Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 2
In tema di delitto di rissa, l'aggravante di cui all'art. 588, comma primo, cod. pen. è applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione.
La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la causa di giustificazione della legittima difesa nei confronti di uno dei corrissanti senza peraltro motivare in ordine al verificarsi della situazione eccezionale che consente di riconoscere detta esimente).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2008, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/10/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 3639
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 016557/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.G. Cagliari;
contro
NI;
2) CO IL quale imputato e quale p. c. N. IL 16/11/1964;
contro
3) NI MP N. IL 21/11/1969;
avverso SENTENZA del 10/10/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e del secondo motivo di ricorso del OR e per il rigetto nel resto;
Udito il difensore dell'imputato e parte civile OR DA avvocato Alessandro Melis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Nel corso di una rissa, avvenuta all'interno dell'ex cementificio di Cagliari, OR DA riportava gravi ferite all'addome provocategli da due coltellate infertegli da NI AO;
il OR veniva sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza emessa in data 17 dicembre 2004, sulla base delle dichiarazioni rese da numerosi testimoni nonché dei rilievi tecnici effettuati e della documentazione medica acquisita, condannava il OR e l'NI per il delitto di rissa aggravata e l'NI, inoltre, per quello di tentato omicidio alle pene ritenute di giustizia.
L'NI, infine, veniva condannato a risarcire i danni subiti dal OR, costituitosi parte civile, al quale veniva riconosciuta una provvisionale.
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 10 ottobre 2007, riesaminava i fatti e riteneva che l'NI era giustificato dal fatto di essere intervenuto in difesa della propria compagna CI RA, che era stata bloccata dal OR, che la aveva colpita con calci e pugni ed aveva, altresì, tentato di buttarla giù da un ponticello da una altezza di dieci metri;
pertanto la Corte di merito assolveva l'NI dal delitto di lesioni gravi, così modificato l'originario capo di imputazione di tentato omicidio, riduceva la pena inflitta all'NI per il delitto di rissa e confermava la condanna del OR per il reato di cui all'art. 588 c.p.. Proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari nei confronti di NI AO e OR DA quale imputato in relazione al delitto di cui all'art. 588 c.p., e quale parte civile nei confronti di NI AO per la assoluzione dal delitto di tentato omicidio.
Il Procuratore Generale deduceva:
1) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta esimente dal momento che la Corte di merito aveva prestato credito alla tardiva dichiarazione difensiva dell'NI contrastante con le dichiarazioni rese dal teste oculare IR (secondo il primo l'accoltellamento era avvenuto sul ponticello dal quale il OR minacciava di gettare la ragazza, mentre secondo il IR il fatto avvenne sul piazzale ) senza adeguata motivazione e senza tenere conto delle conclusioni diverse alle quali era pervenuto il giudice di primo grado;
il Procuratore Generale precisava che appariva incredibile il racconto dell'imputato che, pur vedendo la compagna in pericolo di vita, avrebbe avuto la freddezza di allontanarsi per alcuni minuti dal posto, recarsi nella sua abitazione, prelevare il coltello e, ritornato sul posto, accoltellare l'avversario;
2) la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni e non di quello di tentato omicidio dal momento che i colpi vennero vibrati con un coltello a serramanico, in zona certamente vitale posto che dietro gli organi colpiti si trova l'arteria aorta.
OR DA deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la erronea applicazione della legge penale e la insussistenza del delitto di cui all'art. 588 c.p. perché non è ravvisabile l'elemento della reciprocità delle offese ed i contendenti agirono in tempi e con condotte e modalità differenti all'alterco;
2) la erronea qualificazione dei fatti da parte del Giudice di secondo grado, dovendosi ravvisare, contrariamente a quanto ritenuto, il delitto di tentato omicidio in danno del OR e la insussistenza della legittima difesa perché non vi era alcun elemento dal quale desumere che il OR volesse far precipitare la CI dal ponticello;
l'accoltellamento - due colpi spinti in profondità -, inoltre, era avvenuto nel piazzale prospiciente il predetto ponticello, i colpi erano stati inferti in zona vitale, vi era una possibilità di fuga della CI, non era ravvisabile la proporzionalità della difesa rispetto all'offesa, l'NI e la CI si esposero volontariamente al pericolo dal momento che la Corte di merito aveva ritenuto che l'NI avesse partecipato alla rissa;
3) la erronea applicazione della legge penale in tema di qualificazione del reato di rissa aggravata ed eccessività della pena inflitta.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale di Cagliari sono fondati.
Come pure è fondato il secondo motivo di impugnazione del OR dedotto quale parte civile.
In effetti la motivazione della sentenza impugnata concernente la qualificazione giuridica dell'episodio dell'accoltellamento e la ritenuta esimente della legittima difesa appare manifestamente illogica e contrastante con indirizzi giurisprudenziali consolidati della Suprema Corte.
Inoltre bisogna considerare che quando il giudice di appello riforma la decisione di primo grado ha il dovere di tenere conto degli argomenti posti a fondamento della decisione riformata ed adeguatamente confutarli.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito non solo non ha tenuto conto degli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado, ma è pervenuto ad una diversa decisione senza nemmeno prendere in considerazione elementi di prova rilevanti, quali ad esempio le dichiarazioni del teste oculare IR, secondo il quale l'accoltellamento sarebbe avvenuto non sul ponticello, ma sul piazzale antistante il ponticello, posti dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Già tale elemento configura un vizio della motivazione comportante l'annullamento della sentenza impugnata.
Altra ragione di manifesta illogicità della motivazione impugnata si rinviene nel fatto che l'NI è stato ritenuto colpevole del delitto di rissa e nello stesso tempo è stato ritenuto non punibile in ordine al reato di lesioni in danno del OR per avere agito in stato di legittima difesa.
