CASS
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., bensì – in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza – quello fissato dall'art. 200 cod. pen., per cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, sicché è consentito fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su ipotesi di reato ritenute sintomatiche a tali fini in forza di una legge successiva alla commissione dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2024, n. 45642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45642 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. GI AR, nato a [...] il [...] 2. IS VA, nata a [...] il 28 settembre1957 3. AR AN, nato a [...] il [...] 4. AN GI, nata a [...] il [...], quale erede di NO LI;
5. Di NO AN GI, nata a [...] maggio 1960, quale erede di BE NN;
6. CH IZ, nato a [...] il [...] 7. ON NI, nata a [...] il [...] 8. RR ZI, nata a [...] il [...] 9. RO RR, nata a [...] il [...] 10. AR MA, nata a [...] il [...] 11. AR IC CO, nato a [...] il [...]. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45642 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 03/10/2024 avverso il decreto della Corte di Appello di MO del 24 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto la reiezione dei ricorsi lette le memorie di replica alle conclusioni della Procura trasmesse dall'avvocato Oddo nell'interesse di GI AR;
dall'avvocato Consiglio nell'interesse di VA IS e AN AR;
dall'avvocato DA UR nell'interesse di MA AR e IC CO AR RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 18 aprile 2017, il Tribunale di Trapani ha applicato a GI AR la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno sul presupposto della sua pericolosità sociale qualificata per un verso dalla appartenenza mafiosa del proposto, per altro verso dalla ritenuta consumazione di più illeciti riconducibili all'ipotesi reato prevista e punita dall'ad 512 bis cod. pen. Con lo stesso decreto è stata disposta la confisca di diverse utilità - immobili, rapporti finanziari e di conto corrente, quote societarie in alcune occasioni totalitarie con conseguente ablazione anche del relativo patrimonio aziendale, imprese individuali-, tutte riferibili alla materiale disponibilità del proposto, seppure formalmente in testa a diversi terzi interessati. 2. Interposto appello dal proposto, dai terzi interessati e dalla Procura competente (avuto riguardo ad alcune utilità oggetto della richiesta di confisca rimaste estranee alla disposta ablazione), con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di MO ha parzialmente revocato il decreto appellato, disponendo la restituzione di alcune utilità ai terzi rispettivi intestatari e confermando nel resto la decisione impugnata. 3. Hanno interposto autonomi ricorsi il proposto e i terzi interessati Cangenni GI, quale erede di NO LI;
AN GI Di NO, quale erede di BE NN;
CH IZ, NI RR, ZI RR e RO RR;
VA IS e AN AR;
MA AR e IC CO AR. 4. Nell'interesse del proposto vengono addotti sei motivi di ricorso. 2 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lett. b), CEDU nonché non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965, degli artt. 4, commi 9, 10 e 11 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 10, commi 2 e 3, d.igs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per una asserita violazione del diritto del difesa addotta con riguardo alla possibilità di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa nonché per la irragionevolezza della previsione del termine di dieci giorni previsto sia per proporre appello che per proporre ricorso per cassazione, avverso i decreti che abbiano definito, rispettivamente, il giudizio di primo grado e di appello del procedimento di prevenzione. 4.2. Con il secondo motivo si adduce violazione degli artt. 111, comma 3, Cost., 190 e 586, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell'art. 6 CEDU in relazione alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di nullità prospettata dalla difesa con riguardo alle ordinanze con le quali il Tribunale ha negato l'ammissione dei mezzi di prova indicati a discarico (inerenti alla escussione di diversi testi e alla acquisizione di diversi documenti). 4.3. Con il terzo motivo la violazione di legge viene riferita agli artt. 111, comma 3, Cost., 190, 495, 511, 514, 586 cod. proc. pen. e 6 CEDU con riguardo alla ritenuta infondatezza della eccepita nullità dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'acquisizione del verbale riassuntivo e della trascrizione dell'interrogatorio reso da AR CE alle Procure distrettuali di Roma e MO;
dell'ordinanza di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal teste assistito TT NO al Pubblico ministero;
dell'ordinanza di acquisizione delle dichiarazioni rese dall'on. Sergio Mattarella. 4.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 221, comma 1, 182, comma 2, 586, comma 1, cod. proc. pen. e 67 d.igs. n. 271 del 1989, avuto riguardo alla dedotta nullità della perizia per difetto di legittimazione dei periti nominati dal Tribunale, non iscritti al pertinente albo, nullità tempestivamente sollevata, a differenza di quanto sostenuto dai giudici del merito, prima ancora dell'esame dei periti stessi. 4.5. Con il quinto motivo si adduce violazione degli artt. 1 e 2 della legge n.575 del 1965 e successive modifiche, degli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU nonché dell'art. 649 cod. proc. pen e dell'art. 25 Cost. Facendo leva sulle indicazioni emergenti dal provvedimento interlocutorio reso dalla Grande Camera della Corte EDU nel procedimento OT c. Italia avuto riguardo alla tenuta convenzionale della confisca di prevenzione là dove la pericolosità risulti legata all'appartenenza ad un'associazione mafiosa malgrado 3 l'intervenuta assoluzione dall'accusa di partecipazione alla medesima associazione mafiosa resa in un parallelo procedimento penale, la difesa lamenta: a) la violazione del ne bis in idem e la conseguente preclusione processuale con riguardo al giudizio sulla pericolosità sociale e sulla confisca di prevenzione considerato che il proposto era stato già sottoposto ad una precedente misura di prevenzione personale per appartenenza mafiosa, decretata con provvedimento del 2000, con il quale era stata al contempo rigettata la richiesta di confisca riguardante il medesimo compendio patrimoniale per l'assenza di elementi attestanti la relativa sperequazione reddituale, si che, peraltro, in assenza di validi elementi di novità destinati ad incidere sul pregresso accertamento, doveva ritenersi preclusa al ricorrente sia la possibilità di ampliare il portato dell'originario profilo di pericolosità, anche sul piano della relativa parametrazione temporale, sia di rendere la misura reale proprio in considerazione di tale non consentito nuovo giudizio di pericolosità; b) la conflittualità delle valutazioni rese in termini di pericolosità con i provvedimenti di assoluzione del ricorrente dall'imputazione per partecipazione ad associazione mafiosa avuto riguardo le medesime condotte considerate a fondamento dell'originaria misura di prevenzione applicatagli, nonché con i diversi decreti di archiviazione riguardanti contestazioni inerenti ai reati di cui all'art 512 bis cod. pen. parimenti mosse ai danni del proposto, questi ultimi valorizzati dalla Corte del merito per giustificare la nuova misura di prevenzione personale, peraltro in aperta violazione delle considerazioni di principio rese dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 2024 in relazione ai provvedimenti di archiviazione per fatti estintivi del reato contenenti indebite considerazioni sulla colpevolezza dell'imputato e senza correttamente apprezzare i rilievi prospettati sul tema in appello quanto alla non configurabilità di tale ipotesi di reato laddove l'utilità sia stata intestata ad un familiare del soggetto che mira ad eludere una misura di prevenzione;
c) la violazione del divieto di retroattività sancito dall'art. 25 Cost nonché del criterio di prevedibilità di cui all'art. 7 CEDU della base legale posta a fondamento del giudizio di pericolosità e della conseguente misura reale, dal momento che le condotte valorizzate a sostegno della nuova misura e della successiva confisca, tutte correlate all'ipotesi di reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. non avevano rilievo ai fini della pericolosità al momento in cui furono poste in essere, perché precedenti la modifica dell'art.1 della legge n.575 del 1965 (introdotta con l'art. 2, comma 4, della legge n.94 del 2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009) con la quale, tra le fattispecie sintomatiche della pericolosità sociale è stato espressamente inserito anche il delitto di cui all'art.12 - quinquies di. n.306 del 1992 (ora 512 bis cod. pen); 4 d) la contraddittorietà intrinseca del provvedimento gravato che da un lato ha espressamente escluso di poter valorizzare gli indici fattuali rassegnati dal decreto appellato a sostegno di una ritenuta continuità della contiguità mafiosa del ricorrente oltre gli ambiti temporali definiti dalla misura di prevenzione coperta dal giudicato, per altro verso ha valorizzato ambiti indiziari puntualmente contrastati dall'appello trincerandosi dietro una apodittica valutazione di inammissibilità del gravame e ha ritenuto l'attualità della pericolosità malgrado quanto affermato con riguardo alla appartenenza mafiosa del ricorrente. 4.6. Con il sesto motivo si adduce violazione di legge in relazione agli artt. 2- ter, 3-ter cpv. I. n.575/1965, 4, commi 9, 10, 11 della legge n.1423/1956; 10, commi 2 e 3, d.lgs. n.159/2011; 6 e 7 CEDU. Ad avviso della difesa la misura reale non poteva essere applicata in assenza di legittime valutazioni sulla pericolosità sociale del proposto;
in ogni caso sarebbe stata disposta senza soffermarsi sulla necessaria corrispondenza tra le date di acquisizione delle utilità ablate e i momenti sintomatici della pericolosità sociale. La stessa retrodatazione della pericolosità sociale qualificata operata dalla Corte del merito è stata resa facendo leva su condotte illecite estranee al profilo di appartenenza mafiosa ritenuto e valorizzando statuizioni giudiziali incompatibili al fine per la accordata sospensione condizionale della pena e la conseguente applicabilità del disposto ostativo di cui all'ad 166 cod. pen. 5. Ricorso nell'interesse di AN GI quale erede di NO ZZ. Due i motivi. 5.1. Con il primo, la difesa replica la paventata (dal ricorso del proposto) illegittimità costituzionale dell'arti°, comma 2, d.lgs. n.159/2011 in relazione agli artt. 24 Cost., 6, comma 3, lett.b) e 11 CEDU, e dell'art.3 Cost. con riferimento all'art. 585 cod. proc. pen. 5.2. Con il secondo si denunzia violazione degli artt.
2-bis, comma 3, e 2-ter, comma 14, della citata legge n.576 del 1965 e dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n.159/2011, in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. In particolare, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla prova della natura meramente fittizia della intestazione, in capo al ZZ, delle partecipazioni societarie della SA srl e della Alice srl, ritenuta sulla base di considerazioni logiche manifestamente inconferenti rese pretermettendo le osservazioni difensive e le coerenti allegazioni dirette a comprovare la effettiva titolarità in capo al terzo delle quote partecipative confiscate. 6. Ricorso nell'interesse di Di NO AN GI, quale erede di BE NN. 5 Due i motivi. 6.1. Con il primo motivo si adduce vizio integrale di motivazione in relazione ai rilievi prospettati in appello quanto alla affettiva titolarità in capo al NN delle quote societarie della IC SR alla luce delle sue disponibilità finanziarie e di quelle del suo nucleo familiare alla data di acquisizioni delle dette partecipazioni. Con il secondo motivo, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art.117 disp. trans. d.lgs. n. 159/2011 in relazione ad artt. 3, 27, 111 Cost. 6 CEDU laddove, nel disporre in via transitoria, la protratta vigenza dell'abrogata disciplina di cui alla legge n. 465 del 1975 per i procedimenti per i quali, come quello di specie, alla data di entrata in vigore della novella, fosse già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, preclude la possibilità di applicare, in aperta distonia con il principio di ragionevole durata del processo, la disciplina di durata massima del giudizio di prevenzione, ora dettata dal codice antimafia. 7. Ricorso proposto nell'interesse di ET IZ;
RR NI;
RR ZI;
RR RO. Con un unico motivo di adduce violazione di legge in relazione all'art. 4 legge n.1423 del 1956 perché la Corte, con motivazione solo apparente rispetto alle doglianze prospettate con il ricorso, sarebbe pervenuta alla conferma della confisca disposta in primo grado trasponendo ai terzi interessati regole di valutazione probatoria e di giudizio unicamente riferibili alla posizione del proposto. In particolare, la Corte del merito avrebbe ritenuto, sulla base di una mera presunzione, che i ricorrenti non avessero disponibilità reddituali e finanziarie tali da poter acquistare le quote della IC Club IC sas, attesa la giovane età e la capacità reddituale minima degli stessi, là dove, invece, l'onere di provare la provenienza dei redditi da attività illecita gravava sull'accusa. Sarebbe poi stata trascurata l'autonomia di comportamento del gruppo CH/RR, non diversa da quella del AR, elemento logico a conferma di una marcata erroneità della tesi relativa alla esclusiva riferibilità al proposto dell'intera compagine. 8. Ricorso nell'interesse di VA IS e AN AR. Si lamenta, con riferimento specifico alle singole utilità confiscate ( beni immobili, quote societarie, imprese individuali, rapporti di conto corrente) intestate ai detti ricorrenti, violazione degli artt.
