Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
In materia di notificazione, la presunzione di veridicità che assiste la relata in cui l'ufficiale giudiziario attesta che il consegnatario dell'atto è convivente con l'interessato, può essere da questi contrastata - attesa la libera valutazione attribuita al giudice - ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale in nessun caso può consistere in una "autocertificazione" della insussistenza della situazione di convivenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2001, n. 24575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24575 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO SIRENA - Presidente - del 05/11/2001
1. Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LIONELLO MARINI - Consigliere - N. 537
3. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 47173/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE IN, nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 1/6/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Pretore di Velletri che aveva fermato la responsabilità di GI VE, imputato ex art. 641 c.p. con l'accusa di aver dissimulato il proprio stato di insolvenza contraendo un obbligazione relativa alla sua permanenza in albergo con il proposito di non adempirla. Ha proposto per Cassazione l'imputa denunciando la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per violazione dell'art.171, lett. d, c.p.p. in quanto l'atto era stato notificato nelle mani di IV LL, dalla quale egli aveva divorziato, e che pertanto non poteva considerarsi persona convivente anche temporaneamente, ai sensi dell'art. 157, cm. 1^ c.p.p.; ai fini della validità della notificazione. Ne conseguiva l'illegittimità della pronuncia di contumacia e la nullità di tutto il giudizio di appello, compresa la sentenza impugnata, di cui veniva chiesto, quindi, l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile.
La relata dell'ufficiale giudiziario in cui si attesta la convivenza della persona, cui venne consegnato il decreto di citazione, con l'imputato, far fede della dichiarazione in tale senso resa da detta persona e costituisce quindi una presunzione che discende sia dall'apparenza della situazione, sia dello stesso tenore di quanto affermato all'ufficiale notificatore. La prova contraria doveva essere fornita dall'interessato che nega l'idoneità della persona a ricevere l'atto pur dovendosi ritenere possibile anche nel giudizio di leggittimità per l'imputato dichiarato contumace in appello la certificazione dell'insussistenza dello stato di convivenza (configurandosi una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c, c.p.p., non altrimenti rilevabile), nella specie va escluso che l'imputato possa validamente avvalersi, come pretende, dell'autocertificazione, la quale è utilizzabile soltanto per fini amministrativi, non già nel procedimento perché per sovvertire una legittima presunzione di convivenza anella base della relata dell'ufficiale giudiziario e, dunque, per farne discendere la nullità di notificazione del decreto di citazione a giudizio. Infatti, nel procedimento penale è ininfluente ai fini probatori, qualsiasi dichiarazione orale o documentale che l'imputato rende a proprio favore, a nulla rilevato che egli si avvalga della forma dell'autocertificazione non finalizzata a spiegare alcuna efficacia sulla veridicità del contenuto e quindi, in riferimento al caso concreto, sulla effettività o meno dello stato di convivenza. All'innammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i connessi profili di colpa (cfr. C. Cost. n. 186/2000), di una somma in favore delle ammende nella congrua misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001