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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Geremia Casaburi PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7758 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'1.04.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A
, C.F. , in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di socio accomandatario e legale rapp.te p.t. della
[...]
C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
IA (NA) alla Via Crescenzo Gamba n. 3-80044, rapp.ta e difesa dall'avv.
UC De Lorenzo del Foro di Nola, C.F. , - il quale C.F._2
dichiara ai sensi degli artt. 125, 136 e 170 c.p.c. di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax 081.827.33.56 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
– ed elett.te dom.ta presso il suo studio Email_1
sito in San US SU (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa n. 12-
80047, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta ex art. 702 bis comma 4 c.p.c., depositata agli atti del procedimento di primo grado
APPELLANTI
r.g. n. 1 E
(nuova denominazione sociale di giusta Controparte_2 CP_3
delibera assembleare del 25.11.2009, per atto notaio in Roma Persona_1
registro n. 151875, rogito n. 29795), C.F. e P. IVA , in persona del P.IVA_2
dott. munito dei poteri necessari in virtù di procura speciale CP_4
del 14.12.2016, autenticata nella firma dal notaio in Roma, rep. Persona_2
n. 533, rogito 315, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulio Tumbarello (CF
, PEC: , fax C.F._3 Email_2
0697611390) e SI AN (CF PEC: C.F._4
, fax 0697611390) ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lorenzo Respighi, 13, come da mandato allegato
APPELLATA
OGGETTO: Noleggio - Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale ordinario di Roma, VIII sezione civile, pubblicata in data
31.10.2019
CONCLUSIONI: All'udienza dell'1. 4. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ha provveduto:
1) Accoglie la domanda come riformulata dalla parte ricorrente limitatamente al pagamento dei canoni residui e, per l'effetto, condanna le resistenti in solido tra loro al pagamento della somma di € 8.184,84, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
r.g. n. 2 2) Condanna altresì le resistenti in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 2.900,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato in proprio e Parte_1
nella qualità di socio accomandatario e legale rapp.te p.t. della
[...]
ha proposto appello per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa il 31/10/2019 dal Tribunale di Roma nel procedimento sommario di cognizione recante R.G. 20668/2019 comunicata all'appellante via Pec in data 31.10.2019, per tutti i motivi d'appello sopra esposti, e per
l'effetto dichiarare l'infondatezza delle domande così come formulate dall'appellata nel primo giudizio e quindi che nulla è dovuto dall'appellante sia in termini di capitale, interessi che di spese di causa, accogliendo altresì la domanda già presentata dalla parte appellante di condannare la ricorrente/appellata al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art.
1226 c.c. a favore della parte resistente (oggi appellante) e comunque nei limiti di valore della presente controversia, per aver agito (essa ricorrente/appellata) con malafede e/o colpa grave data la assoluta pretestuosità ed infondatezza dell'azione intrapresa, con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso:
2) Condannare la convenuta, attuale appellata, al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da liquidarsi
r.g. n. 3 secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c.
Si è costituita per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_2
“-in via principale e nel merito, rigettare l'avverso atto d'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di
Roma in data 30/31.10.2019 (RGN 20668/2019);
-in via istruttoria si chiede disporsi lo stralcio, in quanto inammissibile poiché prodotto tardivamente, della perizia prodotta per la prima volta in sede di gravame. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
All'udienza cartolare dell'1. 04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Preliminarmente, rispondendo all'eccezione in tal senso sollevata da parte appellata, deve rilevarsi l'inammissibilità del deposito della consulenza tecnica rilasciata ad dallo , prodotta solo in sede di Controparte_5 Controparte_6
gravame dalle appellanti, ex art. 345 c. p. c.
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Le appellanti hanno proposto cinque motivi di gravame.
Con il primo hanno censurato il mancato esperimento della negoziazione assistita e/o della mediazione civile.