2-ter, 10 e ss., legge n.575/1965 nonché vizio integrale di motivazione avuto riguardo ai temi della sperequazione 6 reddituale fondante l'ablazione riferita al complessivo nucleo familiare del AR e a quello della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati, il tutto alla luce di una asserita inadeguatezza reddituale all'evidenza smentita dai contrari rilievi difensivi integralmente pretermessi. Si contesta, ancora, l'applicazione di linee interpretative riferibili al paradigma dell'impresa mafiosa o comunque connotata da illiceità, non estensibili alle società partecipate dai ricorrenti. 9. Ricorso nell'interesse di AR MA e AR IC CO. I primi tre motivi risultano prospettati nell'interesse esclusivo di MA G ia m marina ro. 9.1. Con il primo si adduce violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d.lgs. n.159/2011 nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen, in relazione alla confisca della quota intestata alla ricorrente del capitale sociale della ICa Club IC sas, in mancanza di base legale e in difetto di correlazione temporale, anche per l'erroneo giudizio in ordine alla disponibilità del bene in capo al prevenuto. In particolare, la difesa lamenta mancanza di prova dell'interposizione fittizia della ricorrente;
il mancato rispetto della correlazione temporale perché la società sarebbe stata costituita nel 1982, dunque al di fuori del perimetro della pericolosità sociale del proposto, accertata dalla seconda metà degli anni '80 e sino al 2005; c) carenza di prova quanto alla disponibilità della quota societaria in capo al proposto;
d) erroneo accertamento della sussistenza dei caratteri dell'impresa "mafiosa"; e) violazione del diritto di proprietà della ricorrente e, dunque, dei principi costituzionali e convenzionali, dal momento che la confisca è basata sulla presunzione di origine illecita dei beni in assenza di prova di alcun collegamento con attività criminali. 9.2. Con il secondo motivo le predette violazioni di legge vengono riferite alla confisca della quota intestata alla ricorrente del capitale sociale della Centro medico solarium srl e della quota di proprietà dell'immobile sito in Via Pietratagliata, disposta in mancanza di base legale in relazione alla ritenuta disponibilità del bene in capo al prevenuto. Si deduce il difetto del requisito della disponibilità della quota in capo al proposto e il difetto del requisito dell'illiceità delle provviste finanziarie impiegate. La decisione impugnata avrebbe comportato una forma di espropriazione dei beni risolvendosi in una pena patrimoniale sproporzionata in contrato con il diritto di proprietà, costituzionalmente tutelato. 7 9.3. Con il terzo motivo le medesime doglianze vengono rivolte in direzione della confisca dei rapporti finanziari intestati a AR MA, nonché dei rapporti cointestati a IS VA, per mancanza del requisito della disponibilità del bene confiscato in capo al proposto e in violazione del principio di proporzione ex artt. 42 Cost. e 1 Protocollo 1 CEDU, dal momento che è stata operata una sostanziale espropriazione dell'intero saldo contabile, confondendo i proventi leciti con quelli assertivamente illeciti. 9.4. Il quarto motivo viene prospettato nell'interesse di IC CO AR. La difesa lamenta violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d.lgs. n.159/2011 nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen, in relazione alla confisca della quota intestata al ricorrente del capitale sociale della SA srl, in assenza di prova in ordine alla disponibilità del ben in capo al proposto, in difetto di correlazione temporale e attraverso indebiti e non comprovati riferimenti alla ritenuta strumentalizzazione dell'attività di impresa esercitata dalla SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che, nel caso, la proposta inerente alle misure di prevenzione contestate dai ricorsi in esame è stata formulata in data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, si che nel caso, in ragione di quanto previsto dalla relativa disciplina transitoria dettata da tale ultimo testo normativo (segnatamente dall'art. 117), trovano applicazione le norme previgenti in materia di prevenzione personale e patrimoniale. 2. Ciò precisato, ritiene la Corte che i ricorsi proposti nell'interesse di GI NA e dei terzi interessati siano tutti inammissibili perché fondati su motivi manifestamente infondati o non consentiti perché generici, aspecifici e comunque eccentrici al tenore delle censure prospettabili in sede di legittimità in materia di prevenzione limitate, come è noto, alle sole ipotesi di violazione di legge (art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575), nozione che comprende anche i vizi di motivazione, integralmente assente o meramente apparente su temi di stringente decisività tali da destrutturare la decisione gravata. 3. La lettura delle due decisioni di merito, resa alla luce dei diversi ricorsi in esame, permette di evidenziare, in premessa alla disamina dei relativi motivi, che GI AR è stato sottoposto, prima dell'intervento in prevenzione 8 ora posto allo scrutinio di questa Corte, alla misura della sorveglianza speciale per appartenenza mafiosa con decreto del Tribunale di Trapani del 12 gennaio 2000, divenuto definitivo nel 2004. Il perimetro temporale dei fatti rilevatori di tale già accertata pericolosità sociale qualificata riguardava - per quanto emerge dallo stesso contenuto della decisione ora gravata da ricorso- condotte successive al 1991 (si veda pag. 217); sempre in ragione di quanto precisato dalla Corte di appello, avrebbe inoltre trovato un confine ultimo coincidente con la puntuale esecuzione della detta misura, intervenuta nel 2005. Con lo stesso decreto sopra indicato, ancora, il Tribunale di Trapani ebbe a rigettare la proposta di applicazione, ai danni del AR, di una misura reale fondata sulla accertata pericolosità sociale del proposto, decisione, anche questa, coperta da giudicato. 4. Sempre in premessa, va anche messo in immediata evidenza che AR, pochi mesi dopo l'adozione della citata misura di prevenzione personale, è stato assolto, nel processo penale parallelo, dall'imputazione per associazione mafiosa con sentenza, anche questa definitiva, del 20 giugno 2000. Emerge, ancora, che l'odierno proposto nel 1998 ebbe a patteggiare la pena per alcuni reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato, turbata libertà degli incanti) per condotte connesse alla carica e alla attività di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ospedale V. Emanuele III di Salemi e del Comitato di gestione USL 4 di Mazara del Vallo negli anni dal 1985 al 1991. AR, sottoposto ad altri processi penali, non valorizzati dai giudici della prevenzione, è stato assolto dalle relative imputazioni mentre sono state archiviate diverse accuse nei suoi confronti per nuove condotte associative successive a quelle già coperte dal giudicato assolutorio e per alcune ipotesi di intestazione fittizia aggravata ex art 416 bis.1 cod. pen. In particolare, con riguardo a queste ultime, nel ricorso del proposto si fa riferimento specifico a tre decreti di archiviazione, resi negli anni 2005, 2008 e 2018 (dalla pag. 51). 5.Ciò premesso, appare altresì opportuno definire i contenuti del diverso portato delle due decisioni di merito quanto alla ritenuta pericolosità sociale del Giam marina ro. 5.1. In primo grado - apprezzando situazioni in fatto acquisite nel primo giudizio di prevenzione ma non valorizzate in quella sede, altre inerenti al medesimo arco temporale coperto da quel giudicato ma non acquisite nel primo procedimento e altre ancora cronologicamente successive-, il Tribunale: 9 ha ritenuto diversa e ben più grave l'intensità della appartenenza mafiosa del ricorrente nel periodo coperto dalla decisione già definitiva rispetto a quanto messo in luce dal detto precedente, aspetto utilizzato quale chiave di lettura di condotte antecedenti e successive, valorizzate nel pervenire all'ampliamento della originaria pericolosità qualificata da appartenenza mafiosa riferita a AR, così estesa ad ambiti temporali precedenti o posteriori al periodo coperto dal primo decreto;
ha apprezzato, soprattutto con riferimento agli anni successivi al 2005, diverse ipotesi di intestazione fittizia sussumibili all'egida dell'art 512 bis cod. pen - messe in atto in modo strutturato e seriale dal proposto soprattutto in esito ai primi inconvenienti giudiziari che lo riguardarono (nel 1995 e nel 1996 NA venne attinto da due ordinanze custodiali per gli illeciti sopra descritti realizzati dal 1985 al 1991)- quali autonoma fonte di pericolosità disgiunta da quella di appartenenza mafiosa, parimenti destinata a supportare la misura di prevenzione personale e reale ora applicata al ricorrente. 5.2. La Corte di appello ha condiviso solo in parte la valutazione resa dal decreto appellato in ordine al giudizio di pericolosità ascritta al AR. In particolare, ha ritenuto che le situazioni in fatto successive a quelle considerate dal primo decreto applicativo della misura personale ai danni del proposto (si veda da pag. 212) non davano conto di alcuna rinnovata o ribadita contiguità mafiosa del proposto, tanto che il giudizio di pericolosità, limitatamente alla appartenenza mafiosa, non poteva estendersi oltre il perimetro di tempo( 2005 ) definito dalla cessazione degli effetti della predetta misura ( risalente al 2000). Alla luce dei "nova" acquisiti (si veda da pag. 217, ultimo capoverso), ha tuttavia confermato l'estensione a ritroso della originaria appartenenza qualificata, riportandola alla prima metà degli anni '80. Al contempo, ha confermato (da pag. 228) il giudizio di pericolosità immediatamente e autonomamente ricavabile dalle condotte di intestazione fittizia riferite al proposto e valorizzate, con argomentare analitico, in primo grado, siccome realizzate durante l'esecuzione della prima misura e successivamente alla relativa cessazione (si veda pag. 231 e soprattutto da pag. 238 sulla correttezza in diritto delle valutazioni rese dal Tribunale nel ritenere la configurabilità delle ipotesi di reato di cui all'art 512 bis). Da qui la decisione di lasciare immutata la misura della sorveglianza speciale disposta in primo grado, seppur ora solo supportata da tale meno estesa ipotesi di pericolosità sociale qualificata. 6. Ciò premesso, può ora passarsi allo scrutinio dei ricorsi, prendendo le mosse dai motivi proposti nell'interesse di GI NA, vieppiù 10 supportati dalle considerazioni esposte dalla difesa con la memoria tramite la quale si è inteso confutare le argomentazioni esposte dalla Procura generale a sostegno delle proprie conclusioni. 6.1. Non coglie nel segno la questione di legittimità costituzionale esposta a fondamento del primo motivo di ricorso del proposto, legata al tempo previsto ex lege (dieci giorni dalla comunicazione della decisione) per proporre appello e ricorso in cassazione in materia di prevenzione. In disparte il merito del dubbio paventato - che tocca scelte legislative non sindacabili in assenza di profili di manifesta irragionevolezza, non adeguatamente puntualizzati dalla difesa- la questione deve ritenersi priva di rilevanza e dunque non prospettabile per tale pregiudiziale ragione ostativa. Ciò alla luce della incontestata tempestività dei due ricorsi, aspetto che, riguardo al tema sollevato, assume un ovvio, assorbente, rilievo logico;
ma anche in considerazione della astratta genericità dell'assunto difensivo inerente alla affermata ma non comprovata violazione delle prerogative difensive patite nell'occasione in ragione del termine imposto ex lege per proporre l'impugnazione, di merito e legittimità. Violazione, peraltro, ampiamente contraddetta dalla riscontrata complessità delle contestazioni svolte con l'appello, ribadite dall'odierno ricorso, lette anche alla luce della rilevante e analitica attività difensiva spiegata in primo grado, a conferma di una situazione processuale rispetto alla quale ben può ritenersi che il termine per impugnare previsto normativamente non abbia concretamente inciso sulle possibilità delle parti interessate di difendersi compiutamente, così da risultare apertamente smentita anche l'addotta violazione dell'art. 6 CEDU. La circostanza, poi, che in appello sia stata stigmatizzata la genericità di alcuni rilievi prospettati - per avere la difesa richiamato le osservazioni rese in primo grado senza confrontarsi con le soluzioni rese dal decreto appellato nel disattenderne il portato ma limitandosi ad un mero riferimento alle memorie depositate innanzi al Tribunale-, non vale a confortare l'assunto difensivo, trattandosi di evenienza legata non al circoscritto ambito temporale entro il quale predisporre l'impugnazione, bensì, a ben vedere, alle scelte della difesa, sfociate, nel caso, in una tecnica espositiva coerentemente ritenuta, in parte qua, inadeguata alla luce del disposto di cui all'art 581 cod. proc. pen. 6.2. Sono inammissibili le doglianze afferenti alle nullità processuali rivendicate con il secondo e terzo motivo di ricorso, perché connotate da marcata genericità oltre che manifestamente infondate. In particolare, la mancata assunzione di prove orali e le omesse acquisizioni documentali indicate con l'impugnazione non risultano supportate da puntuali 11 argomentazioni dirette a sostenerne la rilevanza probatoria nel più ampio quadro delle emergenze acquisite, (rilevanza) apoditticamente sostenuta. Quelle inerenti alle acquisizioni disposte dal Tribunale malgrado le obiezioni della difesa, ribadite dal terzo motivo, sono in linea di principio errate giacché il giudizio di prevenzione consente certamente l'acquisizione di dichiarazioni di terzi rese nel corso delle indagini o in altri procedimenti e comunque assunte non in contraddittorio con la difesa del proposto, potendo tale prerogativa venire recuperata contrastandone il portato all'interno del procedimento stesso e se del caso sollecitando l'escussione del dichiarante (che nel caso non risulta invocata dalla difesa). Sono, in ogni caso, parimenti generiche quanto alla decisività assunta da detti momenti probatori rispetto alla decisione assunta. In entrambi i casi, infine, le censure proposte con i detti motivi si sono rilevate anche aspecifiche, perché non si confrontano con le risposte offerte su tali punti con l'ordinanza del 6 maggio 2020 richiamata dalla Corte del merito a sostegno della decisione assunta nel rigettare le relative eccezioni (vedi pagina 96 del provvedimento gravato). 6.3. È inammissibile anche la doglianza inerente alla addotta nullità prospettata dalla difesa in relazione alla avvenuta nomina di periti non iscritti negli albi di cui all'art 67 disp. att. cod. proc. pen. senza il supporto di adeguata motivazione atta a sostenere siffatta scelta: trattasi, infatti, di nullità a regime intermedio nel caso tardivamente dedotta (alla udienza del 30 giugno 2015) quando pacificamente le operazioni peritali erano da tempo avviate. Considerato il vizio (che attiene alla nomina del perito e che poteva essere riscontrato con immediatezza, dovendo la difesa limitarsi alla mera consultazione dell'albo territorialmente competente) è poi indifferente il fatto che la perizia non risultasse ancora acquisita, occorrendo prima procedere all'esame dei periti. Piuttosto, il rilievo andava necessariamente prospettato se non all'atto della nomina quantomeno prima dell'inizio delle operazioni peritali, proprio perché inerente non allo svolgimento dei compiti demandati al perito ma in radice al conferimento dell'incarico. 6.4. Sono diversi i temi messi in gioco dal quinto motivo di ricorso. Tutti quelli messi in rilievo facendo leva sul tenore del provvedimento interlocutorio reso dalla Grande Camera della CEDU nel procedimento OT
contro
