CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19361 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR NI IA SA nata a [...] il [...] avverso la SENTENZA del 07/12/2021 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AR Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato nell'interesse della ricorrente, con cui insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19361 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE IA TERESA Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quella del G.U.P. presso il Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato, per quanto qui rileva, IA AR OS AR, quale titolare della 'Farmacia Centrale di SE AN AR' sita in Reggio Calabria, colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ( capo A), dichiarando estinto per remissione di querela il reato di falso in scrittura privata ( capo B) - ha assolto l'imputata dai fatti di bancarotta commessi prima del 20/12/2004, giorno della stipula del contratto di acquisto della predetta Farmacia, confermando la decisione di primo grado solo con riguardo a due condotte distrattive, per cui ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti di cui all'art. 219 co. 1 e co. 2 n. 1 L.F. , altresì, commisurando la durata delle pene fallimentari accessorie in anni uno. 1.1.Secondo la ricostruzione della Corte di appello, la Farmacia Centrale di Reggio Calabria venne ceduta formalmente dal dott. Curia con rogito del 06/03/2001 al dr. AN AR SE, in realtà prestanome dei formali acquirenti LB AR e OL DO ( quest'ultimo estromesso nel successivo mese di agosto), questi ultimi sprovvisti del necessario titolo di farmacista abilitato. Tale ultima circostanza risulta dalla scrittura privata contestuale al rogito sottoscritta dai tre ( AR, SE, DO), in cui si dava atto che effettivi acquirenti erano i predetti AR e DO, che il SE si sarebbe limitato a eseguire le istruzioni del AR nella gestione della farmacia, a fronte della corresponsione di uno stipendio quale direttore, senza partecipare agli utili;
nella stessa data, veniva stipulato ulteriore contratto tra il cedente, dott. Curia, e AR e DO con cui questi ultimi si impegnavano a versare al primo e alla moglie una rendita vitalizia di 120 milioni di lire annui. A seguito della estromissione di DO, AR e SE stipulavano un contratto di associazione in partecipazione con cui la società SARFAM s.r.l. (di cui AR era socio unico e amministratore) dichiarava di conferire, a titolo di partecipazione, alla farmacia, la somma di lire 5.081.561,610, mentre SE associava la società nella conduzione economica della farmacia;
gli utili e le perdite sarebbero stati ripartiti nella misura del 99% in capo alla associata SARFARM e dell'r/o in capo all'associante. In data 20/12/2004 il dr. SE cedeva la Farmacia Centrale alla odierna ricorrente, con contratto nel quale si dava atto dell'esistenza del precedente contratto con la SARFARM a cui la AR - farmacista abilitata - subentrava nelle medesime condizioni, accollandosi altresì i debiti di esercizio della farmacia pari a euro 4,6 milioni circa. Con sentenza del 19/12/2005 veniva dichiarato il fallimento di AN AR SE quale titolare della ditta individuale coincidente con la farmacia;
su richiesta del curatore e del P.M., il Tribunale dichiarava il fallimento della società occulta tra SE, AR e AR, nonché degli ultimi due in proprio quali soci. La AR, in realtà, era entrata nella vicenda quale sostituta di SE, dichiaratosi fittiziamente ammalato su richiesta del AR che voleva estrometterlo, già nel febbraio 2004, poi, acquistando formalmente la farmacia nel successivo dicembre;
la donna aveva assunto la qualità di socia di fatto già dal dicembre 2013, la formale direzione della farmacia nel gennaio 2004, ed era stata, fin dall'inizio, delegata a operare sui 2 conti correnti della farmacia;
nel periodo in cui aveva lavorato a tempo pieno per la farmacia non aveva ricevuto alcuna retribuzione, ma neppure aveva assunto alcun rischio di impresa ricadente tutto sul dominus effettivo, AR. 1.2. La Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che, con riguardo alle condotte distrattive e alla bancarotta documentale poste in essere prima che la AR assumesse la carico di titolare della farmacia , ovvero prima del 21/12/2004, dovesse escludersi la compartecipazione penalmente rilevante dell'imputata che, infatti, è stata, entro tali limiti, assolta. La statuizione di condanna risulta, dunque, confermata, con riguardo a due condotte distrattive, effettuate quando la AR era già titolare formale della farmacia, e, segnatamente: - Euro 146.391,42 costituenti il pagamento di debiti della SARFAM nel periodo 2004 - 2006; - Euro 317.426,24 versati a titolo di vitalizio al dott. Curia ed eredi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IA AR, assistita dal difensore fiduciario, avvocato CO AN OM, che si affida a cinque motivi. 2.1. Violazione di legge e correlati vizi della motivazione per avere la Corte di appello escluso la eccepita nullità per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, giacchè secondo la Difesa, non sarebbero contenuti gli elementi di fatto e le specifiche condotte addebitate alla ricorrente. Invoca, a fronte del rigetto della Corte di appello, fondato sul rilievo della improponibilità di una siffatta eccezione nel giudizio abbreviato, l'orientamento giurisprudenziale che, tuttavia, fa salva la possibilità di eccepire la indeterminatezza della imputazione laddove sia dimostrato che questa abbia impedito l'esercizio della difesa. 2.2. Vizi della motivazione, inadeguata, con la quale la Corte di appello ha ravvisato le condizioni fattuali di sussistenza dei reati, peraltro, modificando la ricostruzione operata nel capo di imputazione e, dunque, in violazione del diritto al contraddittorio. In realtà, neppure la Corte di appello è riuscita - si sostiene - a individuare le condotte e gli importi presuntivamente distratti. 2.3. Mancanza di prova dell'elemento soggettivo, sottolineandosi come, dagli atti, sia emerso che la ricorrente non si è mai interessata della contabilità. D'altro canto, la AR è del tutto sprovvista di competenze in grado di consentirle la lettura e l'interpretazione delle scritture contabili, tanto da essersi affidata a commercialisti esterni. Dunque, non poteva avere acquisito la consapevolezza delle condotte distrattive poste in essere dal dominus AR. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole dell'entità del trattamento sanzionatorio, giacche non sarebbe stato adeguatamente considerato che la ricorrente è stata ritenuta estranea a consistenti condotte distrattive che avrebbero dovuto comportare un corrispondente riduzione della pena. 2.5. Infine, viene eccepita la prescrizione di reati commessi tra il 2004 e il 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, a fronte di una motivazione molto puntuale e analitica, coerente con i risultati della prova e giuridicamente supportata in conformità a richiamati indirizzi giurisprudenziali, il ricorso propone motivi già dedotti in appello e congruamente affrontati dalla Corte territoriale, inammissibilmente riproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). Come affermato già da Sez. U. n. 6402/1997 , Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza. 1.1. Poiché risulta dedotto sotto più profili il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si ricorda come la predetta censura non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Restano ,inoltre, ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, cioè, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Fatte tali premesse, si osserva, in sintesi, con riguardo al primo motivo, come manchi il dovuto confronto con il rilievo decisivo - chiaramente esposto in sentenza e 4 corrispondente ad orientamento di legittimità assolutamente prevalente - secondo cui, una volta instaurato il giudizio abbreviato (condizionato o incondizionato), senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione. La richiesta di giudizio abbreviato implica, infatti, necessariamente, l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa, in considerazione del fatto che tale nullità (a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio )non è prevista per la corrispondente richiesta, il che logicamente si spiega in considerazione del fatto che è sempre possibil, nell'udienza preliminare, procedere alle necessarie modifiche e integrazioni del capo d'accusa e proprio tale possibilità, praticabile anche su sollecitazione che il giudice rivolge al pubblico ministero (in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994), rende del tutto ragionevole e rispettosa della Costituzione la disciplina processuale risultante (perspicua Cass.,Sez. 6, Sentenza n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, Rv. 252854). 2.1. Neppure ha pregio la deduzione che fa leva su quell'indirizzo giurisprudenziale - affermato in relazione a imputazioni alternative ( Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017 -dep. 11/07/2017, Rv. 270475) - che, pur ribadendo l'orientamento secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi, con la conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di eccepirne l'indeterminatezza - fa salva la possibilità per la difesa di dimostrare che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia precluso di esercitare la sua difesa, dal momento che, nel caso di specie, tale evenienza deve ritenersi del tutto esclusa in ragione del pieno e concreto esercizio del diritto di difesa, articolatosi in tutti i gradi del giudizio. Vale la pena, inoltre, di richiamare gli argomenti spesi sul punto