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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/07/2025, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, prima se- zione civile, composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere con l'assistenza del Cancelliere dr.ssa Gabriella Valenti viene chiamata la causa R.G. n. 1386 dell'anno 2024 promossa da
, , Parte_1 Parte_2
CONTRO
, Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Antonina Fundaro' per e per Parte_1 CP_2
[..
Nessuno è comparso per il , non costituitosi. Controparte_1
L'avv. Fundarò discute la causa riportandosi al proprio atto introduttivo e chiede che la causa venga decisa.
LA CORTE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Si dà atto che alle ore 12.30, terminata la camera di consiglio, viene ria- perto il presente processo verbale e che la Corte pronuncia sentenza dan- do lettura dell'allegata sentenza, nell'assenza delle parti, che si sono nelle more allontanate.
Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore, dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere all'udienza del 02/07/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronun- ciato e pubblicato mediante lettura in udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1386 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 21/04/1950 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Palermo (PA) in data 06/10/1959, rappresentati e difesi dall'avv. Antonina Fundarò (PEC Email_1
attori in riassunzione
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore convenuto in riassunzione - contumace
NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1850/2014, pronunciata da questa Corte di Appello in data 15/10-12/11/2014
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte attrice in revocazione:
« SI CHIEDE
A codesta Corte di Appello di volere:
- condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 somma di € 35.813,21, oltre il rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed IVA nelle misure di legge, dovuti al momento del pagamento, così specificata:
I. € 13.056,11 per spese di lite dei giudizi riuniti al n. R.G. 1085/2001, deciso con la sentenza n. 1850/2014 (DOC. 11 Riass.);
II. € 7.952,44 per spese di lite del giudizio revocatorio R.G. 472/2015, deciso con la sentenza cassata, n. 1489/2019 (DOC. 12 Riass.);
III. € 4.723,45 per spese di lite del giudizio in Cassazione (DOC. 13 Riass.);
IV. 10.081,21 per spese di questo giudizio di riassunzione (DOC. 14 Riass.), tenendo conto della maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 (come modi- ficato dal D.M. 37 dell'8 marzo 2018), il quale testualmente prevede che: "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è DI REGOLA ULTE- RIORMENTE AUMENTATO DEL 30 PER CENTO QUANDO GLI ATTI DEPOSITATI CON MODALITÀ TELEMATICHE SONO RE- DATTI CON TECNICHE INFORMATICHE IDONEE AD AGEVO- LARNE LA CONSULTAZIONE O LA FRUIZIONE E, IN PARTICO- LARE, QUANDO ESSE CONSENTONO LA RICERCA TESTUALE ALL'INTERNO DELL'ATTO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI, NONCHÉ LA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DELL'ATTO" https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55!vig=
V. degli interessi moratori sulle somme dovute, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4 (Cass. 61/2023, 12449/2024);
- disporre la distrazione di tutte le predette spese in favore della sotto- scritta, Avv. Antonina Fundarò, difensore antistataria in tutti i predetti giudizi, giusta dichiarazione che si reitera.
- Quantificare l'ammontare dei compensi dovuti tenendo conto dei pa- rametri attualmente vigenti.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 9/3/2015, e con- Parte_1 Parte_2 venivano dinanzi a questa Corte il , proponendo do- Controparte_1 manda di revocazione, ex artt. 395 e 398, c.p.c., della sentenza di questa stessa Corte n. 1850/2014 dei 15/10-12/11/2014, nella parte in cui, in vir-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 tù di un errore di fatto, aveva qualificato essi attori come soccombenti e li aveva condannati al rimborso delle spese processuali in favore del CP_3
[... resistente, chiedendo, in accoglimento dell'impugnazione proposta, la condanna di tale ultimo ente al rimborso in loro favore delle spese pro- cessuali.
2. Con sentenza n. 1489/2019 dei 3-12/7/2019, questa Corte rigettava l'impugnazione, rilevando l'insussistenza del presupposto logico perché si potesse addivenire ad una revocazione della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva condannato gli attori al pagamento delle spese proces- suali, poiché la parte che aveva proposto l'impugnazione non aveva este- so la domanda a quella parte della sentenza che, sulla base del valore di mercato dell'immobile determinato dal c.t.u., aveva ritenuto erronea- mente che tale valore fosse inferiore a quello stimato dalla Commissione.