Italia citato in narrativa, sono in parte eccentrici al portato delle relative problematiche, in parte genericamente prospettati. 6.4.1. In particolare, guardando al tema della possibile conflittualità tra decisioni di matrice assolutoria rese in esito al processo penale e valutazioni di segno opposto poste a fondamento dell'applicazione di una misura di prevenzione, 12 sia personale che reale, i rilievi difensivi sono certamente inconferenti in relazione alla pericolosità qualificata legata alla appartenenza mafiosa del AR, comunque valorizzata a sostegno della confisca: se è vero, infatti, che il proposto è stato assolto dalla imputazione mafiosa con sentenza passata in giudicato, è anche vero che, al contempo, il profilo della sua appartenenza mafiosa, destinato, seppur in parte, a fondare l'intervento qui contestato, riposa su una pressoché contestuale decisione assunta in sede di prevenzione, parimenti passata in giudicato e mai attinta da una richiesta di revoca sulla base della detta assoluzione. Non v'è, dunque, un contrasto tra decisioni utilmente valorizzabile in questa sede perché le valutazioni dirette a rinsaldare il giudizio di pericolosità per appartenenza mafiosa riposano su un giudicato mai contrastato dal AR con gli appositi strumenti impugnatori messi a disposizione dall'ordinamento. 6.4.2. Semmai un siffatto contrasto potrebbe essere valorizzato per quelle considerazioni spese dai giudici del merito dirette ad espandere a ritroso la mafiosità del proposto in epoca antecedente al 1991, non valorizzate nel primo procedimento di prevenzione: ma sotto questo versante il ricorso è generico, perché manca di dettagliare la relativa contestazione, in particolare riportando i tratti della decisione di assoluzione destinati a smentire in fatto le considerazioni spese dai giudici del merito nel sostenere la detta conclusione, volta a retrodatare l'appartenenza mafiosa del proposto. 6.4.3. I temi agitati dalla "OT", piuttosto, potrebbero, nella specie, assumere maggior rilievo con riguardo alla pericolosità ritenuta dai giudici del merito in considerazione delle condotte riportate alle ipotesi di reato ex art 512 bis cod. pen., valorizzate in appello a supporto esclusivo della misura personale, oltre che in aggiunta agli altri elementi acquisiti a sostegno della misura reale. In parte qua, per quanto già anticipato, la difesa ha rivendicato la conflittualità tra tale valutazione e le archiviazioni decretate (in un caso per prescrizione) rispetto ad analoghe accuse mosse in sede penale. In disparte il tema della cedevolezza in sé della valutazione correlata alla archiviazione, estranea a ben vedere ai profili messi in gioco dalla "OT" (più legati all'ipotesi dell'assoluzione intervenuta in esito ad un compiuto giudizio penale), anche su tale versante il ricorso difetta della necessaria specificità, vizio reso ancor più marcato dal confronto con le copiose argomentazioni spese in primo grado quanto ai diversi episodi valorizzati in tale ottica, riprese per relationem in appello. Occorreva, in particolare, precisare i contenuti delle dette archiviazioni e confrontarne il portato con gli elementi fattuali messi in luce dai giudici della prevenzione così da dare concretezza alla rimarcata e assorbente conflittualità tra le due decisioni, aspetto nel caso tanto genericamente quanto apoditticamente 13 rivendicato;
di contro, il ricorso, senza mai precisare il contenuto in fatto delle relative accuse e delle correlate valutazioni sottese alle richiamate archiviazioni, si limita a riportare astrattamente i dati identificativi dei relativi processi penali, così da risultare evidentemente inadeguato rispetto all'obiettivo processuale perseguito. 6.4.4. Non coglie nel segno neppure il rivendicato "ne bis in idem" rispetto alla pregressa decisione resa in materia di prevenzione, anche in parte qua per la aspecificità estrinseca del ricorso. Il tema, considerato il devoluto in appello, per un verso attiene unicamente alla misura patrimoniale (si veda l'affermazione in tal senso resa alla pag. 96, ultimo capoverso, della decisione gravata, non contrasta dal ricorso); per altro verso risulta prospettato anche in tal caso inadeguatamente, perché presupponeva la precisazione dei momenti attestanti l'identità di giudizio tra le due regiudicande, sia in relazione alle utilità confiscate, sia con riguardo agli elementi reddituali e finanziari valorizzati a sostegno del giudizio di ritenuta disponibilità e sperequazione. La lettura del ricorso non solo non da conto di siffatte puntualizzazioni. Ma, altrettanto pregiudizialmente, non consente di individuare alcun profilo critico espressamente prospettato in direzione degli elementi puntualmente valorizzati dalla Corte del merito nel segnalare il diverso spettro cognitivo dei temi afferenti la pericolosità qualificata del proposto a sostegno del superamento del pregresso giudicato dalla Corte del merito (si veda pagina 99), nonché il ben più compiuto portato delle acquisizioni rese rispetto alla laconicità degli elementi valorizzati nel primo decreto e la marcatamente diversa entità delle utilità considerate, destinate a disvelare un patrimonio attinto dalla ablazione chiaramente mutato rispetto, alla precedente decisione, di segno opposto, resa in sede di prevenzione. 6.4.5. La difesa ha anche rimarcato una asserita applicazione retroattiva dell'ipotesi di pericolosità legata agli episodi ricondotti all'egida normativa dell'ad 512 bis cod. pen., i quali ultimi sono stati normativamente valorizzati nell'ottica del substrato tipico delle ipotesi fondanti l'applicazione di una misura di prevenzione personale e a caduta patrimoniale solo a far tempo dal 2009 ( i.e. dalla entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 che ha aggiunto alle ipotesi sintomatiche della pericolosità sociale qualificata all'epoca annoverate dall'art. 1 della legge n. 575 del 1965 anche quella inerente alla presenza di indizi del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, oggi trasfuso nell'art. 512 bis cod. pen.). Da qui la rivendicata violazione dell'art 25 Cost. o comunque del concetto di prevedibilità della base legale fondante l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale imposto dalla previsione di cui all'art. 7 CE per tutte le 14 condotte realizzate dal proposto in epoca antecedente alla detta modifica normativa. 6.4.5.1. Anche questa censura soffre di genericità. Il tema, infatti, non risulta prospettato in appello e presupponeva in fatto la puntuale indicazione delle condotte, apprezzate dai giudici del merito nel riscontrare la detta ipotesi di pericolosità, commesse in data antecedente al 2009. 6.4.5.2. Ma anche prescindendo da tale rilievo pregiudiziale, l'assunto difensivo appare in ogni caso manifestamente infondato. Muove, infatti, da un punto di partenza, la natura sanzionatoria punitiva da ascrivere alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, che di contro risulta smentita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu. In particolare, con la sentenza n. 24 del 2019, anche alla luce della consolidata interpretazione offerta su tali temi dalla Corte di Strasburgo, la Consulta ha avuto modo di ribadire la estraneità delle misure di prevenzione allo statuto delle sanzioni penali, costituendo quelle personali meri momenti limitativi della libertà di circolazione, in quanto tali assoggettati alla riserva di legge di cui all'ad 13 comma 2 Cost. e alla previsione di cui all'art. 2, § 3, protocollo addizionale n. 4 alla CE e quelle reali interventi diretti a ripristinare la situazione precedente ad accumulazioni patrimoniali correlate, anche temporalmente, a condotte illecite sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto attinto dalla ablazione, in quanto tali dirette ad incidere su valori altrettanto tutelati costituzionalmente (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionalmente (art 1, protocollo addizionale CE), comunque diversi dalla libertà personale. Da qui la estraneità delle misure di prevenzione alla previsione di cui all'ad 25 comma 2 Cost. e all'art. 7 CE, riferibili alle sanzioni penali, indebitamente evocate dalla difesa;
ma anche la confermata estensibilità (§ 9.6 del considerando in diritto) alle misure di prevenzione delle regole dettate dal Codice penale per le misure di sicurezza (artt. 200 e 236 cod. pen.), che rendono applicabile la disciplina vigente alla data di applicazione delle misure, secondo indicazioni di principio già spese dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza "Spinelli" (24 giugno 2014, dep. 2015). 6.4.5.3. Né fanno gioco, nel caso, le considerazioni di principio rese dalla recente sentenza "Rizzi" delle Sezioni unite (n. 8052 del 26 ottobre 2023, dep. 2024) trattandosi di arresto che ha riguardato la diversa ipotesi inerente al rilievo da ascrivere alla prevedibilità degli esiti giudiziari correlati ad interpretazioni giurisprudenziali consolidate dirette ad influire sull'assetto probatorio destinato ad informare giudizi comunque inerenti alla applicazione di sanzioni di matrice indubbiamente penale ( nel caso, la confisca di cui all'art 240 bis cod. pen., il cui substrato di riferimento è dato dalla responsabilità penale per il reato presupposto 15 e non da giudizi sulla pericolosità sociale, che tale accertamento di responsabilità non presuppongono). 6.4.5.4. In ogni caso, anche a ritenere estensibile alle misure non connotate da caratteri sanzionatori tipicamente penalistici il principio di legalità convenzionale dettato dall'art 7 CEDU con particolare riguardo alla ragionevole prevedibilità degli effetti conseguenti alla violazione della base legale posta a fondamento degli interventi di prevenzione, non può non rimarcarsi come nella specie la novella del 2009 ha finito per catalogare, tra i fatti ritenuti ex lege sintomaticamente espressivi della pericolosità sociale, condotte di reato già puntualmente tipizzate (dal 1991) in termini di illecito penale, foriere di effetti ben più pregnanti rispetto alla sottoposizione all'azione di prevenzione (perché fonte di responsabilità penale e al contempo motivo di applicazione della confisca allargata), tali da allertare senza incertezza il possibile destinatario del precetto quanto al disvalore delle condotte poi valorizzate anche in ottica preventiva. Il tutto con riguardo ad agiti illeciti che immediatamente si correlavano al tema della prevenzione, perché ontologicamente diretti proprio a neutralizzare l'efficacia dei relativi interventi in prevenzione rispetto alle accumulazioni illecite realizzate nel tempo, così da rendere marcatamente inconferente il tema della non prevedibilità degli effetti legati alle dette condotte. 6.4.6. Il quinto motivo contiene anche contestazioni rivolte al giudizio di pericolosità legato alle condotte tipizzate ex art 512 bis cit. nonché alla attualità del detto presupposto soggettivo, momento imprescindibile della misura personale. Sul tema della configurabilità delle ipotesi di reato ritenute sintomatiche della pericolosità ascritta al AR, va evidenziato che l'unica doglianza prospettata, pedissequamente ripresa da quella formulate con l'appello, si lega alla ritenuta inidoneità delle condotte laddove l'interposto sia tra i familiari del soggetto interponente che, in quanto tali, risultano annoverati tra quelli presuntivamente protagonisti delle manovre realizzate dal possibile proposto al fine di eludere l'intervento in prevenzione. Tesi in diritto, questa, puntualmente disattesa dalla Corte del merito facendo correttamente leva sul consolidato orientamento di legittimità in forza del quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, occorrendo distinguere tra l'astratta possibilità di ritenere integrato il reato e l'effettiva e concreta sussistenza 16 dello stesso avuto riguardo al grado di capacità elusiva garantito dall'operazione patrimoniale, soprattutto in relazione alla verifica del dolo chiamato a sorreggere l'illecito in questione (da ultimo si veda Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368; Sez. 2, n. 27388 dell'8/5/2024, n.m.; Sez. 5, n. 20050 del 1/3/2024, n.m.). Il rilievo diretto a contestare l'attualità del giudizio di pericolosità, infine, è inammissibile per più concorrenti ragioni: oltre a risultare evidentemente inconferente ( perché correlato al tema dell'appartenenza mafiosa, ipotesi di pericolosità non valorizzata dalla Corte del merito a supporto della misura personale), è anche generico (perché difetta di un adeguato confronto con le numerose condotte ex art. 512 bis realizzate dopo la cessazione della prima misura) e soprattutto non consentito (perché il tema non venne devoluto in appello). 6.5. L'ultimo motivo di ricorso prospettato nell'interesse del proposto, il sesto, è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato. Con la doglianza la difesa non solo replica contestazioni già mosse e disattese avuto riguardo al tema della pericolosità, ma sottopone a critica anche il profilo della perimetrazione temporale del detto requisito soggettivo, ritenuto non compatibile con la data di acquisizione delle utilità fatte oggetto dell'ablazione contestata. Il rilievo in questione, tuttavia, presupponeva una puntuale indicazione delle singole utilità; della data di relativa acquisizione;
della conseguente distonia tra tali momenti e il perimetro temporale coperto dalla ritenuta pericolosità del ricorrente. Aspetti, questi, tutti integralmente trascurati dal ricorso. Da qui, in definitiva, la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse di GI AR. 7.Venendo ai ricorsi autonomamente proposti nell'interesse delle terze interessate AN e Di NO, ritiene la Corte che allo scrutinio dei relativi motivi possa procedersi congiuntamente. Le due posizioni riguardano, infatti, la titolarità, da parte dei danti causa delle odierne ricorrenti, delle partecipazioni societarie relative a due compagini (IC srl e SA SR) che i giudici del merito hanno attribuito alla disponibilità materiale del proposto secondo linee valutative che, nel motivare della decisione gravata, in particolare, trovano diversi momenti di contratto (si vedano le pagine da 367 per la IC SR e da 412 per SA srl). Partecipazioni, queste, sottoposte ad un vortice continuo e anomalo di trasferimenti realizzati al valore nominale delle quote e senza mai considerare le 17 evoluzioni imprenditoriali sottostanti (con particolare riguardo alla SA), che si inseriscono appieno, secondo l'impostazione sottesa alle due decisioni di merito, nell'operazione di complessiva fittizia dismissione delle proprie disponibilità architettata dal AR in prossimità del procedimento di prevenzione promosso, alla fine degli anni '90, nei suoi confronti, nonché della definizione del processo penale chiuso con la sua assoluzione. 7.1. Giova premettere che dalla lettura della decisione impugnata emerge che IC srl, alla data del sequestro, vedeva quali soci formali intestati delle quote NN e ZZ (ai quali sono subentrate in via ereditaria le mogli, rispettivamente individuate in AN GI Di NO e GI AN), oltre a IC CO AR e CH IZ. SA srl, oltre a ZZ, vedeva quali formali partecipi, la moglie del proposto VA IS, AR, LV NZ, ID AN, MO ME, TR GN. Hanno contestato la confisca, NN e ZZ (oggi le loro eredi) e la IS. CH non ha impugnato con riferimento alla IC;
parimenti il provvedimento è divenuto definitivo nei confronti di tutti gli altri formali intestatari della SA diversi dalla moglie del proposto. 7.2. Ciò premesso, i ricorsi delle due eredi dei titolari formali delle quote confiscate delle dette società, sono inammissibili perché i relativi motivi risultano viziati da aspecificità estrinseca, atteso che, avuto riguardo ad entrambe le impugnazioni, non si riscontra un puntuale confronto con l'analitico argomentare svolto dalla Corte del merito nel rimarcare l'assoluto dominio mostrato nel tempo dal AR rispetto a dette compagini, costituite in forma societaria solo per fungere da schermo rispetto alla dominante ed esclusiva riferibilità al proposto dei relativi interessi imprenditoriali. Il tutto secondo una cornice fattuale e un modulo comportamentale replicato in modo pressoché seriale dal proposto negli anni, avvalendosi - nel riferire apparentemente a terzi la titolarità delle quote partecipative inerenti a detti enti sociali- di persone di sua immediata fiducia nel quadro dei rapporti clientelari- analiticamente descritto dai giudici del merito- favoriti dalle cariche e dagli incarichi pubblici rivestiti dal proposto e dal suo militante passato nell'ambito della criminalità organizzata. Sotto quest'ultimo versante, in particolare, i ricorsi trascurano di affrontare e disattendere le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la peculiarità dei contatti e dei rapporti personali intercorsi tra l'interponente e gli interposti, filtrati alla luce della sostanziale estraneità di questi ultimi alle vicende imprenditoriali delle compagini in oggetto;
