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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10955 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 29.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n° 35183/24 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1
Contucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Sora (FR), via AN Giuliano
Sura, n. 2/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del procuratore, dott. , giusta Controparte_1 CP_2
procura, e con sede legale in Roma, Viale Europa, 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Salonia, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Roma (00197), Largo Leopoldo Fregoli n. 8, giusta delega rilasciata in calce alla comparsa di risposta su foglio separato,
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro, condanna a pagamento indennità risarcitoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.10.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di: “in via principale,
- “- dichiarare il licenziamento, comminato alla ricorrente, inefficace e/o nullo e/o
annullabile e/o illegittimo, ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, per le ragioni
indicate in narrativa per le plurime violazioni contestate e/o per insussistenza del
fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa ovvero per le esposte violazioni procedurali evidenziate e per
l'effetto,
- -ordinare a , in persona del legale rappresentante pro - tempore, Controparte_1
di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente;
- - condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione
globale di fatto, come indicata in ricorso, dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione, e comunque, nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto come indicata in ricorso, oppure nella misura ritenuta
dovuta, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno
del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,” oltre interessi e
rivalutazione monetaria, con vittoria di spese
- In via subordinata,
accertata e dichiarata l'assenza di giusta causa e/o l'ingiustificatezza del
licenziamento, condannare in persona del l.r.p.t. a corrispondere Controparte_1
alla ricorrente l'indennità supplementare delle spettanze di fine rapporto
commisurata all'anzianità di servizio, pari a 24 mensilità della retribuzione globale
di fatto come indicata in ricorso, o comunque nella misura ritenuta dovuta con
minimo di 12 utilizzando come parametro la retribuzione utile per il calcolo come
allegata ed esposta in ricorso.
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito
ritenesse solamente inefficace il licenziamento per violazione della procedura di cui
all'art. 7 L. 300/1970 condannare in persona del l.r.p.t. a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente l'indennità supplementare delle spettanze di fine
rapporto commisurata all'anzianità di servizio, pari a 12 mensilità della retribuzione
globale di fatto come indicata in ricorso, o comunque nella misura ritenuta dovuta
con minimo di 6 utilizzando come parametro la retribuzione utile per il calcolo come
allegata ed esposta in ricorso;
-in assenza di giusta causa condannare in persona del l.r.p.t. a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso nella misura di
quattro mensilità di retribuzione come previsto dal CCNL in relazione all'anzianità
di servizio della ricorrente e/ola diversa somma ritenuta dovuta. Con vittoria di spese
processuali.”
A fondamento della domanda, ha esposto di essere stata Parte_1
assunta da in data 04.05.2002 con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
determinato, con le mansioni di portalettere, venendo assegnata all'ufficio di Sora. Il
contratto di lavoro era stato convertito a tempo indeterminato a seguito della sentenza n. 115/2006 del 20.01.2006 del Tribunale di Cassino. In data 22 febbraio 2010 alla ricorrente erano state attribuite le mansioni di operatore di sportello junior, mentre dal
2018 era stata assegnata all'ufficio postale di Carnello-Sora, ultima sede di lavoro,
con il ruolo di operatore senior dall'anno 2011. La ricorrente afferma che nel corso del rapporto di lavoro è stata distaccata in qualità di operatore di sportello e/o anche di direttore di ufficio presso diverse sedi delle , site in particolare nei CP_1
comuni di ANt'Angelo in Villa, Casalattico, Posta Fibreno, Per_1 Per_2
, e OL PP. Persona_3 Persona_4
La ricorrente ha affermato che in data 25.09.2023 era stata convocata a mezzo e-mail per il giorno 31.10.2023 presso la sede di Frosinone per sostenere un colloquio con la
Dr.ssa appartenente alla struttura Fraud Management e Security Persona_5
Intelligence della sede di Roma di . Nel corso dell'incontro, a detta della CP_1
ricorrente, le erano state chieste spiegazioni circa alcune operazioni da lei effettuate in qualità di dipendente di negli anni dal 2020 al 2023. La ricorrente sostiene CP_1
che nel corso dell'incontro era stato redatto un verbale che non sarebbe stato riletto,
né firmato dalla stessa. Ha quindi evidenziato che che, a seguito dell'incontro, le era stato chiesto di prendere un periodo di ferie fino al 6 novembre, effettivamente fruito e che successivamente era stata trasferita in assegnazione provvisoria presso l'ufficio di Frosinone.
Ha quindi evidenziato di essere stata poi raggiunta da una contestazione di addebito disciplinare il giorno 09.02.2024. Nella lettera di contestazione, il datore di lavoro rappresentava come fossero state accertate a suo carico diverse irregolarità e negligenze, contestatele “ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio
1970, n. 300”. Come emerge dagli allegati agli atti introduttivi delle parti, la lettera di contestazione descriveva nel modo seguente gli addebiti:
“In data 28/12/2023 abbiamo acquisito gli esiti dell'accertamento Ispettivo svolto
dalla Struttura di Fraud Management e Security Intelligence (FMSI) presso l'Ufficio
Postale (UP) di Carnello, ove Lei era applicata, all'epoca del fatti , In qualità di
Operatore di Sportello, nonché presso gli altri Uffici Postali (UUPP) della Filiale di
Frosinone ove Lei, nel periodo 2020 - 2023, è stata distaccata in qualità di
Operatore di Sportello: In particolare gli UUPP di ANt'Angelo in Villa, Parte_2
, Casalattico, Posta Fibreno, OL
[...] Per_1 Per_2 Parte_3
PP, e Persona_3 Persona_4 Tale accertamento è stato attivato, in data 31/07/2023, su segnalazione del Nucleo
Antiriciclaggio TSCAR di Cagliari in merito ad operazioni sospette eseguite,
prevalentemente dagli stessi soggetti su rapporti aperti presso numerosi UUPP della
provincia di Frosinone.
L'epicentro dell'anomala movimentazione è risultata la ditta individuale di
un'Imprenditrice rumena, la "Valleverde" di AI NA IA, commercio
all'Ingrosso di frutta e ortaggi freschi, non cliente di . Dal conto CP_1
bancario della predetta ditta sono stati ordinati verso carte Postepay - aperte. per
presumibile finalità di riciclaggio - numerosi bonifici (con generiche causali riferibili
al '" commercio di tartufi o all'acquisto di piante) per importi sistematicamente
"monetizzati", nell'arco di brevi intervalli temporali, mediante preleva menti
frazionati.
Dalle verifiche eseguite è emerso che le operazioni oggetto di segnalazione
antiriciclaggio sono state processate, nel periodo 2020 - 2023, con Userid
GALANTE38, a Lei univocamente attribuita, presso i numerosi sopra menzionati
Pt_4
In tale contesto, la Struttura FMSI ha accertato che sono a Lei riconducibili gravi
irregolarità e negligenze, tutte riferibili alle seguenti tre tipologie di anomala
operatività: a) Apertura di numerose carte Postepay Evolution mediante la commissione di gravi
irregolarità operative in ordine all'identificazione dei clienti ed all'apposizione delle
Parte firme sul Signature
b) Esecuzione, nell'arco di brevi intervalli temporali, di numerosi prelevamenti
frazionati elusivi delle segnalazioni antiriciclaggio - di. denaro contante, dalle sopra
menzionate carte, da Lei stessa aperte, al fine di "monetizzare" a favore di terzi la
relativa provvista costituita mediante bonifici e postagiro.
c) Esecuzione, nell'arco di brevi intervalli temporali, di numerosi prelevamenti
frazionati elusivi delle segnalazioni antiriciclaggio - di denaro contante da rapporti,
a Lei stessa intestati, al fine di "monetizzare" a favore di terzi la relativa provvista
costituita mediante bonifici e postagiro.
Le operazioni riscontrate sono state tutte da Lei personalmente eseguite durante
l'orario di lavoro e - circostanza del tutto anomala - presso i vari UUPP ove è
risultata, di volta in volta, applicata in distacco, nonostante i considerevoli
spostamenti tra le varie sedi ubicate in piccoli centri e piuttosto isolati.
