Sentenza 3 marzo 1987
Massime • 5
Qualora gli Atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione, spetta al giudice a quo il potere di dichiarare l'urgenza del processo a norma dell'art. 2 legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), e in particolare al capo dell'ufficio giudiziario dal quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Se si tratta di sentenza di Corte di assise e questa non è in sessione, ad essa è sostituito, a norma dello art. 153 cod. proc. pen., il tribunale.*
In base al principio di specialità dell'estradizione, contenuto nell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e all'art. 661 cod. proc. pen., l'estradato non può essere ne' perseguito, ne' giudicato, ne' sottoposto all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposto a restrizione della libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione. ( V mass n 174835; ( V mass n 164701; ( V mass n 136007; ( V mass n 146665; ( V mass n 162579; ( V mass n 159057).*
La legge 10 aprile 1951 n. 287, nella parte in cui dispone che la nomina dei presidenti e dei magistrati, effettivi e supplenti, componenti le corti di assise di primo e secondo grado sono effettuate ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, detta una disciplina speciale rispetto alle Disposizioni dello ordinamento giudiziario contenute nel R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, alle quali deroga, in quanto con essa il legislatore ha inteso dare attuazione al principio costituzionale della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, sancito dall'art. 102 cost. E sottrarre la direzione dei dibattimenti di assise ad ogni influenza, ipotizzabile attraverso le nomine, del capo dello ufficio giudiziario. Consegue pertanto che il potere, attribuito in via eccezionale al Presidente della Corte di appello dall'ultimo comma dell'art. 8 della predetta legge, riguarda soltanto la possibilità di sostituzione di magistrati regolarmente nominati dal Presidente della Repubblica, quando mancano o siano impediti anche i magistrati supplenti, e non quella di nomina di magistrati effettivi o supplenti quando non sia mai intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica, e ciò perché deve intendersi per "Mancanza", il venir meno (per morte, collocamento a riposo, dispensa dal servizio, ecc.) del magistrato nominato secondo il procedimento ordinario e per "impedimento", la temporanea impossibilità dello stesso (per malattia, incompatibilità o altro) di esercitare la funzione giurisdizionale, mentre non ricorrono tali presupposti nel caso della mancata nomina originaria.*
La norma contenuta nell'art. 2 d.l.lgt. 3 maggio 1945 n. 232 (Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze dei magistrati), mantenuta in vigore in virtù della legge 5 maggio 1951 n. 190 e dell'art. 63, secondo comma, d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 sul consiglio superiore della magistratura, applicabile anche alle corti di assise, nello estendere il potere di sostituzione spettante al Presidente della Corte di appello oltre i casi di Mancanza o di impedimento a quello di assenza del magistrato nominato secondo il procedimento ordinario, e nel consentire la sostituzione temporanea dei magistrati mancanti, assenti o impediti, anche con magistrati di qualifica inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, pone come limite di ordine generale che la necessità sorga improvvisa e urgente, e tale non può ritenersi la carenza organica originaria dovuta alla mancata nomina dei magistrati effettivi e supplenti con decreto del Presidente della Repubblica.*
L'inosservanza delle Disposizioni contenute negli artt. 8 legge 10 aprile 1951 n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise) e 2 d.l. lgt. 3 maggio 1945 n. 232 (Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati) in quanto norme di ordinamento giudiziario concernenti la nomina dei presidenti e degli altri magistrati componenti le corti di assise di primo e di secondo grado, comporta, ai sensi dell'art. 185, primo comma n. 1 e secondo comma cod. proc. pen., nullità insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne' l'illegittimità della nomina può ritenersi sanata per effetto dell'emanazione successiva del decreto del Presidente della Repubblica, poiché tale decreto ha valore costitutivo della capacità di Esercizio della funzione giurisdizionale per i magistrati componenti le corti di assise, in qualunque grado, con riferimento a tale funzione e pertanto ad esso non può riconoscersi efficacia retroattiva. ( V mass n 148879; ( V mass n 141436).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1987, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1987 |
Testo completo
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5
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 3.3.87
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 561
Dott. Presidente CORRADO CARNEVALE
1. Dott. PIETRO COLONNA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » IO UO N. 1003/87
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. UG CC
UFFICIO COPIE
4. >> MB IA Rilasciata copia legale al Sig. houva ha pronunciato la seguente
SENTENZA 6 LUG, 1987
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da A) 1) LI IO nato in
IL il 18.7.1954; 2) TT AR nato in [...] lano il 9.7.1954; 3) LI CO nato in [...]
il 5.11.1949; 4) UC ER nato in [...] Lombardo il 16.11.1953; 5) RI SS,
nato in [...] 1'11.8.1946%; 6) TA RG nato awwersx dx sentenza in Chiavenna il 19.11.56; 7) VI
qua CC UG nato in [...] il [...]%; 8) Bi santis GO nato in [...] il [...];
9) EL GI nato in [...]
Vistix gli attix la sentenza denunziata xed: idxvigor , il 27.9.1948;
dicaxinx pubblicaxudienzax la relazione fatta dak ON
Mod. 82 gist A. Spinosi Roma 10) LL GE nato in [...] il [...];
11) IL LI n. in Agrate Brianza 1'11.8. 52
12) UN AL nato in [...] i l
20.7.52; 13) AN OL nato in Salerno i l
14.12.56; 14) GN GI VI nato in [...]
il 29.3.55; 15) AR GE nato in [...],
1'8.2.48; 16) AR OV nato in Palermo
il 14.7.50; 17) RI EL nato in [...] il
10.11.53%; 18) TI AR nato in [...] il 22.
11.55; 19) CO MA nato in [...]
ni il 2.11.48; 20) COntini AR nato in [...]
il 31.3.49%; 21) ES LU nata in [...] 1'8.8.56;
22) RI GI nato in [...] il [...]%;
23) D'AN LM IA nata in Roma il 6.5.45;
24) De EO IC nato in [...] il 23.10.43%;
25) De UC ER nato in [...] 1'1.5.54; 26) De
OS AN nato in [...] al Tagliamento il
17.8.47; 27) EN MO nato in IL i l
9.1.51; 28) LC AN nato in Erba il 2.4.
1952; 29) FA UI nato in [...] il [...];
30) AN AR nato in Milano il 12.12.55;
31) IL TR LO nato in [...] il [...];
32) NT EL nato in Monza il 25.8.48%;
33) ON LO nato in [...] il [...]%
34) ER LB nato in [...] il [...]%; 35) NO RG AR nato in [...]
o il 14.2.55%;
36) GI AN nato in [...] il [...];
37) OR FR nato in [...] il [...]%;B
38) FR GIfranco nato in [...] il [...];
39) EC EM nato in [...] il
12.2.56; 40) RR IO UI nato in [...]ate
il 2.9.1956%; 41) TA LB nato in [...]-
lo BaLSAmo il 29.1.55; 42) NC IC na-
to in Cerignola il 30.10.53%; 43) NO MA
nato in [...] il [...]; 44) LL Ermenegil
do nato in [...] il [...]%; 45) AR LO nato in Napoli il 29.11.50; 46) RT TR nato in
Mottola il 14.2.55; 47) SC ZI nata in
Casaletto Vaprio il 2.3.58; 48) RD AR nato in Nuvolento il 25.5.47%; 49) OL RT nato in San LO (Brasile) il 7.5.55; 50) NE Raffae-
le nato in [...] il [...]%; 51) IN Fi-
nocchiello NT nato in [...] il [...]; 52) Mi
lesi RG nato in [...] il [...]; 53) Minervi
no CL nato in [...] il [...]; 54) Minervino Roberto nato in Sesto San OV il
5.11.60; 55) MI MA nato in [...] il [...];
56) OL NO nato in [...] il 6.
