Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2005, n. 10065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10065 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 54
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 43774/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8.01.2003 della Corte di Appello di Genova. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA I.S.;
Udito il P.M., in persona del S.P.G., Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. IA EC, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso la decisione 8.1.03 della Corte di appello di Genova, che confermava la sentenza in data 30.1.02 con la quale il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, aveva dichiarato la stessa IA responsabile del reato di cui all'art. 372 c.p., ("perché, in data 8.3.1999, deponendo come teste nel procedimento penale a carico di UD MO, dinanzi al Pretore della Spezia, taceva - dolosamente - il contenuto del colloquio avvenuto tra l'imputato UD e una terza persona in ordine alla destinazione da dare ad un autoradio della cui ricettazione appunto rispondeva il UD"), condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
- inosservanza delle nonne processuali ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 199 c.p.p.;
- illogicità manifesta della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.. Col primo motivo si eccepisce che la mancata trascrizione nel verbale d'udienza 8.3.1999 dell'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre che il giudice avrebbe dovuto fare alla IA, quale convivente dell'imputato, rende inutilizzabile la prova illegittimamente acquisita, non potendo all'uopo valere l'incipit della testimonianza della stessa IA con le parole "intendo rispondere".
Col secondo motivo si censura il giudice di appello, in quanto pur essendo stato specificamente investito dall'atto di impugnazione sull'an e sul quomodo di apprezzamento della situazione, fatto dal primo giudice, ha omesso di dire le ragioni del rigetto delle prospettazioni difensive.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, appare condivisibile il convincimento espresso sul punto dal giudice di appello, nel senso che l'imputata, quale convivente di UD MO, prima di testimoniare, è stata di certo avvertita della facoltà di astenersi dal deporre, in quanto, diversamente, non troverebbe spiegazione la circostanza che la stessa IA, prima di rendere la sua deposizione, ebbe a pronunciare espressamente la frase "intendo rispondere". Va, peraltro, rilevato che l'omissione dell'avvertimento circa la facoltà di astensione determina la nullità della deposizione, qualificabile come nullità relativa (cfr.: Cass., Sez. 6^, 2.4.1998, Greco) e, come tale, non rilevabile d'ufficio e deducibile, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 c.p.p.;
tale nullità, ai sensi del successivo articolo, dev'essere eccepita dalla parte che assiste (e, a maggior ragione, che partecipa), prima del compimento dell'atto stesso (cfr.: Cass., Sez. 5^, 22.1.1997, Loico).
Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che i fatti, nel loro svolgimento, sono stati ricostruiti dai giudici del merito, in aderenza alle acquisite risultanze che, in sintesi, vengono qui richiamate:
il teste OD ST riferiva che nel marzo 1999 aveva rubato un autoradio da un'autovettura; quindi aveva incontrato UD MO al quale consegnava la stessa in cambio di una dose di stupefacente e che alla consegna era presente IA EC. OD ricordava che l'autoradio aveva i fili rotti e che si era messo d'accordo con UD, in presenza della IA, per vendere l'autoradio, dicendo testualmente al predetto: "tieni, - vendilo e poi dammi qualcosa".
Il verbalizzante m.llo dei CC. POLETTI Alberto dichiarava di aver assistito allo svolgersi dei fatti, provvedendo, quindi, all'arresto del UD.
Alla stregua di tali acquisizioni, si è ritenuto, con adeguata valutazione logico-giuridica, che la testimonianza della IA - che ha sostenuto che l'autoradio di che trattasi era stata solo oggetto di una mera dimenticanza - fosse finalizzata a scagionare il convivente UD dal delitto di ricettazione.
In tale argomentato apprezzamento del fatto, non è dato cogliere il prospettato vizio di motivazione, talché l'impugnata sentenza non merita censura in questa sede di legittimità.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005