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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 660/ 2025 R.G. promossa con ricorso per reclamo depositato in data 30/07/2025
d a
quale amministratore unico di Parte_1 CP_1 con il patrocinio dell'avv. CHIARA BEZANTE, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 24 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BEZANTE CHIARA
RECLAMANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. LUCIANO VEZZOLI, elettivamente domiciliato in VIA FELICE CAVALLOTTI 7 25121 BRESCIA presso il difensore avv. VEZZOLI LUCIANO RECLAMATO
E contro pagina 1 di 20 con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. DANIELE GOFFI, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. GOFFI DANIELE RECLAMATO
E contro
, CP_4
RECLAMATA, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/11/2025, avente ad oggetto:
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
30/06/2025 con il n. 258/2025
CONCLUSIONI
Del reclamante
Tutto ciò premesso, il signor , ut sopra rappresentato, Parte_1
domiciliato e difeso, propone reclamo avverso la sentenza nn. 258/2025 pubbl.
il 30-6-2025 -cron. nn. 4988/2025 nel procedimento nn. 541-2025 r.g. emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia Sezione IV civile in data 26-6-2025
pubblicata il 30-6-2025 ed in pari data notificata via pec dalla cancelleria a presso il domicilio eletto, sentenza che ha disposto l'apertura del CP_1
procedimento della liquidazione giudiziale di ed in sua totale CP_1
riforma chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia voglia,
in via preliminare:
per tutto quanto detto nelle premesse del presente reclamo dichiarare nulla la sentenza di cui al reclamo, con tutti gli effetti consequenziali e/o per l'effetto pagina 2 di 20 rimettere il giudizio ad altra sezione del Tribunale civile di Brescia per le conseguenti statuizioni (sospensione necessaria del procedimento per le causali di cui in narrativa)
nel merito:
revocare la sentenza nn. 258/2025 pubbl. il 30-6-2025 -cron. nn. 4988/2025 nel procedimento nn. 541-2025 r.g. e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: - condannare la al risarcimento dei Parte_2
danni per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, senza averne la legittimazione,
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la stessa alla rifusione delle spese, Parte_2
dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Del reclamato (creditore istante) Controparte_2
Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'avverso reclamo siccome infondato e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 258/2025 del Tribunale di Brescia emessa il 26.06.2025 e pubblicata il
30.06.2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(L. G. n.153/2025).
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Del reclamato: Curatore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA
pagina 3 di 20 : CP_1
voglia la Corte d'Appello adita – ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa - rigettare l'avversario reclamo perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
258/2025 della IV sezione civile del Tribunale di Brescia emessa in data 26.6.2025 e pubblicata in data 30.6.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della giud. n. 153/2025 Tribunale di Brescia), con condanna alla Controparte_5
rifusione delle spese di lite della liquidazione giudiziale reclamata a carico del sig.
previa revoca della sua ammissione al gratuito patrocinio, per Parte_1
le ragioni sopra svolte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.258/2025 il Tribunale di Brescia, a seguito di istanza ex artt.40,
49 e 121 CCII, separatamente proposta dapprima da con l'avv. CP_2
NO LI, e, quindi, da , con l'avv. Mirko Brioni, CP_4
entrambe rivolte ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società con l'avv. Chiara Bezante, CP_1
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che il contraddittorio si era regolarmente instaurato con la notifica ex art.40 CCII;
- ritenuto:
A) sussistere la competenza del tribunale adito ai sensi dell'art.27 CCII, posto pagina 4 di 20 B) che il centro degli interessi principali del debitore era situato in Brescia, via
Mantova 27;
C) che il debitore convenuto è imprenditore esercente attività commerciale e come tale è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art.121 CCII;
D) che il debitore convenuto non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, primo comma, lett.d), CCII, e non può quindi considerarsi titolare di impresa minore;
D) che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49 ultimo comma CCII,
in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
E) che il debitore convenuto si trova in stato di insolvenza, come definita dall'art.2, primo comma, lett. b) CCII (<lo stato del debitore che si manifesta
con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è
più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni>>),
desumibile da: 1) decreti ingiuntivi;
2) atti di precetto;
3) pignoramenti presso terzi con esito negativo;
4) cartelle esattoriali per € 115.829,00;
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
emettendo le statuizioni conseguenti. CP_1
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo reclamo il signor Pt_1
pagina 5 di 20 , quale amministratore unico della società Parte_1 CP_1
chiedendo revocarsi la declaratoria di liquidazione giudiziale con condanna della creditrice istante alla rifusione in suo favore delle spese di CP_2
lite.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 5 novembre 2025, la reclamante ha tempestivamente notificato ricorso e decreto alle controparti ed al Curatore della Liquidazione Giudiziale;
quest'ultimo e la creditrice istante si sono ritualmente costituiti resistendo al gravame avversario, con CP_2
richiesta di rifusione delle spese di lite oltre ad indennizzo ex art.96, comma 3,
cpc per responsabilità aggravata, e con condanna anche personale del signor
, in proprio, giusta il disposto di cui all'art.51, 15° Parte_1
comma, CCII.
è invece rimasta contumace. CP_4
All'udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025, comparsi i procuratori delle parti costituite, che hanno confermato le richieste formulate in atti, il signor presente personalmente, liberamente Parte_1
interrogato, ha confermato esser vero che il decreto ingiuntivo emesso a suo carico non era stato fatto oggetto di opposizione nel termine di legge,
sostenendo che all'origine della decisione di non opporlo era stato il rilievo circa una presunta irregolarità della notifica, in quanto il file avrebbe recato quale documento soltanto il ricorso monitorio e non anche il provvedimento pagina 6 di 20 emesso dal giudice;
ha aggiunto, su specifica richiesta del collegio, di non aver proposto opposizione tardiva ex art.650 cpc.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al punto a) dell'atto di reclamo afferma di esser Parte_1
legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società CP_1
L'affermazione è condivisa dal collegio e non è contestata dalle altre parti.
