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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/10/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1901 /2018 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, assegnata in decisione all'udienza del
03 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. C.F._1
IM RO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso l'indirizzo Pec del predetto - PEC: Email_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
IU OZ e dal P. Avv. Stefano OZ ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del predetto - PEC: Email_2 Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
1 2
, ( Cod fisc 3) nato a [...] Controparte_2 C.F._3 il 20/09/1961
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice il difensore concludeva per l'accoglimento della domanda proposta, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito da comprensivo dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e non Parte_1 inferiore ad € 60.00,00, oltre gli interessi di fatto fino al soddisfo, o a quella somma ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di € 260.000,00, con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il convenuto il procuratore richiedeva di rigettare nel merito la domanda proposta da parte attrice poiché infondata e non provata sia in ordine all'an che in ordine al quantum, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
in via subordinata, di dichiarare la responsabilità concorrente per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza o, comunque, condannare alle giuste somme rapportate all'evento de quo, spese compensate.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23/02/2018 parte attrice, Parte_1 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] CP_2
quale proprietario dell'autovettura Dacia-ND, tg. EB786JE, nonché
[...]
quale impresa garante per la circolazione per il predetto Controparte_1 autoveicolo, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro verificatosi in data 09/06/2015, alle ore 20:00 circa, in Villa Literno (NA), presso la SS7/bis con direzione Nola.
L'attrice deduceva che nelle richiamate circostanze di luogo e di tempo viaggiava quale terza trasportata, a bordo della Dacia ND (tg. EB786JE) di proprietà del convenuto e condotta dalla coniuge del predetto, che CP_2 Controparte_3 procedeva a velocità elevata e durante la marcia, si girava verso il marito — passeggero
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non vedente e proprietario dell'auto — per prendere da lui un mozzicone di sigaretta che stava fumando e nel frangente perdeva il controllo del veicolo deviando improvvisamente verso sinistra e urtando contro il manufatto in cemento che delimitava la carreggiata.
A seguito dell'impatto, l'auto si ribaltava sul lato destro, spostandosi per circa 26,40 metri lungo la carreggiata e andando ad urtare contro il guardrail posto sul margine destro della strada.
Sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia di Stato di Capua, che effettuava i rilievi e redigeva regolare rapporto,
A seguito dell'incidente, la riportava lesioni personali e veniva Pt_1 immediatamente trasportata dai sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro al
Presidio Ospedaliero Moscati di Aversa, dove restava ricoverata fino al 18.06.2015.
La diagnosi relativa alle lesioni subite dall'attrice riportava: “politrauma da incidente stradale, frattura della I, II, III e IV costa sinistra, frattura del braccio destro, trauma cranico non commotivo, contusioni multiple, pneumotorace sinistro”.
L'attrice precisava che la società assicurativa garante per la Controparte_1 circolazione dell'autovettura di proprietà del convenuto al momento del sinistro, aveva offerto all'attrice la somma di € 14.100,00 (tramite assegno) a titolo di risarcimento dei danni subiti. Tale importo era stato trattenuto dalla predetta attrice a titolo di acconto sulla maggior somma, come indicato nella lettera raccomandata A/R
n. 149849689324 inviata alla società assicuratrice in data 27/02/2017, e prodotta agli atti.
La pertanto, chiedeva il risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le voci Pt_1
(danno biologico, danno estetico, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale), per un importo non inferiore ad € 60.000,00 o a quella somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, il tutto nei limiti di € 260.000,00 precisando che dalla somma giudizialmente liquidata andava poi sottratto l'importo già offerto dalla convenuta ed accettato dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore avere.
Si costituiva la società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 sostenendo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea chiedendone, in via
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principale, il rigetto, ed in via subordinata, chiedendo accertarsi la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione delle lesioni per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza o, comunque, condanna alle giuste somme rapportabili all'evento de quo, spese compensate.
Non si costituiva il convenuto malgrado la rituale notifica Controparte_2 dell'atto introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio si procedeva all'assunzione della prova testimoniale richiesta ed ammessa e si disponeva all'espletamento della CTU medica.
