Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, qualora il giudice abbia determinato per il deposito della motivazione un termine maggiore di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestivamente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giudiziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548, comma primo, cod. proc. pen.
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In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2014, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1381
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 36176/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AL GI N. IL 09/08/1952;
TT NE N. IL 13/05/1951;
avverso la sentenza n. 130/2011 TRIBUNALE di ACQUI TERME, del 09/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. OSSERVA
1. Con sentenza del 9 gennaio 2013, il Tribunale di Acqui Terme applicava a RA IT AN e UN EL la pena rispettivamente richiesta dagli imputati, per i reati a ciascuno contestati in due distinti procedimenti riuniti e dettagliatamente descritti nella rubrica della sentenza.
2. Contro la sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati, con atto del proprio difensore, avv. Marco Scagliola, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p., poiché il Tribunale monocratico avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione di tutti i fatti per i quali la causa di estinzione era già intervenuta al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (capi R, S, Z, A1 e Q del procedimento 8/2009 R.G.N.R.), giacché rispetto a tali fatti, tutti commessi prima del dicembre 2005, andava applicata la disciplina della prescrizione anteriore a quella introdotta con la novella dell'art. 157 cod. pen. e dunque il termine di cinque anni era già spirato il 6 dicembre 2010, data del decreto di citazione a giudizio.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza per mancanza della motivazione, in relazione all'insussistenza di una causa di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., all'esatta qualificazione del fatto, alla correttezza della valutazione delle circostanze ed all'adeguatezza della pena. I reati erano tutti contestati agli imputati nella loro qualità di gestori ed amministratori di fatto dell'autosalone Team Cars Motori, con l'aggravante di aver abusato del rapporto di prestazione d'opera, avendo gli stessi agito quali titolari di una concessionaria: la contraddizione esistente nei capi di imputazione avrebbe dovuto indurre il giudice a spiegare, anche solo in modo sintetico e non con mera formula di stile, perché egli avesse ritenuto sussistente l'aggravante contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
1.1 Dall'esame degli atti risulta che gli imputati erano presenti all'udienza del 9 gennaio 2013, nella quale fu emessa la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 556 c.p.p., nella fase degli atti introduttivi al dibattimento;
il giudice ha indicato in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione ed ha depositato la motivazione il 7 febbraio 2013, il ventinovesimo giorno.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 295 del 12/10/1993 - dep. 17/01/1994, Scopel, Rv. 195617), chiamate a dirimere un potenziale contrasto concernente il rito da osservare - se quello della pubblica udienza o quello della camera di consiglio - per la decisione dei ricorsi proposti avverso sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., hanno affermato che, salvo quando abbia deciso dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta la sentenza deve ritenersi non emessa in dibattimento, poiché il fine proprio del procedimento speciale in questione è quello di evitare il dibattimento e dunque, se la sentenza è impugnata per cassazione, il ricorso va deciso in camera di consiglio, a norma dell'art. 611 c.p.p.. 2.1 Da tale puntualizzazione la giurisprudenza successiva ha desunto che, salvo il caso in cui sia emessa in esito al dibattimento, la sentenza deve ritenersi emessa in camera di consiglio e, dunque, il termine di impugnazione è quello di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (tra le ultime, Sez. 4, n. 31395 del 18/04/2013, Magazzù, Rv. 255988; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Rv. 251113; Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, Rv. 246125). In particolare la decisione della Prima Sezione richiamata da ultimo ha ritenuto che, per l'applicazione dei termini previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non è sufficiente la circostanza che il giudice, dopo aver letto in udienza il dispositivo, si sia riservato un termine per la motivazione, ma è necessario che abbia esercitato correttamente tale facoltà, in base all'art. 544 c.p.p., perché il richiamo contenuto nel cit. art. 585, lett. b) e c) ai "casi previsti" dall'art. 544, comma 2 e 3, deve intendersi come riferito a quelle ipotesi in cui la riserva di motivazione è conforme a previsione normativa, e cioè a quelli di pronuncia di sentenza dibattimentale.
