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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/10/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati: dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Irene COLLADET Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla istanza per l'accertamento dello stato di insolvenza della società
Parte_1 presentata dal commissario liquidatore della stessa società, assoggettata a liquidazione coatta amministrativa con d.m. 55/2023 del 19.1.2023,
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con decreto emesso il 19 gennaio 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assoggettato la a liquidazione coatta Controparte_1 amministrativa sul rilievo che tale società si trovava in stato di insolvenza (art. 2545- terdecies c.c.); che con ricorso depositato il 23 settembre 2024 il commissario liquidatore di tale società (nominato con il menzionato decreto) ha chiesto a questo tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I.; con decreto depositato in data 27.11.2024 è stata fissata l'udienza prevista dall'art. 297 C.C.I.I.: il decreto è stato notificato a mezzo pec alla società debitrice della Cancelleria in pari data;
all'udienza del 22.4.2025, fissata in trattazione scritta dal giudice provvisoriamente assegnatario del fascicolo, ha presentato memorie il solo liquidatore della società insistendo per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
il fascicolo è stato messo nella titolarità dell'attuale giudice relatore, al rientro dal periodo di congedo autorizzato in data 1.4.2024, il quale ha quindi fissato udienza alla presenza delle parti in data 30.9.2025, onde consentire al legale rappresentante della società di intervenire, il quale infatti compariva personalmente all'udienza così fissata prendendo atto della situazione;
1 che l'accertamento dello stato di insolvenza si fonda sui medesimi presupposti della dichiarazione di fallimento (accertamento di uno stato d'impotenza economico- patrimoniale, idoneo a privare l'impresa della possibilità di far fronte con mezzi “normali” ai propri debiti, e può, quindi, essere legittimamente effettuato dal giudice ordinario, anche quando i crediti derivino da rapporti riservati alla cognizione di un giudice diverso), con le seguenti precisazioni (ancorché riferibili alla vigenza della legge fallimentare ancora attuabili in relazione alle norme del C.C.I.I.): a) la valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti;
b) nel procedimento disciplinato dagli artt. 195 e ss. l.fall. non è previsto il necessario superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 l.fall.; c) non osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza l'accertamento dell'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a quindicimila euro come previsto invece dall'art. 15, ultimo comma,
l.fall., nel caso in cui il procedimento giurisdizionale abbia ad oggetto la dichiarazione di fallimento (sulla non applicabilità dell'art. 15, ultimo comma, cfr. Cass. n. 9681 del 2013); che, nel caso di specie, il legale rappresentante della cooperativa ha dichiarato di aver fatto il possibile per recuperare la crisi ma che non c'è stato modo di risolvere, ammettendo di fatto l'insolvenza della stessa;
che, inoltre, alla luce del contenuto degli atti e documenti depositati dal ricorrente e degli accertamenti direttamente eseguiti lo stato di insolvenza della Controparte_1
al momento dell'emanazione del decreto sopra richiamato (19.1.2023), si
[...] manifesta con alquanta evidenza dato che:
a) dall'anno 2018 la società ha dimostrato una sempre maggiore incapacità di essere produttiva, vedendo un progressivo aumento dei costi di produzione, soprattutto per forza lavoro, a fronte dell'inversa tendenza di ricavi in continua diminuzione;
b) sino al 31.12.2019, nonostante le perdite di esercizio riferibili all'anno 2018, la società presentava ancora un patrimonio netto attivo di circa € 106.152,00;
c) successivamente, in ragione del trend negativo di cui al punto a), in soli tre esercizi la società ha consumato l'intero patrimonio netto, riportando al
31.12.2020 un saldo negativo di € 30.026,00 e al 30.4.2022 un saldo negativo di ben € 330.822,00;
d) con il verbale di accertamento del 22.6.2022, l'ente revisore aveva segnalato lo stato di crisi irreversibile in cui si trovava la società, proponendo l'adozione della procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui trattasi;
2 al momento della disposta liquidazione risulta pertanto che Controparte_1
non era più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
[...]