Esaurita l'istruttoria all'udienza del 03.06.2025 la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso in fatto e passando al vaglio della domanda proposta, occorre, in via preliminare, dichiarare la contumacia del , proprietario Controparte_4 del veicolo Dacia ND (tg. EB 786 JE) non costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ciò posto nel merito, la pretesa è fondata per quanto di ragione.
Va rilevato che dalle risultanze dell'istruttoria espletata relativamente alla dinamica dell'incidente, risulta che il sinistro sia imputabile alla responsabilità della conducente, la sig.ra non essendo contestato che mentre la predetta guidava a Controparte_3 velocità elevata, perdeva il controllo del veicolo nel tentativo di gettare un mozzicone di sigaretta, prelevato al passeggero — marito non vedente e proprietario dell'auto — che sedeva al suo fianco.
Ciò emerge dal rapporto della Polizia di Stato intervenuta, nell'immediatezza del fatto, sul luogo del sinistro ove si evince che : “dagli accertamenti effettuati sul luogo del sinistro…il giorno 09.06.2015, verso le ore 20:00, l'autovettura Dacia-ND, tg.
EB786JE, condotta dalla Sig.ra percorreva la SS7 bis, con Controparte_3 direzione di marcia Castel Volturno – Nola…giunta all'altezza della progressiva chilometrica 7+340, perdeva il controllo del veicolo e si ribaltava sulla fiancata di destra…nell'occasione tutti gli occupanti del veicolo pativano lesioni e venivano soccorsi dall'ambulanza del servizio 118…”. Successivamente nel medesimo verbale
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si evince, nella parte relativa alle Osservazioni Capo Pattuglia, che: “si propone per la conducente del veicolo la contestazione prevista dall'art. 141/2° e 11° comma
CDS”.
La dinamica dell'incidente, quale allegata e prospettata dall'attrice, risulta confermata inoltre dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, sig. , il quale ha Testimone_1 riferito: “l'incidente per cui è causa è avvenuto ai primi di giugno del 2015 alle ore
19.00 – 19.30 circa…all'altezza di Villa Literno sulla Nola Villa Literno direzione
Caserta; vidi una macchina girata su un fianco e mi fermai per prestare soccorso.
C'erano delle persone sul luogo che mi riferirono che la macchina alcuni istanti prima aveva urtato il guardrail a sinistra o, meglio, il muro di cemento che c'è tra le due carreggiate prima quello e poi si fermava sulla corsia di emergenza con il muso diretto nel senso opposto a quello di circolazione della carreggiata. Si trattava di una Dacia.
La macchina era tutta accartocciata…Non so il motivo per cui la Dacia perse il controllo…C'erano diverse persone nella Dacia mi pare di ricordare che fossero almeno quattro;
c'era una signora con i capelli neri che aveva ancora la cintura di sicurezza al braccio ed alcune persone che la aiutavano a liberarla;
ricordo che la signora piangeva dal dolore e si lamentava…chiamarono l'ambulanza e subito dopo arrivò la polizia stradale che era nei pressi di quella zona…la sig.ra di cui ho parlato prima era seduta dietro ed aveva la cintura di sicurezza attorcigliata attorno al braccio;
non so se avesse allacciata la cintura di sicurezza;
io lo ho vista attorno al braccio…le persone presenti mi riferirono che la conducente della Dacia perse il controllo per gettare un mozzicone di sigaretta”.
A quanto osservato occorre soggiungere che, nel referto di pronto soccorso rilasciato dal presidio sanitario, ritualmente prodotto in atti, l'attrice riferiva una dinamica del sinistro pienamente coerente con quella descritta dai testi e dalla predetta sostenuta in citazione ovvero che la “accompagnata in pronto soccorso dal 118 per trauma Pt_1 da incidente stradale a dinamica maggiore. La paziente si trovava sul sedile posteriore dell'auto che si è ribaltata”.
Alla luce delle esposte emergenze istruttorie va, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura che trasportava l'odierna attrice in qualità di passeggera, nella produzione dell'evento.
