Sentenza 22 aprile 2015
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la pubblicazione, da parte di membri di una Commissione di concorso per funzionario pubblico, dell'elenco dei candidati idonei alle prove orali, prima della redazione e pubblicazione dei relativi verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso, solo successivamente predisposti, così determinando lo stravolgimento delle scansioni temporali del procedimento caratterizzato da progressività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2015, n. 25776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25776 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 22/04/2015
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1410
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 11692/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CH N. IL 06/02/1971;
RI RG N. IL 18/04/1965;
CE ER N. IL 14/06/1964;
ON IR N. IL 26/07/1969;
avverso la sentenza n. 276/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del 27/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dott. IZZO Gioacchino, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, nel caso di derubricazione del reato di cui al capo a) nell'ipotesi prevista dall'art. 480 c.p., chiede rimettersi la questione alle Sezioni Unite della Cassazione riguardo all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 2015.
Per i ricorrenti RR e AC è presente l'avvocato Mattei Giampiero;
per RG SE, è presente l'avvocato Ceola Giovanni e per EN IS, l'avvocato Migliucci Beniamino, che chiedono l'accoglimento del ricorso.
Il difensore di RG chiede che, nel caso di qualificazione del reato di cui al capo a) ai sensi dell'art. 480 c.p., trovi applicazione il disposto dell'art. 131 bis c.p. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 14 maggio 2010 la Corte d'Appello di Trento riformava parzialmente la pronuncia del G.U.P. dello stesso Tribunale del 14 gennaio 2009 ed assolveva, perché il fatto non sussiste, gli imputati RR HA, RG SE, AC ER e EN IS, già mandati assolti perché il fatto non costituisce reato, dai delitti di falsità ideologica, loro contestati per avere, nella qualità di componenti di Commissione esaminatrice del concorso per funzionario presso la Provincia Autonoma di Trento, il RG quale presidente, la EN quale segretaria, formato un elenco di voti delle prove scritte dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato sul sito internet della Provincia e quindi trasmesso agli altri organi competenti, da considerarsi falso, in quanto redatto in mancanza dei verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso (capo A) e per avere nelle stesse qualità formato falsi verbali relativi al predetto concorso, asseritamente compilandoli sulla base di appunti contenuti in un file esistente nel computer della segretaria, rispetto al quale, comunque, presentavano discrepanze, relative alla data di formazione, alla omessa indicazione delle date di riunione della Commissione, alle motivazioni dei giudizi e delle votazioni, alla diversità delle votazioni stesse (capo B), fatti commessi il 22 ottobre 2007.
2. Proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza del 12 maggio 2011 annullava con rinvio la pronuncia di appello.
Rilevava che:
3. i delitti di falso sono puniti a titolo di dolo generico, sicché gli stessi restano integrati dalla consapevolezza della "immutatio veri" senza sia richiesta la volontà di arrecare pregiudizio o di ingannare;
4. i verbali della Commissione esaminatrice, redatti in data 19 e 20/11/2007 con date anteriori erano da considerarsi non veritieri, come già affermato anche dai giudici di merito;
5. la qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A), riguardante la falsità dell'atto contenente le votazioni, era condizionata dalla natura e dagli effetti dell'atto, perché, se mero elenco riassuntivo, esso costituiva certificazione, mentre se integrante la vera graduatoria del concorso era frutto di un'attività pregressa di valutazione e certificazione per cui doveva individuarsi quale atto pubblico proveniente dalla Commissione esaminatrice.
6. Con sentenza resa il 9 gennaio 2013 all'esito del giudizio di rinvio la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava l'assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato. Rilevava al riguardo che:
- l'assoluzione pronunciata dalla stessa Corte d'Appello con la sentenza annullata nei confronti degli imputati RR e AC quanto al reato di cui al capo A) non era stata oggetto di annullamento e quindi era passata in giudicato;
- non sussistevano i presupposti per disporre la parziale rinnovazione dell'istruttoria onde acquisire la conversazione telefonica, che sarebbe intervenuta tra la parte civile e il direttore dell'Ufficio Concorsi, trasfusa in un file, perché oggetto di produzione tardiva e comunque costituente prova non decisiva e rilevante, anche in ragione dell'assenza di garanzia di autenticità, trattandosi di conversazione captata ad insaputa dell'interlocutore, e di veridicità, non provenendo da teste consapevole di essere tale riguardo a fatti del processo, mentre la Corte era già in grado di decidere allo stato degli atti;
- l'elenco di voti assegnati alle prove scritte dei candidati partecipanti al concorso indetto dall'Amministrazione Provinciale di Trento doveva considerarsi atto pubblico perché formato all'esito dell'attività di valutazione e certificazione svolta dalla Commissione esaminatrice, risultante da atti esistenti in minuta e non in base a verbali ufficiali e, come tali, sottoscritti;
- i verbali della Commissione esaminatrice erano stati sicuramente formati in date successive, ossia il 19 e 20 novembre 2007, a quelle in essi riportate sulla base degli appunti inseriti in un documento informatico, custodito nel computer in uso alla segretaria EN, come riconosciuto nel verbale nr. 9 ove si era dato atto dell'approvazione del verbale precedente e della sottoscrizione di quelli contrassegnati dai nr.i da 01 a 9;
- quanto all'elemento soggettivo dei contestati reati, doveva tenersi conto di quanto già rilevato nella sentenza del Consiglio di Stato del 24/4/2012, ossia che, sebbene la verbalizzazione, avvenuta un mese dopo il compimento delle relative operazioni di valutazione fosse stata effettuata in violazione delle regole di anonimato e dei principi di trasparenza e certezza, tanto da rendere sussistente l'elemento materiale dei delitti falso contestati, ciò nonostante la Commissione esaminatrice era incorsa in un errore colposo, come rivelato dall'esistenza di una prassi consolidata nell'amministrazione di riferimento, attestata dalla comunicazione del 3/12/2007, circa la formazione progressiva e ritardata degli atti, rispecchianti quanto già accertato e deciso, riconducibile a mera irregolarità o a negligenza.
