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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2527/2019 + 1970/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luigi D'Angiolella ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti al n. r.g. 2527/2019 e al n. 1970/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnazione di lodo irrituale, promossa da:
(P.I. ) con sede in OG ET (TV) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Marocchesa n.14, in persona del suo Procuratore generale Dott.
[...]
giusta poteri allo stesso conferiti con atto a rogito Notaio Dott. Parte_2 Persona_1
di Milano del 12.03.2018 rep. 18927, racc. 6184, rappresentata e difesa dall'Avv.
Filippo Maria Corbò ) del Foro di Milano ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero D'Orio del foro di Cassino in Via Rossini
n. 33
OPPONENTE – PARTE ATTRICE
CONTRO
(P. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
IVA ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2 CP_1
pagina 1 di 21 e , con sede in SO (FR) Viale San Domenico n.7 CP_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Malandrino (C.F. ) C.F._2
del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Alfei del Foro di Cassino (C.F.: ) in Pontecorvo (FR), Via XXIV C.F._3
Maggio n. 95 ola n.32, presso lo studio del predetto difensore.
OPPOSTA – PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate, nonché in subordine si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ove in sede di decisione si ritenesse di espletare una istruzione orale, previa rimessione della causa sul ruolo e ferme restando le contestazioni formulate alle richieste istruttorie di parte convenuta ed opposta.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale irrituale proposta da perché infondata in fatto ed Parte_1
in diritto. Con vittoria dei compensi professionali” (R.G. 1970/2019). Voglia quindi l'Ecc.mo Tribunale “rigettare anche nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto;
ancora nel merito rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso spiegata, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della a percepire le Parte_3
indennità di risoluzione ex artt. da 25 a 33 ANA (€ 93.278,79) ed indennità di mancato preavviso ex art. 13 ANA (€ 113.855,93) nonché le provvigioni maturande ex art. 20 ANA nell'importo minimo di € 10.000,00 e, per l'effetto, condannare
, al pagamento in favore dell'opposta del complessivo importo di Parte_1
€ 217.134,72 oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 ovvero a quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
in via gradata, nel merito nella denegata e non creduta
pagina 2 di 21 ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere la società opponente obbligata al pagamento di qualsivoglia importo, compensate le rispettive partite di dare ed avere, Contr condannare comunque a corrispondere alla la somma Parte_1
risultante da tale compensazione, oltre interessi. Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. (R.G.2527/2019)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a controparte, le conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1
al fine di sentir accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni:
• in via principale ed in rito: dichiarare la mancanza dei presupposti ex art 633 e
634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo basato su un lodo arbitrale di natura irrituale ed in subordine comunque anche con riferimento alla misura dell'ingiunzione;
• per tale effetto revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 495/19 RG
1689/19 del 18-20 maggio 2019 rispetto al quale comunque ci si oppone alla concessione della provvisoria opposizione.
• in via subordinata e sempre in rito: disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente dinanzi a codesto Tribunale RG 1970/2019, Dott.ssa Lanzetta,
o in subordine disporre comunque la riunione, stante la connessione del presente giudizio e quello sopra indicato a quello preventivamente adito costituito dal presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha ruolo 1689/2019.
Infine, e solo ove non accolte le eccezioni di riunione qui formulate, dichiarare comunque la continenza tra il presente giudizio e quello di cui al numero di RG
1970/2019;
pagina 3 di 21 • sempre in via preliminare ed in rito ove non fosse disposta la riunione al giudizio principale o quella di detto giudizio principale al presente giudizio di opposizione, disporre la sospensione ex art 295 c.p.c. del presente giudizio, stante la pregiudizialità dell'accertamento di cui al giudizio RG 1689/2019;
• in via principale e nel merito ed anche quale eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la non sussistenza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n. 495/19 rg 1689/19 che andrà revocato o comunque dichiarato inefficace in quanto il lodo arbitrale irrituale reso in Cassino il 03.04.2019
Presidente Avv. Isabella Maria Stoppani è affetto da nullità o, comunque, dovrà essere annullato per travisamento dei fatti, esorbitanza della pronuncia resa ed eccesso di potere in relazione al mandato ricevuto in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 bis ANA 2003 Accordo Collettivo tra gli
Agenti di Associazioni (Sindacati) degli Agenti di Assicurazione e l'ANIA
(Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative) e, conseguentemente, anche la statuizione di condanna per euro 174.107,29 o quella portata dal decreto ingiuntivo pari ad € 184.445,15 a titolo di somma aggiuntiva e spese legali stabilite nel lodo in quanto somme, comunque, non dovute nella fattispecie, essendo sussistenti ed anche fondati i motivi del recesso ex art. 12, II comma, n.
1 ANA 2003 comunicati da all'ex società agenziale;
Parte_1
• sempre in via principale e nel merito ed anche quale eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare in relazione al lodo arbitrale irrituale del 03.04.2019 le violazioni anche ai sensi dell'art. 808 ter n. 2 e n. 5 c.p.c. stante l'irregolarità nella nomina e costituzione del Collegio arbitrale e segnatamente della nomina dell'arbitro nominato con funzioni di Presidente per l'incompatibilità assoluta di uno di essi a fungere da arbitro pur di parte, nonché per la violazione del principio del contraddittorio per i vari aspetti qui contestati nel corso della procedura di arbitrato irrituale e, conseguentemente, annullare il lodo reso il
03.04.2019 (Presidente Avv. Stoppani) ed anche la statuizione di condanna a pagina 4 di 21 titolo di somma aggiuntiva per euro 174.107,29 e quella portata dal decreto ingiuntivo per € 184.445,15 in quanto non dovute nella fattispecie, essendo sussistenti ed anche fondati i motivi del recesso ex art. 12, II comma, n. 1 ANA
2003 comunicati da all'ex società agenziale e per l'effetto Parte_1
revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 495/19 RG 1689/2019;
• inoltre, accertare e dichiarare, in ogni caso ed anche in via autonoma rispetto ai punti 1 e 2, l'erroneità del lodo emesso in data 03.04.2019 (Presidente Avv.
Stoppani) per la sussistenza dei vizi del consenso (nella specie errori essenziali di natura percettiva ex art. 1429 c.c.) di cui alla procedura di arbitrato irrituale da parte del collegio che ha reso il lodo del 03.04.2019 costituitosi in Cassino in data 08.03.2019 e, quindi, annullare il lodo e conseguentemente la statuizione di condanna al pagamento della somma aggiuntiva ex art. 12 bis ANA 2003 complessivamente liquidata a carico di per l'importo di € Parte_1
174.107,29 o quella portata dal decreto ingiuntivo per € 184.445,15 in quanto somme non dovute nella fattispecie, essendo sussistenti ed anche fondati i motivi del recesso ex art. 12, II comma, n. 1 ANA 2003 comunicati da Parte_1
all'ex società agenziale e per l'effetto revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 495/19 RG 1689/2019;
• in via subordinata e sempre nel merito ed anche quale eccezione riconvenzionale, annullare ed in ogni caso anche parzialmente il lodo emesso in data 03.04.2019
(Presidente Avv. Stoppani) con riferimento all'importo liquidato di euro
174.107,29 a titolo di somma aggiuntiva, che avrebbe dovuto essere comunque ridotta in una misura pari al 60% e, quindi, complessivamente in € 104.464,37 per errore essenziale e riconoscibile nell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 12 A secondo comma ANA 2003 richiamato dall'art. 12 bis o nella somma di €
88.447,48 ove venga accolta la domanda formulata da , anche con Parte_1
riferimento alla base di calcolo della somma aggiuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 A secondo comma ANA 2003, da individuarsi in euro 520.909,49, e pagina 5 di 21 non in quella erroneamente individuata così come percepita in sede arbitrale di euro 600.614,10 e per l'effetto revocare o dichiarare inefficace il d.ing. 495/19
RG 1689/2019;
• in via riconvenzionale: accertare e dichiarare in ogni caso che in Parte_1
relazione al cessato rapporto di agenzia già esistente con la società opposta, ha diritto al pagamento dell'importo di € 92.985,50 o la diversa somma che risulterà in corso di causa in relazione al conto di fine gestione, quale importo risultante dalla regolazione dei conti (compensazione impropria) già comunicato alla ex società agenziale in data 08.05.2019 inviata in data 09.05.2019 e per l'effetto condannare la (P.IVA Controparte_4
) con sede in SO (03039 Fr) Via San Domenico n. 7/13 in persona P.IVA_2
degli amministratori, legali rappresentanti e soci di maggioranza Sig.ri
[...]