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Ed invero, può ritenersi provato che la predetta conducente, nel distrarsi alla guida e procedendo ad elevata velocità abbia perso il controllo dell'autoveicolo in tal modo violando l'articolo 142 c.d.s., che impone il rispetto dei limiti di velocità.
Né, del resto, dalle prove in atti, emerge che il sinistro sia stato in qualche misura cagionato dalla condotta imprudente di altri veicoli.
Tanto rilevato, occorre osservare che nessun comportamento è, invece, imputabile alla passeggera contrariamente a quanto dedotto dalla società assicuratrice convenuta, in quanto occorre rilevare che, come riferito dal teste escusso, la è stata trovata, Pt_1 dopo l'incidente, con la cintura di sicurezza attorcigliata attorno al braccio circostanza che induce a ritenere che la predetta l'avesse indossata al momento del sinistro in quanto il successivo urto e capovolgimento del veicolo l'urto ha provocato che la cintura si fosse aggrovigliata sul braccio dell'attrice donde poi la posizione anomala della stessa, quando l'attrice è stata estratta dall'auto.
Diversamente ragionando, qualora la cintura di sicurezza non fosse stata indossata dalla attrice, sarebbe rimasta agganciata al supporto dell'auto nella posizione normale;
nel caso di specie invero la circostanza per cui la cintura di sicurezza è stata rinvenuta attorcigliata attorno al braccio dell'attrice induce questo Giudicante a ritenere che la stessa fosse agganciata al corpo della persona durante la marcia.
Ciò posto e passando alla valutazione del quantum debeatur, sulla base della CTU medico legale espletata dalla dott.ssa e depositata in atti, va rilevato Persona_1 che, che a seguito dell'evento lesivo, la riportava un “trauma cranico non Pt_1 commotivo, un trauma toracico complicato pneumotorace sinistro trattato cruentemente e fratture dell'arco anteriore e laterale dalla I alla IV costa a sinistra;
ferita lacero contusa al braccio destro” e che la malattia ha avuto una durata complessiva di 80 gg, ripartibili in:
- giorni 30 (TRENTA) di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
- giorni 20 (VENTI) di , valutabile al 75%; Parte_2
- giorni 30 (TRENTA) di , valutabile al Parte_2
50%.
Per quanto attiene il danno biologico, questo può essere quantificato nella misura del
13% (TREDICI PER CENTO).
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La secondo il perito, presentava, altresì, “esiti di trauma cranico minore, esiti Pt_1 anatomo funzionali di trauma toracico complicato da pneumotorace e da fratture dell'arco anteriore e laterale dalla I alla IV costa a sx, nonché pregiudizio estetico di grado lieve”.
Per quanto attiene alla durata dell'inabilità temporanea totale, la consulente ha ritenuto che, sulla scorta della lettura della TC torace del 27.06.2015 allegata al fascicolo di parte attrice, la “non ha potuto dedicarsi a nessun'altra attività per la presenza Pt_1 di frattura dell'arco anteriore e laterale di multipli elementi costali dell'emitorace sinistra non ancora consolidate”.
La consulente ha inoltre accertato che “le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'infortunio riportato in atti e avvalorato dal raccordo anamnestico, essendo soddisfatti i criteri medico legali (cronologico, topografico, della continuità fenomenica, dell'adeguatezza quali-quantitativa) necessari per la sussistenza del nesso di causalità”.
Ne discende che, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta la società convenuta deve essere condannata, in qualità di garante Controparte_1 per la responsabilità civile del veicolo coinvolto nel sinistro, a pagare in favore di parte attrice, l'importo di €. 57.050,20. Parte_1
L'importo indicato è stata calcolato sulla base dei criteri delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso, nonché gli interessi legali e la rivalutazione ed include anche il danno non patrimoniale derivante dalla sofferenza e dal dolore patiti dalla parte attrice, conseguenti alla violazione di un diritto costituzionalmente tutelato (il diritto alla salute). Tale danno è strettamente collegato al fatto che la come evidenziato Pt_1 dalla perizia in atti "non ha potuto dedicarsi a nessun'altra attività a causa della persistenza di una frattura dell'arco anteriore e laterale di più costole dell'emitorace sinistro, ancora non consolidate".
