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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio All' udienza del 22/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 2372/2024; promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Montuori e Sandra Parte_1
Iacono Poerio;
contro
, in persona del legale Controparte_1
v. Massimo ASARO, dalla dr.ssa Maria SAVINO nonché dall'avv. Claudia CONFESSORE, ,
, nonché con successiva costituzione ,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31.01.2024, il ricorrente chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento: della V Fascia stipendiale del I livello professionale
,Dirigente di Ricerca ,a far data dal 1 gennaio 2023, con un'anzianità residua di 7 mesi, con ogni conseguenza giuridica ed economica, anche ai fini del corretto accantonamento del TFR/TFS e del versamento dei contributi Contr previdenziali e assistenziali dovuti, chiedeva altresì condannarsi il al riconoscimento degli scatti stipendiali in relazione al periodo evidenzia al pagamento degli importi conseguentemente dovuti in proprio favore fino a tutto il maggio 2023, a titolo di differenze retributive e/o a titolo risarcitorio, per una soma pari ad € 4.512,15 oltre interessi e rivalutazione.
Esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
– a far data dal 2.3.98, con inquadrame Controparte_1
Professionale–Ricercatore. Evidenziava di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di Dirigente di Ricerca liv. I, ex DPR 171/91 e CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002-2005 nonché successivi Contratti (CCNL Triennio 2016-18 e CCNL Controparte_2 Controparte_2
Triennio 2019-21). Dichiarava di prestare la propria attività lavorativa presso l'Istituto , CP_3
Area di Ricerca Napoli 3, sede di PO (NA) alla Via Campi Flegrei n. 34, e di occuparsi di ricerca scientifica nel settore della Fisica applicata. Deduceva altresì di avere già instaurato due giudizi contro l'odierno resistente, entrambi definiti dal Tribunale di Napoli sez. lavoro, censurando in entrambi una Contr violazione, da parte del della normativa del CCNL di settore, vigente in quel periodo. Esponeva, alt che il primo giudizio(n.rg. 25097/2015) aveva ad oggetto il periodo in cui era inquadrato nel III livello professionale Ricercatore, mentre il secondo (n. rg. 16658/2020 quello in cui era inquadrato nel II livello professionale Primo Ricercatore. Dichiarava che in entrambi i ricorsi aveva evidenziato l'erroneo computo da parte Contr del dei periodi di permanenza nelle fasce stipendiali relative ai livelli professionali di inquadramento, poiché ne derivava un' attribuzione di una fascia stipendiale inferiore a quella a lui spettante, e, di conseguenza, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta. Dichiarava che nel giudizio, n. RG 25097/2015, relativo al periodo in cui era ancora inquadrato nel III Livello-Ricercatore, pur essendo stato assunto a tempo indeterminato in data 2.3.98, nel medesimo III livello Professionale–Ricercatore e collocato nella I Fascia stipendiale di tale livello, aveva denunciato che le successive fasce stipendiali, erano state riconosciute Contr dal con un anno di ritardo rispetto alle previsioni dei contratti di categoria. Evidenziava, a sostegno della propria tesi , che il riconoscimento della II Fascia stipendiale era avvenuto soltanto nel marzo 2003, dunque dopo cinque anni dall'assunzione e di permanenza nella I Fascia,e non come avrebbe dovuto essere nel marzo 2002, dopo il compimento del quarto anno di anzianità; mentre il riconoscimento della III fascia stipendiale era avvenuto a partire dal 1 marzo 2006, mentre la naturale progressione sarebbe dovuta partire dal 1 maro 2005, e pertanto tale discrasia temporale nel riconoscimento delle progressioni in carriera aveva avuto un effetto a catena su tutte le progressioni successive.
