Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 2
In tema di regime carcerario previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) il parere del P.M. che il Ministro della giustizia deve acquisire prima di disporre la sospensione delle regole di trattamento non è dovuto con riferimento alla posizione dei condannati in via definitiva, in quanto il testuale tenore del comma 2-bis del citato articolo, come introdotto dall'art. 2 della legge n. 279 del 2002, prevede che sia sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, sicché la disposizione è riferibile esclusivamente ai detenuti in custodia cautelare e non anche a quelli che si trovano in espiazione di pena in esecuzione di condanna irrevocabile.
In tema di regime carcerario differenziato, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto è proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza (art. 41-bis, comma 2-sexies, della legge n. 354 del 1975, cd. ordinamento penitenziario) deve farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Commentario • 1
- 1. Proroga regime 41-bis: accertamento capacità di mantenere contattiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2023
1. La questione: capacità di mantenere contatti del detenuto al 41-bis Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava un reclamo proposto avverso un decreto ministeriale con cui era stata prorogata, per il periodo di due anni, la sua sottoposizione al regime detentivo differenziato previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis per la prima volta disposta nel 1995. Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto, che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza illegittimamente ritenuto la sufficienza, in funzione della proroga, di un giudizio di pericolosità potenziale, fondato sui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 14/11/2003
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 5338
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 023325/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN DO N. IL 20/06/1958;
avverso ORDINANZA del 28/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 28.3.2003, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal detenuto CI ME avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 28.12.2002 con cui era stata sospesa l'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2^, ord. pen., dichiarava inefficace la sola limitazione relativa alla ricezione di pacchi perché ritenuta non strumentale alle esigenze di ordine e di sicurezza.
Il condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando mancanza di motivazione della decisione che aveva confermato il regime detentivo differenziato, sull'assunto che il provvedimento in data 28.12.2002 doveva essere giustificato dalla sopravvenienza di nuove esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e che, comunque, doveva essere dimostrata l'attualità della pericolosità; che, in violazione delle prescrizioni della l. n. 279 del 2002, non era stato sentito il P.M.; che il tribunale di sorveglianza non aveva affatto motivato sulla richiesta di cessazione dell'esercizio del visto di controllo sulla corrispondenza.
2. - Deve premettersi che la Corte costituzionale è più volte intervenuta in materia di regime carcerario differenziato affermando che i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, costituiscono un limite al potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria di limitare il normale regime carcerario e che eventuali deviazioni dal corretto uso di tale potere legittima il detenuto a proporre il rimedio del reclamo ex art. 14 ter ord. pen. al fine di provocare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità delle misure restrittive adottate (Corte Cost, 18 ottobre 1996, n. 351; Corte Cost, 22 luglio 1994, n, 332; Corte Cost, 23 novembre 1993, n. 410; Corte Cost, 28 luglio 1993, n. 349). Sulla scia di linea interpretativa, nella giurisprudenza di questa Corte sono stati definiti i confini del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere attribuito all'Amministrazione dall'art. 41 bis, comma 2^, ord. pen. e i limiti del sindacato del giudice sui provvedimenti dell'Amministrazione e sul contenuto delle misure con essi disposte (cfr., per tutte, Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 1995, n. 6873, P.G. in proc. Furnari). Le posizioni espresse dalla giurisprudenza hanno trovato completa ed organica disciplina nella l. 23.12.2002, n. 279, il cui art 2 ha sostituito i commi 2^ e 2^ bis e ha aggiunto quattro nuovi commi, ridefinendo i presupposti e le finalità dello speciale regime (comma 2^), il procedimento, la durata e la prorogabilità delle misure (comma 2^ bis), la revoca del provvedimento conseguente al venire meno delle esigenze che l'hanno giustificato (comma 2^ ter), l'indicazione delle limitazioni adottabili con la sospensione delle regole del trattamento (comma 2^ quater), la possibilità di presentare reclamo al tribunale di sorveglianza, il termine per proporlo e l'individuazione del tribunale competente (comma 2^ quinquies), le forme del procedimento e la ricorribilità in Cassazione contro l'ordinanza che ha deciso il reclamo (comma 2^ sexies).
Ciò posto, nel caso di specie devono essere applicate le disposizioni della legge n. 279 del 2002, dato che esse sono entrate in vigore il 24.12.2002 e la sospensione delle regole del trattamento penitenziario è stata disposta con decreto del Ministro della Giustizia del 28.12.2002.