Secondo le appellanti la domanda sarebbe improcedibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui al DL 132/2014, ovvero della mediazione di cui alla legge 28/2010, la cui omissione era già stata rilevata nella comparsa di costituzione e di risposta e non valutata dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado;
da tale circostanza dovrebbe discendere la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 4 La Corte osserva che deve farsi riferimento al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mediazione civile e commerciale rappresenta una condizione di procedibilità della domanda solo per i contratti bancari, finanziari e assicurativi, tra i quali non rientra il contratto di leasing, come già sancito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
15200/2018. Invero, il riferimento dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 ai “contratti bancari e finanziari” fa riferimento alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n.
385/1993 e ai contratti finanziari contemplati dal Testo Unico sulla Finanza, categorie contrattuali nelle quali non si può ricondurre il contratto di leasing, anche se lo stesso, quando stipulato in forme particolari, presenta in effetti finalità di finanziamento, senza trascurare tuttavia le finalità prioritarie dello stesso, ossia l'utilizzazione e l'acquisto del bene.
Peraltro, risulta in atti che era stata avviata la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti.
Alla luce di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo le appellanti hanno eccepito l'omessa verifica del potere di rappresentanza processuale.
Le appellanti hanno eccepito il difetto di rappresentanza processuale del
Procuratore speciale dott. nei confronti della CP_4 Controparte_2
e, conseguentemente, dei difensori da lui nominati per il giudizio di primo grado, non essendo stati detti poteri debitamente provati nel giudizio di prime cure.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto;
invero, risulta acquisita agli atti del processo la procura con cui il Presidente del CdA della veva conferito al Dott. il “potere Controparte_2 CP_4
di rappresentare la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria”.
r.g. n. 5 Con il terzo motivo le appellanti hanno eccepito l'omessa e/o erronea considerazione della rinuncia alla domanda di restituzione.
La aveva agito in giudizio per far dichiarare la Controparte_2
risoluzione dei contratti di locazione operativa nn. 100C98/388 e 100C98/687 sulla scorta della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 delle
Condizioni Generali;
al contempo, in maniera del tutto anomala, aveva chiesto la restituzione solo del “Plotter Epson Surecolor SC-F9200 HDK” e non anche della “Macchina da Stampa Epson F-9300”, e la condanna delle parti resistenti al pagamento di € 31.209,87 quale sommatoria degli importi ritenuti dovuti sulla scorta dell'art. 15 delle Condizioni Generali applicabili ad entrambi i contratti di locazione finanziaria operativa de quibus.
Le appellanti, costituendosi nel giudizio sommario di cognizione di primo grado, avevano provato per tabulas che in data 16 Ottobre 2018 alle ore 16:25 la sig.ra nella qualità di amm.re p.t. della di Parte_1 CP_1
si era recata presso la Stazione di Nola della Legione Parte_1
Carabinieri “Campania” denunciando che nel mattino dello stesso giorno (ore
9:00) era venuta a conoscenza che suo marito alle ore 06:00 si Parte_2
era accorto che presso la sede operativa della si era verificato il CP_1
furto di una serie di attrezzature, tra cui una stampante marca Epson mod.
F9300, seriale X477000006, una stampante marca Epson, mod. F9200, seriale
W3ME000401, oltre una stampante marca Mimaki, serie UJF-3042fx, seriale
J802B055, tre computer marca Apple, mod. 21.5, un POS Unicredit agenzia di
San US SU, nonché euro mille sottratti dalla cassetta di sicurezza
(v. Verbale Carabinieri, Allegato n. 2 alla Comparsa di costituzione).
Di tali circostanze la veniva informata il 16 ottobre 2018 Controparte_2
via telefono, ed il suo “Ufficio sinistri” aveva invitato la Locataria a recarsi presso la stazione dei Carabinieri per presentare una Denuncia/Querela; con comunicazione e-mail delle ore 10.08 del 17 ottobre 2018 la CP_1
( aveva informato formalmente la Email_4 Controparte_2
r.g. n. 6 ( della vicenda (v. Allegato n. 3 alla Comparsa di Email_5
costituzione), e con successive n. 2 e-mail del 18 ottobre 2018 (delle ore 11.12 e delle ore 11.33) l'Ufficio sinistri di Controparte_2
( aveva riscontrato la comunicazione ricevuta dalla Email_6
conduttrice che era necessaria un'integrazione della Controparte_7
denuncia presentata ai CC specificando che entrambi i plotter erano stati oggetto di furto (v. Allegati n. 4 e 5 alla Comparsa di costituzione); integrazione effettuata in data 19.10.2018 presso gli Uffici della Stazione di Nola Legione
Carabinieri Campania, ed anche tale circostanza veniva comunicata con e-mail Cont del 19 Ottobre 2018, ore 11:11 all'Ufficio Sinistri di (v. CP_2
Allegato n. 7 alla Comparsa di costituzione).
