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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6842/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6842/2019 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Carmela CIANCITTO DI CARO
ATTORE
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Maria Carmela CIANCITTO DI CARO
ATTORE contro nato a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO - contumace
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTA
e nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), con il patrocinio dell'ab. Giuseppe IMPALLOMENI C.F._4
INTERVENIENTE autonomo TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.), chiedendo Controparte_2
accertarsi la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 27.08.2016 con conseguente condanna del predetto in solido con al risarcimento dei danni fisici subiti da Controparte_2 [...]
e dei danni materiali subiti da per un totale di € 233.600,00, oltre Parte_2 Parte_1
danno morale, interessi legali, danni alla capacità lavorativa e spese mediche;
La difesa di parte attrice esponeva che in data 27.08.2016 , alla guida del Parte_2 ciclomotore Piaggio Liberty di proprietà del padre veniva investito da un Parte_1
altro ciclomotore Piaggio Liberty condotto da e di proprietà di Controparte_3
L'impatto, avvenuto mentre attraversava via E. Controparte_1 Parte_2
Bellia in Paternò, fu causato da una manovra imprudente del che Controparte_3 superava ad alta velocità ed a destra le auto incolonnate lungo la via E. Bellia. A seguito del sinistro, riportava gravi lesioni con postumi invalidanti permanenti, e il Parte_2
ciclomotore veniva rottamato.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla condotta imprudente del conducente del mezzo privo di copertura Controparte_3 assicurativa. Le richieste stragiudiziali e la negoziazione assistita non avevano avuto esito positivo.
§§§§§
pagina 2 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande o, in Controparte_2 subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria nei limiti di quanto dedotto e provato.
In via subordinata, quanto alla ricostruzione del fatto, la difesa della Compagnia eccepiva concorso colposo di nell'aggravamento del danno per mancato uso del Parte_2
casco, sostenendo che l'eventuale concorso del ove accertato, Controparte_3
avrebbe dovuto essere valutato in misura minoritaria.
Nel merito, la difesa della Compagnia ha contestato la dinamica nei termini allegati da parte attrice sostenendo che , alla guida dello scooter, aveva violato il segnale di Parte_2
STOP all'incrocio tra via Tenente Cunsolo e via E. Bellia, non concedendo la precedenza al veicolo condotto da proveniente da destra. Inoltre, Controparte_3 Pt_2 procedeva a velocità eccessiva, come desumibile dalla gravità delle lesioni riportate e dall'assenza di tracce di frenata. Anche l'autovettura Ford Ka, di proprietà di Parte_3
era irregolarmente parcheggiata in prossimità dell'incrocio, e doveva considerarsi concorrente nel sinistro.
§§§§§
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa le difese dei signori e di Pt_2 Controparte_2
depositavano memorie ex art.183 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni e formulavano istanze istruttorie.
§§§§§
Con ordinanza del 05.03.2020 veniva ammessa la richiesta di prova testi.
§§§§§
In data 06.10.2021 operava intervento nel presente giudizio Controparte_3
pagina 3 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, di proprietà di Controparte_4
La difesa del premetteva che era stato autonomamente avviato Controparte_3
giudizio avanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni e che in quel giudizio era stata dichiarata la litispendenza.
Pertanto, in questa sede chiedeva accertarsi responsabilità esclusiva Controparte_3
di nella causazione del sinistro stradale del 27.08.2016, con conseguente Parte_2 condanna in solido con al risarcimento del danno alla persona subito, Controparte_5
quantificato in € 15.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione, spese di giudizio e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La difesa del predetto esponeva che il proprio assistito, alla guida del CP_3 ciclomotore Piaggio Liberty tg. X79T56, era stato coinvolto in un incidente stradale causato da
, conducente di altro ciclomotore, che non aveva rispettato il segnale di Parte_2
STOP all'incrocio tra via Bellia e via Tenente Cunsolo in Paternò. L'urto aveva provocato lesioni personali al e danni al mezzo. CP_3
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità dell'incidente fosse da attribuire esclusivamente a , come poteva desumersi dal rapporto dei Carabinieri e Parte_2
dalle difese della Compagnia assicurativa convenuta.
§§§§§
All'udienza dell'11.10.2021 si procedeva con la escussione del teste Testimone_1
Con ordinanza dell'01.06.2022 veniva disposto procedersi con accertamenti tecnici medico- legali mentre le richieste istruttorie formulata nell'interesse di Controparte_3
formalizzate con l'intervento e dopo la scadenza dei termini ex art.183 c.p.c., venivano dichiarate inammissibili.
