Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
Il termine per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 448, comma primo, cod. proc. pen. è di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata.
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In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
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In materia di estradizione per l'estero il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni: in base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione. Il termine di impugnazione per le sentenze in materia di estradizione è di quindici giorni anche nell'ipotesi in cui il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 31395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31395 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CIAMPI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 652
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 2591/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
AZ CE N. IL 27/04/1982;
avverso la sentenza n. 867/2011 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del 02/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Viola A.P. che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di La Spezia in composizione monocratica, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 2 aprile 2012, applicava a AZ AN - quale responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7 per il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest tramite etilometro, una volta colto dalla P.G. alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcoolica, in La Spezia il 20 dicembre 2009 - la pena di UN mese di arresto ed Euro 750,00 di ammenda, concesse le attenuanti generiche;
pena sostituita ex art. 186 C.d.S., comma 9 - bis con giorni quarantatre di lavoro di pubblica utilità. Era altresì irrogata all'imputato la sospensione della patente di guida per UN anno. Propone ricorso per cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, denunziando la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 7 ed il vizio di difetto della motivazione, per avere il Tribunale omesso di disporre la confisca dell'autoveicolo non essendo emerso (nè avendo al riguardo il Giudice di prime cure motivato) che lo stesso veicolo, al di là della formale Intestazione, appartenesse effettivamente a persona estranea al reato ovvero per aver omesso, in caso di siffatta evenienza, di raddoppiare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. Dall'esame degli atti emerge che il prescritto avviso di deposito della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, fu comunicato al Procuratore Generale ricorrente in data 9 MAGGIO 2012 e che il ricorso venne proposto, previa spedizione a mezzo plico postale raccomandato, in data 29 MAGGIO 2012 e quindi ben oltre il termine di giorni quindici previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a). Costituisce affermazione di principio non più in discussione nella giurisprudenza di legittimità, quella secondo la quale la sentenza di patteggiamento deve ritenersi emessa in camera di consiglio (con la conseguente applicabilità del suddetto termine quindicinale ai fini delle Impugnazioni) ricorrendo il caso della pronunzia di sentenza dibattimentale qualora il P.M. non abbia aderito alla richiesta della parte e la richiesta stessa sia accolta dal giudice proprio in esito al dibattimento medesimo, di guisa che, ove la sentenza venga impugnata in cassazione, il rito applicabile è quello disciplinato dall'art. 611 c.p.p. (S.U. n. 295 del 1993; Sez. 4 n. 6387 del 2012). Nè, come statuito dalla Sezione 1 con sentenza n. 340 del 2010, ad un termine diverso da quello di giorni quindici deve farsi riferimento agli effetti della impugnazione della sentenza di patteggiamento anche nel caso in cui il giudice abbia formulato (come nel caso di specie) irrituale riserva di motivazione dilazionata, effettivamente consentita in caso di pronunzia di sentenza dibattimentale. Invero la lettura sistematica e coordinata degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen. conduce a ritenere che il richiamo contenuto nel cit. art. 585, comma 1, lett. b) e c) "ai casi previsti" dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3 sia da intendersi come riferito a quelle ipotesi in cui la riserva di motivazione risulti conforme alla previsione normativa. Peraltro, per quanto attiene alle impugnazioni proposte dal Procuratore Generale l'assunto ha rilievo unicamente per escludere l'applicazione del termine di quarantacinque giorni, ferma in ogni caso la decorrenza di esso dalla data di avvenuta comunicazione dell'avviso di deposito, ex art. 548 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per tardività.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013