Si riporta, di seguito, il dettaglio delle tre tipologie di anomala operatività eseguita
con Userid GALANTE38 a Lei univoca mente attribuita:
a) Apertura di numerose carte Postepay Evolution mediante la commissione di gravi
irregolarità operative in ordine all'identificazione dei clienti ed all'apposizione delle
firme sul Signature Pad. Si riporta, di seguito, l'elenco delle carte Postepay da Lei attivate nel periodo 2020 -
2023, presso gli ·UUPP della Filiale di Frosinone ove Lei è risultata applicata in
distacco:
a) Postepay Evolution n. 5333171112118324, aperta il Controparte_3
05/08/2020 presso l'UP di ON (fraz. 81043);
b) , Postepay Evolution n. 5333171112118308, aperta il 09/11 Parte_6
Part
/2020 presso l di ON (fraz. 81043);
c) : Parte_7
Part
• Postepay Evolution n. 5333171135463574, aperta il 04/06/2021 presso l di
PE (fraz. 81060);
• Postepay Evolution n. 5333171174838439, aperta il 29/11 /2022 presso l'UP di
LV (fraz. 81102);
d) Postepay Evolution n. 53331711 1401 8241, aperta il Parte_8
21/06/2021 presso l'UP di Chiaiamari (fraz. 81138);
e) CP_4
• Postepay Evolution n. 5333171137167587, aperta il 01 /10/2021 presso l
[...]
(fraz. 81102); CP_5
Part
• Postepay Evolution n. 53331711157862034, aperta il 27/01 /2023 presso l' di
AN IO (fraz. 81154); Pt_2 f) , Postepay Evolution n. 5333171149943298, aperta il 27/01/2023 Parte_9
Part presso l di PE (fraz. 81060);
g) : Controparte_6
• Postepay Evolution n. 5333171138447616;
• Postepay Evolution n. 5333171149943314.
Entrambe le carte sono state aperte in data 8/07/2022 presso l'UP di ANt'Angelo in
Villa (fraz. 81076);
h) Parte_10
• Postepay Evolution n. 5333171149943405, aperta il 14/06/2022 presso l'UP di
PE (fraz.81060);
Part
• Postepay Evolution n. 5333171163151588, aperta il 10/06/2022 presso l di
(fraz.81138); Parte_3
Part
• Postepay Evolution n. 5333171170048769, aperta il 30/01/2023 presso l di
PE (fraz.81060);
• Postepay Standard n. 402360100390931 4, aperta il 08/02/2023 presso l'UP di
(fra z. 81154); Parte_2
i) Parte_11
• Postepay Evolution n. 5333171187616863 e Postepay Evolution n.
5333171187616871, entrambe le carte aperte il 29/04/2023 presso l'UP di;
Persona_3
• Postepay Standard n. 4023601033949686 e Postepay Standard n.
4023601033949694,
entrambe le carte aperte il 29/05/2023 presso l' ; Controparte_7
j) Parte_12
• Postepay Evolution n. 5333171155909183 aperta il 22/04/2023 presso l'UP di
ON (fraz. 81043);
• Postepay Evolution n. 5333171157862067, aperta il 14/04/2023 presso l'UP di
CA AN IO (fraz. 81154);
• Postepay Standard n. 4023601033949660 e Postepay Standard n.
4023601033949678, entrambe aperte il 07/06/2023 presso l , Controparte_7
carte che sono state disconosciute dalla sig.ra per non averne mai Pt_12
chiesto l'apertura, come meglio verrà specificato nel prosieguo.
Dall'esame dei rispettivi dossier di attivazione - a Lei mostrati nel corso
dell'accertamento – sono emerse, come premesso, numerose inosservanze della
procedura di identificazione cliente e di apposizione delle firme sul Signature Pt_5
In particolare:
1) La carta di identità n. rilasciata il 03/07/2023 dal Comune di Numero_1
NA EA (TO), presentata dal cliente è un esemplare Controparte_3
fotoriprodotto poiché sono visibili delle piante come sfondo del documento e della tessera sanitaria. Sia sul documento che sul contratto di apertura della carta
Postepay Evolution, la firma del cliente è apposta in carattere stampatello
maiuscolo.
2) La carta di identità n. rilasciata dal Comune di Formia in data Numero_2
08/03/2017, presentata dalla cliente , riporta come indirizzo di Parte_6
residenza Via Mercadaro 9999/SNC. Sia sul documento di identità che sul Modulo di
Richiesta della Carta Postepay Evolution, per firma è apposta una sigla, e non ·Ia
firma 1eggibile per esteso, come previsto per i documenti di identità e per la
sottoscrizione dei contratti di attivazioni di prodotti di Controparte_1
3) La carta di identità n. rilasciata dal Comune di Torino il 22/05/2012, Numero_3
e la tessera sanitaria presentate da per l'apertura della carta Parte_13
Postepay Evolution n. sono state acquisite in formato JPG: NumeroDiCarta_4
circostanza che dimostra che le stesse costituiscono esemplari fotoriprodotti e non
sono state da Lei acquisite in originale. Inoltre, anche in questo caso Ia firma
apposta sul documento di identità reca unicamente il cognome e non è seguito CP_3
né preceduto dal nome . Parte_7
4) La carta di identità n. rilasciata dal Comune di Velletri, e il Numero_5
certificato di attribuzione del codice fiscale presentati dalla cliente Parte_14
per l'apertura della carta Postepay Evolution n. 5333171149943314,
[...]
costituiscono esemplari fotoriprodotti: sul certificato di attribuzione del codice fiscale è ritratto un dito della mano che tiene fermo il foglio nell'atto di eseguire la
fotografia.
5) Il cliente intestatario di ben quattro carte Postepay, come Parte_10
specificato al precedente punto h), ha presentato un codice fiscale di vecchia
tipologia (bianco e verde) emesso nel 2002. Inoltre, i documenti sono esemplari
fotoriprodotti.”
(Seguiva, nella lettera, una tabella riepilogativa delle operazioni di sopra elencate).
Proseguiva la lettera:
“Inoltre, i clienti sopra citati, la maggior parte di cittadinanza romena, hanno
dichiarato di essere residenti in zone non lontane dalla provincia di Frosinone (come
il cliente citato al punto d), nella provincia di Roma (come i clienti citati ai punti f),
g) e h), in Piemonte (come i clienti citati ai punti a) e c), in RU (come il cliente
citato al punto e);· i sigg. e risultano essere Parte_11 Parte_12
entrambi residenti in [...], nel comune di Misilmeri (PA).
In particolare, la sig.ra sentita in data 07/11/2023 dai Parte_12
Funzionari FMSI territorio le Sicilia, ha dichiarato di essere cliente dell'UP di
Misilmeri da poco tempo, di non frequentare altri UUPP e che si reca in UP
solitamente per prelevare la pensione e per effettuare dei pagamenti.
La sig.ra ha dichiarato di essersi recata nell'UP di Misilmeri in data Pt_12
03/11 /2023 insieme alla figlia, , per aderire ad una promozione Persona_6 PosteMobile e quindi associare la sua SIM alla Postepay Evolution. In tale occasione
la sig.ra è stata informata da una impiegata dell'UP di Misilmeri, che a Pt_12
suo nome risultavano attive le carte Postepay Evolution n. 5333171157862067 e n.
5333171155909183 - aperte rispettivamente nell'UP di e Parte_2
e per le quali è stata stampata alla cliente la lista movimenti. La sig.ra Persona_4
non sapendo di esserne intestataria, le ha disconosciute e ha chiesto la Pt_12
chiusura delle citate carte. I Funzionari FMSI hanno comunicato alla sig.ra
di essere anche intestataria di due carte Postepay Standard, n. Pt_12
Part 4023601033949660 e n. 4023601033949678, entrambe aperte presso l di
[...]
il 07/06/2023. Anche per queste ultime carte la sig.ra ha Parte_2 Pt_12
dichiarato di non esserne a conoscenza, di non aver mai chiesto l'apertura e di non
essere mai stata in possesso delle stesse.
Inoltre, anche la documentazione inerente all'apertura delle citate carte presenta una
sostanziale difformità nelle firme apposte sui moduli di apertura. In particolare, le
firme presenti sul dossier della carta attivata presso l'UP di Misilmeri sono diverse
dalla firma apposta sui dossier di apertura delle quattro carte Postepay attivate negli
UUPP di e e anche dalla firma presente sul documento Persona_4 Parte_2
di identità della sig.ra n. , rilasciata dal Comune di Pt_12 Numero_6
Misilmeri in data 04/01/2019. La sig.ra - pur constatando l'anomala Pt_12
circostanza per cui il documento di identità utilizzato per l'apertura delle predette
carte è una copia di quello in suo possesso - ha disconosciuto le firme apposte sui moduli di apertura, nonché il numero di telefono cellulare (3802375427) e l'indirizzo
email ( ) ivi riportati. Email_1
La sig.ra ha ribadito di non essersi mai recata nei mesi di aprile e Pt_12
giugno 2023 presso gli di e , né di aver mai Pt_4 Persona_4 Parte_2
frequentato le zone della provincia di Frosinone. Infine, la sig.ra ha chiesto che le
suddette carte, di cu i ha disconosciuto la titolarità, venissero bloccate. La sig.ra
ha altresì sporto regolare denuncia presso la Legione Carabinieri Pt_12
Sicilia - Stazione di Misilmeri nella quale la stessa ha dichiarato di non aver mai
posseduto le carte Postepay Evolution n. 5333171155909183 e n.
