Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetto immediatamente dopo il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio abbreviato per affermarne la responsabilità per il delitto di incendio colposo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2013, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 04/12/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 2035
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 17997/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
NO SI UC GA N. IL 13/08/1958;
inoltre:
NO SI UC GA N. IL 13/08/1958
avverso la sentenza n. 370/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 14/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza del 14/11/2012, confermò la statuizione del Gip di Sassari del 29/11/2011, che, giudicato IN RO NO AE colpevole del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., per avere per colpa procurato un incendio e conseguente esplosione di una bombola di GPL, condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.
1.1. Al fine di favorire una più agevole comprensione della vicenda è bastevole ricordare in questa sede i seguenti fatti salienti, siccome accertati dai giudici di merito: scoppiato incendio in un'abitazione sita nel centro di Sassari si appurò che lo stesso era stato provocato dalle perdite di una bombola di GPL, utilizzata per alimentare i fornelli della cucina;
che la predetta bombola era stata montata in uso dall'imputato, abitante l'immobile, immediatamente prima di recarsi, il pomeriggio di quel giorno, al lavoro;
effettuati i rilievi del caso, si reputò che l'accaduto era dipeso da una perdita del gas dovuta a un non corretto montaggio della bombola.
2. Avverso la sentenza d'appello ricorrono il Procuratore generale locale e l'imputato.
3. Il Procuratore generale illustra tre motivi a corredo del proprio ricorso.
3.1. Con il primo ed il terzo motivo, censuranti violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente assume che il compendio probatorio era tale a dover far insorgere il ragionevole dubbio circa la penale responsabilità dell'imputato. In particolare viene evidenziato che il consulente si era limitato ad avanzare delle mere ipotesi in ordine all'eziologia dell'evento.
3.2. Con il secondo motivo, censurante violazione di legge, viene denunziata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza senza l'assistenza di un difensore, essendo già in quel momento chiaro che gli si contestava l'incendio.
4. L'imputato allega, del pari due motivi di doglianza.
4.1. Il primo motivo appare del tutto analogo al secondo del primo ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo, improntato, nella sostanza alle osservazioni censuratorie mosse dal primo ricorrente con il primo ed il terzo motivo, viene dedotto vizio motivazionale in questa sede rilevabile della statuizione impugnata, avendo la Corte territoriale, secondo il parere del ricorrente, impropriamente tramutato in certezze le conclusioni probabilistiche del consulente del P.M.. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Entrambi i ricorsi vanno disattesi in quanto infondati.
5.1. Stante l'omogeneità delle questioni sollevate (in definitiva il vaglio probatorio, anche alla luce dell'oltre ogni ragionevole dubbio e l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato) appare opportuno procedere ad unitaria disamina.
La ragionevolezza del dubbio in ordine all'eziologia dell'evento (se, in definitiva, la fuoriuscita del gas, la fiamma incontrollata e l'esplosione della bombola furono causati da un erroneo montaggio della stessa) viene posta a fondamento della principale critica censuratoria mossa da entrambi i ricorrenti.
Con la formula, introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 5, ad integrazione dell'art. 533 cod. proc. pen., dopo essersi chiarito che così non si era varato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto piuttosto proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale secondo la quale la condanna è possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 1, n. 20371 dell'11/5/2006, Rv. 234111), si è con maggiore puntualità, precisato che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass., 1, n. 31456 del 21/5/2008, Rv. 240763). Sicché, "in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Cass., 4, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903). Con la conseguenza dell'apparire del tutto conseguente l'ulteriore approdo di legittimità (Cass., 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507) che ha sintetizzato il principio nella cogenza di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o l'incapacità esplicativa) o esterni (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica). In ordine, poi, al percorso motivazionale in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46,
con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.