Questo Giudicante ritiene che, considerata la gravità dell'evento e il trauma subito, provocati dalla condotta disattenta e imprudente della conducente, la abbia Pt_1 effettivamente sperimentato un danno sotto forma di sofferenza, angoscia e turbamento, meritevole di risarcimento unitamente alle altre voci di danno.
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Tanto premesso, occorre poi rilevare che parte attrice aveva già ricevuto in acconto l'importo di €. 14.100,00, corrisposto in via stragiudiziale dalla Compagnia convenuta a titolo di risarcimento per le lesioni riportate;
ne discende che tale ultimo importo debba essere detratto dalla somma accertata a titolo di danno e pertanto la somma complessiva dovuta all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, risulta essere pari ad
€. 42.950,20, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv.
IM SS il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Al pagamento di tale somma, in favore dell'attrice è, pertanto, tenuta la società convenuta a carico del quale vanno poste anche le spese per la Controparte_1
CTU espletata, come liquidate in corso di causa con decreto del G.I. reso in data
14.10.2021.
PQM
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di e in persona del legale rapp.te Controparte_2 Controparte_1
p.t., nella contumacia del convenuto in accoglimento per quanto di ragione CP_2 della domanda proposta, così decide:
a) dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_2
b) dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_3 subiti dall'attrice e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna la in qualità di garante per la responsabilità civile del Controparte_1 veicolo coinvolto nel sinistro, al pagamento, in favore dell'attrice Parte_3
[...] 9
[...]
a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di €. 42.950,20, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario;
d) condanna, infine, la società convenuta al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2025
LA GIUDICE dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1901 /2018 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, assegnata in decisione all'udienza del
03 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. C.F._1
IM RO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso l'indirizzo Pec del predetto - PEC: Email_1
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
IU OZ e dal P. Avv. Stefano OZ ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del predetto - PEC: Email_2 Email_3
CONVENUTA
NONCHE'
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, ( Cod fisc 3) nato a [...] Controparte_2 C.F._3 il 20/09/1961
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice il difensore concludeva per l'accoglimento della domanda proposta, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito da comprensivo dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e non Parte_1 inferiore ad € 60.00,00, oltre gli interessi di fatto fino al soddisfo, o a quella somma ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di € 260.000,00, con vittoria di spese e compensi ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il convenuto il procuratore richiedeva di rigettare nel merito la domanda proposta da parte attrice poiché infondata e non provata sia in ordine all'an che in ordine al quantum, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
in via subordinata, di dichiarare la responsabilità concorrente per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza o, comunque, condannare alle giuste somme rapportate all'evento de quo, spese compensate.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23/02/2018 parte attrice, Parte_1 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...] CP_2
quale proprietario dell'autovettura Dacia-ND, tg. EB786JE, nonché
[...]
quale impresa garante per la circolazione per il predetto Controparte_1 autoveicolo, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro verificatosi in data 09/06/2015, alle ore 20:00 circa, in Villa Literno (NA), presso la SS7/bis con direzione Nola.
L'attrice deduceva che nelle richiamate circostanze di luogo e di tempo viaggiava quale terza trasportata, a bordo della Dacia ND (tg. EB786JE) di proprietà del convenuto e condotta dalla coniuge del predetto, che CP_2 Controparte_3 procedeva a velocità elevata e durante la marcia, si girava verso il marito — passeggero
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non vedente e proprietario dell'auto — per prendere da lui un mozzicone di sigaretta che stava fumando e nel frangente perdeva il controllo del veicolo deviando improvvisamente verso sinistra e urtando contro il manufatto in cemento che delimitava la carreggiata.
A seguito dell'impatto, l'auto si ribaltava sul lato destro, spostandosi per circa 26,40 metri lungo la carreggiata e andando ad urtare contro il guardrail posto sul margine destro della strada.
