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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2022 depositato il 02/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 04/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14T-13431 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 53/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro un avviso di accertamento avente ad oggetto la TASI per l'anno 2014.
In particolare, l'eccezione di decadenza quinquennale era stata rigettata sulla base del principio della scissione degli effetti, in base al quale per il notificante sarebbe sufficiente, ai fini dell'interruzione del termine, la spedizione a mezzo posta o la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto, a nulla rilevando la data di perfezionamento del procedimento notificatorio. Nel caso di specie, il termine andava a scadere il 31 dicembre
2019 e la consegna all'ufficio postale sarebbe stata effettuata il precedente giorno 30, come risulterebbe provato dalla copia della “distinta analitica, recante il timbro postale con data 30.12.2019 e riportante la raccomandata inviata al contribuente (…), il cui numero corrisponde a quello indicato sul frontespizio dell'avviso di accertamento impugnato;
questa copia, la cui conformità all'originale non è stata contestata dal ricorrente, fa piena prova della spedizione in tempo utile” (sent. n. 53/2022, pag. 3). Quanto alla discrasia con la data di “presa in carico” del 2 gennaio 2020, risultante dal sito di OS TA e documentata dal ricorrente, non si tratterebbe di un elemento idoneo a dimostrare l'inattendibilità della distinta analitica, essendo ovvio che via sia una certa “distanza temporale” tra la consegna all'ufficio postale di Cagliari e la presa in carico al CMP (centro di meccanizzazione postale) di Napoli, cioè il momento della materiale acquisizione della raccomandata ai fini della sua lavorazione.
Con un unico motivo di appello, la difesa dell'appellante non ha contestato il principio della scissione degli effetti, ma ha censurato le valutazioni del giudice di prime cure in punto di prova, ribadendo l'efficacia delle risultanze del sito internet di OS TA (dove la presa in carico risulterebbe il 2.1.2020, dopo la scadenza del termine del 31.12.2019) e la irrilevanza del c.d. avviso di ricevimento di cui all'allego 3 delle controdeduzioni avversarie (non essendo possibile ravvisarvi nessun dato o sottoscrizione riferibile al contribuente e all'atto asseritamente notificato, atteso che si tratterebbe di un mero modulo predisposto dalle OS ma compilato dall'Agenzia delle Entrate con i dati degli atti giudiziari da spedire, “dovendosene escludere l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico”).
Pertanto, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il Comune di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, col favore delle spese di lite, deducendo:
- che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, per l'interruzione del termine sarebbe sufficiente la mera spedizione dell'atto, o meglio la consegna all'ufficio postale;
- che la consegna sarebbe avvenuta il 30.12.2019, come si desumerebbe dalla distinta di presa in carico
(doc. 3), “indicante il numero di accertamento, nome e cognome, indirizzo e il numero di atto giudiziario”;
- che, ai fini probatori, sarebbe sufficiente anche il solo avviso di ricevimento e non sarebbe necessario il deposito della ricevuta di spedizione, “purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario” (Cass. Sez. VI, sent. n. 13452/2017);
- che, quanto alla distinta postale, il timbro postale, apposto nella parte in basso riservata a OS TA
., riporterebbe la data di accettazione del 30.12.2019 e la dicitura “C.M.P. Acc. Stampe – 80142 Napoli”, sicché l'accettazione da parte del CMP di Napoli sarebbe avvenuta in data 30.12.2019, come indicato nel timbro presente sotto la data di convalida accettazione.