1. Avverso detta sentenza proponeva nuovamente ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento, chiedendo l'annullamento per: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza della disposizione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, ed omessa pronuncia sulla falsità degli atti in riferimento alla disposta assoluzione di tutti gli imputati dal delitto di cui al capo B) e del RG e della EN dal delitto di cui al capo A), nonché l'omessa pronuncia di falsità dei verbali di concorso da 1 a 8 e dell'elenco voti incriminati.
2. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello era incorsa in un errore logico, laddove aveva rilevato che il dato della tardiva formazione e sottoscrizione dei verbali nr.
1-8 era emerso proprio dalla documentazione della stessa Commissione esaminatrice, sequestrata dalla polizia giudiziaria ed in atti, senza avvedersi che tale attestazione era stata necessitata dal primo intervento della Guardia di Finanza, avvenuto il 16 novembre 2007, che aveva reso noto agli imputati dì essere oggetto d'indagine e che a questa data non esisteva nemmeno nei documenti informatici contenenti la minuta la manifestazione dell'intenzione di sottoscrivere tardivamente il 20 novembre 2007 i verbali delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti. Inoltre, era altrettanto illogica l'affermazione, riportata nella sentenza impugnata, secondo la quale non risultavano accertate valutazioni e motivazioni differenti rispetto a quelle approvate dall'intera Commissione, mentre già la sentenza rescindente aveva rilevato la carenza, anche negli appunti informali, dei giudizi sulle prove dei candidati ritenuti idonei ed era dimostrato che la Commissione aveva inventato la motivazione del giudizio per candidati quali la parte civile ed altri inidonei, in precedenza del tutto inesistenti. Non corretto ed illogico era l'utilizzo della pronuncia del Consiglio di Stato, dalla quale la Corte territoriale aveva ricavato elementi di giudizio senza considerare i limiti intrinseci alla cognizione del giudice amministrativo, che mai avrebbe potuto accertare reati ed il relativo dolo e dalla ritenuta conformazione da parte degli imputati ad una prassi vigente presso l'Amministrazione Provinciale;
da quanto attestato nel verbale nr. 9 discendeva che costoro avevano consapevolmente retrodatato i verbali, li avevano compilati "ex post" con le votazioni e le avevano riferite falsamente ad elaborati anonimi.
3. Anche in riferimento all'"immutatio veri", la Corte d'Appello non si era attenuta ai chiari principi di diritto, contenuti nella sentenza della Suprema Corte, che aveva già rilevato come formare e pubblicare prima l'elenco voti e poi i verbali della Commissione esaminatrice espressivi di tali votazioni costituisce una procedura obiettivamente falsa, in quanto l'atto successivo viene redatto in assenza del suo necessario presupposto, mentre poi la Corte di merito aveva negato il profilo volontario della falsità per essere stati gli imputati non consapevoli dell'illiceità della condotta, ma consci dei comportamenti posti in essere, il che era già sufficiente per ravvisarne la responsabilità penale. Infine, anche il rilievo critico sulla mancata impugnazione della pronuncia assolutoria degli imputati RR e AC dal delitto di cui al capo A) era incomprensibile, mentre la loro assoluzione era dipesa dal fatto di non avere essi partecipato alla formazione e sottoscrizione dell'elenco voti in contestazione.
La Corte d'Appello aveva comunque omesso di pronunciare la falsità dei verbali ai sensi dell'art. 537 c.p.p., commi 1 e 4, la cui declaratoria non era impedita dall'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
4. Questa Corte, con sentenza del 2 aprile 2014, emessa dalla Prima Sezione Penale annullava la sentenza impugnata rinviando, per nuovo giudizio, alla Corte d'Appello di Trento rilevando che erano contestati agli imputati i reati di falso ideologico in atto pubblico e che non era contestata, sotto il profilo materiale, la falsità ideologica dei verbali redatti in data 19 e 20 novembre 2007, riguardanti il capo B dell'imputazione, sia perché redatti in un unico contesto e non secondo l'effettiva e cronologica progressione delle fasi del procedimento amministrativo concorsuale, sia perché le motivazioni delle prove scritte erano state create a distanza di molti giorni.
Ciò aveva compromesso la garanzia dell'anonimato, in quanto le votazioni ufficiali erano state attribuite, non prima, ma dopo l'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati, dal momento che i verbali erano stati compilati certamente dopo la pubblicazione della graduatoria.
5. La Corte di legittimità censurava la motivazione dei giudici del rinvio con riferimento ai tre profili sui quali avevano escluso l'elemento soggettivo, perché non rispettosi dei dati probatori acquisiti.
In particolare, era stata enfatizzata arbitrariamente la decisione del Consiglio di Stato richiamata senza tener conto che" ta stessa era funzionale solo alla legittimità degli atti amministrativi e non anche al profilo della mera colpa nell'errore; in secondo luogo, la eventuale prassi esistente presso l'Amministrazione Provinciale di Trento non avrebbe potuto legittimare la creazione postuma della motivazione dei giudizi sugli elaborati ritenuti inidonei e la compromissione dell'anonimato nell'assegnazione delle votazioni. In terzo luogo, il valore del verbale n. 9 del 20 novembre 2007 doveva tener conto della circostanza, pacifica, che, negli appunti informatici, non vi era traccia di calendarizzazione di riunioni, per le date del 19 e 20 novembre.
6. Con sentenza del 27 ottobre 2014 la Corte d'Appello di Trento, in riforma della decisione del Gup del Tribunale del 14 gennaio 2009, dichiarava RG SE e EN IS, responsabili dei reati di cui al capo A della rubrica e RG SE, EN IS, - RR HA e AC ER, del reato di cui al capo B e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata in fatto al capo B, condannava RG e EN alla pena di mesi otto giorni 20 di reclusione e RR HA e AC ER alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, OR IU, da liquidare in separata sede.