In data 24 Ottobre 2018 l'Ufficio Sinistri di aveva Controparte_2
comunicato alla conduttrice che la pratica di sinistro era stata aperta.
Tali circostanze erano state omesse dalla nel proprio atto Controparte_8
introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., per poi essere riferite dal suo procuratore in prima udienza, che così aveva dichiarato testualmente nel Verbale di causa del
09.07.2019: “…l'avv. AN preliminarmente, rinuncia alla domanda di restituzione formulata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c...L'avv. AN precisa che la non ha sottaciuto l'avvenuto furto dei beni, circostanza che, CP_2
per difetto di comunicazione tra uffici, non è stata comunicata alla scrivente difesa prima dell'instaurazione del presente giudizio. La scrivente difesa ha avuto contezza dell'avvenuto furto dei beni de quibus solo a seguito della costituzione di controparte e dunque ha potuto rinunciare alla domanda di restituzione solo alla prima udienza…”.
Secondo le appellanti laddove il Tribunale aveva affermato che: “….è emerso che i beni oggetto del contratto sono stati oggetto di furto, a seguito del quale appunto l'avvenuto indennizzo di cui sopra, sicchè il punto della domanda relativo alla riconsegna dei beni deve ritenersi venuto meno per carenza dei presupposti”, avrebbe errato, perché invece di valutare tale aspetto in termini di r.g. n. 7 soccombenza processuale e/o comunque in termini di mala fede e/o negligenza processuale ex art. 96 c.p.c. per rinuncia alla domanda di restituzione formulata indebitamente ha parlato di una cd. “carenza dei presupposti”.
La prima domanda di restituzione del plotter presentata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere respinta per la stessa “carenza dei presupposti” di cui parla il Tribunale, perché espressamente oggetto di rinuncia a seguito delle difese mosse dalla convenuta, con conseguente declaratoria di condanna alle spese e compensi professionali di giudizio come per legge, anche in termini di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Per giustificare gli elementi omessi l'odierna appellata, che dopo aver aperto una pratica di sinistro per ottenere il dovuto indennizzo dall'assicurazione per il furto dei n. 2 Plotter in questione, aveva agito in giudizio per la restituzione di uno di essi nonostante sapesse bene che esso era stato rubato, così chiedendo una prestazione del tutto impossibile sia materialmente che giuridicamente, e rinunciando all'azione di restituzione in prima udienza solo in seguito alla produzione di elementi documentali presentati in giudizio dalle appellanti, ha fatto riferimento ad un difetto di comunicazione tra l'Ufficio amministrativo di ed il suo Ufficio legale (v. Verbale di prima Controparte_2
udienza); quindi la colpa grave ex art. 96 c.p.c. nell'azionare la pretesa sarebbe sicuramente sussistente. Con il quarto motivo le appellanti hanno denunciato
l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali.
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le clausole contrattuali.
Secondo le appellanti se il Tribunale da un lato ha confermato l'assunto dell'odierna appellata, secondo cui doveva applicarsi l'art. 11 delle Cond. Gen.
Contr., dall'altro non avrebbe considerato affatto gli aspetti normativi richiamati dalle appellanti nelle proprie memorie difensive.