3. Avverso tale pronuncia gli odierni attori proponevano ricorso per cassa- zione e all'esito del relativo giudizio la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14086/2024 dei 13/3-21/5/2024, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte per un nuovo esame dell'impugnazione, avendo ravvisato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato conseguente all'inesatta rilevazione del contenuto della do- manda.
4. Con citazione del 26/7/2024, gli attori in revocazione hanno riassunto il giudizio, insistendo nell'impugnazione originariamente proposta.
5. Il , seppur ritualmente citato in giudizio, non ha Controparte_1 provveduto a costituirsi.
6. All'udienza del 2/7/2025, all'esito della discussione orale e della conse- guente camera di consiglio, è stata pronunciata la presente sentenza, me- diante lettura in pubblica udienza.
7. Con l'originaria citazione in revocazione, gli odierni attori hanno chiesto l'accertamento dell'errore contenuto nella sentenza impugnata, nella par- te in cui aveva erroneamente inteso il valore dell'indennità di espropria- zione originariamente stimato dalla Commissione provinciale in euro 600,00 al metro quadrato, invece del valore effettivo di Lire 600.000, pari ad euro 309,87 al metro quadrato, così ritenendo che il valore determina- to dal CTU, pari a euro 450 al metro quadrato, fosse inferiore a quello ori- ginariamente stimato, e di conseguenza avevano chiesto, in riforma della predetta sentenza, che venisse accertata la soccombenza del CP_1 espropriante, con conseguente condanna del medesimo alle spese.
8. Come accertato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha cassa-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 to la precedente sentenza n. 1489/2019 dei 3-12/7/2019 di questa Corte, l'impugnazione proposta non riguarda la determinazione del valore dell'indennità di espropriazione, che non è stata contestata dagli appel- lanti, ma unicamente la loro qualificazione come parti soccombenti ai fini della statuizione sulle spese processuali.
9. La sentenza impugnata, infatti, ha accertato il valore dell'indennità di espropriazione dovuta dal in complessivi euro 51.300, Controparte_1 pari ad euro 450,00 al metro quadrato, tenuto conto del fatto che l'immobile espropriato, consistente in un appartamento intestato alla
[...]
, era esteso 114 mq. Tale capo della sentenza non risulta affatto Pt_1 attinto dall'impugnazione che si duole unicamente della qualificazione degli odierni attori come soccombenti ai fini del regolamento delle spese processuali.
10. Com'è noto, per giurisprudenza pacifica l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consi- ste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo inconte- stabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accer- tato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto
contro
- verso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (così Cass., n. 2236 del 2022).
11. È stato ulteriormente chiarito (così Cass. n. 16439 del 2021) che l'erro- re di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali e deve:
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esi- stenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fat- to stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato,
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particola- ri indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la deci- sione sarebbe stata diversa;
12. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli attori fossero soccombenti rispetto alla domanda di merito di opposizione
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 all'indennità di espropriazione, avendo ritenuto che l'indennità stimata all'esito del giudizio fosse inferiore a quella originariamente determinata dall'amministrazione espropriante. Tale conclusione, tuttavia, è il frutto di un errore di percezione che risulta con immediatezza e che è essenziale, avendo radicalmente modificato la decisione sulle spese processuali, giac- ché l'indennità originariamente stimata è stata erroneamente ritenuta pa- ri a euro 600,00, laddove, invece, la stessa era di lire 600.000, pari ad euro 309,87, con conseguente affermazione di un fatto decisivo incontestabil- mente escluso.
13. Il fatto storico in questione, peraltro, non risulta essere stato conte- stato dallo stesso che, costituendosi nella precedente Controparte_1 fase del giudizio di revocazione, ha contestato la rilevanza di tale errore ai fini della regolamentazione delle spese processuali, evidenziando che, in ogni caso, la situazione della soccombenza deriverebbe dal rigetto della richiesta di rivalutazione delle somme dovute e della ulteriore richiesta di «esplicitare la situazione proprietaria (in termini di quote) dei De Cofano – Landino relativa all'immobile».
