Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
La proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario non presuppone la prova dell'attualità dei contatti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza, e quindi, con evidente controsenso, la prova del fatto che il detenuto sia riuscito a violare o comunque ad aggirare il regime speciale di detenzione, essendo invece sufficiente che si dimostri la permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. (La Corte nella specie ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto di proroga con il richiamo all'attualità dell'attività criminale dell'organizzazione di appartenenza, alla presenza al suo interno di latitanti in posizione di vertice, alla permanenza del ruolo di capo del detenuto, ruolo che all'interno di Cosa nostra non si perde, bensì si accresce in occasione della detenzione, salva una dissociazione che nel caso di specie non era intervenuta).
Commentario • 1
- 1. Qual è il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione nella materia dei provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Ord. pen., art. 41-bis) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto con il quale era stata applicata al detenuto – in stato di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere – la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il detenuto, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi così formulati: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2005, n. 39760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39760 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/09/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 3123
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 8952/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA NZ N. IL 16/10/1956;
avverso ORDINANZA del 25/01/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 25/01/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da EL UN (sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere a seguito di ordinanza 13/07/2002 del GIP del Tribunale di Caltanissetta per reati di concorso in omicidio aggravato commessi nella sua veste di appartenente alla organizzazione di stampo mafioso Cosa Nostra e nel contesto di una guerra di mafia fra clan contrapposti) contro il decreto del Ministero della Giustizia in data 17.12.2004 con cui era stata disposta la proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Il Tribunale ha all'uopo ritenuto, anche alla luce della recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 417 del 23/12/2004, che il provvedimento ministeriale fosse congruamente ed adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (quali la necessità di recidere i collegamenti con esponenti delle cosche criminali operanti all'esterno del carcere), nonché ai presupposti per la applicazione del regime differenziato ed alla pericolosità sociale del reclamante, il quale aveva partecipato alla strage di Brigadieci anche come facente parte del gruppo di fuoco che aveva posto materialmente in atto la grave azione criminosa, potendo trarsi dalle informazioni investigative recentemente assunte gli elementi per affermare la sussistenza di collegamenti del reclamante con il clan AD operante a Gela ed a Genova, di cui l'EL era elemento apicale - in lotta con altra cellula di Cosa Nostra retta dai fratelli IL - che poteva altresì fare affidamento sugli affiliati in libertà agli ordini di un suo fratello (EL EL) tuttora latitante nell'ambito della riapertura di una faida per il controllo del territorio gelese e delle attività illecite del clan. Lo stesso Tribunale ha poi ritenuto inammissibile la richiesta del reclamante di sottoporre a videoregistrazione i colloqui con i familiari, non avendo competenza sul punto.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'EL deducendo violazione dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 606, comma 1, lett. b) C.P.P., per avere il Tribunale di sorveglianza omesso una autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale persistenza di vincoli dell'EL con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere contatti con essa, in quanto, pur avendo precisato, in linea teorica, di volersi attenere alla interpretazione costituzionalizzante della norma offerta di recente dalla Corte Costituzionale con la ordinanza n. 417 del 2004, di fatto non aveva indicato alcun elemento idoneo a dimostrare la persistenza dei collegamenti, tanto che aveva fatto riferimento al pericolo di una ripresa di contatti, evidentemente cessati da anni, risalendo la ed. strage di Brigadieri al lontano 1991 ed essendo il reclamante detenuto da ben 12 anni, mentre l'unico dato recente era costituito dall'aggiornamento della data di trasmissione delle note ministeriale.
Il ricorrente ha altresì lamentato la assenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica e, quanto alla sua richiesta si sottoporre a videoregistrazione i colloqui con i familiari, dichiarata inammissibile dal Tribunale, ha rilevato che tale misura era stata sollecitata a favore del detenuto, a dimostrazione della concerta possibilità di predisporre misure alternative al regime differenziato, di gran lunga più efficaci e meno vessatorie del regime differenziato di detenzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato rilevando che era motivato in modo generico ed astratto, e quindi privo sostanzialmente di motivazione, non avendo in alcun modo spiegato per quale ragione non dovesse ritenersi incidente, sulla rinnovata prognosi di pericolosità del detenuto, il dato fondamentale di essere lo stesso detenuto da oltre dodici anni e sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dal 1992, mentre i fatti a lui addebitati sarebbero addirittura più lontani nel tempo e non avendo sottoposto a vaglio critico i dati emergenti dalle recenti informazioni con riguardo all'epoca cui si riferivano ed alla loro effettiva concludenza rispetto alla attualità dei collegamenti ed ai gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Con "note di replica" la difesa dell'EL ha ribadito che le informazioni fornite dagli organi inquirenti e di polizia, pur se recenti come data, peraltro erano prive di contenuto dimostrativo e non giustificavano la permanenza del regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario per un periodo tanto lungo.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente si duole della carenza ed illogicità della motivazione della ordinanza impugnata laddove utilizzerebbe, al fine di giustificare la proroga del regime differenziato, elementi risalenti nel tempo senza dare invece il giusto rilievo agli elementi che il detenuto poteva offrire per dimostrare la assenza dei presunti contatti criminali con l'esterno e cioè la videoregistrazione dei colloqui, così ponendosi in contrasto con la interpretazione dell'art. 41 bis offerta dalla Corte Costituzionale. A tale doglianza aderisce il Procuratore Generale presso questa Corte che ribadisce la inconsistenza delle fonti informative con riguardo a fatti recenti dimostrativi della persistenza, all'attualità, dei collegamenti del detenuto con la cosca maliosa di appartenenza.