Secondo le appellanti la decisione del Tribunale sarebbe contraddittoria sotto molteplici profili;
infatti, nell'ottica della buona fede contrattuale l'interpretazione dell'art. 11 con l'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto,
r.g. n. 8 avrebbe dovuto far ritenere iniquo che la perdita gravasse sul soggetto
Concedente, posto che tale rischio, previsto a carico dell'utilizzatore, non poteva tradursi nella perdita completa non solo del bene, ma anche dei canoni ancora dovuti. Sulla scorta dell'art. 1362, comma 2, c.c. (“Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”) il giudice di primo grado avrebbe potuto comprendere già in tal senso la volontà di chi aveva predisposto le clausole ( , e che con le note conclusionali aveva rinunciato Controparte_2
parzialmente alla domanda di pagamento di € 31.209,87, da essa formulata ai sensi dell'art. 15 Cond. Gen. Contr. nel ricorso introduttivo;
ammettendo tardivamente di aver ricevuto un indennizzo assicurativo per il furto (€
23.025,00), l'appellata aveva detratto poi tale somma dai canoni residui riducendo la sua pretesa ad € 8.184,87.
Accettando l'indennizzo da la avrebbe Controparte_5 Controparte_2
imputato tali somme indennizzate alle residue rate rimaste in sospeso in seguito all'intervenuto furto;
il ragionamento del Tribunale al riguardo non rispecchierebbe la volontà di chi non aveva insistito nella domanda integrale
(restituzione del bene o suo valore equivalente e canoni residui) ma aveva imputato il valore dell'indennizzo ricevuto dall'assicurazione alle rate di canone residue.
Nel caso di specie sarebbe applicabile solo la disposizione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto, rubricato “Assicurazioni e Sinistri”, il quale al punto 3 prevede esplicitamente che “In caso di sinistro da cui derivi la perdita totale del bene, la locazione si risolve di diritto con gli effetti di cui al successivo Art. 15. In caso di rischio assicurato il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore unicamente gli eventuali scoperti e/o franchigie di polizza, mentre dovrà sempre risarcire integralmente gli eventuali terzi danneggiati che non dovessero essere risarciti dalla Compagnia di assicurazione, per tutto ciò manlevando espressamente il Locatore”.
r.g. n. 9 Essendo intervenuto un furto dei Plotter nella sede operativa della CP_1
nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre 2018, ed avendo posto in essere la CP_1
stessa Conduttrice tutte le incombenze previste dal Contratto (tra cui denuncia immediata dell'accaduto al Locatore e denuncia/querela all'Autorità) favorendo l'apertura del sinistro assicurativo, entrambi i Contratti di locazione operativa in questione si sarebbero sciolti di diritto in data 16 ottobre 2018, con obbligo della
Locataria/Utilizzatrice di dover corrispondere alla Locatrice unicamente gli eventuali scoperti e/o franchigie.
L'inciso “corrispondere unicamente scoperti e/o franchigie di polizza” di cui al predetto art. 11 Cond. Gen Contr. non lascerebbe dubbi non solo sulla base dell'interpretazione letterale del senso delle parole usate (cd.
“interpretazione letterale”), ma anche e soprattutto interpretando in maniera teleologica la clausola, secondo il criterio di cui all'art. 1362, comma 2, c. c.
Anche dalla e-mail del 18 Ottobre 2018 inviata alla Conduttrice dall'Ufficio Sinistri di (…Ricordiamo inoltre che in caso di Controparte_2
sinistro, la franchigia determinata a norma degli accordi contrattuali assicurativi tra e l'assicurazione, e le spese di sinistro (€ 100+IVA a CP_2
titolo di rimborso spese per la gestione di ogni sinistro subito dai beni di proprietà di sono a carico dell'utilizzatore…” (v. Allegato n. 5 alla CP_2
Comparsa di costituzione e di risposta nel fascicolo di primo grado), si evincerebbe che sarebbero state richieste dalla Concedente alla Controparte_9
e/o scoperti e/o spese di istruttoria.
[...]
Utilizzando il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c. dovrebbe essere esclusa l'applicazione di penali nei confronti della Conduttrice nel caso di specie, non potendosi considerare punibile chi per causa a lui non imputabile non sia più in possesso del bene locato.
Secondo le appellanti la domanda come esperita nel presente giudizio sarebbe da rigettare, ed il giudice non potrebbe pronunciarsi su ciò che non era stato richiesto, ovverosia franchigie e/o scoperti (principio di corrispondenza tra r.g. n. 10 chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.).