***
Al punto b) il reclamante eccepisce il difetto di legittimazione ad agire di
[...]
in quanto la stessa non avrebbe potuto ritenersi creditrice stante il Pt_3
controcredito vantato da per importo superiore (€ 88.328,00), per CP_1
il cui recupero tale società aveva chiesto ed ottenuto l'emissione a carico di di decreto ingiuntivo, opposto dall'ingiunta, con conseguente Parte_3
istanza di sospensione del presente giudizio (ex artt.40, 49 e 121 CCII) in attesa della definizione del procedimento ex art.645 cpc;
il reclamante si duole a tale proposito dell'omessa pronuncia su tale istanza di sospensione chiedendo dichiararsi la nullità in parte qua della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul punto.
Il collegio rileva, quanto al punto b), che l'omessa proposizione di atto di pagina 7 di 20 opposizione nel termine di cui all'art.641 cpc determina, quale effetto,
l'esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art.647 cpc (nella specie comprovata dal decreto di esecutività rilasciato in data 20/05/2024 dal Giudice Alessandro
Pernigotto, del Tribunale di Brescia: doc.7 allegati , e, soprattutto, la CP_2
definitività dell'accertamento del credito, secondo il disposto di cui all'art.646
cpc (del resto la stessa difesa dell'odierno reclamante nel corso del giudizio di primo grado ha riconosciuto l'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo 996/2024).
Né può dubitarsi della definitività dell'accertamento del credito portato da tale decreto, in ragione dell'affermata – ma indimostrata – irregolarità della notificazione del ricorso-decreto (dai docc. 1 e 2 allegati risulta il contrario, CP_2
ivi apparendo regolarmente effettuata la notifica, comprensiva sia del ricorso monitorio sia del decreto ingiuntivo), in assenza di prova, a carico dell'intimato, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto non opposto (arg.ex art.650 cpc).
A ciò occorre aggiungere la manifesta irrilevanza, ai fini dell'accertamento del credito, del successivo sviluppo dei procedimenti penali instauratisi a seguito del deposito da parte di entrambi i contendenti di reciproche denunce-querele.
Deve pertanto aversi per accertato il credito di portato dal decreto Parte_3
ingiuntivo n.996/2024, del 20/03/2024, recante intimazione di pagamento a carico di notificato in data 22/03/2002 all'indirizzo CP_1 [...]
(doc.2 reclamato , e non opposto nel termine di legge Email_1 Parte_3
pagina 8 di 20 (art.641 cpc), per € 54.900,00, oltre a interessi come da domanda, spese di procedura (€.2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, a spese generali
15% ed accessori di legge), importo, quindi, di gran lunga superiore rispetto a quello richiesto – quale condizione di procedibilità dell'azione - dall'ultimo comma dell'art.49 CCII (crediti scaduti di importo superiore ad € 30.000).
L'accertamento di tale credito, che consegue alla sopra richiamata disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 641, 647 e 646 cpc, non è a giudizio di questa corte in alcun modo condizionato da quello relativo al controcredito fatto valere da in forza di fattura n.10/2024 del CP_1
22/03/2024 per fornitura di merce (mixer video, 4 radio microfoni, 1 eistemva Vmix, 2
monitor pioniers, 2 camera canon con kit esterno con radio microfono, 4 cavalletti, materiale audio e video di produzione ), attualmente sub judice a seguito di CP_1
opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.1452/2025 del
9/04/2025 con il quale il Tribunale di Brescia, su ricorso di aveva CP_1
ingiunto a sulla base di tale fattura il pagamento in favore della CP_2
Co ricorrente della somma di € 88.328,00 oltre interessi e spese.
Quand'anche infatti il predetto giudizio si dovesse concludere con il rigetto dell'opposizione e con conferma del decreto ingiuntivo opposto, non per questo verrebbe meno il credito di qui posto a fondamento della CP_2
legittimazione ad agire di quest'ultima.
In tal caso, infatti, si verrebbe a determinare una compresenza di reciproci pagina 9 di 20 crediti e debiti. Ma ciò soltanto a seguito della definizione del giudizio di opposizione. Non al momento dell'instaurazione del presente giudizio, in primo grado, né al momento attuale, allorché si tratta di stabilire, ai fini della legittimazione, se sussista o no in capo alla parte istante la situazione creditoria legittimante all'esercizio dell'azione.
Attesa la certa sussistenza del credito di nei confronti di e CP_2 CP_1
non anche di quello di quest'ultima nei confronti della prima, ritiene il collegio non sussistere nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra l'accertamento
Con oggetto del giudizio di opposizione a quello della sussistenza in capo a della legittimazione ad agire (cioè a promuovere istanza di apertura CP_2
di liquidazione giudiziale nei confronti di , essa conseguendo de CP_1
plano alla situazione creditoria derivante dal “passaggio in giudicato” del decreto ingiuntivo n.996/2024.
Il controcredito fatto valere da in tanto potrebbe assumere rilievo CP_1
al fine di escludere la sussistenza in capo a della legittimazione ad CP_2
agire, correlata al credito di portato dal decreto ingiuntivo CP_2
n.996/2024, in quanto lo stesso fosse portato in compensazione;
tuttavia, com'è
noto, l'estinzione del credito accertato per compensazione con controcredito suppone che quest'ultimo sia certo, esigibile e liquido, o di facile e pronta liquidazione (art.1243 cc), mentre nella specie il controcredito di , CP_1
contestato con opposizione ex art.645 cpc, non presenta né il carattere di pagina 10 di 20 liquidità né quello di certezza.
