Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00714/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01764/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2021, proposto da EL RA, CO De MU, RM LO, FE US, IM RR, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmela Annunziata Saponaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti pubblici dipendenti appartenenti alle Forze armate ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'inadempimento contrattuale imputabile pro parte al Ministero della Difesa, quale datore di lavoro nell'ambito del rapporto di pubblico impiego comparto difesa e sicurezza non contrattualizzato, per il mancato avvio delle necessarie procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e, della connessa istituzione della previdenza complementare, ai sensi degli artt. 26 comma 20, L. 23.12.1998 nr. 448 ed art. 3 comma 2 D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252;
E per la condanna
del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento a favore di ciascuno dei ricorrenti del conseguente danno economico derivante dalla mancata attivazione dell'iter preliminare alla previdenza complementare, da quantificarsi nel corso del presente giudizio, ovvero, in subordine, nelle diverse somme, maggiori o minori, risultanti di giustizia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria depositata il 17 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. FA IO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro e conseguentemente ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare nel comparto di appartenenza del pubblico impiego;
- si è costituito per resistere il Ministero della Difesa;
- il 17 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese;
- L’Amministrazione resistente nulla ha dedotto;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 23 aprile 2026;
Tenuto conto che
- “ Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022), (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. Seconda, 15 gennaio 2026, n. 68)”,
Ritenuto che
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, vista la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
FA IO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| FA IO | IO AS |
IL SEGRETARIO