CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2023, n. 40294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40294 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARIAEMANUELA GUERRA per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13/1/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BE NI (c1 1980) in relazione ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, detenzione e porto di armi comuni da sparo di cui agli artt. 416 bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 629 e 416 bis.1 cod. pen. e 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 416 bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata 'ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale ed estero, costituita da molte locali e in specifico di avere fatto parte del mandamento tirrenico, società di Rosarno, cosca Bellocco, dell'estorsione in danno di LI OR e ON SE, 1 Iv Penale Sent. Sez. 1 Num. 40294 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/06/2023 della detenzione e del porto di alcune armi comuni da sparo e del reato di minaccia aggravata, per il quale non è stata applicata la misura. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in relazione all'eccepita violazione degli artt. 267, 268 e 270 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, dichiarando erroneamente inammissibili in quanto generiche le eccezioni circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con gli argomenti esposti nella memoria depositata e anche nel corso della discussione. Nello specifico, infatti, la difesa aveva dedotto: la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. non ricorrendo, al momento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e poi prorogato, il requisito della indispensabilità dello stesso rispetto al fatto storico oggetto di indagine, sotto tale profilo, poi, i decreti di urgenza adottati dal pubblico ministero sarebbero illegittimi in quanto assunti prima del 1/9/2020, né potrebbe ritenersi che la convalida abbia sanato tale vizio;
violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. in quanto i decreti autorizzativi e quelli di proroga conseguenti non conterrebbero la specifica indicazione delle ragioni per le quali sarebbe stato indispensabile procedere con il captatore informatico;
la violazione dell'art. 268, comma 3 cod. proc. pen. in quanto il decreto del pubblico ministero non indicherebbe le ragioni per le quali gli impianti della procura erano inidonei o insufficienti per l'attività di captazione;
l'inutilizzabilità delle intercettazioni per non avere indicato il giudice per le indagini preliminari i luoghi in cui le captazioni avrebbero dovuto essere eseguite. La decisione in merito a tali questioni, evidenzia la difesa, è necessaria in quanto l'indagato ha sempre negato di essere la persona le cui conversazioni sono state intercettate, pure poste a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ai reati di estorsione e di detenzione di armi. Nel secondo articolato motivo la difesa rileva che le conclusioni del Tribunale si fonderebbero su di una lettura errata degli elementi emersi che, diversamente da quanto ritenuto, sarebbero generici e non evidenzierebbero alcun ruolo dinamico e funzionale dal quale poter inferire che il ricorrente abbia partecipato all'associazione a delinquere contestata, ciò anche considerato che non sarebbe neanche specificata la data di commissione del reato. Dagli atti, in sostanza, non risulterebbe quale contributo avrebbe dato l'indagato alle attività del clan e da dove dovrebbe desumersi la sua consapevolezza in tal senso. Sul punto, d'altro canto, nulla apporterebbero i 2 collaboratori di giustizia BA e CI e le conversazioni intercettate. Ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire quanto al reato di estorsione e ai delitti in materia di armi, così come per la minaccia aggravata. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la motivazione sul punto non terrebbe conto della natura dell'aggravante che sarebbe stata confusamente individuata in uno "zibaldone di vantaggi personali del ricorrente, personali del padre dell'indagato, indirettamente utili al sodalizio senza alcuna argomentazione specifica" (così testualmente nel ricorso). 3.4. Vizio di motivazione in ordine al c.d. "tempo silente". Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare la totale assenza di elementi a carico dell'indagato nel corso dei tre anni trascorsi dal 2019, circostanza questa che impedirebbe di ritenere che sussista un pericolo concreto e attuale che il ricorrente commetta altri reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. 4. In data 30 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Mariaelena Guerra, chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 267, 268 e 270 cod. proc. pen. già eccepita avanti al Tribunale evidenziando che il giudice del riesame, dichiarando erroneamente inammissibili in quanto generiche le eccezioni circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con gli argomenti esposti nella memoria depositata e anche nel corso della discussione. Le doglianze sono complessivamente infondate. Le conversazioni intercettate sono tutte precedenti al 10 settembre 2020. La disciplina applicabile, pertanto, considerato che le stesse sono state disposte in un procedimento relativo al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. rientrante nell'elenco dell'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen., è quella di cui al combinato disposto dell'art. 13 D.L. 152 del 1991 e degli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. allora vigenti. Le intercettazioni, cioè, potevano essere effettuate anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., pure