Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 3
Nel caso in cui sia stata adottata nel corso del giudizio di primo grado la misura del sequestro liberatorio, prevista dall'art. 687 cod. proc. civ., l'insussistenza delle condizioni per disporre il sequestro può anche essere dedotta per la prima volta in grado di appello, ed in questo caso la corte di merito è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare, tra le quali presupposto indefettibile è che il debitore abbia effettivamente offerto la somma a suo avviso dovuta per l'estinzione del proprio debito, ma che essa sia stata rifiutata perché ritenuta insufficiente, o perché vi sia controversia sull'obbligo o sul modo di pagamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di prededuzione imposto dall'art. 28 della legge n.990 del 1969 in favore degli enti mutualistici non influisce sui tempi di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della stessa legge, avendo questi il dovere di pervenire entro il termine di legge alla liquidazione concorsuale del massimale e, se necessario, di porlo a disposizione dei creditori in proporzione dei rispettivi diritti, solo così ottemperando agli obblighi di comportamento secondo diligenza, correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. Ne deriva che la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato è idonea a costituire in mora l'assicuratore alla scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se siano necessari gli adempimenti di cui all'art. 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel detto termine, tranne che non dimostri l'impossibilità di osservarlo.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurato può proporre verso l'assicuratore due distinte domande : la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio", ovvero per l'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la "mala gestio" non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia ( a meno che quest'ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di "mala gestio" , proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d'ufficio, dichiarata inammissibile.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale, ordinanza del 4 luglio 2011, n. 222, dd. 21 luglio 2011https://www.asgi.it/ · 21 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato RABACCHI GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POLARIS ASSICURAZIONI SPA, in persona del Consiglio Amministrazione Dott. Chistian Neu, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE per L'ASSICURAZIONE contro gli Infortuni sul Lavoro, (INAIL), elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli Avvocati ROSSI ANDREA e CRISTOFARO TARANTINO, rispettivamente con procura speciale del Dott. Notaio Carlo Federico Tuccari in Roma 6/7/1999 Rep. n. 51672, e con procura speciale del Dott. Notaio Carlo Federico Tuccari in Roma 27/5/2002, Rep. n. 6029595;
- resistente -
nonché contro
AT AS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1172/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 27/2/1998, depositata il 09/04/98; rg. n. 2037/1994;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato RABACCHI GIOVANNI;
udito l'Avvocato LAURENTI LUCIO;
udito l'Avvocato TARANTINO CRISTOFARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per accoglimento del 4 - 5- e 6 motivo, rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI AS convenne innanzi al tribunale di Roma OR AR, LA RO, le spa PE ed Assicurazioni generali. Espose che l'autovettura del OR, assicurata con la PE, si era scontrata con l'autovettura dello LA, assicurata con le Assicurazioni generali, e che immediatamente dopo questa ultima autovettura era venuta in collisione con il motoveicolo da lui condotto.
Chiese che, previo accertamento della colpa esclusiva o concorrente del OR o dello LA, venisse pronunciata condanna dell'uno o dell'altro o di entrambi e della o delle rispettive società assicuratrici al risarcimento dei danni che aveva subito nella collisione.
Instauratosi il contraddittorio, il OR chiese che, in caso di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo di sua proprietà, venisse dichiarata la tenutezza della PE alla manleva nei confronti, oltre che del TI, dell'INAIL, che aveva erogato prestazioni previdenziali al predetto;
le società assicuratrici si opposero alla domanda attrice.
Chiamato in causa, l'INAIL si costituì e chiese il rimborso delle prestazioni erogate.
Il G.I. ordinò a richiesta della PE il sequestro del massimale assicurativo.
Il tribunale convalidò il sequestro;
dichiarò che il OR e la IS (già PE), questa ultima nei limiti del massimale, erano tenuti in solido a risarcire i danni subiti dal TI;
assegnò a costui la somma sequestrata con gli interessi maturati dopo il sequestro;
condannò il OR a pagare al TI la differenza tra la somma di lire 91.500.000 maggiorata degli interessi legali maturati dal 14.5.1984 e la somma sequestrata e relativi interessi ed all'INAIL la somma di lire 45.675.000 con gli interessi legali dal 14.5.1984 al saldo.