(art. 2, co. 1, lett. b) C.C.I.I.); che sussistono quindi i presupposti per la sollecitata pronunzia di accertamento;
P.Q.M.
visto l'art. 202 l.fall.,
DICHIARA che al 19 gennaio 2023 , con Parte_1 sede in Sovramonte (BL), Frazione Servo n. 1, cod. fisc. R.E.A. n. 95516, P.IVA_1 in liquidazione coatta amministrativa (d.m. del 19.1.2023 n. 55), si trovava in stato d'insolvenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Gersa Gerbi dott. Umberto Giacomelli
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NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati: dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Irene COLLADET Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA sulla istanza per l'accertamento dello stato di insolvenza della società
Parte_1 presentata dal commissario liquidatore della stessa società, assoggettata a liquidazione coatta amministrativa con d.m. 55/2023 del 19.1.2023,
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con decreto emesso il 19 gennaio 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assoggettato la a liquidazione coatta Controparte_1 amministrativa sul rilievo che tale società si trovava in stato di insolvenza (art. 2545- terdecies c.c.); che con ricorso depositato il 23 settembre 2024 il commissario liquidatore di tale società (nominato con il menzionato decreto) ha chiesto a questo tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I.; con decreto depositato in data 27.11.2024 è stata fissata l'udienza prevista dall'art. 297 C.C.I.I.: il decreto è stato notificato a mezzo pec alla società debitrice della Cancelleria in pari data;
all'udienza del 22.4.2025, fissata in trattazione scritta dal giudice provvisoriamente assegnatario del fascicolo, ha presentato memorie il solo liquidatore della società insistendo per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
il fascicolo è stato messo nella titolarità dell'attuale giudice relatore, al rientro dal periodo di congedo autorizzato in data 1.4.2024, il quale ha quindi fissato udienza alla presenza delle parti in data 30.9.2025, onde consentire al legale rappresentante della società di intervenire, il quale infatti compariva personalmente all'udienza così fissata prendendo atto della situazione;
1 che l'accertamento dello stato di insolvenza si fonda sui medesimi presupposti della dichiarazione di fallimento (accertamento di uno stato d'impotenza economico- patrimoniale, idoneo a privare l'impresa della possibilità di far fronte con mezzi “normali” ai propri debiti, e può, quindi, essere legittimamente effettuato dal giudice ordinario, anche quando i crediti derivino da rapporti riservati alla cognizione di un giudice diverso), con le seguenti precisazioni (ancorché riferibili alla vigenza della legge fallimentare ancora attuabili in relazione alle norme del C.C.I.I.): a) la valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti;
b) nel procedimento disciplinato dagli artt. 195 e ss. l.fall. non è previsto il necessario superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 l.fall.; c) non osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza l'accertamento dell'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a quindicimila euro come previsto invece dall'art. 15, ultimo comma,
l.fall., nel caso in cui il procedimento giurisdizionale abbia ad oggetto la dichiarazione di fallimento (sulla non applicabilità dell'art. 15, ultimo comma, cfr. Cass. n. 9681 del 2013); che, nel caso di specie, il legale rappresentante della cooperativa ha dichiarato di aver fatto il possibile per recuperare la crisi ma che non c'è stato modo di risolvere, ammettendo di fatto l'insolvenza della stessa;
che, inoltre, alla luce del contenuto degli atti e documenti depositati dal ricorrente e degli accertamenti direttamente eseguiti lo stato di insolvenza della Controparte_1
al momento dell'emanazione del decreto sopra richiamato (19.1.2023), si
[...] manifesta con alquanta evidenza dato che:
a) dall'anno 2018 la società ha dimostrato una sempre maggiore incapacità di essere produttiva, vedendo un progressivo aumento dei costi di produzione, soprattutto per forza lavoro, a fronte dell'inversa tendenza di ricavi in continua diminuzione;
b) sino al 31.12.2019, nonostante le perdite di esercizio riferibili all'anno 2018, la società presentava ancora un patrimonio netto attivo di circa € 106.152,00;
c) successivamente, in ragione del trend negativo di cui al punto a), in soli tre esercizi la società ha consumato l'intero patrimonio netto, riportando al
31.12.2020 un saldo negativo di € 30.026,00 e al 30.4.2022 un saldo negativo di ben € 330.822,00;
d) con il verbale di accertamento del 22.6.2022, l'ente revisore aveva segnalato lo stato di crisi irreversibile in cui si trovava la società, proponendo l'adozione della procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui trattasi;
2 al momento della disposta liquidazione risulta pertanto che Controparte_1
non era più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
[...]
(art. 2, co. 1, lett. b) C.C.I.I.); che sussistono quindi i presupposti per la sollecitata pronunzia di accertamento;
P.Q.M.
visto l'art. 202 l.fall.,
DICHIARA che al 19 gennaio 2023 , con Parte_1 sede in Sovramonte (BL), Frazione Servo n. 1, cod. fisc. R.E.A. n. 95516, P.IVA_1 in liquidazione coatta amministrativa (d.m. del 19.1.2023 n. 55), si trovava in stato d'insolvenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Gersa Gerbi dott. Umberto Giacomelli
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