aspetto vieppiù rilevante, sul piano logico, a fronte dei poteri di rappresentanza e gestori svolti dai titolari fittizi delle quote in questione 18 (in particolare con riferimento a ZZ, avuto riguardo alla posizione assunta nella SA). I motivi addotti, del resto, denunziano con immediatezza la loro inadeguatezza rispetto ai limiti del devoluto prospettabile in sede di legittimità nella materia che occupa: rassegnano difetti integrali di motivazione, essenzialmente legati alle capacità finanziarie dirette a sostenere le relative acquisizioni, quando, di contro, le censure prospettate replicano aspetti tutti affrontati e disattesi dalla Corte del merito con motivazione puntuale e tutt'altro che illogica, contrastata dai ricorrenti in termini meramente apodittici. Là dove i ricorsi si confrontano con il motivare speso dalla Corte del merito nel giustificare il giudizio di disponibilità delle utilità confiscate in luogo delle apparenze formali, i ricorsi deducono vizi logici del motivare quanto ad alcuni degli elementi fattuali apprezzati dalla Corte del merito nel ritenere la natura solo fittizia delle relative intestazioni, rilievi non consentiti, per quanto già detto, a prescindere dalla relativa fondatezza nel merito. 7.3. La questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa di AN replica la manifesta infondatezza e il giudizio di irrilevanza già messi in luce affrontando l'identica prospettazione offerta dal ricorso del proposto. Quella sollevata dalla difesa della Di NO è all'evidenza manifestamente infondata. 7.3.1. Vale evidenziare che la ricorrente, nel suo concreto argomentare, non contesta la legittimità costituzionale della norma ritenuta applicabile alla specie dai giudici del merito in forza della citata disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 117), i.e. l'art. 2 ter della legge del 565 del 1975. Disposizione, questa, che, pur non consentendo la confisca se resa oltre un anno dal sequestro, è stata interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in termini tali da ritenere il detto limite temporale non operativo là dove, come nel caso, il sequestro sia stato adottato contestualmente all'applicazione di una misura di prevenzione personale (ex multis, Sez. 2, n. 16191 del 24/03/2017,Rv. 270267). Riguardo a tale previsione e alla interpretazione che ne ha offerto il diritto vivente, con il sotteso bilanciamento dei valori costituzionali in gioco in quel determinato contesto normativo, il ricorso, a ben vedere, non si confronta in alcun modo, evitando ogni approfondimento argomentativo in funzione della prospettata lesione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati. 7.3.2. Piuttosto, la difesa dubita della legittimità costituzionale della disciplina transitoria già citata e dell'effetto che, sul piano della ragionevole durata del processo, ne consegue: più precisamente contesta l'inapplicabilità alla specie dei termini di durata massima di efficacia della confisca in primo (art 24) e secondo grado (art. 27) ora previsti dal vigente codice antimafia. 19 Una siffatta impostazione critica, tuttavia, non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale, proprio con riguardo alla tenuta costituzionale della disciplina transitoria in questione e delle ricadute che ne derivano sul tema del termine di efficacia del vincolo apposto con il sequestro, è stato evidenziata la manifesta infondatezza di analoga questione perché la scelta di "limitare la operatività non solo della disposizione in esame, ma di tutte le nuove norme introdotte con il Libro I con il Codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al citato d.lgs., ai soli procedimenti instaurati, con la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione, dopo l'entrata in vigore di tale decreto" costituisce "espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore" nel regolare "gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti" (Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, Rv. 275684). 8.11 ricorso proposto nell'interesse dei terzi interessati CH IZ, RR NI, RR ZI, RR RO, formali intestatari della IC Club IC sas. La società in questione, sottoposta a una confisca totalitaria quanto alle relative partecipazioni, vedeva tra i soci, al momento del sequestro, la moglie del proposto e i figli AN e MA (per averne acquistato le quote in via di cessione gratuita da potere della madre) per metà del capitale sociale. L'altra metà del capitale risultava formalmente in capo ai ricorrenti sopra indicati, che sono moglie (RR), figlie (NI e ZI) e genero (CH) di EA RR, soggetto particolarmente vicino al proposto, concorrente in diverse intraprese illecite riferibili allo stesso riferibili, definito dal collaborante TT "la cassaforte" di AR". CH, al pari della IS, era socio accomandatario della detta compagine. 8.1.11 ricorso riposa su censure inammissibili perché non si confronta con la congerie di argomenti messi in luce dai giudici del merito e in particolare con gli snodi nevralgici del relativo motivare tutti diretti a rappresentare l'assoluto dominio operato dal proposto sulle vicende della detta società ancora prima di risultarne quotista (nel 1996) per il tramite della moglie, trattandosi di compagine all'evidenza piegata alla realizzazione di interessi e operazioni commerciali essenzialmente riferibili al AR nella piena e mai contrapposta consapevolezza degli altri soci facenti capo ai RR ( si veda pag. 409 ultimo capoverso e tutti gli indici fattuali messi in luce nelle pagine precedenti, estranei a qualsivoglia confronto critico prospettato dal ricorso). 20 Il tutto alla luce di una mai superata incapienza reddituale e finanziaria dei ricorrenti rispetto ai relativi momenti di acquisizione delle quote. 8.2. In questa cornice, l'unico motivo di doglianza dotato di una minima concretezza - quello riguardante l'autonomia asseritamente mostrata da CH nel compiere alcuni atti di appropriazione indebita rispetto a risorse proprie della società - risulta affrontato e disatteso dalla Corte del merito rimarcandone la non decisività rispetto agli altri argomenti logici valorizzati a sostegno della conferma della integrale confisca della compagine in questione ( si veda dalla pagina 411), senza che anche sul punto il ricorso si sia confrontato con la dovuta specificità rispetto a siffatto argomentare. 9. Ricorso nell'interesse di VA IS e AN AR. Le censure prospettate dal ricorso sono tutte inammissibili. 9.1. Giova premettere che il decreto impugnato, nel definire la disponibilità delle utilità in questione siccome riferibile al proposto piuttosto che ai ricorrenti, moglie e figlio del AR, ha avuto modo di evidenziare ( si veda la sintesi prospettata alla pagina 348 con riguardo ai beni mobili, immobili e rapporti finanziari) il relativo legame familiare e l'interessamento, costante e dominante, del proposto rispetto alla sorte e alla gestione delle utilità in questione. Elementi, questi letti in contrapposizione alla distanza mostrata dai ricorrenti rispetto alle medesime utilità oltre che alla luce della riscontrata assenza di adeguate fonti reddituali e finanziarie riferibili ai predetti rispetto ai costi affrontati in occasione delle singole acquisizioni e dei rilevanti investimenti operati su beni in precedenza acquisiti nell'arco di tempo coperto dai fatti espressione della pericolosità sociale del proposto: sono paradigmatici in tal senso, i puntuali riferimenti operati alle spese affrontate per la costruzione della dependance in contrada Filci di Salemi e quelle inerenti l'aumento di capitale del centro medico OL srl. 9.2. Sotto quest'ultimo versante, non può non rimarcarsi come, ad avviso del Collegio, il dato dell'incapienza reddituale dei ricorrenti, letto alla luce della estrema contiguità familiare con il proposto, potrebbe di per sé sostenere adeguatamente l'assunto sotteso alla disposta confisca, quantomeno nei limiti della motivazione idonei a rendere insindacabile in questa sede il relativo giudizio di merito. 9.4. In aggiunta, va anche rilevato che, come evidenziato dal decreto gravato (si vedano le argomentazioni spese alle pagine 344 e 345), gli appelli devoluti alla Corte del merito non rivendicavano mai la presenza di autonome fonte reddituali idonee a sostenere le acquisizioni. Piuttosto, per il tramite delle consulenze tecniche acquisite, contrastavano le valutazioni rese dal Tribunale facendo riferimento al giudizio di sperequazione reso 21 a sostegno dell'ablazione, riferito all'intero complesso familiare del proposto, comprensivo anche degli odierni due deducenti. Il relativo assunto difensivo, dunque, riposava sul dato finanziario e reddituale tipicamente proprio del nucleo familiare del proposto, elemento logico a conferma della affermata inscindibilità delle relative posizioni finanziarie rispetto a quella propria del AR GI. 9.4. Tale decisiva considerazione porta a corollari di assoluta pregnanza nel caso, alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude per i terzi interessati la possibilità di sindacare il giudizio di sproporzione reddituale, il quale costituisce un posterius logico della valutazione sulla disponibilità, unico tema sul quale gli stessi possono ritenersi interessati a contraddire la confisca (ex multis, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058 ai cui riferimenti giurisprudenziali si richiama anche in relazione al superamento delle tesi interpretative di segno difforme espresse dalla giurisprudenza largamente minoritaria di questa Corte). Ne consegue, in particolare, che: dovevano ritenersi inammissibili in appello e lo sono ora con riferimento al ricorso che occupa tutti i riferimenti difensivi inerenti alla valutazione della sperequazione reddituale riscontrata a sostegno della confisca;
sono inammissibili anche i rilievi prospettati avverso la motivazione del decreto impugnato là dove si giustifica la confisca degli enti sociali ( rectius delle relative partecipazioni sociali) costituiti o sostenuti, quanto alla relativa attività imprenditoriale, tramite investimenti operati dal proposto veicolando pregressi proventi ricavati dalle condotte illecite sintomatiche della sua pericolosità, trattandosi di giudizio, parimenti valorizzato, accanto a quello della sperequazione reddituale, nel pervenire alla ablazione (secondo il ragionamento tipico della impresa integralmente confiscata perchè intrinsecamente e radicalmente ammalorata nel suo sviluppo imprenditoriale grazie all'immissione, nel relativo ciclo produttivo, di provvista di matrice illecita, non scindibile da quella lecita), anche questo eccentrico al tema della disponibilità che definisce il perimetro della legittimazione del terzo;
sono non consentiti, oltre che marcatamente generici, i riferimenti alle autonome capacità reddituali contenuti nel ricorso, per quanto sopra correlati a situazioni in fatto non esplicitati dal ricorso in appello. 9.4. Ciò premesso, il ricorso in questione palesa ulteriori profili di inammissibilità perché aspecifico oltre che generico rispetto alle corrette, puntuali e assorbenti considerazioni spese dalla Corte del merito con riguardo alla dependance di contrada Filci (si veda pag. 363) nonché alle acquisizione delle quote relative al terreno di Pietratagliata e ai rapporti bancari intestati ai due ricorrenti (con riguardo a AN AR, l'unico per il quale la doglianza 22 assume contenuti concreti, si veda in particolare quanto evidenziato alla pag. 350), dovendosi peraltro evidenziare come nel provvedimento impugnato si dia atto della assenza di rilievi su tali utilità formulati con l'appello (aspetto questo non contrastato dalla difesa con l'impugnazione che occupa). Le censure esposte dal ricorso, infine, sono manifestamente inconferenti là dove si mette in luce (si veda pagina 26 dell'impugnazione con riguardo alle quote del Centro OL srl) aspetti valutativi che non sono in grado di destrutturare integralmente il ragionamento logico seguito dai giudici nel merito nel riferire al proposto la titolarità sostanziale delle dette utilità. 10. Venendo, infine, ai motivi di ricorso proposti nell'interesse di MA AR e IC CO AR, ritiene la Corte che anche tale impugnazione debba ritenersi inammissibile. Preliminarmente, non risulta alla Corte che AR abbia interposto appello con riguardo alle quote della SA srl: la presenza di motivi non emerge del resto dal provvedimento gravato né il ricorso mostra di fare cenno a censure pretermesse. In ogni caso, l'impugnazione deve comunque ritenersi inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 10.1. Così è a dirsi, innanzitutto, quanto alle doglianze spese in relazione alla contestata assenza di correlazione cronologica tra espressione della pericolosità sociale del proposto e momenti di acquisizione delle utilità confiscate ai detti terzi. Tanto non solo perché il relativo tema di giudizio, per quanto già anticipato, deve ritenersi estraneo alle ragioni di contestazione prospettabili dal terzo interessato;
ma anche e soprattutto perché il rilievo risulta posto in termini di evidente inadeguatezza. In particolare, spicca la genericità della censura addotta con riguardo alla posizione di AR. Per altro verso, emerge senza incertezze l'erronea prospettazione della deduzione resa nell'interesse di MA AR, resa guardando alla data di costituzione della IC club e non invece al più corretto riferimento alla data di acquisizione delle quote da parte della madre, poi in parte cedute gratuitamente alla ricorrente, avvenuta, per l'appunto, nel 1996, in piena espressione della pericolosità sociale del marito GI, al quale le stesse sono riferite. 10.2. Tale ultimo riferimento si lega inscindibilmente alla natura gratuita dell'acquisto reso dalla AR, sia in relazione a quota parte delle partecipazione a lei donate della OL sia per quelle della ICa IC. Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno fatto leva sulla incontestata riferibilità originaria delle dette quote al proposto in luogo della formale 23 intestazione alla madre donante;
e alla conseguente indifferenza della donazione formalmente realizzata dalla IS, perché comunque riguardante beni solo apparentemente riferibili alla donante, ulteriormente trasferiti ad altro dei familiari del proposto ma sempre senza intaccarne la titolarità effettiva, rimasta immutata nel tempo. 10.3. Sono poi manifestamente inconferenti i riferimenti alla connotazione illecita delle imprese sociali riferibili dal proposto, partecipate solo formalmente dai due ricorrenti: si tratta di argomentazioni spese dai giudici del merito nell'ottica della confisca delle dette compagini alla luce della integrale alterazione del circuito imprenditoriale e produttivo afferente le dette compagini correlata alle ragioni di pericolosità del proposto, aspetto, dunque, per quanto già evidenziato, palesemente estraneo ai temi del contendere rispetto ai quali il terzo può dirsi legittimato a contraddire. 10.4. Sono parimenti inammissibili le considerazioni spese dalla difesa di MA AR nel contestare -la confisca del cespite in contrada Pietratagliata, rectius delle quote di comproprietà in testa alla ricorrente (giustificata dalla Corte del merito con le argomentazioni efficacemente riassunte alla pagina 356, ultimo capoverso); - la presenza di fonti reddituali idonee a giustificare l'acquisto delle quote della OL da potere di AN e a sostenere la titolarità delle disponibilità liquide sui conti correnti sequestrati alla stessa (per i redditi ritenuti solo fittizi della ricorrente si veda il giudizio di inverosimiglianza argomentato dalla pagina 358, ultimo capoverso;
per i conti correnti, si consideri la motivazione spesa alla pagina pag. 359). Si tratta, infatti, di rilievi critici che, anche la dove si confrontano con le considerazioni spese dalla Corte del merito nel superare le analoghe censure prospettate in appello, supportano, al più, una lettura alternativa delle rispettive acquisizioni, all'evidenza incompatibile con i motivi di ricorso prospettabili in sede di legittimità. 10.5. Del tutto aspecifico, infine, deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di AR avuto riguardo alle considerazioni spese dai giudici del merito nel ritenere, alla luce di una puntuale e logica valutazione in fatto, la riferibilità sostanziale allo stesso delle quote della SA, allo stesso solo fittiziamente intestate. 11.Ne viene l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una soma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
24 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/10/2024.