Su gravame principale del OR ed incidentale del TI la corte di appello di Roma, con sentenza resa il 27.2.1998, condannò il OR al pagamento della "differenza tra la somma di lire 91.500.000 maggiorata degli interessi legali sulla sorte media pari a lire 73.102.000 maturati dal 4.11.1984 e la somma allo stesso TI pagabile dal Monte dei Paschi di Siena in esecuzione del capo b) del dispositivo della decisione di primo grado", confermando le rimanenti statuizioni della sentenza impugnata.
Per quanto ancora interessa la corte ha ritenuto che il ritardo della PE nel mettere a disposizione il massimale non è colpevole in quanto "l'INAIL, sebbene sollecitato, non ha provveduto ad indicare il proprio credito in rivalsa"; che il OR ha proposto in primo grado domanda di manleva e solo in secondo grado "domanda di garanzia in supero come conseguenza della mala gestio"; domanda, questa, che, avendo causa petendi e petitum differenti, incorre nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; che, del resto, il massimale non sarebbe stato sufficiente a liberare l'assicurato neppure se fosse stato messo tempestivamente a disposizione;
che il OR non ha sollevato questioni in ordine al sequestro nel giudizio di primo grado e non può lamentarsene in secondo grado.
Per la cassazione di tale sentenza il OR ha proposto ricorso sulla base di sei motivi illustrati con memoria;
la IS ha resistito con controricorso;
gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 99, 112, 343, 345, 346 c.p.c., 1362 ss., 2907 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Si sostiene che, essendosi il giudice di primo grado pronunciato sulla domanda volta a fare valere la responsabilità della società assicuratrice per "mala gestio", sia pure per rigettarla, in tanto quello di secondo grado poteva ritenerla inammissibile per novità in quanto la pronuncia avesse formato oggetto di impugnazione;
che la domanda di manleva integrale, proposta con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, va interpretata secondo i comuni canoni ermeneutici come domanda per "mala gestio", sicché la sentenza impugnata presenta sul punto, in una alla violazione degli artt. 1362 ss. c.c., vizio di motivazione;
che, quand'anche si potesse ritenere che la domanda non è stata proposta espressamente, la si dovrebbe ritenere proposta implicitamente.
Il motivo non può essere accolto.
La premessa da cui muove il ricorrente è erronea, non contenendo la sentenza di primo grado alcuna pronuncia sulla domanda di "mala gestio".
Ciò posto, va rilevato che la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è diversa da quella volta a fare valere la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio", fondandosi la prima sul rapporto assicurativo e la seconda sull'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato.
La diversità comporta che, proposta nel giudizio di primo grado domanda di garanzia, non è possibile proporre in quello di secondo domanda di "mala gestio" e, se questa domanda venga ugualmente proposta, il giudice deve dichiararne, eventualmente di ufficio, l'inammissibilità (Cass. 18.11 000 n. 14928; Cass. 24.2.1996 n. 1456). Nè tale domanda può ritenersi compresa in quella di garanzia, a questo fine occorrendo che, diversamente dalla specie, questa ultima domanda contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra (Cass. 14.2.1996 n. 1456 in motivazione). L'interpretazione della domanda rientra nei poteri del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità per inadeguatezza della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche (Cass. 19.9.2000 n. 11010; Cass. 10.5.2000 n. 5945); vizi, questi, che non risultano denunciati nella specie.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1917, comma 1, 1375 c.c., 28 L. 990/1969 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurandosi la corte di merito per avere ritenuto incolpevole il ritardo, con il quale la società assicuratrice ha messo a disposizione il massimale, pur avendo la medesima violato "l'iter procedimentale" imposto dal menzionato art. 28.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, l'obbligo di prededuzione posto dall'art. 28 L. 990/1969 in favore degli enti mutualistici non influisce sui tempi dell'adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore, il quale deve attivarsi per pervenire entro il termine di legge alla liquidazione concorsuale del massimale e, se necessario, porlo a disposizione dei creditori suddiviso in dei rispettivi diritti, solo così osservando il comportamento di diligenza, correttezza e buona fede derivante dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., sicché la richiesta di risarcimento del danneggiato vale a costituire in mora l'assicuratore alla scadenza del termine dilatorio indicato dall'art. 22 L. 990/969 anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dall'art. 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel detto termine, tranne che non dimostri l'impossibilità di osservarlo (Cass. 17.11.1995 n. 11916; Cass.