§§§§§
Acquisita la relazione tecnica, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con pagina 4 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande di risarcimento del danno proposte dai signori e e, in relazione allo stesso sinistro, domanda di Parte_1 Parte_2
risarcimento svolta da che ha operato intervento volontario dopo la Controparte_3 scadenza dei termini ex art.183 c.p.c..
§§§§§
Per la ricostruzione del fatto risulta acquisita la relazione di incidente stradale dei Carabinieri della Compagnia di Paternò e si è proceduto alla escussione di un teste indicato dalla difesa di parte attrice.
§§§§§
Dalla relazione di incidente stradale risulta provata, anzitutto, la storicità del fatto.
Il Tenente in transito con auto di servizio lungo la via Bellia di Paternò, aveva Per_1
modo di constatare che
'…all'intersezione con Via Tenente Cunsolo si era verificato un incidente stradale.
Interveniva e appurava che in luogo alle ore 20:15 i veicoli: ciclomotore Piaggio
Liberty 50 targato X79S3B, recante telaio n. ZAPC4920000002411 e ciclomotore
Piaggio Liberty 50 targato X79T56, recante telaio n. ZAPC421000021334 (in apposito spazio contrassegnati rispettivamente quali veicoli “A” e “B”), erano venuti a collisione e che le parti implicate nel sinistro si erano già recate presso il pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania e che nel sinistro era rimasta coinvolta
l'autovettura Ford Ka targata BM648TA, recante telaio n. WFOBXXWPRBYL60084
(veicolo “C”) che si trovava in sosta senza persone a bordo'
Il Tenente dava altresì atto che i due ciclomotori 'erano stati già rimossi', che 'fra gli astanti
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non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto' e che
'al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti'.
Per quel che maggiormente rileva, infine, le violazioni evidenziate con riguardo ai motocicli erano unicamente quelle di cui all'art.193 comma 2 c.d.s. (circolazione dei mezzi privi di copertura assicurativa), del tutto irrilevanti ai fini della ricostruzione del fatto e della individuazione delle singole responsabilità in relazione al sinistro.
§§§§§
All'udienza dell'11 ottobre 2021 è stato sentito quale testimone Testimone_1
Il ha riferito di essersi trovato sui luoghi proprio in occasione del sinistro in Tes_1 quanto si trovava ad attendere la moglie sul marciapiedi antistante un esercizio commerciale ubicato proprio in prossimità dell'incrocio fra via Bellia e via Ten. Cunsolo.
Il ha, quindi, descritto la dinamica come dallo stesso percepita;
il teste ha Tes_1 ricordato che in quella occasione vi era 'molto traffico' e che, in dipendenza di ciò', le auto erano 'incolonnate'. Egli ha anche riferito che un'autovettura, giunta all'incrocio, 'si era fermata proprio per fare passare il che proveniva dalla sinistra. Parte_2
Dalla descrizione dei luoghi riportata su foglio A4 redatto dal teste risulta chiaramente che il veicolo procedeva lungo la via Bellia (via principale) ed aveva arrestato la marcia prima di impegnare l'incrocio; il a bordo di ciclomotore, proveniva dalla sinistra del veicolo Pt_2
('ho ricordo che l'auto si era fermata e che il ciclomotore del stava passando davanti Pt_2 alla macchina attraversando l'incrocio').
Indi, il a riferito che il dopo avere oltrepassato l'autoveicolo che si era Tes_1 Pt_2 fermato e trovandosi ancora all'interno dell'area dell'incrocio, veniva colpito da un altro ciclomotore che percorreva la stessa via Bellia;
il sorpasso da parte del ciclomotore che procedeva lungo la via Bellia era stato effettuato da destra, come può desumersi dalle pagina 6 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dichiarazioni del teste ('…aveva superato l'autovettura non dal lato del marciapiedi dove mi trovavo io ma dall'altro lato') e dalla rappresentazione grafica su foglio A4.
Quanto alla condotta di guida, il ciclomotore in questione (quello in concreto condotto da non solo effettuava manovra vietata di sorpasso da destra ma Controparte_3
procedeva anche a velocità sostenuta e non consona ai luoghi ('…è sopraggiunto un altro ciclomotore a velocità ed ha colpito il ciclomotore del […] prima dell'impatto, ho Pt_2 avuto subito la sensazione che ci sarebbe stato un incidente in quanto il ciclomotore investitore procedeva speditamente ed il forse per la presenza delle autovetture, non mostrava di Pt_2 avere visto l'arrivo del predetto ciclomotore').