5333171157862067 e le carte Postepay Standard n. 402360103394660 e n.
4023601033949678, disconoscendo la titolarità.
b) Esecuzione, nell'arco di brevi intervalli temporali, di numerosi prelevamenti
frazionati - elusivi delle segnalazioni antiriciclaggio - di denaro contante dalle sopra
menzionate carte, da Lei stessa aperte, al fine di "monetizzare" a favore di terzi la
provvista ivi costituita mediante bonifici e postagiro.
Dalla documentazione contabile - a Lei mostrata nel corso dell'accertamento -
relativa alle soprariportate carte Postepay è emerso che sulle stesse, nel periodo
2020 - 2023, sono state movimentate ingenti somme di denaro, come da sottostante
tabella riepilogativa degli importi complessivamente accreditati sui singoli
rapporti:” (seguiva, nella lettera, una tabella riepilogativa che mostrava come l'ammontare totale degli importi accreditati sul complesso dei rapporti fosse pari a euro 806.278,12.) Continuava la lettera:
“Le provviste dei rapporti esaminati sono state costituite mediante bonifici e
postagiro - di singolo importo mai superiore ad € 3.000,00 a conferma della volontà
di eludere le segnalazioni antiriciclaggio - ordinati principalmente dalle sigg.re
e AI NA IA e contestualmente da Lei "monetizzati" mediante Per_7
prelevamenti frazionati di denaro contante sia allo sportello, sia da ATM.
Tenuto conto che la documentazione relativa all'anomala operatività eseguita sugli
altri rapporti – a Lei già posta in visione dai Funzionari FMSI nel corso delle
indagini e comunque a disposizione in caso di Sua richiesta - risulta particolarmente
corposa, alleghiamo, come parte integrante della presente contestazione, i Giornali
di Fondo (GdF) attestanti i prelevamenti da Lei eseguiti a sportello sulle quattro
carte Postepay Evolution disconosciute, con denuncia ai Carabinieri, dall'apparente
intestataria Parte_12
c) Esecuzione, nell'arco di brevi intervalli temporali, di numerosi prelevamenti
frazionati - elusivi delle segnalazioni antiriciclaggio - di denaro contante da
rapporti, a Lei stessa intestati, al fine di "monetizzare" a favore di terzi la provvista
ivi costituita mediante bonifici e postagiro.
I Funzionari FMSI, analizzando l'estratto conto della Sua carta Postepay Evolution
Contr n. 5333171122544915 (emessa il 31/08/2020, attivata da in data 11 /11/2020
presso l'UP di Posta Fibreno e da Lei estinta il 03/08/2023 presso l'UP di Broccostella avente fraz. 81016), hanno accertato che, nel periodo intercorso tra
l'attivazione e l'estinzione, su tale rapporto sono state movimentate ingenti somme di
denaro, per un importo complessivo pari a € 113.321,00.
NAlogamente alle carte da Lei aperte a favore dei clienti sopra elencati, anche la
provvista della Sua Postepay Evolution è stata principalmente costituita mediante
bonifici e postagiro - di singolo importo mai superiore ad € 3.000,00 a conferma
della volontà di eludere le segnalazioni antiriciclaggio - ordinati dalle sigg.re Per_7
, e dalla menzionata società "Valleverde" di AI NA
[...] Pt_6 Parte_6
IA e da Lei contestualmente "monetizzati", mediante prelevamenti frazionati di
denaro contante eseguiti durante l'orario di lavoro, sia Presso lo sportello ove Lei
Contr era applicata, sia da ATM. Va evidenziato che Lei ha sempre prelevato da il
massimo importo erogabile pari ad € 600,00.
In particolare, emerge - come significativa anomalia - che, a partire dal gennaio
2023, la Sua carta Postepay Evolution n. 5333171122544915 risulta unicamente
movimentata da bonifici ordinati dalla citata "Valleverde" di MI NA IA, per
complessivi € 64.578,00 (tutti recanti causali di "acquisto tartufi", "acquisto piante"
o pagamenti vari), e sistematicamente da Lei "monetizzati': mediante n. 38
prelevamenti frazionati eseguiti presso 16 diversi UUPP, come da seguente tabella
riepilogativa:”
(seguiva, nella lettera, tabella riepilogativa dei prelevamenti suddetti). Continuava il testo della lettera: “Tenuto conto che la documentazione relativa all'anomala operatività eseguita sulla
Sua carta Postepay - a Lei posta in visione dai Funzionari FMSI e comunque a
disposizione in caso di Sua richiesta - risulta particolarmente corposa, alleghiamo,
come parte integrante della presente contestazione, i GdF attestanti i prelevamenti
da Lei eseguiti a sportello, nel periodo 2021 - 2023, sulla carta Postepay Evolution
n. 5333171122544915 a Lei intestata.
Alla luce delle evidenze emerse, il giorno 31/10/2023, Lei è stata ascoltata dai
Funzionari FMSI, alla presenza della RGOF, e della RUF, Persona_8
per rendere chiarimenti in ordine alle gravissime irregolarità Persona_9
accertate a Suo carico.
Durante il colloquio Lei, dopo aver visionato la documentazione oggetto di
accertamento, ha inizialmente dichiarato di non conoscere i clienti intestatari delle
carte Postepay e di aver effettuato regolarmente le operazioni di apertura nei vari
UUPP, acquisendo i documenti di identità dei clienti presenti a sportello.
Soltanto quando Le è stata mostrata la movimentazione della Sua carta Postepay
Evolution n. 5333171122544915, attivata in data 11/11/2020 e chiusa il 03/08/2023,
Lei ha iniziato a riferire dettagli molto puntuali.
In particolare, Lei ha dichiarato, in relazione ai bonifici e postagiro confluiti sul
rapporto a Lei intestato e ordinati dalla sig.ra che la stessa ha svolto Per_7
per un certo periodo attività di badante per Sua madre, e di aver accettato di farle il favore di far transitare sulla Sua carta Postepay Evolution bonifici per poi
consegnarle i corrispettivi importi in denaro contante.
Lei ha precisato che l'l Sua carta Postepay Evolution è sempre stata in Suo possesso.
Ha altresì dichiarato di ricordare che la sig.ra , qualche tempo dopo, Le ha Per_7
chiesto se sulla Sua carta Postepay potessero confluire anche i bonifici disposti da
una persona che fino a quel momento non conosceva, tale AI NA IA. Lei ha
dichiarato di aver accettato la proposta e a fronte dei bonifici ricevuti, ha effettuato
vari prelevamenti di denaro contante, consegnando il denaro alla conosciuta Pt_6
proprio in queste occasioni in quanto quest'ultima si presentava in UP insieme alla
sig.ra . Per_7
Lei ha dichiarato di aver proceduto consapevolmente con i prelevamenti frazionati
per eludere le segnalazioni antiriciclaggio, nonché di aver provveduto al preleva
mento di denaro contante che poi consegnava a mano alle sigg.re e Per_7 Pt_6
dopo averle avvisate tramite SMS ed essersi accordata sulla consegna, la quale
avveniva sia all'interno degli UUPP che al di fuori di essi, specificando che nessuna
somma di denaro è stata da Lei mai trattenuta.
Lei ha poi dichiarato che, verso i mesi di giugno/luglio 2023, si è accorta che la
movimentazione di denaro sulla Sua carta Postepay aveva raggiunto un livello
troppo alto e, pertanto, ha contattato telefonicamente entrambe le signore, Per_7
e NA IA AI, per avvisarle che non voleva più andare avanti con i
[...]
prelievi di somme di denaro a fronte della ricezione di bonifici. Il tutto, sempre in ordine al solo, riferito scopo, di far loro una cortesia. In risposta a quanto
comunicato, lo stesso giorno si è presentato in UP il compagno della il Pt_6
quale, l'ha minacciata, e Le ha chiesto di continuare e che non avrebbe avuto
problemi. Lo stesso Le ricordava che per tutto ciò che aveva fatto era stata
profumata mente pagata, circostanza da Lei smentita, riferendo invece di non aver
mai ricevuto somme di denaro, ad eccezione di € 100,00 e di una borsa della marca
"Prima Classe" in regalo.
