Sentenza 29 settembre 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è deducibile con atto di appello, e non con ricorso immediato in cassazione, la violazione del diritto di difesa derivante dal mutamento della qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2016, n. 47164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47164 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2016 |
Testo completo
47 1 6 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez...1389 Carlo Citterio -Presidente Angelo Costanzo PU 29/09/2016 Giorgio Fidelbo Relatore - R.G.N. 26498/15 Emanuele Di Salvo Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da BO OC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2014 emessa dal Tribunale di Gela;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela ha dichiarato OC BO responsabile del reato di cui all'art. 392 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato, e lo ha condannato al pagamento di euro 450,00 di multa, con la sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in separata sede. In origine al BO era stato contestato il reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., per avere sostituito la serratura dell'appartamento di villeggiatura intestato a lui e alla moglie, così eludendo il provvedimento con il quale il giudice civile, in sede di sentenza di separazione dei coniugi, aveva disposto che l'appartamento, in regime di comunione legale, dovesse rimanere nel reciproco godimento di entrambi i coniugi fino all'eventuale scioglimento della comunione.
2. L'imputato ha proposto ricorso diretto per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere il Tribunale riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni l'originario reato di cui all'art. 388 cod. pen., decidendo su un fatto del tutto diverso con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra accusa e sentenza. Sotto un diverso, ma collegato profilo, lamenta anche che la riqualificazione gli ha impedito di potersi difendere in merito al reato così come riqualificato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti sono infondati.
2. Le Sezioni unite di questa Corte, con una recente pronuncia, hanno sostenuto che qualora all'esito del giudizio di appello venga attribuito al fatto contestato una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, ciò non determina automaticamente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato fosse prevedibile per l'imputato e comunque non abbia determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, 31617 del 26/06/2015, Lucci). Inoltre, questa decisione esclude espressamente profili di illegittimità derivanti dall'art. 111, secondo comma, Cost. ovvero dall'art. 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte europea. Sulla base di questi principi di diritto, che invero sviluppano un orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità, almeno nella parte in cui richiedeva che fosse dimostrata la lesione delle prerogative 2 difensive per effetto della diversa qualificazione, il motivo dedotto nel ricorso mostra tutta la sua infondatezza, dovendo riconoscersi come del resto ha bene evidenziato la sentenza impugnata che il fatto contestato all'imputato, - ossia il cambio della serratura, è rimasto sostanzialmente immutato, sicché la condotta ascrittagli è comunque identificabile in quella ritenuta in sentenza, "che della prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali", dovendo quindi escludersi anche ogni ipotesi di violazione del diritto di difesa. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU, a partire dal caso Drassich, deve rilevarsi che nella specie la riqualificazione è avvenuta nel corso del primo grado, con la conseguenza che l'imputato avrebbe potuto contestare nel merito la riqualificazione proponendo appello. Infatti, attraverso l'impugnazione avente ad oggetto anche il merito del processo, l'imputato conserva tutte le prerogative difensive, che possono svolgersi nella pienezza del contraddittorio, in cui può contestare la riqualificazione del reato.
3. All'infondatezza dei motivi, consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Carlo Citterio wholteir DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 9 NOV 2016 M EMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P S U E Piera Esposito T O R N O E C 3