3. Si pone allora il problema della individuazione del dies a quo, dal quale far decorrere il termine così individuato, secondo le previsioni dell'art. 585 c.p.p., comma 2. 3.1 Secondo la già richiamata decisione della Prima Sezione, l'impropria riserva di motivazione può incidere solamente sulla comunicazione della decisione e dunque sulla decorrenza del termine , per impugnare. Poiché ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 1 doveva essere "immediatamente" pronunziata, il giudice avrebbe dovuto redigere la motivazione contestuale;
perciò laddove ciò non avvenga va sempre dato avviso alle parti e dalla data dell'avviso decorre il termine di quindici giorni (conf. Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarim, Rv. 251113, che ribadisce l'irrilevanza del momento del deposito della sentenza per la quale sia stato irritualmente indicato il più lungo termine per il deposito: "quel che conta, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, è la necessità della comunicazione o notificazione dell'avviso del deposito ai soggetti legittimati a proporre impugnazione").
3.2 In senso contrario si sono espresse altre decisioni, osservando che, in caso di lettura del dispositivo in udienza, se la motivazione viene depositata nel quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine per l'impugnazione comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta (Sez. 1, n. 26042 del 28/05/2003, Cataldi, Rv. 225273; nello stesso senso Sez. 1, n. 5984 del 21/01/2009, Bruzzese, Rv. 242453, per la quale laddove invece il dispositivo non sia stato in concreto letto, il termine di impugnazione, di quindici giorni, decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito di essa, e non dalla scadenza del termine per il deposito stabilito dalla legge, come sarebbe stato in caso di lettura).
3.3 Il principio è stato ripreso da una recente decisione della Sezione Feriale (Sez. F, n. 35486 del 06/08/2013, Amato, non massimata), che ha ritenuto il termine di 15 giorni applicabile a tutti i casi di sentenza di applicazione della pena emessa senza celebrazione del dibattimento e senza motivazione contestuale;
tale termine decorre sempre dalla scadenza del termine legale di 15 giorni, fissato dall'art. 544 c.p.p., comma 2, quando sia rispettato. In tale decisione è stata valorizzato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670; precedentemente, Sez. U, n. 31312 del 26/06/2002, D'Alterio, Rv. 222044), a proposito della sentenza di non luogo a procedere, che individua il termine di impugnazione per quella sentenza in quello di quindici giorni, decorrente, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero .dalla scadenza del termine legale di trenta giorni (art. 424 c.p.p., comma 4), in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione.
3.4 Il principio enunciato dalle Sezioni Unite - pur se relativo ad una concreta fattispecie di sentenza di non luogo a procedere - e ripreso dalla Sezione Feriale, è ritenuto da questo Collegio applicabile, ricorrendo la medesima ratio, anche alla sentenza di patteggiamento, alla quale ben si addice la disciplina dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), considerata le caratteristiche del giudizio di applicazione della pena e la natura del provvedimento conclusivo, che vede quasi sempre (ad eccezione del caso previsto dall'art. 447, della richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari) la presenza delle parti o dei loro difensori all'atto della decisione, pronunciata con dispositivo letto alla loro presenza.
Si ritiene invece incompatibile con il rito alternativo la diversa regola riguardante i provvedimenti camerali (art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a)), perché scritta con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 128 c.p.p., che prevede una decisione fuori udienza, con deposito del provvedimento decisorio originale in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione ed un avviso di deposito, contenente l'indicazione del dispositivo, comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. Tale forma di pubblicità appare un duplicazione di quella prevista per la sentenza dall'art. 545 c.p.p., comma 1, che avviene all'udienzà mediante la lettura del dispositivo.
3.5 In conclusione, allora, laddove il giudice abbia determinato un termine maggiore di quello legale ed il deposito sia avvenuto tempestivamente rispetto alla data indicata, già comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale di 15 giorni decorrerà dalla scadenza di quello giudiziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti già rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548 c.p.p., comma 1. 3.6 È evidente, infine, che laddove la sentenza sia depositata oltre il termine previsto dalla legge o fissato dal giudice, l'avviso di deposito deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione ed al difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza ed il termine di 15 giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito.
4. Applicando questi principi al caso di specie, va dato atto che la sentenza è stata pronunciata e pubblicata il 9 gennaio 2013 ed è stata depositata nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice con il dispositivo letto in presenza degli imputati e dei difensori;
pertanto il termine per proporre ricorso, di 15 giorni, decorreva dall'8 febbraio 2013 e veniva a scadenza il 23 febbraio 2013. Ne deriva che i ricorsi presentati in data 25 marzo 2013 sono tardivi.
2. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2.1 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost, sent. n. 186 del 2000), anche al .versamento, a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in Euro 1500,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015