7. Avverso tale decisione propongono separati ricorsi per cassazione il difensore di RR e AC, e i difensori di RG e EN.
8. Il difensore di AC ER e RR HA, lamenta:
- vizio di motivazione e violazione di legge relativamente all'elemento psicologico del reato attesa l'inesigibilità di una diversa condotta da parte dei commissari;
- violazione degli artt. 479 e 43 c.p. e il vizio di motivazione, relativamente all'elemento psicologico, attesa la non conoscibilità, per gli imputati, dei profili di falsità dei verbali sottoscritti ed evidenziati dalla sentenza impugnata;
- vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, attesa l'irrilevanza delle difformità rilevate tra i file rinvenuti nel computer e i verbali sottoscritti;
- vizio di motivazione riguardo all'elemento soggettivo del reato e travisamento del fatto con riferimento alla stesura delle motivazioni delle votazioni relative alle prove scritte;
- vizio di motivazione e violazione degli artt. 5 e 42 c.p., con riferimento all'elemento psicologico del reato di falso, essendosi gli imputati uniformati ad una prassi amministrativa costante e legittima;
- vizio di motivazione con riferimento - all'elemento psicologico del reato, per l'errata valutazione della condotta degli imputati, alla luce dei fatti evidenziati in sentenza;
- vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei differenti ruoli e comportamenti degli imputati e alla conseguente sussistenza del dolo;
- violazione dell'art. 523 del codice di rito e vizio di motivazione riguardo alle statuizioni civili della sentenza impugnata;
- mancanza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche, rispetto all'aggravante contestata.
9. Il difensore di EN IS, con il ricorso per cassazione, lamenta:
- violazione degli artt. 110 e 479 c.p., nonché degli artt. 5 e 47 c.p. e vizio di motivazione, in ordine alla consapevolezza e volontà
di commettere un delitto di falso;
- violazione dell'art. 479 c.p., attesa l'insussistenza del reato contestato il luogo di quello, eventualmente ricorrente, previsto dall'art. 480 c.p., in relazione al capo A dell'imputazione;
- violazione degli artt. 476 e 479 e vizio di motivazione con riferimento al capo B della imputazione.
10. Il difensore di RG SE, con il ricorso per Cassazione, deduce:
- violazione degli artt. 43, 479 e 5 c.p., ed errata valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
- violazione di legge e del canone di giudizio di cui all'art. 533 c.p., attesa l'insussistenza del dolo o la ricorrenza dell'errore scusabile previsto all'art. 5 c.p.;
- violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo al capo A della imputazione, attesa l'insussistenza del reato previsto dall'art. 479 c.p., anziché nel falso in certificato previsto all'art. 480 c.p.;
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione delle attenuanti generiche, in misura equivalente e non prevalente, rispetto all'aggravante contestata. 11.Con memoria depositata il 7 aprile 2015 la parte civile, OR IU, evidenzia il principio di immanenza della costituzione di parte civile, ribadendo il proprio interesse in relazione tutte le richieste formulate nei precedenti gradi di giudizio, replicando sinteticamente alle censure contenute nei motivi di ricorso degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il difensore di AC ER e RR HA, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge relativamente all'elemento soggettivo del reato, attesa l'inesigibilità di una diversa condotta da parte dei commissari. In particolare, la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente quale condotta alternativa avrebbero potuto tenere gli imputati, AC e RR, nel momento in cui, convocati dal Presidente e dalla Segretaria alla riunione del 19 novembre 2007, si videro sottoporre i verbali delle sedute precedenti, predisposti dalla segretaria per procedere alla loro correzione, appropriazione e, successiva, firma.
2. Sotto tale profilo il giudice di appello non avrebbe valutato separatamente le condotte individuali poste in essere dai membri della Commissione che, al contrario, sono state considerate erroneamente in maniera unitaria. Invece, gli imputati non avevano alcuna voce in capitolo riguardo ai tempi di predisposizione e stampa dei verbali, essendosi limitati, in buona fede, a verificare che il contenuto dei verbali rispecchiasse l'operato della Commissione.
3. Il difensore rileva, in effetti, che sarebbe stato doveroso che i verbali curati dalla segretaria fossero subito stampati, per essere approvati e firmati nei giorni immediatamente seguenti le varie sedute e che, sotto tale profilo il commissari, odierni ricorrenti, certamente hanno sbagliato a non pretendere tale operato. Ma da tali elementi non è possibile affermare la falsità degli atti, poiché nessuno dei commissari era consapevole di ciò, poiché i verbali rispecchiavano fedelmente le attività svolte. In definitiva, la decisione risulta censurabile per mancanza di motivazione riguardo alla non esigibilità di una condotta alternativa da parte degli imputati e per la loro non punibilità ai sensi dell'art. 51 c.p., per l'omessa valutazione del ruolo di semplici esperti della materia sostanziale, rivestito dagli imputati.
4. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 479 e 43 c.p. e vizio di motivazione, relativamente all'elemento psicologico, attesa la non conoscibilità, per gli imputati, dei profili di falsità dei verbali sottoscritti ed evidenziati dalla sentenza impugnata. Sulla base della prassi secondo la quale i verbali delle operazioni venivano formati e sottoscritti alcuni giorni dopo la seduta che essi rappresentano, gli imputati, uniformandosi a tale pratica, hanno specificato, nei verbali nn. 8 e 9, la data in cui tutti i verbali sono stati approvati e sottoscritti, con ciò dimostrando l'assoluta carenza dell'elemento soggettivo.
5. Sotto tale profilo la sentenza appare giuridicamente errata nella parte in cui qualifica come falso un verbale, solo perché riporta la data della seduta a cui esso si riferisce. In secondo luogo, la motivazione appare contraddittoria nella parte in cui non riconosce valore alla circostanza che gli imputati hanno dato esplicitamente atto della data effettiva di approvazione e sottoscrizione dei verbali ufficiali.