Va pertanto senz'altro riconosciuta in capo a la legittimazione ad CP_2
agire. A tale conclusione è correttamente pervenuto pure il giudice di prime cure;
da ciò l'inconferenza della contestazione circa l'omesso esame dell'istanza di sospensione ex art.295 c.c.
***
Al punto c) il reclamante lamenta violazione del contraddittorio in relazione all'omessa comunicazione dell'intervento di a ministero CP_4
dell'avv. Brioni, anche per non aver potuto esaminare i documenti allegati, non reperibili nel fascicolo telematico. Da ciò deriverebbe la non computabilità del credito fatto valere dalla ai fini dell'accertamento circa la sussistenza CP_4
della condizione di procedibilità di cui all'ultimo comma dell'art.49 CCII.
In punto di fatto l'osservazione è solo parzialmente meritevole di considerazione, perché se è vero che per ignoti problemi informatici non risulta possibile estrarre dal sistema della consolle i documenti offerti in comunicazione in primo grado dalla difesa della è altrettanto vero che CP_4
agli atti è presente copia cartacea del ricorso per liquidazione giudiziale proposta dalla stessa, laddove vi si affermava il credito della ricorrente, quale lavoratrice subordinata, per mancato pagamento retribuzioni ottobre, novembre e dicembre 2023, tredicesima 2023, gennaio, febbraio e maggio 2024, e TFR,
pagina 11 di 20 per complessivi € 16.638,75, ed inoltre il mancato rispetto del piano di rientro concordato, con conseguente richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.742/2024, non opposto nel termine di legge, e regolarmente notificato unitamente ad atto di precetto per € 18.341,84, con conseguente pignoramento presso terzi con esito negativo.
Risulta inoltre documentata la comparizione innanzi al giudice delegato all'udienza del 18/06/2025 tanto del procuratore della quanto del CP_4
difensore della società convenuta senza che consti la CP_1
verbalizzazione di alcuna contestazione da parte di quest'ultima in ordine alla corrispondenza al vero delle circostanze allegate dalla nel ricorso per CP_4
liquidazione giudiziale e sopra riportate.
Ad ogni modo, il rilievo circa l'impossibilità dell'esame della documentazione prodotta in primo grado dalla difesa della appare comunque privo di CP_4
rilevanza, posto che la condizione di procedibilità di cui all'art.49, ultimo comma, CCII è soddisfatta già in forza del decreto ingiuntivo n.996/2024
emesso in favore di ed a carico di per € 54.900,00. CP_2 CP_1
***
Al punto d) il reclamante lamenta come erronea la decisione impugnata:
d.1) per non aver riconosciuto in capo alla società reclamante i caratteri dell'impresa minore;
pagina 12 di 20 d.2) per aver ritenuto che tale società si fosse trovata in situazione di insolvenza.
Quanto al primo profilo, lo stesso reclamante– premessa la rilevanza dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore –
afferma che < dei bilanci emerge per l'anno 2021 un attivo di euro
1.026.209 un patrimonio di euro 121.933, ricavi per euro 273.825, debiti per euro 902.228 (di cui 860000 debiti nei confronti dei soci per l'acquisto dell'immobile che non è stato pagato). Per l'anno 2022 un attivo di euro
1.199.557, ricavi per euro 209.848,50, debiti per euro 1.029.807,96, per l'anno
2023 attivo euro 1.026.209, ricavi 261.769, debiti 1.218.944>>. Il collegio rileva, ancora, che dal bilancio 2023 risultano un attivo di € 1.391.659 e ricavi per € 261.569.
Dai bilanci risultano pertanto superati tutti i livelli di soglia contemplati all'art.2, lett. d), CCII.
Il reclamante, rendendosi ben conto di ciò, afferma tuttavia che < detti dati non siano corretti quanto alla voce attivo 2021-2022-2024 in quanto viene conteggiato un immobile di euro 860.000 come se di proprietà di CP_1
ma in realtà non è di proprietà di;
aggiunge che la medesima CP_1
considerazione dovrebbe valere < per i debiti 2021-2022-2023 ove vengono sempre conteggiati 860.000 di debiti nei confronti dei soci per l'acquisto di pagina 13 di 20 detto immobile che in realtà non è stato pagato>>.
E' appena il caso di rilevare l'anomalia della richiesta da parte del legale rappresentante ed amministratore della società di rivedere e rettificare i bilanci della medesima società, da lui stesso predisposti. Ad ogni modo il collegio non
è in possesso di elementi di riscontro probatorio atti a comprovare l'erroneità
delle anzidette appostazioni in bilancio. Osserva, in ogni caso, che la contestazione non tocca i dati relativi ai ricavi, che per tutti e tre gli esercizi antecedenti l'anno in cui è stata proposta l'istanza di liquidazione giudiziale superano la soglia massima annua di € 200.000,00.
Non soltanto quindi non sussiste prova, che è a carico del debitore, circa la ricorrenza congiunta in capo al debitore, ai fini della relativa qualificazione come titolare di impresa minore, dei requisiti richiesti dall'art.2 lett.d); sussiste infatti prova positiva del contrario.
La censura di cui al primo profilo del punto d) appare pertanto manifestamente infondata.
Quanto al secondo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza di una situazione di insolvenza, sul rilievo della presenza a carico del convenuto di decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramento presso terzi con esito negativo, cartelle esattoriali per € 115.829,00.
