Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2024, n. 45642
CASS
Sentenza 3 ottobre 2024

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In tema di misure di prevenzione, non opera il principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., bensì – in ragione della loro natura non sanzionatoria, ma preventiva, che le assimila alle misure di sicurezza – quello fissato dall'art. 200 cod. pen., per cui esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, sicché è consentito fondare il giudizio di pericolosità sociale qualificata su ipotesi di reato ritenute sintomatiche a tali fini in forza di una legge successiva alla commissione dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2024, n. 45642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45642
    Data del deposito : 3 ottobre 2024

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