In maniera contraddittoria la Corte territoriale pretende di attribuire agli imputati l'intenzione di falsificare, sulla base di una circostanza che, al contrario, era stata riferita dagli stessi imputati pochi giorni prima alla Polizia Giudiziaria, in occasione dell'acquisizione del documenti del 16 novembre 2007. 6. Sotto altro profilo la sentenza, secondo la difesa, appare censurabile nella parte in cui deduce l'elemento soggettivo del dolo dalla difformità tra i files rinvenuti nel computer e la definitiva stesura. Al contrario, deduce la difesa, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se nei verbali sottoscritti dagli imputati fossero state dolosamente descritte attività mai compiute. Tale circostanza non ricorre, al di là delle fisiologiche discrasie, intese quali correzioni e integrazioni, rispetto alle bozze informatiche.
7. Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, attesa l'irrilevanza delle difformità rilevate tra i files rinvenuti nel computer e i verbali sottoscritti. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare che i commissari hanno falsato la realtà poiché, diversamente, l'attività posta in essere, consisteva nella fisiologica possibilità di completare e correggere la versione provvisoria di un atto, sulla base, sta della memoria storica di chi ha partecipato alle operazioni, sia adoperando gli appunti e le annotazioni custodite da ogni commissario. Tali documenti non sarebbero stati acquisiti soltanto a causa dell'inerzia dell'autorità giudiziaria, che non aveva richiesto agli imputati tali minute o i brogliacci.
8. Riguardo alle discrepanze individuate nella sentenza e nel capo di imputazione, la difesa deduce l'illogicità della decisione nella parte in cui ritiene indice della sussistenza del dolo, le divergenze che, al contrario, dimostrano la buona fede degli imputati. In particolare, sia le discrepanze elencate nel capo di imputazione, che quelle rilevate nella sentenza della Corte d'Appello, costituirebbero banali errori o differenze irrilevanti ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato.
9. Con il quarto motivo la difesa deduce vizio di motivazione riguardo all'elemento soggettivo del reato e travisamento del fatto con riferimento alla stesura delle motivazioni delle votazioni relative alle prove scritte. La difesa deduce la carenza e l'illogicità della motivazione nella parte in cui La Corte distrettuale pretende di attribuire al preteso ritardo nella compilazione dei verbali, la prova della falsità, senza considerare che la verbalizzazione tardiva delle prove non esprime in alcun modo la volontà falsificatoria degli imputati. Conseguentemente la difesa chiede alla Corte di legittimità di verificare, attraverso la lettura dei verbali della Commissione esaminatrice, l'esattezza di quanto dedotto dai ricorrenti e l'erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata. Questo in quanto la Commissione, nel valutare ciascuna prova, ha ripreso alla lettera i criteri di valutazione fissati nella prima riunione, completando, con piccoli integrazioni legate ai criteri di massima predeterminati, quelle valutazioni che, comunque, risultavano identiche per ciascun elaborato valutato con la medesima votazione. Sotto tale profilo la Corte territoriale non prende in esame il fatto che nessuna censura è stata proposta riguardo all'operato sostanziale della Commissione. 10. Con il quinto motivo il difensore lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 5 e 42 c.p., con riferimento all'elemento psicologico del reato di falso per essersi gli imputati uniformati ad una prassi amministrativa costante e legittima. Sotto tale profilo erroneamente la Corte territoriale avrebbe richiamato - l'art. 5 c.p., in quanto l'errore riguardava l'interpretazione di una normativa amministrativa, concernente le modalità di verbalizzazione delle operazioni collegiali.
11. Il D.P.R. n. 487 del 1994, art. 15, non troverebbe applicazione poiché non è contenuto nel bando, ma solo nella delibera della Giunta Provinciale che approva il bando. Per il resto, non appaiono congruenti le motivazioni della Corte territoriale che escludono la sussistenza stessa della prassi amministrativa relativa al differimento dell'attività di verbalizzazione. Al contrario, i commissari hanno operato sulla base di una prassi amministrativa riconosciuta e avallata dagli organi amministrativi di vertice, competenti in materia di procedure concorsuali, confermata dagli atti adottati dai funzionar del servizio per il personale e dell'ufficio concorsi, successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
12.Attenzione, nella Delib. del 4 maggio 2007 della Giunta Provinciale con la quale si in dice il concorso per 17 posti di funzionario e si dispone la pubblicazione del bando di concorso è contenuto il rinvio al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con la specifica indicazione delle modalità di svolgimento del concorso. 13.Con il sesto motivo la difesa di AC e RR deduce vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato attesa l'errata valutazione della condotta degli imputati alla luce dei fatti evidenziati in sentenza. Al contrario, consentirebbe di escludere il dolo la circostanza che i verbali sono stati approvati e sottoscritti dalla Commissione di esame dopo l'accesso della Polizia Giudiziaria, che aveva accertato l'inesistenza dei verbali ufficiali e la presenza delle bozze informatiche. Pertanto, doveva escludersi che gli imputati potessero avere intenzione di attestare false date di formazione dei verbali e false attività, smentite dal contenuto dei documenti informatici e ciò in quanto erano perfettamente consapevoli di quanto già accertato dalla Polizia Giudiziaria. 14. Con il settimo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei comportamenti degli imputati, ai fini della sussistenza del dolo. La Corte avrebbe omesso di considerare adeguatamente il diverso ruolo che ciascun imputato rivestiva nell'ambito della Commissione di esame. In particolare, la nomina degli imputati AC e RR era funzionale alla predisposizione delle prove e alla valutazione dei candidati, mentre il ruolo relativo alla procedura amministrativa era di pertinenza dell'Ufficio Concorsi e del responsabile del procedimento e coordinati dal Presidente. L'unico obbligo che gravava sui ricorrenti era quello di verificare la veridicità dei verbali, prima di provvedere alla loro sottoscrizione.
15. Con l'ottavo motivo la difesa degli imputati deduce violazione dell'art. 523 del codice di rito e vizio di motivazione riguardo alle statuizioni civili della sentenza impugnata In particolare, la parte civile, presente fisicamente in aula, non aveva formulato davanti al giudice di appello alcuna richiesta. Nonostante ciò la Corte territoriale ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.
