Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 920
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per inesistenza della notifica

    La Corte ha ritenuto la notifica rituale, poiché il deposito telematico presso la Camera di Commercio e il successivo invio di raccomandata a.r. perfezionano la notifica anche in caso di mancata ricezione per causa imputabile al destinatario (casella PEC non attiva o trasferimento sede non comunicato).

  • Rigettato
    Nullità dei ruoli

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 920
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 920
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo