Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15335 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" REPUBBLICA ITALIANA 15 335 /02 NO DEL POPOL ITALIANO LA Oggetto SANZIONI SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 17242/00 -Dott. Rosario DE MUSIS Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI 35760 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Rep. Consigliere SPAGNA MUSSO Ud. 27/06/2002Consigliere - Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOTINO TIZIANA, presso l'avvocato FABIO LAIS, che la EL 201 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZAULI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI FORLI'- CESENA, CORIT DI RIMINI E FORLI';
- intimati -
avversO il provvedimento del Tribunale di FORLI', emesso il 25/05/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1455 udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri. Svolgimento del processo 1 Con verbale in data 2 agosto 1996 veniva conte- stata а OT IZ la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, del codice della strada. La OT, in da- ta 12 settembre 1996, proponeva ricorso al Pretore di Forlì avverso il successivo provvedimento di sospensio- ne della patente di guida, contestando di avere tenuto il comportamento attribuitole (avere tenuto, in prossi- mità di intersezione statale una velocità non commisu- rata alle condizioni della strada). Nelle more del pro- cesso le veniva notificato avviso di mora n. 9006363, con l'intimazione di pagamento di lire 312.4000, quale sanzione amministrativa conseguente alla infrazione contestatale con il su detto verbale. Con ricorso in opposizione depositato in data 8 maggio 2000 la OT impugnava l'avviso di mora dinanzi al Pretore di Forlì, chiedendone l'annullamento, negando che le fosse adde- bitabile la infrazione contestatale. Nel ricorso eleg- geva domicilio presso lo studio dell'avv. Carlo Zauli. L'udienza di prima comparizione veniva fissata, con de- creto 10 maggio 1999, per il 14 ottobre 1999. Qesta udienza veniva rinviata e veniva tenuta il 25 maggio 2000. In tale udienza, stante l'assenza del ricorrente, il provvedimento impugnato veniva convalidato con ordi- nanza. Avverso tale ordinanza, con atto notificato il 31 agosto 2000 alla Prefettura di Forlì e il 4 settembre 2000 alla CORIT di Rimini e Forlì, la OT ha propo- sto ricorso a questa Corte, formulando otto motivi di impugnazione. Le parti intimate non hanno presentato difese. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, per non essere stata la data dell'udienza del 25 maggio 2000, alla quale era stata differita l'udienza di prima com- comunicata al procuratore costituito della parizione, ricorrente. Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 24 Cost. e 101 c.p.c., in quanto l'omissione della comuni- cazione del rinvio dell'udienza determina una violazio- ne del diritto di difesa, del contraddittorio e la nul- lità del provvedimento impugnato. Con il terzo motivo si denuncia la nullità 3 dell'ordinanza per violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, per non avere il giudice rilevato che la mancata comparizione del ricorrente era giustificata dalla mancata comunicazione dell'udienza di rinvio. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 82, comma 5, delle disposizioni di attuazione del C. p.c., per non avere il giudice rinviato la causa ad altra udienza, in conseguenza della mancata compari- zione della parte a seguito della mancata comunicazione dell'udienza. Con il quinto motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza per inesistenza di un legittimo impedi- mento a comparire, essendo questo costituito dalla man- cata comunicazione dell'ordi nanza di rinvio dell'udienza non tenuta. Con il sesto motivo si denunciano la violazione degli artt. 134 e 156 c.p.c., nonché la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione, non avendo il giudice formulato alcuna motivazione in ordine alla in- fondatezza del ricorso. Con il settimo motivo si denuncia sotto altro aspetto la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 191, per essere state solo tardivamente trasmesse al Prefetto di Forlì le segnalazioni previste dall'art. 223, comma 1, del codice della strada, con conseguente nullità della comminatoria della sanzione amministrati- va Con l'ottavo motivo si denucia la violazione dell'art. 141 del codice della strada, per non essere ascrivibile alla ricorrente la violazione contestata. Il primo motivo è fondato. Risulta dal fascicolo di ufficio che l'udienza di prima comparizione fu fissata per il giorno 14 ottobre 1999 e non fu tenuta, ma rinviata per impedimento del giudice al 25 maggio 2000. A norma dell'art. 82 delle disposizioni di at- - applicabile anche nelle tuazione del codice civile cause di opposizione a sanzione amministrativa, in quanto non derogato dalla normativa speciale dettata dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981 qualora il giudice non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione, questa si intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediata- mente successiva assegnata allo stesso giudice. Nel caso di specie il rinvio dal 14 ottobre 1999 al 25 maggio 2000 non risulta fatto alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, e, per- tanto, andava comunicato. Non essendovi in atti prova della sua comunicazione, va affermato che l'ordinanza di convalida, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, non poteva essere emessa. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento dei succes- sivi e l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Forli, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza impu- gnata e rinvia anche per la spese al Tribunale di For- lì. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AI SENS LEGGE della prima seszione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosario De Musis)(Francesco Felicetti) clicks ZIONE CORTE SUPPEN Price IL ELLERE coleria Andrea Blanchi Deposi t IL CANCELLIERE il