A seguito dell'impatto, avvenuto 'nella zona centrale della fiancata destra', il aveva Pt_2
'fatto un volo di circa dieci metri andando a finire sotto una autovettura in sosta all'angolo opposto, sul lato destro, della via principale', andando a finire sotto un'autovettura parcheggiata all'altro angolo di via Bellia.
§§§§§
Le dichiarazioni del teste risultano attendibili in quanto prive di contraddizioni interne, coerenti con gli elementi oggettivi esterni relativi al sinistro e scevre da collegamenti o altri elementi che possano denunciare compiacenza;
il teste ha giustificato la propria presenza sui luoghi in termini plausibili e non risultano acquisiti elementi idonei ad incidere sulla veridicità del suo narrato.
I profili di incongruenza e di sospetto evidenziati dalla difesa della Compagnia non paiono di tale spessore da inficiare la tenuta della deposizione;
così, quanto alla emersione del quale teste, le circostanze che hanno condotto lo stesso a rappresentare la sua Tes_1 presenza sui luoghi e la sua disponibilità a rendere testimonianza risultano compatibili con la realtà di un centro di media grandezza quale è Paternò, luogo ove si sono svolti i fatti e in cui vive sia il teste che il padre del peraltro occupato nello stesso settore lavorativo del Pt_2
teste.
pagina 7 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parimenti è a dirsi per i rilievi svolti dalla difesa del in quanto la mancata CP_3 indicazione del nome delle strade risulta irrilevante posto che è certo che il teste è residente e vive a Paternò e, pertanto, la specifica amnesia è del tutto ininfluente;
allo stesso modo le indicazioni generiche sul veicolo che aveva consentito al di transitare sono irrilevanti Pt_2
essendo palese che il mezzo in questione, rispetto alla cruenta dinamica del sinistro, aveva un ruolo ed una posizione del tutto secondaria.
Nessun contrasto può, infine, trarsi dalle dichiarazioni del he aveva riferito di Tes_1
essere stato presente all'arrivo dell'ambulanza ma di essere andato via prima dell'arrivo delle
Forze dell'Ordine.
Ebbene, dalla relazione dei Carabinieri risulta esplicitamente che al momento dell'arrivo sui luoghi della pattuglia i feriti erano già stati portati via e i motocicli spostati dalla loro sede, in modo quindi del tutto compatibile con le dichiarazioni rese dal Tes_1
Neanche dalla questione relativa all'uso del casco possono trarsi elementi incidenti sulla attendibilità del teste in quanto il ha riferito di non ricordare se il Tes_1 Pt_2
indossasse il casco o meno.
Le altre censure svolte in conclusionale da parte della difesa della Compagnia sono relative, più che alla attendibilità, alla ricostruzione del sinistro sulla base delle stesse dichiarazioni del teste;
tali profili saranno esaminati a breve.
Pertanto, deve concludersi per la attendibilità e la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del
Tes_1
§§§§§
Sulla base delle acquisizioni in atti, dei rilievi operati dai Carabinieri, dalla descrizione specifica dello stato dei luoghi e dalle dichiarazioni del teste il sinistro può Tes_1
agevolmente ricostruirsi nel senso che il che si trovava a transitare lungo la via Ten. Pt_2
Cunsolo, in situazione di traffico congestionato anche in dipendenza dell'orario, impegnava pagina 8 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
l'incrocio con via Bellia approfittando anche del fatto che il veicolo proveniente proprio dalla via Bellia aveva arrestato la sua marcia per lasciarlo passare.
In quello stesso contesto il a bordo di ciclomotore in manovra di sorpasso CP_3 vietata, dal lato destro, della colonna di auto che procedevano lungo la via Bellia, impegnava l'incrocio a velocità sostenuta senza accorgersi del transito del che finiva per Pt_2
impattare determinando un 'volo' di circa 10 metri, facendolo finire sotto un'auto in sosta all'angolo opposto della stessa via Bellia.
Tale dinamica trova conferma nel punto di impatto del ciclomotore del quale descritto Pt_2 dal teste e, ancor di più, nel punto finale del motociclo del e dello stesso dopo Pt_2 Pt_2
l'impatto, vale a dire sotto un'autovettura parcheggiata sul lato opposto, destro, della via Bellia.
Il punto in questione risulta perfettamente coerente con un impatto provocato da motociclo che impegnava l'incrocio via Bellia/via Ten. Cunsolo provenendo da manovra di sorpasso da destra, con impatto del motociclo del quando quest'ultimo aveva già operato, per la Pt_2 massima parte, l'attraversamento dell'incrocio (così finendo, come detto, all'angolo opposto destro della via Bellia.
Così ricostruita la dinamica, non appaiono condivisibili le deduzioni operate dalla difesa della
Compagnia e dello stesso in termini di responsabilità esclusiva o concorrente CP_3 del Pt_2
Ed invero, indiscusso che il predetto proveniva da strada gravata da segnale di STOP, Pt_2
deve rilevarsi, sulla base delle dichiarazioni del ma anche dei rilievi dei Tes_1
Carabinieri e delle valutazioni desumibili dallo stato finale di quiete, che l'attore aveva impegnato l'incrocio dopo che l'autoveicolo proveniente da via Bellia aveva arrestato la sua marci per farlo passare;
a quel punto il stava impegnando l'incrocio e non può Pt_2
attribuirsi alcuna colpa al predetto se, dopo avere superato la gran parte dell'incrocio medesimo ed avere oltrepassato l'autoveicolo che lo aveva fatto transitare, altro motociclo (quello del gli finiva addosso peraltro provenendo da manovra vietata della colonna di CP_3
pagina 9 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
auto sul lato destro.
Pertanto deve concludersi nel senso che il sinistro si è verificato per colpa del CP_3
con diritto dei signori all'integrale risarcimento dei danni (al mezzo, quanto al Pt_2 [...]
, ed alla persona, quanto a ). Parte_1 Parte_2
§§§§§
Anche le considerazioni svolte dalla difesa della Compagnia circa il concorso di colpa della proprietaria del veicolo Ford KA, che si trovava in sosta vietata lungo la via Bellia, all'incrocio teatro del sinistro, non possono trovare accoglimento.
In punto di diritto va premesso che, secondo orientamento ormai consolidato, 'il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione […]' (Cass. civ., sez. unite, 29 aprile 2015 n.8620; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2016 n.3257; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2022 n.n.30723).
La Corte ha tuttavia avuto modo di ulteriormente specificare che, in ipotesi di violazioni – per quel che rileva maggiormente in questa sede – al codice della strada in tema di sosta vietata non
è sufficiente, per la affermazione di responsabilità in relazione ad un sinistro in qualche modo
'collegato' con la condotta del conducente del mezzo, la sola violazione in sé considerata e, quindi, l'ingombro in senso materiale tout court, ma è necessario verificare 'se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito - di per sé sufficiente a determinarlo' (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013 n.5398).
Non solo, ma ancora più specificamente occorre verificare in funzione della protezione di quale bene sia stato introdotto e fissato il divieto:
Quando una norma giuridica prescrive l'uso di una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, la prescrizione è ovviamente basata sulla presunzione che quella cautela sia idonea ad impedire il verificarsi del sinistro. Pertanto, se quella cautela non viene usata ed il
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sinistro si verifica, ne deriva la presunzione juris tantum che il sinistro non si sarebbe verificato se la norma fosse stata osservata (Cass.,civ., 8 gennaio 1968 n.40; in senso conforme
Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1972 n.1439).
Il divieto di sosta in corrispondenza delle aree di intersezione di cui all'art.158 lett. f) c.d.s.
(contestato alla proprietaria della Ford KA, estranea al presente giudizio) non rientra, in sé solo considerato, fra i divieti funzionali a garantire quanto meglio possibile la circolazione e, pertanto, la sosta irregolare del veicolo in questione non costituisce, secondo i parametri eziologici offerti dalla interpretazione della Suprema Corte, concausa (né, tanto meno, causa esclusiva) civilisticamente rilevante ai fini della affermazione di responsabilità del proprietario del veicolo.
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti tecnici medico-legali sulla persona di
[...]
. Parte_2
Il C.T.U., all'esito delle attività tecniche, effettuata visita medica ed esaminata la documentazione sanitaria in atti, ha in primo luogo dato atto della compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro;
indi, ha descritto le lesioni riportate ed ha quantificato i seguenti periodi di inabilità:
- 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ed ha quantificato esiti di natura permanente quantificabili nella misura del 17%.
Ha, infine, valutato come congrue spese per euro 48,24 mentre ha ritenuto non utilizzabili le spese per farmaci in quanto la documentazione risultava prima di data e di descrizione dei farmaci.