Infine, circa i molteplici prelevamenti di denaro contante effettuati dai vari clienti
intestatari delle sopra elencate carte proprio negli UUPP presso i quali Lei era
distaccata, Lei ha dichiarato di non riuscire a spiegarsi come sia stato possibile che
queste persone sapessero effettivamente dove lavorasse, in quanto, a Suo dire, le
varie destinazioni non sono mai state loro comunicate, ad eccezione di qualche volta
in cui queste persone Le avevano inviato messaggi per sapere dove lavorasse.
Messaggi ai quali Lei, contraddicendosi, ha dichiarato di non aver risposto.
Lei ha altresì dichiarato di aver effettuato alcune segnalazioni XT NO, ma tale
Suo assunto risulta smentito dalla Filiale di Frosinone che ha confermato l'assenza
delle predette segnalazioni.
In relazione a quanto sopra descritto Lei ha consapevolmente violato leggi,
regolamenti aziendali e doveri d'ufficio al preminente scopo di eludere le
segnalazioni antiriciclaggio e agevolando di fatto attività fortemente sospette, emerse solo grazie al monitoraggio delle transazioni da parte delle preposte Strutture
aziendali. Nello specifico:
a) Lei ha reiteratamente disatteso - sia, sia in qualità di OSP sia qualità di DUP
monoperatore circostanza ancor più grave- allorquando applicata presso gli UUPP
di , Casalattico, Posta Fibreno, , Parte_2 Per_2 Parte_3 Persona_3
-le disposizioni dettate dal Manuale Segnalazioni Operazioni Sospette - Persona_4
Scheda F, vero n.6 del 19/12/2016 e vero 7 del 30/01/2023 che richiama e contiene le
disposizioni del D. Lgs 231/2007, del "Nuovo Decalogo Banca d'Italia" di cui alla
Delibera n. 616 del 24/08/2010, della Circolare MEF del 11/10/2010, della
Comunicazione UIF del 18/02/2014. Nonostante i palesi indici di anomalia delle
operazioni esaminate (il reiterato frazionamento di bonifici e prelevamenti, le ingenti
somme movimentate incompatibili con il profilo soggettivo degli intestatari dei
rapporti), Lei ha infatti omesso, a seconda delle mansioni svolte, di procedere
direttamente alle segnalazioni XT NO o di riferirne ai propri superiori, anche
e soprattutto in violazione delle vigenti norme di legge che regolano l'uso e la libera
circolazione del contante.
b) Il SUO modus operandi, impedendo le segnalazioni antiriciclaggio, ha esposto la
Società al rischio di applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 60 del
D. Lgs. 231/2007 per inosservanza dell'obbligo sancito dall'art. 3 delle Istruzioni in
materia di Comunicazioni Oggettive emanate dall'Unità di Informazione Finanziaria
(UIF) il 28/03/2019. Giova infatti evidenziare che le banche e Controparte_1
sono tenute a trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo (c.d. comunicazioni oggettive). Tale obbligo "riguarda
tutte le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel
corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali,
anche se realizzate con singole transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro".
c) Lei, contravvenendo ai più elementari doveri d'ufficio, è reiteratamente andata
incontro alle richieste di taluni soggetti, anche non clienti di , le cui CP_1
anomale transazioni avrebbero dovuto indurLa a ritenere che fossero in corso
operazioni di riciclaggio. Difatti, Lei, per un considerevole periodo di tempo, ha
perfino messo a loro disposizione la Sua carta Postepay al fine di farvi transitare il
denaro da Lei successivamente prelevato e consegnato.
d) Lei ha reiteratamente disatteso le disposizioni dettate dal Manuale Identificazione
Persone Fisiche - Scheda PI - A.1 e Manuale Postepay Evolution - Schede 8.2.1 e
8.4.1 in ordine all'identificazione del cliente in fase di attivazione della carta
prepagata Postepay Evolution su FEU. Infatti, nei dossier di apertura delle carte
Postepay sopra descritte è emerso che l'identificazione del cliente che, come noto,
deve essere eseguita mediante riconoscimento visivo dello stesso ed acquisizione
della documentazione in originale, non sia stata correttamente attuata, poiché i
documenti di identità sono stati ottenuti mediante esemplari foto riprodotti. Anche
con riferimento alle firme apposte sui documenti di identità si evidenziano palesi incongruenze, come l'apposizione del solo nome o del solo cognome dei clienti, il
carattere stampatello, la difformità del tratto grafico.
e) Lei ha effettuato, durante l'orario di servizio, operazioni personali a valere sui
propri rapporti, disattendendo le disposizioni aziendali in materia di Principi di
buona condotta durante l'orario di lavoro come da COF n. 91/2021 e dalla
normativa in tema di Operazioni Personali - Regole di Comportamento nell'ambito
delle attività BancoPosta, che sancisce l'obbligo del dipendente di rispettare tutte le
norme di condotta professionale e di conseguenza si deve astenere dall'effettuare
operazioni personali durante l'orario di lavoro e comunque mai personalmente. Lei
ha altresì agito in palese violazione dei principi ispiratori del Codice Etico vigente in
Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai
principi di legalità, onestà, correttezza e trasparenza. Lo stesso Codice richiede
inoltre a tutti i destinatari di operare in conformità con' il principio della massima
trasparenza nelle transazioni commerciali e finanziarie, assicurando la tracciabilità
delle operazioni e implementando opportuni controlli atti a prevenire e a contrastare
il fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di proventi illeciti.
La Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle
regole aziendali, pregiudicando la regolarità del servizio, riveste particolare gravità
in considerazione della Sua funzione in Azienda, soprattutto in relazione alle
mansioni direttive da Lei svolte presso i menzionati UUPP. Tutto ciò premesso Le evidenziamo che i fatti di cui sopra - strettamente connessi
all'attività che Lei espleta per conto di e che potrebbero assumere CP_1
rilevanza anche sul piano penale - costituiscono di per se stessi gravissima negazione
degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare
l'esecuzione della prestazione lavorativa compromettendone irreparabilmente l'insito
elemento fiduciario e cagionando un forte pregiudizio all'immagine della Società
nella relazione di quotidiano affidamento con la clientela.
I fatti e le circostanze sopra riferiti da attribuirsi alla Sua responsabilità, per effetto
del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara
violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52
del C.C.N.L. del 23/06/2021.
Con la presente, Le formuliamo sin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela
dei diritti e degli interessi della Società per il danno, sia materiale che immateriale
da Lei cagionato con il Suo operato o per quello che dovesse ancora emergere.
Le contestiamo tutto quanto, precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del
combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. vigente, invitandoLa,
ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non
oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: Poste Italiane S.p. A - Risorse Umane Centro - Viale Europa. n.190 – 00144 Roma,
oppure al fax n. 06/98680260.
Distinti saluti”.
La ha quindi rappresentato di aver inviato il 13/02/2024 le sue giustificazioni Pt_1
scritte, in risposta alla lettera di contestazione disciplinare. Nella stessa, missiva la ricorrente avversava la ricostruzione degli episodi contestati fatta nella lettera di addebito, chiedendo contestualmente la consegna della documentazione richiamata da parte datoriale nella nota di contestazione di illecito disciplinare e la propria audizione personale. La ricorrente afferma che avrebbe quindi proceduto CP_1
all'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, senza peraltro procedere all'audizione orale richiesta nelle deduzioni scritte del 13.02.2024,
con lettera del 23.02.2024 (cfr. all. 2 al ricorso, lettera di licenziamento nota prot.
DISC/1726/FUS 2024), consegnata il 26/02/2024 con decorrenza dal 09/02/2024. Il
licenziamento senza preavviso era stato intimato ai sensi dell'art. 54, comma 6, lett.
c) e k) e 80, lett. e) CCNL del personale non dirigente delle . Nella CP_1
lettera, riferiva di aver preso in considerazione le giustificazioni CP_1
addotte per iscritto dalla lavoratrice, ma di non averle ritenute sufficienti a giustificare i comportamenti a lei ascritti, ritenuti di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ai fini della motivazione, la lettera richiamava quanto esposto nella lettera di contestazione di cui si è detto sopra. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente ha dedotto in punto di diritto come il licenziamento fosse stato intimato in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 7 L. 300/1970, degli art. 53 e art. 55 del CCNL dipendenti Controparte_1
nonchè in mancanza di giusta causa e/o di giustificato motivo.
