Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
La scelta del rito abbreviato determina l'utilizzabilità delle dichiarazioni in atto rese dal prossimo congiunto dell'imputato in assenza dell'avvertimento circa la facoltà di astenersi dal deporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2009, n. 34521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34521 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/05/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1939
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 42077/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE ES, n. Cosenza il 22 ottobre 1976;
avverso la sentenza emessa in data 5 giugno 2006 dalla Corte di appello di Catanzaro;
All'udienza del 28 aprile 2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 5 giugno 2006 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza in data 22 giugno 2005 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, AL ES era stato dichiarato colpevole del reato di falso per soppressione della targa originariamente apposta sul ciclomotore Aprilia 50 (il mezzo, rinvenuto casualmente l'8 maggio 1999 nel corso di una perquisizione eseguita nel sottotetto condominiale dello stabile in cui abitava l'imputato, era risultato provento di un furto commesso circa un anno prima) nonché del reato di riciclaggio per aver cancellato l'ultima cifra del numero di telaio del predetto ciclomotore. Ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il giudice di primo grado aveva condannato il AL, con la diminuente per il rito, alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo:
1) la nullità della sentenza di primo grado che avrebbe richiamato nella motivazione due prove illegittimamente acquisite: a) le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato subito dopo il rinvenimento del ciclomotore e della targa oggetto di sequestro circa la riferibilità alla sua persona del mezzo (dichiarazioni inutilizzabili a norma dell'art. 350 c.p.p., comma 6); b) le sommarie informazioni rese dalla sorella dell'imputato circa il possesso da parte del fratello ES della targa in sequestro che era a lei intestata, ma era stata apposta sul ciclomotore appartenente al congiunto (la donna non era stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre, come era invece avvenuto nel corso del giudizio abbreviato);
2) la nullità della sentenza di appello che, quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria e richiamate nel verbale di sequestro, si sarebbe genericamente soffermata sul fatto che le dichiarazioni in questione sarebbero state inutilizzabili ex art. 350 c.p.p., comma 7 solo in dibattimento ma non nel giudizio abbreviato, senza valutare l'illegittimità delle stesse dichiarazioni ai sensi del comma 6 della stessa norma (divieto di documentazione);
3) la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di riciclaggio, fondata solo sulle generiche dichiarazioni della sorella dell'imputato acquisite peraltro in maniera illegittima.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo si osserva che - indipendentemente dalle dichiarazioni auto indizianti rese alla polizia giudiziaria in occasione del sequestro dal AL - dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta essere stata accertata la disponibilità da parte dell'imputato del ciclomotore di provenienza furtiva (sul quale era stato manomesso il numero di telaio e sostituita la targa), che era stato rinvenuto casualmente in occasione della perquisizione eseguita per altri motivi nel sottotetto dello stabile in cui il AL abitava e allo stesso era stato sequestrato, e tale disponibilità risulta del resto confermata da un ulteriore elemento di collegamento del mezzo con l'imputato, costituito dall'intestazione alla sorella AL RI della targa montata sul ciclomotore sequestrato. Quanto alle dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato, riportate nella forma del discorso indiretto nel verbale di sequestro del ciclomotore che il AL aveva sottoscritto, la Corte osserva che nella sentenza impugnata viene opportunamente richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000 n. 16, Tammaro) secondo la quale nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cd. patologiche. Sulla scorta di tale pronuncia si è correttamente ritenuto, anche sulla base della consolidata giurisprudenza al riguardo (Cass. sez. 1 2 dicembre 2003 n. 48916, Rainard;
sez. 6 25 maggio 2004 n. 29138, D'Alise; sez. 1 13 ottobre 2004 n. 44637, Iorio;
sez. 1 23 settembre 2008 n. 40050, Ponte), che le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini - che a norma dell'art. 350 c.p.p., comma 7 non possono essere utilizzate nel dibattimento se non ai fini delle contestazioni - sono invece pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato essendo l'inutilizzabilità prevista dall'art. 350 c.p.p., comma 7 ancorata alle forme del giudizio dibattimentale. Nel ricorso non sono peraltro indicati (nè erano indicati nell'atto di appello) concreti elementi per affermare che le dichiarazioni in questione, le quali non risultano essere state sollecitate dalla polizia giudiziaria e sono state riportate solo indirettamente nel verbale di sequestro, non fossero spontanee e rientrassero nell'ambito di previsione dell'art.350 c.p.p., commi 5 e 6, anziché in quello del comma 7 della medesima disposizione.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla sorella dell'imputato nel corso delle indagini preliminari senza essere previamente avvertita della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 199 c.p.p. (facoltà di cui AL RI si è avvalsa allorché è stata chiamata a deporre nel giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testi), il collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale già espresso da questa Corte in un caso analogo (Cass. sez. 1 8 gennaio 2002 n. 4501, Marchegiani) e ripreso nella sentenza impugnata. Nell'ipotesi di mancato avvertimento al prossimo congiunto della facoltà di astensione dal deporre l'art. 199 c.p.p. è infatti prevista la sanzione della nullità delle dichiarazioni. Tale nullità, che non rientra certamente tra le nullità assolute e di ordine generale previste dal combinato disposto degli artt. 178 e 179 c.p.p., avrebbe potuto essere dichiarata solo su eccezione da parte, secondo il regime delle nullità relative disciplinate dall'art. 181 c.p.p.. Avendo tuttavia l'imputato scelto il rito abbreviato acconsentendo all'utilizzazione degli elementi di prova acquisiti nel fascicolo del pubblico ministero ed essendo stata detta dichiarazione legittimamente inserita nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, non sussisteva alcun impedimento alla sua utilizzazione ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis anche in presenza del successivo rifiuto della AL di rendere testimonianza. Il secondo motivo è del pari infondato, risultando la sentenza impugnata, per quanto sopra detto, correttamente e completamente motivata sulle doglianze difensive relative alla pretesa violazione dell'art. 350 c.p.p., comma 6. Il terzo motivo è parimenti infondato in quanto la responsabilità dell'imputato è stata desunta dai giudici di merito dall'accertata e riconosciuta disponibilità del ciclomotore di provenienza furtiva, che ha trovato inequivocabile riscontro nelle dichiarazioni di AL RI, legittimamente valutate in sede di giudizio abbreviato, circa la disponibilità da parte del fratello ES della targa a lei intestata che era stata montata sul ciclomotore di provenienza furtiva allo stesso sequestrato. La Corte territoriale ha inoltre risposto con coerente e logica motivazione, insindacabile in questa sede, alle perplessità avanzate dalla difesa sull'indicazione della persona dell'imputato da parte della AL (la donna, oltre l'imputato, aveva altri quattro fratelli). Nella sentenza impugnata si afferma infatti che dalla lettura e dalla corretta interpretazione del verbale delle dichiarazioni rese dalla AL risultava inequivocabile il riferimento al fratello ES, al quale il ciclomotore di provenienza illecita era stato sequestrato, e viene fatto un legittimo richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado in relazione alle ragioni addotte per giustificare l'intestazione della targa sequestrata (il fratello era "ancora piccolo") che erano compatibili, trattandosi di targa originariamente apposta su altro ciclomotore acquistato alcuni anni prima dal fratello, anche dal punto di vista temporale con la riferibilità all'imputato della condotta delittuosa.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009