Quanto all'uso del casco, il C.T.U. ha evidenziato che da quanto particolarmente risultava dal pagina 11 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
verbale di Pronto Soccorso del 27.08.2016 e, segnatamente, dalla 'feriata escoriata orecchio sn', doveva escludersi l'uso del casco da parte del Pt_2
§§§§§
Le conclusioni del C.T.U. risultano pienamente condivisibili in quanto motivate su specifica analisi della situazione di fatto e della documentazione sanitaria, con applicazione dei principi scientifici esplicitamente evidenziati.
§§§§§
Considerato il mancato uso del casco e, quindi, la sussistenza di un aggravamento delle lesioni dipendente da condotta colposa del tenuto conto delle lesioni al capo (teca cranica, Pt_2
sede corticale temporale e temporale frontale) nonché delle maggiori lesioni nelle altre parti del corpo, può quantificarsi una riduzione sul risarcimento dovuto nella misura del 30%.
§§§§§
Per la quantificazione del danno può farsi riferimento alla Tabella Unica 2025 che costituisce in via analogica, e con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Tenuto conto dell'età del all'epoca del sinistro (15 anni) e del danno Parte_2
biologico permanente e della inabilità temporanea così come quantificate dal C.T.U., il danno risarcibile ammonta ad euro 62.131,15 e segnatamente:
- euro 56.724,53 per danno biologico permanente;
- euro 2.402,94 per invalidità temporanea assoluta (30 giorni)
- euro 1.802,21 per invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni)
- euro 1.201,47 per invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni).
Tenuto conto del concorso per mancato utilizzo del casco nella misura del 30%, il risarcimento concretamente spettante è pari ad euro 43.491,81.
pagina 12 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La somma andrà devalutata fino alla data del sinistro 27.08.2016 e, quindi, rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale dal 27.08.2016 fino al soddisfo
§§§§§
Al può riconoscersi rimborso spese per euro 33,77 (euro 48,24 – 30%). Parte_2
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
In conseguenza del sinistro, il motociclo Piaggio Liberty targato X79S3B di proprietà di
è stato rottamato, come da documentazione prodotta da parte attrice. Parte_1
Parte attrice aveva quantificato il valore del mezzo in euro 1.500,00; a tale indicazione, parte convenuta ha offerto valutazione secondo listini ufficiali Eurotax pari ad euro 550,00.
Su tale valutazione parte attrice non ha poi operato alcuna contestazione né sollecitato alcuna attività istruttoria.
Pertanto, può riconoscersi un risarcimento di euro 550,00 nonché il rimborso di euro 100,00 per la rottamazione del mezzo.
§§§§§
Quanto alle domande svolte dall'interveniente non è stata offerta Controparte_3 alcuna prova ulteriore rispetto alle acquisizioni derivanti dalle iniziative delle parti già costituite.
Sulla base della ricostruzione del sinistro operata nei termini sopra riportati, non può affermarsi alcuna responsabilità di nella determinazione del sinistro, in ciò Parte_2
richiamando tutto quanto sopra esposto circa la valutazione degli esiti della istruttoria.
Pertanto, le domande risarcitorie svolte dall'interveniente non possono trovare accoglimento.
§§§§§
pagina 13 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In conclusione, le domande di e possono trovare parziale Parte_1 Parte_2 accoglimento nei limiti e per le ragioni sopra esposte;
le domande di Controparte_3
vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della condanna in concreto, per valori medi e per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
il pagamento andrà operato in favore degli attori, stante la rinuncia al patrocinio a spese dell'Erario formalizzata dalla difesa con la comparsa conclusionale.
Per completezza, va segnalato che anche ha rinunciato alla Controparte_3 ammissione al patrocinio a spese dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale accoglimento delle domande, condanna Controparte_1 [...]
in solido, Controparte_2 Controparte_3
- al risarcimento, in favore di pagamento di , della somma di euro Parte_2
43.491,81 da devalutarsi fino alla data del sinistro 27.08.2016 e, quindi, a rivalutarsi secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale dal 27.08.2016 fino al soddisfo;
- al rimborso, in favore di , di euro 33,77 oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
- al risarcimento, in favore di , di euro 650,00 da devalutarsi fino alla Parte_1
data del sinistro 27.08.2016 e, quindi, a rivalutarsi secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale dal
27.08.2016 fino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda proposta da e da;
Parte_1 Parte_2
RIGETTA le domande proposte da Controparte_3
pagina 14 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONDANNA e Controparte_1 Controparte_2
in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario Controparte_3
che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico, in solido, di
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Catania, 6 novembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6842/2019 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Carmela CIANCITTO DI CARO
ATTORE
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Maria Carmela CIANCITTO DI CARO
ATTORE contro nato a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO - contumace
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SPAGNOLO SANTO
CONVENUTA
e nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), con il patrocinio dell'ab. Giuseppe IMPALLOMENI C.F._4
INTERVENIENTE autonomo TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S.), chiedendo Controparte_2
accertarsi la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 27.08.2016 con conseguente condanna del predetto in solido con al risarcimento dei danni fisici subiti da Controparte_2 [...]