16. Motivo infondato: È legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76 c.p.p., comma 2, in virtù del quale la parte civile, una volta costituita deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82 c.p.p., comma 2, (Sez. 5^, n. 39471 del 04/06/2013 - dep. 24/09/2013, De II e altro, Rv. 257199).
17. Con il nono motivo il difensore lamenta mancanza di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata. La difesa rileva l'errata valutazione, sotto il profilo del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti indicate e l'adozione di un trattamento sanzionatorio omogeneo, nonostante la diversità dei ruoli. In ogni caso, gli elementi di fatto idonei a ritenere particolarmente attenuato il dolo avrebbero consentito l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti.
18.Con il primo motivo il difensore di EN IS, lamenta violazione degli artt. 110 e 479 c.p., nonché degli artt. 5 e 47 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza e volontà
di commettere un delitto di falso. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il TAR di Trento, con la sentenza n. 215 del 2008, aderendo all'orientamento del Consiglio di Stato, aveva ritenuto che il verbale delle attività collegiali poteva essere redatto in un unico momento, alla fine delle operazioni collegiali e che svolge una funzione di documentazione delle operazioni e non di attestazione di quanto in precedenza deciso. Sotto altro profilo, la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente valutato l'esistenza di una prassi consolidata presso la Provincia Autonoma di Trento, attestata dalle dichiarazioni provenienti dai massimi dirigenti dell'amministrazione, rispetto alla qual non assume rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il disposto del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 15, per il quale il Tar ha escluso la sussistenza di un recepimento nell'ordinamento provinciale delle disposizioni statali. La segretaria EN certamente non si è discostata dalle valutazioni espresse dagli uffici della Provincia di Trento e, quindi, non è possibile affermare che fosse consapevole di certificare dati non corrispondenti alla realtà.
19.Con il secondo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 479 c.p., attesa l'insussistenza del reato contestato in luogo di quello,
eventualmente ricorrente, previsto dall'art. 480 c.p., in relazione al capo A dell'imputazione. Secondo la difesa l'imputata era priva di poteri decisionali e non svolgeva funzioni valutative, ma solo certificative per cui, al più, avrebbe potuto configurarsi l'ipotesi del falso in certificato.
20. Con il terzo motivo il difensore lamenta violazione degli artt. 476 e 479 e vizio di motivazione con riferimento al capo B dell'imputazione. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l'esistenza di una prassi consolidata rispettata dai componenti della Commissione, travisando il significato della sentenza del Consiglio di Stato, che pur annullando la decisione del TAR di Trento, aveva comunque fatto riferimento ad un errore da parte della Commissione che, la Corte territoriale, ha ritenuto elemento insufficiente ai fini dell'esclusione della volontà dolosa, richiesta dal delitto di falso. Al contrario le risultanze processuali non hanno consentito di ritenere dimostrato l'intento di manipolare gli esiti del concorso, come pure riconosciuto dalla Corte d'Appello in sede di valutazione delle attenuanti generiche.
21.Con il primo motivo IJ. difensore di RG SE, deduce violazione degli artt. 43, 479 e 5 c.p., ed errata valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ribadendo che la disciplina regolamentare statale il cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 non trova applicazione nella Provincia di Trento, in assenza di un rinvio recettizio materiale, presente soltanto nell'allegato b) del bando, comunque riferito alla differente materia dei titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito.
22. Per il resto la Commissione sia è attenuta alla prassi consolidata aggiungendo che, sulla base del parere pro ventate prodotto, l'elenco dei candidati ammessi, pur duplicando la funzione documentale del verbale, per ragioni di tempestività della documentazione, non presuppone in alcun modo la preventiva esistenza del verbale che, al contrario, può essere redatto il sottoscritto in un momento successivo. Pertanto, nell'ambito di tale procedimento a formazione progressiva, quello che rileva è che nei verbali sia dato atto di questa progressività, che risulti che le attività siano state effettivamente svolte prima di quelle susseguenti, che siano stati stabiliti i criteri di valutazione degli elaborati, che vengano corretti in forma anonima e che venga abbinato l'elaborato anonimo al nominativo del candidato, in modo da individuare coloro che sono ammessi alle prove orali. Tali adempimenti sono stati espletati. Sotto altro profilo non sussisterebbe l'elemento soggettivo ricorrendo l'ipotesi di errore scusabile, poiché i commissari non erano esperti della materia concorsuale e agli stessi non è applicabile la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale. 23. Sulla base di tali elementi deve escludersi che l'imputato RG SE avesse la coscienza e volontà di attestare fatti e situazioni non conformi al vero. Al contrario, l'imputato e gli altri componenti della Commissione erano consapevoli di attestare quanto storicamente avvenuto, sottoscrivendo i verbali da 1 a 9, al fine di dare atto di quali erano stati i passaggi che avevano condotto a quei risultati.
24. Pertanto, secondo la difesa, la motivazione della Corte territoriale appare censurabile per non avere verificato che la falsità era stata determinata da una leggerezza dell'agente o da una incompleta conoscenza o da errata interpretazione di disposizioni normative oppure dalla negligente applicazione di una prassi amministrativa.
25. Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge e del canone di giudizio di quell'art. 533 c.p., attesa l'insussistenza del dolo o la ricorrenza dell'errore scusabile previsto all'art. 5 c.p.. Ricorrerebbero almeno tre ragioni per escludere l'elemento soggettivo del reato: la circostanza che tre giudici di merito hanno originariamente escluso la sussistenza dell'elemento psicologico;
il fatto che il giudice amministrativo, in primo grado, aveva concluso per la legittimità amministrativa degli atti e che gli uffici preposti all'attività concorsuale della Provincia avevano avallato l'operato dei commissari. Tutto questo consentirebbe disapplicare, quantomeno, l'ipotesi dell'errore scusabile previsto all'art. 5 c.p.. 26. Con il terzo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo al capo A della imputazione, per l'insussistenza del reato previsto dall'art. 479 c.p., in luogo del falso in certificato previsto all'art. 480 c.p.. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe qualificato, come falso in atto pubblico, quello che era, in realtà, al più, un falso in certificato. 27. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione delle attenuanti generiche, in misura equivalente, rispetto all'aggravante contestata, in difetto della prova di un intento manipolativo degli esiti del concorso.