e al pagamento dell'importo di € 92.985,50, o la CP_4 Controparte_3
diversa somma che risulterà in corso di causa oltre interessi ex art. 1284 c.p.c. IV comma quanto meno dal 09.05.2019 e per l'effetto revocare o dichiarare inefficace il d.ing. 495/19 RG 1689/2019;
• sempre in via riconvenzionale ma subordinata: ove il lodo arbitrale venisse confermato e, quindi, anche il decreto ingiuntivo qui opposto, dichiarare la compensazione giudiziale tra gli importi stabiliti nel d.ing. n. 495/19 RG
1689/2019 pari ad euro 184.445,15 o l'eventuale diversa misura che fosse determinata in corso di giudizio e l'importo di € 92.985,50 dovuto alla compagnia o la diversa misura che fosse determinata in corso di causa e per l'effetto condannare al pagamento del solo minore importo che Parte_1
deriverà dalla suddetta compensazione;
• con vittoria dei compensi professionali.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
pagina 6 di 21 − tra e Parte_1 Controparte_4
intercorreva un rapporto di agenzia assicurativa per la zona di SO, cessato in data 05.11.2018 a seguito di recesso comunicato dalla compagnia ex art 12 II comma n. 1 ANA 2003, recesso con indicazione dei motivi per gravi irregolarità imputate all'ex società agenziale a seguito di quanto era emerso nel verbale audit svolto tra il 12.07.2018 e 03.10.2018;
− l'agenzia nominava quale proprio rappresentante per tutte le questioni inerenti il cessato rapporto agenziale lo , in persona del Dr Parte_4 Parte_5
che impugnava il recesso, partecipava a tutte le operazioni successive di riconsegna ed, infine, l'ex società agenziale invocava il ricorso alla procedura arbitrale, prevista dall'art 12 bis dell'ANA con comunicazione del 19.11.2018 ricevuta da in data 23.11.2018, inviata per conoscenza anche allo Pt_1
stesso Dr;
Parte_5
− il decreto ingiuntivo n. 495/19 RG 1689/19, fondandosi su un lodo arbitrale irrituale, non doveva essere emesso in quanto privo dei presupposti necessari, non potendo rappresentare prova scritta del credito né ai sensi dell'art 633 c.p.c.
n. 1, né tanto meno ex art 634 I comma cpc;
− il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso anche per la componente spese legali, che non possono ritenersi definitive a seguito di una statuizione resa in un lodo arbitrale irrituale chiamato solo a decidere in ordine ad una indennità definita somma aggiuntiva calcolata ex art 12 A ANA e la misura della stessa in ragione della sussistenza e/o fondatezza dei motivi di recesso;
− avverso il lodo arbitrale irrituale le avevano già proposto Parte_1
autonoma impugnazione pendente con RG. 1970/2019, giudizio con il quale si richiedeva riunione;
− venivano riproposti tutti i motivi di impugnazione del lodo reso il 03.04.2019 con atto di citazione notificato in via autonoma e precisamente:
pagina 7 di 21 ▪ irregolarità della costituzione del Collegio ed alla valutazione della compatibilità di uno dei suoi membri a farne parte;
▪ violazione del contraddittorio durante le fasi della procedura arbitrale;
▪ risposta sui vari motivi di recesso viziata, e quindi annullabile, ed esorbitante per travisamento dei fatti e, quindi, anche affetta da nullità assoluta;
▪ errori in diritto ed errori in fatto di natura percettiva in cui è incorso il
Collegio nel pronunciare il lodo sui tre motivi di recesso;
▪ errore inerente l'analisi della documentazione in atti presa a base di calcolo ai fini del computo della somma aggiuntiva;
▪ errore nell'applicazione dei criteri per la quantificazione e riconoscimento della somma aggiuntiva ex art. 12 A e 12 BIS ANA
2003;
− spiegava altresì domanda riconvenzionale in quanto in caso di cessazione di un rapporto di agenzia per qualsiasi motivo questo intervenga, viene redatto un conto di chiusura gestione rispetto al quale la compagnia può regolare i conti ex art. 34
ANA, cosiddetta compensazione impropria.
In virtù di tanto, l'istante formulava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la , , come sopra Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4
rappresentata e difesa, la quale chiedeva:
− rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale irrituale proposta da Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto;
− con vittoria dei compensi professionali.
I motivi posti a fondamento della propria contestazione erano i seguenti:
pagina 8 di 21 - non vi era alcuna violazione delle norme del contraddittorio nella formazione del collegio arbitrale;
- L'opponente invocava norme procedurali che non trovavano corrispondenza in alcuna norma di legge;
- Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente non vi era alcun errore percettivo che rendesse ammissibile l'impugnazione;
- Infondata era la documenda riconvenzionale in quanto fondata solo su prospetti di calcolo;
- Si avanzava domanda riconvenzionale quale riconventio reconventionis
Terminata l'istruttoria del giudizio la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ciò posto in fatto, vanno affrontati i motivi esposti nell'atto di citazione del giudizio
1970/2019 su cui la compagnia ho dato l'impugnazione dell'arbitrato irrituale impugnato atteso che i medesimi motivi sono posti a base a base anche della opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex agenzia sulla base del disposto di tale arbitrato.
In primo luogo infondato è il motivo per cui l'arbitro nominato nell'interesse della compagnia non avrebbe dato comunicazione alla stessa compagnia della decisione di indicare con una istanza congiunta il terzo arbitro nella persona dell'avv.to Stoppani.
Invero il terzo comma dell'art. 12 bis dell'accordo Nazionale Agenti 2003 prevede quanto segue: “III comma - Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di comune accordo dai primi due;
in mancanza di accordo, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l'agenzia su istanza congiunta dei due arbitri o della parte più diligente.”
pagina 9 di 21 La norma non prevede quindi alcun onere per i due arbitri di dare comunicazione alla parte della indicazione circa il nominativo del terzo arbitro.
Nessun caso di invalidità dell'arbitrato quindi sotto tale profilo può essere nel caso di specie ravvisato.
Infondato è anche il secondo motivo di doglianza circa il caso di incompatibilità del dr
Stoppani quale arbitro per avere svolto incarichi nell'interesse dell'Agenzia consistenti anche nell'attività prestata per le contestazioni al recesso della compagnia.
Infatti la nomina del Dr veniva alla compagnia formalmente comunicata per Per_2
tempo ammettendo la compagnia che solo per questioni interne non veniva a conoscenza tempestivamente di quanto a lei comunicato. Inoltre gli elementi indicati dalla compagnia come cause di astensione non sono stati inquadrati come causa di ricusazione degli arbitri peraltro nel caso di specie non proposta ex art. 815 c.p.c.
Infondato è anche il motivo in ordine all'asserita lesione del diritto al contraddittorio.
Infatti nessun obbligo di legge vi era per il collegio arbitrale di assegnare un termine alla compagnai per memorie illustrative con le quali far anche valere o sollecitare la discussione sulle cause di asserita astensione del dr . Pt_5
Inoltre, veniva fissata dal collegio arbitrale udienza in cui procedere al tentativo di conciliazione nella quale non era impedito alla parte sollevare la causa di astensione del arbitro dr . A detta udienza la compagnia tuttavia non compariva senza che Pt_5
successivamente venisse rappresentato e nemmeno in questa sede giudiziale venga allegato, un impedimento a comparire da ritenersi legittimo.