Anche sotto questo tale profilo la soccombenza processuale delle appellanti, pronunciata dal giudice di prime cure, sarebbe ampiamente sindacabile, avendo lo stesso giudice parlato ingiustamente di una sorta di iniquità che si verificherebbe nel caso in cui si facesse gravare la perdita sul soggetto concedente che si sarebbe visto privare del bene e quindi avrebbe diritto anche ai canoni residui. Contr Infatti, la avrebbe incassato € 53.545,00 di cui € CP_2
23.025,00 per l'indennizzo € 4.000,00 a titolo di deposito Controparte_5
cauzionale – circostanza pacifica (v. ricorso introduttivo) – ed € 26.520,00 per canoni di locazione regolarmente versati, laddove la somma finanziata per l'acquisto dei plotter era di € 48.800,00 (v. fatture depositate in atti).
Quindi, da un lato la a causa del furto subito si è vista privata CP_1
del possibile uso di due macchinari in parte da lei stessa già remunerati (€
26.520,00), e dall'altro la concedente grazie all'indennizzo Controparte_2
assicurativo, ha potuto ottenere il ristoro della perdita subita che, aggiunto ai canoni ed alla cauzione, avrebbe procurato alla stessa un indiscutibile arricchimento, pari ad € 4.745,00.
Sarebbe stata quindi temeraria l'azione della che ha Controparte_8
rinunciato solo nella fase conclusionale del giudizio di primo grado a gran parte della sua domanda di € 31.209,87, riducendola a soli € 8.184,87; rinuncia non ammissibile in rito, e che era stata legittimamente contestata dalle appellanti nel corso del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza soprattutto in termini di spese legali., ed il Tribunale avrebbe ignorato e/o omesso e/o travisato tali doglianze.
Con il quinto motivo le appellanti hanno chiesto la riforma integrale del capo sulle spese processuali lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c. p. c.
Le appellanti hanno esposto che l'odierna appellata, dopo aver aperto una r.g. n. 11 pratica di sinistro per ottenere il dovuto indennizzo dall'assicurazione per il furto dei n. 2 Plotter, aveva poi agito in giudizio per ottenere la restituzione di uno di essi nonostante sapesse che era stato rubato;
in tal modo avrebbe chiesto una prestazione del tutto impossibile, sia materialmente che giuridicamente, ed avrebbe rinunciato all'azione di restituzione solo in seguito alla produzione di elementi documentali da parte delle odierne appellanti.
L'appellata ha addebitato il tutto ad un presunto difetto di comunicazione Contr tra l'Ufficio amministrativo di e l'Ufficio legale della stessa CP_2
(v. Verbale di prima udienza); sussisterebbe, quindi la colpa grave ex art. 96
c.p.c. nell'azionare la pretesa.
Inoltre, ha richiesto, in contrasto con la lettera del Contratto (v. art. 11) da lei stesso predisposto, il pagamento della penale di € 31.209,87 di cui all'art. 15
Cond. Gen. Contr.
La ricostruzione dei fatti presentata nel proprio atto giudiziario da parte della striderebbe con i principi fondamentali di buona fede Controparte_8
processuale ex art. 2 Cost. ed ancor prima con la correttezza e la lealtà imposta in capo ai contraenti nella esecuzione del contratto ex art. 1375 c. c., abusando dello strumento processuale per ottenere un vantaggio indebito in contrasto con il contratto e con la legge, sottacendo l'apertura del sinistro da parte dell'assicurazione, l'ottenimento dell'indennizzo e richiedendo un risarcimento ingiusto alla Conduttrice evocandola sine causa innanzi al Tribunale di Roma.
Le appellanti hanno quindi insistito in tale istanza rinnovandola in questa sede di gravame.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte ritiene che le doglianze delle appellanti siano infondate.
Rispetto all'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel non aver considerato la rinuncia alla domanda di restituzione formulata dalla odierna r.g. n. 12 appellata in sede di prima udienza ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c. deve osservarsi quanto segue.
L'art. 15 delle condizioni generali dei contratti di locazione nn.