3. - L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2^ sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale "il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge". La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dato che tale vizio scaturisce, prima che dalla violazione della regola generale prescritta dall'art. 125 c.p.p., dalla trasgressione della specifica norma di cui al comma 2^ sexies dell'art. 41 bis ord. pen., secondo cui il tribunale di sorveglianza "decide in Camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2^". Deve trarsene la conseguenza che col ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è denunciatale il vizio di mancanza della motivazione, nel quale devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. In questa stessa prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte, nella diversa materia della liquidazione dei compensi spettanti ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, hanno recentemente chiarito che allorché il ricorso in Cassazione è esperibile solo per violazione di legge, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 25080, Pellegrino).
Dai precedenti rilievi deve conclusivamente inferirsi che, nel giudizio di legittimità, deve essere controllata l'esistenza della motivazione dell'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha accertato le condizioni richieste per la sospensione delle regole del trattamento penitenziario e il collegamento strumentale tra le limitazioni imposte al detenuto e la salvaguardia delle esigenze di ordine e di sicurezza.
4. - Alla luce dei principi precedentemente esposti, il ricorso deve essere rigettato perché destituito di fondamento, risultando la struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata immune dai vizi denunciati dal ricorrente.
Invero, a fronte delle censure di mancanza di motivazione, va rilevato che il tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, accertando l'inserimento del condannato, ai massimi livelli di responsabilità, come uomo d'onore della cosca mafiosa "Noce" di Palermo, figlio del capo cosca, appartenente al gruppo di fuoco dei corleonesi di VA NA e coinvolto nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio: sulla base di tali elementi, tratti dalla documentazione in atti, il tribunale di sorveglianza ha ritenuto persistenti i collegamenti con l'associazione mafiosa, come è stato confermato dalle dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia in numerosi processi.
Sono inconsistenti, dunque, le doglianze di mancanza della motivazione, che non colgono nel segno neppure nell'ottica della congruenza del contenuto del decreto ministeriale, per la ragione che le limitazioni imposte appaiono dettate dalla necessità di preservare le finalità di ordine e di sicurezza e, nello stesso tempo, non risultano contrastanti con il principio di umanità del trattamento e di dignità del detenuto.
5. - Non possono essere condivise neppure le censure riguardanti l'assenza del parere del pubblico ministero e l'illiceità del visto di censura della corrispondenza.
Riguardo al primo punto, deve sottolinearsi che il comma 2^ bis dell'art. 41 bis ord. pen., sostituito dall'art. 2 della l. n. 279 del 2002, prescrive che deve essere "sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede", ditalché la disposizione è riferibile alla sospensione delle regole del trattamento applicata ai detenuti in custodia cautelare e non anche a quelli che, come il ricorrente, si trovano in espiazione di pena in esecuzione di condanne irrevocabili. Con riferimento all'imposizione del visto di censura, il ricorrente ha richiamato la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo con cui è stato stabilito che "il visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare costituisce "un'ingerenza di una autorità pubblica" nell'esercizio del diritto al rispetto della corrispondenza, e viola l'art. 8, par. 2 della convenzione perché non è "prevista dalla legge"; infatti l'art 18 l. 354/1975 non disciplina ne' la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, ne' i motivi che possono giustificarle e non indica con sufficiente chiarezza l'estensione e le modalità di esercizio del potere discrezionale delle autorità competenti nell'ambito considerato" (Corte europea diritti uomo, 28 settembre 2000, Messina c. Governo Italia).
In proposito deve osservarsi che la decisione teste indicata è precedente alle modifiche introdotte all'art. 41 bis dalla l. n. 279 del 2002 e che la nuova disciplina prevede che la sospensione delle regole del trattamento può comportare "la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali in materia di giustizia" (comma 2^ quater lett. e). Ne consegue che le censure rivolte dalla Corte europea alla normativa anteriore, nella quale mancava una previsione del controllo della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis, devono considerarsi superate alla luce della nuova disciplina, nella quale il visto di censura è oggetto di una esplicita previsione di legge e il potere di controllo della corrispondenza risulta funzionalmente circoscritto nei presupposti, nella durata e nella finalità di tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004