Con memoria del 26.1.2026, l'appellante ha ribadito sia l'efficacia delle risultanze del sito internet di OS TA (dove la presa in carico risulterebbe avvenuta il 2.1.2020), sia l'irrilevanza del c.d. avviso di ricevimento di cui all'allego 3 delle controdeduzioni avversarie (non essendo possibile ravvisarvi nessun dato o sottoscrizione riferibile al contribuente e all'atto asseritamente notificato, atteso che si tratterebbe di un mero modulo predisposto dalle OS ma compilato dall'Agenzia delle entrate con i dati degli atti giudiziari da spedire). Ha aggiunto che ai fini dell'interruzione del termine non sarebbe sufficiente la consegna dell'atto all'ufficio postale, ma occorrerebbe la sua spedizione. Da ultimo, al fine di dimostrare che le annotazioni sull'allegato 3 non provengano dall'ufficio postale, ha chiesto di concedere termine al Comune per produrre la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento della raccomandata, rinunciando espressamente “ad ogni decadenza dello stesso ufficio da tale sua facoltà, ritenendo altresì tale documentazione ammissibile anche nel presente grado d'appello a fronte dell'indispensabilità ai fini della decisione della causa” (v. mem., pag.
7).
Il Comune ha replicato con successive note difensive, con le quali ha dedotto:
- che ai fini del rispetto del termine non occorrerebbe la spedizione dell'atto da parte dell'agente postale, ma sarebbe sufficiente che il mittente ponga in essere gli adempimenti a suo carico, necessari per la notifica dell'atto (Cass, Sezioni Unite, sent. n. 40453/2021), cioè “la consegna del plico all'ufficiale giudiziario, ovvero al personale del servizio postale” (Cass. Sez. V, sent. n. 3621/2025);
- che, nel caso di specie, l'atto da notificare sarebbe stato consegnato all'ufficio postale il 30.12.2019, come si evincerebbe sia dalla distinta di spedizione e consegna (all. 3, dove il timbro postale, apposto nella parte in basso riservata a OS TA., riporterebbe la data di accettazione del 30.12.2019 e la dicitura “C.M.P. Acc. Stampe – 80142 Napoli”, sicché l'accettazione da parte del CMP di Napoli sarebbe avvenuta in data 30.12.2019, come indicato nel timbro presente sotto la data di convalida accettazione), sia dall'avviso di ricevimento n. 13431, sollecitato dal ricorrente con l'ultima memoria difensiva e prodotto come allegato 4 (dal quale si desumerebbe che l'atto sarebbe stato spedito, con la raccomandata n.
78712079384-0, dall'U.P. di CMP Napoli il 30.12.2019).
Con successive note difensive del 9.2.2026, l'appellante, pur avendo dato il consenso alla produzione dell'avviso di ricevimento con la precedente memoria del 26.1.2026, ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 546/92, deducendo che sarebbe stato prodotto oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di discussione e che si tratterebbe di una decadenza rilevabile d'ufficio, anche nel caso di mancata opposizione della controparte;
il termine, d'altronde, non sarebbe modificabile nemmeno su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
All'udienza di discussione, la difesa del contribuente ha ribadito l'inammissibilità per tardività della produzione dell'avviso di ricevimento, mentre il difensore del Comune ha sottolineato che la produzione sarebbe stata effettuata proprio a seguito delle sollecitazioni dello stesso appellante, espresse nella memoria del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente argomentato dal Comune di Cagliari, l'avviso di accertamento è stato correttamente notificato nei termini, entro il 31.12.2019, sicché non si è verificata la decadenza di cui al comma 161 della legge n. 296/2006. In materia, com'è noto, vige il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione (da ultimo, Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 40543/2021), inapplicabile invece alla prescrizione
(ex plurimis, Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 24822/2015).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973,
n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui
è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (SS.UU., sent. n. 40453 del 17.12.2021).
L'interruzione del termine non avviene, dunque, con la spedizione dell'atto, ma con la “consegna” del plico all'ufficiale giudiziario, ovvero al personale del servizio postale (Cass. Sez. V, sent. n. 3621/2025).
Nel caso in esame, la consegna presso l'ufficio postale è avvenuta in data 30.12.2019, anteriormente alla scadenza del termine.
La circostanza si evince dalla stessa distinta di presa in carico già valorizzata dal giudice di prime cure (all.
3), dove il timbro postale, apposto nella parte in basso riservata a OS TA., riporta la data di accettazione del 30.12.2019 e la dicitura “C.M.P. Acc. Stampe – 80142 Napoli”, sicché l'accettazione da parte del CMP di Napoli è chiaramente avvenuta in data 30.12.2019, come indicato nel timbro presente sotto la data di “convalida accettazione”.