Sul luogo dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia di Stato di Capua, che effettuava i rilievi e redigeva regolare rapporto,
A seguito dell'incidente, la riportava lesioni personali e veniva Pt_1 immediatamente trasportata dai sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro al
Presidio Ospedaliero Moscati di Aversa, dove restava ricoverata fino al 18.06.2015.
La diagnosi relativa alle lesioni subite dall'attrice riportava: “politrauma da incidente stradale, frattura della I, II, III e IV costa sinistra, frattura del braccio destro, trauma cranico non commotivo, contusioni multiple, pneumotorace sinistro”.
L'attrice precisava che la società assicurativa garante per la Controparte_1 circolazione dell'autovettura di proprietà del convenuto al momento del sinistro, aveva offerto all'attrice la somma di € 14.100,00 (tramite assegno) a titolo di risarcimento dei danni subiti. Tale importo era stato trattenuto dalla predetta attrice a titolo di acconto sulla maggior somma, come indicato nella lettera raccomandata A/R
n. 149849689324 inviata alla società assicuratrice in data 27/02/2017, e prodotta agli atti.
La pertanto, chiedeva il risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le voci Pt_1
(danno biologico, danno estetico, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale), per un importo non inferiore ad € 60.000,00 o a quella somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, il tutto nei limiti di € 260.000,00 precisando che dalla somma giudizialmente liquidata andava poi sottratto l'importo già offerto dalla convenuta ed accettato dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore avere.
Si costituiva la società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 sostenendo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea chiedendone, in via
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principale, il rigetto, ed in via subordinata, chiedendo accertarsi la responsabilità concorrente dell'attrice nella causazione delle lesioni per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza o, comunque, condanna alle giuste somme rapportabili all'evento de quo, spese compensate.
Non si costituiva il convenuto malgrado la rituale notifica Controparte_2 dell'atto introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio si procedeva all'assunzione della prova testimoniale richiesta ed ammessa e si disponeva all'espletamento della CTU medica.
Esaurita l'istruttoria all'udienza del 03.06.2025 la causa, sulle conclusioni indicate in epigrafe, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso in fatto e passando al vaglio della domanda proposta, occorre, in via preliminare, dichiarare la contumacia del , proprietario Controparte_4 del veicolo Dacia ND (tg. EB 786 JE) non costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ciò posto nel merito, la pretesa è fondata per quanto di ragione.
Va rilevato che dalle risultanze dell'istruttoria espletata relativamente alla dinamica dell'incidente, risulta che il sinistro sia imputabile alla responsabilità della conducente, la sig.ra non essendo contestato che mentre la predetta guidava a Controparte_3 velocità elevata, perdeva il controllo del veicolo nel tentativo di gettare un mozzicone di sigaretta, prelevato al passeggero — marito non vedente e proprietario dell'auto — che sedeva al suo fianco.
Ciò emerge dal rapporto della Polizia di Stato intervenuta, nell'immediatezza del fatto, sul luogo del sinistro ove si evince che : “dagli accertamenti effettuati sul luogo del sinistro…il giorno 09.06.2015, verso le ore 20:00, l'autovettura Dacia-ND, tg.
EB786JE, condotta dalla Sig.ra percorreva la SS7 bis, con Controparte_3 direzione di marcia Castel Volturno – Nola…giunta all'altezza della progressiva chilometrica 7+340, perdeva il controllo del veicolo e si ribaltava sulla fiancata di destra…nell'occasione tutti gli occupanti del veicolo pativano lesioni e venivano soccorsi dall'ambulanza del servizio 118…”. Successivamente nel medesimo verbale
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si evince, nella parte relativa alle Osservazioni Capo Pattuglia, che: “si propone per la conducente del veicolo la contestazione prevista dall'art. 141/2° e 11° comma
CDS”.