La contestazione mossa per essere uno solo il decreto ingiuntivo è agevolmente pagina 14 di 20 superata col rilievo che il credito della è stato azionato in sede CP_4
monitoria; il reclamante, infatti, se può dolersi della difficoltà o dell'impossibilità di esaminare i documenti prodotti dalla difesa della CP_4
non può per tale motivo sottrarsi all'onere di contestazione circa le affermazioni dalla stessa rese nel suo ricorso. Dalle quali risultano crediti da lavoro dipendente non soddisfatti neppure a seguito di procedimento monitorio e di azione esecutiva per il recupero del credito.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, a carico della società CP_1
[... stanno cartelle esattoriali relative a debiti contributivi e fiscali per €
115.829,74.
Né ad infirmarne la rilevanza può valere la prospettata rateizzazione dei debiti tributari, perché questa non osta all'affermazione dell'insolvenza; come ben rilevato dalla difesa della Curatela, “In tema di dichiarazione di fallimento,
l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione dei debiti tributari da parte
dell' non esclude che gli stessi debiti, nella Controparte_7
misura originariamente iscritta a ruolo, debbano essere computati fra i debiti
scaduti e non pagati previsti dall'art. 15, comma 9, L. fall., considerato che
l conserva il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato CP_7
adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero
dell'intero importo residuo” (Cass. Sez. I^ 18/02/2025 n. 4201).
La consistenza delle situazioni debitorie della società è inoltre ulteriormente pagina 15 di 20 comprovata dalle istanze di ammissione al passivo offerte in comunicazione dalla Curatela ( per complessivi € 242.648,68; CP_7 Controparte_7
Regione Lombardia per complessivi € 47,27; Comune di Brescia per complessivi € 1.499,50; credito per locazione per Persona_1
complessivi € 18.043,50; INAIL per complessivi € 998,56)
Lo stato di insolvenza del debitore è infine ampiamente comprovato dalle sue stesse dichiarazioni, rese all'Ufficiale Giudiziario nel processo verbale ex art.492, comma 4°, cpc, laddove il , quale legale Parte_1
rappresentante della ha riconosciuto che tale società non possiede CP_1
né beni mobili né beni immobili;
non vanta crediti da terzi, ed è titolare di due conti correnti bancari privi di giacenza e già pignorati.
Emerge pertanto con chiarezza la ricorrenza nella specie della situazione indicata dal legislatore all'art.2 lett b) come <insolvenza>>: <lo stato del
debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quai
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni>>.
***
Al rigetto del reclamo segue la condanna del reclamante a rimborsare alla
Curatela della Liquidazione Giudiziale della società ed al creditore CP_1
istante società le spese del grado, che si liquidano, in conformità ai CP_2
pagina 16 di 20 parametri di cui al DM n.147 del 13/08/2022, - scaglione di valore indeterminato, complessità bassa – per ciascuno di essi in complessivi €
8.469,00, per compenso professionale tabellare, di cui €.2.058,00 per fase di studio (valore medio), €.1.418,00 per fase introduttiva del giudizio (valore medio),, €.1.523,00 per fase di trattazione (valore minimo) ed €.3.470,00 per fase decisionale(valore medio),, oltre ad €.1.270,35 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva)
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la parte reclamante e CP_4
rimasta contumace.
[...]
Il collegio reputa in mala fede la condotta del signor Parte_1
legale rappresentante della società per aver proposto reclamo CP_1
avverso la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale di tale società,
sebbene fosse consapevole della relativa situazione debitoria, conseguente al
DI non opposto, nonché del relativo stato di insolvenza, come comprovato dalle dichiarazioni dallo stesso rese all'Ufficiale Giudiziario, e sopra riportate,
nonché infine dell'insussistenza dei presupposti per la qualificazione come impresa minore, risultando quanto meno i ricavi annuali superiori rispetto alla soglia massima di legge.
Ritiene pertanto che a carico del reclamante ed a favore di ciascuno dei reclamati costituiti vada posto l'indennizzo di cui al terzo comma dell'art.96 pagina 17 di 20 cpc, liquidato per ciascuno di essi in € 4.134,50, pari al 50% delle spese di lite e che lo stesso debba altresì esser condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00.
Ritiene, inoltre, il collegio, per le medesime considerazioni, che debba trovare applicazione alla fattispecie il disposto di cui al quindicesimo comma, secondo periodo, del CCII, come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma
17 legge 228/2012, a carico sia della società sia personalmente del CP_1
signor Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il reclamo proposto da quale amministratore e Parte_1
legale rappresentante della società e per l'effetto conferma CP_1
integralmente l'impugnata sentenza n.258/2025 del Tribunale di Brescia, che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Accerta la ricorrenza nella specie dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale della persona fisica del legale rappresentante della società reclamante, ai sensi del 15esimo comma, secondo periodo, dell'art.51
pagina 18 di 20 del CCII.
Condanna pertanto in solido la società in persona del legale CP_1
rappresentante, sig. e quest'ultimo personalmente a Parte_1
rifondere al Curatore della Liquidazione Giudiziale della società CP_1
[... ed alla società le spese di lite per il presente grado, liquidate per CP_2
ciascuno di essi in complessivi € 8.469,00, oltre ad €.1.270,35 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva).
Condanna in solido la società in persona del legale CP_1
rappresentante, sig. e quest'ultimo personalmente, a Parte_1
corrispondere al Curatore della Liquidazione Giudiziale della società CP_1
[... ed alla società l'ulteriore somma di € 4.134,50 ciascuno, a titolo CP_2
di indennizzo ex art.96 cpc, nonché a pagare alla cassa delle ammende la somma di € 2.000,00.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la parte reclamante e CP_4
rimasta contumace.
[...]