11.56; 57) OR RE nato in [...] il [...]%;
58) ON PA nata in [...] 1'8.3.55;
gpt 4
59) IC IO nato in [...] 1'11.2.55;
60) DO NO nato in [...] il [...]; 61) AN
AR nato in [...] il [...]; 62) RO CI
nato in [...] il [...]; 63) PA RD nato in Marne-fraz. Filago il 2.5.45; 64) NI Stefa no nato in [...] il [...]%; 65) RI UN na
1'8.3.44. 66) NE RE nato into in Milano Cormano il 18.5.57; 67) RO GL nata in Firenze il 10.2.44%3B 68) SS NO nato in [...] lano il 28.2.49; 69) RI IU nato in [...]- na dei Marsi 1'8.7.58%; 70) ZZ LB nato in Soresina il 18.1.52; 71) PO GI nato in [...] razzo il 30.8.52%; 72) AN ED nato in Milano il 9.5.57; 73) RI IA nata in [...]
Primo il 10.8.53%; 74) RO MA nato in [...]- lano il 3.4.54; 75) LA AN nato in [...]
Fiscaglia il 13.8.59; 76) SS RA nata in
Bologna il 29.5.50; 77) Russo Palombi UN nato in Roma il 6.12.48; 78) AL RO nato in [...] rino il 7.6.57; 79) CA ON NC nato in
Musterlingen il 26.6.51%3B 80) NE RE nato in Terni il 26.1.47; 81) SC PP nata in Deliceto il 24.5.56%3B 82) VA RG nato in Milano il 26.7.55%; 83) SO FE nata in [...]
lano il 26.4.57; 84) EF OV nato in [...] o darzere 1'8.8.54; 85) OS MO nato in Milano il 9.10.58; 86) MA SA nato in [...] il
23.9.44; 87) EZ AD UB nato in [...]
i l 19.9.58; 88) VI IN nato in Benestare il
6.4.53; 89) VI TR nato in [...] il
2.10.53; 90) SC IC nato in Trani il
14.4.48; 91) RI EL nato in [...] il
23.2.40; 92) CH CL nato in [...] il 19.
11.57; 93) ZA AU nata in [...] il [...]%;
94) ZAon NO nato in [...] iadino S. Fidenzio il
6.2.47; 95) EZ UI nato in [...] il [...];
96) PP IO nato in [...] i l 5.12.59;
B) Procuratore Generale della Repubblica presso
-
la Corte di Appello di Milano nei confronti di:
97) AN AN nato in Grugliasco il 24.6.58;
98) MI UR nato in [...]
cia) il 9.3.51; 99) GA CL nato in Bolo-
gna 1'8.4.53; 100) TI MA ER nata in [...]-
no il 3.4.57%; 101) EL Giudice TR nato in [...]-
stellana Grotte 1'8.3.40; 102) D'UR FR na
to in S. Giagio UCno il 23.3.58; 103) FU Gabrie le nato in [...] il 13.2.46; 104) Giai Patrizio
nato in [...] 1'11.9.58%; 105) NG UN nato in San Severo il 15.4.53%; 106) ER IO nato in Lissone il 18.10.46; 107) ON NN
of 6 nata in Venezia il 29.6.51%; 108) RO RO na to in Ospedaletti il 21.3.49; 109) SE RG na to in Pola il 24.1.55; 110) OS NA nata in
Medicina 1'1.11.50%;B 111) RD IC nato in
Bergamo il 20.5.56%; 112) ZA LO nato in
Comacchio il 20.2.51;
tutti pure ricorrenti meno il: 98-99-102-104-107-
109-112.
C )
- Ministero dell'Interno
- costituitosi parte civile
- nei confronti di EL Giudice TR
(N. 101).
avverso la sentenza della III Corte di Assise di
Appello di IL in data 8 marzo 1986;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso%;B Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dr. G. BUOGO
Uditi, per le parti civili, l'avv. IC C. Con testabile e l'avv. Linguiti Aldo%;B Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu
to Procuratore Generale Dr. CARLO LOMBARDI
che ha concluso per:
"Voglia 1'Ecc.ma Corte Suprema di Cassa-
zione 18 Sezione Penale così provvedere
-
A) Dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile
- per mancata presentazione dei motivi;
B) Dichiarare inammissibile il ricorso del
Procuratore Generale nei confronti di NS Giu-
lio, RI IU e RO MA per man cata presentazione dei motivi;
Annullare, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AN AN, MI
MA, TI MA ER, D'UR FR, IA
PA, NG UN, ER IO, Ron-
coni NN, RO RO, SE RG OS Li
liana, RD IC e ZA LO relati vamente alla concessione ai predetti dell'attenuan te dell'art. 289 bis comma 4°
- Codice Penale
per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione sub 158/B;
Annullare, in accoglimento del ricorso del
Procuratore Generale la impugnata sentenza nei con frnti di GA CL%;B
Rigettare i ricorsi del medesimo Procura
tore Generale nei confronti di EL Giudice TR
€ di FU EL%;
c)
- relativamente ai ricorsi di;
1) LI IO: rigettare il ri corso;
2) TT AR: rigettare il ricorso;
3) LI CO: rigettare il ricorso;
4) RD ER: rigettare il ricorso;
5) RI SS: rigettare il ricorso;
6) TA RG: rigettare il ricorso;
7) VIqua CC UG: annullare l'im pugnata sentenza senza rinvio relativamente al fur to sub 121-E perchè il reato è estinto per prescri zione, con l'eliminazione della relativa pena. Ri-
gettare il ricorso nel resto;
8) IS NC: rigettare il ri-
corso;
9) EL GI: annullare l'impu gnata sentenza senza rinvio relativamente alle con
travvenzioni di cui all'art. 697 Codice Penale sub
114-D, 163-C e 169-B perchè i reati sono estinti
per prescrizione, con l'eliminazione delle relati ve pene. Rigettare il ricorso nel resto %;
10) LL GE: rigettare il ri-
corso;
11) IL LI: rigettare il ricorso;
12) UN AL: rigettare il ricor so;
13) AN IC: rigettare il ricor 14) GN GI VI: rigettare il ricorso;
15) AR GE: annullare l'impu gnata sentenza senza rinvio in ordine alla contrav
venzione continuata di detenzione ingiustificata di munizioni di armi comuni da sparo ex art. 697
Codice Penale commessa fino al 23 giugno 1982
perchè il reato è estinto per amnistia, con l'elimi
nazione della relativa pena. Dichiarare il ricorso inammissibile nel resto:
16) AR OV: annullare l'impu gnata sentenza senza rinvio relativamente alla con travvenzione continuiata di detenzione ingiustifi-
cata di munizioni di armi comuni da sparo ex art. 697 Codice Penale commessa fino al 23 giugno 1982-
perchè il reato è estinto per amnistia, con l'elimi nazione della relativa pena. Dichiarare inammissibi le il ricorso nel resto;
17) RI EL: annullare l'impugna ta sentenza senza rinvio relativamente alla contrav venzione di cui all'art. 697 Codice Penale sub 97-C
con la eliminazione della relativa pena, perchè il reato è estinto per amnistia. Rigettare il ricorso nel resto%;B 10
18) TI AR: rigettare il ricorso;
19) CO MA: annullare l'impugna ta sentenza senza rinvio relativamente alla con-
travvenzione per cui è condanna, perchè trattasi di reati estinti per amnistia, con 1'eliminazione della relativa pena. Rigettare il ricorso nel resto%;B
20) COntini AR: annullare senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente alla con
travvenzione per cui è condanna, con la eliminazio ne della relativa pena, perchè trattasi di reato
estinto per amnistia. Rigettare il ricorso nel re sto%;
21) ES LU: rigettare il ricorso;
22) D'AN LM IA: rigettare il ricorso;
23) RI GI: rigettare il ricor so;
24) De EO IC: rigettare il ricor so%;B
25) De UC ER: rigettare il ricor
503
26) De OS AN: rigettare il ricorso;
27) EN MO: rigettare il ricorso;
28) LC AN: annullare senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente al furto
sub 309-C perchè il reato è estinto per prescrizio ne, con l'eliminazione della relativa pena. Riget-
tare il ricorso nel resto%;B
29) FA UI: rigettare il ricorso;
30) AN RO: rigettare il ricorso;
31) IL TR LO: rigettare il ricorso%;B
32) NT EL: rigettare il ricorso;
33) ON LO: rigettare il ricorso;
34) ER LB: rigettare il ricorso;
35) NO RG AR: annullare la
impugnata sentenza senza rinvio relativamente alle