14. La deduzione difensiva del convenuto spiegata nella prece- CP_1 dente fase del presente giudizio non può trovare accoglimento, giacché, venendo alla fase rescissoria, va data applicazione al costante orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere delle spese va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la va- lutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cf. Cass., n. 9064 del 2018). Peral- tro, va rammentato che «in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale propo- sta conciliativa. » (Cass., n. 13212 del 2023).
15. Sulla scorta di tali considerazioni, l'impugnazione proposta va accolta, con la conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ha de- ciso la ripartizione delle spese processuali, le quali vanno poste a carico del , risultato soccombente all'esito del giudizio. Controparte_1
16. Le predette spese vanno determinate in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 nel suo testo originario, tenuto conto del fatto che il pro-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 cesso è stato definito con sentenza del 15/10/2014, e vanno, quindi, liqui- date, alla luce del valore e della complessità della causa e della qualità dell'attività difensiva svolta, in euro 8.000 (di cui euro 1.500 per esame e studio, euro 1.000 per la fase introduttiva, euro 3000 per la fase istrutto- ria ed euro 2.500 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
17. Alla luce dell'accoglimento dell'impugnazione, anche le spese del pre- sente giudizio di revocazione vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento di legittimità, secondo il quale «In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio.» (Cass. n. 602 del 2019). La misura di tali spese va determinata in ragione del valore del capo della sentenza impugnata, che consiste nel solo capo relativo alle spese proces- suali. Di conseguenza il va condannato a rifondere in Controparte_1 favore degli appellanti le spese del presente giudizio, che vengono liquida- te in:
- € 2.100 (di cui euro 600,00 per esame e studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) per le spese di lite primo grado del presente giudizio iscritto al n. 472/2015 R.G., deciso con la sentenza cassata, n. 1489/2019;
- € 1.700,00 (di cui euro 700 per esame e studio, euro 600 per la fa- se introduttiva ed euro 400 per la fase decisionale) per le spese processuali relative al giudizio in Cassazione:
- € 2.100 (di cui euro 600,00 per esame e studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) per le spese del presente giudizio di rinvio;
il tutto oltre spese esenti, in misura pari ai contributi unificati versati in ciascuno dei gradi del giudizio, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge
18. Con specifico riguardo al presente grado di rinvio non può trovare ap- plicazione la chiesta maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37 dell'8 marzo 2018), dal momento che, sebbene la parte attrice abbia redatto il proprio atto intro- duttivo con rinvii ipertestuali ai documenti allegati, numerosi dei docu- menti allegati non risultano presenti nel fascicolo telematico, di tal che
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 non è stata materialmente agevolata né la consultazione né la fruizione degli atti in questione. La parte attrice, al riguardo, non ha documentato che la trasmissione sia stata tentata e non sia riuscita per fatti alla stessa non imputabili e i documenti in questione sono stati resi consultabili solo a seguito di un secondo deposito, avvenuto su richiesta per le vie brevi della Corte solo a pochi giorni di distanza dall'udienza di discussione. Va precisato, in ogni caso, che gli atti in questione erano comunque tutti uti- lizzabili per la decisione, trattandosi di atti processuali dei precedenti gra- di del giudizio, già presenti in formato cartaceo nei relativi fascicoli di uffi- cio e che i rilievi sin qui formulati attengono unicamente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione richiesta.
19. Sulle somme in questione spettano gli interessi al saggio legale previ- sto dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c.. In merito alla individuazione della decorrenza, tuttavia, va data applicazione ai principi stabiliti dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo la quale «in tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi in- giusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice abbia disposto la re- stituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giu- dizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.» (così Cass. n. 30658 del 2017). Nel caso in esame, tuttavia, le spese in questione non sono state materialmente sborsate dagli appellan- ti, perché oggetto di anticipazione da parte del procuratore antistatario, di tal che il momento della decorrenza va fissato nella data della pronuncia della presente sentenza.