La dinamica dell'incidente, quale allegata e prospettata dall'attrice, risulta confermata inoltre dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, sig. , il quale ha Testimone_1 riferito: “l'incidente per cui è causa è avvenuto ai primi di giugno del 2015 alle ore
19.00 – 19.30 circa…all'altezza di Villa Literno sulla Nola Villa Literno direzione
Caserta; vidi una macchina girata su un fianco e mi fermai per prestare soccorso.
C'erano delle persone sul luogo che mi riferirono che la macchina alcuni istanti prima aveva urtato il guardrail a sinistra o, meglio, il muro di cemento che c'è tra le due carreggiate prima quello e poi si fermava sulla corsia di emergenza con il muso diretto nel senso opposto a quello di circolazione della carreggiata. Si trattava di una Dacia.
La macchina era tutta accartocciata…Non so il motivo per cui la Dacia perse il controllo…C'erano diverse persone nella Dacia mi pare di ricordare che fossero almeno quattro;
c'era una signora con i capelli neri che aveva ancora la cintura di sicurezza al braccio ed alcune persone che la aiutavano a liberarla;
ricordo che la signora piangeva dal dolore e si lamentava…chiamarono l'ambulanza e subito dopo arrivò la polizia stradale che era nei pressi di quella zona…la sig.ra di cui ho parlato prima era seduta dietro ed aveva la cintura di sicurezza attorcigliata attorno al braccio;
non so se avesse allacciata la cintura di sicurezza;
io lo ho vista attorno al braccio…le persone presenti mi riferirono che la conducente della Dacia perse il controllo per gettare un mozzicone di sigaretta”.
A quanto osservato occorre soggiungere che, nel referto di pronto soccorso rilasciato dal presidio sanitario, ritualmente prodotto in atti, l'attrice riferiva una dinamica del sinistro pienamente coerente con quella descritta dai testi e dalla predetta sostenuta in citazione ovvero che la “accompagnata in pronto soccorso dal 118 per trauma Pt_1 da incidente stradale a dinamica maggiore. La paziente si trovava sul sedile posteriore dell'auto che si è ribaltata”.
Alla luce delle esposte emergenze istruttorie va, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura che trasportava l'odierna attrice in qualità di passeggera, nella produzione dell'evento.
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Ed invero, può ritenersi provato che la predetta conducente, nel distrarsi alla guida e procedendo ad elevata velocità abbia perso il controllo dell'autoveicolo in tal modo violando l'articolo 142 c.d.s., che impone il rispetto dei limiti di velocità.
Né, del resto, dalle prove in atti, emerge che il sinistro sia stato in qualche misura cagionato dalla condotta imprudente di altri veicoli.
Tanto rilevato, occorre osservare che nessun comportamento è, invece, imputabile alla passeggera contrariamente a quanto dedotto dalla società assicuratrice convenuta, in quanto occorre rilevare che, come riferito dal teste escusso, la è stata trovata, Pt_1 dopo l'incidente, con la cintura di sicurezza attorcigliata attorno al braccio circostanza che induce a ritenere che la predetta l'avesse indossata al momento del sinistro in quanto il successivo urto e capovolgimento del veicolo l'urto ha provocato che la cintura si fosse aggrovigliata sul braccio dell'attrice donde poi la posizione anomala della stessa, quando l'attrice è stata estratta dall'auto.
Diversamente ragionando, qualora la cintura di sicurezza non fosse stata indossata dalla attrice, sarebbe rimasta agganciata al supporto dell'auto nella posizione normale;
nel caso di specie invero la circostanza per cui la cintura di sicurezza è stata rinvenuta attorcigliata attorno al braccio dell'attrice induce questo Giudicante a ritenere che la stessa fosse agganciata al corpo della persona durante la marcia.
Ciò posto e passando alla valutazione del quantum debeatur, sulla base della CTU medico legale espletata dalla dott.ssa e depositata in atti, va rilevato Persona_1 che, che a seguito dell'evento lesivo, la riportava un “trauma cranico non Pt_1 commotivo, un trauma toracico complicato pneumotorace sinistro trattato cruentemente e fratture dell'arco anteriore e laterale dalla I alla IV costa a sinistra;
ferita lacero contusa al braccio destro” e che la malattia ha avuto una durata complessiva di 80 gg, ripartibili in:
- giorni 30 (TRENTA) di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE;
- giorni 20 (VENTI) di , valutabile al 75%; Parte_2
- giorni 30 (TRENTA) di , valutabile al Parte_2
50%.