Esponeva altresì che la causa veniva decisa con sentenza n. 8365/2017 pubblicata il 04.12.2017, in cui il giudice adito accoglieva la domanda da lui proposta, riconoscendo il proprio diritto al riconoscimento delle fasce stipendiali con le decorrenze richieste, poiché, analizzando la normativa del CCNL di settore Contr richiamata dalle parti, era emersa l'illegittimità del comportamento del e la erroneità della lettura dallo stesso fornita dei contratti di categoria. Dichiarava che, malgrado la sentenza evidenziata diveniva cosa giudicata tra le parti, l'odierno resistente reiterava nella violazione della normativa evidenziata, poiché, per i periodi evidenziati nel ricorso, in questa sede richiamati, inquadrava il dott. a seguito di concorso, nel superiore II livello Pt_1 professionale di Prim tore a partire dal 01.01.2010 e, pur non incorrendo in errori in merito all'anzianità di servizio da lui maturata, erroneamente lo collocava in una Fascia stipendiale inferiore a quella spettante, rendendosi così necessaria l'instaurazione del secondo giudizio evidenziato (rg n. 16658/2020) presso il medesimo organo giudiziario. Dichiarava, che anche tale giudizio si concludeva con una sentenza di accoglimento n. 1539/ 2023, emessa dal Tribunale di Napoli sez. lav. e pubblicata il 09/02/2023. In tale sentenza era precisato, dunque, che in virtù delle previsioni di legge e dei vari CCNL di settore, e del precedente giudicato tra le parti, aveva diritto, per il periodo di suo inquadramento nel II livello professionale al riconoscimento della III Fascia stipendiale del II livello professionale Primo Ricercatore a far data dal 1 gennaio 2010, con un'anzianità residua di 11 mesi, circostanza fondamentale per il conseguimento della successiva fascia IV, che doveva infatti essergli riconosciuta, virtualmente dal 1.2.2014 ed effettivamente dal 1.1.2015, dopo lo sblocco stipendiale intervenuto;
della V° Fascia stipendiale dal 1 febbraio 2018. Contr Deduceva, altresì che, malgrado tali pronunce, il aveva violato nuovamente la normativa contrattuale di categoria poiché uendogli all'atto del suo inquadramento la fascia stipendiale nel I livello professionale Dirigente di Ricerca, con decorrenza dal 1 gennaio 2023. Evidenziava in particolare che il Contr
dopo l'espletamento di concorso e lo scorrimento di graduatoria con provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0054541 del 23 febbraio 2023, gli attribuiva, infatti, il I livello professionale - profilo Dirigente di Ricerca, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2023. Contr Allegava che con successivo provvedimento del 25.05.2023 il tuttavia, gli attribuiva il trattamento economico previsto per il nu I livello di inquadramento Dirigente di Ricerca con decorrenza dal 1 gennaio 2023, collocandolo tuttavia nella IV Fascia del I livello con riconoscimento di 43 mesi di anzianità utili per il conseguimento della successiva V fascia stipendiale, fascia a lui riconosciuta tardivamente, soltanto a far data dal 1 giugno 2023. Evidenziava, dunque, che alla luce della normativa contrattuale vigente e degli intervenuti giudicati tra le parti, avrebbe avuto diritto, all'inquadramento nel superiore livello I Dirigente di Ricerca a decorrere dal 1.1.2023 e non dal 1.6.2023, poiché aveva maturato un anzianità di servizio di 16 anni e 7 mesi, così come riconosciuta nel I livelloDirigente di Ricerca;
tale anzianità veniva calcolata riducendo di un terzo l'anzianità di servizio complessivamente maturata a partire dalla sua assunzione nel marzo 1998 fino al gennaio 2023, pertanto, così come previsto dall'art. 4 comma 12, Parte seconda Ricercatori e tecnologi del CCNL di categoria biennio economico 96/97, doveva essere collocato nella V Fascia stipendiale del I livello professionale Dirigente di Ricerca (e non nella IV Fascia come invece è avvenuto), con riconoscimento, di un'anzianità residua di mesi 7 utili per il conseguimento della successiva VI fascia, a partire dal 1 giugno 2027. Evidenziava che in data 29.6.2023 contestava a mezzo pec l'illegittimo comportamento del Cnr e chiedeva, in via bonaria, di rideterminare correttamente le proprie fasce stipendiali con pagamento delle differenze dovute.