In primo luogo, sotto il profilo della violazione dell'art. 7 l. 300/1970, la ricorrente deduce di aver richiesto, nell'ambito delle giustificazioni scritte inoltrate il giorno
13.02.2024, di essere ascoltata oralmente, per fornire ulteriori giustificazioni rispetto alle condotte contestate. , tuttavia, avrebbe intimato il licenziamento CP_1
senza procedere alla sua audizione orale, rendendo così illegittima la sanzione disciplinare irrogata a conclusione del relativo procedimento.
In secondo luogo, la ricorrente assume essere stato violato il principio di tempestività.
sostiene infatti che il suo diritto di difesa avrebbe subito una lesione, Pt_1
considerando il notevole lasso di tempo intercorso fra la verificazione dei fatti addotti a motivo di licenziamento, risalenti in alcuni casi al 2020, e la lettera di contestazione, datata 05.02.2024.
Inoltre, sempre sotto il profilo della violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori,
la ricorrente sostiene che il procedimento disciplinare si sarebbe svolto solo apparentemente, giacché il datore di lavoro aveva, secondo , già raggiunto le Pt_1
sue conclusioni all'esito dell'intervista svolta il 31.10.2023, non essendo poi stato svolto alcun ulteriore adempimento istruttorio. Alla lavoratrice, nel corso di tale intervista, non sarebbe stato dato modo di esaminare le operazioni illegittime che le erano state contestate in quella sede. Successivamente, nonostante l'espressa richiesta in tal senso elaborata nelle giustificazioni scritte in risposta alla lettera di contestazione disciplinare, la dipendente non avrebbe ricevuto da parte datoriale tutta la documentazione necessaria per ricostruire gli avvenimenti ed esercitare il diritto di difesa tenuto conto che parte della documentazione sarebbe stata messa a disposizione solo con la lettera di licenziamento.
La ricorrente ha inoltre eccepito l'insussistenza degli addebiti a lei contestati. Nello
specifico, per quanto concerne l'asserita commissione di gravi irregolarità
nell'apertura di carte Postepay Evolution, la dipendente ha sostenuto di aver sempre rispettato la normativa rilevante e le direttive datoriali. Per quanto concerne la contestazione concernente i prelevamenti frazionati di denaro contante dalle carte aperte da , asseritamente effettuati in elusione della normativa antiriciclaggio, Pt_1
la ricorrente ha anche in questo caso sostenuto di aver agito nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle indicazioni datoriali, rilevando altresì come in ogni caso non avesse mai avuto contezza dell'eventuale carattere illecito delle già
menzionate operazioni. Infine, per quanto riguarda la contestazione concernente i prelevamenti di denaro contante - elusivi anch'essi delle segnalazioni antiriciclaggio
– che avrebbe effettuato operando su rapporti a lei stessa intestati, al fine di Pt_1
monetizzare a favore di terzi la relativa provvista mediante bonifici e postagiro, la ricorrente ha svolto considerazioni analoghe a quelle dedotte per avversare la precedente contestazione, ribadendo la correttezza del suo operato ed evidenziando come non le risultasse di essere sottoposta ad alcun procedimento penale in relazione alle condotte a lei ascritte da parte datoriale.
Inoltre, per l'eventualità che le condotte a lei ascritte venissero considerate sanzionabili, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del licenziamento ai sensi del quarto comma dell'art.18 legge n°300 del 1970 per violazione del principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c. e dell'art. 53 CCNL del personale non dirigente delle . Sostiene la ricorrente infatti che, anche se le condotte a lei CP_1
ascritte fossero ritenute idonee a integrare un illecito disciplinare, esse non giustificherebbero comunque il licenziamento della dipendente, dovendosi preferire,
nel rispetto del principio di proporzionalità, una sanzione conservativa. A sostegno di ciò parte ricorrente ha evidenziato come l'effettiva gravità del fatto contestato possa essere determinata da diversi elementi del caso concreto, primo fra tutti l'assenza di dirette conseguenze dannose in capo al datore di lavoro derivate dalla condotta della lavoratrice. La ricorrente sostiene che il giudizio di proporzionalità dovrebbe inoltre tenere conto di ulteriori elementi, quali l'eventuale responsabilità e/o colpa del datore di lavoro, il grado di responsabilità collegato alle mansioni affidate al lavoratore, le modalità della condotta. La ricorrente, a conferma dell'illegittima erogazione della sanzione del licenziamento, evidenzia come tale sanzione sia riservata ai casi in cui risulti minato profondamente l'aspetto fiduciario del rapporto di lavoro.
Da qui la necessità di dichiarare il licenziamento nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o invalido, con conseguente diritto alla tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4 e/o 6 della legge n. 300/1970 e/o risarcitoria, come esplicitato nelle conclusioni sopra trascritte.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituito in giudizio il datore di lavoro,
contestando la domanda proposta dalla ricorrente ed evidenziandone l'infondatezza.
In particolare, sotto il profilo della violazione delle disposizioni dell'art. 7 l. 300/70
in tema di procedimento disciplinare, ha sostenuto la legittimità dell'irrogazione della sanzione del licenziamento senza la preventiva audizione orale della , che Pt_1
pure aveva richiesto l'attivazione di tale garanzia. Parte resistente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che il datore di lavoro ha la facoltà di sindacare la necessità dello svolgimento dell'audizione orale del lavoratore prima di intimare il licenziamento. Ha avversato la ricostruzione di parte resistente secondo cui la richiamata disposizione sarebbe stata violata anche sotto il profilo del mancato rispetto del principio di tempestività: secondo parte resistente la contestazione sarebbe stata tempestiva, dovendosi considerare, nella valutazione del rispetto di tale canone, la complessità della struttura organizzativa e il tempo necessario per l'accertamento dei fatti, sviluppatosi tramite le indagini della Funzione FMSI di CP_1
e la successiva audizione della lavoratrice interessata.
Ha poi sostenuto la sussistenza degli addebiti contestati, avversando la ricostruzione della parte ricorrente e rilevando come dalla documentazione depositata in allegato alla memoria difensiva emergesse l'indubbia responsabilità disciplinare della lavoratrice. Ha infine sostenuto come fosse stato rispettato il principio di proporzionalità, dovendosi ritenere la sanzione in concreto irrogata commisurata all'indubbia gravità della condotta posta in essere dalla lavoratrice, integrante le ipotesi di licenziamento senza preavviso tipizzate nel CCNL e richiamate nella lettera di licenziamento. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Il procedimento è stato istruito con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti nei rispettivi fascicoli e ritenuta la causa matura per la decisione, in data odierna il giudizio è stato definito con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente chiede in primo luogo che venga dichiarata l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970. , infatti, avrebbe proceduto all'intimazione del CP_1
licenziamento senza procedere all'audizione orale della lavoratrice, nonostante la stessa avesse chiesto, nelle giustificazioni scritte, di essere sentita personalmente (v.
Allegato 6 al ricorso). Le giustificazioni scritte sono state consegnate il 13.02.2024
(come ammesso concordemente dalle parti) quindi quattro giorni dopo la ricezione da parte di della lettera di contestazione disciplinare. Pt_1
In effetti, è lo stesso datore di lavoro ad ammettere, nella memoria difensiva, di non aver proceduto, dopo l'apertura del procedimento disciplinare con la contestazione dell'addebito, all'audizione orale della lavoratrice - così rendendo pacifica la circostanza fra le parti (v. pag. 30 della memoria). Parte resistente giustifica tale omissione richiamando l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il datore di lavoro avrebbe il potere di sindacare, sotto il profilo della rispondenza a esigenze difensive, la necessità di procedere ad audizione orale del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare. Parte resistente ha infatti sostenuto che la richiesta di audizione orale della ricorrente, nel caso di specie, avrebbe avuto finalità
meramente dilatoria del procedimento disciplinare. In realtà, occorre qui evidenziare come il più recente orientamento giurisprudenziale abbia superato l'insegnamento precedente, escludendo che il datore di lavoro possa omettere l'audizione orale, anche laddove le giustificazioni scritte appaiano già esaustive, purché la richiesta sia intervenuta nel rispetto del termine di cinque giorni dalla contestazione di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970. In particolare (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2017,
n. 204): “Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che,
nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte,
anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive”; tale orientamento è stato più
recentemente confermato (Cassazione civile sez. lav., 22/09/2020, n.19846) nei termini che seguono: “In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa,
preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare.”
