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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 22116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22116 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di: US NO (CUI 02SDQV6) nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, per l'ulteriore corso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza di applicazione della pena per il reato di rapina, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha presentato ricorso lamentando erronea applicazione della legge penale e processuale in ordine alle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva nonché sui limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento (art. 628, comma 3, n. 3 quinquies, cod. pen., art. 59 L. 689/1981 nonché art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., rispettivamente). In particolare, si lamenta che la pena base sia stata individuata in 5 anni anziché 6, come previsto dalla versione novellata dell'art. 628, comma 3, cod. pen., ed inoltre, che sia stata sostituita la pena detentiva con la detenzione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22116 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 07/05/2025 t domiciliare con prescrizioni, a dispetto della preclusione prevista dal combinato disposto dell'art. 59 I. 689/1981 e 4 bis della legge di Ordinamento Penitenziario, per il caso di rapina aggravata. 2. Hanno inviato memoria tanto la difesa dell'imputato, chiedendo l'inammissibilità del ricorso, quanto il Sostituto Procuratore generale, instando per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 2. È opportuno innanzitutto ricordare quali siano i limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha applicato la pena in base alla procedura prevista dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.. Il comma 2 bis dell'art. 448, inserito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, così recita: "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (di patteggiamento, n.d.r.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Quanto alla pena, quindi è solo l'illegalità, e non l'illegittimità, che può giustificare il ricorso. Appare superfluo, ai fini della presente decisione, ripercorrere l'origine e l'evoluzione della elaborazione giurisprudenziale della categoria dell'illegalità della pena (sul punto, si rinvia a Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01); è sufficiente ricordare che la pena è illegale non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Tale conclusione si impone in quanto «irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente» (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; così anche Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galizia Lima, Rv. 265529; Sez. 1, n. 33326 del 2 14/02/2017, Vizzaccaro, non mass.; Sez. 1, n. 40896 del 28/03/2017, Pucci, non mass.). Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore. 3. Ciò premesso, e passando al merito delle questioni sollevate dal ricorso, va innanzi tutto rilevata la manifesta infondatezza della prima deduzione. Infatti, la pena applicata non è inferiore al minimo edittale. Come si legge in sentenza, la pena base è stata indicata in 5 anni di reclusione a seguito della riduzione conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento (art. 62 n. 6, cod. pen.) e delle circostanze attenuanti generiche, evidentemente (ancorché non esplicitamente) ritenute prevalenti sulla contestata aggravante della commissione del fatto ai danni di persona ultrasessantacinquenne. L'applicazione delle attenuanti ha avuto perciò un primo 'impatto' sulla selezione della pena base (che ritorna ad essere quella per il reato base, di cinque anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria) e quindi sulle successive riduzioni fino alla pena in concreto applicata. Appare infine necessario sottolineare che alla suddetta operazione non è ostativa la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen. che rende 'impermeabili' al giudizio di prevalenza o equivalenza con circostanze attenuanti le sole aggravanti ad effetto speciale previste dal precedente "terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater)" (art. 628, quinto comma, cod. pen.) ma non la circostanza, contestata nel caso concreto, prevista dal successivo numero 3-quinquies. 4. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore profilo dedotto con il ricorso: pur essendo corretta la premessa del ragionamento posto a base del motivo, vale a dire che la sostituzione della pena detentiva sia stata disposta in un caso in cui essa non è consentita dalla legge, è errata la conseguenza che si pretende di trarne. Come correttamente evidenziato nel ricorso (pg. 2), il disposto dell'art. 59 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, integralmente riscritto dalla c.d. Riforma RT (in particolare, dall'art. 71, comma 1, lett. g, del D L.vo 10 ottobre 2022, n. 150) prevede, alla lettera d), che la pena non possa essere sostituita "nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (salva la ricorrenza di una attenuante nel caso non sussistente). Ebbene, la disposizione da ultimo citata, nell'ambito dell'Ordinamento 3 Penitenziario, include il delitto di rapina aggravata nelle ipotesi dell'art. 628, terzo comma, del codice penale. Tuttavia, la riscontrata violazione di legge, se rende illegittima la sostituzione disposta nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, non rende la pena illegale. Disporre, infatti, la sostituzione della pena detentiva in uno dei casi in cui ciò non è consentito, costituisce una violazione del regime applicativo ma non comporta lo snaturamento della pena stessa. Secondo la nozione elaborata dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite Miraglia, la pena illegale non può estendersi "sino ad includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento, per specie, genere o quantità". Semplificando, si potrebbe dire che l'errore sull'an, piuttosto che sul quommodo della pena, ne comporti l'illegalità. Nel caso concreto, in linea con precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità, da ultimo orientatasi in tal senso, l'errore commesso dal giudice disponendo la sostituzione in un caso in cui essa non è consentita incide sulla modalità applicativa di una sostituzione comunque possibile in principio, di tal che non vi è alcun rischio di illegalità sanzionatoria (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M, Rv. 287261 - 01; Sez. 3, n. 18887 del 27/02/2024 Malik, Rv. 286307 - 01). 