28. La sentenza impugnata non merita censura attesa l'infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici di merito, in sede di rinvio, con motivazione immune da vizi logici e giuridici e fondata sulla corretta lettura delle emergenze processuali, hanno valorizzato, innanzitutto, il dato giuridicamente vincolante costituito dai principi espressi dalle due decisioni della Suprema Corte che hanno annullato le sentenze del giudice di appello.
29. La rilevanza penale delle condotte in esame, infatti, risiede - per quello che si dirà- nella circostanza, pacifica e non contestata, rappresentata dal fatto che gli imputati hanno provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei, prima della redazione e pubblicazione dei relativi verbali. Gli altri profili penali discendono come conseguenza --necessaria di quelle condotte. 30. Con riferimento al capo A) la sentenza impugnata è immune da censure, laddove, con iter motivazionale correttamente sviluppato, sulla base del giudicato vincolante proveniente dalle citate decisioni emesse da questa Corte, ha qualificato il fatto come falso in atto pubblico, argomentando che l'ambito attestativo dell'atto pubblico si estende anche alle attestazioni implicite in tutti quei casi, ricorrenti nell'ipotesi in esame, in cui l'attività del pubblico ufficiale costituisce presupposto o condizione dell'attestazione espressa. L'elenco degli ammessi all'orale, pertanto, sottoscritto dal segretario e dal presidente, era stato trasmesso e pubblicato in assenza dei necessari presupposti, trattandosi di un atto che avrebbe dovuto esprimere una volontà collegiale ed essere necessariamente preceduto, quanto meno, da un verbale nel quale si dava atto dell'ultimazione delle procedure di correzione e del loro esito. Documento certamente non sussistente nel caso di specie, tale non potendosi qualificare il file memorizzato soio nel computer della EN, correttamente ritenuto dal giudice di prime cure: verbale "inesistente".
31. Appare pertanto corretta la valutazione espressa dalla Corte territoriale secondo cui la pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'orale, in assenza degli atti presupposti, costituiti dai verbali delle operazioni, costituisce certamente falso ideologico poiché si trattava di un atto che doveva esprimere una volontà collegiale ed essere preceduto da un verbale nel quale si dava atto dell'ultimazione della procedura di correzione e del loro esito, risultando insufficiente l'esistenza di documenti informatici presenti sul computer della segretaria, privi del carattere della ufficialità.
32. A tali considerazioni occorre aggiungere che, con riferimento al capo A, il falso elenco di voti rientra nella categoria degli atti pubblici, cioè atti diretti ad approvare il compimento di attività espletate direttamente dal pubblico ufficiale o da terzi in sua presenza, così come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 12 maggio 2011. Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il reato è stato correttamente qualificato dalla Corte distrettuale quale falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell'art. 479 c.p.. 33. Le considerazioni che precedono rendono inammissibili i rilievi oggetto dei motivi proposti dalla difesa di EN (motivo n. 2) e RG (motivo n. 3) con i quali si prospetta nuovamente la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 480 c.p., preclusa, per quanto si è detto, dalle precise indicazioni provenienti dalle decisioni della Corte, di legittimità in sede di annullamento. 34. Difettando la deliberazione collegiale che avrebbe dovuto precedere la pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'orale, non vi sono dubbi sulla consapevolezza da parte di entrambi gli imputati che, non avendo questi mai formato, ne' sottoscritto tali verbali, ricorreva la coscienza e volontà, da parte degli stessi, di porre in essere un falso ideologico, nel momento in cui apponevano le firme sull'elenco degli ammessi agli orali, in quanto manifestavano l'esistenza di un atto inesistente. Ciò è sufficiente ad integrare il dolo generico richiesto dalla norma.
35. Pertanto, pur non essendo dimostrato il compimento di condotte fraudolente, dirette a "pilotare" la procedura concorsuale, ciononostante non vi sono dubbi sulla sussistenza della condotta concretamente lesiva del bene giuridico della fede pubblica, inteso quale affidamento collettivo sulla veridicità di quanto attestato negli atti pubblici.
36.Quanto precede consente di superare i riferimenti al profilo soggettivo del reato sub A contenuti nei ricorsi proposti dalla difesa di RG e Zandron.
37. Anche con riferimento a capo B), non è contestabile la sussistenza dei profilo materiale del falso ideologico come confermato dalle due decisioni della Corte di cassazione. 38. Inoltre, non è oggetto di rilievi la circostanza, espressamente chiarita dalla Cassazione nella decisione del 2 aprile 2014, che l'addebito contestato agli imputati AC e RR riguarda le condotte di falsità ideologica in atto pubblico, poiché l'indicazione della norma di cui all'art. 476 è stata inserita al capo B) al solo fine di indicare il trattamento sanzionatorio applicabile.
39.Nella prima decisione rescindente della Quinta Sezione Penale di questa Corte, si è riscontrato in punto di fatto, la certezza, come tale ritenuta anche dai giudici di appello, della falsità ideologica dei verbali redatti in data 19 e 20 novembre 2007 e che tanto risultava, non per la discrasia tra data di compilazione e data di compimento delle relative attività in essi attestate, ma perché:
- erano stati redatti in unico contesto e non secondo l'effettiva e storica progressione delle varie e successive fasi del procedimento amministrativo concorsuale, il che rendeva il falso rilevante;
- le valutazioni e relative motivazioni delle prove scritte dei candidati giudicati inidonei erano state "create" a distanza di molti giorni, stante l'assenza, non solo degli atti ufficiali antecedenti la pubblicazione della graduatoria, ma anche di appunti informali;
- era stata compromessa la garanzia dell'anonimato, in quanto le votazioni "ufficiali" erano state attribuite, non prima, ma dopo l'apertura -delle buste;
contenenti i nomi dei candidati, dal momento che i verbali erano stati compilati dopo la pubblicazione della graduatoria.
