Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di tentato furto la condotta dei due soggetti che, precludendo la vista dei movimenti delle proprie mani attraverso la particolare giubba indossata, si siano avvicinati alla spalle della vittima, iniziando a spingerla con movimenti veloci e leggeri delle mani e a muovere freneticamente le due braccia e le due mani poste tra loro, con il chiaro intento di frugare nelle tasche posteriori della vittima stessa (In motivazione, la S.C. ha affermato che il codice vigente non pone, ai fini della configurabilità del tentativo punibile, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi e che, comunque, la condotta degli imputati aveva oltrepassato la soglia della preparazione del delitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2009, n. 49670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49670 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/10/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1852
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 17891/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI NA;
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Torino del 28.1.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Dott. SANDRELLI Giacomo;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. FEBBRARO Giuseppe) che ha chiesto rigettarsi il ricorso. IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte d'Appello di Torino ha confermato, con Sentenza del 28.1.2009, la condanna inflitta a NA OI quale responsabile di tentativo di furto aggravato. Il difensore del DI IO ha interposto appello deducendo l'erronea applicazione della legge penale, poiché l'azione del prevenuto era rimasta alla soglia degli atti preparatori, senza integrare la fattispecie del delitto tentato.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e viene rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. A differenza che nel passato, il codice penale vigente non pone distinzione alcuna tra atti preparatori ed atti esecutivi ai fini del tentativo punibile, non essendovi menzione di questa tipologia in seno all'art. 56 c.p., appuntandosi, invece, la classificazione della fattispecie, nella forma tentata, esclusivamente sulla dimostrazione che l'azione risulti idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione di un delitto: in sostanza, essa deve rivestirsi di potenzialità causale rispetto all'evento e rivelare oggettivamente, in modo non equivoco, l'intenzione di commettere un delitto. Nel caso di specie, sottolineata l'accertata volontà delittuosa del prevenuto, secondo la sua ammissione (come riferito dagli stessi motivi di ricorso), si richiama la esauriente motivazione della Corte territoriale sulla idoneità della condotta: la calca di folla che si assiepava nel mercato di Fossano, la posizione ben studiata a tergo della vittima, la particolare (e fraudolenta) confezione della giubba, indossata dai prevenuti, che impediva di seguire i movimenti delle loro mani.
Non solo: volendo seguire l'impostazione del ricorrente, è dato leggere nella motivazione che i due imputati "si sono avvicinati alla schiena della vittima ... ed hanno iniziato a spingerla con movimenti veloci ma anche leggeri delle braccia, contemporaneamente iniziavano a muovere freneticamente le due braccia e mani poste tra loro con il chiaro intento di frugare nelle tasche posteriori della vittima che non faceva caso alle spinte ricevute ...".
È, dunque, incontestabile che gli imputati non diedero vita soltanto ad una situazione statica, di attesa per saggiare l'opportunità di agire proficuamente, ma avviarono un processo dinamico, incidente sulla sfera del possesso della vittima, interrotto soltanto dal tempestivo intervento della forza pubblica che aveva percepito dall'esterno la finalità di quell'altrimenti inspiegabile movimento coordinato tra i due soggetti. Essi, dunque, oltrepassarono indubbiamente la soglia della preparazione delittuosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009