Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47319
CASS
Sentenza 29 novembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di conversione, per insolvibilità, della multa in libertà controllata, il limite massimo della sanzione sostitutiva è di un anno, allorché la conversione riguardi la pena pecuniaria inflitta per un solo reato, mentre è di un anno e sei mesi, allorché alla conversione si debba procedere dopo il cumulo di più pene pecuniarie omogenee inflitte per una pluralità di reati, fermo restando che una volta esaurita l'esecuzione della pena, o delle pene concorrenti, se il soggetto riporta altre condanne a pene pecuniarie si apre un ulteriore rapporto esecutivo e la nuova pena - se convertita - va espiata per intero, salvi i criteri moderatori di cui agli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 nei rispettivi ambiti di applicazione.

In base al combinato degli artt. 73, 76 e 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen. il pubblico ministero è obbligato a disporre sempre il cumulo delle pene pecuniarie, sussistendo sia l'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva, sia quello dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario. (Nella specie la Corte ha ritenuto che tale attività doverosa non potesse essere omessa sol perché ad alcune pecuniarie proporzionali, in particolare per reati di contrabbando, non era applicabile il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47319
    Data del deposito : 29 novembre 2011

    Testo completo