Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1987, n. 5477
CASS
Sentenza 3 marzo 1987

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Qualora gli Atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione, spetta al giudice a quo il potere di dichiarare l'urgenza del processo a norma dell'art. 2 legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), e in particolare al capo dell'ufficio giudiziario dal quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Se si tratta di sentenza di Corte di assise e questa non è in sessione, ad essa è sostituito, a norma dello art. 153 cod. proc. pen., il tribunale.*

In base al principio di specialità dell'estradizione, contenuto nell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e all'art. 661 cod. proc. pen., l'estradato non può essere ne' perseguito, ne' giudicato, ne' sottoposto all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposto a restrizione della libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione. ( V mass n 174835; ( V mass n 164701; ( V mass n 136007; ( V mass n 146665; ( V mass n 162579; ( V mass n 159057).*

La legge 10 aprile 1951 n. 287, nella parte in cui dispone che la nomina dei presidenti e dei magistrati, effettivi e supplenti, componenti le corti di assise di primo e secondo grado sono effettuate ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, detta una disciplina speciale rispetto alle Disposizioni dello ordinamento giudiziario contenute nel R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, alle quali deroga, in quanto con essa il legislatore ha inteso dare attuazione al principio costituzionale della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, sancito dall'art. 102 cost. E sottrarre la direzione dei dibattimenti di assise ad ogni influenza, ipotizzabile attraverso le nomine, del capo dello ufficio giudiziario. Consegue pertanto che il potere, attribuito in via eccezionale al Presidente della Corte di appello dall'ultimo comma dell'art. 8 della predetta legge, riguarda soltanto la possibilità di sostituzione di magistrati regolarmente nominati dal Presidente della Repubblica, quando mancano o siano impediti anche i magistrati supplenti, e non quella di nomina di magistrati effettivi o supplenti quando non sia mai intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica, e ciò perché deve intendersi per "Mancanza", il venir meno (per morte, collocamento a riposo, dispensa dal servizio, ecc.) del magistrato nominato secondo il procedimento ordinario e per "impedimento", la temporanea impossibilità dello stesso (per malattia, incompatibilità o altro) di esercitare la funzione giurisdizionale, mentre non ricorrono tali presupposti nel caso della mancata nomina originaria.*

La norma contenuta nell'art. 2 d.l.lgt. 3 maggio 1945 n. 232 (Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze dei magistrati), mantenuta in vigore in virtù della legge 5 maggio 1951 n. 190 e dell'art. 63, secondo comma, d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195 sul consiglio superiore della magistratura, applicabile anche alle corti di assise, nello estendere il potere di sostituzione spettante al Presidente della Corte di appello oltre i casi di Mancanza o di impedimento a quello di assenza del magistrato nominato secondo il procedimento ordinario, e nel consentire la sostituzione temporanea dei magistrati mancanti, assenti o impediti, anche con magistrati di qualifica inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, pone come limite di ordine generale che la necessità sorga improvvisa e urgente, e tale non può ritenersi la carenza organica originaria dovuta alla mancata nomina dei magistrati effettivi e supplenti con decreto del Presidente della Repubblica.*

L'inosservanza delle Disposizioni contenute negli artt. 8 legge 10 aprile 1951 n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise) e 2 d.l. lgt. 3 maggio 1945 n. 232 (Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati) in quanto norme di ordinamento giudiziario concernenti la nomina dei presidenti e degli altri magistrati componenti le corti di assise di primo e di secondo grado, comporta, ai sensi dell'art. 185, primo comma n. 1 e secondo comma cod. proc. pen., nullità insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne' l'illegittimità della nomina può ritenersi sanata per effetto dell'emanazione successiva del decreto del Presidente della Repubblica, poiché tale decreto ha valore costitutivo della capacità di Esercizio della funzione giurisdizionale per i magistrati componenti le corti di assise, in qualunque grado, con riferimento a tale funzione e pertanto ad esso non può riconoscersi efficacia retroattiva. ( V mass n 148879; ( V mass n 141436).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/1987, n. 5477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5477
    Data del deposito : 3 marzo 1987

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