Ad abundantiam, si rileva che, qualora la produzione fosse ammissibile, la conclusione troverebbe conferma nell'avviso di ricevimento n. 13431, dal quale si desume che l'atto di accertamento impugnato è stato spedito, con la raccomandata n. 78712079384-0, dall'U.P. di CMP Napoli il 30.12.2019. Com'è noto, anche in mancanza della distinta di presa in carico, ai fini probatori è sufficiente anche il solo avviso di ricevimento e non è necessario il deposito della ricevuta di spedizione, purché, come accade appunto nel caso in esame,
“la data di spedizione sia” ivi “asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario” (Cass. Sez. VI, sent. n. 13452/2017).
La produzione dell'avviso di ricevimento, benché sollecitata dalla parte appellante, che poi contraddittoriamente l'ha contestata, è inammissibile per tardività, ma ai fini probatori è comunque sufficiente la distinta di presa in carico (all. 3).
In senso contrario, non è possibile argomentare dalla data di “presa in carico” del 2 gennaio 2020, risultante dal sito di OS TA e documentata dal ricorrente, giacché, come correttamente osservato in primo grado, è ovvio che via sia una certa “distanza temporale” tra la consegna all'ufficio postale di Cagliari e la presa in carico al CMP (centro di meccanizzazione postale) di Napoli, cioè tra il momento in cui l'Ente impositore ha compiuto tutti gli adempimenti a suo carico per la notificazione dell'atto (la consegna materiale del plico all'ufficio postale) ed il momento della materiale acquisizione della raccomandata da parte degli uffici, ai fini della sua lavorazione.
Ne conseguono la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, per questo grado di giudizio, in considerazione del valore della causa e della concreta entità delle questioni affrontate, in complessivi euro 600,00
(seicento/00), oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cagliari, per questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre al 15% per spese generali.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2022 depositato il 02/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 04/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14T-13431 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 53/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro un avviso di accertamento avente ad oggetto la TASI per l'anno 2014.
In particolare, l'eccezione di decadenza quinquennale era stata rigettata sulla base del principio della scissione degli effetti, in base al quale per il notificante sarebbe sufficiente, ai fini dell'interruzione del termine, la spedizione a mezzo posta o la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto, a nulla rilevando la data di perfezionamento del procedimento notificatorio. Nel caso di specie, il termine andava a scadere il 31 dicembre
2019 e la consegna all'ufficio postale sarebbe stata effettuata il precedente giorno 30, come risulterebbe provato dalla copia della “distinta analitica, recante il timbro postale con data 30.12.2019 e riportante la raccomandata inviata al contribuente (…), il cui numero corrisponde a quello indicato sul frontespizio dell'avviso di accertamento impugnato;
questa copia, la cui conformità all'originale non è stata contestata dal ricorrente, fa piena prova della spedizione in tempo utile” (sent. n. 53/2022, pag. 3). Quanto alla discrasia con la data di “presa in carico” del 2 gennaio 2020, risultante dal sito di OS TA e documentata dal ricorrente, non si tratterebbe di un elemento idoneo a dimostrare l'inattendibilità della distinta analitica, essendo ovvio che via sia una certa “distanza temporale” tra la consegna all'ufficio postale di Cagliari e la presa in carico al CMP (centro di meccanizzazione postale) di Napoli, cioè il momento della materiale acquisizione della raccomandata ai fini della sua lavorazione.
Con un unico motivo di appello, la difesa dell'appellante non ha contestato il principio della scissione degli effetti, ma ha censurato le valutazioni del giudice di prime cure in punto di prova, ribadendo l'efficacia delle risultanze del sito internet di OS TA (dove la presa in carico risulterebbe il 2.1.2020, dopo la scadenza del termine del 31.12.2019) e la irrilevanza del c.d. avviso di ricevimento di cui all'allego 3 delle controdeduzioni avversarie (non essendo possibile ravvisarvi nessun dato o sottoscrizione riferibile al contribuente e all'atto asseritamente notificato, atteso che si tratterebbe di un mero modulo predisposto dalle OS ma compilato dall'Agenzia delle Entrate con i dati degli atti giudiziari da spedire, “dovendosene escludere l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico”).