Con riguardo alle restanti doglianze che attengono al merito dei motivi di recesso, gli stessi vanno ugualmente respinti.
pagina 10 di 21 Con riguardo ai motivi esposti dal paragrafo 4d) e 4.I) dell'atto di citazione ed riguardanti le censure mosse alla decisione degli arbitri che hanno statuito sui tre motivi di recesso, va osservato in linea generale quanto segue:
“il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con conseguente inoppugnabilità per nullità ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.. Pertanto l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt.
1429 e 1431 cod. civ. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 cod. proc. civ., n.
4 - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un' attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (Cass. 1 dicembre 2009 n. 25268); analogamente, “ … essendo il lodo libero un atto di volontà nell'ambito di siffatto contratto ed avendo, quindi, valore negoziale, non è impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c., bensì per i soli motivi previsti dalla legge come causa di nullità o annullabilità del negozio, ed in special modo del contratto di mandato: ossia per incapacità delle parti che lo hanno conferito, o per vizi del consenso (errore sostanziale o di fatto, violenza e dolo) delle parti medesime e degli arbitri loro mandatari, nonché eccesso dai limiti dell'incarico; 3) pagina 11 di 21 che con particolare riguardo ai vizi del consenso, l'errore deducibile come causa di annullamento della determinazione degli arbitri deve presentare, a norma dell'art. 1428
c.c. i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi;
per cui la formazione della loro volontà risulta deviata da un'alterata percezione
o da una falsa rappresentazione della realtà, per non avere gli arbitri preso visione degli elementi (o di taluni elementi) della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici e viceversa.
Da questi principi consegue che, dovendo l'errore riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti, non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti: e cioè il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia.
Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", come è invece è consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 c.p.c. per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al loro mandato;
e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative - della parte impugnante (Cass. 11678/2001;
2802/1995; 8046/1994; 12725/1992”. Cass. 16 maggio 2003, n. 7654; nello stesso senso;
Cass. 17 agosto 2004 n. 16049 e, più di recente, Trib. Milano 6 agosto 2015, 18 novembre 2013, 26 giugno 2012; Trib. Bologna 4 ottobre 2012).
pagina 12 di 21 Tanto premesso in linea di principio , le doglianze espresse nei paragrafi sopra richiamati sono fondati tutti su una invocata rivalutazione di dati e circostanze già valutate dal collegio arbitrale, non implicanti errori percettivi.
Con riguardo alla doglianza di cui al paragrafo 4E e relativo al primo motivo di recesso dell'impresa (che viene indicato come primo motivo di censura) l'opponente afferma che il Collegio avrebbe errato nel ritenere che le partite finanziarie oggetto di rilievo in sede ispettiva, fossero state sanate alla data del 14.11.2018.
Invero, la lettera di recesso di formalizzava il primo motivo di addebito, Parte_1
facendo proprie le risultanze dell'ispezione amministrativo- contabile (del luglio – ottobre 2018) in “un disavanzo di cassa pari ad euro 57.905,93 alla data di chiusura delle verifiche contabili, generato dalla mancata regolazione di partite finanziarie scadute”.
Il Collegio arbitrale con riguardo a detto motivo di recesso, afferma quanto segue: “alla luce dei documenti versati in giudizio, se ne rileva l'infondatezza, stante il saldo positivo di chiusura risultante dal verbale di riconsegna del 14.11.2018 contenente la chiusura di cassa della gestione al momento del recesso”.
Dalla lettura del verbale di riconsegna del 14 novembre 2018 ( vedi doc. 16 produzione di parte opponente, (“gli incaricati della Compagnia comunicano alla cessata gestione, le risultanze della verifica contabile inerente la riconciliazione dei conti correnti bancari/postali”) emerge una disponibilità dell'agenzia pari ad € 47.239,06.
Successivamente gli incaricati individuano gli “impegni” della cessata gestione in €
46.154,20.
Per differenza, quindi, al momento della riconsegna agenziale, si dà atto dell'esistenza di un saldo positivo di cassa di € 1.084,20 .
pagina 13 di 21 A conferma di ciò, gli stessi incaricati dell'agenzia chiedevano “alla cessata gestione l'IBAN del conto di gestione su cui bonificare il saldo di € 1.084,20.” (pag. 2 Verbale di riconsegna).
Non vi è quindi alcun errore percettivo da parte del collegio arbitrale che ha valutato le risultanze del suddetto verbale nel motivare in ordine al primo motivo di recesso della compagnia.
Infondato è anche il motivo in ordine al fatto che il collegio arbitrale non avrebbe tenuto conto della ingiustificata “mancanza nei conti correnti bancari di raccolta premi…oggetto di pignoramento” (pag. 19 atto di citazione).
Invero, gli ispettori dopo aver verbalizzato l'esistenza di un saldo di positivo di cassa, rilevavano come fossero stati dalla cessata gestione accantonati € 11.300,27 derivanti da premi oggetto di pignoramenti. Con riguardo a tali somme veniva dato atto testualmente che “la società agente resta in attesa di richiesta delle somme con relativa manleva nei suoi confronti e/o svincolo per poter riversare gli importi alla ex mandante” (pag. 2 verbale di riconsegna).
Pertanto, ritiene questo giudicante che anche in tale caso alcun errore percettivo siano incorsi gli arbitri che hanno emesso la decisione impugnata.
Infondato è anche il motivo esposto nel paragrafo 4F in ordine alla violazione dell'art. 117 del CDA. In particolare con il secondo motivo di recesso viene contesto che l'agenzia avrebbe adottato “una politica di versamento dei premi sul conto corrente dedicato in contrasto con l'art. 117 del Codice delle Assicurazioni” e che da ciò sarebbe derivata – anzi sarebbe potuta derivare – una “potenziale esposizione della compagnia verso i clienti”.
Su tale questione l'opponente ritiene che il Collegio non avrebbe letto gli atti ed in particolare un verbale audit in cui gli agenti confessavano di non versare sul conto pagina 14 di 21 corrente tutti gli importi pagati dai clienti in contanti per premi assicurativi ma di trattenere una parte a titolo di mera spettanza agenziale.
Invero l'art. 117 (“Separazione patrimoniale”) stabilisce che “i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo” . Nel Regolamento IVASS n. 5/2006 , ed il successivo n. 40/2018 (identico sul punto) si stabilisce quindi che “il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti” (art. 54 Reg. 5/2006 e art. 63 comma 2 Reg. IVASS nn. 40/2018).
Il Collegio proprio su tale punto afferma che “sul secondo punto di contestazione relativo ad una presunta e non meglio individuata “politica di versamento dei premi sul conto corrente dedicato, in pieno contrasto con l'art. 117 C.d.A.” va rilevato che la contestazione appare talmente generica da non poter essere considerata neppure un motivo. Anche volendo integrarlo con riferimento a quanto espresso nel verbale di ispezione e nelle difese della società resistente, non può non rilevarsi che la circolare interpretativa IVASS 6.11.2017 n. 020096/17 chiarisce interpretando l'art. 117 C.d.A. e
l'art. 54 commi I e II Reg. ISVAP 5/2006 nel senso che i versamenti sul conto separato possono essere effettuati al netto delle provvigioni spettanti all'intermediario”.
Nessun errore percettivo può quindi essere ravvisato nel caso di specie atteso che il collegio arbitrale ha valutato le norme richiamate dall'opponente e le risultanze documentali, facendone applicazione delle prime al caso sottoposto al suo esame ritenendo che non è vietato all'intermediario di rimettere alla compagnia i premi al netto delle provvigioni e non non incorrendo in alcun errore percettivo.
pagina 15 di 21 L'opponente lamenta ancora “l'aver considerato come consuetudinaria da parte di un modus operandi…”. Pt_1
Va ribadito invece che le valutazioni o considerazioni di fatto o di diritto non possono essere dedotte in sede di impugnazione di un lodo arbitrale irrituale, che afferisce unicamente ad errori percettivi di fatto del Collegio ex art. 828 c.p.c.2 .
Infondato è anche il motivo di doglianza espresso al paragrafo 4H relativo alle valutazioni compiute dal collegio con riferimento al calcolo delle somme aggiuntive.
