Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 2
La notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario deceduto è inefficace e pertanto, se la parte è difesa anche da un altro procuratore, rimasto in vita, è presso di questi che va effettuata per la decorrenza del termine breve per impugnare.
La controversia tra condomini, instaurata nella vigenza della legge 30 luglio 1984 n. 399, relativa alla possibilità o meno di utilizzare a parcheggio dei veicoli i viali adiacenti ad un complesso condominiale, rientra nella competenza per materia del Conciliatore perché, costituendo un uso ulteriore rispetto alla ordinaria destinazione di essi ad accesso ai fabbricati, attiene alla individuazione del modo più conveniente ed opportuno per l' esercizio dei diritti dominicali comuni, ossia ai limiti qualitativi dei medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA Rel. - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UZ NL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato MARIO UZ, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato LUCA BONIFAZI, difeso dall'avvocato ARCANGELO BONIFAZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/95 del Giudice conciliatore, di SANTA MARINELLA, depositata il 15/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato SERGIO BLASI, per delega dell'Avvocato M. UZ, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto e comunque l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 12 dicembre 1992, SA NE convenne, davanti al Conciliatore di Santa Marinella, IO ZZ. Domandò al giudice di ordinare al convenuto di non intralciare con le sue autovetture (ovvero con quelle dei parenti e degli ospiti) le manovre di ingresso e di uscita dal garage di proprietà di esso attore, annesso al villino con entrata sul vialetto condominiale sito in S. Marinella, via Flaminia Odescalchi 44; domandò, altresì, la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese. IO ZZ, preliminarmente, eccepì l'incompetenza del giudice adito;
nel merito chiese il rigetto della domanda. Istruita la causa, il Conciliatore, con sentenza 3 - 20 luglio 1995, dichiarò che il parcheggio delle autovetture non doveva spingersi oltre il muro di cinta prospiciente il garage dell'appartamento n^ 1 di proprietà dell'attore, che autorizzò ad apporre sul terreno un idoneo paletto, per impedire l'avanzamento di qualsiasi autovettura;
condannò ZZ al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., che liquidò d'ufficio in lire 1.000.000, nonché alla rifusione delle spese processuali. Ricorre per cassazione con tre motivi IO ZZ;
resiste con controricorso SA NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente deve dichiararsi la tempestiva notifica del ricorso per cassazione.
Nelle ipotesi, nelle quali viene meno il difensore domiciliatario (per cancellazione dall'albo, per morte etc.) l'estinzione ex lege del rapporto processuale comporta anche il venir meno dell'elezione di domicilio (Cass., Sez. III, 27 aprile 1997, n. 3468). Pertanto, qualora la parte sia rappresentata da due procuratori, in caso di decesso del procuratore domiciliatario, venendo meno l'elezione di domicilio, la notifica della sentenza ad istanza di controparte deve essere indirizzata al procuratore rimasto in vita (Cass., Sez. I, 4 marzo 1993, n. 2638). Essendo priva di effetto la notificazione della sentenza effettuata il 15 luglio 1995 nel domicilio eletto presso l'avv. Franco Maria Niglio, deceduto il 6 luglio 1995, detta notifica non fa decorrere il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. 2.- Deve essere respinto il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 n. 4, 99, 112 cod. proc. civ. ; violazione delle norme in tema di interpretazione della domanda;
omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
2.1 Secondo il ricorrente, rientra nella competenza del Pretore, e non in quella del conciliatore, la decisione delle controversie riguardanti la misura del godimento dei beni comuni, intendendosi come tali quelle concernenti una limitazione o diminuzione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Anche a voler ritenere abbandonata la domanda principale formulata nella citazione, la domanda subordinata volta ad ottenere l'accertamento del diritto di NE che ZZ non parcheggi le sue autovetture nel vialetto condominiale in corrispondenza dell'ingresso del garage dell'attore, sino al muretto di cinta prospiciente il garage stesso, è volta a negare il diritto del convenuto a trarre da una parte del bene comune delle utilità costituenti l'ordinario contenuto del diritto di proprietà, introducendo un giudizio sul quantum del godimento. L'accertamento della quantità di spazio da utilizzare a parcheggio non può che essere il risultato di un giudizio sulla misura del godimento dei beni comuni: l'unico dubbio possibile è se ci si trovi di fronte ad una controversia riguardante il contenuto dei rispettivi diritti di proprietà o comproprietà: nel quale caso, la competenza si determina con riguardo alle regole di competenza per valore, ed essendo la causa di valore indeterminabile, la competenza dovrebbe ritenersi del Tribunale.