dalla sentenza impugnata, che ha escluso con specifica argomentazione la genericità o indeterminatezza dell'imputazione, evidenziando come fosse possibile, per l'imputata, mediante la consultazione degli atti, e, in specie, la relazione del curatore fallimentare, comprendere in dettaglio la specifica contestazione che le veniva rivolta ( Sez. 5 n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090 ). Invero, non ricorrente la indeterminatezza della imputazione laddove la contestazione contenga l'indicazione di tutti gli elementi di fatto necessari alla individuazione degli estremi del reato contestato ( Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258948), non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758 ), purchè siano presenti, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. La censura deve dunque reputarsi manifestamente infondata. 3. Anche il secondo motivo - che censura un'affermazione di responsabilità della ricorrente, per il periodo in cui era titolare della farmacia, senza prova della conoscenza delle distrazioni messe in pratica dal AR - non ha pregio alcuno, dal momento che la sentenza impugnata ha rilevato come l'imputata fosse stata delegata ad operare sui conti della farmacia sin dal dicembre 5 2003, ovvero già prima dell'acquisto della Farmacia;
aveva partecipato alla gestione della Farmacia quale direttore anche nei rapporti con i terzi, con facoltà di emettere assegni intestati alla stessa;
inoltre, la dott.ssa AR, all'atto dell'acquisto della Farmacia, nel dicembre 2004, si era accollata un'esposizione debitoria di quasi cinque milioni di euro, mantenendo però una quota di partecipazione agli utili pari solo all'1°/0 sulla base del contratto di associazione in partecipazione con la Sarfarm, a smentire la tesi secondo cui la stessa sarebbe stata un soggetto ignaro di tutto, che aveva accettato inconsapevolmente l'incarico al solo fine di ottenere un posto di lavoro senza impegnarsi economicamente. 3.1. Neppure possono trovare ingresso le deduzioni difensive che lamentano come i riferimenti agli obblighi impeditivi avrebbero determinato una modifica della ricostruzione operata nel capo d'imputazione, nella quale manca il riferimento all'art. 40 cod. pen., e all'obbligo giuridico dell'imputata di impedire l'evento quale amministratore formale dell'impresa, perché omettono di confrontarsi con le indicazioni specifiche contenute in proposito nella sentenza impugnata ( pg. 25), nonché con la conferente giurisprudenza di legittimità a sostegno della conclusione, che pure la sentenza cita e illustra, evocando il principio di diritto per cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, considerato che non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, Rv. 252991; conf. Sez.
5 - n. 19182 del 31/01/2022,Rv. 283136 ). 3.2. Non rappresentano poi denuncia di violazioni di legge o manifeste illogicità i rilievi formulati dalla difesa ricorrente in merito alle singole distrazioni, poiché sollecitano, piuttosto, un diretto confronto con la valutazione probatoria, precluso nella presente sede in assenza di veri e propri travisamenti. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. 4. Analoghe osservazioni vanno svolte con riguardo al terzo motivo, che tende a una inammissibile rivalutazione alternativa in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in ordine al quale, in ogni caso, valgono le osservazioni già svolte in precedenza: la Corte di appello ha ben individuato gli indici fattuali sintomatici in capo alla ricorrente della consapevolezza delle attività distrattive messe in atto dal coimputato. 6 5. Quanto al quarto motivo, si ricorda che, quello sul trattamento sanzionatorio, costituisce un giudizio discrezionale, non censurabile dinanzi al Giudice di legittimità in assenza di manifeste illogicità, laddove la sentenza impugnata ha valutato - ai fini di un più benevolo trattamento sanzionatorio conseguente alla parziale assoluzione dell'imputata - il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 6.11 quinto motivo sulla prescrizione è dedotto in modo del tutto generico, oltre a mostrarsi palesemente infondato, dal momento che la condanna inflitta dai giudici di merito riguarda anche la circostanza aggravante del danno rilevante di cui all'art. 219 co. 1 L.F.., che determina uno spostamento in avanti del termine prescrizionale ( anni dodici mesi sei) pari alla metà del massimo edittale (anni diciannove), ai sensi del combinato disposto degli artt. 219 L.F. e 157 co. 2 cod. pen.. D'altro canto, la sentenza dà ampio cont delle ragioni dei numerosissimi rinvii legittimanti la relativa sospensione dei termini, i quali vanno anche calcolati ai fini della declaratoria della prescrizione, che non risulta, dunque, affatto maturata. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere AR Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato nell'interesse della ricorrente, con cui insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19361 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE IA TERESA Data Udienza: 10/03/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quella del G.U.P. presso il Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato, per quanto qui rileva, IA AR OS AR, quale titolare della 'Farmacia Centrale di SE AN AR' sita in Reggio Calabria, colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ( capo A), dichiarando estinto per remissione di querela il reato di falso in scrittura privata ( capo B) - ha assolto l'imputata dai fatti di bancarotta commessi prima del 20/12/2004, giorno della stipula del contratto di acquisto della predetta Farmacia, confermando la decisione di primo grado solo con riguardo a due condotte distrattive, per cui ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti di cui all'art. 219 co. 1 e co. 2 n. 1 L.F. , altresì, commisurando la durata delle pene fallimentari accessorie in anni uno. 1.1.Secondo la ricostruzione della Corte di appello, la Farmacia Centrale di Reggio Calabria venne ceduta formalmente dal dott. Curia con rogito del 06/03/2001 al dr. AN AR SE, in realtà prestanome dei formali acquirenti LB AR e OL DO ( quest'ultimo estromesso nel successivo mese di agosto), questi ultimi sprovvisti del necessario titolo di farmacista abilitato. Tale ultima circostanza risulta dalla scrittura privata contestuale al rogito sottoscritta dai tre ( AR, SE, DO), in cui si dava atto che effettivi acquirenti erano i predetti AR e DO, che il SE si sarebbe limitato a eseguire le istruzioni del AR nella gestione della farmacia, a fronte della corresponsione di uno stipendio quale direttore, senza partecipare agli utili;
nella stessa data, veniva stipulato ulteriore contratto tra il cedente, dott. Curia, e AR e DO con cui questi ultimi si impegnavano a versare al primo e alla moglie una rendita vitalizia di 120 milioni di lire annui. A seguito della estromissione di DO, AR e SE stipulavano un contratto di associazione in partecipazione con cui la società SARFAM s.r.l. (di cui AR era socio unico e amministratore) dichiarava di conferire, a titolo di partecipazione, alla farmacia, la somma di lire 5.081.561,610, mentre SE associava la società nella conduzione economica della farmacia;
gli utili e le perdite sarebbero stati ripartiti nella misura del 99% in capo alla associata SARFARM e dell'r/o in capo all'associante. In data 20/12/2004 il dr. SE cedeva la Farmacia Centrale alla odierna ricorrente, con contratto nel quale si dava atto dell'esistenza del precedente contratto con la SARFARM a cui la AR - farmacista abilitata - subentrava nelle medesime condizioni, accollandosi altresì i debiti di esercizio della farmacia pari a euro 4,6 milioni circa. Con sentenza del 19/12/2005 veniva dichiarato il fallimento di AN AR SE quale titolare della ditta individuale coincidente con la farmacia;
su richiesta del curatore e del P.M., il Tribunale dichiarava il fallimento della società occulta tra SE, AR e AR, nonché degli ultimi due in proprio quali soci. La AR, in realtà, era entrata nella vicenda quale sostituta di SE, dichiaratosi fittiziamente ammalato su richiesta del AR che voleva estrometterlo, già nel febbraio 2004, poi, acquistando formalmente la farmacia nel successivo dicembre;
la donna aveva assunto la qualità di socia di fatto già dal dicembre 2013, la formale direzione della farmacia nel gennaio 2004, ed era stata, fin dall'inizio, delegata a operare sui 2 conti correnti della farmacia;
nel periodo in cui aveva lavorato a tempo pieno per la farmacia non aveva ricevuto alcuna retribuzione, ma neppure aveva assunto alcun rischio di impresa ricadente tutto sul dominus effettivo, AR. 1.2. La Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che, con riguardo alle condotte distrattive e alla bancarotta documentale poste in essere prima che la AR assumesse la carico di titolare della farmacia , ovvero prima del 21/12/2004, dovesse escludersi la compartecipazione penalmente rilevante dell'imputata che, infatti, è stata, entro tali limiti, assolta. La statuizione di condanna risulta, dunque, confermata, con riguardo a due condotte distrattive, effettuate quando la AR era già titolare formale della farmacia, e, segnatamente: - Euro 146.391,42 costituenti il pagamento di debiti della SARFAM nel periodo 2004 - 2006; - Euro 317.426,24 versati a titolo di vitalizio al dott. Curia ed eredi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IA AR, assistita dal difensore fiduciario, avvocato CO AN OM, che si affida a cinque motivi. 