In data 9.10.2024 la , ritualmente costituitosi, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. In data 3.11.2024, interveniva nel presente giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo parimenti il rigetto della domanda poiché infondata.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 22.1.2025, la causa veniva così decisa.
La domanda proposta è fondata e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
In via preliminare, occorre precisare che tra le stesse parti del presente giudizio per le medesime questioni, poste a fondamento della richiesta avanzata dal ricorrente in merito alla corretta applicazione del CCNL in ordine alle progressioni in carriera e ai relativi scatti retributivi , codesto Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 8365/2017 pubblicata il 04.12.2017e sentenza n. 1539/ 2023, entrambe passate in giudicato. Orbene, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte
“qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (ex multis Cass. 21322/18).
Pertanto , alla luce delle suesposte motivazioni, deve quindi trovare applicazione il giudicato esterno discendente dalle sentenze richiamate (sentenza n. 8365/2017 e sentenza n. 1539/ 2023) applicabili in presenza di una immutata situazione di fatto correlata al reiterato errore nell' interpretazione e Contr nell'applicazione del CCNL di settore da parte del dunque tale giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Occorre, altresì, precisare che la presente disamina ha ad oggetto l' erronea Contr interpretazione e dunque applicazione, serbata reiteratamente dal delle disposizioni del CCNL di settore. Parte ricorrente ha lamentato che da tale erronea applicazione ne deriva un danno economico determinato dalla corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante. Da una lettura dei vari CCNL di settore applicati ratione temporis, e dai precedenti giudicati vincolanti emerge la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente. In particolare, la normativa contrattuale rilevante ratione temporis deve essere applicata tra le parti del presente giudizio “riconoscendo il passaggio alla fascia stipendiale successiva al compimento dell'anno indicato quale termine del periodo di permanenza nella fascia stipendiale precedente. “ ( sentenza n. 1539/2023, Tribunale di Napoli, sez. lav.) Nel presente giudizio, il ricorrente rivendica il proprio diritto al riconoscimento della V Fascia stipendiale del I livello professionale Dirigente di Ricerca a far data dal 1 gennaio 2023, con un'anzianità residua di 7 mesi, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge. Dalla lettura della vigente normativa contrattuale, emerge che al compimento di 16 anni e sette mesi di servizio, terminato il periodo di permanenza nella IV fascia stipendiale, si ha diritto alla V Fascia stipendiale, mentre al del 21° anno, alla cessazione del periodo di permanenza nella V fascia stipendiale, si ha diritto alla VI Fascia stipendiale. Contr Dunque, il in relazione al periodo di inquadramento del ricorrente nel I livello prof ale Dirigente di Ricerca, con decorrenza dal 1.1.2023, lo ha collocato in modo erroneo nella IV Fascia stipendiale, mentre avrebbe dovuto collocarlo nella V fascia stipendiale con riconoscimento di un'anzianità di 7 mesi, necessaria per poter raggiungere la fascia successiva alla decorrenza prevista. Tale assunto e poi suffragato dal comma 6, dell'art. 4 CCNL di categoria del 5 marzo 1998-Biennio Economico 1996-97 Sezione seconda che prevede che “Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B” (ovvero dei periodi previsti dai successivi Contratti ratione temporis applicabili), precisando, altresì, al comma 9, che “il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva”. Occorre infine precisare in merito al quantum delle differenze retributive che possono essere utilizzati i conteggi allegati dal ricorrente con il ricorso introduttivo, poiché appaiono correttamente sviluppati. Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata l'esistenza di un precedente giudicato vincolante, e la fondatezza del diritto del ricorrente il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento della V Fascia stipendiale del I livello professionale Dirigente di Ricerca a far data dal 1 gennaio 2023, con un'anzianità residua di 7 mesi, con ogni conseguenza giuridica ed economica;
Contr
- Condanna il al riconoscimento degli scatti stipendiali in relazione al periodo evidenziato, Contr
- Condanna, il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, per una somma pari ad € 4.512,15, oltre interessi legali;
Contr
- Condanna altresì il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.510,00, titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari
Così deciso in data 22/1/2025. il Giudice Dottssa. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio All' udienza del 22/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 2372/2024; promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irene Montuori e Sandra Parte_1
Iacono Poerio;
contro
, in persona del legale Controparte_1
v. Massimo ASARO, dalla dr.ssa Maria SAVINO nonché dall'avv. Claudia CONFESSORE, ,
, nonché con successiva costituzione ,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31.01.2024, il ricorrente chiedeva dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento: della V Fascia stipendiale del I livello professionale
,Dirigente di Ricerca ,a far data dal 1 gennaio 2023, con un'anzianità residua di 7 mesi, con ogni conseguenza giuridica ed economica, anche ai fini del corretto accantonamento del TFR/TFS e del versamento dei contributi Contr previdenziali e assistenziali dovuti, chiedeva altresì condannarsi il al riconoscimento degli scatti stipendiali in relazione al periodo evidenzia al pagamento degli importi conseguentemente dovuti in proprio favore fino a tutto il maggio 2023, a titolo di differenze retributive e/o a titolo risarcitorio, per una soma pari ad € 4.512,15 oltre interessi e rivalutazione.
Esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
– a far data dal 2.3.98, con inquadrame Controparte_1
Professionale–Ricercatore. Evidenziava di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di Dirigente di Ricerca liv. I, ex DPR 171/91 e CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002-2005 nonché successivi Contratti (CCNL Triennio 2016-18 e CCNL Controparte_2 Controparte_2
Triennio 2019-21). Dichiarava di prestare la propria attività lavorativa presso l'Istituto , CP_3
Area di Ricerca Napoli 3, sede di PO (NA) alla Via Campi Flegrei n. 34, e di occuparsi di ricerca scientifica nel settore della Fisica applicata. Deduceva altresì di avere già instaurato due giudizi contro l'odierno resistente, entrambi definiti dal Tribunale di Napoli sez. lavoro, censurando in entrambi una Contr violazione, da parte del della normativa del CCNL di settore, vigente in quel periodo. Esponeva, alt che il primo giudizio(n.rg. 25097/2015) aveva ad oggetto il periodo in cui era inquadrato nel III livello professionale Ricercatore, mentre il secondo (n. rg. 16658/2020 quello in cui era inquadrato nel II livello professionale Primo Ricercatore. Dichiarava che in entrambi i ricorsi aveva evidenziato l'erroneo computo da parte Contr del dei periodi di permanenza nelle fasce stipendiali relative ai livelli professionali di inquadramento, poiché ne derivava un' attribuzione di una fascia stipendiale inferiore a quella a lui spettante, e, di conseguenza, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta. Dichiarava che nel giudizio, n. RG 25097/2015, relativo al periodo in cui era ancora inquadrato nel III Livello-Ricercatore, pur essendo stato assunto a tempo indeterminato in data 2.3.98, nel medesimo III livello Professionale–Ricercatore e collocato nella I Fascia stipendiale di tale livello, aveva denunciato che le successive fasce stipendiali, erano state riconosciute Contr dal con un anno di ritardo rispetto alle previsioni dei contratti di categoria. Evidenziava, a sostegno della propria tesi , che il riconoscimento della II Fascia stipendiale era avvenuto soltanto nel marzo 2003, dunque dopo cinque anni dall'assunzione e di permanenza nella I Fascia,e non come avrebbe dovuto essere nel marzo 2002, dopo il compimento del quarto anno di anzianità; mentre il riconoscimento della III fascia stipendiale era avvenuto a partire dal 1 marzo 2006, mentre la naturale progressione sarebbe dovuta partire dal 1 maro 2005, e pertanto tale discrasia temporale nel riconoscimento delle progressioni in carriera aveva avuto un effetto a catena su tutte le progressioni successive.