5. Di NO AN GI, nata a [...] maggio 1960, quale erede di BE NN;
6. CH IZ, nato a [...] il [...] 7. ON NI, nata a [...] il [...] 8. RR ZI, nata a [...] il [...] 9. RO RR, nata a [...] il [...] 10. AR MA, nata a [...] il [...] 11. AR IC CO, nato a [...] il [...]. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45642 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 03/10/2024 avverso il decreto della Corte di Appello di MO del 24 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto la reiezione dei ricorsi lette le memorie di replica alle conclusioni della Procura trasmesse dall'avvocato Oddo nell'interesse di GI AR;
dall'avvocato Consiglio nell'interesse di VA IS e AN AR;
dall'avvocato DA UR nell'interesse di MA AR e IC CO AR RITENUTO IN FATTO 1.Con decreto del 18 aprile 2017, il Tribunale di Trapani ha applicato a GI AR la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno sul presupposto della sua pericolosità sociale qualificata per un verso dalla appartenenza mafiosa del proposto, per altro verso dalla ritenuta consumazione di più illeciti riconducibili all'ipotesi reato prevista e punita dall'ad 512 bis cod. pen. Con lo stesso decreto è stata disposta la confisca di diverse utilità - immobili, rapporti finanziari e di conto corrente, quote societarie in alcune occasioni totalitarie con conseguente ablazione anche del relativo patrimonio aziendale, imprese individuali-, tutte riferibili alla materiale disponibilità del proposto, seppure formalmente in testa a diversi terzi interessati. 2. Interposto appello dal proposto, dai terzi interessati e dalla Procura competente (avuto riguardo ad alcune utilità oggetto della richiesta di confisca rimaste estranee alla disposta ablazione), con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di MO ha parzialmente revocato il decreto appellato, disponendo la restituzione di alcune utilità ai terzi rispettivi intestatari e confermando nel resto la decisione impugnata. 3. Hanno interposto autonomi ricorsi il proposto e i terzi interessati Cangenni GI, quale erede di NO LI;
AN GI Di NO, quale erede di BE NN;
CH IZ, NI RR, ZI RR e RO RR;
VA IS e AN AR;
MA AR e IC CO AR. 4. Nell'interesse del proposto vengono addotti sei motivi di ricorso. 2 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lett. b), CEDU nonché non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965, degli artt. 4, commi 9, 10 e 11 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 10, commi 2 e 3, d.igs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per una asserita violazione del diritto del difesa addotta con riguardo alla possibilità di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa nonché per la irragionevolezza della previsione del termine di dieci giorni previsto sia per proporre appello che per proporre ricorso per cassazione, avverso i decreti che abbiano definito, rispettivamente, il giudizio di primo grado e di appello del procedimento di prevenzione. 4.2. Con il secondo motivo si adduce violazione degli artt. 111, comma 3, Cost., 190 e 586, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell'art. 6 CEDU in relazione alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di nullità prospettata dalla difesa con riguardo alle ordinanze con le quali il Tribunale ha negato l'ammissione dei mezzi di prova indicati a discarico (inerenti alla escussione di diversi testi e alla acquisizione di diversi documenti). 4.3. Con il terzo motivo la violazione di legge viene riferita agli artt. 111, comma 3, Cost., 190, 495, 511, 514, 586 cod. proc. pen. e 6 CEDU con riguardo alla ritenuta infondatezza della eccepita nullità dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'acquisizione del verbale riassuntivo e della trascrizione dell'interrogatorio reso da AR CE alle Procure distrettuali di Roma e MO;
dell'ordinanza di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal teste assistito TT NO al Pubblico ministero;
dell'ordinanza di acquisizione delle dichiarazioni rese dall'on. Sergio Mattarella. 4.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 221, comma 1, 182, comma 2, 586, comma 1, cod. proc. pen. e 67 d.igs. n. 271 del 1989, avuto riguardo alla dedotta nullità della perizia per difetto di legittimazione dei periti nominati dal Tribunale, non iscritti al pertinente albo, nullità tempestivamente sollevata, a differenza di quanto sostenuto dai giudici del merito, prima ancora dell'esame dei periti stessi. 4.5. Con il quinto motivo si adduce violazione degli artt. 1 e 2 della legge n.575 del 1965 e successive modifiche, degli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU nonché dell'art. 649 cod. proc. pen e dell'art. 25 Cost. Facendo leva sulle indicazioni emergenti dal provvedimento interlocutorio reso dalla Grande Camera della Corte EDU nel procedimento OT c. Italia avuto riguardo alla tenuta convenzionale della confisca di prevenzione là dove la pericolosità risulti legata all'appartenenza ad un'associazione mafiosa malgrado 3 l'intervenuta assoluzione dall'accusa di partecipazione alla medesima associazione mafiosa resa in un parallelo procedimento penale, la difesa lamenta: a) la violazione del ne bis in idem e la conseguente preclusione processuale con riguardo al giudizio sulla pericolosità sociale e sulla confisca di prevenzione considerato che il proposto era stato già sottoposto ad una precedente misura di prevenzione personale per appartenenza mafiosa, decretata con provvedimento del 2000, con il quale era stata al contempo rigettata la richiesta di confisca riguardante il medesimo compendio patrimoniale per l'assenza di elementi attestanti la relativa sperequazione reddituale, si che, peraltro, in assenza di validi elementi di novità destinati ad incidere sul pregresso accertamento, doveva ritenersi preclusa al ricorrente sia la possibilità di ampliare il portato dell'originario profilo di pericolosità, anche sul piano della relativa parametrazione temporale, sia di rendere la misura reale proprio in considerazione di tale non consentito nuovo giudizio di pericolosità; b) la conflittualità delle valutazioni rese in termini di pericolosità con i provvedimenti di assoluzione del ricorrente dall'imputazione per partecipazione ad associazione mafiosa avuto riguardo le medesime condotte considerate a fondamento dell'originaria misura di prevenzione applicatagli, nonché con i diversi decreti di archiviazione riguardanti contestazioni inerenti ai reati di cui all'art 512 bis cod. pen. parimenti mosse ai danni del proposto, questi ultimi valorizzati dalla Corte del merito per giustificare la nuova misura di prevenzione personale, peraltro in aperta violazione delle considerazioni di principio rese dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 2024 in relazione ai provvedimenti di archiviazione per fatti estintivi del reato contenenti indebite considerazioni sulla colpevolezza dell'imputato e senza correttamente apprezzare i rilievi prospettati sul tema in appello quanto alla non configurabilità di tale ipotesi di reato laddove l'utilità sia stata intestata ad un familiare del soggetto che mira ad eludere una misura di prevenzione;
c) la violazione del divieto di retroattività sancito dall'art. 25 Cost nonché del criterio di prevedibilità di cui all'art. 7 CEDU della base legale posta a fondamento del giudizio di pericolosità e della conseguente misura reale, dal momento che le condotte valorizzate a sostegno della nuova misura e della successiva confisca, tutte correlate all'ipotesi di reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. non avevano rilievo ai fini della pericolosità al momento in cui furono poste in essere, perché precedenti la modifica dell'art.1 della legge n.575 del 1965 (introdotta con l'art. 2, comma 4, della legge n.94 del 2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009) con la quale, tra le fattispecie sintomatiche della pericolosità sociale è stato espressamente inserito anche il delitto di cui all'art.12 - quinquies di. n.306 del 1992 (ora 512 bis cod. pen); 4 d) la contraddittorietà intrinseca del provvedimento gravato che da un lato ha espressamente escluso di poter valorizzare gli indici fattuali rassegnati dal decreto appellato a sostegno di una ritenuta continuità della contiguità mafiosa del ricorrente oltre gli ambiti temporali definiti dalla misura di prevenzione coperta dal giudicato, per altro verso ha valorizzato ambiti indiziari puntualmente contrastati dall'appello trincerandosi dietro una apodittica valutazione di inammissibilità del gravame e ha ritenuto l'attualità della pericolosità malgrado quanto affermato con riguardo alla appartenenza mafiosa del ricorrente. 4.6. Con il sesto motivo si adduce violazione di legge in relazione agli artt. 2- ter, 3-ter cpv. I. n.575/1965, 4, commi 9, 10, 11 della legge n.1423/1956; 10, commi 2 e 3, d.lgs. n.159/2011; 6 e 7 CEDU. Ad avviso della difesa la misura reale non poteva essere applicata in assenza di legittime valutazioni sulla pericolosità sociale del proposto;
in ogni caso sarebbe stata disposta senza soffermarsi sulla necessaria corrispondenza tra le date di acquisizione delle utilità ablate e i momenti sintomatici della pericolosità sociale. La stessa retrodatazione della pericolosità sociale qualificata operata dalla Corte del merito è stata resa facendo leva su condotte illecite estranee al profilo di appartenenza mafiosa ritenuto e valorizzando statuizioni giudiziali incompatibili al fine per la accordata sospensione condizionale della pena e la conseguente applicabilità del disposto ostativo di cui all'ad 166 cod. pen. 5. Ricorso nell'interesse di AN GI quale erede di NO ZZ. Due i motivi. 5.1. Con il primo, la difesa replica la paventata (dal ricorso del proposto) illegittimità costituzionale dell'arti°, comma 2, d.lgs. n.159/2011 in relazione agli artt. 24 Cost., 6, comma 3, lett.b) e 11 CEDU, e dell'art.3 Cost. con riferimento all'art. 585 cod. proc. pen. 5.2. Con il secondo si denunzia violazione degli artt.
2-bis, comma 3, e 2-ter, comma 14, della citata legge n.576 del 1965 e dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n.159/2011, in relazione all'art. 111, comma 6, Cost. In particolare, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla prova della natura meramente fittizia della intestazione, in capo al ZZ, delle partecipazioni societarie della SA srl e della Alice srl, ritenuta sulla base di considerazioni logiche manifestamente inconferenti rese pretermettendo le osservazioni difensive e le coerenti allegazioni dirette a comprovare la effettiva titolarità in capo al terzo delle quote partecipative confiscate. 6. Ricorso nell'interesse di Di NO AN GI, quale erede di BE NN. 5 Due i motivi. 6.1. Con il primo motivo si adduce vizio integrale di motivazione in relazione ai rilievi prospettati in appello quanto alla affettiva titolarità in capo al NN delle quote societarie della IC SR alla luce delle sue disponibilità finanziarie e di quelle del suo nucleo familiare alla data di acquisizioni delle dette partecipazioni. Con il secondo motivo, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art.117 disp. trans. d.lgs. n. 159/2011 in relazione ad artt. 3, 27, 111 Cost. 6 CEDU laddove, nel disporre in via transitoria, la protratta vigenza dell'abrogata disciplina di cui alla legge n. 465 del 1975 per i procedimenti per i quali, come quello di specie, alla data di entrata in vigore della novella, fosse già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, preclude la possibilità di applicare, in aperta distonia con il principio di ragionevole durata del processo, la disciplina di durata massima del giudizio di prevenzione, ora dettata dal codice antimafia. 7. Ricorso proposto nell'interesse di ET IZ;
RR NI;
RR ZI;
RR RO. Con un unico motivo di adduce violazione di legge in relazione all'art. 4 legge n.1423 del 1956 perché la Corte, con motivazione solo apparente rispetto alle doglianze prospettate con il ricorso, sarebbe pervenuta alla conferma della confisca disposta in primo grado trasponendo ai terzi interessati regole di valutazione probatoria e di giudizio unicamente riferibili alla posizione del proposto. In particolare, la Corte del merito avrebbe ritenuto, sulla base di una mera presunzione, che i ricorrenti non avessero disponibilità reddituali e finanziarie tali da poter acquistare le quote della IC Club IC sas, attesa la giovane età e la capacità reddituale minima degli stessi, là dove, invece, l'onere di provare la provenienza dei redditi da attività illecita gravava sull'accusa. Sarebbe poi stata trascurata l'autonomia di comportamento del gruppo CH/RR, non diversa da quella del AR, elemento logico a conferma di una marcata erroneità della tesi relativa alla esclusiva riferibilità al proposto dell'intera compagine. 8. Ricorso nell'interesse di VA IS e AN AR. Si lamenta, con riferimento specifico alle singole utilità confiscate ( beni immobili, quote societarie, imprese individuali, rapporti di conto corrente) intestate ai detti ricorrenti, violazione degli artt.