2.1. Violazione di legge e correlati vizi della motivazione per avere la Corte di appello escluso la eccepita nullità per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, giacchè secondo la Difesa, non sarebbero contenuti gli elementi di fatto e le specifiche condotte addebitate alla ricorrente. Invoca, a fronte del rigetto della Corte di appello, fondato sul rilievo della improponibilità di una siffatta eccezione nel giudizio abbreviato, l'orientamento giurisprudenziale che, tuttavia, fa salva la possibilità di eccepire la indeterminatezza della imputazione laddove sia dimostrato che questa abbia impedito l'esercizio della difesa. 2.2. Vizi della motivazione, inadeguata, con la quale la Corte di appello ha ravvisato le condizioni fattuali di sussistenza dei reati, peraltro, modificando la ricostruzione operata nel capo di imputazione e, dunque, in violazione del diritto al contraddittorio. In realtà, neppure la Corte di appello è riuscita - si sostiene - a individuare le condotte e gli importi presuntivamente distratti. 2.3. Mancanza di prova dell'elemento soggettivo, sottolineandosi come, dagli atti, sia emerso che la ricorrente non si è mai interessata della contabilità. D'altro canto, la AR è del tutto sprovvista di competenze in grado di consentirle la lettura e l'interpretazione delle scritture contabili, tanto da essersi affidata a commercialisti esterni. Dunque, non poteva avere acquisito la consapevolezza delle condotte distrattive poste in essere dal dominus AR. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole dell'entità del trattamento sanzionatorio, giacche non sarebbe stato adeguatamente considerato che la ricorrente è stata ritenuta estranea a consistenti condotte distrattive che avrebbero dovuto comportare un corrispondente riduzione della pena. 2.5. Infine, viene eccepita la prescrizione di reati commessi tra il 2004 e il 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, a fronte di una motivazione molto puntuale e analitica, coerente con i risultati della prova e giuridicamente supportata in conformità a richiamati indirizzi giurisprudenziali, il ricorso propone motivi già dedotti in appello e congruamente affrontati dalla Corte territoriale, inammissibilmente riproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). Come affermato già da Sez. U. n. 6402/1997 , Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza. 1.1. Poiché risulta dedotto sotto più profili il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si ricorda come la predetta censura non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Restano ,inoltre, ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, cioè, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Fatte tali premesse, si osserva, in sintesi, con riguardo al primo motivo, come manchi il dovuto confronto con il rilievo decisivo - chiaramente esposto in sentenza e 4 corrispondente ad orientamento di legittimità assolutamente prevalente - secondo cui, una volta instaurato il giudizio abbreviato (condizionato o incondizionato), senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione. La richiesta di giudizio abbreviato implica, infatti, necessariamente, l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa, in considerazione del fatto che tale nullità (a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio )non è prevista per la corrispondente richiesta, il che logicamente si spiega in considerazione del fatto che è sempre possibil, nell'udienza preliminare, procedere alle necessarie modifiche e integrazioni del capo d'accusa e proprio tale possibilità, praticabile anche su sollecitazione che il giudice rivolge al pubblico ministero (in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994), rende del tutto ragionevole e rispettosa della Costituzione la disciplina processuale risultante (perspicua Cass.,Sez. 6, Sentenza n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, Rv. 252854). 2.1. Neppure ha pregio la deduzione che fa leva su quell'indirizzo giurisprudenziale - affermato in relazione a imputazioni alternative ( Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017 -dep. 11/07/2017, Rv. 270475) - che, pur ribadendo l'orientamento secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi, con la conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di eccepirne l'indeterminatezza - fa salva la possibilità per la difesa di dimostrare che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia precluso di esercitare la sua difesa, dal momento che, nel caso di specie, tale evenienza deve ritenersi del tutto esclusa in ragione del pieno e concreto esercizio del diritto di difesa, articolatosi in tutti i gradi del giudizio. Vale la pena, inoltre, di richiamare gli argomenti spesi sul punto dalla sentenza impugnata, che ha escluso con specifica argomentazione la genericità o indeterminatezza dell'imputazione, evidenziando come fosse possibile, per l'imputata, mediante la consultazione degli atti, e, in specie, la relazione del curatore fallimentare, comprendere in dettaglio la specifica contestazione che le veniva rivolta ( Sez. 5 n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090 ). Invero, non ricorrente la indeterminatezza della imputazione laddove la contestazione contenga l'indicazione di tutti gli elementi di fatto necessari alla individuazione degli estremi del reato contestato ( Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258948), non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758 ), purchè siano presenti, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. La censura deve dunque reputarsi manifestamente infondata. 