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, a carico in via solidale della società
[...]
in persona del legale rappresentante, sig. e di CP_1 Parte_1
pagina 19 di 20 quest'ultimo personalmente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il presidente estensore
US OL
pagina 20 di 20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 660/ 2025 R.G. promossa con ricorso per reclamo depositato in data 30/07/2025
d a
quale amministratore unico di Parte_1 CP_1 con il patrocinio dell'avv. CHIARA BEZANTE, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 24 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BEZANTE CHIARA
RECLAMANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. LUCIANO VEZZOLI, elettivamente domiciliato in VIA FELICE CAVALLOTTI 7 25121 BRESCIA presso il difensore avv. VEZZOLI LUCIANO RECLAMATO
E contro pagina 1 di 20 con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. DANIELE GOFFI, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. GOFFI DANIELE RECLAMATO
E contro
, CP_4
RECLAMATA, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 05/11/2025, avente ad oggetto:
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
30/06/2025 con il n. 258/2025
CONCLUSIONI
Del reclamante
Tutto ciò premesso, il signor , ut sopra rappresentato, Parte_1
domiciliato e difeso, propone reclamo avverso la sentenza nn. 258/2025 pubbl.
il 30-6-2025 -cron. nn. 4988/2025 nel procedimento nn. 541-2025 r.g. emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia Sezione IV civile in data 26-6-2025
pubblicata il 30-6-2025 ed in pari data notificata via pec dalla cancelleria a presso il domicilio eletto, sentenza che ha disposto l'apertura del CP_1
procedimento della liquidazione giudiziale di ed in sua totale CP_1
riforma chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia voglia,
in via preliminare:
per tutto quanto detto nelle premesse del presente reclamo dichiarare nulla la sentenza di cui al reclamo, con tutti gli effetti consequenziali e/o per l'effetto pagina 2 di 20 rimettere il giudizio ad altra sezione del Tribunale civile di Brescia per le conseguenti statuizioni (sospensione necessaria del procedimento per le causali di cui in narrativa)
nel merito:
revocare la sentenza nn. 258/2025 pubbl. il 30-6-2025 -cron. nn. 4988/2025 nel procedimento nn. 541-2025 r.g. e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: - condannare la al risarcimento dei Parte_2
danni per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, senza averne la legittimazione,
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la stessa alla rifusione delle spese, Parte_2
dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Del reclamato (creditore istante) Controparte_2
Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'avverso reclamo siccome infondato e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 258/2025 del Tribunale di Brescia emessa il 26.06.2025 e pubblicata il
30.06.2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(L. G. n.153/2025).
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Del reclamato: Curatore della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA
pagina 3 di 20 : CP_1
voglia la Corte d'Appello adita – ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa - rigettare l'avversario reclamo perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
258/2025 della IV sezione civile del Tribunale di Brescia emessa in data 26.6.2025 e pubblicata in data 30.6.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della giud. n. 153/2025 Tribunale di Brescia), con condanna alla Controparte_5
rifusione delle spese di lite della liquidazione giudiziale reclamata a carico del sig.
previa revoca della sua ammissione al gratuito patrocinio, per Parte_1
le ragioni sopra svolte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.258/2025 il Tribunale di Brescia, a seguito di istanza ex artt.40,
49 e 121 CCII, separatamente proposta dapprima da con l'avv. CP_2
NO LI, e, quindi, da , con l'avv. Mirko Brioni, CP_4
entrambe rivolte ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società con l'avv. Chiara Bezante, CP_1
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che il contraddittorio si era regolarmente instaurato con la notifica ex art.40 CCII;
- ritenuto:
A) sussistere la competenza del tribunale adito ai sensi dell'art.27 CCII, posto pagina 4 di 20 B) che il centro degli interessi principali del debitore era situato in Brescia, via
Mantova 27;
C) che il debitore convenuto è imprenditore esercente attività commerciale e come tale è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art.121 CCII;
D) che il debitore convenuto non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, primo comma, lett.d), CCII, e non può quindi considerarsi titolare di impresa minore;
D) che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49 ultimo comma CCII,
in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
E) che il debitore convenuto si trova in stato di insolvenza, come definita dall'art.2, primo comma, lett. b) CCII (<lo stato del debitore che si manifesta
con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è
più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni>>),
desumibile da: 1) decreti ingiuntivi;
2) atti di precetto;
3) pignoramenti presso terzi con esito negativo;
4) cartelle esattoriali per € 115.829,00;
ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
emettendo le statuizioni conseguenti. CP_1
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo reclamo il signor Pt_1
pagina 5 di 20 , quale amministratore unico della società Parte_1 CP_1
chiedendo revocarsi la declaratoria di liquidazione giudiziale con condanna della creditrice istante alla rifusione in suo favore delle spese di CP_2
lite.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 5 novembre 2025, la reclamante ha tempestivamente notificato ricorso e decreto alle controparti ed al Curatore della Liquidazione Giudiziale;
quest'ultimo e la creditrice istante si sono ritualmente costituiti resistendo al gravame avversario, con CP_2
richiesta di rifusione delle spese di lite oltre ad indennizzo ex art.96, comma 3,
cpc per responsabilità aggravata, e con condanna anche personale del signor
, in proprio, giusta il disposto di cui all'art.51, 15° Parte_1
comma, CCII.
è invece rimasta contumace. CP_4
All'udienza in camera di consiglio del 5 novembre 2025, comparsi i procuratori delle parti costituite, che hanno confermato le richieste formulate in atti, il signor presente personalmente, liberamente Parte_1
interrogato, ha confermato esser vero che il decreto ingiuntivo emesso a suo carico non era stato fatto oggetto di opposizione nel termine di legge,
sostenendo che all'origine della decisione di non opporlo era stato il rilievo circa una presunta irregolarità della notifica, in quanto il file avrebbe recato quale documento soltanto il ricorso monitorio e non anche il provvedimento pagina 6 di 20 emesso dal giudice;
ha aggiunto, su specifica richiesta del collegio, di non aver proposto opposizione tardiva ex art.650 cpc.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al punto a) dell'atto di reclamo afferma di esser Parte_1
legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società CP_1
L'affermazione è condivisa dal collegio e non è contestata dalle altre parti.