se non vi era motivo di ritenere che in questi si 3 stesse svolgendo attività criminosa, solo sul presupposto che le intercettazioni fossero necessarie e in presenza di sufficienti indizi di reato. Nei casi di urgenza il pubblico ministero poteva procedere con decreto motivato e doveva richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari. Tale disciplina, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, era applicabile senza alcuna particolare distinzione anche alle attività di intercettazione effettuate con un captatore informatico nei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 - 01). Sotto tale profilo, pertanto, i riferimenti contenuti nell'atto di ricorso e le considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla violazione degli adempimenti successivamente previsti dalle modifiche legislative che si sono succedute (da ultimo con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28), come pure evidenziato nelle conclusioni del procuratore generale, sono inconferenti in quanto applicabili alle sole attività disposte nei procedimenti penali iscritti dopo il 1° settembre 2020. Tanto chiarito in premessa si deve concludere che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame in ordine all'infondatezza e genericità delle questioni poste quanto all'inutilizzabilità delle intercettazioni sono corrette. i. I decreti risultavano motivati quanto alla sussistenza dei presupposti e questi sono stati coerentemente convalidati dal giudice per le indagini preliminari così che ogni ulteriore questione circa la sussistenza del requisito dell'urgenza o meno è preclusa in questa sede (Sez. 1, n. 37039 del 4/11/2020, Bagnato, n.m.; Cass. Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, Rv. 265407; Sez. 1, n. 23513 del 22/04/2004, Rv. 228245; Sez. 2 n. 215 del 04/12/2006, Rv. 235858; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, Rv,244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Rv. 247266; Sez. Fer. n.32666 del 24/08/2010, Rv. 248253). ii. Le ulteriori censure, anche in considerazione della natura dei reati oggetto di indagine e della connessione del reato di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen. con le altre condotte contestate al ricorrente, sono state correttamente ritenute generiche (anche nella memoria depositata non risultava esserci un riferimento specifico ai decreti e al contenuto degli stessi) e, comunque, per le medesime ragioni sopra esposte risultano infondate. 2. Nel secondo articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ai reati di estorsione e di detenzione di armi rilevando che le conclusioni del Tribunale si fonderebbero su di una lettura errata degli elementi emersi. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze 4 cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d'altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhounni, Rv. 279495 - 02). 2.2. Nel caso di specie il giudice del riesame ha dato analitico e adeguato conto agli elementi acquisiti nel corso delle indagini e ha così evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio in termini di gravità del compendio indiziario emerso a carico del ricorrente in ordine ai singoli reati. La motivazione così resa, con i puntuali riferimenti alle attività di indagini, alle conversazioni captate e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risulta allo stato non sindacabile in questa sede non essendo consentito nel giudizio di legittimità, in assenza di palesi illogicità, procedere a una nuova e diversa valutazione di quanto già scrutinato dal giudice della cautela (cfr. pagine da 8 a 18 dell'ordinanza impugnata nelle quali si analizzano gli elementi emersi con riferimento a ogni specifica contestazione). 3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alle doglianze oggetto del terzo motivo nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di 5 motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Anche quanto all'aggravante contestata, infatti, il Tribunale, con i numerosi riferimenti al fatto che le condotte criminose si inserivano nel contesto dell'attività dell'associazione e che erano finalizzate a garantire la supremazia territoriale della stessa e il conseguimento degli interessi economici da questa perseguiti, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante, ciò, allo stato, sia sotto il profilo della declinazione oggettiva che di quella soggettiva della circostanza (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). 4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al c.d. "tempo silente" rilevando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare la totale assenza di elementi a carico dell'indagato nel corso dei tre anni trascorsi dal 2019, circostanza questa che impedirebbe di ritenere che sussista un pericolo concreto e attuale che il ricorrente commetta altri reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. La doglianza è infondata. Nel caso di specie il tempo trascorso, peraltro neanche particolarmente lungo, ha valenza neutra, ciò in quanto il c.d. tempo silente, in assenza di specifici e concreti elementi dai quali poter desumere che abbia determinato l'effettivo venir meno delle esigenze cautelari, non è da solo sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Come anche di recente ribadito, infatti, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 34786 del 30/5/2023, Gabriele, n.m; Sez. 1, n. 25697 del 2/12/2022, dep. 2023, Alvaro, n.m.; Sez. 2, n. 30652 del 30/11/2022, dep. 2023, Agresta, n.m.; Sez 1, n. 6753 del 25/10/2022, dep. 2023, Praticò, n.m.; Sez. 1, n. 45236 del 25/10/2022, Manglaviti, n.m.; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01). 6 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consig (- ffl relatore