Esponeva altresì che la causa veniva decisa con sentenza n. 8365/2017 pubblicata il 04.12.2017, in cui il giudice adito accoglieva la domanda da lui proposta, riconoscendo il proprio diritto al riconoscimento delle fasce stipendiali con le decorrenze richieste, poiché, analizzando la normativa del CCNL di settore Contr richiamata dalle parti, era emersa l'illegittimità del comportamento del e la erroneità della lettura dallo stesso fornita dei contratti di categoria. Dichiarava che, malgrado la sentenza evidenziata diveniva cosa giudicata tra le parti, l'odierno resistente reiterava nella violazione della normativa evidenziata, poiché, per i periodi evidenziati nel ricorso, in questa sede richiamati, inquadrava il dott. a seguito di concorso, nel superiore II livello Pt_1 professionale di Prim tore a partire dal 01.01.2010 e, pur non incorrendo in errori in merito all'anzianità di servizio da lui maturata, erroneamente lo collocava in una Fascia stipendiale inferiore a quella spettante, rendendosi così necessaria l'instaurazione del secondo giudizio evidenziato (rg n. 16658/2020) presso il medesimo organo giudiziario. Dichiarava, che anche tale giudizio si concludeva con una sentenza di accoglimento n. 1539/ 2023, emessa dal Tribunale di Napoli sez. lav. e pubblicata il 09/02/2023. In tale sentenza era precisato, dunque, che in virtù delle previsioni di legge e dei vari CCNL di settore, e del precedente giudicato tra le parti, aveva diritto, per il periodo di suo inquadramento nel II livello professionale al riconoscimento della III Fascia stipendiale del II livello professionale Primo Ricercatore a far data dal 1 gennaio 2010, con un'anzianità residua di 11 mesi, circostanza fondamentale per il conseguimento della successiva fascia IV, che doveva infatti essergli riconosciuta, virtualmente dal 1.2.2014 ed effettivamente dal 1.1.2015, dopo lo sblocco stipendiale intervenuto;
della V° Fascia stipendiale dal 1 febbraio 2018. Contr Deduceva, altresì che, malgrado tali pronunce, il aveva violato nuovamente la normativa contrattuale di categoria poiché uendogli all'atto del suo inquadramento la fascia stipendiale nel I livello professionale Dirigente di Ricerca, con decorrenza dal 1 gennaio 2023. Evidenziava in particolare che il Contr
dopo l'espletamento di concorso e lo scorrimento di graduatoria con provvedimento del Direttore Generale, prot. n. 0054541 del 23 febbraio 2023, gli attribuiva, infatti, il I livello professionale - profilo Dirigente di Ricerca, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2023. Contr Allegava che con successivo provvedimento del 25.05.2023 il tuttavia, gli attribuiva il trattamento economico previsto per il nu I livello di inquadramento Dirigente di Ricerca con decorrenza dal 1 gennaio 2023, collocandolo tuttavia nella IV Fascia del I livello con riconoscimento di 43 mesi di anzianità utili per il conseguimento della successiva V fascia stipendiale, fascia a lui riconosciuta tardivamente, soltanto a far data dal 1 giugno 2023. Evidenziava, dunque, che alla luce della normativa contrattuale vigente e degli intervenuti giudicati tra le parti, avrebbe avuto diritto, all'inquadramento nel superiore livello I Dirigente di Ricerca a decorrere dal 1.1.2023 e non dal 1.6.2023, poiché aveva maturato un anzianità di servizio di 16 anni e 7 mesi, così come riconosciuta nel I livelloDirigente di Ricerca;
tale anzianità veniva calcolata riducendo di un terzo l'anzianità di servizio complessivamente maturata a partire dalla sua assunzione nel marzo 1998 fino al gennaio 2023, pertanto, così come previsto dall'art. 4 comma 12, Parte seconda Ricercatori e tecnologi del CCNL di categoria biennio economico 96/97, doveva essere collocato nella V Fascia stipendiale del I livello professionale Dirigente di Ricerca (e non nella IV Fascia come invece è avvenuto), con riconoscimento, di un'anzianità residua di mesi 7 utili per il conseguimento della successiva VI fascia, a partire dal 1 giugno 2027. Evidenziava che in data 29.6.2023 contestava a mezzo pec l'illegittimo comportamento del Cnr e chiedeva, in via bonaria, di rideterminare correttamente le proprie fasce stipendiali con pagamento delle differenze dovute.
