Articolo 9 della Legge 13 agosto 1984, n. 469
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 settembre 1984
Art. 9.
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26 , sono aggiunti i seguenti:
"All'atto dell'incasso delle fatture emesse a carico degli utenti per le prestazioni rese dalle compagnie e dai gruppi portuali, le somme - a qualsiasi titolo - di pertinenza del Fondo devono essere irrevocabilmente accreditate al Fondo medesimo che ne e' pienamente titolare.
L'obbligo della contestualita' del versamento dei contributi di pertinenza del Fondo con l'incasso delle fatture deve essere osservato anche nei porti in cui la esazione delle fatture per le prestazioni di lavoro rese all'utenza e' praticata mediante l'intervento diretto od indiretto di enti portuali.
E', pertanto, fatto espresso divieto di disporre, anche in via temporanea, delle somme di pertinenza del Fondo.
Il Fondo interrompera' le erogazioni delle prestazioni nei confronti delle compagnie e dei gruppi portuali inadempienti.
Il Ministro della marina mercantile emanera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto atto ad assicurare la contestualita' dei versamenti al Fondo di cui ai commi precedenti, e garantira' successivamente, attraverso la vigilanza delle autorita' marittime preposte alla disciplina del lavoro portuale, l'osservanza del decreto stesso adottando i provvedimenti di competenza, ferme restando le eventuali responsabilita' penali dei trasgressori".
Entrata in vigore il 4 settembre 1984