2-ter, 10 e ss., legge n.575/1965 nonché vizio integrale di motivazione avuto riguardo ai temi della sperequazione 6 reddituale fondante l'ablazione riferita al complessivo nucleo familiare del AR e a quello della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati, il tutto alla luce di una asserita inadeguatezza reddituale all'evidenza smentita dai contrari rilievi difensivi integralmente pretermessi. Si contesta, ancora, l'applicazione di linee interpretative riferibili al paradigma dell'impresa mafiosa o comunque connotata da illiceità, non estensibili alle società partecipate dai ricorrenti. 9. Ricorso nell'interesse di AR MA e AR IC CO. I primi tre motivi risultano prospettati nell'interesse esclusivo di MA G ia m marina ro. 9.1. Con il primo si adduce violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d.lgs. n.159/2011 nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen, in relazione alla confisca della quota intestata alla ricorrente del capitale sociale della ICa Club IC sas, in mancanza di base legale e in difetto di correlazione temporale, anche per l'erroneo giudizio in ordine alla disponibilità del bene in capo al prevenuto. In particolare, la difesa lamenta mancanza di prova dell'interposizione fittizia della ricorrente;
il mancato rispetto della correlazione temporale perché la società sarebbe stata costituita nel 1982, dunque al di fuori del perimetro della pericolosità sociale del proposto, accertata dalla seconda metà degli anni '80 e sino al 2005; c) carenza di prova quanto alla disponibilità della quota societaria in capo al proposto;
d) erroneo accertamento della sussistenza dei caratteri dell'impresa "mafiosa"; e) violazione del diritto di proprietà della ricorrente e, dunque, dei principi costituzionali e convenzionali, dal momento che la confisca è basata sulla presunzione di origine illecita dei beni in assenza di prova di alcun collegamento con attività criminali. 9.2. Con il secondo motivo le predette violazioni di legge vengono riferite alla confisca della quota intestata alla ricorrente del capitale sociale della Centro medico solarium srl e della quota di proprietà dell'immobile sito in Via Pietratagliata, disposta in mancanza di base legale in relazione alla ritenuta disponibilità del bene in capo al prevenuto. Si deduce il difetto del requisito della disponibilità della quota in capo al proposto e il difetto del requisito dell'illiceità delle provviste finanziarie impiegate. La decisione impugnata avrebbe comportato una forma di espropriazione dei beni risolvendosi in una pena patrimoniale sproporzionata in contrato con il diritto di proprietà, costituzionalmente tutelato. 7 9.3. Con il terzo motivo le medesime doglianze vengono rivolte in direzione della confisca dei rapporti finanziari intestati a AR MA, nonché dei rapporti cointestati a IS VA, per mancanza del requisito della disponibilità del bene confiscato in capo al proposto e in violazione del principio di proporzione ex artt. 42 Cost. e 1 Protocollo 1 CEDU, dal momento che è stata operata una sostanziale espropriazione dell'intero saldo contabile, confondendo i proventi leciti con quelli assertivamente illeciti. 9.4. Il quarto motivo viene prospettato nell'interesse di IC CO AR. La difesa lamenta violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d.lgs. n.159/2011 nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen, in relazione alla confisca della quota intestata al ricorrente del capitale sociale della SA srl, in assenza di prova in ordine alla disponibilità del ben in capo al proposto, in difetto di correlazione temporale e attraverso indebiti e non comprovati riferimenti alla ritenuta strumentalizzazione dell'attività di impresa esercitata dalla SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che, nel caso, la proposta inerente alle misure di prevenzione contestate dai ricorsi in esame è stata formulata in data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, si che nel caso, in ragione di quanto previsto dalla relativa disciplina transitoria dettata da tale ultimo testo normativo (segnatamente dall'art. 117), trovano applicazione le norme previgenti in materia di prevenzione personale e patrimoniale. 2. Ciò precisato, ritiene la Corte che i ricorsi proposti nell'interesse di GI NA e dei terzi interessati siano tutti inammissibili perché fondati su motivi manifestamente infondati o non consentiti perché generici, aspecifici e comunque eccentrici al tenore delle censure prospettabili in sede di legittimità in materia di prevenzione limitate, come è noto, alle sole ipotesi di violazione di legge (art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575), nozione che comprende anche i vizi di motivazione, integralmente assente o meramente apparente su temi di stringente decisività tali da destrutturare la decisione gravata. 3. La lettura delle due decisioni di merito, resa alla luce dei diversi ricorsi in esame, permette di evidenziare, in premessa alla disamina dei relativi motivi, che GI AR è stato sottoposto, prima dell'intervento in prevenzione 8 ora posto allo scrutinio di questa Corte, alla misura della sorveglianza speciale per appartenenza mafiosa con decreto del Tribunale di Trapani del 12 gennaio 2000, divenuto definitivo nel 2004. Il perimetro temporale dei fatti rilevatori di tale già accertata pericolosità sociale qualificata riguardava - per quanto emerge dallo stesso contenuto della decisione ora gravata da ricorso- condotte successive al 1991 (si veda pag. 217); sempre in ragione di quanto precisato dalla Corte di appello, avrebbe inoltre trovato un confine ultimo coincidente con la puntuale esecuzione della detta misura, intervenuta nel 2005. Con lo stesso decreto sopra indicato, ancora, il Tribunale di Trapani ebbe a rigettare la proposta di applicazione, ai danni del AR, di una misura reale fondata sulla accertata pericolosità sociale del proposto, decisione, anche questa, coperta da giudicato. 4. Sempre in premessa, va anche messo in immediata evidenza che AR, pochi mesi dopo l'adozione della citata misura di prevenzione personale, è stato assolto, nel processo penale parallelo, dall'imputazione per associazione mafiosa con sentenza, anche questa definitiva, del 20 giugno 2000. Emerge, ancora, che l'odierno proposto nel 1998 ebbe a patteggiare la pena per alcuni reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato, turbata libertà degli incanti) per condotte connesse alla carica e alla attività di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ospedale V. Emanuele III di Salemi e del Comitato di gestione USL 4 di Mazara del Vallo negli anni dal 1985 al 1991. AR, sottoposto ad altri processi penali, non valorizzati dai giudici della prevenzione, è stato assolto dalle relative imputazioni mentre sono state archiviate diverse accuse nei suoi confronti per nuove condotte associative successive a quelle già coperte dal giudicato assolutorio e per alcune ipotesi di intestazione fittizia aggravata ex art 416 bis.1 cod. pen. In particolare, con riguardo a queste ultime, nel ricorso del proposto si fa riferimento specifico a tre decreti di archiviazione, resi negli anni 2005, 2008 e 2018 (dalla pag. 51). 5.Ciò premesso, appare altresì opportuno definire i contenuti del diverso portato delle due decisioni di merito quanto alla ritenuta pericolosità sociale del Giam marina ro. 5.1. In primo grado - apprezzando situazioni in fatto acquisite nel primo giudizio di prevenzione ma non valorizzate in quella sede, altre inerenti al medesimo arco temporale coperto da quel giudicato ma non acquisite nel primo procedimento e altre ancora cronologicamente successive-, il Tribunale: 9 ha ritenuto diversa e ben più grave l'intensità della appartenenza mafiosa del ricorrente nel periodo coperto dalla decisione già definitiva rispetto a quanto messo in luce dal detto precedente, aspetto utilizzato quale chiave di lettura di condotte antecedenti e successive, valorizzate nel pervenire all'ampliamento della originaria pericolosità qualificata da appartenenza mafiosa riferita a AR, così estesa ad ambiti temporali precedenti o posteriori al periodo coperto dal primo decreto;
ha apprezzato, soprattutto con riferimento agli anni successivi al 2005, diverse ipotesi di intestazione fittizia sussumibili all'egida dell'art 512 bis cod. pen - messe in atto in modo strutturato e seriale dal proposto soprattutto in esito ai primi inconvenienti giudiziari che lo riguardarono (nel 1995 e nel 1996 NA venne attinto da due ordinanze custodiali per gli illeciti sopra descritti realizzati dal 1985 al 1991)- quali autonoma fonte di pericolosità disgiunta da quella di appartenenza mafiosa, parimenti destinata a supportare la misura di prevenzione personale e reale ora applicata al ricorrente. 5.2. La Corte di appello ha condiviso solo in parte la valutazione resa dal decreto appellato in ordine al giudizio di pericolosità ascritta al AR. In particolare, ha ritenuto che le situazioni in fatto successive a quelle considerate dal primo decreto applicativo della misura personale ai danni del proposto (si veda da pag. 212) non davano conto di alcuna rinnovata o ribadita contiguità mafiosa del proposto, tanto che il giudizio di pericolosità, limitatamente alla appartenenza mafiosa, non poteva estendersi oltre il perimetro di tempo( 2005 ) definito dalla cessazione degli effetti della predetta misura ( risalente al 2000). Alla luce dei "nova" acquisiti (si veda da pag. 217, ultimo capoverso), ha tuttavia confermato l'estensione a ritroso della originaria appartenenza qualificata, riportandola alla prima metà degli anni '80. Al contempo, ha confermato (da pag. 228) il giudizio di pericolosità immediatamente e autonomamente ricavabile dalle condotte di intestazione fittizia riferite al proposto e valorizzate, con argomentare analitico, in primo grado, siccome realizzate durante l'esecuzione della prima misura e successivamente alla relativa cessazione (si veda pag. 231 e soprattutto da pag. 238 sulla correttezza in diritto delle valutazioni rese dal Tribunale nel ritenere la configurabilità delle ipotesi di reato di cui all'art 512 bis). Da qui la decisione di lasciare immutata la misura della sorveglianza speciale disposta in primo grado, seppur ora solo supportata da tale meno estesa ipotesi di pericolosità sociale qualificata. 6. Ciò premesso, può ora passarsi allo scrutinio dei ricorsi, prendendo le mosse dai motivi proposti nell'interesse di GI NA, vieppiù 10 supportati dalle considerazioni esposte dalla difesa con la memoria tramite la quale si è inteso confutare le argomentazioni esposte dalla Procura generale a sostegno delle proprie conclusioni. 6.1. Non coglie nel segno la questione di legittimità costituzionale esposta a fondamento del primo motivo di ricorso del proposto, legata al tempo previsto ex lege (dieci giorni dalla comunicazione della decisione) per proporre appello e ricorso in cassazione in materia di prevenzione. In disparte il merito del dubbio paventato - che tocca scelte legislative non sindacabili in assenza di profili di manifesta irragionevolezza, non adeguatamente puntualizzati dalla difesa- la questione deve ritenersi priva di rilevanza e dunque non prospettabile per tale pregiudiziale ragione ostativa. Ciò alla luce della incontestata tempestività dei due ricorsi, aspetto che, riguardo al tema sollevato, assume un ovvio, assorbente, rilievo logico;
ma anche in considerazione della astratta genericità dell'assunto difensivo inerente alla affermata ma non comprovata violazione delle prerogative difensive patite nell'occasione in ragione del termine imposto ex lege per proporre l'impugnazione, di merito e legittimità. Violazione, peraltro, ampiamente contraddetta dalla riscontrata complessità delle contestazioni svolte con l'appello, ribadite dall'odierno ricorso, lette anche alla luce della rilevante e analitica attività difensiva spiegata in primo grado, a conferma di una situazione processuale rispetto alla quale ben può ritenersi che il termine per impugnare previsto normativamente non abbia concretamente inciso sulle possibilità delle parti interessate di difendersi compiutamente, così da risultare apertamente smentita anche l'addotta violazione dell'art. 6 CEDU. La circostanza, poi, che in appello sia stata stigmatizzata la genericità di alcuni rilievi prospettati - per avere la difesa richiamato le osservazioni rese in primo grado senza confrontarsi con le soluzioni rese dal decreto appellato nel disattenderne il portato ma limitandosi ad un mero riferimento alle memorie depositate innanzi al Tribunale-, non vale a confortare l'assunto difensivo, trattandosi di evenienza legata non al circoscritto ambito temporale entro il quale predisporre l'impugnazione, bensì, a ben vedere, alle scelte della difesa, sfociate, nel caso, in una tecnica espositiva coerentemente ritenuta, in parte qua, inadeguata alla luce del disposto di cui all'art 581 cod. proc. pen. 6.2. Sono inammissibili le doglianze afferenti alle nullità processuali rivendicate con il secondo e terzo motivo di ricorso, perché connotate da marcata genericità oltre che manifestamente infondate. In particolare, la mancata assunzione di prove orali e le omesse acquisizioni documentali indicate con l'impugnazione non risultano supportate da puntuali 11 argomentazioni dirette a sostenerne la rilevanza probatoria nel più ampio quadro delle emergenze acquisite, (rilevanza) apoditticamente sostenuta. Quelle inerenti alle acquisizioni disposte dal Tribunale malgrado le obiezioni della difesa, ribadite dal terzo motivo, sono in linea di principio errate giacché il giudizio di prevenzione consente certamente l'acquisizione di dichiarazioni di terzi rese nel corso delle indagini o in altri procedimenti e comunque assunte non in contraddittorio con la difesa del proposto, potendo tale prerogativa venire recuperata contrastandone il portato all'interno del procedimento stesso e se del caso sollecitando l'escussione del dichiarante (che nel caso non risulta invocata dalla difesa). Sono, in ogni caso, parimenti generiche quanto alla decisività assunta da detti momenti probatori rispetto alla decisione assunta. In entrambi i casi, infine, le censure proposte con i detti motivi si sono rilevate anche aspecifiche, perché non si confrontano con le risposte offerte su tali punti con l'ordinanza del 6 maggio 2020 richiamata dalla Corte del merito a sostegno della decisione assunta nel rigettare le relative eccezioni (vedi pagina 96 del provvedimento gravato). 6.3. È inammissibile anche la doglianza inerente alla addotta nullità prospettata dalla difesa in relazione alla avvenuta nomina di periti non iscritti negli albi di cui all'art 67 disp. att. cod. proc. pen. senza il supporto di adeguata motivazione atta a sostenere siffatta scelta: trattasi, infatti, di nullità a regime intermedio nel caso tardivamente dedotta (alla udienza del 30 giugno 2015) quando pacificamente le operazioni peritali erano da tempo avviate. Considerato il vizio (che attiene alla nomina del perito e che poteva essere riscontrato con immediatezza, dovendo la difesa limitarsi alla mera consultazione dell'albo territorialmente competente) è poi indifferente il fatto che la perizia non risultasse ancora acquisita, occorrendo prima procedere all'esame dei periti. Piuttosto, il rilievo andava necessariamente prospettato se non all'atto della nomina quantomeno prima dell'inizio delle operazioni peritali, proprio perché inerente non allo svolgimento dei compiti demandati al perito ma in radice al conferimento dell'incarico. 6.4. Sono diversi i temi messi in gioco dal quinto motivo di ricorso. Tutti quelli messi in rilievo facendo leva sul tenore del provvedimento interlocutorio reso dalla Grande Camera della CEDU nel procedimento OT
contro