2.2 Gli argomenti non persuadono.
Per la verità, la legge 30 luglio 1984, n. 399, ha ripartito tra il conciliatore ed il pretore la competenza per materia nelle cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi dei condomini di case. In base a tale ripartizione debbono intendersi per cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali (attribuite alla competenza del conciliatore) quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e per cause relative alla misura dei servizi (di competenza del pretore) quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei condomini (Cass., Sez. II, 22 maggio 1997, n. 4575; Cass., Sez. II, 28 settembre 1994, n. 7888). Posto che le vertenze condominiali attribuite dalla disposizione di cui all'art. 7 comma 2 vecchio testo cod. proc. civ. alla competenza del conciliatore ratione materiae sono quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà inerenti ai diritti dominicali comuni, e quindi quelle relative alla individuazione del modo più conveniente ed opportuno in cui le facoltà oggetto di tali diritti debbano essere esercitate, nel rispetto dei concorrenti diritti degli altri partecipanti (Cass., Sez. II, 30 dicembre 1997, n. 13109), rientra nella competenza del conciliatore, in quanto relativa alle modalità di uso di un bene condominiale, la controversia instaurata dal condomino, che lamenta la utilizzazione da parte di alcuni condomini del cortile comune per parcheggiare le autovetture (Cass., Sez. II, n. 4575 del 1997 cit.). Lo stesso vale per la controversia concernente la utilizzazione a parcheggio dei viali adiacenti agli edifici di un complesso condominiale, posto che detta utilizzazione configura un uso della cosa comune ulteriore rispetto alla ordinaria destinazione degli stessi ad accesso ai vari fabbricati, e la disciplina di tale utilizzazione, con le conseguenti limitazioni, non riguarda la misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini, ma raffigura una modalità di uso della cosa stessa (Cass., Sez. II, 25 gennaio 1997, n. 772). Oggetto della controversia, nella specie, sono le modalità di utilizzazione del viale: non la misura dell'uso di esso. Pertanto, la competenza del conciliatore deve ritenersi sussistente. Deve essere accolto, invece, il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 99 e 112 cod. proc. civ. , 832 e 1101 cod. civ. Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
3.1 Quanto alla prima censura, senza dubbio il parcheggio è cosa diversa dal passaggio. Autorizzando l'apposizione del paletto, il Conciliatore non solo ha vietato, in una certa zona del viale, il parcheggio di qualunque veicolo, ma anche il passaggio: in questo modo, ha limitato l'esercizio del diritto di comproprietà sul viale da parte del ZZ ed ha attribuito all'attore NE il diritto di utilizzazione esclusiva, che egli non aveva richiesto. Agli atti, infatti, manca qualunque domanda dell'attore rivolta ad ottenere un generale impedimento del passaggio e della fermata di auto nella parte del vialetto prospiciente il garage di NE.
3.2 Relativamente alla seconda censura, manca la specifica domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. civ., e allo stesso tempo difetta ogni deduzione di fatti ad essa riferibili.
La condanna per responsabilità aggravata suppone, come è noto, l'istanza della parte;
la mala fede processuale, configurata dalla consapevolezza del proprio torto, ovverosia della infondatezza della domanda o della eccezione;
la colpa grave, cioè l'omissione del minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di avvedersi della infondatezza della propria pretesa.
Non risulta, peraltro, che l'attore abbia chiesto la condanna per responsabilità aggravata, essendosi limitato a richiedere il risarcimento dei danni;
ne' che abbia dedotto circostanze a tal fine rilevanti. D'altra parte, i fatti posti a fondamento della decisione non giustificano una condanna per lite temeraria. I fatti riportati dalla sentenza, invero, (la proposizione della domanda riconvenzionale, poi abbandonata;
la mancata partecipazione al tentativo di conciliazione;
le risposte date all'interrogatorio formale) non dimostrano la mala fede processuale o la colpa grave. Anche la seconda censura deve ritenersi fondata.
3.- L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo. La Suprema Corte, perciò, deve respingere il primo motivo di ricorso, accogliere il secondo e dichiarare assorbito il terzo;
quindi, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa anche per le spese al giudice di pace di Roma.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
respinge il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo;
per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese al giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 Marzo 1999