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Articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139
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Articolo 8
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Legge 5 febbraio 1992, n. 139
Articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139
Versione
21 febbraio 1992
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992
Vedi fonte istituzionale
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