Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 2
In tema di conversione, per insolvibilità, della multa in libertà controllata, il limite massimo della sanzione sostitutiva è di un anno, allorché la conversione riguardi la pena pecuniaria inflitta per un solo reato, mentre è di un anno e sei mesi, allorché alla conversione si debba procedere dopo il cumulo di più pene pecuniarie omogenee inflitte per una pluralità di reati, fermo restando che una volta esaurita l'esecuzione della pena, o delle pene concorrenti, se il soggetto riporta altre condanne a pene pecuniarie si apre un ulteriore rapporto esecutivo e la nuova pena - se convertita - va espiata per intero, salvi i criteri moderatori di cui agli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 nei rispettivi ambiti di applicazione.
In base al combinato degli artt. 73, 76 e 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen. il pubblico ministero è obbligato a disporre sempre il cumulo delle pene pecuniarie, sussistendo sia l'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva, sia quello dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario. (Nella specie la Corte ha ritenuto che tale attività doverosa non potesse essere omessa sol perché ad alcune pecuniarie proporzionali, in particolare per reati di contrabbando, non era applicabile il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47319 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI OL Presidente del 29/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere N. 3825
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. Consigliere N. 9309/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA OL, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 19.11.2010 dal Tribunale di Rovereto;
visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza depositata in data 17 gennaio 2009 CA OL chiedeva al Tribunale di Trento, sezione distaccata di Rovereto, giudice dell'esecuzione:
(a) in via principale, 1) la dichiarazione di estinzione di tutte le pene pecuniarie a lui irrogate, perché eseguite in regime di libertà controllata per il tempo massimo previsto dalla legge;
(b) in via subordinata;
2) la dichiarazione d'illegittimità delle esecuzioni già subite fino al 2 aprile 2008, con conseguente restituzione delle somme percepite dagli uffici recupero crediti del campione penale;
3) la dichiarazione d'illegittimità della esecuzione in corso, per atto di pignoramento presso terzi del 2.4.2008, con conseguente ordine di cessazione del pignoramento e di restituzione delle somme riscosse dagli uffici recupero crediti;
4) la dichiarazione di estinzione delle pene residue per decorso del tempo, in difetto di atti esecutivi validi nei termini;
4) la dichiarazione d'illegittimità dell'esecuzione della pena di cui alla sentenza 19.11.1993, irr. il 14.1.1994, del Tribunale di Napoli, con conseguente ordine di cessazione del pignoramento e di restituzione delle somme riscosse;
5) la formazione di cumulo delle pene da espiare.
2. Con decreto in data 22.1.2009 il Tribunale di Rivereto, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava de plano inammissibile la richiesta, osservando che si trattava di mera riproposizione di altra istanza del 4.9.2008, rigettata con ordinanza 24.11.2008, avverso la quale non era stata proposta impugnazione, e che la contestazione dell'esecuzione in corso, relativa alla condanna a pena pecuniaria inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 19.11.2003, era manifestamente infondata, emergendo chiaramente dagli atti che non si trattava di condanna a pena pecuniaria sostituita per insolvibilità con la libertà controllata, ma di pena detentiva sostituita L. n.689 del 1981, ex art. 53. 3. Proposto ricorso per Cassazione dal CA, con sentenza del 13.5.2010 questa Corte annullava il decreto d'inammissibilità, ritenendo non ravvisagli gli estremi per procedere ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., comma 2, difettando in particolare l'identità
tra la precedente istanza rigettata e quella successiva dichiarata inammissibile, e disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale di Rovereto per il giudizio nel merito.
4. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Trento, sezione di Rovereto, rigettava tutte le richieste del ricorrente.
2. Ha proposto ricorso il CA personalmente e chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando:
2.1. vizi di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione di tutte le procedure esecutive avviate nei suoi confronti per incompetenza funzionale dei diversi Pubblici ministero promotori;
non era vero che le sentenze erano state singolarmente e tempestivamente eseguite, molte di esse erano state anzi poste in esecuzione ad oltre dieci anni dalla data di irrevocabilità; non sussisteva d'altra parte un onere di produzione a carico del condannato e spettava al Giudice dell'esecuzione svolgere accertamenti in merito ai provvedimenti e alle procedure esecutive denunziate;
2.2. violazione di legge, per mancata applicazione del disposto dell'art. 655 e art. 665 cod. proc. pen., comma 4, violazione del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, violazione della competenza funzionale, in relazione al rigetto della medesima richiesta di declaratoria di estinzione di tutte le procedure esecutive avviate nei suoi confronti per incompetenza funzionale dei diversi Pubblico ministero promotori;
anche le procedure esecutive attualmente in essere erano da considerare, in base alle norme evocate, illegittime per incompetenza funzionale del Pubblico ministero che le aveva attivate;
2.3. violazione di legge, in particolare della L. n. 689 del 1981, art. 103, con riferimento al rigetto della richiesta di declaratoria di avvenuta esecuzione delle pene pecuniarie in forza della libertà controllata espiata in eccesso rispetto al massimo previsto dalla disposizione citata;
il Giudice dell'esecuzione aveva travisato tale richiesta, giacché dal certificato penale risultava che già due volte, con provvedimenti del 12.11.2004 e 22.4.2005 del Magistrato di sorveglianza di Napoli, la pena pecuniaria era stata nei suoi confronti convertita per insolvibilità nella libertà controllata di un anno, per ciascuna condanna;
l'istante aveva così trascorso due anni in libertà controllata tra il 2005 e il 2007, in violazione del limite invalicabile di un anno e mezzo;
2.4. violazione di legge, in particolare dell'art. 103 I. 689 del 1981, in relazione al rigetto della richiesta di cumulo, la cui formazione spettava, nell'inerzia del Pubblico ministero, al Giudice dell'esecuzione, e che, anche se non fosse stato immediatamente necessario ai fini, dell'art. 103 citato, era comunque dovuto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio i primi due motivi di ricorso sono infondati. Questa Corte ha già affermato (Sez. S, n. 31916 del 02/07/2007, Perilli, Rv. 237574) che l'eventuale incompetenza del Pubblico Ministero che provvede a porre in esecuzione una sentenza di condanna non determina la nullità dell'ordine di esecuzione medesimo, che è provvedimento non giurisdizionale e non autonomamente impugnabile. Avverso tale ordine è proponibile soltanto l'incidente di esecuzione;
e se l'incidente è proposto dinanzi al giudice individuato attraverso l'ufficio del Pubblico ministero procedente, potrà rilevarsi o eccepirsi la sua incompetenza. Situazione questa che non ricorre nel caso in esame, nel quale non si dubita della competenza del giudice investito dell'incidente deciso con l'ordinanza impugnata. Esaurita l'esecuzione ogni questione è quindi preclusa.
2. Il terzo motivo è inammissibile.
I principi, pacifici, che sorreggono il sistema della conversione, per insolvibilità, della pena detentiva in libertà controllata, è che il limite massimo della sanzione sostitutiva è di un anno allorché la conversione riguardi la pena pecuniaria inflitta per un solo reato;
è di un anno e sei mesi, allorché alla conversione si debba procedere dopo il cumulo di più pene pecuniarie omogenee inflitte per una pluralità di reati. Il criterio moderatore è applicabile, tuttavia, solo se la conversione concerne pene ancora da eseguire o in esecuzione. Una volta esaurita l'esecuzione della pena, o delle pene concorrenti, se il soggetto riporta ulteriori condanne a pene pecuniarie si apre invece un ulteriore rapporto esecutivo e la nuova pena - se convertita - va espiata per intero, salva l'applicazione dei criteri moderatori di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 102 e 103, nei rispettivi ambiti di applicazione, per ciascuna delle nuove condanne o per quelle concorrenti ancora da eseguire (tra molte: Sez. 1, n. 30704 del 13/03/2002, Lapadula, Rv. 222179). Il ricorrente sostiene che tali principi sono stati, in passato, violati, e che si è trovato ad espiare due volte un anno di libertà controllata, disposta per intero, la seconda volta, nonostante fosse ancora in esecuzione la precedente libertà controllata. La deduzione, che contrasta con quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, è, però, totalmente priva di autosufficienza. Ed è priva di rilievo concreto, dal momento che in base alle stesse allegazioni difensive l'espiazione in libertà controllata sarebbe oramai interamente esaurita, sicché, non essendo prevista alcuna ipotesi di fungibilità tra pena sostitutiva ingiustamente patita e pene pecuniarie irrogate per altri reati, non è in alcun modo possibile considerare come estinta in virtù della libertà controllata, in tesi patita in eccesso, la multa, non convertita, inflitta per altri diversi reati, anche ove risultassero commessi antecedentemente alla maturazione dell'asserito "credito" di pena (anche sul punto, che rappresenta la precondizione di ogni ipotesi di fungibilità, il ricorso è peraltro aspecifico).
Mentre i profili concernenti la convertibilità delle multe ulteriori non potevano certamente essere rappresentati al giudice dell'esecuzione individuato in base al giudice della cognizione, essendo di competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza (tra molte: Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, Urso, Rv. 249616; Sez. 1, n. 19292 del 24/03/2004, Assenza Rv. 228007). 3. È invece fondato l'ultimo motivo, che attiene alla omessa formazione del cumulo.
Ai sensi degli artt. 73, 76 e 80 cod. pen., le pene pecuniarie della stessa specie, pur applicandosi tutte per intero, si considerano per ogni effetto giuridico come pena unica, e tale regola vale anche nel caso di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti penali diversi. Si raccorda quindi alla disciplina sostanziale l'art. 663 cod. proc. pen., che, in caso di pene concorrenti, prescrive al
Pubblico ministero di determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso delle pene, senza fare distinzione alcuna tra esecuzione di pene detentive, di pene pecuniarie o di provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Trattasi dunque di attività doverosa, che nessuna norma consente di omettere e a cui corrisponde quantomeno, da un lato, l'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva;
dall'altro, l'interesse dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario, con evidente risparmio di risorse per entrambi.
Erroneamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che tale attività doverosa potesse essere omessa sol perché le pene pecuniarie proporzionali per reati di contrabbando in concreto inflitte al ricorrente non soggiacevano al criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.. 4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente al rigetto dell'istanza di cumulo, e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento, allo stato (e senza vincoli) individuabile quale organo dell'esecuzione sia delle sentenze di condanna sia dei provvedimenti di conversione presi dal giudice di sorveglianza di cui si discute, perché proceda a norma dell'art. 663 cod. proc. pen.. Il ricorso va per il resto, nel complesso, rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di cumulo e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento affinché provveda a norma dell'art. 663 cod. proc. pen.. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011