Infondato, è anche il motivo di doglianza espresso al paragrafo 4H relativo alle valutazioni compiute dal collegio con riferimento al terzo motivo di recesso”.
Sostiene che il Collegio avrebbe errato nel valutare i documenti attestanti Pt_1
l'importo delle provvigioni liquidate all'agenzia nell'esercizio precedente il recesso poiché la compagnia aveva depositato altro documento con la memoria 29 marzo 2019 che indicava le provvigioni nel diverso importo di € 520.909,49.
Il lodo arbitrale sul punto statuiva: “Agli atti risulta la certificazione 12.4.2018 di sui compensi esercizi 2017, pari ad € 440.085,61 (gestione danni) Parte_1
ed € 160.728,49 (gestione vita) per un totale di € 600.614,10….Erroneo, poi, appare il conteggio allegato nella memoria 29.3.2019 della società resistente effettuato partendo dalla somma di € 520.909,49 quale totale provvigioni agenzia, perché smentito documentalmente dalla certificazione sopra indicata, che lo quantifica in €
600.614,10”.
Il Collegio dunque non è incorso in nessun errore essenziale di fatto avendo ben valutato anche la documentazione prodotta da ed il relativo conteggio ritenendo Pt_1 pagina 16 di 21 quest'ultimo errato e contraddetto dal documento ufficiale inviato formalmente da stessa alla Pt_1 Parte_3
Si è di fronte ad una valutazione di merito effettuata nel lodo non suscettibile di essere censurata e/o impugnata ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.
Infondato è anche il motivo di cui al paragrafo 4 I) . La compagnia afferma che sulla base delle previsioni di cui all'art. 12 A ANA 2003, le somme aggiuntive dovute erano pari al 60% di quelle previste per gli agenti operanti in regime 3. In particolare l'opponente sostiene che il regime 3 riferito al mono mandato non è più esistente e pertanto tutti gli agenti sono potenzialmente in regime 4.
Il Collegio arbitrale sul punto ha invece affermato: “l'importo della somma aggiuntiva, alla luce delle prescrizioni ANA 2003 come da scheda di cui all'art. 12 A, viene determinato pertanto in € 151.397,65 oltre il 15% di maggiorazione, pari ad €
22.709,64, riconosciuto dal Collegio per la totale infondatezza dei motivi di recesso, per un ammontare totale pari ad € 174.107,29, importo per il quale l'impresa resistente non può invocare alcuna compensazione all'atto del pagamento di detta somma. Nessuna riduzione può essere prevista, come sostenuto nella memoria 29 marzo 2019 di parte resistente perché è lo stesso contratto con decorrenza 1.6.2014 a prevedere che
l'agenzia (gli agenti) operi in regime 3 di cui all'art. 6 ANA 2003”.
In senso contrario a tale valutazione l'opponente sostiene che il regime 3 riferito al mono mandato non è più esistente e pertanto tutti gli agenti sono potenzialmente in regime 4.
Il punto è preso quindi in considerazione dal collegio il quale ha ritenuto che “nessuna riduzione può essere prevista come, sostenuto nella memoria 29.3.2019 di parte resistente perché è lo stesso contratto con decorrenza 1 giugno 2014 a prevedere che l'agenzia (gli agenti) operi in “regime 3” di cui all'art. 6 ANA 2003”.
pagina 17 di 21 Anche con riguardo a tale doglianza non può ravvisarsi alcun errore percettivo.
Infondata è poi la domanda riconvenzionale di parte opponente volta al riconoscimento della creditoria di euro 92.985,50
Secondo parte opponente a tale cifra si giunge attraverso la compensazione tra gli asseriti debiti dell'ex agenzia, quantificati in € 258.693,28 e i crediti riconosciuti alla
, in sede arbitrale (art. 12 bis), nonché quelli per indennità di risoluzione ex CP_4
art. 25-33 ANA pari ad € 93.278,79 e per indennità sostitutiva del preavviso pari ad €
113.855,93.
Invero è la stessa compagnia a dedurre che la somma di € 258.693,28 su cui operare le suddette detrazioni in compensazione deriva da prospetti di calcolo comunicati all in data 25.2.2019. CP_5
Invero, stante sul punto la specifica contestazione della parta opposta, deve ritenersi che tali prospetti costituendo meri atti di parte non forniscono la prova del credito della compagnia opponente.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta la stessa va accolta.
Invero, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opponente atteso che tale domanda trova titolo nelle indennità dovute dalla compagnia e ex art. 25-33 ANA nelle indennità sostitutive di preavviso.
Invero in linea generale va la domanda riconvenzionale dell'opposta “non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cass. n. 26782 del
22/12/2016). pagina 18 di 21 Nel caso di specie la domanda riconvenzionale avanzata, alla luce delle suddette causali, presente oggetto attinente ai rapporti di dare ad avere tra le due società che trovano origine nel contratto di mediazione e dipendono quindi dal titolo originario fatto valere della opposta.
La domanda deve quindi ritenersi ammissibile.
Nel merito poi la domanda è in parte fondata dal momento che essa trova riscontro probatorio nella stessa ammissione di parte opponente nel momento cui questa avanza nell'atto di opposizione la propria domanda riconvenzionale ( vedi pag, 37 della citazione della parte opponente: ““da tali importi devono essere detratte, quali somme a credito dell'ex agenzia le indennità comunque dovute che ammontano ad € 93.278,79 lorde, art.li 25- 33 ANA, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, sempre lorda, pari ad € 113.855,93”).
Per il principio di non contestazione, tali somme vanno quindi riconosciute in favore di parte opposta per un totale importo di euro 207.134,72.
Non va invece riconosciuta la somma di euro 10.000,00 pure richiesta dalla società opposta, atteso che essa viene fondata su un elenco riferito a “provvigioni maturande” e non ancora maturate, sicché non vi è certezza dell'esigibilità di tale somma richiesta dall'opposta, a cui peraltro parte opponente fa riferimento in termini approssimativi e da cui detrarre oneri vari in favore della compagnia.
In definitiva, alla luce di quanto finora esposto, va rigettata l'impugnazione avverso il lodo arbitrale di cui al giudizio riunito n. 1970 del 2019.
Va rigettata altresì l'opposizione ex art. 645 c.p.c. con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 495/2019 che va quindi ex art. 653 c.p.c. dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 19 di 21 Va poi rigettata al domanda riconvenzionale dell'opponente ed accolta la domanda riconvenzionale della parte opposta con condanna di al Parte_1
pagamento in favore della , , Controparte_4 Controparte_4 [...]
della somma di euro 207.134,72. CP_3
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso di legge previsto dal Dlgs
231/2022 a decorrere dal 25.2.2019 - data di comunicazione da parte della opponente delle somme ammesse come dovute - sino al soddisfo.
Le spese stante la complessità del giudizio alla luce delle questioni giuridiche affrontate, vanno compensate al 50% ponendosi la quota residua liquidata come in dispositivo a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e sulle altre domande spiegate nel giudizio n. 2527/2019 Rg ed in quello riunito n. 1970/2019
Rg, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione proposta da nel giudizio Parte_1
1970/2019 RG;
2. rigetta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. di cui la giudizio 2527/2019 RG con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 495/2019 emesso da questo
Tribunale
3. letto l'art. 653 c.p.c. dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo di cui sopra;
4. accoglie in parte la domanda riconvenzionale di parte opposta e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1
, , Controparte_4 Controparte_4 Controparte_3
pagina 20 di 21 della somma di euro 207.134,72, oltre interessi al tasso legale calcolato come in parte motiva;
5. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
6. compensa per metà le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti, ponendo a carico di la quota residua che liquida in euro 3.500,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed Iva come per legge.
Cassino, 29.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luigi D'Angiolella ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti al n. r.g. 2527/2019 e al n. 1970/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnazione di lodo irrituale, promossa da:
(P.I. ) con sede in OG ET (TV) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Marocchesa n.14, in persona del suo Procuratore generale Dott.
[...]
giusta poteri allo stesso conferiti con atto a rogito Notaio Dott. Parte_2 Persona_1
di Milano del 12.03.2018 rep. 18927, racc. 6184, rappresentata e difesa dall'Avv.
Filippo Maria Corbò ) del Foro di Milano ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero D'Orio del foro di Cassino in Via Rossini
n. 33
OPPONENTE – PARTE ATTRICE
CONTRO
(P. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
IVA ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2 CP_1
pagina 1 di 21 e , con sede in SO (FR) Viale San Domenico n.7 CP_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Malandrino (C.F. ) C.F._2
del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Alfei del Foro di Cassino (C.F.: ) in Pontecorvo (FR), Via XXIV C.F._3
Maggio n. 95 ola n.32, presso lo studio del predetto difensore.
OPPOSTA – PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Si chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate, nonché in subordine si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. ove in sede di decisione si ritenesse di espletare una istruzione orale, previa rimessione della causa sul ruolo e ferme restando le contestazioni formulate alle richieste istruttorie di parte convenuta ed opposta.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale irrituale proposta da perché infondata in fatto ed Parte_1
in diritto. Con vittoria dei compensi professionali” (R.G. 1970/2019). Voglia quindi l'Ecc.mo Tribunale “rigettare anche nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto;
ancora nel merito rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso spiegata, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della a percepire le Parte_3
indennità di risoluzione ex artt. da 25 a 33 ANA (€ 93.278,79) ed indennità di mancato preavviso ex art. 13 ANA (€ 113.855,93) nonché le provvigioni maturande ex art. 20 ANA nell'importo minimo di € 10.000,00 e, per l'effetto, condannare
, al pagamento in favore dell'opposta del complessivo importo di Parte_1
€ 217.134,72 oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 ovvero a quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
in via gradata, nel merito nella denegata e non creduta
pagina 2 di 21 ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere la società opponente obbligata al pagamento di qualsivoglia importo, compensate le rispettive partite di dare ed avere, Contr condannare comunque a corrispondere alla la somma Parte_1
risultante da tale compensazione, oltre interessi. Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. (R.G.2527/2019)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a controparte, le conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1
al fine di sentir accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni:
• in via principale ed in rito: dichiarare la mancanza dei presupposti ex art 633 e
634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo basato su un lodo arbitrale di natura irrituale ed in subordine comunque anche con riferimento alla misura dell'ingiunzione;
• per tale effetto revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 495/19 RG
1689/19 del 18-20 maggio 2019 rispetto al quale comunque ci si oppone alla concessione della provvisoria opposizione.
• in via subordinata e sempre in rito: disporre la riunione del presente giudizio al giudizio pendente dinanzi a codesto Tribunale RG 1970/2019, Dott.ssa Lanzetta,
o in subordine disporre comunque la riunione, stante la connessione del presente giudizio e quello sopra indicato a quello preventivamente adito costituito dal presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha ruolo 1689/2019.
Infine, e solo ove non accolte le eccezioni di riunione qui formulate, dichiarare comunque la continenza tra il presente giudizio e quello di cui al numero di RG
1970/2019;
pagina 3 di 21 • sempre in via preliminare ed in rito ove non fosse disposta la riunione al giudizio principale o quella di detto giudizio principale al presente giudizio di opposizione, disporre la sospensione ex art 295 c.p.c. del presente giudizio, stante la pregiudizialità dell'accertamento di cui al giudizio RG 1689/2019;
• in via principale e nel merito ed anche quale eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la non sussistenza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n. 495/19 rg 1689/19 che andrà revocato o comunque dichiarato inefficace in quanto il lodo arbitrale irrituale reso in Cassino il 03.04.2019
Presidente Avv. Isabella Maria Stoppani è affetto da nullità o, comunque, dovrà essere annullato per travisamento dei fatti, esorbitanza della pronuncia resa ed eccesso di potere in relazione al mandato ricevuto in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 bis ANA 2003 Accordo Collettivo tra gli
Agenti di Associazioni (Sindacati) degli Agenti di Assicurazione e l'ANIA
(Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative) e, conseguentemente, anche la statuizione di condanna per euro 174.107,29 o quella portata dal decreto ingiuntivo pari ad € 184.445,15 a titolo di somma aggiuntiva e spese legali stabilite nel lodo in quanto somme, comunque, non dovute nella fattispecie, essendo sussistenti ed anche fondati i motivi del recesso ex art. 12, II comma, n.
1 ANA 2003 comunicati da all'ex società agenziale;
Parte_1
• sempre in via principale e nel merito ed anche quale eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare in relazione al lodo arbitrale irrituale del 03.04.2019 le violazioni anche ai sensi dell'art. 808 ter n. 2 e n. 5 c.p.c. stante l'irregolarità nella nomina e costituzione del Collegio arbitrale e segnatamente della nomina dell'arbitro nominato con funzioni di Presidente per l'incompatibilità assoluta di uno di essi a fungere da arbitro pur di parte, nonché per la violazione del principio del contraddittorio per i vari aspetti qui contestati nel corso della procedura di arbitrato irrituale e, conseguentemente, annullare il lodo reso il
03.04.2019 (Presidente Avv. Stoppani) ed anche la statuizione di condanna a pagina 4 di 21 titolo di somma aggiuntiva per euro 174.107,29 e quella portata dal decreto ingiuntivo per € 184.445,15 in quanto non dovute nella fattispecie, essendo sussistenti ed anche fondati i motivi del recesso ex art. 12, II comma, n. 1 ANA
2003 comunicati da all'ex società agenziale e per l'effetto Parte_1
revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 495/19 RG 1689/2019;
• inoltre, accertare e dichiarare, in ogni caso ed anche in via autonoma rispetto ai punti 1 e 2, l'erroneità del lodo emesso in data 03.04.2019 (Presidente Avv.
Stoppani) per la sussistenza dei vizi del consenso (nella specie errori essenziali di natura percettiva ex art. 1429 c.c.) di cui alla procedura di arbitrato irrituale da parte del collegio che ha reso il lodo del 03.04.2019 costituitosi in Cassino in data 08.03.2019 e, quindi, annullare il lodo e conseguentemente la statuizione di condanna al pagamento della somma aggiuntiva ex art. 12 bis ANA 2003 complessivamente liquidata a carico di per l'importo di € Parte_1
174.107,29 o quella portata dal decreto ingiuntivo per € 184.445,15 in quanto somme non dovute nella fattispecie, essendo sussistenti ed anche fondati i motivi del recesso ex art. 12, II comma, n. 1 ANA 2003 comunicati da Parte_1
all'ex società agenziale e per l'effetto revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 495/19 RG 1689/2019;
• in via subordinata e sempre nel merito ed anche quale eccezione riconvenzionale, annullare ed in ogni caso anche parzialmente il lodo emesso in data 03.04.2019
(Presidente Avv. Stoppani) con riferimento all'importo liquidato di euro
174.107,29 a titolo di somma aggiuntiva, che avrebbe dovuto essere comunque ridotta in una misura pari al 60% e, quindi, complessivamente in € 104.464,37 per errore essenziale e riconoscibile nell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 12 A secondo comma ANA 2003 richiamato dall'art. 12 bis o nella somma di €
88.447,48 ove venga accolta la domanda formulata da , anche con Parte_1
riferimento alla base di calcolo della somma aggiuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 A secondo comma ANA 2003, da individuarsi in euro 520.909,49, e pagina 5 di 21 non in quella erroneamente individuata così come percepita in sede arbitrale di euro 600.614,10 e per l'effetto revocare o dichiarare inefficace il d.ing. 495/19
RG 1689/2019;
• in via riconvenzionale: accertare e dichiarare in ogni caso che in Parte_1
relazione al cessato rapporto di agenzia già esistente con la società opposta, ha diritto al pagamento dell'importo di € 92.985,50 o la diversa somma che risulterà in corso di causa in relazione al conto di fine gestione, quale importo risultante dalla regolazione dei conti (compensazione impropria) già comunicato alla ex società agenziale in data 08.05.2019 inviata in data 09.05.2019 e per l'effetto condannare la (P.IVA Controparte_4
) con sede in SO (03039 Fr) Via San Domenico n. 7/13 in persona P.IVA_2
degli amministratori, legali rappresentanti e soci di maggioranza Sig.ri
[...]
