CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2026, n. 18510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18510 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA BR, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera OL Di CO VA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Andrea Guido, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SA BR ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla Corte d'Appello di Genova che, decidendo in sede di rinvio a seguito 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18510 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/04/2026 di annullamento disposto da questa Corte (Sez. 2, n. 13991 del 23 marzo 2022), ha confermato la decisione di rigetto della sostituzione della pena detentiva con una delle pene alternative previste dalla legge n. 689 del 1981 per i molteplici precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato espressione di pervicacia nelle condotte delittuose. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo come unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di merito rigettato la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva in base all'erroneo richiamo a molteplici precedenti giudiziari, anche specifici, dell'imputato, nonostante il certificato del casellario giudiziale acquisito in data 22.10.2025 dalla Corte d'Appello risultasse privo di iscrizioni. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, [...], Rv. 247274) ha affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la sennidetenzione o con la libertà controllata, cioè misure che tendono al reinserimento sociale del condannato, a sensi dell'art. 58 I. n. 689/1981, deve utilizzare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per valutare se sia prevedibile l'assenza di ricadute nel reato del beneficiario, tenendo conto anche dell'entità del fatto criminoso commesso. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato detti principi dando conto delle ragioni del diniego alla luce del certificato del casellario giudiziale del ricorrente, contenuto nel fascicolo della Corte di appello, in cui è indicata anche la città di nascita di SA e non solo la nazione — diversamente da quello allegato dal difensore -, certificato dal quale emergono plurimi precedenti penali, anche specifici, commessi dal ricorrente nell'arco di oltre quindici anni. Si tratta di elementi che, con motivazione congrua e coerente, la Corte di appello di Genova ha valutato essere ostativi ad una prognosi positiva indispensabile per la concessione della sanzione sostitutiva. 2 La Consigliera estensora OL Di CO VA Il Pre idente IO RL 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera OL Di CO VA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Andrea Guido, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SA BR ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla Corte d'Appello di Genova che, decidendo in sede di rinvio a seguito 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 18510 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/04/2026 di annullamento disposto da questa Corte (Sez. 2, n. 13991 del 23 marzo 2022), ha confermato la decisione di rigetto della sostituzione della pena detentiva con una delle pene alternative previste dalla legge n. 689 del 1981 per i molteplici precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato espressione di pervicacia nelle condotte delittuose. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo come unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di merito rigettato la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva in base all'erroneo richiamo a molteplici precedenti giudiziari, anche specifici, dell'imputato, nonostante il certificato del casellario giudiziale acquisito in data 22.10.2025 dalla Corte d'Appello risultasse privo di iscrizioni. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, [...], Rv. 247274) ha affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la sennidetenzione o con la libertà controllata, cioè misure che tendono al reinserimento sociale del condannato, a sensi dell'art. 58 I. n. 689/1981, deve utilizzare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per valutare se sia prevedibile l'assenza di ricadute nel reato del beneficiario, tenendo conto anche dell'entità del fatto criminoso commesso. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato detti principi dando conto delle ragioni del diniego alla luce del certificato del casellario giudiziale del ricorrente, contenuto nel fascicolo della Corte di appello, in cui è indicata anche la città di nascita di SA e non solo la nazione — diversamente da quello allegato dal difensore -, certificato dal quale emergono plurimi precedenti penali, anche specifici, commessi dal ricorrente nell'arco di oltre quindici anni. Si tratta di elementi che, con motivazione congrua e coerente, la Corte di appello di Genova ha valutato essere ostativi ad una prognosi positiva indispensabile per la concessione della sanzione sostitutiva. 2 La Consigliera estensora OL Di CO VA Il Pre idente IO RL 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2026