2.11.1993 n. 10810). Con il terzo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 687 c.p.c. con riferimento agli artt. 1209 c.c., 28 L. 990/1969, 176 e 177 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.),
si censura la corte di merito per avere rigettato il motivo di appello concernente il sequestro liberatorio in base all'irrilevante argomento che è mancata ogni contestazione in ordine alla relativa richiesta.
Pure questo motivo è fondato.
La Corte di merito in sostanza ha ritenuto che, qualora la parte non si opponga alla richiesta di sequestro liberatorio e non si lamenti del suo accoglimento nel corso del giudizio di primo grado, questo comportamento vale da solo a dimostrare l'infondatezza delle censure che muova sul punto in secondo grado.
Senonché, pure quando non assuma posizione in ordine al sequestro liberatorio in primo grado, la parte può dedurre in secondo grado l'insussistenza delle condizioni per disporlo ed il giudice è tenuto a farsi carico della deduzione senza potersi limitare ad affermare genericamente che il comportamento della parte è indicativo dell'infondatezza della deduzione stessa. Conseguentemente, la corte di merito avrebbe dovuto esaminare le censure concernenti il sequestro;
occorre precisare che nell'esame va tenuto presente l'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale presupposto indefettibile della misura cautelare è che la somma sia stata offerta, ma non sia stata accettata perché inidonea (Cass. 17.6.1997 n. 5410). Il quarto ed il quinto motivo di ricorso rimangono assorbiti:
con il quarto, espressamente dedotto in via subordinata ai precedenti, si denuncia violazione degli artt. 112, 342 c.p.c., 1917, 1224 c.c. con riferimento all'art. 18 L. 990/1969, lamentandosi che la corte di merito abbia omesso di esaminare il motivo di gravame, secondo il quale è inconcepibile che la società assicuratrice sia esentata persino dall'obbligo di pagare gli interessi sul massimale fino all'effettivo suo esborso;
con il quinto motivo si denuncia "violazione ed erronea applicazione dell'art. 1292 c.c. con riferimento all'art. 687 c.p.c. e all'art. 1210 c.c. nonché dell'art. 1227 c.c. con riferimento agli artt. 1173 e 1227 c.c., quanto all'omesso accertamento dell'efficacia integralmente liberatoria in favore dell'assicurato per l'importo del massimale anche per rivalutazioni ed interessi su detto importo, quanto meno a far data dall'ordinanza 1.12.86". Con il sesto motivo di ricorso si denuncia "violazione ed erronea applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. con riferimento agli artt. 2043 e 2056 c.c., nonché all'art. 1916 c.c. quanto alla liquidazione del danno applicando congiuntamente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal fatto sulle somme già rivalutate"; in particolare si lamenta che la corte di merito, nell'accogliere il motivo di gravame concernente il cumulo di rivalutazione ed interessi legali, ha statuito che gli interessi decorrono per il TI sulla "sorte media" di lire 73.102.000, mentre avrebbe dovuto farli decorrere sulla "sorte media" di lire 50.000.000; che la stessa Corte ha lasciato inalterate le statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti l'INAIL, mentre anche gli interessi sulle somme liquidate al detto ente dovevano essere rapportati ad "una sorte media inferiore all'importo di lire 45.675.000, trattandosi di liquidazione ex art. 1916 c.c. in cui l'ente, in virtù della surroga, viene a subentrare nella stessa posizione del danneggiato".
Il motivo non può essere accolto.
Per quanto concerne il TI è sufficiente considerare che la censura si risolve nella pura e semplice contrapposizione di una "sorte media" diversa a quella adottata dalla corte di inerito ed è, perciò, inammissibile.
Per quanto concerne l'INAIL va rilevato che, pur denunciandosi violazione ed erronea applicazione di legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non sono indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, sicché per questo aspetto il motivo è inammissibile (Cass. 12.5.1998 n. 4777); va, poi, considerato che non viene dedotta omissione di pronuncia a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. (nel qual caso, trattandosi di error in procedendo, sussisterebbe il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa), bensì erronea ed insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. senza alcuna indicazione dei singoli punti erroneamente od insufficientemente motivati e, poiché tale indicazione costituisce condizione imprescindibile del controllo da compiere in questa sede (Cass. 24.6.1997 n. 5634), anche per questo aspetto il motivo è inammissibile.
In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo;
dichiarati assorbiti il quarto ed il quinto;
rigettati gli altri;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio - per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione - ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo;
assorbiti il quarto ed il quinto;
rigetta gli altri motivi;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003