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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 8 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2660/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003518637000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120042564269 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030092043 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugnava dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado l' Intimazione di pagamento n. 29620229003518637/000 (notificata a mezzo pec il 16/02/2022) e le cartelle sottese n.
29620120042564269/000 (notificata il 07/05/2012 per TARI 2011) e n. 29620130030092043/000 (notificata il 30/04/2013 per TARI 2012).
Deduceva la nullità del provvedimento in contestazione per inesistenza della notifica, la nullità dei ruoli
(violazione art. 25 DPR 602/73), il difetto di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso: pur ritenendo dimostrata la notifica a mezzo pec dell'intimazione ha, però, rilevato che la “comunicazione informativa”, a mezzo raccomandata (successivamente al deposito telematico presso la C.C.I.A.A.), non era corredata dall' attestazione di spedizione e ricezione
(cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Ha prodotto documentazione a proprio sostegno (art. 58 d.vo 546 del 1992).
L'Istituto appellato non si è costituito (è presente in atti soltanto una “richiesta di visibilità”).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Emerge calla documentazione in atti che l' Agente della Riscossione (il 11/01/2017) ha inviato all' Resistente_1 il messaggio pec contenente il file dell'Intimazione in contestazione.
Rilevato che l'indirizzo pec (ricavato da INI – PEC) risultava “non valido” ha provveduto al deposito telematico del provvedimento presso la Camera di Commercio di Palermo ed al successivo invio della relativa raccomandata a. r. (cfr. documentazione in atti).
2.- Il Dpr n. 68/2011 dispone che, nell'ipotesi di infruttuosa notifica a mezzo pec, si debba depositare
(in formato elettronico) l'atto da notificare presso gli uffici della Camera di Commercio ed alla pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico, informandone il destinatario a mezzo raccomandata a/r: la notifica si perfeziona il decimo giorno successivo dalla spedizione a prescindere dall'esito (anche negativo): la notifica si è perfezionata il 10/02/2017 (cfr. documentazione in atti).
3.- Il primo Giudice ha - erroneamente - ritenuto che l'Agente della riscossione ha “ … depositato copia della comunicazione informativa ma non la relativa attestazione di spedizione (e/o di ricezione): da ciò consegue che non può ritenersi valido l'atto interruttivo …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dedotto (in breve) che il portiere dell'edificio ha “dichiarato” che la società si era “trasferita”.
La Corte di legittimità (Ordinanza n. 10694 del 5 giugno 2020) – richiamando propri plurimi arresti - ha affermato (in breve) che la notifica della cartella alla società contribuente, eseguita mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente, va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785; Cass. 22 agosto 2002, n. 12373;
Cass., 21 gennaio 1993, n. 704).
4.- Il Giudice di vertice ha ritenuto legittima la notifica di un atto all'addetto al ritiro anche quando la sede legale è stata trasferita anni prima: la notifica alla società contribuente, eseguita mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente, va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (Cassazione, Ordinanza n. 10694 del 5 giugno 2020).
5.- La notifica deve, quindi ritenersi rituale: il documento informatico si intende consegnato al destinatario nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario stesso.
Nel caso in esame è evidente che la causa sia imputabile al destinatario stesso, in quanto la mancata consegna scaturisce dall'inadempimento del destinatario dell'atto, titolare della casella di pec il quale non ha mantenuto attiva la relativa casella.
La giurisprudenza territoriale ha ritenuto la legittimità della notifica a prescindere dal buon esito della consegna della comunicazione informativa (Commissione tributaria provinciale di Milano, Sentenza n. 6464
15/2017 depositata il 21/11/2017).
Ed ancora – circostanza che può ritenersi troncante - la stessa società appellata indica nel proprio ricorso introduttivo indirizzo “ … in Indirizzo_1 in Palermo …” (cfr. ricorso introduttivo pag. 1).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella particolare complessità e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese.
