CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14602/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l.------------------------------------- - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-18382- TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2415/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_2 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 166512/18382, emesso il 26 giugno 2025 e notificato il 24 luglio 2025 dalla Resistente_1 S.r.l., recante la pretesa tributaria a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2023, per un importo complessivo di euro
2.255,00.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, lamentando che l'ente impositore non avrebbe considerato le precedenti interlocuzioni in ordine al regime di tassazione applicabile alla specifica attività svolta. Ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla società resistente, contestandone il potere di emettere e notificare l'atto impositivo in quanto soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, né nella relativa sezione separata. Nel merito, la società ha dedotto l'insussistenza e l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, asserendo che l'attività esercitata, quale clinica dentale, comporta la produzione esclusiva di rifiuti speciali, smaltiti autonomamente tramite ditte specializzate;
circostanza che, a dire della parte, legittimerebbe la detassazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento TARI ed eviterebbe un'illegittima duplicazione d'imposta.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Resistente_1 S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. La resistente ha contestato in fatto e in diritto le avverse doglianze, rivendicando la piena legittimità del proprio operato e la propria legittimazione ad agire quale società di progetto della concessionaria Municipia S.p.A., soggetto regolarmente iscritto all'albo per lo svolgimento del servizio di riscossione per conto del Comune di Napoli, ed eccependo nel merito la mancata presentazione della dichiarazione necessaria per fruire dell'esclusione dalla tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva, infatti, l'omesso deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso (il che si riverbera anche sulla prova del termine di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92), laddove l'art. 22 del D. Lgs. 546/92 richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte, la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata - al pari dell'omesso deposito della copia del ricorso - con l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (in tal senso, cfr., Cass. 24162/06, 1025/08, 7373/2011; 8664/2011 e, in tempi ancor più recenti, Cass. 1901/2016).
L'art. 22 cit. trova applicazione anche con riguardo al ricorso notificato a mezzo PEC, che ha sostituito la modalità tradizionale rappresentata dalla raccomandata con avviso di ricevimento, della quale dunque costituisce l'evoluzione telematica. Pertanto, anche nel contesto del P.T.T. è sempre fatto obbligo al ricorrente di depositare, ai fini della rituale costituzione, quantomeno la ricevuta di accettazione, equivalente alla ricevuta postale di spedizione (in tal senso, cfr., Corte di Giustizia Tributaria di Napoli sez. 17 sent. N. 9559/2023 del 4 luglio 2023).
Poiché il processo è stato definito in punto di rito, in forza di un rilievo d'ufficio, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n. 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe trascritto, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 7 febbraio 2026
Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14602/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l.------------------------------------- - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-18382- TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2415/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_2 S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 166512/18382, emesso il 26 giugno 2025 e notificato il 24 luglio 2025 dalla Resistente_1 S.r.l., recante la pretesa tributaria a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2023, per un importo complessivo di euro
2.255,00.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, lamentando che l'ente impositore non avrebbe considerato le precedenti interlocuzioni in ordine al regime di tassazione applicabile alla specifica attività svolta. Ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla società resistente, contestandone il potere di emettere e notificare l'atto impositivo in quanto soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, né nella relativa sezione separata. Nel merito, la società ha dedotto l'insussistenza e l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, asserendo che l'attività esercitata, quale clinica dentale, comporta la produzione esclusiva di rifiuti speciali, smaltiti autonomamente tramite ditte specializzate;
circostanza che, a dire della parte, legittimerebbe la detassazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento TARI ed eviterebbe un'illegittima duplicazione d'imposta.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Resistente_1 S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. La resistente ha contestato in fatto e in diritto le avverse doglianze, rivendicando la piena legittimità del proprio operato e la propria legittimazione ad agire quale società di progetto della concessionaria Municipia S.p.A., soggetto regolarmente iscritto all'albo per lo svolgimento del servizio di riscossione per conto del Comune di Napoli, ed eccependo nel merito la mancata presentazione della dichiarazione necessaria per fruire dell'esclusione dalla tassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva, infatti, l'omesso deposito delle ricevute PEC di notifica del ricorso (il che si riverbera anche sulla prova del termine di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92), laddove l'art. 22 del D. Lgs. 546/92 richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte, la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata - al pari dell'omesso deposito della copia del ricorso - con l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (in tal senso, cfr., Cass. 24162/06, 1025/08, 7373/2011; 8664/2011 e, in tempi ancor più recenti, Cass. 1901/2016).
L'art. 22 cit. trova applicazione anche con riguardo al ricorso notificato a mezzo PEC, che ha sostituito la modalità tradizionale rappresentata dalla raccomandata con avviso di ricevimento, della quale dunque costituisce l'evoluzione telematica. Pertanto, anche nel contesto del P.T.T. è sempre fatto obbligo al ricorrente di depositare, ai fini della rituale costituzione, quantomeno la ricevuta di accettazione, equivalente alla ricevuta postale di spedizione (in tal senso, cfr., Corte di Giustizia Tributaria di Napoli sez. 17 sent. N. 9559/2023 del 4 luglio 2023).
Poiché il processo è stato definito in punto di rito, in forza di un rilievo d'ufficio, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n. 7, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe trascritto, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 7 febbraio 2026
Il Giudice