Appare evidente, allora, alla luce dell'orientamento più recente, che, nel caso di specie, il datore di lavoro avrebbe dovuto procedere all'audizione orale della lavoratrice a fronte della tempestiva e rituale richiesta da lei avanzata. La mancata audizione orale costituisce una violazione dell'art. 7 della legge 300 del 1970, che disciplina il procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori privati.
Peraltro, non sussiste un'ulteriore violazione del disposto dell'articolo 7 sotto il profilo della tempestività della contestazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente: una contestazione più celere non sarebbe stata possibile considerando la prolungata consumazione della condotta di e la complessità della struttura Pt_1
aziendale e degli accertamenti che si sono resi necessari: il datore di lavoro ha impiegato diverse strutture per accertare i fatti, quali il Nucleo Antiriciclaggio di
Cagliari, la Filiale di Frosinone, l'ufficio di Misilmeri che ha raccolto le dichiarazioni di ed altro. Per quanto concerne il secondo e terzo addebito, poi, Parte_12
è evidente come l'azienda avrebbe potuto prendere contezza della condotta di Pt_1
solo una volta che le movimentazioni sospette avessero assunto un certo volume, così
rivelando l'artificioso frazionamento dei prelievi elusivi della normativa antiriciclaggio. Peraltro, una volta udite le dichiarazioni della il giorno Pt_1
31.10.2023, il datore di lavoro ha formalizzato la contestazione disciplinare il 5.2.2024, dopo meno di quattro mesi. Occorre poi richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa),
con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità,
se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione intervenuta dopo cinque mesi dalla ricezione degli atti del procedimento penale, considerato che i medesimi dati, benché non utilizzabili prima di tale ufficiale acquisizione, erano di fatto già da anni nella disponibilità della società)” (cfr. Cass. sez. lav. sentenza n. 16841 del 26/06/2018 (Rv. 649317 - 01).
D'altronde, non può ravvisarsi una violazione dell'art. 7 nemmeno sotto l'ultimo profilo denunciato dal ricorso, e cioè lo svolgimento soltanto apparente del procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, il quale in realtà, secondo
, aveva già deciso il licenziamento alla luce degli accertamenti interni Pt_1
precedenti al procedimento. A riprova di ciò, ha evidenziato come la lettera Pt_1
di licenziamento sarebbe un semplice “doppione” della lettera di addebito.
L'insegnamento della giurisprudenza di legittimità vale a dimostrare l'infondatezza del ricorso sotto questo profilo. Si rammenta infatti come
“Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né
in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle” (Cass.
civ., sez. lav, Sentenza n. 19846 del 22/09/2020 (Rv. 658846 - 01). Del tutto generiche sono poi le allegazioni con cui la ricorrente afferma che solo parte della documentazione sarebbe stata fornita dopo l'espressa richiesta in tal senso, e che parte della documentazione sarebbe stata messa a disposizione solo con la lettera di licenziamento. Invero la ricorrente ha omesso di specificare quale documentazione risulterebbe mancante o sarebbe stata consegnata tardivamente dal datore di lavoro.
Le conseguenze della rilevata illegittimità procedurale del licenziamento – e cioè, la mancata audizione orale – sono disciplinate all'art. 18 comma 6 della legge n. 300 del
1970. L'applicazione della tutela prevista dalla legge n. 300 del 1970 si giustifica in ragione della data di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della lavoratrice, antecedente al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di licenziamento di cui al d.lgs. 23/2015. , Pt_1
infatti, è stata assunta nel mese di settembre 2008, come ammesso anche da parte datoriale (vv. comparsa di risposta pag. 6). Secondo l'art. 18 comma 6 legge n. 300
del 1970, laddove il licenziamento sia stato intimato in violazione del procedimento disciplinare di cui all'art.
7 - e sempre che non debba dichiararsi, in base alla domanda del lavoratore, l'insussistenza della giusta causa risolutoria - il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità variabile tra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, valutando la gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro. In tal senso si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di legittimità. (Vv. Cass. Civ. sez. lav. 7 dicembre
2016, n. 25189, Cass. Civ. sez. lav., 31 agosto 2020, n. 18136). “In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 st.
lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla L. 90/2012”. Nel rispetto del dettato normativo dell'art. 18 e tenuto conto delle domande del ricorrente, tuttavia, occorre verificare se, ferma la violazione procedurale realizzata dal datore di lavoro, il licenziamento sia stato anche intimato in assenza di giusta causa risolutoria - avendo in tal caso la lavoratrice diritto, come da domanda, alla più ampia tutela reintegratoria, ai sensi dell'art. 18 richiamato.
Giova qui ricordare che, in base all'art. 5 legge 604 del 1966, l'onere della prova della giusta causa di licenziamento grava sul datore di lavoro (vv. Cass. sez. lav.,
sent. 7830 del 29/03/2018).
Orbene, quanto emerso dalle prove documentali prodotte nel presente giudizio permette di ritenere dimostrata la commissione, da parte della ricorrente, di condotte tali da integrare una giusta causa di licenziamento, pur non potendosi confermare integralmente la ricostruzione fatta dalla parte resistente nella lettera di licenziamento e sostenuta nella memoria.
Il primo addebito contenuto nella lettera di contestazione disciplinare e replicato nella lettera di licenziamento concerne le numerose irregolarità compiute da Pt_1
nell'identificazione ed apposizione delle firme di taluni clienti intenzionati all'apertura di carta Postepay Evolution, poste in violazione delle disposizioni datoriali richiamate nell'addebito stesso.
A sostegno della sua ricostruzione, il datore di lavoro allega alla memoria difensiva documenti di apertura di taluni dei conti richiamati nell'addebito disciplinare (in particolare quelli relativi all'apertura delle Postepay di , Controparte_3 [...]
, Parte_7 Persona_10 CP_4 CP_6 Pt_10
, , vv. allegati della comparsa nn. 4, 5, 7,
[...] Parte_11 Parte_12
9, 10bis, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37). In effetti il numero operatore riportato sulle relative pratiche coincide con il numero di matricola riportato sul cedolino di gennaio 2024 della ricorrente (numero “00255744”, Pt_1
vv. Allegato 1 ricorso). Non sono state fornite altre prove documentali in ordine alle operazioni effettuate sugli altri conti richiamati nell'addebito disciplinare. Nessun
valore possono acquisire a tal fine le tabelle riepilogative contenute nella memoria,
che valgono solo a schematizzare le condotte contestate alla ricorrente da parte del datore di lavoro ma che non hanno di per sé valore probatorio. Occorre quindi verificare se siano state commesse irregolarità con riguardo alle pratiche concernenti i clienti prima menzionati.
Come emerge dai documenti allegati dalla parte datoriale, sopra richiamati,
l'identificazione dei clienti appare essere avvenuta effettivamente tramite fotoriproduzione dei documenti, dato che, in allegato ai contratti di apertura delle
Postepay, figurano copie dei documenti evidentemente effettuate tramite fotocamera.
ha dedotto come l'identificazione con esemplari fotoriprodotti CP_1
costituisca una violazione del Manuale Identificazione Persone Fisiche - Scheda PI -
A.1 e Manuale Postepay Evolution - Schede 8.2.1 e 8.4.1 in ordine all'identificazione del cliente in fase di attivazione della carta prepagata Postepay Evolution su FEU.
Tuttavia, la società resistente ha mancato di allegare le direttive datoriali richiamate nella memoria, e che sarebbero state disattese dalla lavoratrice. Non è possibile quindi riconoscere, in questo caso, una irregolarità consistente nella violazione delle indicazioni invocate dal datore di lavoro.