contravvenzioni per cui è condanna, con la elimina zione della relativa pena, perchè trattasi di reati
estinti per amnistia. Rigettarsi il ricorso nel resto%3
36) GI AN: rigettare il ricorso;
37) OR FR: rigettare il ricorso;
38) Gottifredi GIfranco: rigettare il ri corso;
39) EC EM: annullare l'impugnata sentenza senza rinvio relativamente alla contravven zione di cui all'art. 697 Codice penale
- commessa fino al 23 giugno 1982 con l'eliminazione della 12
relativa pena, perchè trattasi di reato estinto per amnistia. Rigettare il ricorso nel resto%3
40) RR IO UI: rigettare il ricorso%;B
41) TA LB: rigettare il ri-
corso;
42) NC IC: rigettare il ricorso;
43) NO MA: rigettare il ri-
corso;
44) LL IL: dichiarare inammissibile il ricorso%;B
45) AR LO: rigettare il ricorso;
46) RT TR: annullare senza rin vio l'impugnata sentenza relativamente al reato di
cui all'art. 414 Codice Penale sub 102-A, con la eliminazione della relativa pena, perchè trattasi di delitto estinto per prescrizione. Rigettare il ricorso nel resto%;B
47) SC ZI: rigettare il ricorso;
48) RD AR: rigettare il ricorso;
49) OL RT: rigettare il ricorso;
50) NE LE: rigettare il ricorso;
51) IN HI NT: an mulla Senza rinvio la impugnata sentenza relati vamente alle contravvenzioni per cui è condanna,
con l'eliminazione della relativa pena, perchè trat
tasi di reati estinti per amnistia. Rigettare il ricorso nel resto;
52) IL RG: rigettare il ricorso;
53) NO CL: annullare la impu gnata sentenza senza rinvio relativamente alla re-
sidua contravvenzione per cui è condanna, con la
eliminazione della relativa pena, perchè il reato
è estinto Der amnistia. Rigettare il ricorso nel resto;
54) NO RO: rigettare il ri-
corso;
55) MI MA: rigettare il ricorso;
56) Molteni NO: rigettare il ricorso;
57) Morelli Andrea: rigettare il ricorso%;B
58) ON PA: rigettare il ricorso;
B
59) OC IO: rigettare il ri-
corso;
60) DO NO: rigettare il ricorso;
61) AN AR: annullare senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine alla contravvenzione per cui è condanna, con l'eliminazione della rela-
tiva pena, perchè il reato è estinto per prescri- 14
zione. Rigettare il ricorso nel resto;
62) RO CI: rigettare il ricorso;
63) PA RD: dichiarare inammis sibile il ricorso;
B
64) NI ST: rigettare il ricorso%;B
65) RI UN rigettare il ricorso;
66) NE RE: rigettare il ricorso;
67) RO IU: rigettare il ri-
corso;
68) SS NO: rigettare il ricorso;
69) RI IU: rigettare il ricorso;
70) PI LB: rigettare il ricorso;
71) PO GI: rigettare il ricorso;B
72) AN ED: annullare senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente alla
contravvenzione per cui è condanna, con l'elimina zione della relativa pena, perchè il reato è estin to per prescrizione. Rigettare il ricorso nel re-
sto;
73) RI IA: annullare senza rinvio
1'impugnata sentenza in ordine alla contravvenzio ne per cui è condanna, con 1'eliminazione della re
lativa pena, perchè il reato è estinto per prescri zione. Rigettare il ricorso nel resto%;B
74) Notaris MA: rigettare il ri- corso;
75) LA AN: rigettare il ricorso;
76) SS RA: rigettare il ricorso;
77) SS BI UN: annullare 1'im-
pugnata sentenza senza rinvio in ordine al furto
sub 67/c ed al danneggiamento sub 72/A, con la eli-
minazione della relativa pena, perchè trattasi di
reati estinti per prescrizione. Rigettare il ricor-
so nel resto;
78) AL RO: rigettare il ricorso;
79) CA ON NC: rigettare il
ricorso;
80) IL PP: rigettare il ricorso;
81) VA RG: rigettare il ricorso;
82) SO FE: rigettare il ricorso;
83) EF OV: rigettare il ricorso%;B
84) OS MA: rigettare il ricorso;
85) MA SA: annullare l'impugna ta sentenza senza rinvio in ordine alle contravven zioni di cui all'art. 697 Codice Penale sub 51/D e
312, con la eliminazione della relativa pena, per-
chè trattasi di reati estinti per prescrizione. Ri
gettare il ricorso nel resto%;B
86) EZ AD UB: rigettare 16
il ricorso;
87) VI IN: rigettare il ricorso;
88) VI TR: rigettare il ricorso;
89) SC IC: annullare l'impu gnata sentenza senza rinvio in ordine alla residue contravvenzioni ex art. 697 Codice penale per cui
è condanna, con l'eliminazione della realtiva pena perchè trattasi di reati estinti per prescrizione.
Rigettare il ricorso nel resto;
90) RI EL: rigettare il ri-
corso;
91) CH CL: annullare l'impugna ta sentenza senza rinvio in ordine al delitto di danneggiamento sub 72/A, con l'eliminazione della re lativa pena, perchè trattasi di reato estinto per prescrizione. Rigettare nel resto il ricorso. Di
sporre la correzione del dispositivo della senten-
za impugnata nella parte in cui è erroneamente de terminata la pena complessiva per il Waccher a se guito dell'aumento, in continuazione, della pena di otto mesi di reclusione stabilita dalla Corte li Assise di Appello di IL sulla pena irrogata allo stesso CH con la sentenza della Corte di
Assise di Appello di Torino in data 10 dicembre
1984; sentenza con l'eli reato è e corso nel corso;
corso;
ricorso;
corso;
sibile il missibile
92) ZA AU: rigettare il ricorso;
93) ZAon NO: rigettare il ricorso;
94) EZ UI: rigettare il ricorso;
95) PP IO: annullare l'impugnata senza rinvio in ordine al furto sub 137/B,
minazione della relativa pena, perchè il stinto per prescrizione. Rigettare il ri resto;
96) TI MA ER: rigettare il ri-
97) EL Giudice TR: rigettare il ri- ricorso;98) FU EL: rigettare il
99) NG UN: rigettare il ricorso;
100) ER IO: rigettare il
101) RO RO: rigettare il ricorso;
102) OS NA: rigettare il ricorso;
103) RD IC: rigettare il ri-
104) AN AN: dichiarare inammis ricorso;
105) GA CL: dichiarare inam-
il ricorso;
106) NE RE: rigettare il ricorso. 18 Uditi i difensori Avv. ti: IC Pulitanò, Bian ca Guidetti Serra, IL AG, IN BO,
IA PE, TA EL, RG RO,
GI IO IN, AN RO, GI
UM, ER AL, NT IL, Ago-
stino IV e RC TI.
FATTO
Il presente giudizio ha come suo specifi
CO oggetto la verifica nei limiti della devolu
- zione e delle questioni rilevabili d'ufficio
della legittimità formale e sostanziale della sen tenza emessa 1'8 marzo 1986 dalla III sezione del la Corte di Assise di Appello di IL, la quale aveva riunito in secondo grado tre distinti pro-
cedimenti conclusisi con sentenze emesse dalla
Corte di Assise della medesima città e precisamen te:
un procedimento
contro
IB MO, im-
putato di partecipazione, con ruolo direttivo, sia all'associazione sovversiva "Prima Linea", ai sen si dell'art. 270 C.P., che all'omonima banda ar-
mata, ai sensi dell'art. 306 C.P. (per fatti accer tati in IL il 18.10.1977). In primo grado, con sentenza del 29.1.1979, la Corte di Assise aveva dichiarato i l IB colpevole solo del reato di cui al I] comma dell'art. 306 C.P., ritenendo in esso assorbita la imputazione di associazione sovver
siva. Tale sentenza era stata impugnata sia dal Li-
bardi dal Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di IL e la II° Corte di Assise di Appel
lo di quella città, con sentenza 11.2.1980, aveva
assolto l'imputato per insufficienza di prove.
Quest'ultima pronuncia era stata annullata, il 30.