100C98/388 (rif. Int. 100585) e 100C98/687 (rif. Int.122676) (la cui applicazione è richiamata dall'art. 11, in caso di sinistro da cui derivi la perdita totale dei beni noleggiati) prevede espressamente che “ai sensi dell'art. 1456
c.c. il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi di inadempimento del Conduttore: mancato pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici… La risoluzione decorrerà dal primo del mese successivo all'invio della raccomandata a.r. da parte del Locatore”.; ed ancora l'art. 15, prevede che “a seguito della intervenuta risoluzione del contratto, il Conduttore deve restituire immediatamente il bene nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fin alla data di risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'art. 4 (=Euribor vigente + 6 punti), nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia questa dovuta in forza del presente contratto. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del precedente art. 13 per l'eccessivo deterioramento del bene e per il suo ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene preventivamente quantificato nell'importo della somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data della risoluzione del contratto attualizzati all'Euribor 3 mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo”.
Dal contenuto degli articoli 11 e 15 si evince l'esistenza di due voci di credito in favore della e cioè il credito per la restituzione dei Controparte_2
beni già oggetto di noleggio ed il credito per il pagamento dei canoni scaduti e r.g. n. 13 della penale di risoluzione. Conseguentemente, l'odierna appellata aveva agito per ottenere la condanna all'adempimento delle due prestazioni (consegna e pagamento) di cui era creditrice nei confronti della e della Sig.ra CP_1
Inoltre, dopo aver rinunciato alla domanda di restituzione Parte_1
(v. verbale di udienza del 9.7.2019 e note conclusive depositate nell'ambito del Contr procedimento di primo grado) la aveva insistito, sulla scorta della previsione contrattuale degli artt. 11 e 15, nella domanda di pagamento, giacché alla data del 9.7.2019 la compagnia assicurativa non si era pronunciata in ordine alla sussistenza dei presupposti per la copertura assicurativa del sinistro in parola, che non era stato approvato, né era stato versato alcun indennizzo in favore dell'odierna appellata.
Valutate complessivamente le emergenze processuali non può ritenersi che la domanda di restituzione formulata in seno al ricorso ex art. 702 bis, c.p.c. fosse stata frutto di malafede, né che la conseguente rinuncia fosse illegittima.
Infatti, la resasi conto dell'errore commesso in fase di Controparte_2
predisposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a seguito della comparsa di costituzione e risposta, alla prima udienza tenutasi in data
9.7.2019, aveva doverosamente rinunciato alla domanda di restituzione, ed aveva insistito per la condanna delle resistenti al pagamento dell'importo di €
31.209,87, che in virtù dell'obbligazione di pagamento prevista dal combinato disposto degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto, era stata comunque azionata dall'odierna appellata.
Peraltro, con l'instaurazione del giudizio di primo grado la CP_2
aveva domandato non solo la restituzione del bene
[...] [...]
, ma anche il pagamento dell'importo di Controparte_10
€ 31.209,87, somma al cui pagamento le appellanti erano tenute in forza dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto.
Va peraltro rilevato che la compagnia assicurativa ove non fossero sussistiti r.g. n. 14 i necessari presupposti per l'operatività della copertura assicurativa avrebbe potuto negare l'indennizzo alla che, quindi, secondo quanto Controparte_2
disposto dagli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto, sarebbe stata legittimata ad insistere per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'intero importo di € 31.209,87 richiesto con il ricorso introduttivo;
e la compagnia assicurativa solo con nota del 10.9.2019 (dopo Controparte_5
l'instaurazione del giudizio di primo grado) aveva comunicato l'importo dell'indennizzo accordato alla (€ 23.025,00), successivamente Controparte_2
erogato in data 23.9.2019.
Deve quindi concludersi che il Tribunale abbia correttamente valutato le emergenze processuali ritenendo, del tutto condivisibilmente, che la condotta posta in essere dalla non era stata caratterizzata da mala fede Controparte_2
e/o colpa grave.
Rispetto all'asserita errata interpretazione delle clausole contrattuali da parte del Tribunale si osserva quanto segue.