3. Anche il secondo motivo - che censura un'affermazione di responsabilità della ricorrente, per il periodo in cui era titolare della farmacia, senza prova della conoscenza delle distrazioni messe in pratica dal AR - non ha pregio alcuno, dal momento che la sentenza impugnata ha rilevato come l'imputata fosse stata delegata ad operare sui conti della farmacia sin dal dicembre 5 2003, ovvero già prima dell'acquisto della Farmacia;
aveva partecipato alla gestione della Farmacia quale direttore anche nei rapporti con i terzi, con facoltà di emettere assegni intestati alla stessa;
inoltre, la dott.ssa AR, all'atto dell'acquisto della Farmacia, nel dicembre 2004, si era accollata un'esposizione debitoria di quasi cinque milioni di euro, mantenendo però una quota di partecipazione agli utili pari solo all'1°/0 sulla base del contratto di associazione in partecipazione con la Sarfarm, a smentire la tesi secondo cui la stessa sarebbe stata un soggetto ignaro di tutto, che aveva accettato inconsapevolmente l'incarico al solo fine di ottenere un posto di lavoro senza impegnarsi economicamente. 3.1. Neppure possono trovare ingresso le deduzioni difensive che lamentano come i riferimenti agli obblighi impeditivi avrebbero determinato una modifica della ricostruzione operata nel capo d'imputazione, nella quale manca il riferimento all'art. 40 cod. pen., e all'obbligo giuridico dell'imputata di impedire l'evento quale amministratore formale dell'impresa, perché omettono di confrontarsi con le indicazioni specifiche contenute in proposito nella sentenza impugnata ( pg. 25), nonché con la conferente giurisprudenza di legittimità a sostegno della conclusione, che pure la sentenza cita e illustra, evocando il principio di diritto per cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale l'imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell'amministratore di fatto, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l'azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, considerato che non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, Rv. 252991; conf. Sez.
5 - n. 19182 del 31/01/2022,Rv. 283136 ). 3.2. Non rappresentano poi denuncia di violazioni di legge o manifeste illogicità i rilievi formulati dalla difesa ricorrente in merito alle singole distrazioni, poiché sollecitano, piuttosto, un diretto confronto con la valutazione probatoria, precluso nella presente sede in assenza di veri e propri travisamenti. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. 4. Analoghe osservazioni vanno svolte con riguardo al terzo motivo, che tende a una inammissibile rivalutazione alternativa in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in ordine al quale, in ogni caso, valgono le osservazioni già svolte in precedenza: la Corte di appello ha ben individuato gli indici fattuali sintomatici in capo alla ricorrente della consapevolezza delle attività distrattive messe in atto dal coimputato. 6 5. Quanto al quarto motivo, si ricorda che, quello sul trattamento sanzionatorio, costituisce un giudizio discrezionale, non censurabile dinanzi al Giudice di legittimità in assenza di manifeste illogicità, laddove la sentenza impugnata ha valutato - ai fini di un più benevolo trattamento sanzionatorio conseguente alla parziale assoluzione dell'imputata - il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 6.11 quinto motivo sulla prescrizione è dedotto in modo del tutto generico, oltre a mostrarsi palesemente infondato, dal momento che la condanna inflitta dai giudici di merito riguarda anche la circostanza aggravante del danno rilevante di cui all'art. 219 co. 1 L.F.., che determina uno spostamento in avanti del termine prescrizionale ( anni dodici mesi sei) pari alla metà del massimo edittale (anni diciannove), ai sensi del combinato disposto degli artt. 219 L.F. e 157 co. 2 cod. pen.. D'altro canto, la sentenza dà ampio cont delle ragioni dei numerosissimi rinvii legittimanti la relativa sospensione dei termini, i quali vanno anche calcolati ai fini della declaratoria della prescrizione, che non risulta, dunque, affatto maturata. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore