TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 688
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Silenzio-assenso maturato per decorso dei termini

    Il Collegio rileva che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2011, non è più vigente l'art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004, che contemplava il silenzio-assenso, in quanto è stato reso applicabile l'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Inoltre, l'art. 29, secondo comma, della legge regionale n. 7/2019 esclude dall'ambito di applicazione della norma gli atti e i procedimenti riguardanti l'ambiente e la tutela del paesaggio. Infine, il Collegio osserva che il Comune non ha trasmesso alla Soprintendenza lo schema di provvedimento e la relativa documentazione, adempimento non previsto dalle norme sul condono.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione preavviso di rigetto

    Il Collegio rileva che, trattandosi di un atto vincolato, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale. Pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto risulta superflua.

  • Rigettato
    Illegittimità della circolare assessoriale n. 02/2022

    Il Collegio rileva che il provvedimento della Soprintendenza risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla circolare assessoriale, la quale precisa l'impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.

  • Rigettato
    Interpretazione restrittiva del D.L. 269/2003, art. 32, comma 27, lett. d)

    Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli solo se ricorrono congiuntamente determinate condizioni, tra cui il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Inoltre, si rileva che la creazione di ogni tipo di volume, anche interrato, rileva ai fini paesaggistici.

  • Accolto
    Illegittimità dell'ordine di rimessione in pristino da parte della Soprintendenza

    Il Collegio rileva che nessuna norma attribuisce alle autorità preposte alla tutela dei vincoli il potere di definire formalmente il procedimento di condono edilizio o di ingiungere la riduzione in pristino. Tali poteri sono di competenza del Comune.

  • Rigettato
    Illegittimità della circolare assessoriale n. 02/2022

    Il Collegio rileva che il provvedimento della Soprintendenza risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo alla circolare assessoriale, la quale precisa l'impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 688
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 688
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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