40. La Corte di Cassazione aveva concluso che "formare e pubblicare" prima l'elenco dei voti e poi i verbali che tali voti indicano, costituisce una procedura "obiettivamente" falsa, in quanto l'atto successivo viene formato in assenza della documentazione dell'atto che lo precede".
41. Lo scarto temporale nella compilazione formale e definitiva deve mantenersi entro limiti, tali, da un lato da consentire o non pregiudicare il ricordo di quanto avvenuto, dall'altro da non far seguire il verbale all'atto che lo incorpora, lo riassume, lo esteriorizza e che necessariamente lo presuppone, in questo caso l'elenco dei voti già divulgato.
42.Inoltre, nel caso concreto la Suprema Corte ha riscontrato che in punto di fatto erano mancati l'attribuzione dei voti agli elaborati scritti dei candidati e quindi l'abbinamento tra ciascuna prova e suo autore, quali operazioni compiute con certezza in un momento antecedente l'apertura delle buste, contenenti i loro nominativi, in quanto il verbale nr. 7 era stato compilato dopo tale apertura e la pubblicazione dell'elenco dei voti, sicché "non vi è alcuna prova documentale, appunto, che i voti sugli elaborati scritti non siano stati apposti per rispecchiare quelli della graduatoria e non viceversa".
43. La materialità del fatto trova ulteriore riscontro anche nel contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che, con decisione 13 giugno 2012 n. 3465, ha annullato la sentenza adottata in primo grado dal TAR di Trento (n. 215 del 2008), attribuendo rilievo all'incidenza dell'errore indiscutibilmente commesso dalla Commissione del Concorso nel verbalizzare le operazioni, svolte e le decisioni assunte.
La Commissione, infatti, ha approvato i verbali delle operazioni svolte fino alla pubblicazione dei risultati delle due prove scritte, circa un mese dopo la pubblicazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei, tra i quali è risultato inclusa l'odierna parte civile. Secondo il Consiglio di Stato un intervallo così il lungo è tale da suscitare dubbi, in ragione della funzione della verbalizzazione in sè, sull'esattezza della narrazione dei fatti contenuta nel verbale. In particolare, la redazione e l'approvazione tempestiva dei verbali sono necessarie quando con essi l'autorità procedente deve dare contezza di aver osservato l'ordine degli atti del procedimento. Nel caso di specie, l'esigenza di trasparenza e di certezza non è stata rispettata, in quanto la verbalizzazione della valutazione delle prove scritte è stata successiva alla data in cui erano state aperte le buste contenenti gli elaborati dei candidati, valutazione che, a quella data, invece, deve necessariamente precedere, per la regola dell'anonimato. La verbalizzazione è stata successiva anche alla data in cui è stato reso noto l'elenco degli ammessi alla prova orale.
Per questi motivi
la verbalizzazione non avrebbe potuto intervenire successivamente, come verificatosi nel caso di specie. 44.Pertanto, sulla base delle vincolanti statuizioni adottate da questa Corte in sede di annullamento e degli altri dati oggettivi sopra illustrati, i verbali redatti in data 19 e 20 novembre 2007, ma recanti date anteriori, sono certamente non veritieri, perché:
- la data di compilazione non coincide con quella di compimento delle attività che i verbali avrebbero dovuto comprovare;
- perché i verbali furono redatti in un unico contesto senza rispettare il criterio della progressività cronologica;
- le motivazioni relative ai candidati giudicati inidonei furono create a distanza di molti giorni con compromissione della garanzia dell'anonimato;
- poiché le votazioni ufficiali furono attribuite solo dopo l'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati. 45.Conseguentemente, come rilevato in premessa, la circostanza di avere pubblicato prima l'elenco dei voti e poi i verbali che quei voti indicano, costituisce una procedura oggettivamente falsa, in quanto l'atto successivo viene formato in assenza della documentazione che lo precede. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l'atto non poteva essere formato ad una distanza tale di tempo tale da compromettere il ricordo dell'attività compiuta e, comunque, mai in data successiva all'atto che lo presuppone. 46. Le considerazioni che precedono consentono di superare tutti i rilievi formulati dalla difesa degli imputati con il secondo motivo nell'interesse di RG (limitatamente al secondo profilo riguardante l'insussistenza del reato, nella sua materialità e riguardo all'elemento soggettivo, rappresentato dalla mera predisposizione, in data differita nel tempo, dei verbali relativi alle operazioni della Commissione) ed il quarto motivo proposto nell'interesse di AC e RR.
47.Quanto precede conferma che la rilevanza delle condotte oggetto del capo sub B) risiede proprio nella circostanza, pacifica e non contestata, che gli imputati (Presidente e Segretaria) hanno provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei, prima della redazione e pubblicazione dei relativi verbali. 48. La sentenza impugnata è, del pari, immune da censure, laddove, con iter motivazionale correttamente sviluppato, ha necessariamente escluso, sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate, la configurabilità dell'errore o della mera leggerezza o comunque di un comportamento colposo da parte degli imputati sulla base proprio del contenuto dei verbali numero 8 e 9 del 19 e 20 novembre 2007, che attestano la precisa volontà di tutti i sottoscrittori di retrodatare i verbali precedenti al fine di ricostruire un'apparente -progressione di operazioni e valutazione degli elaborati. 49. Sulla base di tali elementi risultano necessariamente inconsistenti le doglianze oggetto del primo e sesto motivo proposti dalla difesa di AC e RR in ordine alla assenza di consapevolezza della redazione di documenti falsi, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo della vicenda.
50. La Corte territoriale ha evidenziato che l'anticipazione della riunione della Commissione, originariamente fissata per l'11 dicembre 2007, al 19 novembre 2007 era stata decisa per la notizia dell'avvio delle indagini per cui la Commissione si trovò costretta ad esplicitare in qualche modo i tempi della tardiva formazione e sottoscrizione dei verbali, attraverso la redazione di quelli numero 8 e 9.