Sotto tale profilo occorre rilevare che la Corte Costituzionale, già nel vigore della precedente formulazione dell'art. 41 bis, ha ripetutamente affermato che "ogni provvedimento di proroga delle misure ex art. 41 bis O.P. deve recare una autonoma, congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire:
non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, ne' motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte. Il che vale anche a far venire meno la censura di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione "(cfr. Corte Costituzionale n. 376 del 1997). In sostanza la Corte Costituzionale, anche con riguardo agli altri parametri costituzionali sotto cui ha esaminato la conformità della norma suddetta, ha ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso che le proroghe delle limitazioni al trattamento possono essere motivatamente adottate solo in assenza di positivi, dimostrati elementi che comprovino la rescissione di legami con l'associazione di appartenenza, il che non significa che debba essere il condannato a fornire tale prova, spettando invece al giudice motivare in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le medesime misure mirano a prevenire.
Di recente la Corte Costituzionale ha nuovamente preso in esame la questione, all'uopo sollecitata dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ribadendo, con la ordinanza n. 417 in data 13/12/2004, depositata il 23/12/2004, la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis comma 2 bis sotto il profilo che le modifiche apportate dalla legge n. 279 del 2002 alla disciplina di proroga del regime differenziato sono già state interpretate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, ai fini della proroga, è necessaria una autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale esistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza di vincoli con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere contatti con essa, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova per il detenuto, cosicché i dubbi di costituzionalità della norma suddetta non hanno ragione di essere.
Orbene, facendo corretta applicazione di tali principi il Tribunale di Sorveglianza ha specificamente rilevato, indicando le fonti di prova da cui ha desunto la pericolosità dell'EL, che quest'ultimo risulta essere organicamente inserito ed a capo in una organizzazione criminale di stampo mafioso (il gruppo EL operante nel comune di Gela ed inserito nella cosca Madonia), al pari dei suoi fratelli SS, AV e EL, tutti facenti parte di Cosa nostra e l'ultimo addirittura inserito nell'elenco dei trenta latitanti di massima pericolosità in Italia, con conseguente ragionevole certezza, dato anche lo spessore criminale dell'EL, che egli sarebbe pronto ed agevolmente in grado di ripristinare gli usuali contatti esterni, qualora venisse meno il regime differenziato, considerato anche che il clan mafioso di appartenenza è tuttora operativo nei tenitori di Gela e di Genova e risulta tuttora dedito alla commissione di gravi delitti. Il Tribunale di Sorveglianza non ha quindi applicato la presunzione di permanenza dei collegamenti ne' ha preteso dal condannato la prova della loro cessazione, mentre ha dato congrua ed ineccepibile motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza della pericolosità sociale del ricorrente (cfr. Cass. 24/02/2004 n. 8056; Cass. 24/02/2004 n. 8057), indicando specificamente gli elementi da cui ha desunto positivamente la attualità dei collegamenti relativi alla appartenenza del detenuto ad un clan criminale e cioè la qualificata capacità dello stesso di mantenere vincoli associativi con l'organizzazione di appartenenza anche all'interno dell'ambiente carcerario.
Il ricorrente sostiene che la prova dovrebbe però riguardare non tanto la possibilità astratta dell'interessato di mantenere contatti con la cosca criminale di appartenenza, bensì la attualità di tali contatti, ma non è così poiché la disposizione più volte citata, anche nella interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, non richiede, ne' può richiedere, la dimostrazione del tatto che il detenuto sia riuscito a violare o comunque ad aggirare il regime speciale di detenzione (il che sarebbe un controsenso, pretendendosi la prova generalizzata del "fallimento" di tale regime, che invece è stato istituito proprio per contenere la pericolosità dei detenuti collegati con le organizzazioni criminali, onde impedire che i contatti continuino), dovendosi invece soltanto offrire quella - ben diversa - della permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le medesime misure mirano a prevenire. E ciò nel caso in esame è stato dimostrato alla stregua degli elementi di grosso spessore della attualità della attività criminale del clan EL, della presenza all'interno di tale clan addirittura di latitanti a livello apicale e della permanenza del ruolo di capo rivestita dal ricorrente, che all'interno di Cosa Nostra non si perde, bensì si accresce in occasione della detenzione, salva una dissociazione che comunque nel caso del ricorrente non è mai intervenuta.
Nè rileva la circostanza che il condannato abbia offerto di fare registrare i suoi colloqui poiché le possibilità di contatti con l'ambiente criminale, nel caso di regime ordinario, sono molto più estese di quelle insite nei colloqui con i familiari. Non rileva neppure che il prolungamento del regime di cui all'art. 41 bis O.P. operi nel caso del ricorrente ormai da più di dieci anni poiché ciò non integra una violazione costituzionale e neppure della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Costituzionale si è infatti più volte pronunciata sul punto, negando il contrasto del regime speciale di detenzione con i principi costituzionali ed anche la Corte Europea ha ribadito, pure in data recentissima (v. sentenza 28 giugno 2005 n. 53723/00, Affare Gallico c/Italia), che il prolungamento del regime 41 bis O.P. per una durata complessiva di più di dieci anni non integra violazione degli artt. 3 e 8 CEDU.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la consequenziale pronuncia di condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005