L'evidenza probatoria e il vaglio effettuato dalla Corte territoriale, alla luce di quanto sopra chiarito, univocamente indirizzano per l'infondatezza di entrambi i vizi denunziati. Costituisce premessa logica incontestata la circostanza, processualmente accertata (si veda anche oltre), che la bombola era stata acquistata alcuni mesi prima dell'evento, senza che avesse dato luogo a perdite di sorta o avesse presentato qualsivoglia anomalia. Una tale premessa priva di qualsivoglia ragionevolezza le ipotesi alternative adombrate, per altro, in via del tutto congetturale. Quanto alle conclusioni del consulente tecnico appare evidente, dallo stesso stralcio richiamato dal P.G. di Sassari, che costui si espresse in termini univoci, lasciando residuare solo l'alea di un dubbio irragionevole (cioè estraneo dalle consequenzialità note), affermando essere "ragionevole ipotizzare come causa presunta del rilascio del gpl, che poi ha determinato a catena tutte le conseguenze ben conosciute, una errata manovra di sostituzione della bombola". Lo scandaglio, poi, di ogni possibile evento disastroso collegabile all'uso di bombole cariche di GPL e l'uso di un linguaggio di settore rispettoso delle valutazioni ultime del giudice, alla stregua del complessivo compendio probatorio, non implica la sussistenza del paventato dubbio, escluso radicalmente dal giudice di merito attraverso motivazione niente affatto contraddittoria o illogica, la quale ha analiticamente spiegato le ragioni per le quali il rilascio del gas avvenne a monte del riduttore di pressione, maldestramente montato (in specie pag. 4 e 5), e perché la condotta rilevante era da attribuire all'imputato, il quale, dopo aver acquistato oltre tre mesi prima la bombola e averla lasciata inutilizzata, in attesa che si svuotasse l'altra in uso, quel pomeriggio aveva provveduto al montaggio, al quale era seguito, poco dopo, al momento in cui la moglie aveva cercato di accendere i fornelli l'evento distruttivo.
5.2. La pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, oltre che infondata risulta irrilevante. Costituisce presupposto pacifico che la scelta del rito abbreviato, vista come negozio processuale abdicativo, che da vita ad "un procedimento a prova contratta", fa assumere agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari valenza di prova piena. Esulano, tuttavia, dal potere dispositivo i diritti indisponibiii, dei quali il giudice deve restare garante. Con la conseguenza che la scelta implica definitiva rinunzia a far valere le c.d. inutilizzabilità fisiologiche, cioè quelle discendenti dal divieto di fondare il giudizio di responsabilità su atti non acquisiti al dibattimento per il tramite degli artt. 526 e 514 c.p.p.. Non può, invece, il giudice formare il proprio convincimento su atti i quali, in quanto assunti ab origine contra legem, devono reputarsi geneticamente inutilizzabili (in questi termini le S.U. 21 giugno 2000, n. 16, le quali preferiscono discorrere di atti patologicamente inutilizzabili).
Applicando il medesimo principio, in precedenza, la S.C. aveva escluso che le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell'imputato, senza il previo avvertimento di cui all'art. 199 c.p.p., comma 2, dovessero reputarsi affette dalla detta inutilizzabilità assoluta: invero, in presenza di una ipotesi di nullità solo relativa (come quella all'esame), l'imputato, accedendo al rito alternativo, perciò stesso rinuncia a farla valere nei termini di cui all'art. 181 c.p.p. (Cass., 2, 5/5/2009, n. 34521, Rv. 245228; 1, 19 marzo 2009, n. 19152; 6, 18 gennaio 2005, n. 10065; 1, 8/1/2002, n. 4501, Rv. 220622; 5, 9 dicembre 1996, Loico, Rv. 206641).
Ciò posto, anche a prescindere dalle dichiarazioni rese dal IN, la certezza processuale che fu costui a collegare la bombola alla cucina poco prima dell'incendio, si trae legittimamente dalle informazioni fornite dalla di lui moglie, TU OL, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 8). In ogni caso, stante la natura dei fatti (trattavasi di un evento accidentale, ancora da inquadrare e comprendere) e tenuto conto del tempo dell'assunzione, non appare contestabile la sussistenza del dato formale negativo, consistente nel non ancora assunta veste d'indagato, che rendeva pienamente utilizzabile la dichiarazione di costui (cfr., da ultimo, Cass., 5, n. 18519 del 20/2/2013; ma già, 6, n. 24429 del 10/2/2010, non massimata;
nonché, più in generale, S.U. n. 16 del 21/6/2000 e n. 1150 del 25/9/2008). "Nè può seriamente sostenersi (...) che una persona invitata dalla polizia giudiziaria a raccontare quanto sia accaduto sotto i suoi occhi sia assimilabile a una persona interrogata dagli inquirenti. E invero è stato precisato (ASN 200846040-RV 241776) che le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto e riferite nell'informativa confermata dal verbalizzante, pur se sollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico. Ne consegue che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non è necessario il previo invito alla nomina del difensore ne' l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere" (Cass. n. 18519 cit.).
6. All'epilogo consegue la condanna del ricorrente privato alle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna il ricorrente IN RO NO AE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014