Per quanto attiene il danno biologico, questo può essere quantificato nella misura del
13% (TREDICI PER CENTO).
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La secondo il perito, presentava, altresì, “esiti di trauma cranico minore, esiti Pt_1 anatomo funzionali di trauma toracico complicato da pneumotorace e da fratture dell'arco anteriore e laterale dalla I alla IV costa a sx, nonché pregiudizio estetico di grado lieve”.
Per quanto attiene alla durata dell'inabilità temporanea totale, la consulente ha ritenuto che, sulla scorta della lettura della TC torace del 27.06.2015 allegata al fascicolo di parte attrice, la “non ha potuto dedicarsi a nessun'altra attività per la presenza Pt_1 di frattura dell'arco anteriore e laterale di multipli elementi costali dell'emitorace sinistra non ancora consolidate”.
La consulente ha inoltre accertato che “le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'infortunio riportato in atti e avvalorato dal raccordo anamnestico, essendo soddisfatti i criteri medico legali (cronologico, topografico, della continuità fenomenica, dell'adeguatezza quali-quantitativa) necessari per la sussistenza del nesso di causalità”.
Ne discende che, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta la società convenuta deve essere condannata, in qualità di garante Controparte_1 per la responsabilità civile del veicolo coinvolto nel sinistro, a pagare in favore di parte attrice, l'importo di €. 57.050,20. Parte_1
L'importo indicato è stata calcolato sulla base dei criteri delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, considerando la devalutazione al momento del verificarsi dell'evento dannoso, nonché gli interessi legali e la rivalutazione ed include anche il danno non patrimoniale derivante dalla sofferenza e dal dolore patiti dalla parte attrice, conseguenti alla violazione di un diritto costituzionalmente tutelato (il diritto alla salute). Tale danno è strettamente collegato al fatto che la come evidenziato Pt_1 dalla perizia in atti "non ha potuto dedicarsi a nessun'altra attività a causa della persistenza di una frattura dell'arco anteriore e laterale di più costole dell'emitorace sinistro, ancora non consolidate".
Questo Giudicante ritiene che, considerata la gravità dell'evento e il trauma subito, provocati dalla condotta disattenta e imprudente della conducente, la abbia Pt_1 effettivamente sperimentato un danno sotto forma di sofferenza, angoscia e turbamento, meritevole di risarcimento unitamente alle altre voci di danno.
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Tanto premesso, occorre poi rilevare che parte attrice aveva già ricevuto in acconto l'importo di €. 14.100,00, corrisposto in via stragiudiziale dalla Compagnia convenuta a titolo di risarcimento per le lesioni riportate;
ne discende che tale ultimo importo debba essere detratto dalla somma accertata a titolo di danno e pertanto la somma complessiva dovuta all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, risulta essere pari ad
€. 42.950,20, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum, tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv.
IM SS il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Al pagamento di tale somma, in favore dell'attrice è, pertanto, tenuta la società convenuta a carico del quale vanno poste anche le spese per la Controparte_1
CTU espletata, come liquidate in corso di causa con decreto del G.I. reso in data
14.10.2021.
PQM
Il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di e in persona del legale rapp.te Controparte_2 Controparte_1
p.t., nella contumacia del convenuto in accoglimento per quanto di ragione CP_2 della domanda proposta, così decide:
a) dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_2
b) dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_3 subiti dall'attrice e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna la in qualità di garante per la responsabilità civile del Controparte_1 veicolo coinvolto nel sinistro, al pagamento, in favore dell'attrice Parte_3
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a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di €. 42.950,20, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione diretta al procuratore antistatario;
d) condanna, infine, la società convenuta al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2025
LA GIUDICE dott.ssa Ida D'Onofrio
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