***
Al punto b) il reclamante eccepisce il difetto di legittimazione ad agire di
[...]
in quanto la stessa non avrebbe potuto ritenersi creditrice stante il Pt_3
controcredito vantato da per importo superiore (€ 88.328,00), per CP_1
il cui recupero tale società aveva chiesto ed ottenuto l'emissione a carico di di decreto ingiuntivo, opposto dall'ingiunta, con conseguente Parte_3
istanza di sospensione del presente giudizio (ex artt.40, 49 e 121 CCII) in attesa della definizione del procedimento ex art.645 cpc;
il reclamante si duole a tale proposito dell'omessa pronuncia su tale istanza di sospensione chiedendo dichiararsi la nullità in parte qua della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul punto.
Il collegio rileva, quanto al punto b), che l'omessa proposizione di atto di pagina 7 di 20 opposizione nel termine di cui all'art.641 cpc determina, quale effetto,
l'esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art.647 cpc (nella specie comprovata dal decreto di esecutività rilasciato in data 20/05/2024 dal Giudice Alessandro
Pernigotto, del Tribunale di Brescia: doc.7 allegati , e, soprattutto, la CP_2
definitività dell'accertamento del credito, secondo il disposto di cui all'art.646
cpc (del resto la stessa difesa dell'odierno reclamante nel corso del giudizio di primo grado ha riconosciuto l'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo 996/2024).
Né può dubitarsi della definitività dell'accertamento del credito portato da tale decreto, in ragione dell'affermata – ma indimostrata – irregolarità della notificazione del ricorso-decreto (dai docc. 1 e 2 allegati risulta il contrario, CP_2
ivi apparendo regolarmente effettuata la notifica, comprensiva sia del ricorso monitorio sia del decreto ingiuntivo), in assenza di prova, a carico dell'intimato, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto non opposto (arg.ex art.650 cpc).
A ciò occorre aggiungere la manifesta irrilevanza, ai fini dell'accertamento del credito, del successivo sviluppo dei procedimenti penali instauratisi a seguito del deposito da parte di entrambi i contendenti di reciproche denunce-querele.
Deve pertanto aversi per accertato il credito di portato dal decreto Parte_3
ingiuntivo n.996/2024, del 20/03/2024, recante intimazione di pagamento a carico di notificato in data 22/03/2002 all'indirizzo CP_1 [...]
(doc.2 reclamato , e non opposto nel termine di legge Email_1 Parte_3
pagina 8 di 20 (art.641 cpc), per € 54.900,00, oltre a interessi come da domanda, spese di procedura (€.2.135,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, a spese generali
15% ed accessori di legge), importo, quindi, di gran lunga superiore rispetto a quello richiesto – quale condizione di procedibilità dell'azione - dall'ultimo comma dell'art.49 CCII (crediti scaduti di importo superiore ad € 30.000).
L'accertamento di tale credito, che consegue alla sopra richiamata disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 641, 647 e 646 cpc, non è a giudizio di questa corte in alcun modo condizionato da quello relativo al controcredito fatto valere da in forza di fattura n.10/2024 del CP_1
22/03/2024 per fornitura di merce (mixer video, 4 radio microfoni, 1 eistemva Vmix, 2
monitor pioniers, 2 camera canon con kit esterno con radio microfono, 4 cavalletti, materiale audio e video di produzione ), attualmente sub judice a seguito di CP_1
opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.1452/2025 del
9/04/2025 con il quale il Tribunale di Brescia, su ricorso di aveva CP_1
ingiunto a sulla base di tale fattura il pagamento in favore della CP_2
Co ricorrente della somma di € 88.328,00 oltre interessi e spese.
Quand'anche infatti il predetto giudizio si dovesse concludere con il rigetto dell'opposizione e con conferma del decreto ingiuntivo opposto, non per questo verrebbe meno il credito di qui posto a fondamento della CP_2
legittimazione ad agire di quest'ultima.
In tal caso, infatti, si verrebbe a determinare una compresenza di reciproci pagina 9 di 20 crediti e debiti. Ma ciò soltanto a seguito della definizione del giudizio di opposizione. Non al momento dell'instaurazione del presente giudizio, in primo grado, né al momento attuale, allorché si tratta di stabilire, ai fini della legittimazione, se sussista o no in capo alla parte istante la situazione creditoria legittimante all'esercizio dell'azione.
Attesa la certa sussistenza del credito di nei confronti di e CP_2 CP_1
non anche di quello di quest'ultima nei confronti della prima, ritiene il collegio non sussistere nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra l'accertamento
Con oggetto del giudizio di opposizione a quello della sussistenza in capo a della legittimazione ad agire (cioè a promuovere istanza di apertura CP_2
di liquidazione giudiziale nei confronti di , essa conseguendo de CP_1
plano alla situazione creditoria derivante dal “passaggio in giudicato” del decreto ingiuntivo n.996/2024.
Il controcredito fatto valere da in tanto potrebbe assumere rilievo CP_1
al fine di escludere la sussistenza in capo a della legittimazione ad CP_2
agire, correlata al credito di portato dal decreto ingiuntivo CP_2
n.996/2024, in quanto lo stesso fosse portato in compensazione;
tuttavia, com'è
noto, l'estinzione del credito accertato per compensazione con controcredito suppone che quest'ultimo sia certo, esigibile e liquido, o di facile e pronta liquidazione (art.1243 cc), mentre nella specie il controcredito di , CP_1
contestato con opposizione ex art.645 cpc, non presenta né il carattere di pagina 10 di 20 liquidità né quello di certezza.
Va pertanto senz'altro riconosciuta in capo a la legittimazione ad CP_2
agire. A tale conclusione è correttamente pervenuto pure il giudice di prime cure;
da ciò l'inconferenza della contestazione circa l'omesso esame dell'istanza di sospensione ex art.295 c.c.
***
Al punto c) il reclamante lamenta violazione del contraddittorio in relazione all'omessa comunicazione dell'intervento di a ministero CP_4
dell'avv. Brioni, anche per non aver potuto esaminare i documenti allegati, non reperibili nel fascicolo telematico. Da ciò deriverebbe la non computabilità del credito fatto valere dalla ai fini dell'accertamento circa la sussistenza CP_4
della condizione di procedibilità di cui all'ultimo comma dell'art.49 CCII.
In punto di fatto l'osservazione è solo parzialmente meritevole di considerazione, perché se è vero che per ignoti problemi informatici non risulta possibile estrarre dal sistema della consolle i documenti offerti in comunicazione in primo grado dalla difesa della è altrettanto vero che CP_4
agli atti è presente copia cartacea del ricorso per liquidazione giudiziale proposta dalla stessa, laddove vi si affermava il credito della ricorrente, quale lavoratrice subordinata, per mancato pagamento retribuzioni ottobre, novembre e dicembre 2023, tredicesima 2023, gennaio, febbraio e maggio 2024, e TFR,
pagina 11 di 20 per complessivi € 16.638,75, ed inoltre il mancato rispetto del piano di rientro concordato, con conseguente richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.742/2024, non opposto nel termine di legge, e regolarmente notificato unitamente ad atto di precetto per € 18.341,84, con conseguente pignoramento presso terzi con esito negativo.
Risulta inoltre documentata la comparizione innanzi al giudice delegato all'udienza del 18/06/2025 tanto del procuratore della quanto del CP_4
difensore della società convenuta senza che consti la CP_1
verbalizzazione di alcuna contestazione da parte di quest'ultima in ordine alla corrispondenza al vero delle circostanze allegate dalla nel ricorso per CP_4
liquidazione giudiziale e sopra riportate.
Ad ogni modo, il rilievo circa l'impossibilità dell'esame della documentazione prodotta in primo grado dalla difesa della appare comunque privo di CP_4
rilevanza, posto che la condizione di procedibilità di cui all'art.49, ultimo comma, CCII è soddisfatta già in forza del decreto ingiuntivo n.996/2024
emesso in favore di ed a carico di per € 54.900,00. CP_2 CP_1
***
Al punto d) il reclamante lamenta come erronea la decisione impugnata:
d.1) per non aver riconosciuto in capo alla società reclamante i caratteri dell'impresa minore;
pagina 12 di 20 d.2) per aver ritenuto che tale società si fosse trovata in situazione di insolvenza.
Quanto al primo profilo, lo stesso reclamante– premessa la rilevanza dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore –
afferma che < dei bilanci emerge per l'anno 2021 un attivo di euro
1.026.209 un patrimonio di euro 121.933, ricavi per euro 273.825, debiti per euro 902.228 (di cui 860000 debiti nei confronti dei soci per l'acquisto dell'immobile che non è stato pagato). Per l'anno 2022 un attivo di euro
1.199.557, ricavi per euro 209.848,50, debiti per euro 1.029.807,96, per l'anno
2023 attivo euro 1.026.209, ricavi 261.769, debiti 1.218.944>>. Il collegio rileva, ancora, che dal bilancio 2023 risultano un attivo di € 1.391.659 e ricavi per € 261.569.
Dai bilanci risultano pertanto superati tutti i livelli di soglia contemplati all'art.2, lett. d), CCII.
Il reclamante, rendendosi ben conto di ciò, afferma tuttavia che < detti dati non siano corretti quanto alla voce attivo 2021-2022-2024 in quanto viene conteggiato un immobile di euro 860.000 come se di proprietà di CP_1
ma in realtà non è di proprietà di;
aggiunge che la medesima CP_1
considerazione dovrebbe valere < per i debiti 2021-2022-2023 ove vengono sempre conteggiati 860.000 di debiti nei confronti dei soci per l'acquisto di pagina 13 di 20 detto immobile che in realtà non è stato pagato>>.
E' appena il caso di rilevare l'anomalia della richiesta da parte del legale rappresentante ed amministratore della società di rivedere e rettificare i bilanci della medesima società, da lui stesso predisposti. Ad ogni modo il collegio non
è in possesso di elementi di riscontro probatorio atti a comprovare l'erroneità
delle anzidette appostazioni in bilancio. Osserva, in ogni caso, che la contestazione non tocca i dati relativi ai ricavi, che per tutti e tre gli esercizi antecedenti l'anno in cui è stata proposta l'istanza di liquidazione giudiziale superano la soglia massima annua di € 200.000,00.
Non soltanto quindi non sussiste prova, che è a carico del debitore, circa la ricorrenza congiunta in capo al debitore, ai fini della relativa qualificazione come titolare di impresa minore, dei requisiti richiesti dall'art.2 lett.d); sussiste infatti prova positiva del contrario.
La censura di cui al primo profilo del punto d) appare pertanto manifestamente infondata.
Quanto al secondo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza di una situazione di insolvenza, sul rilievo della presenza a carico del convenuto di decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramento presso terzi con esito negativo, cartelle esattoriali per € 115.829,00.