Pertanto, ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il Comune di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha auspicato la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, col favore delle spese di lite, deducendo:
- che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, per l'interruzione del termine sarebbe sufficiente la mera spedizione dell'atto, o meglio la consegna all'ufficio postale;
- che la consegna sarebbe avvenuta il 30.12.2019, come si desumerebbe dalla distinta di presa in carico
(doc. 3), “indicante il numero di accertamento, nome e cognome, indirizzo e il numero di atto giudiziario”;
- che, ai fini probatori, sarebbe sufficiente anche il solo avviso di ricevimento e non sarebbe necessario il deposito della ricevuta di spedizione, “purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario” (Cass. Sez. VI, sent. n. 13452/2017);
- che, quanto alla distinta postale, il timbro postale, apposto nella parte in basso riservata a OS TA
., riporterebbe la data di accettazione del 30.12.2019 e la dicitura “C.M.P. Acc. Stampe – 80142 Napoli”, sicché l'accettazione da parte del CMP di Napoli sarebbe avvenuta in data 30.12.2019, come indicato nel timbro presente sotto la data di convalida accettazione.
Con memoria del 26.1.2026, l'appellante ha ribadito sia l'efficacia delle risultanze del sito internet di OS TA (dove la presa in carico risulterebbe avvenuta il 2.1.2020), sia l'irrilevanza del c.d. avviso di ricevimento di cui all'allego 3 delle controdeduzioni avversarie (non essendo possibile ravvisarvi nessun dato o sottoscrizione riferibile al contribuente e all'atto asseritamente notificato, atteso che si tratterebbe di un mero modulo predisposto dalle OS ma compilato dall'Agenzia delle entrate con i dati degli atti giudiziari da spedire). Ha aggiunto che ai fini dell'interruzione del termine non sarebbe sufficiente la consegna dell'atto all'ufficio postale, ma occorrerebbe la sua spedizione. Da ultimo, al fine di dimostrare che le annotazioni sull'allegato 3 non provengano dall'ufficio postale, ha chiesto di concedere termine al Comune per produrre la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento della raccomandata, rinunciando espressamente “ad ogni decadenza dello stesso ufficio da tale sua facoltà, ritenendo altresì tale documentazione ammissibile anche nel presente grado d'appello a fronte dell'indispensabilità ai fini della decisione della causa” (v. mem., pag.
7).
Il Comune ha replicato con successive note difensive, con le quali ha dedotto:
- che ai fini del rispetto del termine non occorrerebbe la spedizione dell'atto da parte dell'agente postale, ma sarebbe sufficiente che il mittente ponga in essere gli adempimenti a suo carico, necessari per la notifica dell'atto (Cass, Sezioni Unite, sent. n. 40453/2021), cioè “la consegna del plico all'ufficiale giudiziario, ovvero al personale del servizio postale” (Cass. Sez. V, sent. n. 3621/2025);
- che, nel caso di specie, l'atto da notificare sarebbe stato consegnato all'ufficio postale il 30.12.2019, come si evincerebbe sia dalla distinta di spedizione e consegna (all. 3, dove il timbro postale, apposto nella parte in basso riservata a OS TA., riporterebbe la data di accettazione del 30.12.2019 e la dicitura “C.M.P. Acc. Stampe – 80142 Napoli”, sicché l'accettazione da parte del CMP di Napoli sarebbe avvenuta in data 30.12.2019, come indicato nel timbro presente sotto la data di convalida accettazione), sia dall'avviso di ricevimento n. 13431, sollecitato dal ricorrente con l'ultima memoria difensiva e prodotto come allegato 4 (dal quale si desumerebbe che l'atto sarebbe stato spedito, con la raccomandata n.