Come emerge dai documenti allegati alla memoria, i contratti di apertura delle
Postepay relativi a riportano una firma del cliente effettuata in Controparte_3
stampatello. Nei documenti sottoscritti da , la firma risulta sovente Parte_10
apposta riportando la sola iniziale del nome o cognome. Non si ravvisano invece irregolarità nelle sottoscrizioni effettuate dagli altri clienti. In realtà, le modalità di sottoscrizione sopra riscontrate non pongono particolari problemi, permettendo comunque di identificare correttamente il cliente che sottoscrive il contratto. Ciò che conta, in effetti, è la possibilità di attribuire la sottoscrizione ad una determinata persona, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto vv. in motivazione Cass. Sez. II sentenza 19 marzo 2018 n. 6753: “la giurisprudenza di questa Corte ha già condivisibilmente sottolineato che non è necessaria la piena intelligibilità della sottoscrizione del contraente, essendo valida anche la firma abbreviata o la sigla, purché essa sia dotata di un'individualità grafica che non ne consente l'automatica riproducibilità, e consenta invece di attribuirla ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autore, agendo sia in proprio sia nella qualità di rappresentante di un altro soggetto, senza, peraltro,
obbligo di aggiungere questa specificazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 4746/1979; Cass. n.
12656/1991; Cass. n. 696/2002 e Cass. n. 3261/2009)”. Il resistente non ha precisato per quale motivo la firma in stampatello o abbreviata impedirebbe di ricondurre con certezza la sottoscrizione al suo effettivo autore.
La parte resistente ha anche contestato la condotta della , che, in occasione Pt_1
dell'apertura dei rapporti intestati a ha consentito allo stesso di Parte_10
identificarsi tramite un codice fiscale di vecchia tipologia. Il datore di lavoro ha però
mancato di specificare in che modo tale condotta avrebbe violato le disposizioni datoriali.
Infine, ha contestato la regolarità dell'apertura dei conti intestati a CP_1
i cui dati sono riportati nella lettera di contestazione Parte_12
disciplinare. Il datore di lavoro rammenta infatti come abbia dichiarato a Pt_12
di non aver mai chiesto l'apertura di tali conti, oltre ad aver CP_1 disconosciuto la firma apposta sui relativi moduli (vv. anche allegato 41 comparsa).
avrebbe confermato di non aver mai posseduto tali carte anche in sede di Pt_12
denuncia orale, presentata presso la Stazione C.C. di Misilmeri il 7.11.2023 (vv.
allegato 42 comparsa). Al contrario, afferma di aver aperto tali rapporti Pt_1
operando alla presenza della signora In effetti, solleva perplessità il fatto Pt_12
che l'apertura di tali carte sia avvenuta presso gli uffici di e Parte_2
mentre la cliente risulta residente in [...]
sufficiente per affermare che i conti siano stati effettivamente aperti da una terza persona all'insaputa di anche considerando come i documenti utilizzati per Pt_12
l'apertura di tali carte sono effettivamente quelli della signora la quale non Pt_12
riesce a fornire una spiegazione, nell'ambito delle dichiarazioni rilasciate a , CP_1
sulle modalità con cui terze persone abbiano potuto entrare in possesso di copia di tali documenti.
In conclusione, il primo addebito non appare fondato.
Il secondo addebito concerne l'esecuzione, nell'arco di brevi intervalli temporali, di numerosi prelevamenti frazionati - elusivi delle segnalazioni antiriciclaggio - di denaro contante dalle carte menzionate nell'addebito disciplinare, al fine di
"monetizzare" a favore di terzi la provvista in esse contenuta.
Per dimostrare l'esistenza di tali operazioni, allega al ricorso i giornali CP_1
di fondo contenenti le operazioni svolte da (codice operatore: GALANT38; Pt_1
vv. Allegati comparsa n. 3, 44bis, 45) e diversi files contenenti le movimentazioni effettuate sulle carte aperte da , intestate a Pt_1 Parte_7 [...]
, , Persona_10 CP_4 CP_6 Parte_10 Parte_11
(vv. Allegati memoria n. 6, 8, 10, 10 ter, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Parte_12
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38).
In effetti, i giornali di fondo contengono l'indicazione di numerose operazioni di prelevamento di denaro, ricollegate all'operatore GALANT38 (codice operatore di
), e contenute sotto la soglia di 3000 euro, svolte a valere sulle Parte_1
carte intestate a dal 18.04.2023 al 12.07.2023 (vv. Allegato Parte_12
44bis comparsa). Sempre dai giornali di fondo, emerge come il giorno 31.05.2023
l'operatore GALANT38 abbia effettuato interventi sulla carta numero
5333171187616871, intestata a (vv. Allegato 44bis comparsa). Per il Parte_11
resto, ha omesso di evidenziare, nella documentazione allegata alla CP_1
comparsa, circostanze che permettessero di ricondurre ulteriori movimentazioni all'operato di Pt_1
Secondo , le operazioni contestate sarebbero “elusive delle segnalazioni CP_1
antiriciclaggio”: esse sarebbero state artificiosamente frazionate, in modo da contenere le singole movimentazioni entro i 3000 euro. Tale frazionamento non sarebbe stato casuale, ma piuttosto volto a eludere eventuali controlli antiriciclaggio.
Difatti, a tal riguardo, è tenuta ad adempiere taluni obblighi CP_1
comunicativi con riguardo a “tutte le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate con singole transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro". Tali obblighi sono descritti all'art. 3 delle
Istruzioni in materia di Comunicazioni Oggettive emanate dall'Unità di Informazione
Finanziaria (UIF) il 28/03/2019. A parere del datore di lavoro, a fronte dello svolgimento di tali operazioni, avrebbe dovuto segnalare le movimentazioni, Pt_1
affinchè la società potesse essere messa in condizione di svolgere le segnalazioni imposte dall'UIF. A seconda dei casi, avrebbe dovuto, quindi, “procedere Pt_1
direttamente alle segnalazioni XT NO o (…) riferirne ai propri superiori” (vv.
pagina 22 della comparsa). Segnalazioni, afferma la resistente, non effettuate.
sostiene invece di avere svolto le dovute comunicazioni, comprese le cd. Pt_1
segnalazioni “extra gianos”.
Deve rilevarsi come la resistente non abbia fornito sufficiente prova CP_1
dell'inosservanza, da parte di , degli obblighi che la dipendente doveva Pt_1
assolvere per assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio. In particolare,
parte resistente non ha esposto in che modo le richiamate “segnalazioni XT
NO” vengano effettuate nell'ambito degli uffici di . A fronte di tali CP_1
mancanze in sede di allegazione, rimane indimostrato l'assunto secondo cui Pt_1
non avrebbe svolto le corrette procedure in tema di segnalazioni antiriciclaggio. Non
risultano, peraltro, nemmeno elementi che confermino come abbia mancato Pt_1
di informare i superiori delle operazioni sospette. Peraltro, gli stessi giornali di fondo collegati alle attività dell'operatore GALANT38, allegati nella comparsa, presentano ripetutamente la dicitura “Segnalazione AR”, ma nè la ricorrente nè la resistente hanno precisato il significato di tale indicazione, e se essa si riferisca ad un'attività, svolta dalla lavoratrice, atta ad assolvere gli obblighi di segnalazione gravanti su
. Peraltro, la stessa ha allegato al proprio ricorso una fotografia che Pt_1 Pt_1
rappresenta una mail inviata all'indirizzo mail AMLPREVENZIONE, e contenente una segnalazione di operazioni sospette a carico di . Parte_6
Anche il secondo addebito appare dunque infondato.
Il terzo addebito concerne l'esecuzione, nell'arco di brevi intervalli temporali, di numerosi prelevamenti frazionati - anch'essi elusivi delle segnalazioni antiriciclaggio
- di denaro contante da rapporti intestati alla stessa , al fine di "monetizzare" a Pt_1
favore di terzi la provvista in esse contenuta.
In particolare, sulla carta Postepay Evolution n. 5333171122544915 intestata a
Contr
(emessa il 31/08/2020, attivata da in data 11/11/2020 presso l Pt_1
[...]
e da lei estinta il 03/08/2023 presso l ) sarebbero CP_9 Controparte_10
state movimentate somme di denaro per un importo complessivo pari a € 113.321,00.