e dei danni materiali subiti da per un totale di € 233.600,00, oltre Parte_2 Parte_1
danno morale, interessi legali, danni alla capacità lavorativa e spese mediche;
La difesa di parte attrice esponeva che in data 27.08.2016 , alla guida del Parte_2 ciclomotore Piaggio Liberty di proprietà del padre veniva investito da un Parte_1
altro ciclomotore Piaggio Liberty condotto da e di proprietà di Controparte_3
L'impatto, avvenuto mentre attraversava via E. Controparte_1 Parte_2
Bellia in Paternò, fu causato da una manovra imprudente del che Controparte_3 superava ad alta velocità ed a destra le auto incolonnate lungo la via E. Bellia. A seguito del sinistro, riportava gravi lesioni con postumi invalidanti permanenti, e il Parte_2
ciclomotore veniva rottamato.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla condotta imprudente del conducente del mezzo privo di copertura Controparte_3 assicurativa. Le richieste stragiudiziali e la negoziazione assistita non avevano avuto esito positivo.
§§§§§
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si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande o, in Controparte_2 subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria nei limiti di quanto dedotto e provato.
In via subordinata, quanto alla ricostruzione del fatto, la difesa della Compagnia eccepiva concorso colposo di nell'aggravamento del danno per mancato uso del Parte_2
casco, sostenendo che l'eventuale concorso del ove accertato, Controparte_3
avrebbe dovuto essere valutato in misura minoritaria.
Nel merito, la difesa della Compagnia ha contestato la dinamica nei termini allegati da parte attrice sostenendo che , alla guida dello scooter, aveva violato il segnale di Parte_2
STOP all'incrocio tra via Tenente Cunsolo e via E. Bellia, non concedendo la precedenza al veicolo condotto da proveniente da destra. Inoltre, Controparte_3 Pt_2 procedeva a velocità eccessiva, come desumibile dalla gravità delle lesioni riportate e dall'assenza di tracce di frenata. Anche l'autovettura Ford Ka, di proprietà di Parte_3
era irregolarmente parcheggiata in prossimità dell'incrocio, e doveva considerarsi concorrente nel sinistro.
§§§§§
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa le difese dei signori e di Pt_2 Controparte_2
depositavano memorie ex art.183 c.p.c. con le quali ribadivano le rispettive posizioni e formulavano istanze istruttorie.
§§§§§
Con ordinanza del 05.03.2020 veniva ammessa la richiesta di prova testi.
§§§§§
In data 06.10.2021 operava intervento nel presente giudizio Controparte_3
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conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, di proprietà di Controparte_4
La difesa del premetteva che era stato autonomamente avviato Controparte_3
giudizio avanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni e che in quel giudizio era stata dichiarata la litispendenza.
Pertanto, in questa sede chiedeva accertarsi responsabilità esclusiva Controparte_3
di nella causazione del sinistro stradale del 27.08.2016, con conseguente Parte_2 condanna in solido con al risarcimento del danno alla persona subito, Controparte_5
quantificato in € 15.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione, spese di giudizio e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La difesa del predetto esponeva che il proprio assistito, alla guida del CP_3 ciclomotore Piaggio Liberty tg. X79T56, era stato coinvolto in un incidente stradale causato da
, conducente di altro ciclomotore, che non aveva rispettato il segnale di Parte_2
STOP all'incrocio tra via Bellia e via Tenente Cunsolo in Paternò. L'urto aveva provocato lesioni personali al e danni al mezzo. CP_3
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la responsabilità dell'incidente fosse da attribuire esclusivamente a , come poteva desumersi dal rapporto dei Carabinieri e Parte_2
dalle difese della Compagnia assicurativa convenuta.
§§§§§
All'udienza dell'11.10.2021 si procedeva con la escussione del teste Testimone_1
Con ordinanza dell'01.06.2022 veniva disposto procedersi con accertamenti tecnici medico- legali mentre le richieste istruttorie formulata nell'interesse di Controparte_3
formalizzate con l'intervento e dopo la scadenza dei termini ex art.183 c.p.c., venivano dichiarate inammissibili.