51.Come rilevato, sia dai giudici di merito, che da quelli di legittimità, tale operazione però non consente di escludere il falso, permanendo inalterate tutte le considerazioni sopra espresse, alle quali vanno aggiunte le discrasie presenti tra i documenti informatici rinvenuti nel computer e la stesura definitiva dei verbali. Sotto tale profilo la difesa non contesta tali differenze, ma le attribuisce ad errori di fatto, a fisiologici aggiustamenti, inevitabili correzioni e, comunque a profili scarsamente rilevanti. Si tratta, al contrario, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, di anomalie non trascurabili che chiariscono come le motivazioni degli elaborati, redatte a distanza di oltre un mese dalla correzione dei compiti, avessero compromesso la genuinità dell'attendibile rispondenza del verbale a quanto effettivamente verificatosi perché, come rilevato anche dalla difesa, la traduzione in un giudizio dei voti appuntati nel file della segretaria è risultata, talvolta, diversa (per candidati con il medesimo punteggio) rispetto ai criteri originariamente stabiliti nella griglia definita in occasione della prima riunione della Commissione. 52. Così, i voti annotati nel documento informatico non corrispondevano al giudizio predeterminato e sempre identico poiché, come risulta anche dalla documentazione allegata dalla difesa ai ricorsi, le motivazioni dei voti risultano arricchite da integrazioni e puntualizzazioni evidentemente frutto di valutazioni specifiche riferite ai casi concreti.
53. Sulla base di tali elementi risultano destituite di fondamento le doglianze oggetto del terzo motivo proposto nell'interesse di AC e RR e del primo motivo (limitatamente al terzo profilo, relativo alla sussistenza della buona fede dei componenti della Commissione) proposto nell'interesse di RG.
54. Quanto al tema specifico della rilevanza della prassi amministrativa ai fini dell'esclusione - del dolo, costituisce principio" consolidato quello secondo" cui nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, è il bando di gara che costituisce la legge del procedimento e ad esso devono attenersi, non soltanto i partecipanti al concorso, ma anche la stessa amministrazione procedente. In tema di pubblico appalto, ad esempio, l'amministrazione appaltante deve applicare le norme del bando che, insieme alla lettera d'invito, costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale, la quale non è derogabile neppure se alcune regole risultassero non più conformi allo ius superveniens, con il solo ovvio limite del ricorso ai poteri di autotutela.
55. Nel caso di specie risulta documentalmente che, nella Delib. della Giunta Provinciale del 4 maggio 2007, con la quale è stato indetto il concorso per la copertura di 17 posti di funzionario amministrativo ed è stata disposta la pubblicazione del bando di concorso, era contenuto espressamente il rinvio al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con riferimento alle norme sull'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni ed alle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. 56. Pertanto indipendentemente dalla natura del rinvio, se recettizio o meno, se statico o dinamico, tale elemento consente di superare le tesi -della difesa riguardo all'inapplicabilità alla Provincia di Trento della disciplina statale in materia. Nel caso di specie, il rinvio operato dal provvedimento che individua le regole da applicare ai candidati e ai componenti della Commissione, consente la diretta applicazione dell'art. 15 del D.P.R. che prescrive che di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari.
57rin ogni caso, è pacifico che non sussisteva alcuna prassi in" ordine alla "possibilità di pubblicare l'elenco dei candidati idonei prima della predisposizione dei relativi verbali, che ne costituivano il necessario presupposto. Rispetto a tale condotta non è possibile prospettare alcuna causa di giustificazione e quella successiva, per quanto detto, è stata assolutamente consequenziale. 58. Pertanto, appare giuridicamente corretta la motivazione della Corte territoriale secondo cui l'esistenza di una prassi contraria alla legge non è sufficiente per escludere il dolo, ma potrebbe essere idonea a fondare l'ipotesi di un errore sulla doverosità del comportamento, rilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.. Ipotesi questa non ricorrente, poiché nel caso di specie non sussisteva l'ipotesi di testo legislativo oscuro quella della grave incertezza interpretativa da parte degli organi giudiziari.
59. In ogni caso l'ignoranza della legge non può essere fatta valere da parte di chi è inserito professionalmente in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla leggii non potendo separare i ruoli dei componenti della Commissione rispetto all'adempimento degli oneri previsti dal bando e, quindi, anche dall'art. 15 del D.P.R. citato.
60. Nello stesso modo sono palesemente infondate le tesi che richiedono, per la sussistenza del delitto in esame, la volontà consapevole dell'illiceità della condotta e di commettere un falso con la conseguenza che la mancata dimostrazione dell'intento di favorire o danneggiare taluno sarebbe indicativa della assenza del dolo. Si tratta di un'ipotesi già esaminata ed esclusa dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 aprile 2014. 61. Da quanto precede emerge la definitiva infondatezza delle doglianze oggetto del secondo e settimo motivo proposti nell'interesse di AC e RR, nonché delle censure proposte da GA nel primo (limitatamente al primo profilo) e secondo motivo di ricorso.
62. Del pari destituito di fondamento è l'ottavo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di AC e RR, in tema di spese di costituzione di parte civile, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, è legittima. Opera a riguardo il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76 c.p.p., comma 2, in virtù del quale la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82 c.p.p., comma 2, (Sez. 5^, n. 39471 del 04/06/2013 - dep. 24/09/2013, De II e altro, Rv. 257199).
63.Infine, privi di fondamento sono i rilievi relativi al profilo sanzionatorio (giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche) oggetto del quarto motivo proposto nell'interesse di RG e del nono motivo dei ricorsi proposti dai difensori di AC e RR, in quanto il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (Sez. 5^, Sentenza n. 35828 del 04/06/2010 Rv. 248501).
64.Inoltre, con riferimento alla globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall'art. 69 c.p., tale giudizio può ritenersi adeguatamente motivato come nel- caso di specie se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento;
infatti, il giudice non è tenuto a specificare analiticamente le singole circostanze e ad indicare le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione (Sez. 2^, Sentenza n. 9387 del 15/06/2000 Rv. 216924). 65.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015