20. Di tutte le predette spese va disposta la distrazione in favore del pro- curatore costituito degli appellanti, avv. Antonina Fundarò, che ha dichia- rato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordi- nanza n. 14086/2024 dei 13/3-21/5/2024, sentito il procuratore degli at- tori, nella contumacia del : Controparte_1
• in accoglimento dell'impugnazione per revocazione proposta da
[...]
e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
con citazione del 9/3/2015 e in parziale riforma della sen-
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 tenza di questa Corte n. 1850/2014 del 15/10/2014, condanna il
[...]
al rimborso delle spese processuali in favore dei Controparte_4 ricorrenti, che liquida in euro 8.000, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.p.c. a decorrere dalla data della presente pronuncia e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonina Fundarò,;
• condanna il al rimborso delle spese processuali Controparte_1 del presente giudizio in favore degli attori in riassunzione, che liquida:
o in euro € 2.100 per le spese di lite primo grado del presente giudizio iscritto al n. 472/2015 R.G., deciso con la sentenza cas- sata, n. 1489/2019;
o in € 1.700,00 per le spese processuali relative al giudizio in Cas- sazione definito con ordinanza n. 14086/2024 dei 13/3- 21/5/2024;
o in euro € 2.100 per le spese del presente giudizio di rinvio;
oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato per ciascuno dei predetti gradi di giudizio, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge e oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.p.c. a decorrere dalla data della presente pronuncia;
• dispone la distrazione delle predette spese generali in favore dell'avv. Antonina Fundarò, quale procuratore degli attori in riassunzione, di- chiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo all'udienza del 02/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies c.p..
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 02/07/2025, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, prima se- zione civile, composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere con l'assistenza del Cancelliere dr.ssa Gabriella Valenti viene chiamata la causa R.G. n. 1386 dell'anno 2024 promossa da
, , Parte_1 Parte_2
CONTRO
, Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Antonina Fundaro' per e per Parte_1 CP_2
[..
Nessuno è comparso per il , non costituitosi. Controparte_1
L'avv. Fundarò discute la causa riportandosi al proprio atto introduttivo e chiede che la causa venga decisa.
LA CORTE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Si dà atto che alle ore 12.30, terminata la camera di consiglio, viene ria- perto il presente processo verbale e che la Corte pronuncia sentenza dan- do lettura dell'allegata sentenza, nell'assenza delle parti, che si sono nelle more allontanate.
Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore, dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere all'udienza del 02/07/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronun- ciato e pubblicato mediante lettura in udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1386 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 21/04/1950 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Palermo (PA) in data 06/10/1959, rappresentati e difesi dall'avv. Antonina Fundarò (PEC Email_1
attori in riassunzione
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore convenuto in riassunzione - contumace
NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1850/2014, pronunciata da questa Corte di Appello in data 15/10-12/11/2014
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte attrice in revocazione:
« SI CHIEDE
A codesta Corte di Appello di volere:
- condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 somma di € 35.813,21, oltre il rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed IVA nelle misure di legge, dovuti al momento del pagamento, così specificata:
I. € 13.056,11 per spese di lite dei giudizi riuniti al n. R.G. 1085/2001, deciso con la sentenza n. 1850/2014 (DOC. 11 Riass.);
II. € 7.952,44 per spese di lite del giudizio revocatorio R.G. 472/2015, deciso con la sentenza cassata, n. 1489/2019 (DOC. 12 Riass.);
III. € 4.723,45 per spese di lite del giudizio in Cassazione (DOC. 13 Riass.);
IV. 10.081,21 per spese di questo giudizio di riassunzione (DOC. 14 Riass.), tenendo conto della maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 (come modi- ficato dal D.M. 37 dell'8 marzo 2018), il quale testualmente prevede che: "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è DI REGOLA ULTE- RIORMENTE AUMENTATO DEL 30 PER CENTO QUANDO GLI ATTI DEPOSITATI CON MODALITÀ TELEMATICHE SONO RE- DATTI CON TECNICHE INFORMATICHE IDONEE AD AGEVO- LARNE LA CONSULTAZIONE O LA FRUIZIONE E, IN PARTICO- LARE, QUANDO ESSE CONSENTONO LA RICERCA TESTUALE ALL'INTERNO DELL'ATTO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI, NONCHÉ LA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DELL'ATTO" https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55!vig=
V. degli interessi moratori sulle somme dovute, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 4 (Cass. 61/2023, 12449/2024);
- disporre la distrazione di tutte le predette spese in favore della sotto- scritta, Avv. Antonina Fundarò, difensore antistataria in tutti i predetti giudizi, giusta dichiarazione che si reitera.