78712079384-0, dall'U.P. di CMP Napoli il 30.12.2019).
Con successive note difensive del 9.2.2026, l'appellante, pur avendo dato il consenso alla produzione dell'avviso di ricevimento con la precedente memoria del 26.1.2026, ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 546/92, deducendo che sarebbe stato prodotto oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di discussione e che si tratterebbe di una decadenza rilevabile d'ufficio, anche nel caso di mancata opposizione della controparte;
il termine, d'altronde, non sarebbe modificabile nemmeno su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
All'udienza di discussione, la difesa del contribuente ha ribadito l'inammissibilità per tardività della produzione dell'avviso di ricevimento, mentre il difensore del Comune ha sottolineato che la produzione sarebbe stata effettuata proprio a seguito delle sollecitazioni dello stesso appellante, espresse nella memoria del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come correttamente argomentato dal Comune di Cagliari, l'avviso di accertamento è stato correttamente notificato nei termini, entro il 31.12.2019, sicché non si è verificata la decadenza di cui al comma 161 della legge n. 296/2006. In materia, com'è noto, vige il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione (da ultimo, Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 40543/2021), inapplicabile invece alla prescrizione
(ex plurimis, Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 24822/2015).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973,
n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui
è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente” (SS.UU., sent. n. 40453 del 17.12.2021).
L'interruzione del termine non avviene, dunque, con la spedizione dell'atto, ma con la “consegna” del plico all'ufficiale giudiziario, ovvero al personale del servizio postale (Cass. Sez. V, sent. n. 3621/2025).
Nel caso in esame, la consegna presso l'ufficio postale è avvenuta in data 30.12.2019, anteriormente alla scadenza del termine.
La circostanza si evince dalla stessa distinta di presa in carico già valorizzata dal giudice di prime cure (all.
3), dove il timbro postale, apposto nella parte in basso riservata a OS TA., riporta la data di accettazione del 30.12.2019 e la dicitura “C.M.P. Acc. Stampe – 80142 Napoli”, sicché l'accettazione da parte del CMP di Napoli è chiaramente avvenuta in data 30.12.2019, come indicato nel timbro presente sotto la data di “convalida accettazione”.
Ad abundantiam, si rileva che, qualora la produzione fosse ammissibile, la conclusione troverebbe conferma nell'avviso di ricevimento n. 13431, dal quale si desume che l'atto di accertamento impugnato è stato spedito, con la raccomandata n. 78712079384-0, dall'U.P. di CMP Napoli il 30.12.2019. Com'è noto, anche in mancanza della distinta di presa in carico, ai fini probatori è sufficiente anche il solo avviso di ricevimento e non è necessario il deposito della ricevuta di spedizione, purché, come accade appunto nel caso in esame,
“la data di spedizione sia” ivi “asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario” (Cass. Sez. VI, sent. n. 13452/2017).
La produzione dell'avviso di ricevimento, benché sollecitata dalla parte appellante, che poi contraddittoriamente l'ha contestata, è inammissibile per tardività, ma ai fini probatori è comunque sufficiente la distinta di presa in carico (all. 3).
In senso contrario, non è possibile argomentare dalla data di “presa in carico” del 2 gennaio 2020, risultante dal sito di OS TA e documentata dal ricorrente, giacché, come correttamente osservato in primo grado, è ovvio che via sia una certa “distanza temporale” tra la consegna all'ufficio postale di Cagliari e la presa in carico al CMP (centro di meccanizzazione postale) di Napoli, cioè tra il momento in cui l'Ente impositore ha compiuto tutti gli adempimenti a suo carico per la notificazione dell'atto (la consegna materiale del plico all'ufficio postale) ed il momento della materiale acquisizione della raccomandata da parte degli uffici, ai fini della sua lavorazione.
Ne conseguono la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, per questo grado di giudizio, in considerazione del valore della causa e della concreta entità delle questioni affrontate, in complessivi euro 600,00
(seicento/00), oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cagliari, per questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre al 15% per spese generali.