10.1980, Ga questa Carte Suprema, che aveva rinvia to ad altra Corte di Assise di Appello di lilano
per nuovo giudizio.
- un procedimento
contro
LI CO, RO II)
DO, PA RD, RR IO, Meregal
li FR, IL LI e CO IO, im putati di partecipazione sia all'associazione SOV-
versiva operante nell'area dell'Autonomia Operaia
avente rapporti con le Brigate Rosse, ai sensi del
l'art. 270 C.P., sia all'omonima banda armata, ai dell'art. 306 C.P. (fatti accertati in Cosso sensi gno il 22.4.1977).
Al LI ed allo SP era stato fatto
altresì carico del delitto di violenza privata (artt.
110, 56, 610 e 339 C.P.), commesso in Crescenzago il 10.9.75.
Con sentenza del 21 febbraio 1980 la ΙΙΙΟ дар 20
Corte di Assise di IL aveva assolto per insuf ficienza di prove dai due reati associativi tutti
gli imputati chiamati a risponderne;
aveva assol-
to il LI e lo SP anche dalla violenza pri vata perchè il fatto non sussisteva. Tale sentenza era stata appellata sia da gli imputati (tranne lo SP) che dal Procuratore
della Repubblica di IL nonchè da quel Procura-
tore Generale.
III)
- un terzo procedimento
contro
LI Anto-
nio ed altri 206 imputati, fra i quali erano ricom presi coloro a cui carico erano stati celebrati gli altri due giudizi, chiamati a rispondere di fatti suddivisi in 325 capi di imputazione, la più
arte dei quali articolati in plurime contestazio-
ni fra loro in concorso formale e/o materiale.
Dette contestazioni, variamente attribui te a singoli od a gruppi, avevano contemplato la attribuzione di:
3 imputazioni per associazioni sovversive (art. 270 C.P.);
6 imputazioni per propaganda sovversiva (art. 272 C.P.)%B
3 imputazioni per attentati alla vita per fina-
terroristiche di eversione, seguiti da morte (art. 260 C.P. );
_ 1 imputazione per sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 bis C.P.)%3
3 imputazioni per pubblica istigazione a delin-
quere (art. 303 C.P.);
10 imputazioni per organizzazione, direzione
-
partecipazione alle bande armate denominate in vario modo ma connesse con Prima Linea,
Comitati Comunisti Rivoluzionari (COCORI),
Squadre Armate operaie, Volante rossa, *Ronde
Proletarie, Squadre Proletarie di Combattimen
to, Gruppi di fuoco, metropoli etc. (art.306
C.P.);
147 imputazioni per furto;
142 imputazioni per rapina%;B
- 15 imputazioni per tentata rapina;
- 12 imputazioni per devastazione%;B
imputazioni per tentato omicidio;
)
6
imputazioni per omicidio (di cui una per tri L O5
plice omicidio)%;B
5 imputazioni per sequestro di persona;
340 imputazioni per reati concernenti le armi;
oltre ad ulteriori cento imputazioni per rea ti vari.
In primo grado il procedimento si era 22
concluso con la sentenza della III° Sezione della
Corte di Assise di IL in data 22 ottobre 1984, che aveva variamente provveduto, se del caso con la concessione anche delle diminuenti previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 304.
In conseguenza dell'elevato numero di im putati e di contestazioni della imponente mole de-
gli atti processuali, la sentenza relativa al ter zo procedimento veniva depositata nel corso del
periodo feriale dell'anno 1985. Approssimandosi il termine di scadenza (30 ottobre 1985) della custo dia cautelare per gli imputati detenuti, il Presi
dente del Tribunale J Sezione Feriale di IL,
non essendo in sessione la Corte di Assise, con provvedimento del 19 agosto 1935 dichiarava l'ur genza del processo nei confronti di tutti gli im putati, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio
1975, n. 152. Veniva in tal modo accelerato il deposito dei mo tivi di appello relativamente a quest'ultimo pro cedimento che, come s'è già cennato, veniva poi riunito agli altri due già assegnati alla III° Se-
zione della Corte di Assise di Appello di IL, la quale iniziava il giudizio di secondo grado a partire dalla udienza del 23 ottobre 1985. I l dibattimento si protraeva sino all'
marzo 1986, data in cui veniva emessa la sentenza qui impugnata, con la quale i giudici di appello preliminarmente disattendevano le argomentazioni svolte a sostegno della eccepita nullità della di chiarazione di urgenza sopracennata, peraltro già
respinte con ordinanza dibattimentale del 5 novem- bre 1985 con la quale - inoltre venivano dichiara ti inammissibili, per tardiva presentazione dei mo
tivi, gli appelli degli imputati TI Franco €
LL IL. La tesi difensiva secondo
cui la suddetta dichiarazione di urgenza sarebbe stata affetta da nullità funzionale e quindi rile-
vabile d'ufficio, erga omnes in ogni stato e grado, era fondata sul rilievo che il giudice a quo, con la pronuncia della sentenza, si era spogliato di ogni potere inerente al giudizio esauritori innanzi a lui, sicchè non poteva successivamente
- dichia rare l'urgenza dello stesso procedimento, nonchè sul rilievo secondo cui competente a dichiararla sareb be stato il giudice collegiale e non il solo Presi
dent
Con la medesima sentenza venivano altresì
respinte le deduzioni mosse avverso la utilizzazio- ne di alcuni interrogatori contenenti chiamate di 24 correo e di cui si eccepiva la nullità perchè as sunti in una data, mentre le relative verbalizza zioni e sottoscrizioni erano avvenute in date suc cessive.
Dopo avere proceduto all'esame di que stioni alle quali avevano interesse comune più
imputati, i giudici di appello - superate le ec-
cezioni di carattere processuale-esaminavano le
posizioni dei singoli imputati variamente provve dendo in relazione alla posizione processuale di ciascuno di essi. Fra tali posizioni acquista particolare rilievo quella dell'imputato NE RE, cui contestazioni per 19 reati, non erano state mosse indicata come di un capo ideologic per la sua figura - quanto per- solo e non tanto chè la Corte di Assise di Appello emetteva, anche nei suoi confronti, una pronuncia di merito, rite nendo di poter superare l'eccezione di improcedi bilità dell'azione penale sollevata dai difensori sotto il rilievo che era stata rifiutata l'estra dizione dalla Francia, ove l'imputato si era ri-
fugiato e donde non era stato tradotto. La Corte
di assise di appello, disattendeva l'eccezione,
osservando che l'imputato non risultava detenuto,
sicchè la sua mancata comparizione al processO non era "ricollegabile ad impossibilità sua πιει έ
sua libera determinazione".
Contro la sentenza emessa 1'8 marzo 1986,
sono state presentate dichiarazioni di ricorso فتم
' questa Corte Suprema dai novantase be imputati spe cificati nella intestazione della presente sentenza, dal Procuratore Generale della Repubblica di Mila-
no nei confronti di sedici imputati, fra i quali sono nove ricorrenti, dal Ministero dell'Interno
nei confronti di del Giudice TR (non seguita dalla presentazione dei motivi a sostegno).
DIRITTO
Le questioni di carattere processuale pro spettate da alcuni degli imputati ricorrenti, rive stendo carattere preliminare ed essendo potenzial-
mente assorbenti di ogni altra questione, devono es- sere esaminate prima delle altre.
Due di esse sono fondate.
Poichè una investe la capacità del giudice che ha emessO la sentenza di appello, diviene super fluo indugiare Aulla esposizione e nell'esame delle altre questioni processuali о di quelle attinenti al merito delle accuse in relazione ai singoli im putati. E' da rilevare al riguardo che, nell'inte resse di un gruppo di imputati (RI, EL, 26
D'AN LM IA, ON LO, EC Ema-
nuele, SC ZI, SS NO, Ro
taris MA, VA RG, PP IO, Via-
rio IN) nonchè di EF OV, è stata ec cepita la nullità del giudizio di secondo grado,
perchè svoltosi davanti ad una Corte di assise di appiello irregolarmente costituita, essendo stati
il Presidente ed il Consigliere a latere nominati con decreto del Presidente della Corte di Appello
di IL, anzicchè del Presidente della Repubbli ca, come disposto dall'art. 8 della legge 10 apri le 1951, n. 287.