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Acquisita la relazione tecnica, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con pagina 4 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
deposito di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domande di risarcimento del danno proposte dai signori e e, in relazione allo stesso sinistro, domanda di Parte_1 Parte_2
risarcimento svolta da che ha operato intervento volontario dopo la Controparte_3 scadenza dei termini ex art.183 c.p.c..
§§§§§
Per la ricostruzione del fatto risulta acquisita la relazione di incidente stradale dei Carabinieri della Compagnia di Paternò e si è proceduto alla escussione di un teste indicato dalla difesa di parte attrice.
§§§§§
Dalla relazione di incidente stradale risulta provata, anzitutto, la storicità del fatto.
Il Tenente in transito con auto di servizio lungo la via Bellia di Paternò, aveva Per_1
modo di constatare che
'…all'intersezione con Via Tenente Cunsolo si era verificato un incidente stradale.
Interveniva e appurava che in luogo alle ore 20:15 i veicoli: ciclomotore Piaggio
Liberty 50 targato X79S3B, recante telaio n. ZAPC4920000002411 e ciclomotore
Piaggio Liberty 50 targato X79T56, recante telaio n. ZAPC421000021334 (in apposito spazio contrassegnati rispettivamente quali veicoli “A” e “B”), erano venuti a collisione e che le parti implicate nel sinistro si erano già recate presso il pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi di Catania e che nel sinistro era rimasta coinvolta
l'autovettura Ford Ka targata BM648TA, recante telaio n. WFOBXXWPRBYL60084
(veicolo “C”) che si trovava in sosta senza persone a bordo'
Il Tenente dava altresì atto che i due ciclomotori 'erano stati già rimossi', che 'fra gli astanti
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non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto' e che
'al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti'.
Per quel che maggiormente rileva, infine, le violazioni evidenziate con riguardo ai motocicli erano unicamente quelle di cui all'art.193 comma 2 c.d.s. (circolazione dei mezzi privi di copertura assicurativa), del tutto irrilevanti ai fini della ricostruzione del fatto e della individuazione delle singole responsabilità in relazione al sinistro.
§§§§§
All'udienza dell'11 ottobre 2021 è stato sentito quale testimone Testimone_1
Il ha riferito di essersi trovato sui luoghi proprio in occasione del sinistro in Tes_1 quanto si trovava ad attendere la moglie sul marciapiedi antistante un esercizio commerciale ubicato proprio in prossimità dell'incrocio fra via Bellia e via Ten. Cunsolo.
Il ha, quindi, descritto la dinamica come dallo stesso percepita;
il teste ha Tes_1 ricordato che in quella occasione vi era 'molto traffico' e che, in dipendenza di ciò', le auto erano 'incolonnate'. Egli ha anche riferito che un'autovettura, giunta all'incrocio, 'si era fermata proprio per fare passare il che proveniva dalla sinistra. Parte_2
Dalla descrizione dei luoghi riportata su foglio A4 redatto dal teste risulta chiaramente che il veicolo procedeva lungo la via Bellia (via principale) ed aveva arrestato la marcia prima di impegnare l'incrocio; il a bordo di ciclomotore, proveniva dalla sinistra del veicolo Pt_2
('ho ricordo che l'auto si era fermata e che il ciclomotore del stava passando davanti Pt_2 alla macchina attraversando l'incrocio').
Indi, il a riferito che il dopo avere oltrepassato l'autoveicolo che si era Tes_1 Pt_2 fermato e trovandosi ancora all'interno dell'area dell'incrocio, veniva colpito da un altro ciclomotore che percorreva la stessa via Bellia;
il sorpasso da parte del ciclomotore che procedeva lungo la via Bellia era stato effettuato da destra, come può desumersi dalle pagina 6 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dichiarazioni del teste ('…aveva superato l'autovettura non dal lato del marciapiedi dove mi trovavo io ma dall'altro lato') e dalla rappresentazione grafica su foglio A4.
Quanto alla condotta di guida, il ciclomotore in questione (quello in concreto condotto da non solo effettuava manovra vietata di sorpasso da destra ma Controparte_3
procedeva anche a velocità sostenuta e non consona ai luoghi ('…è sopraggiunto un altro ciclomotore a velocità ed ha colpito il ciclomotore del […] prima dell'impatto, ho Pt_2 avuto subito la sensazione che ci sarebbe stato un incidente in quanto il ciclomotore investitore procedeva speditamente ed il forse per la presenza delle autovetture, non mostrava di Pt_2 avere visto l'arrivo del predetto ciclomotore').