e al pagamento dell'importo di € 92.985,50, o la CP_4 Controparte_3
diversa somma che risulterà in corso di causa oltre interessi ex art. 1284 c.p.c. IV comma quanto meno dal 09.05.2019 e per l'effetto revocare o dichiarare inefficace il d.ing. 495/19 RG 1689/2019;
• sempre in via riconvenzionale ma subordinata: ove il lodo arbitrale venisse confermato e, quindi, anche il decreto ingiuntivo qui opposto, dichiarare la compensazione giudiziale tra gli importi stabiliti nel d.ing. n. 495/19 RG
1689/2019 pari ad euro 184.445,15 o l'eventuale diversa misura che fosse determinata in corso di giudizio e l'importo di € 92.985,50 dovuto alla compagnia o la diversa misura che fosse determinata in corso di causa e per l'effetto condannare al pagamento del solo minore importo che Parte_1
deriverà dalla suddetta compensazione;
• con vittoria dei compensi professionali.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva quanto segue:
pagina 6 di 21 − tra e Parte_1 Controparte_4
intercorreva un rapporto di agenzia assicurativa per la zona di SO, cessato in data 05.11.2018 a seguito di recesso comunicato dalla compagnia ex art 12 II comma n. 1 ANA 2003, recesso con indicazione dei motivi per gravi irregolarità imputate all'ex società agenziale a seguito di quanto era emerso nel verbale audit svolto tra il 12.07.2018 e 03.10.2018;
− l'agenzia nominava quale proprio rappresentante per tutte le questioni inerenti il cessato rapporto agenziale lo , in persona del Dr Parte_4 Parte_5
che impugnava il recesso, partecipava a tutte le operazioni successive di riconsegna ed, infine, l'ex società agenziale invocava il ricorso alla procedura arbitrale, prevista dall'art 12 bis dell'ANA con comunicazione del 19.11.2018 ricevuta da in data 23.11.2018, inviata per conoscenza anche allo Pt_1
stesso Dr;
Parte_5
− il decreto ingiuntivo n. 495/19 RG 1689/19, fondandosi su un lodo arbitrale irrituale, non doveva essere emesso in quanto privo dei presupposti necessari, non potendo rappresentare prova scritta del credito né ai sensi dell'art 633 c.p.c.
n. 1, né tanto meno ex art 634 I comma cpc;
− il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso anche per la componente spese legali, che non possono ritenersi definitive a seguito di una statuizione resa in un lodo arbitrale irrituale chiamato solo a decidere in ordine ad una indennità definita somma aggiuntiva calcolata ex art 12 A ANA e la misura della stessa in ragione della sussistenza e/o fondatezza dei motivi di recesso;
− avverso il lodo arbitrale irrituale le avevano già proposto Parte_1
autonoma impugnazione pendente con RG. 1970/2019, giudizio con il quale si richiedeva riunione;
− venivano riproposti tutti i motivi di impugnazione del lodo reso il 03.04.2019 con atto di citazione notificato in via autonoma e precisamente:
pagina 7 di 21 ▪ irregolarità della costituzione del Collegio ed alla valutazione della compatibilità di uno dei suoi membri a farne parte;
▪ violazione del contraddittorio durante le fasi della procedura arbitrale;
▪ risposta sui vari motivi di recesso viziata, e quindi annullabile, ed esorbitante per travisamento dei fatti e, quindi, anche affetta da nullità assoluta;
▪ errori in diritto ed errori in fatto di natura percettiva in cui è incorso il
Collegio nel pronunciare il lodo sui tre motivi di recesso;
▪ errore inerente l'analisi della documentazione in atti presa a base di calcolo ai fini del computo della somma aggiuntiva;
▪ errore nell'applicazione dei criteri per la quantificazione e riconoscimento della somma aggiuntiva ex art. 12 A e 12 BIS ANA
2003;
− spiegava altresì domanda riconvenzionale in quanto in caso di cessazione di un rapporto di agenzia per qualsiasi motivo questo intervenga, viene redatto un conto di chiusura gestione rispetto al quale la compagnia può regolare i conti ex art. 34
ANA, cosiddetta compensazione impropria.
In virtù di tanto, l'istante formulava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva la , , come sopra Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4
rappresentata e difesa, la quale chiedeva:
− rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale irrituale proposta da Parte_1
perché infondata in fatto ed in diritto;
− con vittoria dei compensi professionali.
I motivi posti a fondamento della propria contestazione erano i seguenti:
pagina 8 di 21 - non vi era alcuna violazione delle norme del contraddittorio nella formazione del collegio arbitrale;
- L'opponente invocava norme procedurali che non trovavano corrispondenza in alcuna norma di legge;
- Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente non vi era alcun errore percettivo che rendesse ammissibile l'impugnazione;
- Infondata era la documenda riconvenzionale in quanto fondata solo su prospetti di calcolo;
- Si avanzava domanda riconvenzionale quale riconventio reconventionis
Terminata l'istruttoria del giudizio la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ciò posto in fatto, vanno affrontati i motivi esposti nell'atto di citazione del giudizio
1970/2019 su cui la compagnia ho dato l'impugnazione dell'arbitrato irrituale impugnato atteso che i medesimi motivi sono posti a base a base anche della opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex agenzia sulla base del disposto di tale arbitrato.
In primo luogo infondato è il motivo per cui l'arbitro nominato nell'interesse della compagnia non avrebbe dato comunicazione alla stessa compagnia della decisione di indicare con una istanza congiunta il terzo arbitro nella persona dell'avv.to Stoppani.
Invero il terzo comma dell'art. 12 bis dell'accordo Nazionale Agenti 2003 prevede quanto segue: “III comma - Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri, di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di comune accordo dai primi due;
in mancanza di accordo, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio di competenza ha sede l'agenzia su istanza congiunta dei due arbitri o della parte più diligente.”
pagina 9 di 21 La norma non prevede quindi alcun onere per i due arbitri di dare comunicazione alla parte della indicazione circa il nominativo del terzo arbitro.
Nessun caso di invalidità dell'arbitrato quindi sotto tale profilo può essere nel caso di specie ravvisato.
Infondato è anche il secondo motivo di doglianza circa il caso di incompatibilità del dr
Stoppani quale arbitro per avere svolto incarichi nell'interesse dell'Agenzia consistenti anche nell'attività prestata per le contestazioni al recesso della compagnia.
Infatti la nomina del Dr veniva alla compagnia formalmente comunicata per Per_2
tempo ammettendo la compagnia che solo per questioni interne non veniva a conoscenza tempestivamente di quanto a lei comunicato. Inoltre gli elementi indicati dalla compagnia come cause di astensione non sono stati inquadrati come causa di ricusazione degli arbitri peraltro nel caso di specie non proposta ex art. 815 c.p.c.
Infondato è anche il motivo in ordine all'asserita lesione del diritto al contraddittorio.
Infatti nessun obbligo di legge vi era per il collegio arbitrale di assegnare un termine alla compagnai per memorie illustrative con le quali far anche valere o sollecitare la discussione sulle cause di asserita astensione del dr . Pt_5
Inoltre, veniva fissata dal collegio arbitrale udienza in cui procedere al tentativo di conciliazione nella quale non era impedito alla parte sollevare la causa di astensione del arbitro dr . A detta udienza la compagnia tuttavia non compariva senza che Pt_5
successivamente venisse rappresentato e nemmeno in questa sede giudiziale venga allegato, un impedimento a comparire da ritenersi legittimo.
Con riguardo alle restanti doglianze che attengono al merito dei motivi di recesso, gli stessi vanno ugualmente respinti.
pagina 10 di 21 Con riguardo ai motivi esposti dal paragrafo 4d) e 4.I) dell'atto di citazione ed riguardanti le censure mosse alla decisione degli arbitri che hanno statuito sui tre motivi di recesso, va osservato in linea generale quanto segue:
“il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con conseguente inoppugnabilità per nullità ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.. Pertanto l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 cod. civ., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt.
1429 e 1431 cod. civ. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 cod. proc. civ., n.
4 - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un' attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari” (Cass. 1 dicembre 2009 n. 25268); analogamente, “ … essendo il lodo libero un atto di volontà nell'ambito di siffatto contratto ed avendo, quindi, valore negoziale, non è impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c., bensì per i soli motivi previsti dalla legge come causa di nullità o annullabilità del negozio, ed in special modo del contratto di mandato: ossia per incapacità delle parti che lo hanno conferito, o per vizi del consenso (errore sostanziale o di fatto, violenza e dolo) delle parti medesime e degli arbitri loro mandatari, nonché eccesso dai limiti dell'incarico; 3) pagina 11 di 21 che con particolare riguardo ai vizi del consenso, l'errore deducibile come causa di annullamento della determinazione degli arbitri deve presentare, a norma dell'art. 1428
c.c. i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi;
per cui la formazione della loro volontà risulta deviata da un'alterata percezione
o da una falsa rappresentazione della realtà, per non avere gli arbitri preso visione degli elementi (o di taluni elementi) della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici e viceversa.
Da questi principi consegue che, dovendo l'errore riguardare la percezione, da parte degli arbitri, degli elementi e dei dati di fatto sottoposti al loro esame dai soggetti che stipularono il compromesso e non, invece, le loro determinazioni, posto che costoro non esprimono una propria volontà negoziale, ma danno contenuto a quella delle parti, non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti: e cioè il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia.
Per cui, il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", come è invece è consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 c.p.c. per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al loro mandato;
e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative - della parte impugnante (Cass. 11678/2001;
2802/1995; 8046/1994; 12725/1992”. Cass. 16 maggio 2003, n. 7654; nello stesso senso;
Cass. 17 agosto 2004 n. 16049 e, più di recente, Trib. Milano 6 agosto 2015, 18 novembre 2013, 26 giugno 2012; Trib. Bologna 4 ottobre 2012).
pagina 12 di 21 Tanto premesso in linea di principio , le doglianze espresse nei paragrafi sopra richiamati sono fondati tutti su una invocata rivalutazione di dati e circostanze già valutate dal collegio arbitrale, non implicanti errori percettivi.
Con riguardo alla doglianza di cui al paragrafo 4E e relativo al primo motivo di recesso dell'impresa (che viene indicato come primo motivo di censura) l'opponente afferma che il Collegio avrebbe errato nel ritenere che le partite finanziarie oggetto di rilievo in sede ispettiva, fossero state sanate alla data del 14.11.2018.
Invero, la lettera di recesso di formalizzava il primo motivo di addebito, Parte_1
facendo proprie le risultanze dell'ispezione amministrativo- contabile (del luglio – ottobre 2018) in “un disavanzo di cassa pari ad euro 57.905,93 alla data di chiusura delle verifiche contabili, generato dalla mancata regolazione di partite finanziarie scadute”.
Il Collegio arbitrale con riguardo a detto motivo di recesso, afferma quanto segue: “alla luce dei documenti versati in giudizio, se ne rileva l'infondatezza, stante il saldo positivo di chiusura risultante dal verbale di riconsegna del 14.11.2018 contenente la chiusura di cassa della gestione al momento del recesso”.
Dalla lettura del verbale di riconsegna del 14 novembre 2018 ( vedi doc. 16 produzione di parte opponente, (“gli incaricati della Compagnia comunicano alla cessata gestione, le risultanze della verifica contabile inerente la riconciliazione dei conti correnti bancari/postali”) emerge una disponibilità dell'agenzia pari ad € 47.239,06.
Successivamente gli incaricati individuano gli “impegni” della cessata gestione in €
46.154,20.
Per differenza, quindi, al momento della riconsegna agenziale, si dà atto dell'esistenza di un saldo positivo di cassa di € 1.084,20 .
pagina 13 di 21 A conferma di ciò, gli stessi incaricati dell'agenzia chiedevano “alla cessata gestione l'IBAN del conto di gestione su cui bonificare il saldo di € 1.084,20.” (pag. 2 Verbale di riconsegna).
Non vi è quindi alcun errore percettivo da parte del collegio arbitrale che ha valutato le risultanze del suddetto verbale nel motivare in ordine al primo motivo di recesso della compagnia.
Infondato è anche il motivo in ordine al fatto che il collegio arbitrale non avrebbe tenuto conto della ingiustificata “mancanza nei conti correnti bancari di raccolta premi…oggetto di pignoramento” (pag. 19 atto di citazione).
Invero, gli ispettori dopo aver verbalizzato l'esistenza di un saldo di positivo di cassa, rilevavano come fossero stati dalla cessata gestione accantonati € 11.300,27 derivanti da premi oggetto di pignoramenti. Con riguardo a tali somme veniva dato atto testualmente che “la società agente resta in attesa di richiesta delle somme con relativa manleva nei suoi confronti e/o svincolo per poter riversare gli importi alla ex mandante” (pag. 2 verbale di riconsegna).
Pertanto, ritiene questo giudicante che anche in tale caso alcun errore percettivo siano incorsi gli arbitri che hanno emesso la decisione impugnata.
Infondato è anche il motivo esposto nel paragrafo 4F in ordine alla violazione dell'art. 117 del CDA. In particolare con il secondo motivo di recesso viene contesto che l'agenzia avrebbe adottato “una politica di versamento dei premi sul conto corrente dedicato in contrasto con l'art. 117 del Codice delle Assicurazioni” e che da ciò sarebbe derivata – anzi sarebbe potuta derivare – una “potenziale esposizione della compagnia verso i clienti”.
Su tale questione l'opponente ritiene che il Collegio non avrebbe letto gli atti ed in particolare un verbale audit in cui gli agenti confessavano di non versare sul conto pagina 14 di 21 corrente tutti gli importi pagati dai clienti in contanti per premi assicurativi ma di trattenere una parte a titolo di mera spettanza agenziale.
Invero l'art. 117 (“Separazione patrimoniale”) stabilisce che “i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo” . Nel Regolamento IVASS n. 5/2006 , ed il successivo n. 40/2018 (identico sul punto) si stabilisce quindi che “il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti” (art. 54 Reg. 5/2006 e art. 63 comma 2 Reg. IVASS nn. 40/2018).
Il Collegio proprio su tale punto afferma che “sul secondo punto di contestazione relativo ad una presunta e non meglio individuata “politica di versamento dei premi sul conto corrente dedicato, in pieno contrasto con l'art. 117 C.d.A.” va rilevato che la contestazione appare talmente generica da non poter essere considerata neppure un motivo. Anche volendo integrarlo con riferimento a quanto espresso nel verbale di ispezione e nelle difese della società resistente, non può non rilevarsi che la circolare interpretativa IVASS 6.11.2017 n. 020096/17 chiarisce interpretando l'art. 117 C.d.A. e
l'art. 54 commi I e II Reg. ISVAP 5/2006 nel senso che i versamenti sul conto separato possono essere effettuati al netto delle provvigioni spettanti all'intermediario”.
Nessun errore percettivo può quindi essere ravvisato nel caso di specie atteso che il collegio arbitrale ha valutato le norme richiamate dall'opponente e le risultanze documentali, facendone applicazione delle prime al caso sottoposto al suo esame ritenendo che non è vietato all'intermediario di rimettere alla compagnia i premi al netto delle provvigioni e non non incorrendo in alcun errore percettivo.
pagina 15 di 21 L'opponente lamenta ancora “l'aver considerato come consuetudinaria da parte di un modus operandi…”. Pt_1
Va ribadito invece che le valutazioni o considerazioni di fatto o di diritto non possono essere dedotte in sede di impugnazione di un lodo arbitrale irrituale, che afferisce unicamente ad errori percettivi di fatto del Collegio ex art. 828 c.p.c.2 .
