovatasi nel suo domicilio, aveva dichiarato di essere la moglie (e, quindi, la convivente): a) di essere celibe;
b) di non convivere (nè di avere alcun rapporto di relazione personale di qualsiasi genere) con alcuna donna. L'imputato, a mezzo del certificato di stato civile, ha, indubbiamente, provato di essere celibe e, quindi, ha provato che colei che si era qualificata come sua moglie tale non poteva essere: ma la suddetta nullità, di natura intermedia, essendo stata sollevata, per la prima volta, avanti questa Corte, deve ritenersi tardiva. Non ha provato però che, con lui, non conviveva alcuna donna, prova che, ad es., avrebbe potuto essere agevolmente fornita con la produzione dello stato di famiglia dal quale risulta, appunto, la composizione del nucleo familiare. In conclusione, la doglianza dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "qualora nella relazione di notificazione del decreto di citazione a giudizio di un imputato (regolarmente eseguita presso il domicilio eletto), che risulti celibe, si attesti la consegna alla moglie convivente, la mancata compiuta indicazione delle generalità del consegnatario, pur precludendone la sua identificazione, si risolve in una nullità di natura intermedia prevista dal combinato disposto degli art. 168 c.p.p., comma 1 - art. 171 c.p.p., lett. d) - art. 178 c.p.p., lett. c) - art. 180 c.p.p., con la conseguenza che la nullità dev'essere eccepita, pena la decadenza, entro i termini di cui al combinato disposto degli artt. 180 e 182 c.p.p.. Tuttavia, ove l'imputato deduca la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1, il profilo dell'omessa citazione, per non essere mai venuto a conoscenza della notificazione, non può limitarsi a produrre il solo certificato dello stato civile attestante lo stato di celibe, dovendo dimostrare anche che, all'epoca della notifica, con lui ne' conviveva ne' aveva alcun rapporto di relazione personale di qualsiasi genere con alcuna donna".
Ad 2 (violazione dell'art. 416 bis c.p. - art. 546 c.p.p., lett. e) - art. 192 c.p.p): la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che la sentenza impugnata, dopo avere illustrato da pag. 6 a pag. 15, in modo articolato, i motivi di appello, poi, da pag. 18 a pag. 33 prende in esame le singole doglianze e le confuta, giungendo, quindi, alla conferma della corposa sentenza di primo grado.
Il ricorrente, in questa sede, ha articolato la censura in esame sostenendo, sostanzialmente, che:
- la Corte avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla prova dell'esistenza di un contributo causale determinante e reale al sodalizio criminale.
Infatti, la Corte avrebbe proceduto ad un'analisi parcellizzata dei vari episodi sovrapponendo e confondendo singoli episodi corruttivi con la partecipazione all'associazione di stampo camorristico;
- la Corte territoriale, poi, non avrebbe neppure ben valutato quei singoli episodi addebitati all'imputato in quanto: a) quanto all'episodio avvenuto presso l'Ospedale ES, i giudici non si sarebbero chiesti quale fosse la pertinenza con il thema probandum, senza contare la profonda ed insanabile discrasia tra le due versioni dei fatti resa dalla dichiarante ZA;
b) stessa cosa doveva ripetersi per le c.d. "operazioni simulate" pretesamente compiute dall'imputato; c) non erano state debitamente valorizzati i fatti favorevoli compiuti dall'imputato; d) era stato dato credito alle dichiarazioni rese da dichiaranti inattendibili quanto ai regali ed al denaro che il De IS avrebbe ricevuto.
Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, va ritenuto infondato. Va subito precisato che, trattandosi di sentenza confermativa di quella dì primo grado, le due sentenze vanno lette congiuntamente, formando un unicum.
La suddetta precisazione si rende necessaria perché, a fronte di una sentenza di primo grado di circa 300 pagine, quella di appello è formata da sole 34 pagine.
Il che, però, si spiega agevolmente con il fatto che la Corte territoriale, correttamente, si è limitata solo a prendere in esame le singole doglianze senza nuovamente ripercorrere tutto il contesto in cui si inseriscono i singoli episodi addebitati. L'asserita e dedotta mancanza di organicità e frammentarietà, quindi, non deriva dal fatto che i giudici di merito non abbiano, appunto, fornito una spiegazione organica e razionale di tutto il materiale probatorio, ma solo dal fatto che la sentenza di appello si è concentrata solo sui singoli motivi di impugnazione: ma, leggendo in modo unitario, sia la sentenza di primo grado che quella di appello, diventa palese che non vi è alcuna mancanza di organicità ne' frammentarietà del materiale probatorio.
In questa sede, poi, il ricorrente, in modo generico, confuta la sentenza impugnata, ricorrendo alla tecnica retorica della frammentazione della motivazione, tecnica, però, reiteratamente stigmatizzata da questa Corte in quanto la sentenza va letta in modo unitario non essendo corretto isolare singoli punti avulsi dall'intero contesto.
In particolare, il ricorrente si sofferma sugli episodi di seguito indicati cercando di minare, peraltro in modo confuso e disorganico, l'iter logico seguito dalla Corte territoriale.
Quanto all'episodio avvenuto presso l'Ospedale ES (consegna di L. 20.000.000 all'imputato), non è vero che si basa solo sulle dichiarazioni contraddittorie resa dalla ZA: in realtà, è sufficiente leggere la sentenza a pag. 20 dove la Corte chiarisce che l'episodio accadde realmente (come desumibile dalle dichiarazioni rese dallo stesso De IS), è riscontrato dalle dichiarazioni rese dal poliziotto PE (condannato con sentenza passata in giudicato: pag. 21 sentenza) e spiega le ragioni per le quali la ZA le cui dichiarazioni non erano contraddittorie avendo sempre "formulato le medesime accuse nei confronti del De IS" (pag. 18 sentenza) e, comunque, non rappresentavano la "fonte principale di accusa" (pag. 20 sentenza) doveva ritenersi attendibile.
Quanto alle ed operazioni simulate compiute dal De IS, non è vero che la Corte territoriale avrebbe elevato "il sospetto al rango di indizio": ancora una volta, la difesa fornisce una lettura distorta e frammentata della motivazione addotta dalla Corte territoriale la quale, a pag. 20 ss, ricostruisce, nei dettagli, quali e quante operazioni "simulate" il De IS effettuò, operazioni oggettivamente accertate e riscontrate, successivamente, dalle dichiarazioni rese sia dal poliziotto PE sia da vari collaboratori di giustizia che, proprio per questo, sono stati ritenuti attendibili.
Quanto alla corresponsione di regali e di somme di denaro in modo continuativo da parte del clan GI, è sufficiente rinviare alla lettura delle pagine 24 ss della sentenza, dove, in modo articolato, sono illustrati tutti i riscontri (sia oggettivi che derivanti dalle dichiarazioni rese dai collaboranti), al fatto che, appunto, il De IS era retribuito, in modo stabile, dal clan GI. È proprio in tale contesto che, ad es., va inquadrato l'episodio del litigio fra l'imputato e la ZA avvenuto platealmente addirittura all'interno del Commissariato Vicaria: cfr pag, 22 sentenza.
Il ricorrente, poi, (pag. 8 ss del ricorso) tenta di dimostrare, per inficiare la motivazione, che le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero contraddirtene e, quindi, non credibili. Sennonché, la Corte territoriale, si premura di chiarire, ogni volta, che le dichiarazioni rese dai collaboranti dovevano ritenersi attendibili, proprio perché quelle dichiarazioni erano state riscontrate oggettivamente.
La Corte da anche atto di alcune discrasie riscontrate nelle suddette dichiarazioni, ma ne fornisce una spiegazione plausibile e razionale (cfr pag. 26), così come spiega il motivo per cui, ad un certo punto, l'imputato (avendo scoperto di essere indagato) diventò particolarmente attivo nella lotta contro il clan GI perché voleva "allontanare da sè i sospetti" (cfr pag. 22 e 27/28). Con il che va dichiarato infondato anche la doglianza (pag. 17 ricorso)
con la quale l'imputato sostiene che il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei chiamanti in correità sarebbe apodittico ed aprioristico.
In conclusione, a ben vedere, le censure mosse in questa sede, in ordine all'accadimento dei singoli episodi criminosi, sono estremamente generiche proprio perché frammentarie e tali da non scalfire minimamente l'impianto motivazionale di entrambe le sentenze.
Infatti, l'imputato, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in modo inammissibile, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame da entrambi i giudici di merito i quali, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, hanno puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto.
Il ricorrente, poi, sviluppa la tesi difensiva secondo la quale i singoli episodi criminosi addebitatigli (in particolare quelli corruttivi), pur ove provati, non sarebbe tali da giustificare la sua condanna anche alla partecipazione all'associazione camorristica. Anche la suddetta tesi deve, però, ritenersi infondata. Infatti, come incensurabilmente accertato dai giudici di merito con corretto e congruo procedimento logico aderente agli evidenziati elementi probatori, il complessivo comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni corresponsione di un "mensile" fisso oltre ad "extra" - agevolazioni compiute a favore di membri del clan: cfr pag. 24 - 25 - 29 - 33 sentenza impugnata fu non episodico ma organico e sistematico.
Di conseguenza, correttamente è stato ritenuto che il suddetto comportamento contribuì, in modo determinante, alla conservazione, agevolazione e rafforzamento del clan camorristico GI: da qui anche la correttezza della contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, (motivo sub 4) dovendosi ritenere che quegli specifici e ben individuati comportamenti agevolarono le attività del sodalizio criminoso, essendo finalizzati proprio a favorire l'attività principale del clan GI (bancolotto), previa corresponsione di somme di cospicue e costanti somme di denaro, oltre che di costosi regali (orologio Rolex). Infine, non si presta ad alcuna censura (motivo sub 3) la decisione della Corte di respingere le istanze istruttorie "atteso che molti di quelli indicati nella Usta sono stati già sentiti dai giudici di primo grado e non occorre la rinnovazione del dibattimento per sentire altri testi, stante il quadro probatorio emerso nei confronti dell'imputato".
Sul punto va, infatti, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione allo stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv 233391 - Cass. 21687/2004 riv 228920. Così non è nel caso di specie, atteso che la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, con motivazione congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, ha chiarito, da una parte, che le prove dedotte erano superflue (essendo state già assunte dai giudici di primo grado) e, dall'altro, che erano irrilevanti atteso che il quadro probatorio a carico dell'imputato era tale da consentire la decisione. L'imputato, a fronte della suddetta motivazione, non ha proposto una specifica censura ma si è limitato ad enunciare generici e pacifici principi di diritto senza però spiegare i motivi per cui le prove dedotte non erano superflue ossia tali da condizionare, se assunte, in modo a sè favorevole, la decisione di secondo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di De IS SQ e dichiara inammissibili i ricorsi di OS IO e EL VA condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché OS e EL al versamento ciascuno della somma di Euro 1.500,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009