Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/03/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
98/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa PA Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79454 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra XX (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall’avv. AS LI
(c.f. [...]) e dall’avv. Daniele Di Bella
(c.f. [...]),
contro Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea BO (c.f. [...]).
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza dell’11 marzo 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Carla Conte, su delega dell’avv.
AS LI e dell’avv. Daniele Di Bella, e l’avv. Andrea BO per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 15 giugno 2022, assegnato a questo giudice in data 10 ottobre 2025, la sig.ra XX, dipendente di Roma Capitale, chiedeva il riconoscimento del diritto alla contribuzione In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 figurativa ai sensi dell’art. 80, l. n. 388/2000.
Rappresentava di essere affetta da asma bronchiale, ipercolesterolemia, disfunzione diastolica, insufficienza tricuspidale, classa funzionale NYHA II, uncospondiloartrosi cervicale e spondilodiscoartrosi lombo sacrale. Essendo minorata civile il 15 settembre 2020 aveva presentato all’Inps domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge in relazione alle minorazioni che sarebbero state riconosciute dalla competente commissione medica. L’8 marzo 2021 aveva presentato domanda per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici di cui all’art. 80, comma 3, l. n.
388/2000 e il 15 marzo 2021 l’Inps aveva comunicato il rigetto della domanda stessa. Era stata convocata per gli accertamenti sanitari richiesti il 20 dicembre 2021 presso il Centro medico legale dell’Inps, ma era stata riconosciuta invalida civile solamente al 50 per cento.
La ricorrente riteneva di essere portatrice di un danno funzionale di entità tale da legittimare il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa di cui al citato art. 80, comma 3, l. n.
388/2000. Chiedeva quindi di accertare e dichiarare tale diritto e, per l’effetto, di condannare l’Inps In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a riconoscere il beneficio.
In via istruttoria chiedeva di ordinare all’Inps di esibire documenti indicati e di disporre CTU medico legale per accertare le proprie condizioni fisiche e psichiche.
2. Con memoria dell’8 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l’Inps, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità della domanda e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rappresentava che la domanda non era supportata da alcun elemento probatorio successivo alla visita collegiale né erano state mosse specifiche contestazioni avverso la certificazione negativa.
Pertanto, la domanda volta ad acquisire la CTU aveva contenuto inammissibilmente esplorativo.
Nel merito, non era stato possibile riconoscere il diritto per l’assenza dei requisiti di legge.
3. All’esito dell’udienza del 23 ottobre 2024, con ordinanza n. 164/2024 questa Sezione disponeva l’acquisizione di una CTU medico legale, affidando il relativo incarico al Collegio medico legale della Difesa, Sezione speciale presso la Corte dei conti in Roma e fissando per la trattazione l’udienza del 16 aprile 2025.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 4. Con istanza del 25 marzo 2025 la ricorrente depositava ulteriore documentazione medica, affermando l’aggravamento delle infermità e chiedendo di autorizzare il CTU a valutare l’aggravamento in quanto incidente sul complesso invalidante.
5. Con ordinanza F.U. n. 3/2025 del 31 marzo 2025 la Sezione dichiarava inammissibile l’istanza di aggravamento e rinviava la discussione del giudizio all’udienza del 19 novembre 2025, poi rinviata a nuovo ruolo e fissata al giorno 11 marzo 2026.
6. Il 18 novembre 2025 il CML depositava il parere richiesto. Esaminata la documentazione in atti e svolti gli accertamenti tecnico sanitari, il CML concludeva che la ricorrente “all’atto della verifica era invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 75% (64%); tale percentuale non risulta essere utile alla fruizione dei benefici auspicati come disposto all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000”.
Il CML dava altresì atto di aver trasmesso alle parti il parere preliminare e di aver ricevuto osservazioni da parte del CTP della ricorrente, rispetto alle quali produceva argomentate deduzioni.
7. All’udienza dell’11 marzo 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 specificando ulteriormente quanto dedotto. L’avv.