Italia citato in narrativa, sono in parte eccentrici al portato delle relative problematiche, in parte genericamente prospettati. 6.4.1. In particolare, guardando al tema della possibile conflittualità tra decisioni di matrice assolutoria rese in esito al processo penale e valutazioni di segno opposto poste a fondamento dell'applicazione di una misura di prevenzione, 12 sia personale che reale, i rilievi difensivi sono certamente inconferenti in relazione alla pericolosità qualificata legata alla appartenenza mafiosa del AR, comunque valorizzata a sostegno della confisca: se è vero, infatti, che il proposto è stato assolto dalla imputazione mafiosa con sentenza passata in giudicato, è anche vero che, al contempo, il profilo della sua appartenenza mafiosa, destinato, seppur in parte, a fondare l'intervento qui contestato, riposa su una pressoché contestuale decisione assunta in sede di prevenzione, parimenti passata in giudicato e mai attinta da una richiesta di revoca sulla base della detta assoluzione. Non v'è, dunque, un contrasto tra decisioni utilmente valorizzabile in questa sede perché le valutazioni dirette a rinsaldare il giudizio di pericolosità per appartenenza mafiosa riposano su un giudicato mai contrastato dal AR con gli appositi strumenti impugnatori messi a disposizione dall'ordinamento. 6.4.2. Semmai un siffatto contrasto potrebbe essere valorizzato per quelle considerazioni spese dai giudici del merito dirette ad espandere a ritroso la mafiosità del proposto in epoca antecedente al 1991, non valorizzate nel primo procedimento di prevenzione: ma sotto questo versante il ricorso è generico, perché manca di dettagliare la relativa contestazione, in particolare riportando i tratti della decisione di assoluzione destinati a smentire in fatto le considerazioni spese dai giudici del merito nel sostenere la detta conclusione, volta a retrodatare l'appartenenza mafiosa del proposto. 6.4.3. I temi agitati dalla "OT", piuttosto, potrebbero, nella specie, assumere maggior rilievo con riguardo alla pericolosità ritenuta dai giudici del merito in considerazione delle condotte riportate alle ipotesi di reato ex art 512 bis cod. pen., valorizzate in appello a supporto esclusivo della misura personale, oltre che in aggiunta agli altri elementi acquisiti a sostegno della misura reale. In parte qua, per quanto già anticipato, la difesa ha rivendicato la conflittualità tra tale valutazione e le archiviazioni decretate (in un caso per prescrizione) rispetto ad analoghe accuse mosse in sede penale. In disparte il tema della cedevolezza in sé della valutazione correlata alla archiviazione, estranea a ben vedere ai profili messi in gioco dalla "OT" (più legati all'ipotesi dell'assoluzione intervenuta in esito ad un compiuto giudizio penale), anche su tale versante il ricorso difetta della necessaria specificità, vizio reso ancor più marcato dal confronto con le copiose argomentazioni spese in primo grado quanto ai diversi episodi valorizzati in tale ottica, riprese per relationem in appello. Occorreva, in particolare, precisare i contenuti delle dette archiviazioni e confrontarne il portato con gli elementi fattuali messi in luce dai giudici della prevenzione così da dare concretezza alla rimarcata e assorbente conflittualità tra le due decisioni, aspetto nel caso tanto genericamente quanto apoditticamente 13 rivendicato;
di contro, il ricorso, senza mai precisare il contenuto in fatto delle relative accuse e delle correlate valutazioni sottese alle richiamate archiviazioni, si limita a riportare astrattamente i dati identificativi dei relativi processi penali, così da risultare evidentemente inadeguato rispetto all'obiettivo processuale perseguito. 6.4.4. Non coglie nel segno neppure il rivendicato "ne bis in idem" rispetto alla pregressa decisione resa in materia di prevenzione, anche in parte qua per la aspecificità estrinseca del ricorso. Il tema, considerato il devoluto in appello, per un verso attiene unicamente alla misura patrimoniale (si veda l'affermazione in tal senso resa alla pag. 96, ultimo capoverso, della decisione gravata, non contrasta dal ricorso); per altro verso risulta prospettato anche in tal caso inadeguatamente, perché presupponeva la precisazione dei momenti attestanti l'identità di giudizio tra le due regiudicande, sia in relazione alle utilità confiscate, sia con riguardo agli elementi reddituali e finanziari valorizzati a sostegno del giudizio di ritenuta disponibilità e sperequazione. La lettura del ricorso non solo non da conto di siffatte puntualizzazioni. Ma, altrettanto pregiudizialmente, non consente di individuare alcun profilo critico espressamente prospettato in direzione degli elementi puntualmente valorizzati dalla Corte del merito nel segnalare il diverso spettro cognitivo dei temi afferenti la pericolosità qualificata del proposto a sostegno del superamento del pregresso giudicato dalla Corte del merito (si veda pagina 99), nonché il ben più compiuto portato delle acquisizioni rese rispetto alla laconicità degli elementi valorizzati nel primo decreto e la marcatamente diversa entità delle utilità considerate, destinate a disvelare un patrimonio attinto dalla ablazione chiaramente mutato rispetto, alla precedente decisione, di segno opposto, resa in sede di prevenzione. 6.4.5. La difesa ha anche rimarcato una asserita applicazione retroattiva dell'ipotesi di pericolosità legata agli episodi ricondotti all'egida normativa dell'ad 512 bis cod. pen., i quali ultimi sono stati normativamente valorizzati nell'ottica del substrato tipico delle ipotesi fondanti l'applicazione di una misura di prevenzione personale e a caduta patrimoniale solo a far tempo dal 2009 ( i.e. dalla entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 che ha aggiunto alle ipotesi sintomatiche della pericolosità sociale qualificata all'epoca annoverate dall'art. 1 della legge n. 575 del 1965 anche quella inerente alla presenza di indizi del reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, oggi trasfuso nell'art. 512 bis cod. pen.). Da qui la rivendicata violazione dell'art 25 Cost. o comunque del concetto di prevedibilità della base legale fondante l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale imposto dalla previsione di cui all'art. 7 CE per tutte le 14 condotte realizzate dal proposto in epoca antecedente alla detta modifica normativa. 6.4.5.1. Anche questa censura soffre di genericità. Il tema, infatti, non risulta prospettato in appello e presupponeva in fatto la puntuale indicazione delle condotte, apprezzate dai giudici del merito nel riscontrare la detta ipotesi di pericolosità, commesse in data antecedente al 2009. 6.4.5.2. Ma anche prescindendo da tale rilievo pregiudiziale, l'assunto difensivo appare in ogni caso manifestamente infondato. Muove, infatti, da un punto di partenza, la natura sanzionatoria punitiva da ascrivere alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, che di contro risulta smentita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu. In particolare, con la sentenza n. 24 del 2019, anche alla luce della consolidata interpretazione offerta su tali temi dalla Corte di Strasburgo, la Consulta ha avuto modo di ribadire la estraneità delle misure di prevenzione allo statuto delle sanzioni penali, costituendo quelle personali meri momenti limitativi della libertà di circolazione, in quanto tali assoggettati alla riserva di legge di cui all'ad 13 comma 2 Cost. e alla previsione di cui all'art. 2, § 3, protocollo addizionale n. 4 alla CE e quelle reali interventi diretti a ripristinare la situazione precedente ad accumulazioni patrimoniali correlate, anche temporalmente, a condotte illecite sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto attinto dalla ablazione, in quanto tali dirette ad incidere su valori altrettanto tutelati costituzionalmente (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionalmente (art 1, protocollo addizionale CE), comunque diversi dalla libertà personale. Da qui la estraneità delle misure di prevenzione alla previsione di cui all'ad 25 comma 2 Cost. e all'art. 7 CE, riferibili alle sanzioni penali, indebitamente evocate dalla difesa;
ma anche la confermata estensibilità (§ 9.6 del considerando in diritto) alle misure di prevenzione delle regole dettate dal Codice penale per le misure di sicurezza (artt. 200 e 236 cod. pen.), che rendono applicabile la disciplina vigente alla data di applicazione delle misure, secondo indicazioni di principio già spese dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza "Spinelli" (24 giugno 2014, dep. 2015). 6.4.5.3. Né fanno gioco, nel caso, le considerazioni di principio rese dalla recente sentenza "Rizzi" delle Sezioni unite (n. 8052 del 26 ottobre 2023, dep. 2024) trattandosi di arresto che ha riguardato la diversa ipotesi inerente al rilievo da ascrivere alla prevedibilità degli esiti giudiziari correlati ad interpretazioni giurisprudenziali consolidate dirette ad influire sull'assetto probatorio destinato ad informare giudizi comunque inerenti alla applicazione di sanzioni di matrice indubbiamente penale ( nel caso, la confisca di cui all'art 240 bis cod. pen., il cui substrato di riferimento è dato dalla responsabilità penale per il reato presupposto 15 e non da giudizi sulla pericolosità sociale, che tale accertamento di responsabilità non presuppongono). 6.4.5.4. In ogni caso, anche a ritenere estensibile alle misure non connotate da caratteri sanzionatori tipicamente penalistici il principio di legalità convenzionale dettato dall'art 7 CEDU con particolare riguardo alla ragionevole prevedibilità degli effetti conseguenti alla violazione della base legale posta a fondamento degli interventi di prevenzione, non può non rimarcarsi come nella specie la novella del 2009 ha finito per catalogare, tra i fatti ritenuti ex lege sintomaticamente espressivi della pericolosità sociale, condotte di reato già puntualmente tipizzate (dal 1991) in termini di illecito penale, foriere di effetti ben più pregnanti rispetto alla sottoposizione all'azione di prevenzione (perché fonte di responsabilità penale e al contempo motivo di applicazione della confisca allargata), tali da allertare senza incertezza il possibile destinatario del precetto quanto al disvalore delle condotte poi valorizzate anche in ottica preventiva. Il tutto con riguardo ad agiti illeciti che immediatamente si correlavano al tema della prevenzione, perché ontologicamente diretti proprio a neutralizzare l'efficacia dei relativi interventi in prevenzione rispetto alle accumulazioni illecite realizzate nel tempo, così da rendere marcatamente inconferente il tema della non prevedibilità degli effetti legati alle dette condotte. 6.4.6. Il quinto motivo contiene anche contestazioni rivolte al giudizio di pericolosità legato alle condotte tipizzate ex art 512 bis cit. nonché alla attualità del detto presupposto soggettivo, momento imprescindibile della misura personale. Sul tema della configurabilità delle ipotesi di reato ritenute sintomatiche della pericolosità ascritta al AR, va evidenziato che l'unica doglianza prospettata, pedissequamente ripresa da quella formulate con l'appello, si lega alla ritenuta inidoneità delle condotte laddove l'interposto sia tra i familiari del soggetto interponente che, in quanto tali, risultano annoverati tra quelli presuntivamente protagonisti delle manovre realizzate dal possibile proposto al fine di eludere l'intervento in prevenzione. Tesi in diritto, questa, puntualmente disattesa dalla Corte del merito facendo correttamente leva sul consolidato orientamento di legittimità in forza del quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, occorrendo distinguere tra l'astratta possibilità di ritenere integrato il reato e l'effettiva e concreta sussistenza 16 dello stesso avuto riguardo al grado di capacità elusiva garantito dall'operazione patrimoniale, soprattutto in relazione alla verifica del dolo chiamato a sorreggere l'illecito in questione (da ultimo si veda Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368; Sez. 2, n. 27388 dell'8/5/2024, n.m.; Sez. 5, n. 20050 del 1/3/2024, n.m.). Il rilievo diretto a contestare l'attualità del giudizio di pericolosità, infine, è inammissibile per più concorrenti ragioni: oltre a risultare evidentemente inconferente ( perché correlato al tema dell'appartenenza mafiosa, ipotesi di pericolosità non valorizzata dalla Corte del merito a supporto della misura personale), è anche generico (perché difetta di un adeguato confronto con le numerose condotte ex art. 512 bis realizzate dopo la cessazione della prima misura) e soprattutto non consentito (perché il tema non venne devoluto in appello). 6.5. L'ultimo motivo di ricorso prospettato nell'interesse del proposto, il sesto, è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato. Con la doglianza la difesa non solo replica contestazioni già mosse e disattese avuto riguardo al tema della pericolosità, ma sottopone a critica anche il profilo della perimetrazione temporale del detto requisito soggettivo, ritenuto non compatibile con la data di acquisizione delle utilità fatte oggetto dell'ablazione contestata. Il rilievo in questione, tuttavia, presupponeva una puntuale indicazione delle singole utilità; della data di relativa acquisizione;
della conseguente distonia tra tali momenti e il perimetro temporale coperto dalla ritenuta pericolosità del ricorrente. Aspetti, questi, tutti integralmente trascurati dal ricorso. Da qui, in definitiva, la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse di GI AR. 7.Venendo ai ricorsi autonomamente proposti nell'interesse delle terze interessate AN e Di NO, ritiene la Corte che allo scrutinio dei relativi motivi possa procedersi congiuntamente. Le due posizioni riguardano, infatti, la titolarità, da parte dei danti causa delle odierne ricorrenti, delle partecipazioni societarie relative a due compagini (IC srl e SA SR) che i giudici del merito hanno attribuito alla disponibilità materiale del proposto secondo linee valutative che, nel motivare della decisione gravata, in particolare, trovano diversi momenti di contratto (si vedano le pagine da 367 per la IC SR e da 412 per SA srl). Partecipazioni, queste, sottoposte ad un vortice continuo e anomalo di trasferimenti realizzati al valore nominale delle quote e senza mai considerare le 17 evoluzioni imprenditoriali sottostanti (con particolare riguardo alla SA), che si inseriscono appieno, secondo l'impostazione sottesa alle due decisioni di merito, nell'operazione di complessiva fittizia dismissione delle proprie disponibilità architettata dal AR in prossimità del procedimento di prevenzione promosso, alla fine degli anni '90, nei suoi confronti, nonché della definizione del processo penale chiuso con la sua assoluzione. 7.1. Giova premettere che dalla lettura della decisione impugnata emerge che IC srl, alla data del sequestro, vedeva quali soci formali intestati delle quote NN e ZZ (ai quali sono subentrate in via ereditaria le mogli, rispettivamente individuate in AN GI Di NO e GI AN), oltre a IC CO AR e CH IZ. SA srl, oltre a ZZ, vedeva quali formali partecipi, la moglie del proposto VA IS, AR, LV NZ, ID AN, MO ME, TR GN. Hanno contestato la confisca, NN e ZZ (oggi le loro eredi) e la IS. CH non ha impugnato con riferimento alla IC;
parimenti il provvedimento è divenuto definitivo nei confronti di tutti gli altri formali intestatari della SA diversi dalla moglie del proposto. 7.2. Ciò premesso, i ricorsi delle due eredi dei titolari formali delle quote confiscate delle dette società, sono inammissibili perché i relativi motivi risultano viziati da aspecificità estrinseca, atteso che, avuto riguardo ad entrambe le impugnazioni, non si riscontra un puntuale confronto con l'analitico argomentare svolto dalla Corte del merito nel rimarcare l'assoluto dominio mostrato nel tempo dal AR rispetto a dette compagini, costituite in forma societaria solo per fungere da schermo rispetto alla dominante ed esclusiva riferibilità al proposto dei relativi interessi imprenditoriali. Il tutto secondo una cornice fattuale e un modulo comportamentale replicato in modo pressoché seriale dal proposto negli anni, avvalendosi - nel riferire apparentemente a terzi la titolarità delle quote partecipative inerenti a detti enti sociali- di persone di sua immediata fiducia nel quadro dei rapporti clientelari- analiticamente descritto dai giudici del merito- favoriti dalle cariche e dagli incarichi pubblici rivestiti dal proposto e dal suo militante passato nell'ambito della criminalità organizzata. Sotto quest'ultimo versante, in particolare, i ricorsi trascurano di affrontare e disattendere le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la peculiarità dei contatti e dei rapporti personali intercorsi tra l'interponente e gli interposti, filtrati alla luce della sostanziale estraneità di questi ultimi alle vicende imprenditoriali delle compagini in oggetto;