- Quantificare l'ammontare dei compensi dovuti tenendo conto dei pa- rametri attualmente vigenti.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 9/3/2015, e con- Parte_1 Parte_2 venivano dinanzi a questa Corte il , proponendo do- Controparte_1 manda di revocazione, ex artt. 395 e 398, c.p.c., della sentenza di questa stessa Corte n. 1850/2014 dei 15/10-12/11/2014, nella parte in cui, in vir-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 tù di un errore di fatto, aveva qualificato essi attori come soccombenti e li aveva condannati al rimborso delle spese processuali in favore del CP_3
[... resistente, chiedendo, in accoglimento dell'impugnazione proposta, la condanna di tale ultimo ente al rimborso in loro favore delle spese pro- cessuali.
2. Con sentenza n. 1489/2019 dei 3-12/7/2019, questa Corte rigettava l'impugnazione, rilevando l'insussistenza del presupposto logico perché si potesse addivenire ad una revocazione della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva condannato gli attori al pagamento delle spese proces- suali, poiché la parte che aveva proposto l'impugnazione non aveva este- so la domanda a quella parte della sentenza che, sulla base del valore di mercato dell'immobile determinato dal c.t.u., aveva ritenuto erronea- mente che tale valore fosse inferiore a quello stimato dalla Commissione.
3. Avverso tale pronuncia gli odierni attori proponevano ricorso per cassa- zione e all'esito del relativo giudizio la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14086/2024 dei 13/3-21/5/2024, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte per un nuovo esame dell'impugnazione, avendo ravvisato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato conseguente all'inesatta rilevazione del contenuto della do- manda.
4. Con citazione del 26/7/2024, gli attori in revocazione hanno riassunto il giudizio, insistendo nell'impugnazione originariamente proposta.
5. Il , seppur ritualmente citato in giudizio, non ha Controparte_1 provveduto a costituirsi.
6. All'udienza del 2/7/2025, all'esito della discussione orale e della conse- guente camera di consiglio, è stata pronunciata la presente sentenza, me- diante lettura in pubblica udienza.
7. Con l'originaria citazione in revocazione, gli odierni attori hanno chiesto l'accertamento dell'errore contenuto nella sentenza impugnata, nella par- te in cui aveva erroneamente inteso il valore dell'indennità di espropria- zione originariamente stimato dalla Commissione provinciale in euro 600,00 al metro quadrato, invece del valore effettivo di Lire 600.000, pari ad euro 309,87 al metro quadrato, così ritenendo che il valore determina- to dal CTU, pari a euro 450 al metro quadrato, fosse inferiore a quello ori- ginariamente stimato, e di conseguenza avevano chiesto, in riforma della predetta sentenza, che venisse accertata la soccombenza del CP_1 espropriante, con conseguente condanna del medesimo alle spese.
8. Come accertato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha cassa-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 to la precedente sentenza n. 1489/2019 dei 3-12/7/2019 di questa Corte, l'impugnazione proposta non riguarda la determinazione del valore dell'indennità di espropriazione, che non è stata contestata dagli appel- lanti, ma unicamente la loro qualificazione come parti soccombenti ai fini della statuizione sulle spese processuali.
9. La sentenza impugnata, infatti, ha accertato il valore dell'indennità di espropriazione dovuta dal in complessivi euro 51.300, Controparte_1 pari ad euro 450,00 al metro quadrato, tenuto conto del fatto che l'immobile espropriato, consistente in un appartamento intestato alla
[...]
