Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2002, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E • C.C. 62629 N 6 O 8 OGGETTO: I 9 5 1 Z contenzioso tributario . / A 4 sentenza di appello N / R - 6 T motivazione 2 S B A requisiti I . I . .R G IN OM DEL POPO01.347 /02 L R E REPUBBLICA ITALIANA P L . A R A D . T L A B E D A P D T I I E S 1 R A T N I 3 T E N 1 LA COR SUPR MA DI CASSAZIONE R S E . I E S N A E T A SEZIONE TRIBUTARIA M R.G.N. 00873/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 3646 Dott. Pasquale Reale Presidente Rep. Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud.14.6.2001 Consigliere relatore Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 62629 N. Sul ricorso proposto da: DI PO NA,rappresentata e difesa,per delega a a margine del ricorso dall'avv. Pietro Magistri del Foro di Velletri,con studio in Ariccia ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino 46,presso lo studio dell'avv. G. Romano ricorrente
Contro
Ministero delle Finanze dello Stato,in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,presso la quale è domiciliata in Roma, via del Portoghesi 12 resistente 0 0 5 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.375/43/97 depositata il 24.11.1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere dott. Vittorio G. Ebner udito per la ricorrente l'avv.Magistri e per l'Amministrazione resistente l'avv.Quadri udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo Di FI NA proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Velletri avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio del Registro di Anzio che aveva elevato da £.25.000.000 a £.105.000.000 il valore finale di un appartamento sito in Anzio,via della Spadellata n.52, dalla Di FI acquistato in data 30.7.1993. Con decisione n.126/01/1996 l'adita Commissione,in parziale accoglimento del ricorso, riduceva a £. 73.500.000 il valore finale. Tale valore era poi ritenuto congruo e quindi confermato, con sentenza in data 9.10.1997,dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, innanzi alla quale la Di FI aveva proposto appello, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non avere tenuto conto della nullità dell'avviso di accertamento per mancata indicazione dei criteri adottati dall'Ufficio per la valutazione dell'immobile; e, comunque, della erroneità della valutazione operata,non essendosi tenuto conto del fatto che trattasi di immobile costruito abusivamente,con economia di materiali, in zona di edilizia prevalentemente abusiva,a ridosso di zona industriale e lontana dai servizi;
ed ancora che l'immobile è stato venduto allo stato grezzo. -Ricorre per cassazione la Di FI, deducendo ai sensi dell'art.360 comma primo n.5 cpc - con un unico articolato motivo,omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. In particolare, la ricorrente si duole che la TR non abbia risposto ai motivi di appello,limitandosi a disattenderli con frasi di stile, senza tenere in alcun conto i documenti prodotti, tra i quali una domanda di rettifica della rendita catastale dell'immobile de quo ed inoltre una relazione tecnica sullo stato dell'immobile stesso;
e senza comunque indicare gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento ovvero il criterio logico determinante la determinazione di conferma della decisione di primo grado. Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze,il quale rileva che la motivazione della sentenza impugnata contiene un completo esame delle censure mosse dalla ricorrente,e chiede pertanto il rigetto del gravame. Motivi della decisione Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. Invero,per quel che concerne la reiezione dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, il dedotto vizio di motivazione non sussiste. Deve infatti ritenersi che al relativo obbligo la TR abbia sufficientemente adempiuto con il rilievo che la contribuente è stata in grado di far valere le sue ragioni in entrambi i gradi di giudizio(opponendosi alla stima operata dall'Ufficio impositore): tenuto conto, al riguardo, che - giusta il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione per discostarsi - ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore è sufficiente l'indicazione dei parametri di stima seguiti,salvo, in giudizio,l'onere della prova da parte dell'Ufficio di dimostrare la adeguatezza e congruità dei parametri prescelti. Al contrario, fondato è il motivo di ricorso attinente alla sostanziale mancanza di motivazione sul merito della vertenza. ་ Al riguardo,non adempie certo a pur minimi requisiti della motivazione richiesta dall'art.36 comma secondo n.4 DPR 546/92 il puro e semplice rilievo che "la Commissione non riscontra elementi validi tali da modificare la sentenza già emanata“. All'evidenza,da tale riferimento non può ricavarsi la ratio decidendi del ricorso in relazione alle censure mosse dalla ricorrente alla decisione di primo grado e in particolare la benchè minima doverosa valutazione in ordine alla rilevanza o meno degli elementi probatori addotti dalla ricorrente al fine di contestare la decisione di primo grado e di sostenere l'adeguatezza del valore dichiarato: non è dato dunque verificare in alcun modo il percorso di ordine logico - giuridico che ha indotto la TR a disattendere tali elementi. Va dunque disposta la cassazione della impugnata sentenza,con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della stessa TR.
PQM
d a V i perLa Corte,accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del CONT Lazio. Così deciso in Roma il 14 giugno 2001 L Il Consigliere estensore Z A Il Presidente S U M F F E ли A S S ни A C DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 I CANCELLIERE C1 Arnaldo Casang Caus Arnaldo Casano