A tale eccezione hanno aderito, in sede di discussione, i difensori di altri imputati, i quali l'hanno ulteriormente sviluppata.
*** * **
L'esame dell'eccezione di nullità impo-
ne, anzitutto, il richiamo delle disposizioni con tenute nell ichlamato art. 8 della legge n. 287
del 1951, il quale recita testualmente:
" Il presidente e gli altri magistrati che compon gono le Corti di Assise e le Corti di Assise di
Appello sono nominati ogni anno con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Mini stro per la grazia e giustizia. Uno stesso magi- strato può essere destinaco a presiedere o a com 1
porre più Corti di assise o più Corti di assise
appello comprese nel distretto della Corte di appello.
Con lo stesso decreto sono nominati altre sì un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte d'assise ○ Corte d'assise di appello.
Quando anche i magistrati supplenti delle
Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano о sono impediti, vengono sostituiti con de
creto motivato del presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale presso la Corte
stessa"
The 1. E' opportuno precisare in base a quanto risulta
dagli atti, ebe la terza sezione della Corte di as
sise di appello di IL (che ha pronunciato la sentenza impugnata) venne istituita con D.P.R. 4
1 febbraio 1985, n. 96.
Pur essendo decorsi oltre sette mesi dal la sua istituzione, non si provvide alla nomina del presidente e del consigliere a latere, effettivi e supplenti, della detta Sezione.
Poichè era urgente trattare il procedimento in esa me, si ritenne di assegnarlo alla sezione di Corte di assise di appello di recente istituzione, desti nandovi due magistrati, investiti entrambi delle
ра 28 funzioni di appello, mediante decreto in data 19
settembre 1985 del Presidente della Corte di appel lo di IL. Il detto decreto che non risulta,
peraltro, adottato dal Presidente della Corte di appello dopo essere stato sentito il Procuratore
Generale è così formulato:
"Il Presidente della Corte
- Visto il D.P.R. 4.2.
1985 n. 96 pubblicato sulla Gazztta Ufficiale n.75
del 28 marzo 1985, con il quale è stata istituita presso la Corte una nuova Sezione in funzione di
Corte di assise di appello;
Ritenuta la assohuuta necessità di provvedere al la composizione della terza Corte di assise di ap pello, con le modalità previste per le variazioni tabellari;
B
Rilevato che non sono pervenute dai magistrati del la Corte richieste di tramutamento in risposte al le note nn. 5529/M/85 e 7126/M/85 rispettivamente in data 26 giugno 1085 e 13 settembre 1985;
Decreta
A) i dottori UI MA IC e Baldassarre
Vizz sono assegnati alla terza Corte di assi- se di appello con funzioni di Consiglieri ef-
fettivi; effettivo del presidenti e supplente edei zione consiglieri supplenti.
C) il presente decreto deve essere аcomunicato tut ti i magistrati della Corte.
IL 19 settembre 1985".
Nella seduta dell'll dicembre 1985 (cir-
ca due mesi dopo l'inizio del procedimento davanti alla terza sezione della Corte di assise di appello di IL) il Consiglio Superiore della Magistratu
ra deliberava la modifica tabellare nel senso indi ap cato dal decreto del Presidente della Corte di pello.
Sul Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 11 in data 15 giugno 1986 veniva pub-
blicato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, registrato il 15.4.1986, con il qua le, oltre a modificare il precedente D.P.R. 13 mag gio 1985 concernente la composizione delle Sezioni
e degli Uffici delle Corti di Appello di IL,
}\ si disponeva di istituire la terza sezione di Cor
te di assise di appello, così composta:
N.N. presidente
N. N. presidente supplente
IC Dott. UI MA
- consigliere
ZI Dott. Baldassarre consigliere"
-
ab 30 Risulta infine che la composizione tabellare della stessa Corte di assise di appello ha formato ogget to di decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1986.
******
I l confronto tra le disposizioni conte- nute nell'art. 8 della legge 10 aprile 1951, n.
287, ed il procedimento seguito per la nomina dei
"due consiglieri effettivi" della sezione della
Corte di assise di appello di IL che ha pronun ciato la sentenza impugnata rende evidente che il presidente della Corte di appello nell'adottare-
il provvedimento di assegnazione dei consiglieri di Corte di appello IC e ZI quali com-
ponenti effettivi della detta sezione di Corte di assise di appello non ha esercitato legittimamen te il potere di sostituire i magistrati mancanti
o impediti delle Corti di assise о delle Corti di assise di appello, eccezionalmente attribuitogli dal terzo comma del citato art. 8 della legge n.
287 del 1951.
La violazione del terzo comma del cita
- a parte l'omessa acquisizione del pa- to art. 8
rere del P.G. e l'assoluta mancanza di motivazio ne del decreto del presidente della Corte di ap- pello emerge, anzitutto, dall'interpretazione letterale della norma, giacchè le espressioni "quan
0 sono impediti" do anche i magistrati... mancano soprattutto, la successiva "vengono sostituiti": e,
postulano che i componenti magistrati, titolari e
supplenti, delle Corti di assise di primo e di se-
condo grado siano stati regolarmente nominati dal
Presidente della Repubblica, e che, solo in caso di
loro mancanza o impedimento, possa provvedersi al la loro sostituzione con decreto motivato del pre-
il procura sidente della Corte di appello, sentito tore generale presso la Corte stessa. La nozione stessa di "sostituzione" - la quale, nel suo significato lessicale, esprime il concetto di
porre un soggetto al posto di un altro perchè ne eserciti le funzioni
- presuppone, infatti, necessa nell'eserci-riamente che il soggetto "sostituito"
zio della funzione propria dell'organo al quale è
temporaneamente preposto il "sostituto" sia stato
legittimamente investito del potere di esercitare la funzione il che, come è evidente, non può certa mente ritenersi essersi verificato nel caso in esa me, in cui secondo quanto è già stato precisato-,
- non essendosi ancora provveduto alla prima nomina dei magistrati componenti della sezione di Corte сы :
32
di assise di appello di nuova istituzione, i due consiglieri effettivi nominati dal presidente del la Corte di appello non erano chiamati a "sostitui re" nè il consigliere effettivo nè il consigliere supplente
- i quali non erano mai stati nominati-, ma erano i primi magistrati ad essere stati inve-
- entrambi delle funzioni proprie dello stiti unico consigliere effettivo della detta sezione.
L'interpretazione sistematica della norma conte-
nuta nel terzo comma del citato art. 8 risultan-
te dal collegamento razionale della stessa norma
con quelle contenute nei due commi precedenti conferma poi che il presidente della Corte di ap-
pello non ha il potere di nominare i presidenti gli altri magistrati componenti, titolari о sup-
plenti, delle Corti di Assise, ma ha solo quello di provvedere alla loro sostituzione quando siano mancanti od impediti anche i presidenti o i compo
nenti magistrati supplenti, nominati con decreto
del Presidente della Repubblica. La "mancanza e 1' impedimento" dei magistrati del le Corti di assise di primo grado o di appello no minati nell'esercizio del potere ordinario di no mina attribuito dall'ordinamento al Presidente
Hella Repubblica, su conforme deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, costituen il presupposto alternativo dell'esercizio del ti potere eccezionale di sostituzione dei magistrati mancanti o impediti delle stesse Corti, riconosciu to al presidente della Corte di appello, hanno, del resto, un significato ben preciso.
"Mancanza", significa, infatti, il venir meno (per morte, collocamento a riposo, dispensa dal servi-
zio, tramutamento, aspettativa) del magistrato no-
minato secondo il procedimento ordinario ed evoca,
perciò, la sopravvenienza, rispetto alla copertura dell'ufficio nei modi ordinari, di un fatto che ha determinato la cessazione, anche temporanea, della assegnazione di un determinato magistrato ad una
determinata Corte di assise ○ Corte di assise di ap pello, restando con ciò esclusa l'ipotesi, ricorren te nel caso in esame, della mancata nomina origina ria dei magistrati assegnati ad esercitare, come
titolari o supplenti, le funzioni giurisdizionali presso una Corte di assise.