Infondato è anche il motivo di doglianza espresso al paragrafo 4H relativo alle valutazioni compiute dal collegio con riferimento al calcolo delle somme aggiuntive.
Infondato, è anche il motivo di doglianza espresso al paragrafo 4H relativo alle valutazioni compiute dal collegio con riferimento al terzo motivo di recesso”.
Sostiene che il Collegio avrebbe errato nel valutare i documenti attestanti Pt_1
l'importo delle provvigioni liquidate all'agenzia nell'esercizio precedente il recesso poiché la compagnia aveva depositato altro documento con la memoria 29 marzo 2019 che indicava le provvigioni nel diverso importo di € 520.909,49.
Il lodo arbitrale sul punto statuiva: “Agli atti risulta la certificazione 12.4.2018 di sui compensi esercizi 2017, pari ad € 440.085,61 (gestione danni) Parte_1
ed € 160.728,49 (gestione vita) per un totale di € 600.614,10….Erroneo, poi, appare il conteggio allegato nella memoria 29.3.2019 della società resistente effettuato partendo dalla somma di € 520.909,49 quale totale provvigioni agenzia, perché smentito documentalmente dalla certificazione sopra indicata, che lo quantifica in €
600.614,10”.
Il Collegio dunque non è incorso in nessun errore essenziale di fatto avendo ben valutato anche la documentazione prodotta da ed il relativo conteggio ritenendo Pt_1 pagina 16 di 21 quest'ultimo errato e contraddetto dal documento ufficiale inviato formalmente da stessa alla Pt_1 Parte_3
Si è di fronte ad una valutazione di merito effettuata nel lodo non suscettibile di essere censurata e/o impugnata ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.
Infondato è anche il motivo di cui al paragrafo 4 I) . La compagnia afferma che sulla base delle previsioni di cui all'art. 12 A ANA 2003, le somme aggiuntive dovute erano pari al 60% di quelle previste per gli agenti operanti in regime 3. In particolare l'opponente sostiene che il regime 3 riferito al mono mandato non è più esistente e pertanto tutti gli agenti sono potenzialmente in regime 4.
Il Collegio arbitrale sul punto ha invece affermato: “l'importo della somma aggiuntiva, alla luce delle prescrizioni ANA 2003 come da scheda di cui all'art. 12 A, viene determinato pertanto in € 151.397,65 oltre il 15% di maggiorazione, pari ad €
22.709,64, riconosciuto dal Collegio per la totale infondatezza dei motivi di recesso, per un ammontare totale pari ad € 174.107,29, importo per il quale l'impresa resistente non può invocare alcuna compensazione all'atto del pagamento di detta somma. Nessuna riduzione può essere prevista, come sostenuto nella memoria 29 marzo 2019 di parte resistente perché è lo stesso contratto con decorrenza 1.6.2014 a prevedere che
l'agenzia (gli agenti) operi in regime 3 di cui all'art. 6 ANA 2003”.
In senso contrario a tale valutazione l'opponente sostiene che il regime 3 riferito al mono mandato non è più esistente e pertanto tutti gli agenti sono potenzialmente in regime 4.
Il punto è preso quindi in considerazione dal collegio il quale ha ritenuto che “nessuna riduzione può essere prevista come, sostenuto nella memoria 29.3.2019 di parte resistente perché è lo stesso contratto con decorrenza 1 giugno 2014 a prevedere che l'agenzia (gli agenti) operi in “regime 3” di cui all'art. 6 ANA 2003”.
pagina 17 di 21 Anche con riguardo a tale doglianza non può ravvisarsi alcun errore percettivo.
Infondata è poi la domanda riconvenzionale di parte opponente volta al riconoscimento della creditoria di euro 92.985,50
Secondo parte opponente a tale cifra si giunge attraverso la compensazione tra gli asseriti debiti dell'ex agenzia, quantificati in € 258.693,28 e i crediti riconosciuti alla
, in sede arbitrale (art. 12 bis), nonché quelli per indennità di risoluzione ex CP_4
art. 25-33 ANA pari ad € 93.278,79 e per indennità sostitutiva del preavviso pari ad €
113.855,93.
Invero è la stessa compagnia a dedurre che la somma di € 258.693,28 su cui operare le suddette detrazioni in compensazione deriva da prospetti di calcolo comunicati all in data 25.2.2019. CP_5
Invero, stante sul punto la specifica contestazione della parta opposta, deve ritenersi che tali prospetti costituendo meri atti di parte non forniscono la prova del credito della compagnia opponente.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta la stessa va accolta.
Invero, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opponente atteso che tale domanda trova titolo nelle indennità dovute dalla compagnia e ex art. 25-33 ANA nelle indennità sostitutive di preavviso.
Invero in linea generale va la domanda riconvenzionale dell'opposta “non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cass. n. 26782 del
22/12/2016). pagina 18 di 21 Nel caso di specie la domanda riconvenzionale avanzata, alla luce delle suddette causali, presente oggetto attinente ai rapporti di dare ad avere tra le due società che trovano origine nel contratto di mediazione e dipendono quindi dal titolo originario fatto valere della opposta.
La domanda deve quindi ritenersi ammissibile.
Nel merito poi la domanda è in parte fondata dal momento che essa trova riscontro probatorio nella stessa ammissione di parte opponente nel momento cui questa avanza nell'atto di opposizione la propria domanda riconvenzionale ( vedi pag, 37 della citazione della parte opponente: ““da tali importi devono essere detratte, quali somme a credito dell'ex agenzia le indennità comunque dovute che ammontano ad € 93.278,79 lorde, art.li 25- 33 ANA, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, sempre lorda, pari ad € 113.855,93”).
Per il principio di non contestazione, tali somme vanno quindi riconosciute in favore di parte opposta per un totale importo di euro 207.134,72.
Non va invece riconosciuta la somma di euro 10.000,00 pure richiesta dalla società opposta, atteso che essa viene fondata su un elenco riferito a “provvigioni maturande” e non ancora maturate, sicché non vi è certezza dell'esigibilità di tale somma richiesta dall'opposta, a cui peraltro parte opponente fa riferimento in termini approssimativi e da cui detrarre oneri vari in favore della compagnia.
In definitiva, alla luce di quanto finora esposto, va rigettata l'impugnazione avverso il lodo arbitrale di cui al giudizio riunito n. 1970 del 2019.
Va rigettata altresì l'opposizione ex art. 645 c.p.c. con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 495/2019 che va quindi ex art. 653 c.p.c. dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 19 di 21 Va poi rigettata al domanda riconvenzionale dell'opponente ed accolta la domanda riconvenzionale della parte opposta con condanna di al Parte_1
pagamento in favore della , , Controparte_4 Controparte_4 [...]
della somma di euro 207.134,72. CP_3
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso di legge previsto dal Dlgs
231/2022 a decorrere dal 25.2.2019 - data di comunicazione da parte della opponente delle somme ammesse come dovute - sino al soddisfo.
Le spese stante la complessità del giudizio alla luce delle questioni giuridiche affrontate, vanno compensate al 50% ponendosi la quota residua liquidata come in dispositivo a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e sulle altre domande spiegate nel giudizio n. 2527/2019 Rg ed in quello riunito n. 1970/2019
Rg, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione proposta da nel giudizio Parte_1
1970/2019 RG;
2. rigetta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. di cui la giudizio 2527/2019 RG con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 495/2019 emesso da questo
Tribunale
3. letto l'art. 653 c.p.c. dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo di cui sopra;
4. accoglie in parte la domanda riconvenzionale di parte opposta e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1
, , Controparte_4 Controparte_4 Controparte_3
pagina 20 di 21 della somma di euro 207.134,72, oltre interessi al tasso legale calcolato come in parte motiva;
5. rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
6. compensa per metà le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti, ponendo a carico di la quota residua che liquida in euro 3.500,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed Iva come per legge.
Cassino, 29.3.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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