Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
La "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse possibile riconoscere tali connotazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile, anche in considerazione dello specifico "modus operandi" dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Ricettazione e limiti all’applicazione della particolare tenuità del fattohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2007, n. 32832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32832 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 554
Dott. MONASTERO RA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 5522/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RA, N. IL 16/05/1948;
avverso SENTENZA del 25/09/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9.6.2005 il Tribunale di Firenze condannava ER RA, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di ricettazione (per aver ricevuto un assegno bancario del quale il titolare del relativo conto corrente aveva denunciato lo smarrimento), e di truffa (per avere indotto in errore FE DI convincendolo ad accettare l'assegno suddetto, di provenienza illecita, in pagamento di acquisiti effettuati).
Con sentenza del 25.9.2006 la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato ER RA propone, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p.. In particolare la difesa lamenta la nullità dell'impugnata sentenza perché all'udienza del 18.11.2004 si era proceduto con difensore d'ufficio sebbene il difensore di fiducia avesse regolarmente provato il proprio impedimento per un impegno processuale avente carattere di priorità.
Il rilievo è manifestamente infondato.
Reputa il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento ormai costante di questa Corte secondo cui, perché possa ritenersi sussistente l'impossibilità assoluta del difensore a comparire per legittimo impedimento, impossibilità che costituisce condizione per il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, è necessario che sussistano i seguenti requisiti: 1) documentazione dell'impedimento; 2) assenza di un condifensore;
3) impossibilità per il difensore di avvalersi di un sostituto (art. 102 cod. proc. pen.). Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla genericità dell'assunto secondo cui il diverso impegno processuale sarebbe fornito di priorità rispetto a quello relativo al procedimento in oggetto, che costituirebbe già di per sè argomento decisivo ai fini dell'inammissibilità del presente motivo di ricorso, osserva il Collegio che il difensore ha omesso di indicare le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo di talché costituisce un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 640 c.p.. In particolare rileva la difesa che per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. occorre l'induzione in errore della vittima mediante artifici o raggiri;
e pertanto, essendo nel caso di specie certamente intercorso un accordo tra il ER ed il FE, per come risultava dagli atti, doveva ritenersi l'insussistenza del reato di truffa.
Anche tale motivo è manifestamente infondato stante la sua estrema genericità in ordine all'asserito accordo fra i protagonisti della vicenda ed il contenuto dello stesso.
Non può dubitarsi infatti che le censure esposte nei confronti dell'impugnata sentenza sono assolutamente prive della necessaria specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto dell'impugnata sentenza e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame" (Cass. Pen. Sez. 6^, sent. n. 13261 del 6/2/2003 dep. 25/3/2003, rv 227195).
Nel caso di specie i rilievi mossi all'impugnata sentenza non contengono alcuna indicazione degli specifici punti censurati, ma fanno genericamente riferimento ad un presunto accordo, senza alcuna ulteriore indicazione, fra i soggetti della presente vicenda;
e pertanto, la mancanza di tali requisiti di specificità e concretezza rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre sul punto il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e lett. b), in relazione all'art. 192 e segg. c.p.p.. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale aveva omesso ogni indagine in ordine alla credibilità soggettiva del denunciante, trascurando le incongruenze esistenti nella testimonianza dello stesso.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio, per quel che riguarda le dichiarazioni della parte offesa, che se pure tali dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni.
Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, trattandosi di dichiarazioni attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e lett. b), in relazione all'art. 133 c.p. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale, nella determinazione della pena, aveva ritenuto significativa in senso negativo la contumacia dell'imputato, ed aveva valutato solo alcuni degli elementi previsti dall'art. 133 c.p., mentre avrebbe dovuto procedere ad una valutazione globale di tali elementi, tenendo conto delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato che stava compiendo un percorso di reinserimento sociale.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ritiene infatti il Collegio, in ordine alla quantificazione della pena, che correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla mancanza di resipiscenza quale si evince dalla mancata restituzione degli oggetti ottenuti fraudolentemente, e quindi ha enunciato, dando contezza con motivazione congrua e corretta dell'uso del potere discrezionale in relazione alla determinazione della pena, gli elementi che, in una valutazione globale della personalità dell'imputato, non consentivano una riduzione della pena. In proposito deve altresì evidenziarsi che nella quantificazione della pena il giudice può anche limitarsi alla individuazione degli elementi ritenuti determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia esente da vizi logici di ragionamento.
Infine, col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 648 c.p., comma 2. In particolare rileva la difesa che erroneamente la
Corte territoriale aveva escluso la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, atteso che l'esiguità del fatto e la scarsa entità economica dell'assegno consentivano l'applicazione di tale attenuante.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ritiene in proposito il Collegio di dover evidenziare che per la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art.648 c.p., occorre che il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato, all'importo del titolo (trattandosi di assegno), presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta, connotazioni che non sono riscontrabili nella fattispecie in esame in considerazione del modus operandi, del comportamento tenuto dall'imputato e dell'entità, certamente non trascurabile, dell'assegno.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2007