"Impedimento" si ha invece nel caso in cui uno di tali soggetti si trovi nella temporanea impossibili tà (per malattia, per assenza giustificata dal ser vizio, per ferie о per una causa di incompatibil tà, di astensione o di ricusazione) di esercitare
н а 34
la funzione giurisdizionale.
Deve rilevarsi altresì che la legge 10 aprile 1951,
n. 287, nella parte in cui dispone sulle nomine dei presidenti e dei magistrati componenti le Cor ti di Assise di primo e di secondo grado, detta una disciplina speciale rispetto alle disposizioni dell'Ordinammto Giudiziario contenute nel R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, alle quali deroga, in quanto con la stessa legge il legislatore ha inteso dare attuazione al principio costituzionale della par-
tecipazione diretta del popolo all'amministrazione
102, terzo com- della giustizia, sancito dall'art.
della Costituzione, e sottrarre la direzione ma, dibattimenti di assise ad ogni influenza ei ipo del capo dell'uf tizzabile attraverso le nomine
-
ficio giudiziario.
A conferma della peculiarità delle nomi ne dei presidenti e degli altri magistrati compo-
nenti delle Corti di Assise sta l'ulteriore con-
siderazione che
- se è vero che tutte le assegna-
zioni di sedi O di funzioni, i trasferimenti ed ogni provvedimento sullo stato dei magistrati SO-
no disposti, in conformità alle deliberazioni del
Consiglio Superiore della Magistratura, con decre to del Presidente della Repubblica (art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195), sicchè, una volta che il magistrato sia stato destinato ad un ufficio,
spetterà poi al capo dell'Ufficio giudiziario as segnarlo con autonomo provvedimento alla singola se zione, salva l'approvazione delle tabelle annuali da parte del Consiglio Superiore della Magistratu
ra - per le Corti di Assise, invece, previa delibe razione del Consiglio Superiore, è il Presidente
della Repubblica che dispone con proprio decreto la nomina dei presidenti e dei componenti magistra ti delle singole sezioni delle stesse Corti, e non
già il Capo dell'Ufficio, il quale, peraltro ri
spetto alle Corti di assise di primo grado, il cui presidente è un presidente di sezione del Tribunale
(e nei riguardi del quale, pertanto, il Capo dello ufficio andrebbe individuato nel presidente del
Tribunale) non ha alcun potere di nomina, nean-
che dei sostituti, essendo tale potere riservato limitatamente a questi ultimi
- al presidente della
Corte di appello
Inoltre, nelle Corti di Assise, avuto ri guardo alle particolari disposizioni dettate dallo art. 8 della legge n. 287 del 1951 in ordine alla composizione di quell'organo, non è possibile alcu na destinazione di magistrati in soprannumero. 36
Conseguentemente, le norme dell'Ordina
mento giudiziario, in tanto sono applicabili alle Obrti di assise, in quanto la legge 10 aprile 1951, n. 287; enon disponga altrimenti non siano con es sa incompatibili oppure ne costituiscano una inte grazione o completamento.
In particolare, essendo compatibile ed avendo carattere integrativo, deve ritenersi ap-
plicabile anche alle Corti di Assise la norma con
tenuta nell'art. 2 del decreto legislativo luogote nenziale 3 maggio 1945 n. 232 ( mantenuta in vigo re in virtù della legge 5 marzo 1951, n. 190, e
dell'art. 63, secondo comma, del D.P.R. 16 settem-
bre 1958, n. 916, contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n.195, sul Consiglio Superiore della Magistratura con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario,io), la quale nell'estendere il potere di sostituzio ne spettante al presidente della Corte di appello,
oltre che ai casi di mancanza o di impedimento, a quello di assenza del magistrato nominato secondo il procedimento ordinario, e nel consentire la so stituzione temporanea dei magistrati mancanti, as- senti 0 impediti anche "con magistrati del grado ectius: Hella qualifica) inferiore, appartenenti allo stesso о ad altri uffici del distretto DONE
un limite di ordine generale all'esercizio di ta le potere, circoscrivendolo al caso in cui la ne
cessità della sostituzione sorga "improvvisa ed urgente".
Ne deriva che, anche in applicazione di tale nor
ma, allorquando la mancanza, l'assenza o l'impedi mento dei magistrati delle Carti di assise non deri
vino da improvvisa ed urgente necessità, ma (come nel caso in esame) da una carenza organica origi-
naria, il presidente della Corte di appello non può sostituirsi al Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura, nella nomina dei presidenti e degli
altri componenti magistrati delle Corti di assise
о delle sezioni di Corti di assise di nuova istitu zione, provvedendo alla sostituzione dei magistra ti mancanti, assenti o impediti con magistrati del la qualifica inferiore, come si è anche verifica-
to nel caso in esame, in cui ad esercitare le fun zioni di presidente della Corte di assise di ap-
pello, corrispondenti alla qualifica di magistrato di cassazione, è stato assegnato un magistrato in vestito delle funzioni di appello.
L'esercizio, da parte del presidente della Corte 38
di appello di IL, del potere di sostituire i magistrati mancanti 0 impediti 0 assenti delle Cor ti di assise indifettee dei presupposti stabiliti dagli artt. 8, terzo comma, della legge 10 aprile
1951, n. 287, e 2 del decreto legislativo luogote nenziale 3 maggio 1945, n. 232, ha determinato la illegittimità del decreto in data 19 settembre 1985 con cui lo stesso presidente di Corte di appello provvide a nominare i due consiglieri effettivi della terza sezione della Corte di assise di appel lo di IL, che ha pronunciato la sentenza impu gnata. Nè l'illegittimità di tale nomina può rite nersi sanata per effetto dell'emanazione del de- creto del Presidente della Repubblica con cui, in conformità alla deliberazione del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, gli stessi magistrati,
già illegittimamente nominati dal presidente della
Corte di appello, furono nominati "consiglieri" della detta sezione di Corte di assise di appello.
Come è già stato sottolineato da questa
Corte Suprema, (sent. Sez. I 25 ottobre 1978, Ca-
landucci) il presidente ed il magistrato che com-
pongono una Corte di assise, in qualunque grado,
acquistano la capacità di esercizio della funzione giurisdizionale quali componenti di tale Corte so lo in virtù del decreto del Presidente della he-
pubblica, avente funzione costitutiva.
Conseguentemente, non può riconoscersi alcuna effi cacia retroattiva alla nomina dei presidenti e de gli altri magistrati componenti delle Corti di as-
sise dispoista, previa deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura, dal Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 8 della legge n.287
del 1951.
Il che induce ad escludere che il D.P.R. 10 marzo
1986, con cui i dottori IC e ZI furono nominati consiglieri della terza sezione della Cor
te di assise di appello di IL, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superio
re della Magistratura nella seduta dell'11 dicem-
bre 1985, abbia potuto operare alcuna sanatoria dell'attività compiuta dagli stessi magistrati dal l'inizio del dibattimento di appello (23 ottobre
1985). L'inosservanza delle norme contenute negli artt.
della legge 10 aprile 1951, n. 287, e 2 del decre-
to legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n.
norme di ordinamento giudiziario 232 costituenti concernenti la nomina dei presidenti e degli altri magistrati componenti delle Corti di assise di pri 40 mo e di secondo grado ha comportato, ai sensi
dell fart. 185, primo comma, n. 1, cod. proc. pen.,
la nullità di tutti gli atti compiuti dalla Corte di assise di appello illegittimamente composta.
Nullità che, а norma del secondo comma del citato:
art. 185 del codice di rito, è insanabile ed è ri
levabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la nulli tà dell'intero giudizio di appello e della senten za impugnata, che ha costituito l'atto conclusivo del relativo procedimento, non soltanto nei con-
fronti di quei ricorrenti che hanno specificamen te dedotto, con i motivi dei rispettivi ricorsi,
l'illegittima costituzione della Corte di assise di appello, ma nei confronti di tutti i ricorren-
ti, ad eccezione di RE NE, nei riguardi del quale, come si vedrà, dovrà essere adottata, per la peculiare posizione di tale imputato, una pro
nuncia di più ampia portata.