Conte ha chiesto di disporre una eventuale integrazione istruttoria. L’avv. BO si è opposto a tale eventuale integrazione.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, l. n.
388/2000.
2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, non sussistendo in capo alla ricorrente il requisito dell’invalidità superiore al 74 per cento richiesto dalla citata disposizione di legge.
Occorre preliminarmente rammentare che ai sensi dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, “a decorrere dall'anno 2002, (…) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento (…), è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; (…)”.
Nella fattispecie risulta che la competente commissione medica dell’Inps ha riconosciuto alla ricorrente un’invalidità civile nella misura del 50 per cento. La CTU resa dal CML, disposta nel presente giudizio, ha riconosciuto la percentuale di invalidità del 64 per cento, così escludendo la sussistenza del requisito sanitario per l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.
In particolare, il CML ha evidenziato che la ricorrente, all’epoca della verificazione, presentava una marcata artrosi interapofisaria del rachide in toto, riconducibile per analogia al codice 7007 del d.m. 5 febbraio 1992 “spondilosi”, ovvero pari a una percentuale del 7 per cento. A tale infermità, andava aggiunta la scoliosi sofferta quale “atteggiamento scoliotico cervico-dorsale destro convesso, dorsale sinistro convesso, dorso-lombare destro-convesso e lombare sinistro-convesso" che poteva trovare un’analogia nel codice 7006 del d.m. 5 febbraio 1992
“scoliosi a più curve superiore a 60°” con una forbice di valutazione compresa tra il 31 e il 40 per cento.
Inoltre, riscontrava la “presenza di una lieve In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 retrolistesi di C3 su C4 e di C5 su C6, di una retrolistesi di I grado di L2 su L3 e più modesta di L3 su L4 e di L4 su L5” che concorrevano all’invalidità e alla sintomatologia sofferta dalla ricorrente riconducibili al codice 7008
“spondilolistesi” con punteggio fisso di invalidità pari al 12 per cento. Riteneva quindi che tutto il complesso morboso insistente sul rachide cervicodorso-lombare poteva essere ricompreso in un unicum valutabile nella percentuale del 45 per cento.
La ricorrente presentava altresì una “depressione endoreattiva lieve”, riconducibile al codice 2204 del d.m. 5 febbraio 1992 quale sindrome depressiva endoreattiva lieve, che prevedeva una percentuale pari al 10 per cento, “in ragione del grading di malattia descritto nella valutazione neurologica allegata e sia della terapia prescritta alla ricorrente nel tempo”. Tale infermità, pertanto, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 509/1988, non veniva considerata nel procedimento di valutazione globale, trattandosi di minorazione iscritta in range (0-10%)
non incrementante il cumulo.
Presentava altresì “l’O.S.A.S. di grado moderato come supportato dal monitoraggio cardio-respiratorio mostrante un quadro di roncopatia, associata a In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sporadici eventi apnoici di tipo ostruttivo e posizionale”, riconducibile per analogia al codice 6004 del d.m. 5 febbraio 1992 “asma intrinseco”, pari a una percentuale del 35 per cento.
Il CML specificava di escludere dal computo finale della percentuale di invalidità, o comunque di ritenerla valutabile con una percentuale inferiore al 10 per cento e dunque da non prendere in considerazione in applicazione del citato art. 5, d.lgs. n. 509/1988, la patologia a carico dell’apparato cardiovascolare, “valutata dalla U.O.
di cardiologia e UTIC del Policlinico Casilino nel 2019, come una Classe funzionale NYHA II (dispnea per sforzi moderati), in assenza però di qualsivoglia esame strumentale a supporto, quale ecocardio, ecg o esame spirometrico che attestasse un quadro dispnoico, essendo basata la formulazione del giudizio diagnostico unicamente sul riferito dalla paziente e su un rx del torace risalente al 2018 che mostrava «note di peribronchite inferobasali in assenza di ulteriori lesioni pleuro-parenchimali con carattere di attività»”.
