Art. 2.
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attivita' processuale.
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attivita' processuale.