Ora è noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, al reato di rissa, ed a quelli commessi nel corso di essa, non è applicabile la legittima difesa perché i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può ritenersi necessitata (vedi Cass., Sez. 1^, 14 dicembre 1992 - 26 gennaio 1993, n. 710). Soltanto eccezionalmente l'esimente della legittima difesa può essere riconosciuta ed è quando, esistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.
Ora, una volta accertata la partecipazione alla rissa dell'NI - la circostanza può ritenersi pacifica perché la decisione sul punto della Corte di merito non è nemmeno stata impugnata dall'interessato ed è, quindi, passata in giudicato - era necessario motivare in ordine al mutamento della situazione ed al verificarsi di quella situazione eccezionale che consente di riconoscere l'esimente in discussione.
In verità la sentenza impugnata sembra volere desumere siffatta eccezionalità dalla circostanza che il OR avesse intenzione di buttare giù da un ponticello posto ad una altezza di dieci metri dal suolo la CI, compagna dell'NI; quindi l'NI sarebbe intervenuto in soccorso della ragazza che versava in pericolo di vita.
Ma siffatta ricostruzione appare apodittica perché la Corte di merito non ha considerato e confutato la diversa valutazione del giudice di primo grado fondata sulle dichiarazioni del teste IR, secondo il quale l'accoltellamento sarebbe avvenuto non sul ponticello, bensì sul piazzale antistante il ponticello, in un luogo cioè ove non vi era pericolo per la donna di essere buttata giù da altezza considerevole.
Ciò significa che la CI nel momento dell'aggressione del OR correva i rischi connessi alla rissa alla quale aveva volontariamente partecipato e non era esposta ad un pericolo eccezionale per la sua incolumità tale da richiedere il soccorso del compagno NI.
Inoltre la ricostruzione dei fatti fornita dal giudice di primo grado sembra confermata dal fatto che l'NI non sia intervenuto subito in difesa della compagna, ovvero quando quest'ultima si scontrò con il OR sul ponticello, essendosi l'NI prima recato nella sua camera posta ad una distanza di cinquanta metri per prendere il coltello a serramanico, e sia, invece, intervenuto quando la situazione del presunto pericolo era oramai cessata perché i due contendenti si erano spostati sul piazzale.
Infine non vi è motivazione in ordine al tentativo del OR di buttare di sotto la CI e ciò non solo perché, come è lecito desumere dalla sentenze di merito, la prestanza fisica del OR era tale che se avesse voluto attuare tale proposito non avrebbe avuto molte difficoltà a realizzarlo, ma essenzialmente perché sembra che la circostanza non sia stata avvalorata da nessun testimone e non sia stata confermata nemmeno dallo stesso NI. Insomma non vi è adeguata motivazione in ordine alla esistenza di un concreto pericolo attuale per la incolumità fisica della donna, dovendosi ritenere l'accoltellamento proporzionato al rischio di caduta dall'alto della CI - evento certamente eccezionale -, ma per nulla proporzionato alle normali conseguenze di una rissa. Altrettanto illogica appare la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto addebitato all'NI. La Corte di merito ha, invero, sottovalutato il fatto che siano stati inferti due colpi in rapida successione, al fine evidente di impedire qualsiasi difesa da parte della vittima, immediatamente sotto al torace e spinti in profondità in zona, quindi, ove vi è presenza di organi vitali, colpi che provocarono lesioni al colon ed alla parete anteriore del corpo gastrico che richiedettero un immediato intervento chirurgico di urgenza al fine di evitare più gravi conseguenze.
La motivazione del provvedimento impugnato, invero, non spiega perché in presenza di tali obiettivi elementi siano stati esclusi il pericolo di vita del OR e la presenza di volontà omicidiaria nella condotta dell'NI.
Gli altri motivi del ricorso proposto da OR DA non sono, invece, fondati.
In ordine alla sussistenza del delitto di rissa in effetti non vi è alcuno specifico rilievo da parte del ricorrente OR, cosicché sul punto il ricorso deve ritenersi privo della necessaria specificità.
Quanto al rilievo che non potrebbe essere ritenuto il delitto di rissa aggravata perché l'unico a riportare lesioni è stato proprio l'imputato OR è sufficiente osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'aggravante sussiste anche nei confronti del partecipante alla rissa che abbia riportato lesioni personali (Cass., Sez. 2^, 15 gennaio 1965 - 16 marzo 1965, n. 10). Infatti colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva diretta ad offendere, oltre che a difendere, che connota il delitto di rissa, si assume una responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluctatio (vedi anche Corte Cost. 17 febbraio 1971, n. 21). Quanto, infine, alla pretesa eccessività della pena inflitta, si tratta di rilievi di merito inammissibili in sede di legittimità, dal momento che la motivazione della Corte di merito sul punto non merita censure perché, con motivazione immune da vizi logici e con preciso riferimento alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., ha determinato la pena, senza riconoscimento di attenuanti generiche, in base alla gravità della condotta ed alle modalità della vicenda, significative di una notevole capacità a delinquere, oltre che ai precedenti penali numerosi e gravi.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento della esimente della legittima difesa ed alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2) della rubrica con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari per un nuovo esame. Deve essere rigettato nel resto il ricorso del OR proposto quale imputato. Il ricorso della parte civile OR è stato accolto, cosicché alla stessa spettano le spese di parte civile, la cui liquidazione, però, sembra opportuno rimettere al definitivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della esimente della legittima difesa ed alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2) con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame;
Rigetta nel resto il ricorso del OR;
Spese della parte civile al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009