La contestazione mossa per essere uno solo il decreto ingiuntivo è agevolmente pagina 14 di 20 superata col rilievo che il credito della è stato azionato in sede CP_4
monitoria; il reclamante, infatti, se può dolersi della difficoltà o dell'impossibilità di esaminare i documenti prodotti dalla difesa della CP_4
non può per tale motivo sottrarsi all'onere di contestazione circa le affermazioni dalla stessa rese nel suo ricorso. Dalle quali risultano crediti da lavoro dipendente non soddisfatti neppure a seguito di procedimento monitorio e di azione esecutiva per il recupero del credito.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, a carico della società CP_1
[... stanno cartelle esattoriali relative a debiti contributivi e fiscali per €
115.829,74.
Né ad infirmarne la rilevanza può valere la prospettata rateizzazione dei debiti tributari, perché questa non osta all'affermazione dell'insolvenza; come ben rilevato dalla difesa della Curatela, “In tema di dichiarazione di fallimento,
l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione dei debiti tributari da parte
dell' non esclude che gli stessi debiti, nella Controparte_7
misura originariamente iscritta a ruolo, debbano essere computati fra i debiti
scaduti e non pagati previsti dall'art. 15, comma 9, L. fall., considerato che
l conserva il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato CP_7
adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero
dell'intero importo residuo” (Cass. Sez. I^ 18/02/2025 n. 4201).
La consistenza delle situazioni debitorie della società è inoltre ulteriormente pagina 15 di 20 comprovata dalle istanze di ammissione al passivo offerte in comunicazione dalla Curatela ( per complessivi € 242.648,68; CP_7 Controparte_7
Regione Lombardia per complessivi € 47,27; Comune di Brescia per complessivi € 1.499,50; credito per locazione per Persona_1
complessivi € 18.043,50; INAIL per complessivi € 998,56)
Lo stato di insolvenza del debitore è infine ampiamente comprovato dalle sue stesse dichiarazioni, rese all'Ufficiale Giudiziario nel processo verbale ex art.492, comma 4°, cpc, laddove il , quale legale Parte_1
rappresentante della ha riconosciuto che tale società non possiede CP_1
né beni mobili né beni immobili;
non vanta crediti da terzi, ed è titolare di due conti correnti bancari privi di giacenza e già pignorati.
Emerge pertanto con chiarezza la ricorrenza nella specie della situazione indicata dal legislatore all'art.2 lett b) come <insolvenza>>: <lo stato del
debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quai
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni>>.
***
Al rigetto del reclamo segue la condanna del reclamante a rimborsare alla
Curatela della Liquidazione Giudiziale della società ed al creditore CP_1
istante società le spese del grado, che si liquidano, in conformità ai CP_2
pagina 16 di 20 parametri di cui al DM n.147 del 13/08/2022, - scaglione di valore indeterminato, complessità bassa – per ciascuno di essi in complessivi €
8.469,00, per compenso professionale tabellare, di cui €.2.058,00 per fase di studio (valore medio), €.1.418,00 per fase introduttiva del giudizio (valore medio),, €.1.523,00 per fase di trattazione (valore minimo) ed €.3.470,00 per fase decisionale(valore medio),, oltre ad €.1.270,35 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva)
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la parte reclamante e CP_4
rimasta contumace.
[...]
Il collegio reputa in mala fede la condotta del signor Parte_1
legale rappresentante della società per aver proposto reclamo CP_1
avverso la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale di tale società,
sebbene fosse consapevole della relativa situazione debitoria, conseguente al
DI non opposto, nonché del relativo stato di insolvenza, come comprovato dalle dichiarazioni dallo stesso rese all'Ufficiale Giudiziario, e sopra riportate,
nonché infine dell'insussistenza dei presupposti per la qualificazione come impresa minore, risultando quanto meno i ricavi annuali superiori rispetto alla soglia massima di legge.
Ritiene pertanto che a carico del reclamante ed a favore di ciascuno dei reclamati costituiti vada posto l'indennizzo di cui al terzo comma dell'art.96 pagina 17 di 20 cpc, liquidato per ciascuno di essi in € 4.134,50, pari al 50% delle spese di lite e che lo stesso debba altresì esser condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00.
Ritiene, inoltre, il collegio, per le medesime considerazioni, che debba trovare applicazione alla fattispecie il disposto di cui al quindicesimo comma, secondo periodo, del CCII, come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma
17 legge 228/2012, a carico sia della società sia personalmente del CP_1
signor Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il reclamo proposto da quale amministratore e Parte_1
legale rappresentante della società e per l'effetto conferma CP_1
integralmente l'impugnata sentenza n.258/2025 del Tribunale di Brescia, che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Accerta la ricorrenza nella specie dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale della persona fisica del legale rappresentante della società reclamante, ai sensi del 15esimo comma, secondo periodo, dell'art.51
pagina 18 di 20 del CCII.
Condanna pertanto in solido la società in persona del legale CP_1
rappresentante, sig. e quest'ultimo personalmente a Parte_1
rifondere al Curatore della Liquidazione Giudiziale della società CP_1
[... ed alla società le spese di lite per il presente grado, liquidate per CP_2
ciascuno di essi in complessivi € 8.469,00, oltre ad €.1.270,35 a titolo di rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge (cpa ed iva).
Condanna in solido la società in persona del legale CP_1
rappresentante, sig. e quest'ultimo personalmente, a Parte_1
corrispondere al Curatore della Liquidazione Giudiziale della società CP_1
[... ed alla società l'ulteriore somma di € 4.134,50 ciascuno, a titolo CP_2
di indennizzo ex art.96 cpc, nonché a pagare alla cassa delle ammende la somma di € 2.000,00.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra la parte reclamante e CP_4
rimasta contumace.
[...]
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, a carico in via solidale della società
[...]
in persona del legale rappresentante, sig. e di CP_1 Parte_1
pagina 19 di 20 quest'ultimo personalmente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il presidente estensore
US OL
pagina 20 di 20