Come evidenziato dall'appellata, in seguito al mancato pagamento dei canoni di locazione operativa relativi ai due contratti per cui è causa, a decorrere Contr dalle scadenze del 1.8.2018, la con raccomandate A/R del CP_2
9.10.2018, aveva comunicato alla formale risoluzione ai sensi CP_1
dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto;
ed in seguito alla presentazione della denuncia di furto dei beni noleggiati (nella stessa data della comunicazione) la aveva aperto una posizione presso la Controparte_2
compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo per il sinistro Controparte_5
subito.
In tale contesto l'odierna appellata aveva del tutto legittimamente, con le note conclusive versate agli atti del giudizio di primo grado in data 28.9.2019, ridotto la propria domanda da complessivi € 31.209,87 ad € 8.184,87 (pari allo scoperto assicurativo indicato dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto) in virtù dell'avvenuto incasso dell'indennizzo pari ad € 23.025,00.
r.g. n. 15 Ad avviso della Corte l'espresso riferimento a scoperti e/o franchigie formulato dall'art. 11, unitamente al richiamo dell'art. 15, va interpretato nel senso che qualora il sinistro sia stato indennizzato dalla compagnia assicurativa per un importo pari al credito vantato dalla locatrice e determinato ai sensi dell'art. 15, detratta la franchigia, solo quest'ultima sarà dovuta dalla conduttrice.
Ove, invece, l'indennizzo copra solo parzialmente il credito determinato, sempre ai sensi dell'art. 15, il residuo scoperto resta a carico della conduttrice, come nel caso di specie.
In seguito al furto dei beni di cui si discute i relativi contratti di noleggio si erano risolti di diritto ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, ed anche in questo caso deve trovare applicazione l'art. 15, che disponeva l'obbligo per la conduttrice di pagare i canoni scaduti e la penale di risoluzione, fatto salvo (in caso di sinistro) il diritto della conduttrice medesima (qualora quest'ultima avesse già integralmente saldato il credito vantato dalla locatrice) di ricevere quanto eventualmente indennizzato dalla compagnia assicurativa alla
Controparte_2
E comunque, sia in caso di risoluzione di diritto per inadempimento del conduttore, sia in caso di risoluzione di diritto per furto del bene, doveva ritenersi applicabile l'art. 15 delle condizioni generali di contratto, e conseguentemente, secondo quanto previsto dal disposto degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto la aveva prima domandato la Controparte_2
condanna delle odierne appellanti al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione scaduti ed insoluti ed a titolo di penale di risoluzione, detratto quanto versato precedentemente a titolo di deposito cauzionale infruttifero;
ed una volta ricevuto l'indennizzo assicurativo, la Controparte_2
aveva ridotto la propria domanda per pari importo, insistendo per il pagamento della somma di € 8.184,87, coincidente con quanto non indennizzato (scoperto assicurativo) dalla Controparte_5
r.g. n. 16 Deve quindi concludersi affermando che il credito vantato dalla CP_2
ammontava, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, a
[...]
complessivi € 31.209,87, ridotto poi ad € 8.184,84, una volta che l'odierna appellata aveva ricevuto l'indennizzo assicurativo di € 23.025,00 (importo incassato in data 23.9.2019, prima della scadenza del termine concesso dal giudice di primo grado per il deposito di note conclusive, ma successivamente al deposito del ricorso introduttivo); e quindi nessuna “ultra - tardività” in ordine alla predetta riduzione della domanda può essere imputata all'odierna appellata.
Peraltro, le appellanti non avevano mai eccepito l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione operativa prima della comunicazione di risoluzione e/o dell'avvenuto furto, né avevano mai contestato la composizione del credito vantato dalla eccependo, invece, solo la non debenza del Controparte_2
predetto importo in ragione dell'apertura di una posizione assicurativa per il sinistro.
Al riguardo le appellanti, senza contestare puntualmente gli importi vantati a credito dalla si sono limitate ad affermare, ma senza Controparte_2
produrre alcuna evidenza probatoria, che la società conduttrice aveva versato a titolo di canoni di locazione il complessivo importo di € 26.520,00, oltre ad €
4.000,00 versati a titolo di deposito cauzionale infruttifero.