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARIAEMANUELA GUERRA per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13/1/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BE NI (c1 1980) in relazione ai reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, detenzione e porto di armi comuni da sparo di cui agli artt. 416 bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, 629 e 416 bis.1 cod. pen. e 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 416 bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata 'ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale ed estero, costituita da molte locali e in specifico di avere fatto parte del mandamento tirrenico, società di Rosarno, cosca Bellocco, dell'estorsione in danno di LI OR e ON SE, 1 Iv Penale Sent. Sez. 1 Num. 40294 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/06/2023 della detenzione e del porto di alcune armi comuni da sparo e del reato di minaccia aggravata, per il quale non è stata applicata la misura. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in relazione all'eccepita violazione degli artt. 267, 268 e 270 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale, dichiarando erroneamente inammissibili in quanto generiche le eccezioni circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con gli argomenti esposti nella memoria depositata e anche nel corso della discussione. Nello specifico, infatti, la difesa aveva dedotto: la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. non ricorrendo, al momento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e poi prorogato, il requisito della indispensabilità dello stesso rispetto al fatto storico oggetto di indagine, sotto tale profilo, poi, i decreti di urgenza adottati dal pubblico ministero sarebbero illegittimi in quanto assunti prima del 1/9/2020, né potrebbe ritenersi che la convalida abbia sanato tale vizio;
violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. in quanto i decreti autorizzativi e quelli di proroga conseguenti non conterrebbero la specifica indicazione delle ragioni per le quali sarebbe stato indispensabile procedere con il captatore informatico;
la violazione dell'art. 268, comma 3 cod. proc. pen. in quanto il decreto del pubblico ministero non indicherebbe le ragioni per le quali gli impianti della procura erano inidonei o insufficienti per l'attività di captazione;
l'inutilizzabilità delle intercettazioni per non avere indicato il giudice per le indagini preliminari i luoghi in cui le captazioni avrebbero dovuto essere eseguite. La decisione in merito a tali questioni, evidenzia la difesa, è necessaria in quanto l'indagato ha sempre negato di essere la persona le cui conversazioni sono state intercettate, pure poste a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ai reati di estorsione e di detenzione di armi. Nel secondo articolato motivo la difesa rileva che le conclusioni del Tribunale si fonderebbero su di una lettura errata degli elementi emersi che, diversamente da quanto ritenuto, sarebbero generici e non evidenzierebbero alcun ruolo dinamico e funzionale dal quale poter inferire che il ricorrente abbia partecipato all'associazione a delinquere contestata, ciò anche considerato che non sarebbe neanche specificata la data di commissione del reato. Dagli atti, in sostanza, non risulterebbe quale contributo avrebbe dato l'indagato alle attività del clan e da dove dovrebbe desumersi la sua consapevolezza in tal senso. Sul punto, d'altro canto, nulla apporterebbero i 2 collaboratori di giustizia BA e CI e le conversazioni intercettate. Ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire quanto al reato di estorsione e ai delitti in materia di armi, così come per la minaccia aggravata. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la motivazione sul punto non terrebbe conto della natura dell'aggravante che sarebbe stata confusamente individuata in uno "zibaldone di vantaggi personali del ricorrente, personali del padre dell'indagato, indirettamente utili al sodalizio senza alcuna argomentazione specifica" (così testualmente nel ricorso). 3.4. Vizio di motivazione in ordine al c.d. "tempo silente". Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare la totale assenza di elementi a carico dell'indagato nel corso dei tre anni trascorsi dal 2019, circostanza questa che impedirebbe di ritenere che sussista un pericolo concreto e attuale che il ricorrente commetta altri reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. 4. In data 30 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Mariaelena Guerra, chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 267, 268 e 270 cod. proc. pen. già eccepita avanti al Tribunale evidenziando che il giudice del riesame, dichiarando erroneamente inammissibili in quanto generiche le eccezioni circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con gli argomenti esposti nella memoria depositata e anche nel corso della discussione. Le doglianze sono complessivamente infondate. Le conversazioni intercettate sono tutte precedenti al 10 settembre 2020. La disciplina applicabile, pertanto, considerato che le stesse sono state disposte in un procedimento relativo al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. rientrante nell'elenco dell'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen., è quella di cui al combinato disposto dell'art. 13 D.L. 152 del 1991 e degli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. allora vigenti. Le intercettazioni, cioè, potevano essere effettuate anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., pure se non vi era motivo di ritenere che in questi si 3 stesse svolgendo attività criminosa, solo sul presupposto che le intercettazioni fossero necessarie e in presenza di sufficienti indizi di reato. Nei casi di urgenza il pubblico ministero poteva procedere con decreto motivato e doveva richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari. Tale disciplina, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, era applicabile senza alcuna particolare distinzione anche alle attività di intercettazione effettuate con un captatore informatico nei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 - 01). Sotto tale profilo, pertanto, i riferimenti contenuti nell'atto di ricorso e le considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla violazione degli adempimenti successivamente previsti dalle modifiche legislative che si sono succedute (da ultimo con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28), come pure evidenziato nelle conclusioni del procuratore generale, sono inconferenti in quanto applicabili alle sole attività disposte nei procedimenti penali iscritti dopo il 1° settembre 2020. Tanto chiarito in premessa si deve concludere che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame in ordine all'infondatezza e genericità delle questioni poste quanto all'inutilizzabilità delle intercettazioni sono corrette. i. I decreti risultavano motivati quanto alla sussistenza dei presupposti e questi sono stati coerentemente convalidati dal giudice per le indagini preliminari così che ogni ulteriore questione circa la sussistenza del requisito dell'urgenza o meno è preclusa in questa sede (Sez. 1, n. 37039 del 4/11/2020, Bagnato, n.m.; Cass. Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, Rv. 265407; Sez. 1, n. 23513 del 22/04/2004, Rv. 228245; Sez. 2 n. 215 del 04/12/2006, Rv. 235858; Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, Rv,244872; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Rv. 247266; Sez. Fer. n.32666 del 24/08/2010, Rv. 248253). ii. Le ulteriori censure, anche in considerazione della natura dei reati oggetto di indagine e della connessione del reato di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen. con le altre condotte contestate al ricorrente, sono state correttamente ritenute generiche (anche nella memoria depositata non risultava esserci un riferimento specifico ai decreti e al contenuto degli stessi) e, comunque, per le medesime ragioni sopra esposte risultano infondate. 2. Nel secondo articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ai reati di estorsione e di detenzione di armi rilevando che le conclusioni del Tribunale si fonderebbero su di una lettura errata degli elementi emersi. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze 4 cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d'altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhounni, Rv. 279495 - 02). 2.2. Nel caso di specie il giudice del riesame ha dato analitico e adeguato conto agli elementi acquisiti nel corso delle indagini e ha così evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio in termini di gravità del compendio indiziario emerso a carico del ricorrente in ordine ai singoli reati. La motivazione così resa, con i puntuali riferimenti alle attività di indagini, alle conversazioni captate e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risulta allo stato non sindacabile in questa sede non essendo consentito nel giudizio di legittimità, in assenza di palesi illogicità, procedere a una nuova e diversa valutazione di quanto già scrutinato dal giudice della cautela (cfr. pagine da 8 a 18 dell'ordinanza impugnata nelle quali si analizzano gli elementi emersi con riferimento a ogni specifica contestazione). 3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alle doglianze oggetto del terzo motivo nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di 5 motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Anche quanto all'aggravante contestata, infatti, il Tribunale, con i numerosi riferimenti al fatto che le condotte criminose si inserivano nel contesto dell'attività dell'associazione e che erano finalizzate a garantire la supremazia territoriale della stessa e il conseguimento degli interessi economici da questa perseguiti, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante, ciò, allo stato, sia sotto il profilo della declinazione oggettiva che di quella soggettiva della circostanza (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). 4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine al c.d. "tempo silente" rilevando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare la totale assenza di elementi a carico dell'indagato nel corso dei tre anni trascorsi dal 2019, circostanza questa che impedirebbe di ritenere che sussista un pericolo concreto e attuale che il ricorrente commetta altri reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. La doglianza è infondata. Nel caso di specie il tempo trascorso, peraltro neanche particolarmente lungo, ha valenza neutra, ciò in quanto il c.d. tempo silente, in assenza di specifici e concreti elementi dai quali poter desumere che abbia determinato l'effettivo venir meno delle esigenze cautelari, non è da solo sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Come anche di recente ribadito, infatti, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 34786 del 30/5/2023, Gabriele, n.m; Sez. 1, n. 25697 del 2/12/2022, dep. 2023, Alvaro, n.m.; Sez. 2, n. 30652 del 30/11/2022, dep. 2023, Agresta, n.m.; Sez 1, n. 6753 del 25/10/2022, dep. 2023, Praticò, n.m.; Sez. 1, n. 45236 del 25/10/2022, Manglaviti, n.m.; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01). 6 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consig (- ffl relatore