, era esteso 114 mq. Tale capo della sentenza non risulta affatto Pt_1 attinto dall'impugnazione che si duole unicamente della qualificazione degli odierni attori come soccombenti ai fini del regolamento delle spese processuali.
10. Com'è noto, per giurisprudenza pacifica l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consi- ste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo inconte- stabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accer- tato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto
contro
- verso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (così Cass., n. 2236 del 2022).
11. È stato ulteriormente chiarito (così Cass. n. 16439 del 2021) che l'erro- re di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali e deve:
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esi- stenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fat- to stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato,
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particola- ri indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la deci- sione sarebbe stata diversa;
12. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli attori fossero soccombenti rispetto alla domanda di merito di opposizione
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 all'indennità di espropriazione, avendo ritenuto che l'indennità stimata all'esito del giudizio fosse inferiore a quella originariamente determinata dall'amministrazione espropriante. Tale conclusione, tuttavia, è il frutto di un errore di percezione che risulta con immediatezza e che è essenziale, avendo radicalmente modificato la decisione sulle spese processuali, giac- ché l'indennità originariamente stimata è stata erroneamente ritenuta pa- ri a euro 600,00, laddove, invece, la stessa era di lire 600.000, pari ad euro 309,87, con conseguente affermazione di un fatto decisivo incontestabil- mente escluso.
13. Il fatto storico in questione, peraltro, non risulta essere stato conte- stato dallo stesso che, costituendosi nella precedente Controparte_1 fase del giudizio di revocazione, ha contestato la rilevanza di tale errore ai fini della regolamentazione delle spese processuali, evidenziando che, in ogni caso, la situazione della soccombenza deriverebbe dal rigetto della richiesta di rivalutazione delle somme dovute e della ulteriore richiesta di «esplicitare la situazione proprietaria (in termini di quote) dei De Cofano – Landino relativa all'immobile».
14. La deduzione difensiva del convenuto spiegata nella prece- CP_1 dente fase del presente giudizio non può trovare accoglimento, giacché, venendo alla fase rescissoria, va data applicazione al costante orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere delle spese va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la va- lutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cf. Cass., n. 9064 del 2018). Peral- tro, va rammentato che «in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale propo- sta conciliativa. » (Cass., n. 13212 del 2023).
15. Sulla scorta di tali considerazioni, l'impugnazione proposta va accolta, con la conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ha de- ciso la ripartizione delle spese processuali, le quali vanno poste a carico del , risultato soccombente all'esito del giudizio. Controparte_1
16. Le predette spese vanno determinate in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 nel suo testo originario, tenuto conto del fatto che il pro-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 cesso è stato definito con sentenza del 15/10/2014, e vanno, quindi, liqui- date, alla luce del valore e della complessità della causa e della qualità dell'attività difensiva svolta, in euro 8.000 (di cui euro 1.500 per esame e studio, euro 1.000 per la fase introduttiva, euro 3000 per la fase istrutto- ria ed euro 2.500 per la fase decisionale), oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
17. Alla luce dell'accoglimento dell'impugnazione, anche le spese del pre- sente giudizio di revocazione vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento di legittimità, secondo il quale «In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio.» (Cass. n. 602 del 2019). La misura di tali spese va determinata in ragione del valore del capo della sentenza impugnata, che consiste nel solo capo relativo alle spese proces- suali. Di conseguenza il va condannato a rifondere in Controparte_1 favore degli appellanti le spese del presente giudizio, che vengono liquida- te in:
- € 2.100 (di cui euro 600,00 per esame e studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) per le spese di lite primo grado del presente giudizio iscritto al n. 472/2015 R.G., deciso con la sentenza cassata, n. 1489/2019;
- € 1.700,00 (di cui euro 700 per esame e studio, euro 600 per la fa- se introduttiva ed euro 400 per la fase decisionale) per le spese processuali relative al giudizio in Cassazione:
- € 2.100 (di cui euro 600,00 per esame e studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) per le spese del presente giudizio di rinvio;
il tutto oltre spese esenti, in misura pari ai contributi unificati versati in ciascuno dei gradi del giudizio, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge
18. Con specifico riguardo al presente grado di rinvio non può trovare ap- plicazione la chiesta maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37 dell'8 marzo 2018), dal momento che, sebbene la parte attrice abbia redatto il proprio atto intro- duttivo con rinvii ipertestuali ai documenti allegati, numerosi dei docu- menti allegati non risultano presenti nel fascicolo telematico, di tal che
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 non è stata materialmente agevolata né la consultazione né la fruizione degli atti in questione. La parte attrice, al riguardo, non ha documentato che la trasmissione sia stata tentata e non sia riuscita per fatti alla stessa non imputabili e i documenti in questione sono stati resi consultabili solo a seguito di un secondo deposito, avvenuto su richiesta per le vie brevi della Corte solo a pochi giorni di distanza dall'udienza di discussione. Va precisato, in ogni caso, che gli atti in questione erano comunque tutti uti- lizzabili per la decisione, trattandosi di atti processuali dei precedenti gra- di del giudizio, già presenti in formato cartaceo nei relativi fascicoli di uffi- cio e che i rilievi sin qui formulati attengono unicamente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della maggiorazione richiesta.
19. Sulle somme in questione spettano gli interessi al saggio legale previ- sto dall'art. 1284, quarto comma, c.p.c.. In merito alla individuazione della decorrenza, tuttavia, va data applicazione ai principi stabiliti dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo la quale «in tema di spese processuali le regole della soccombenza e della causalità della lite prevalgono, come norme speciali attinenti al processo, sulla regola generale dell'art. 2033 c.c. in ordine agli interessi. Pertanto, in relazione al principio dell'integrale ripristino dell'equilibrio patrimoniale violato dalla decisione rivelatasi in- giusta, gli interessi sulle somme delle quali il giudice abbia disposto la re- stituzione, quali spese di soccombenza relative ai precedenti gradi del giu- dizio erogate alla parte allora vittoriosa, sono dovuti con decorrenza non dalla relativa domanda giudiziale, ma dal momento anteriore del loro esborso.» (così Cass. n. 30658 del 2017). Nel caso in esame, tuttavia, le spese in questione non sono state materialmente sborsate dagli appellan- ti, perché oggetto di anticipazione da parte del procuratore antistatario, di tal che il momento della decorrenza va fissato nella data della pronuncia della presente sentenza.
20. Di tutte le predette spese va disposta la distrazione in favore del pro- curatore costituito degli appellanti, avv. Antonina Fundarò, che ha dichia- rato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordi- nanza n. 14086/2024 dei 13/3-21/5/2024, sentito il procuratore degli at- tori, nella contumacia del : Controparte_1
• in accoglimento dell'impugnazione per revocazione proposta da
[...]
e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
con citazione del 9/3/2015 e in parziale riforma della sen-
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 tenza di questa Corte n. 1850/2014 del 15/10/2014, condanna il
[...]
al rimborso delle spese processuali in favore dei Controparte_4 ricorrenti, che liquida in euro 8.000, oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.p.c. a decorrere dalla data della presente pronuncia e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonina Fundarò,;
• condanna il al rimborso delle spese processuali Controparte_1 del presente giudizio in favore degli attori in riassunzione, che liquida:
o in euro € 2.100 per le spese di lite primo grado del presente giudizio iscritto al n. 472/2015 R.G., deciso con la sentenza cas- sata, n. 1489/2019;
o in € 1.700,00 per le spese processuali relative al giudizio in Cas- sazione definito con ordinanza n. 14086/2024 dei 13/3- 21/5/2024;
o in euro € 2.100 per le spese del presente giudizio di rinvio;
oltre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato per ciascuno dei predetti gradi di giudizio, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge e oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.p.c. a decorrere dalla data della presente pronuncia;
• dispone la distrazione delle predette spese generali in favore dell'avv. Antonina Fundarò, quale procuratore degli attori in riassunzione, di- chiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo all'udienza del 02/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies c.p..
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