4. Ne consegue che l'applicazione della sanzione sostitutiva a dispetto del combinato disposto degli artt. 59 I. depenalizzazione e 4 bis della legge di Ordinamento Penitenziario, non è illegale perché il giudice di merito non ha inflitto una pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, ma ha errato nel valutare un presupposto applicativo della sostituzione, sicché la pena è illegittima, non illegale, con la conseguenza che non può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 5. Dalla manifesta infondatezza di entrambi i motivi proposti deriva l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Cons .gliere relatore (1._)3 Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, per l'ulteriore corso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza di applicazione della pena per il reato di rapina, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha presentato ricorso lamentando erronea applicazione della legge penale e processuale in ordine alle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva nonché sui limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento (art. 628, comma 3, n. 3 quinquies, cod. pen., art. 59 L. 689/1981 nonché art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., rispettivamente). In particolare, si lamenta che la pena base sia stata individuata in 5 anni anziché 6, come previsto dalla versione novellata dell'art. 628, comma 3, cod. pen., ed inoltre, che sia stata sostituita la pena detentiva con la detenzione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22116 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 07/05/2025 t domiciliare con prescrizioni, a dispetto della preclusione prevista dal combinato disposto dell'art. 59 I. 689/1981 e 4 bis della legge di Ordinamento Penitenziario, per il caso di rapina aggravata. 2. Hanno inviato memoria tanto la difesa dell'imputato, chiedendo l'inammissibilità del ricorso, quanto il Sostituto Procuratore generale, instando per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona, per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 2. È opportuno innanzitutto ricordare quali siano i limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha applicato la pena in base alla procedura prevista dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.. Il comma 2 bis dell'art. 448, inserito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, così recita: "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (di patteggiamento, n.d.r.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Quanto alla pena, quindi è solo l'illegalità, e non l'illegittimità, che può giustificare il ricorso. Appare superfluo, ai fini della presente decisione, ripercorrere l'origine e l'evoluzione della elaborazione giurisprudenziale della categoria dell'illegalità della pena (sul punto, si rinvia a Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01); è sufficiente ricordare che la pena è illegale non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Tale conclusione si impone in quanto «irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente» (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; così anche Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galizia Lima, Rv. 265529; Sez. 1, n. 33326 del 2 14/02/2017, Vizzaccaro, non mass.; Sez. 1, n. 40896 del 28/03/2017, Pucci, non mass.). Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore. 3. Ciò premesso, e passando al merito delle questioni sollevate dal ricorso, va innanzi tutto rilevata la manifesta infondatezza della prima deduzione. Infatti, la pena applicata non è inferiore al minimo edittale. Come si legge in sentenza, la pena base è stata indicata in 5 anni di reclusione a seguito della riduzione conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento (art. 62 n. 6, cod. pen.) e delle circostanze attenuanti generiche, evidentemente (ancorché non esplicitamente) ritenute prevalenti sulla contestata aggravante della commissione del fatto ai danni di persona ultrasessantacinquenne. L'applicazione delle attenuanti ha avuto perciò un primo 'impatto' sulla selezione della pena base (che ritorna ad essere quella per il reato base, di cinque anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria) e quindi sulle successive riduzioni fino alla pena in concreto applicata. Appare infine necessario sottolineare che alla suddetta operazione non è ostativa la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen. che rende 'impermeabili' al giudizio di prevalenza o equivalenza con circostanze attenuanti le sole aggravanti ad effetto speciale previste dal precedente "terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater)" (art. 628, quinto comma, cod. pen.) ma non la circostanza, contestata nel caso concreto, prevista dal successivo numero 3-quinquies. 4. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore profilo dedotto con il ricorso: pur essendo corretta la premessa del ragionamento posto a base del motivo, vale a dire che la sostituzione della pena detentiva sia stata disposta in un caso in cui essa non è consentita dalla legge, è errata la conseguenza che si pretende di trarne. Come correttamente evidenziato nel ricorso (pg. 2), il disposto dell'art. 59 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, integralmente riscritto dalla c.d. Riforma RT (in particolare, dall'art. 71, comma 1, lett. g, del D L.vo 10 ottobre 2022, n. 150) prevede, alla lettera d), che la pena non possa essere sostituita "nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (salva la ricorrenza di una attenuante nel caso non sussistente). Ebbene, la disposizione da ultimo citata, nell'ambito dell'Ordinamento 3 Penitenziario, include il delitto di rapina aggravata nelle ipotesi dell'art. 628, terzo comma, del codice penale. Tuttavia, la riscontrata violazione di legge, se rende illegittima la sostituzione disposta nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, non rende la pena illegale. Disporre, infatti, la sostituzione della pena detentiva in uno dei casi in cui ciò non è consentito, costituisce una violazione del regime applicativo ma non comporta lo snaturamento della pena stessa. Secondo la nozione elaborata dalla sopra citata sentenza delle Sezioni Unite Miraglia, la pena illegale non può estendersi "sino ad includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento, per specie, genere o quantità". Semplificando, si potrebbe dire che l'errore sull'an, piuttosto che sul quommodo della pena, ne comporti l'illegalità. Nel caso concreto, in linea con precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità, da ultimo orientatasi in tal senso, l'errore commesso dal giudice disponendo la sostituzione in un caso in cui essa non è consentita incide sulla modalità applicativa di una sostituzione comunque possibile in principio, di tal che non vi è alcun rischio di illegalità sanzionatoria (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M, Rv. 287261 - 01; Sez. 3, n. 18887 del 27/02/2024 Malik, Rv. 286307 - 01). 4. Ne consegue che l'applicazione della sanzione sostitutiva a dispetto del combinato disposto degli artt. 59 I. depenalizzazione e 4 bis della legge di Ordinamento Penitenziario, non è illegale perché il giudice di merito non ha inflitto una pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, ma ha errato nel valutare un presupposto applicativo della sostituzione, sicché la pena è illegittima, non illegale, con la conseguenza che non può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 5. Dalla manifesta infondatezza di entrambi i motivi proposti deriva l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Cons .gliere relatore (1._)3 Presidente