Agrigento, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ EN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 8 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2660/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003518637000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120042564269 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030092043 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugnava dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado l' Intimazione di pagamento n. 29620229003518637/000 (notificata a mezzo pec il 16/02/2022) e le cartelle sottese n.
29620120042564269/000 (notificata il 07/05/2012 per TARI 2011) e n. 29620130030092043/000 (notificata il 30/04/2013 per TARI 2012).
Deduceva la nullità del provvedimento in contestazione per inesistenza della notifica, la nullità dei ruoli
(violazione art. 25 DPR 602/73), il difetto di motivazione nonché l'intervenuta prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso: pur ritenendo dimostrata la notifica a mezzo pec dell'intimazione ha, però, rilevato che la “comunicazione informativa”, a mezzo raccomandata (successivamente al deposito telematico presso la C.C.I.A.A.), non era corredata dall' attestazione di spedizione e ricezione
(cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Ha prodotto documentazione a proprio sostegno (art. 58 d.vo 546 del 1992).
L'Istituto appellato non si è costituito (è presente in atti soltanto una “richiesta di visibilità”).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Emerge calla documentazione in atti che l' Agente della Riscossione (il 11/01/2017) ha inviato all' Resistente_1 il messaggio pec contenente il file dell'Intimazione in contestazione.
Rilevato che l'indirizzo pec (ricavato da INI – PEC) risultava “non valido” ha provveduto al deposito telematico del provvedimento presso la Camera di Commercio di Palermo ed al successivo invio della relativa raccomandata a. r. (cfr. documentazione in atti).
2.- Il Dpr n. 68/2011 dispone che, nell'ipotesi di infruttuosa notifica a mezzo pec, si debba depositare
(in formato elettronico) l'atto da notificare presso gli uffici della Camera di Commercio ed alla pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico, informandone il destinatario a mezzo raccomandata a/r: la notifica si perfeziona il decimo giorno successivo dalla spedizione a prescindere dall'esito (anche negativo): la notifica si è perfezionata il 10/02/2017 (cfr. documentazione in atti).
3.- Il primo Giudice ha - erroneamente - ritenuto che l'Agente della riscossione ha “ … depositato copia della comunicazione informativa ma non la relativa attestazione di spedizione (e/o di ricezione): da ciò consegue che non può ritenersi valido l'atto interruttivo …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha dedotto (in breve) che il portiere dell'edificio ha “dichiarato” che la società si era “trasferita”.
La Corte di legittimità (Ordinanza n. 10694 del 5 giugno 2020) – richiamando propri plurimi arresti - ha affermato (in breve) che la notifica della cartella alla società contribuente, eseguita mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente, va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785; Cass. 22 agosto 2002, n. 12373;
Cass., 21 gennaio 1993, n. 704).
4.- Il Giudice di vertice ha ritenuto legittima la notifica di un atto all'addetto al ritiro anche quando la sede legale è stata trasferita anni prima: la notifica alla società contribuente, eseguita mediante consegna alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente, va considerata idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo, data la diretta riferibilità a questo, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che lo rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità (Cassazione, Ordinanza n. 10694 del 5 giugno 2020).
5.- La notifica deve, quindi ritenersi rituale: il documento informatico si intende consegnato al destinatario nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario stesso.
Nel caso in esame è evidente che la causa sia imputabile al destinatario stesso, in quanto la mancata consegna scaturisce dall'inadempimento del destinatario dell'atto, titolare della casella di pec il quale non ha mantenuto attiva la relativa casella.
La giurisprudenza territoriale ha ritenuto la legittimità della notifica a prescindere dal buon esito della consegna della comunicazione informativa (Commissione tributaria provinciale di Milano, Sentenza n. 6464
15/2017 depositata il 21/11/2017).
Ed ancora – circostanza che può ritenersi troncante - la stessa società appellata indica nel proprio ricorso introduttivo indirizzo “ … in Indirizzo_1 in Palermo …” (cfr. ricorso introduttivo pag. 1).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella particolare complessità e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese.
Agrigento, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ EN