Tutto ciò considerato, dovendo valutare infermità
“coesistenti” cioè che interessano organi e apparati funzionalmente distinti (apparato osteo-articolare, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 psichico, otorinolaringoiatrico e cardiologico), nel calcolo dell’invalidità complessiva applicava la formula di Balthazard - indicata quale “IT= (IP1 +
IP2) – (IP1 x IP2), (45+35) - da cui derivava una invalidità complessiva pari al 64 per cento, ritenuta
“in linea con quanto oggettivato nella valutazione medico-legale condotta durante le operazioni peritali a carico dell’apparato psichico, di quello osteoarticolare e di quello otorinolaringoiatrico”.
Il CML richiamava altresì le osservazioni formulate dal CTP della ricorrente sul parere preliminare circa il calcolo ritenuto riduttivo, sia per le percentuali correlate alla problematica psichiatrica (per la quale veniva proposto un 20 per cento in luogo del 10 per cento riconosciuto), sia per la mancata valutazione della cardiopatia patita dalla ricorrente
(ritenuta valutabile almeno quale prima classe NYHA, quindi al 21 per cento), specificando che attraverso tale valutazione si sarebbe raggiunta la percentuale del 77 per cento, utile alla fruizione del beneficio.
In proposito il CML osservava che lo stato di
“depressione endoreattiva lieve” non era stato sottostimato “in quanto, per mancanza di presa a carico della paziente, assenza di visite specialistiche ripetute nel tempo, espressività, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 segni, sintomi, invalidità e correlata terapia farmacologica essa può essere ricondotta solo e soltanto al codice 2204 del d.m. 5 febbraio 1992 sindrome depressiva endoreattiva lieve”, con una percentuale pari al 10 per cento in ragione sia del grading di malattia descritto nella valutazione neurologica sia della terapia prescritta alla ricorrente nel tempo, propria delle forme lievi e non complicate. Il CML aggiungeva che nello specifico tale patologia non appariva “particolarmente intrusiva e limitante sia la quotidianità che la vita di relazione e non può essere associata al 20% poiché non presenta i caratteri di media gravità previsti per tale percentuale di invalidità”. Relativamente alla cardiopatia, rilevava che tale patologia era stata definita soltanto in occasione della emissione di un certificato del 18 ottobre 2019, prodotto presso il Policlinico Casilino, rilevando tuttavia l’assenza di “valutazioni cardiologiche, test da sforzo, ecocardiogrammi e valutazioni utili a comprendere la cinesi cardiaca, la funzione di pompa ed in ultimo il danno d’organo tale da poter essere pesato con percentuale. Nel certificato viene semplicemente associata la classe II per la presenza di dispnea da sforzi moderati ma, allo studio del fascicolo è In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 semplice, in mancanza di studio cardiologico, associare tale dispnea alla presenza di OS (…) in luogo di un unico referto radiologico del torace che recita: «note di peribronchite inferobasali in assenza di ulteriori lesioni pleuro-parenchimali con carattere di attività»”.
Dunque, il CML concludeva affermando che la ricorrente, “all’atto della verifica era invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 75% (64%)”.
Ciò premesso, si ritiene che le conclusioni del CML, come sopra riportate, siano ampiamente e congruamente motivate, avendo peraltro dato ampiamente conto anche delle osservazioni formulate dal CTP della ricorrente e avendo espressamente motivato anche con riferimento ad esse. Tali conclusioni devono quindi ritenersi del tutto condivisibili. Né si ravvisano i presupposti per disporre una integrazione o un rinnovo della CTU, risultando che sono state adeguatamente esaminate e valutate tutte le patologie indicate.
Ne consegue che deve escludersi in capo alla ricorrente la sussistenza del prescritto requisito dell’invalidità superiore al 75 per cento, ai fini del riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, l. n.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 388/2000.
3. La complessità della questione e la presenza di plurimi pareri medici giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art.
31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
IL GIUDICE
PA Lo Giudice
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.03.2026 13:39:09 GMT+01:00