Tanto risulterebbe dai controlli effettuati dai funzionari delle , che CP_1
avrebbero contestato tali irregolarità il giorno 31.10.2023 a . Pt_1
Ebbene, occorre evidenziare come in tale sede avesse di fatto ammesso Pt_1
almeno parzialmente gli addebiti. In quella occasione, la lavoratrice aveva infatti rammentato di aver permesso alle signore e NA IA MI di far Per_7
transitare sul rapporto a lei intestato alcune somme di denaro;
una volta accreditate le somme, avrebbe effettuato dei prelievi a valere sullo stesso conto, Pt_1
consegnando quindi il denaro alle due donne. Ha altresì confermato di aver ricevuto dalle stesse 100 euro e una borsa Prima Classe in regalo. LA ha cercato di giustificare il suo comportamento, affermando di aver messo a disposizione il suo conto Postepay per fare un favore alla signora , che per un certo tempo aveva Per_7
fatto da badante a sua madre. Ha aggiunto di aver contattato tali persone, per comunicare che non sarebbe stata più disposta a ricevere i loro bonifici, dopo essersi accorta che le movimentazioni sulla carta Postepay avevano raggiunto volumi troppo elevati. A quel punto, sostiene , lei sarebbe stata minacciata dal compagno di Pt_1
che le avrebbe intimato di continuare a ricevere i bonifici (vv. Allegato 40 Pt_6
comparsa).
Quanto emerso dalle dichiarazioni della ricorrente trova riscontro nei movimenti del conto corrente n. 1051722443 intestato a dal quale risultano numerosi Per_7
bonifici disposti a favore di dal 11.11.2020 al 28.12.2021 per Parte_1
un totale di circa 64.650 euro (vv. Allegato 56 comparsa). Tali bonifici risultano quasi tutti contenuti entro la cifra di 3000 euro.
Quanto ammesso dalla ricorrente - e confermato dalle prove documentali di parte datoriale - costituisce fatto di rilevante gravità: , dipendente di , Pt_1 CP_1
avrebbe messo a disposizione la sua carta Postepay per farvi circolare denaro del quale lei stessa non pare giustificare la provenienza - essendosi limitata ad affermare che avrebbe consentito tali transazioni per fare un favore a - denaro peraltro Per_7
pervenuto alla stessa tramite una lunga serie di bonifici contenuti, generalmente, sotto la soglia dei 3000 euro, all'evidente scopo di eludere eventuali segnalazioni antiriciclaggio. Peraltro, è la stessa ad aver ammesso, nelle dichiarazioni del Pt_1 31.10.2023, di aver frazionato i prelievi da lei effettuati per eludere i controlli antiriciclaggio e di aver ricevuto, in cambio di tale disponibilità, alcuni regali. Nel
ricorso, si è limitata a contestare genericamente l'addebito, peraltro Pt_1
affermando che il verbale delle dichiarazioni del 31.10.2023 non sarebbe stato da lei firmato - circostanza palesemente falsa, dato che lo stesso riporta evidentemente la sottoscrizione della ricorrente.
Deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo del dolo: la consapevolezza e volontà
di favorire ingenti traffici di denaro elusivi della normativa antiriciclaggio emerge dalle stesse dichiarazioni del 31.10.2023 rese dalla , che ha confermato di Pt_1
aver prelevato le somme in maniera frazionata per aggirare tali controlli.
Certamente, non rileva quanto dedotto dalla parte ricorrente in merito all'assenza di procedimenti penali a carico della con riguardo alla vicenda qui trattata. Pt_1
Com'è noto, i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale sono governati dal principio di autonomia: si tratta di due procedimenti che debbono operare, in via generale, distintamente, giacchè sono tesi ad accertare fattispecie diverse: l'uno la responsabilità disciplinare del dipendente e l'altro la responsabilità
penale del consociato. Sicchè non vale ad escludere la responsabilità disciplinare il fatto che non sia stato incardinato un procedimento penale a carico della per Pt_1
le medesime vicende storiche.
In conclusione, le prove documentali prodotte nel giudizio, pur non confermando integralmente l'esposizione dei fatti offerta nella comparsa di risposta, consentono di dimostrare la realizzazione, da parte della ricorrente, di una condotta in violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza che vincolano il lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Tale condotta è idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario e non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto.
La , dipendente di , ha infatti favorito e partecipato a Pt_1 CP_1
movimentazioni di denaro elusive della normativa antiriciclaggio così esponendo la società datrice di lavoro al rischio di subire gravissime sanzioni da parte degli enti che vigilano sul rispetto di tali norme. L'inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero
dell'economia e delle finanze è infatti sanzionata ai sensi dell'art.60 d.lgs. 231 del
2007.
Peraltro, la condotta della integra altresì le ipotesi di licenziamento senza Pt_1
preavviso tipizzate dal CCNL per il personale non dirigente di , CP_1
richiamate nella lettera di licenziamento.
La condotta della può essere anzitutto sussunta nell'ipotesi di cui all'art. 54 Pt_1
comma VI lett. c) del CCNL, “violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”: la violazione dei doveri d'ufficio appare evidente, giacchè ha infranto Pt_1
con coscienza e volontà i principi che sono imposti dal Codice Etico di , CP_1
secondo cui i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, sono improntati a principi di trasparenza e diligenza. , consentendo lo svolgimento, sul proprio conto Pt_1
personale, di attività che potevano costituire parte di attività di riciclaggio di denaro è certamente mancata al rispetto di tali principi. Sussiste altresì il richiamato forte pregiudizio per la società, concetto inteso dalla giurisprudenza di legittimità in senso ampio e che ricomprende anche l'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti (vedi Cass. 5/8/2015 n. 16464), e che nel caso concreto consiste nella probabile sottoposizione di a sanzioni per la mancata segnalazione CP_1
delle operazioni sospette realizzatesi proprio sul conto della , e che l'azienda Pt_1
è obbligata a segnalare in base alla normativa sopra richiamata.
Può dirsi integrata anche la fattispecie di cui alla lettera k) del medesimo comma,
“fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”. Si è già detto infatti come l'attività di cooperazione svolta da a Pt_1
favore di e e realizzata mettendo a disposizione delle stesse il conto Per_7 Pt_6
personale e le conoscenze della in tema di movimentazione di denaro, mini il Pt_1
rapporto fiduciario con il datore di lavoro in modo irreparabile.
Il semplice fatto che solo il terzo addebito sia stato ritenuto fondato non impedisce di accertare la sussistenza della giusta causa risolutoria, attesa l'evidente gravità delle condotte della cui realizzazione è stata fornita prova. In questo senso si esprime anche la giurisprudenza di legittimità: vv. Cass. sez. lav. sentenza n. 454 del
14.01.2003: “Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento.”
Alla luce di quanto detto non può ritenersi che i fatti addebitati, attesa la loro indubbia gravità, avrebbero dovuto essere puniti con una sanziona conservativa. Non
sussiste quindi una violazione del principio di proporzionalità come denunciata da parte ricorrente.
Pertanto, in conseguenza della illegittimità del licenziamento, intimatole in violazione dell'art. 7 legge 300/1970 in considerazione della sua mancata audizione orale e non potendosi, per il resto, riconoscere l'assenza della giusta causa risolutoria, alla lavoratrice spetta la tutela meramente risarcitoria accordabile ai lavoratori illegittimamente licenziati nell'alveo della tutela obbligatoria.
Per quanto concerne la misura di detta indennità occorre tenere conto della violazione procedurale commessa dal datore di lavoro. Quest'ultimo, ignorando la richiesta di audizione orale avanzata dalla lavoratrice, ha realizzato una grave violazione del diritto di difesa della lavoratrice, posta dinanzi a contestazioni molto articolate.
Certamente, la difesa della avrebbe beneficiato di un confronto orale con la Pt_1
parte datoriale, anche ai fini di una migliore comprensione del complesso contenuto della lettera di addebito disciplinare. Si ritiene dunque equo parametrare l'indennità di cui si discute a 12 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita. In conclusione, parte resistente va condannata a risarcire il danno cagionato alla parte ricorrente in conseguenza dell'illegittimo licenziamento intimato, mediante il versamento in suo favore di un'indennità commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita, oltre agli accessori nella misura di legge e fino al soddisfo, per complessivi euro 25.975,80. La retribuzione globale di fatto si ottiene partendo dalla retribuzione lorda mensile (1855,42 euro, vv. allegato 1 ricorso), da moltiplicare per 14 mensilità e dividere per 12, per un risultato finale di 2.164,65
euro.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate ai sensi del D.M. 2014 tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della complessità della materia da trattare, sulla base dei valori previsti per una causa di valore compreso fra euro 5.201 ed euro
26.000, di complessità media e dei valori medi dei compensi medesimi.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo licenziamento intimatole mediante il versamento in suo favore di un'indennità commisurata a 12 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita, pari ad euro 25.975,80.
euro oltre agli accessori nella misura di legge e fino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 4.216,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 29 ottobre 2025 Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Francesco Felice Renzo, magistrato ordinario in tirocinio nominato con d.m. 4 aprile 2025.