Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2007, n. 32832
CASS
Sentenza 9 maggio 2007

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Massime1

La "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse possibile riconoscere tali connotazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, anche in considerazione dello specifico "modus operandi" dell'imputato).

Commentario1

  • 1Ricettazione e limiti all’applicazione della particolare tenuità del fatto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2007, n. 32832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32832
Data del deposito : 9 maggio 2007

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