aspetto vieppiù rilevante, sul piano logico, a fronte dei poteri di rappresentanza e gestori svolti dai titolari fittizi delle quote in questione 18 (in particolare con riferimento a ZZ, avuto riguardo alla posizione assunta nella SA). I motivi addotti, del resto, denunziano con immediatezza la loro inadeguatezza rispetto ai limiti del devoluto prospettabile in sede di legittimità nella materia che occupa: rassegnano difetti integrali di motivazione, essenzialmente legati alle capacità finanziarie dirette a sostenere le relative acquisizioni, quando, di contro, le censure prospettate replicano aspetti tutti affrontati e disattesi dalla Corte del merito con motivazione puntuale e tutt'altro che illogica, contrastata dai ricorrenti in termini meramente apodittici. Là dove i ricorsi si confrontano con il motivare speso dalla Corte del merito nel giustificare il giudizio di disponibilità delle utilità confiscate in luogo delle apparenze formali, i ricorsi deducono vizi logici del motivare quanto ad alcuni degli elementi fattuali apprezzati dalla Corte del merito nel ritenere la natura solo fittizia delle relative intestazioni, rilievi non consentiti, per quanto già detto, a prescindere dalla relativa fondatezza nel merito. 7.3. La questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa di AN replica la manifesta infondatezza e il giudizio di irrilevanza già messi in luce affrontando l'identica prospettazione offerta dal ricorso del proposto. Quella sollevata dalla difesa della Di NO è all'evidenza manifestamente infondata. 7.3.1. Vale evidenziare che la ricorrente, nel suo concreto argomentare, non contesta la legittimità costituzionale della norma ritenuta applicabile alla specie dai giudici del merito in forza della citata disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 117), i.e. l'art. 2 ter della legge del 565 del 1975. Disposizione, questa, che, pur non consentendo la confisca se resa oltre un anno dal sequestro, è stata interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in termini tali da ritenere il detto limite temporale non operativo là dove, come nel caso, il sequestro sia stato adottato contestualmente all'applicazione di una misura di prevenzione personale (ex multis, Sez. 2, n. 16191 del 24/03/2017,Rv. 270267). Riguardo a tale previsione e alla interpretazione che ne ha offerto il diritto vivente, con il sotteso bilanciamento dei valori costituzionali in gioco in quel determinato contesto normativo, il ricorso, a ben vedere, non si confronta in alcun modo, evitando ogni approfondimento argomentativo in funzione della prospettata lesione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati. 7.3.2. Piuttosto, la difesa dubita della legittimità costituzionale della disciplina transitoria già citata e dell'effetto che, sul piano della ragionevole durata del processo, ne consegue: più precisamente contesta l'inapplicabilità alla specie dei termini di durata massima di efficacia della confisca in primo (art 24) e secondo grado (art. 27) ora previsti dal vigente codice antimafia. 19 Una siffatta impostazione critica, tuttavia, non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale, proprio con riguardo alla tenuta costituzionale della disciplina transitoria in questione e delle ricadute che ne derivano sul tema del termine di efficacia del vincolo apposto con il sequestro, è stato evidenziata la manifesta infondatezza di analoga questione perché la scelta di "limitare la operatività non solo della disposizione in esame, ma di tutte le nuove norme introdotte con il Libro I con il Codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al citato d.lgs., ai soli procedimenti instaurati, con la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione, dopo l'entrata in vigore di tale decreto" costituisce "espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore" nel regolare "gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti" (Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, Rv. 275684). 8.11 ricorso proposto nell'interesse dei terzi interessati CH IZ, RR NI, RR ZI, RR RO, formali intestatari della IC Club IC sas. La società in questione, sottoposta a una confisca totalitaria quanto alle relative partecipazioni, vedeva tra i soci, al momento del sequestro, la moglie del proposto e i figli AN e MA (per averne acquistato le quote in via di cessione gratuita da potere della madre) per metà del capitale sociale. L'altra metà del capitale risultava formalmente in capo ai ricorrenti sopra indicati, che sono moglie (RR), figlie (NI e ZI) e genero (CH) di EA RR, soggetto particolarmente vicino al proposto, concorrente in diverse intraprese illecite riferibili allo stesso riferibili, definito dal collaborante TT "la cassaforte" di AR". CH, al pari della IS, era socio accomandatario della detta compagine. 8.1.11 ricorso riposa su censure inammissibili perché non si confronta con la congerie di argomenti messi in luce dai giudici del merito e in particolare con gli snodi nevralgici del relativo motivare tutti diretti a rappresentare l'assoluto dominio operato dal proposto sulle vicende della detta società ancora prima di risultarne quotista (nel 1996) per il tramite della moglie, trattandosi di compagine all'evidenza piegata alla realizzazione di interessi e operazioni commerciali essenzialmente riferibili al AR nella piena e mai contrapposta consapevolezza degli altri soci facenti capo ai RR ( si veda pag. 409 ultimo capoverso e tutti gli indici fattuali messi in luce nelle pagine precedenti, estranei a qualsivoglia confronto critico prospettato dal ricorso). 20 Il tutto alla luce di una mai superata incapienza reddituale e finanziaria dei ricorrenti rispetto ai relativi momenti di acquisizione delle quote. 8.2. In questa cornice, l'unico motivo di doglianza dotato di una minima concretezza - quello riguardante l'autonomia asseritamente mostrata da CH nel compiere alcuni atti di appropriazione indebita rispetto a risorse proprie della società - risulta affrontato e disatteso dalla Corte del merito rimarcandone la non decisività rispetto agli altri argomenti logici valorizzati a sostegno della conferma della integrale confisca della compagine in questione ( si veda dalla pagina 411), senza che anche sul punto il ricorso si sia confrontato con la dovuta specificità rispetto a siffatto argomentare. 9. Ricorso nell'interesse di VA IS e AN AR. Le censure prospettate dal ricorso sono tutte inammissibili. 9.1. Giova premettere che il decreto impugnato, nel definire la disponibilità delle utilità in questione siccome riferibile al proposto piuttosto che ai ricorrenti, moglie e figlio del AR, ha avuto modo di evidenziare ( si veda la sintesi prospettata alla pagina 348 con riguardo ai beni mobili, immobili e rapporti finanziari) il relativo legame familiare e l'interessamento, costante e dominante, del proposto rispetto alla sorte e alla gestione delle utilità in questione. Elementi, questi letti in contrapposizione alla distanza mostrata dai ricorrenti rispetto alle medesime utilità oltre che alla luce della riscontrata assenza di adeguate fonti reddituali e finanziarie riferibili ai predetti rispetto ai costi affrontati in occasione delle singole acquisizioni e dei rilevanti investimenti operati su beni in precedenza acquisiti nell'arco di tempo coperto dai fatti espressione della pericolosità sociale del proposto: sono paradigmatici in tal senso, i puntuali riferimenti operati alle spese affrontate per la costruzione della dependance in contrada Filci di Salemi e quelle inerenti l'aumento di capitale del centro medico OL srl. 9.2. Sotto quest'ultimo versante, non può non rimarcarsi come, ad avviso del Collegio, il dato dell'incapienza reddituale dei ricorrenti, letto alla luce della estrema contiguità familiare con il proposto, potrebbe di per sé sostenere adeguatamente l'assunto sotteso alla disposta confisca, quantomeno nei limiti della motivazione idonei a rendere insindacabile in questa sede il relativo giudizio di merito. 9.4. In aggiunta, va anche rilevato che, come evidenziato dal decreto gravato (si vedano le argomentazioni spese alle pagine 344 e 345), gli appelli devoluti alla Corte del merito non rivendicavano mai la presenza di autonome fonte reddituali idonee a sostenere le acquisizioni. Piuttosto, per il tramite delle consulenze tecniche acquisite, contrastavano le valutazioni rese dal Tribunale facendo riferimento al giudizio di sperequazione reso 21 a sostegno dell'ablazione, riferito all'intero complesso familiare del proposto, comprensivo anche degli odierni due deducenti. Il relativo assunto difensivo, dunque, riposava sul dato finanziario e reddituale tipicamente proprio del nucleo familiare del proposto, elemento logico a conferma della affermata inscindibilità delle relative posizioni finanziarie rispetto a quella propria del AR GI. 9.4. Tale decisiva considerazione porta a corollari di assoluta pregnanza nel caso, alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude per i terzi interessati la possibilità di sindacare il giudizio di sproporzione reddituale, il quale costituisce un posterius logico della valutazione sulla disponibilità, unico tema sul quale gli stessi possono ritenersi interessati a contraddire la confisca (ex multis, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058 ai cui riferimenti giurisprudenziali si richiama anche in relazione al superamento delle tesi interpretative di segno difforme espresse dalla giurisprudenza largamente minoritaria di questa Corte). Ne consegue, in particolare, che: dovevano ritenersi inammissibili in appello e lo sono ora con riferimento al ricorso che occupa tutti i riferimenti difensivi inerenti alla valutazione della sperequazione reddituale riscontrata a sostegno della confisca;
sono inammissibili anche i rilievi prospettati avverso la motivazione del decreto impugnato là dove si giustifica la confisca degli enti sociali ( rectius delle relative partecipazioni sociali) costituiti o sostenuti, quanto alla relativa attività imprenditoriale, tramite investimenti operati dal proposto veicolando pregressi proventi ricavati dalle condotte illecite sintomatiche della sua pericolosità, trattandosi di giudizio, parimenti valorizzato, accanto a quello della sperequazione reddituale, nel pervenire alla ablazione (secondo il ragionamento tipico della impresa integralmente confiscata perchè intrinsecamente e radicalmente ammalorata nel suo sviluppo imprenditoriale grazie all'immissione, nel relativo ciclo produttivo, di provvista di matrice illecita, non scindibile da quella lecita), anche questo eccentrico al tema della disponibilità che definisce il perimetro della legittimazione del terzo;
sono non consentiti, oltre che marcatamente generici, i riferimenti alle autonome capacità reddituali contenuti nel ricorso, per quanto sopra correlati a situazioni in fatto non esplicitati dal ricorso in appello. 9.4. Ciò premesso, il ricorso in questione palesa ulteriori profili di inammissibilità perché aspecifico oltre che generico rispetto alle corrette, puntuali e assorbenti considerazioni spese dalla Corte del merito con riguardo alla dependance di contrada Filci (si veda pag. 363) nonché alle acquisizione delle quote relative al terreno di Pietratagliata e ai rapporti bancari intestati ai due ricorrenti (con riguardo a AN AR, l'unico per il quale la doglianza 22 assume contenuti concreti, si veda in particolare quanto evidenziato alla pag. 350), dovendosi peraltro evidenziare come nel provvedimento impugnato si dia atto della assenza di rilievi su tali utilità formulati con l'appello (aspetto questo non contrastato dalla difesa con l'impugnazione che occupa). Le censure esposte dal ricorso, infine, sono manifestamente inconferenti là dove si mette in luce (si veda pagina 26 dell'impugnazione con riguardo alle quote del Centro OL srl) aspetti valutativi che non sono in grado di destrutturare integralmente il ragionamento logico seguito dai giudici nel merito nel riferire al proposto la titolarità sostanziale delle dette utilità. 10. Venendo, infine, ai motivi di ricorso proposti nell'interesse di MA AR e IC CO AR, ritiene la Corte che anche tale impugnazione debba ritenersi inammissibile. Preliminarmente, non risulta alla Corte che AR abbia interposto appello con riguardo alle quote della SA srl: la presenza di motivi non emerge del resto dal provvedimento gravato né il ricorso mostra di fare cenno a censure pretermesse. In ogni caso, l'impugnazione deve comunque ritenersi inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 10.1. Così è a dirsi, innanzitutto, quanto alle doglianze spese in relazione alla contestata assenza di correlazione cronologica tra espressione della pericolosità sociale del proposto e momenti di acquisizione delle utilità confiscate ai detti terzi. Tanto non solo perché il relativo tema di giudizio, per quanto già anticipato, deve ritenersi estraneo alle ragioni di contestazione prospettabili dal terzo interessato;
ma anche e soprattutto perché il rilievo risulta posto in termini di evidente inadeguatezza. In particolare, spicca la genericità della censura addotta con riguardo alla posizione di AR. Per altro verso, emerge senza incertezze l'erronea prospettazione della deduzione resa nell'interesse di MA AR, resa guardando alla data di costituzione della IC club e non invece al più corretto riferimento alla data di acquisizione delle quote da parte della madre, poi in parte cedute gratuitamente alla ricorrente, avvenuta, per l'appunto, nel 1996, in piena espressione della pericolosità sociale del marito GI, al quale le stesse sono riferite. 10.2. Tale ultimo riferimento si lega inscindibilmente alla natura gratuita dell'acquisto reso dalla AR, sia in relazione a quota parte delle partecipazione a lei donate della OL sia per quelle della ICa IC. Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno fatto leva sulla incontestata riferibilità originaria delle dette quote al proposto in luogo della formale 23 intestazione alla madre donante;
e alla conseguente indifferenza della donazione formalmente realizzata dalla IS, perché comunque riguardante beni solo apparentemente riferibili alla donante, ulteriormente trasferiti ad altro dei familiari del proposto ma sempre senza intaccarne la titolarità effettiva, rimasta immutata nel tempo. 10.3. Sono poi manifestamente inconferenti i riferimenti alla connotazione illecita delle imprese sociali riferibili dal proposto, partecipate solo formalmente dai due ricorrenti: si tratta di argomentazioni spese dai giudici del merito nell'ottica della confisca delle dette compagini alla luce della integrale alterazione del circuito imprenditoriale e produttivo afferente le dette compagini correlata alle ragioni di pericolosità del proposto, aspetto, dunque, per quanto già evidenziato, palesemente estraneo ai temi del contendere rispetto ai quali il terzo può dirsi legittimato a contraddire. 10.4. Sono parimenti inammissibili le considerazioni spese dalla difesa di MA AR nel contestare -la confisca del cespite in contrada Pietratagliata, rectius delle quote di comproprietà in testa alla ricorrente (giustificata dalla Corte del merito con le argomentazioni efficacemente riassunte alla pagina 356, ultimo capoverso); - la presenza di fonti reddituali idonee a giustificare l'acquisto delle quote della OL da potere di AN e a sostenere la titolarità delle disponibilità liquide sui conti correnti sequestrati alla stessa (per i redditi ritenuti solo fittizi della ricorrente si veda il giudizio di inverosimiglianza argomentato dalla pagina 358, ultimo capoverso;
per i conti correnti, si consideri la motivazione spesa alla pagina pag. 359). Si tratta, infatti, di rilievi critici che, anche la dove si confrontano con le considerazioni spese dalla Corte del merito nel superare le analoghe censure prospettate in appello, supportano, al più, una lettura alternativa delle rispettive acquisizioni, all'evidenza incompatibile con i motivi di ricorso prospettabili in sede di legittimità. 10.5. Del tutto aspecifico, infine, deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di AR avuto riguardo alle considerazioni spese dai giudici del merito nel ritenere, alla luce di una puntuale e logica valutazione in fatto, la riferibilità sostanziale allo stesso delle quote della SA, allo stesso solo fittiziamente intestate. 11.Ne viene l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una soma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
24 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/10/2024.