In conseguenza di tale declaratoria di nullità
del giudizio di appello deve disporsi, in applica zione analogica della norma contenuta nel secondo
comma dell'art. 522 cod. proc. pen. con EN
. O alla nullib isl giudizio di primo grado ai sen dell'art. 185 cod.proc.pen. rilevata dal giudi
#i di appello, il rinvio degli atti alla stessa ce
Corte di assise di appello per un nuovo giudizio.
******
La dichiarazione di nullità del giudizio di appel
- mentre impedisce l'esame delle questioni di lo i
legittimità, sostanziale e processuale, proposte dai ricorrenti con i motivi dei rispettivi ricor-
- non è di ostacolo all'esame della questione, si prospettata da numerosi ricorrenti, relativa alla
nullità dell'ordinanza in data 19 agosto 1985 del
Presidente della sezione feriale del Tribunale di
IL, con cui fu dichiarata l'urgenza del proce dimento di appello nel periodo feriale. La soluzione di tale questione condiziona, infatti,
l'individuazione della fase del giudizio di appellox nella quale dovrà procedersi alla rinnovazione del mentre, lo stesso giudizio, essendo evidente che nel caso di soluzione positiva, dovrà affrontarsi il problema se, e nei confronti di quali imputati, sia decorso il termine per la presentazione dei mo tivi di appello nel
- caso inverso il giudizio di appello dovrà essere rinnovato soltanto a partire dalla fase degli atti preliminari al dibattimento.
La questione va risolta in questo secondo 42
senso.
la Corte non ignora che, con sentenza n. 1630 del
4 aprile 1986, questa stessa Sezione, uniformando-
si ad una precedente sentenza di altra Sezione, ha annullato, nei confronti dei soli imputati Ferret- ti Franco e LL IL, la ordinanza
' conseguentemente, la successiva ordinan suddetta e
5 novembre 1985 della terza sezione della Corte za di Assise di appello di IL, che aveva dichiara to inammissibili gli appelli proposti dagli stessi imputati. Un più meditato riesame della questione induce però a considerare non risolutive le consi- derazioni, addotte a giustificazione di quell'indi rizzo, circa la mancanza di una norma specifica, la quale indichi il titolare del potere di dichiarare l'urgenza nella fase del giudizio di impugnazione che si svolge presso il giudice a quo, ed il venir meno in quest'ultimo di ogni potere in relazione al procedimento, una volta pronunciata la sentenza nei confronti della quale sia stato proposto, o sia ancora proponibile, un inezzo ordinario di impugna-
zione.
Quanto al primo argomento va Osservato che l'assenza di specifiche previsioni normative non implica automaticamente la mancanza di ogni di sciplin dovendosi invect esaminare SC la questio ne controversa non trovi la sua regolamentazione in nome di carattere più generale.
Quanto al secondo argomento deve rilevar sj che il codice/di rito contiene alcune disposizio ni come quelle del secondo comma dell'art. 279
e del decimo comma dell'art. 272, che richiama il primo in quanto applicabile in materia di competen za relativa alla libertà provvisoria e alla scarce
razione per decorrenza del termine di durata del-
la custodia cautelare, 0 del primo comma dell'art. 207 in tema di dichiarazione di inammissibilità
dell'impugnazione pronunciata dal giudice_a_quo
le quali dimostrano come quest'ultimo non sia del
tutto spogliato di ogni potere in ordine al proce dimento dopo la pronuncia della sentenza, ma, nel l'ambito di alcuni procedimenti incidentali, sia
titolare di alcuni poteri sino alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnaz ione.
D'altra parte, se appare manifestamente illogico attribuire poteri dispositivi in ordine ad un procedimento ad un giudice che, non essendo-
gli pervenuti gli atti del procedimento, ancora
è in grado di compiere alcuna valutazione ri non spetto ad esso, è da esaminare se il sistema pro- :
44 cessuale consenta di radicare il potere( in ordi- ne alla dichiarazione di urgenza del procedimento nella fase precedente alla trasmissione degli at-
ti al giudice dell'impugnazione) nel giudice a quo,
il quale ha ancora legittimamente la disponibili-
tà degli stessi atti.
In tema di impugnazioni penali, non può
condividersi l'opinione di chi, concependo lo non esercizio del diritto di impugnazione come un tes
suto di relazioni giuridiche poste in prosecuzione del rapporto processuale originario, individua il
cosidetto procedimento introduttivo, o giudizio di ammissibilità, quale prima delle due fasi in cui si scinde e viene organizzato il rapporto pro cessuale d'impugnazione. Prima fase che presenta
le maggiori difficoltà di inquadramento dogmatico,
dato che anch'essa si scinde, a sua volta, in due parti, in conseguenza della possibilità che il giudizio di ammissibilità si svolga presso il giu dice che ha emessO il provvedimento impugnato o presso quello che dovrà pronunciarsi sull'impugna zione proposta.
In effetti, esauritosi con la pronuncia del provvedimento impugnato il rapporto processua le correlato al procedimento conclusosi con lo stesso provvedimento, le ulteriori attività del giu dice a quo nel giudizio di ammissibilità non DOSSO
no essere considerate che funzionalmente non omoge nee e distinte rispetto a quelle prime esercitate:
Ora, poichè il giudizio di ammissibilità postula il controllo
- d'ufficio dei presupposti processua li, da parte del giudice che ha il potere di compier 10, ne deriva che rientra fra i poteri del giudice a quo la verifica del rispetto dei termini per l¿
esercizio della potestà d'impugnazione, cui non può
non inerire la (eventuale) declaratoria dell' 'urgen- za del procedimento, allorquando gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione,
ossia quando non si sia ancora conclusa la prima parte del procedimento introduttivo dell'impugna-
zionestema.
Correlata a detta fase è tutta una serie di adempimenti, successivi alla emanazione della sentenza, che rientrano fra i compiti degli ausilia ri destinati all'ufficio del giudice a quo. Trattasi di adempimenti (depositi, avvisi,
notificazioni) che
- pur facendo parte del tessuto di relazioni giuridiche conseguenziali sia alla pro nuncia della sentenza sia alla proposizione di mez-
zi di impugnazione e pur essendo, quindi, inerenti 46
alla prosecuzione dell'originario rapporto proces suale 1 non hanno natura esclusivamente giurisdizio nale ma sono partecipi di tutta una serie di atti-
vità in se stesse amministrative, che servono a rea lizzare i presupposti processuali e che vengono po in essere da organi dell'amministrazione della sti
, privi di giurisdizione giustizia
.
Se, dunque, in tale prima parte del giu di ammissibilità vanno compiute attività an- dizio che da parte di organi non investiti di funzioni
giurisdizionali in senso stretto, "il giudice",
cui l'art. 2 della legge 22 maggio 1975
, n. 152,
attribuisce il potere discrezionale di dichiarare
,
con provvedimento motivato, l'urgenza del procedi mento, non può essere che quello "a quo" il quale
!
conserva la disponibilità degli atti nella prima
patte del giudizio di ammissibilità, e, più preci samente, il capo dell'ufficio giudiziario dal qua le è stata pronunciata la sentenza impugnata, che, per gli adempimenti anzidetti, è il solo in grado di valutare l'urgenza del procedimento anche in re lazione all'imminente scadenza dei termini di cu-
stodia cautelare. Nel caso in esame, poichè durante il pe feciale la Corte di Assise che aveva pronun Plodo ciato la sentenza impugnata non era in sessione,
al giudice a quo, a norma del terzo comma dell'art.
153 cod. proc.pen., doveva ritenersi sostituito il tribunale, il cui capo era, in quel periodo, il Bre
sidente della sezione feriale, unico organo compe-
tente a valutare e dichiarare l'urgenza.
Questa, pertanto, risulta nella specie correttamente dichiarata, con l'ordinanza del 19
agosto 1985, dall'organo che aveva il potere-dove re di pronunciarla, sicchè le censure formulate al riguado da alcuni ricorrenti devono essere respinte.
Restano ovviamente salvi gli effetti della
già adottata pronuncia sull'ammissibilità degli ap pelli proposti dal TI e dal LL.