In data 9.10.2024 la , ritualmente costituitosi, Controparte_1 contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda. In data 3.11.2024, interveniva nel presente giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo parimenti il rigetto della domanda poiché infondata.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 22.1.2025, la causa veniva così decisa.
La domanda proposta è fondata e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
In via preliminare, occorre precisare che tra le stesse parti del presente giudizio per le medesime questioni, poste a fondamento della richiesta avanzata dal ricorrente in merito alla corretta applicazione del CCNL in ordine alle progressioni in carriera e ai relativi scatti retributivi , codesto Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 8365/2017 pubblicata il 04.12.2017e sentenza n. 1539/ 2023, entrambe passate in giudicato. Orbene, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte
“qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (ex multis Cass. 21322/18).
Pertanto , alla luce delle suesposte motivazioni, deve quindi trovare applicazione il giudicato esterno discendente dalle sentenze richiamate (sentenza n. 8365/2017 e sentenza n. 1539/ 2023) applicabili in presenza di una immutata situazione di fatto correlata al reiterato errore nell' interpretazione e Contr nell'applicazione del CCNL di settore da parte del dunque tale giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Occorre, altresì, precisare che la presente disamina ha ad oggetto l' erronea Contr interpretazione e dunque applicazione, serbata reiteratamente dal delle disposizioni del CCNL di settore. Parte ricorrente ha lamentato che da tale erronea applicazione ne deriva un danno economico determinato dalla corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante. Da una lettura dei vari CCNL di settore applicati ratione temporis, e dai precedenti giudicati vincolanti emerge la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente. In particolare, la normativa contrattuale rilevante ratione temporis deve essere applicata tra le parti del presente giudizio “riconoscendo il passaggio alla fascia stipendiale successiva al compimento dell'anno indicato quale termine del periodo di permanenza nella fascia stipendiale precedente. “ ( sentenza n. 1539/2023, Tribunale di Napoli, sez. lav.) Nel presente giudizio, il ricorrente rivendica il proprio diritto al riconoscimento della V Fascia stipendiale del I livello professionale Dirigente di Ricerca a far data dal 1 gennaio 2023, con un'anzianità residua di 7 mesi, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge. Dalla lettura della vigente normativa contrattuale, emerge che al compimento di 16 anni e sette mesi di servizio, terminato il periodo di permanenza nella IV fascia stipendiale, si ha diritto alla V Fascia stipendiale, mentre al del 21° anno, alla cessazione del periodo di permanenza nella V fascia stipendiale, si ha diritto alla VI Fascia stipendiale. Contr Dunque, il in relazione al periodo di inquadramento del ricorrente nel I livello prof ale Dirigente di Ricerca, con decorrenza dal 1.1.2023, lo ha collocato in modo erroneo nella IV Fascia stipendiale, mentre avrebbe dovuto collocarlo nella V fascia stipendiale con riconoscimento di un'anzianità di 7 mesi, necessaria per poter raggiungere la fascia successiva alla decorrenza prevista. Tale assunto e poi suffragato dal comma 6, dell'art. 4 CCNL di categoria del 5 marzo 1998-Biennio Economico 1996-97 Sezione seconda che prevede che “Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B” (ovvero dei periodi previsti dai successivi Contratti ratione temporis applicabili), precisando, altresì, al comma 9, che “il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva”. Occorre infine precisare in merito al quantum delle differenze retributive che possono essere utilizzati i conteggi allegati dal ricorrente con il ricorso introduttivo, poiché appaiono correttamente sviluppati. Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata l'esistenza di un precedente giudicato vincolante, e la fondatezza del diritto del ricorrente il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento della V Fascia stipendiale del I livello professionale Dirigente di Ricerca a far data dal 1 gennaio 2023, con un'anzianità residua di 7 mesi, con ogni conseguenza giuridica ed economica;
Contr
- Condanna il al riconoscimento degli scatti stipendiali in relazione al periodo evidenziato, Contr
- Condanna, il al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, per una somma pari ad € 4.512,15, oltre interessi legali;
Contr
- Condanna altresì il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.510,00, titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari
Così deciso in data 22/1/2025. il Giudice Dottssa. Maria Lucantonio