Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 39760
CASS
Sentenza 28 settembre 2005

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La proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario non presuppone la prova dell'attualità dei contatti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza, e quindi, con evidente controsenso, la prova del fatto che il detenuto sia riuscito a violare o comunque ad aggirare il regime speciale di detenzione, essendo invece sufficiente che si dimostri la permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. (La Corte nella specie ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto di proroga con il richiamo all'attualità dell'attività criminale dell'organizzazione di appartenenza, alla presenza al suo interno di latitanti in posizione di vertice, alla permanenza del ruolo di capo del detenuto, ruolo che all'interno di Cosa nostra non si perde, bensì si accresce in occasione della detenzione, salva una dissociazione che nel caso di specie non era intervenuta).

Commentario1

  • 1Qual è il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione nella materia dei provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Ord. pen., art. 41-bis) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto con il quale era stata applicata al detenuto – in stato di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere – la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il detenuto, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi così formulati: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 39760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39760
Data del deposito : 28 settembre 2005

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