Conseguentemente, il credito di € 8.184,84 vantato dalla Controparte_2
a seguito dell'avvenuto indennizzo assicurativo, deve ritenersi incontestato dalle odierne appellanti.
Come rappresentato da parte appellata, la società conduttrice, a decorrere dalla scadenza del 1.8.2018 si era resa inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di locazione operativa previsti nei contratti in questione, ed aveva in precedenza corrisposto i primi 5 canoni relativi al contratto di locazione operativa n. 100C98/687 - rif. Int. 122676 - ed i primi 17 canoni del contratto n.
100C98/388 - rif. Int. 100585 (su una durata prestabilita di 36 mesi per ciascuna locazione) per poi rendersi morosa a decorrere dal 1.8.2018, circostanza mai r.g. n. 17 contestata dalle appellanti, e che ha legittimato l'invio della lettera di risoluzione ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto.
Non può quindi convenirsi con le deduzioni delle appellanti volte a sostenere che i macchinari erano stati in gran parte remunerati dalla conduttrice al momento del furto e che la avrebbe incassato € 53.545,00, Controparte_2
in assenza di qualsiasi riscontro documentale, laddove risulta, invece, documentalmente provata ed incontestata la circostanza secondo cui al momento dell'avvenuto furto la era morosa nel pagamento dei canoni di CP_1
locazione operativa per il complessivo importo di € 6.198,04.
Infine, deve escludersi che l'appellata abbia tentato di lucrare un doppio guadagno, dal momento che l'indennizzo era stato incassato il 23 settembre
2019, e comunque, a fronte di un ammontare complessivo previsto dai contratti di locazione finanziaria pari a complessivi € 45.435,24, oltre IVA, la CP_2
Part aveva percepito complessivamente € 36.968,05 (di € 13.943,05 versati
[...]
dalla a titolo di canoni di locazione operativa antecedentemente CP_1
alla risoluzione ed € 23.025,00 per indennizzo assicurativo), e quindi per raggiungere l'importo che l'appellata avrebbe dovuto incassare dal regolare andamento dei due contratti in parola mancavano ancora € 8.467,19, mentre l'importo richiesto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era pari ad € 8.148,87 (€
318,32 in meno rispetto a quanto contrattualmente stabilito).
Rispetto all'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., anche alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'odierna appellata non abbia abusato dello strumento processuale, in quanto aveva azionato il ricorso ex art. 702 bis per ottenere il pagamento di quanto dovuto, salvo poi ridurre la domanda dopo l'incasso dell'indennizzo riconosciuto dalla senza perseguire alcun ingiusto arricchimento. Controparte_5
Peraltro, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poteva essere accolta solo nell'ipotesi in cui la fosse risultata soccombente nel giudizio, Controparte_2
presupposto insussistente essendo stata accolta la domanda proposta r.g. n. 18 dall'appellata.
La somma ricevuta da a titolo di indennizzo non esclude la Controparte_2
responsabilità delle appellanti per il pagamento dei canoni di locazione residui, alla luce di un'interpretazione sistematica degli artt. 11 e 15 delle Condizioni
Generali di Contratto, né possono essere condivise le deduzioni delle appellanti secondo cui il contegno processuale della sarebbe stato Controparte_2
temerario e contrario a correttezza e buona fede, non essendo stato addotto alcun concreto elemento a sostegno, e non essendo stata corroborare la domanda con evidenze documentali circa i danni asseritamente subiti a seguito dell'azione intentata dalla Controparte_2
Ed ove le appellanti si siano riferite all'ipotesi di responsabilità aggravata disciplinata dall'art. 96, comma 3, c.p.c., deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che:“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (v. Cass. SSUU, 27.11.2019, n. 31030).
Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo, il quarto ed il quinto motivo devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
r.g. n. 19 Alla luce di quanto sinora esposto, l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 20688/2019 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data
31/10/2019 così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma l'ordinanza impugnata;
B) Respinge la richiesta ex art. 96 c. p. c.;
C) Condanna in proprio e nella qualità di socio Parte_1
accomandatario e legale rapp.te p.t. della Controparte_1
a pagare in favore di le spese processuali del
[...] Controparte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
5.809 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
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