****** Come s'è già accennato, nell'interesse dell'imputato RE NE si è riproposta, con il ricorso presentato dai suoi difensori, l'eccezio ne preliminare di impromovibilità dell'azione penale.
Dagli atti risulta che nei confronti del lo NE è stata avanzata dal Ministero di Gra- zia e Giustizia dello Stato italiano al Governo Francese una richiesta di estradizione e che questa
"
è passata al vaglio della competente Chambre d'ac-
cusation di quel paese%;B mentre non risulta che la 48
chiesta estradizione sia stata concessa.
Il giudice di secondo grado ha respinto il relativo motivo di appello proposto dall'imputa to, argomentando che costui era libero e che la
sua mancata partecipazione al processo dipendeva dalla sua libera volontà.
Una siffatta opinione, che subordina la promovibilità e la procedibilità dell'azione pena le allo stato di libertà o di detenzione dell'impu tato all'estero, di cui sia stata chiesta la esestra dizione, non può essere condivisa.
Come è stato chiarito dalle Sezioni Uni
te di questo Supremo Collegio con la sentenza n.12
Ach del 19 maggio 1984, ed è ribadito dalle successive pronuncie anche di questa stessa Sezione, la que-
stione va risolta in base all'art. 661 C.P.P., ma soprattutto in conformità all'art. 14 della Conven
zione europea di estradizione firmata a Parigi il
13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300. L'art. 14 predetto, in termini più com pleti di quelli dell'art. 661 C.P.P., ha introdot το il principio di specialità dell'estradizione attiva e passiva, processuale ed esecutiva, la qua le viene subordinata alla condizione per cui lo estradato non può essere nè perseguito nè giudica to nè sottoposto all'esecuzione di una pena о di
una misura di sicurezza o sottoposto a restrizione della libertà personale per un qualsiasi fatto an teriore alla consegna e diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione.
Nell'applicazione di tale principio la chill on tunte menzionata sentenza ha superato il precedente con trasto giurisprudenziale, abbandonando l'indirizzo secondo cui la estradizione riguarderebbe solo la disponibilità fisica dell'imputato e non l'eserci-
zio dell'azione penale.
Si è infatti ricordato che, ai sensi del l'art. 656 C.P.P., la convenzione internazionale prevale sulle norme contenute nel titolo III° del
5° libro del codice di procedura penale.
La "règle de la spécialité" fissata dal citato art. 14, parte dalla testuale disposizione per cui la persona consegnata non può essere "nè persegui-
ne giudicata nè detenuta...per un qualsiasi fatta,
to anteriore alla consegn a, salvo per quello che ha motivato l'estradizione... "
La lettera della norma rende evidente che si è vo luto precludere allo Stato richiedente l'esercizio della giurisdizione, salvi i cas i di consenso del-
; :
50 1'interessato o quelli, espressamente previsti nel seguito dell'art. 14, di estradizione suppletiva, di permanenza dello individuo estradato per oltre
45 giorni successivi alla sua liberazione defini-
tiva nel territorio dello Stato in cui è stato con segnato, o di ritorno in esso dopo averlo abbando nato, nonchè in caso di pericolo di fuga o di pre
scrizione.
I termini adoperati "perseguito, giudica to e detenuto" corrispondono alle tre fasi attra verso cui si attua il potere giurisdizionale e '
quindi, non alla sola coercizione personale, ma anche all'inizio dell'azione penale cui si rife
risce il termine perseguito per fatti anteriori all'atto di estradizione о da esso non contemplati.
Diversamente, se si fosse voluto porre limiti sol tanto alla privazione della libertà personale del soggetto contro cui si procede, la Convenzione
avrebbe richiamato solo i termini "detenuto" ○
"misure restrittive della libertà individuale" ma non avrebbe indicato anche, fra le attività impedi te allo Stato in cui favore viene concessa l'estra dizione, l'esercizio della giurisdizione per fatti diversi ed anteriori.
A conferma di ciò va rilevato che i са- si, successivamente elencati dallo stesso art. 14,
in cui lo Stato richiedente può procedere per fat ti diversi ed anteriori, sono previsti non in via generale, bensì in via di eccezione.
Non v'è, in ciò, contrasto con l'art 112
della Costituzione, che rende obbligatorio l'eser cizio dell'azione penale, sia perchè la stessa Co
stituzione prevede, nell'art. 10, l'adeguamento dell'ordinamento giuridico alle norme di diritto in ternazionale generalmente riconosciute, sia perchè l'art. 112 non precisa i termini e le modalità
dello esercizio dell'azione penale, mentre l'art.
75 C.P.P. prevede la possibilità di sospensione,
interruzione o cessazione di tale azione, sia pure nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
Da ciò discende la possibilità di sospen sione dellø inizio o della prosecuzione dell'azio-
ne penale nei casi espressamente previsti. Tra que sti ultimi rientrano quelli di cui all'art. 14 del la Convenzione europea, la quale, in definitiva,
introduce il generale principio del rinvio della azione penale per reati diversi ed anteriori ri-
spetto a quelli per i quali viene concessa l'estra dizione.
Non vale opporre che soggetto destinata 52
rio della regola della specialità introdotta col richiamato art. 14 è colui il quale "aurà été livré"
cioè, in termini letterali, colui che sarà stato consegnato, laddove, nella specie, l'imputato Scal
ZO non lo è stato.
Invero, limitando in tal modo il sogget to cui va riferita la norma anzidetta, si finireb be col ricollegarlo indefettibilmente ad un sogget to "consegnato", e cioè in istato di custodia, men tre la regola suddetta fa ENto anche allo esercizio e alla promozione dell'azione penale, che sono pregiudiziali alla coercizione processua le. Inoltre si determinerebbe una inconciliabile antinomia tra i termini, quasi immediatamente suc cessivi ma correlati, quali "livrè" e "poursuivi".
Ma, ancor più, si darebbe luogo alla con seguenza illogica che, mentre un soggetto estrada to limitatamente ad alcuni reati potrebbe essere gli altri reati perseguito solo per questi, e non per que l per i quali l'estradizione non viene concessa, un sog getto nei cui riguardi v'è stato rifiuto totale di estradizione, così valutandosi negativamente la possibilità di estradizione per tutti i reati per i quali essa viene richiesta, sarebbe invece per
seguibile per tutti gli stessi reati pei quali 53
l'estradizione non è stata concessa.
Pertanto, il soggetto destinatario del-
la norma di cui all'art. 14 della Convenzione in esame è colui contro la quale si proceda con prov vedimento di cattura e che si trovi in uno Stato
estero al quale sia stata chiesta l'estradizione.
Una tale lettura dell'art. 14, in aderen
za alla precitata giurisprudenza delle Sezioni Uni
te penali di questa Suprema Corte, impone di rile vare che, non essendo stato lo NE estradato nonostante la richiesta di estradizione, e non ri sultando valutazioni dei giudici di merito in ordi ne alla sussistenza di condizioni che ne consentis sero la perseguibilità in via di eccezione al ge 7
nerale principio consacrato nella predetta norma,
l'azione penale nei suoi confronti non poteva es-
sere proseguita.
EL che deve darsi atto in questa sede a norma dell'art. 152, primo comma C.P.P., pronun-
ciandosi l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 539, n. 1, dello stesso codice, delle sentenza emanate nei due precedenti gradi del giudizio.
******
P.
6. M. pop 54
Dichiara la nullità del giudizio di appello e del la sentenza impugnata nei confronti di LI An
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scardi IC, ZA LO%;B ed ordina la trasmissione degli atti alla stessa
Corte di Assise di Appello di IL per un nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati.
Dichiara l'improcedibilità all'azione pe nale nei confronti di NE RE e, conseguen temente, annulla senza rinvio la sentenza 22. ottè
bre 1984 della Corte di Assise di IL nonchè la sentenza 8 marzo 1986 della Corte di Assise di Ap- 56
pello di IL, nei capi concernenti il medesimo
NE.
Roma, 3 marzo 1987
Il Presidente
Dr. AD Carnevale
mah lamence
Il Consigliere estensore
Dr. RG Buogo
Bu DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIER il 4 MAG 1987 12 Marts!
GANCELLIERE the lat
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3) riserva a successivo provvedimento la designa