A seguito dell'impatto, avvenuto 'nella zona centrale della fiancata destra', il aveva Pt_2
'fatto un volo di circa dieci metri andando a finire sotto una autovettura in sosta all'angolo opposto, sul lato destro, della via principale', andando a finire sotto un'autovettura parcheggiata all'altro angolo di via Bellia.
§§§§§
Le dichiarazioni del teste risultano attendibili in quanto prive di contraddizioni interne, coerenti con gli elementi oggettivi esterni relativi al sinistro e scevre da collegamenti o altri elementi che possano denunciare compiacenza;
il teste ha giustificato la propria presenza sui luoghi in termini plausibili e non risultano acquisiti elementi idonei ad incidere sulla veridicità del suo narrato.
I profili di incongruenza e di sospetto evidenziati dalla difesa della Compagnia non paiono di tale spessore da inficiare la tenuta della deposizione;
così, quanto alla emersione del quale teste, le circostanze che hanno condotto lo stesso a rappresentare la sua Tes_1 presenza sui luoghi e la sua disponibilità a rendere testimonianza risultano compatibili con la realtà di un centro di media grandezza quale è Paternò, luogo ove si sono svolti i fatti e in cui vive sia il teste che il padre del peraltro occupato nello stesso settore lavorativo del Pt_2
teste.
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Parimenti è a dirsi per i rilievi svolti dalla difesa del in quanto la mancata CP_3 indicazione del nome delle strade risulta irrilevante posto che è certo che il teste è residente e vive a Paternò e, pertanto, la specifica amnesia è del tutto ininfluente;
allo stesso modo le indicazioni generiche sul veicolo che aveva consentito al di transitare sono irrilevanti Pt_2
essendo palese che il mezzo in questione, rispetto alla cruenta dinamica del sinistro, aveva un ruolo ed una posizione del tutto secondaria.
Nessun contrasto può, infine, trarsi dalle dichiarazioni del he aveva riferito di Tes_1
essere stato presente all'arrivo dell'ambulanza ma di essere andato via prima dell'arrivo delle
Forze dell'Ordine.
Ebbene, dalla relazione dei Carabinieri risulta esplicitamente che al momento dell'arrivo sui luoghi della pattuglia i feriti erano già stati portati via e i motocicli spostati dalla loro sede, in modo quindi del tutto compatibile con le dichiarazioni rese dal Tes_1
Neanche dalla questione relativa all'uso del casco possono trarsi elementi incidenti sulla attendibilità del teste in quanto il ha riferito di non ricordare se il Tes_1 Pt_2
indossasse il casco o meno.
Le altre censure svolte in conclusionale da parte della difesa della Compagnia sono relative, più che alla attendibilità, alla ricostruzione del sinistro sulla base delle stesse dichiarazioni del teste;
tali profili saranno esaminati a breve.
Pertanto, deve concludersi per la attendibilità e la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del
Tes_1
§§§§§
Sulla base delle acquisizioni in atti, dei rilievi operati dai Carabinieri, dalla descrizione specifica dello stato dei luoghi e dalle dichiarazioni del teste il sinistro può Tes_1
agevolmente ricostruirsi nel senso che il che si trovava a transitare lungo la via Ten. Pt_2
Cunsolo, in situazione di traffico congestionato anche in dipendenza dell'orario, impegnava pagina 8 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
l'incrocio con via Bellia approfittando anche del fatto che il veicolo proveniente proprio dalla via Bellia aveva arrestato la sua marcia per lasciarlo passare.
In quello stesso contesto il a bordo di ciclomotore in manovra di sorpasso CP_3 vietata, dal lato destro, della colonna di auto che procedevano lungo la via Bellia, impegnava l'incrocio a velocità sostenuta senza accorgersi del transito del che finiva per Pt_2
impattare determinando un 'volo' di circa 10 metri, facendolo finire sotto un'auto in sosta all'angolo opposto della stessa via Bellia.
Tale dinamica trova conferma nel punto di impatto del ciclomotore del quale descritto Pt_2 dal teste e, ancor di più, nel punto finale del motociclo del e dello stesso dopo Pt_2 Pt_2
l'impatto, vale a dire sotto un'autovettura parcheggiata sul lato opposto, destro, della via Bellia.
Il punto in questione risulta perfettamente coerente con un impatto provocato da motociclo che impegnava l'incrocio via Bellia/via Ten. Cunsolo provenendo da manovra di sorpasso da destra, con impatto del motociclo del quando quest'ultimo aveva già operato, per la Pt_2 massima parte, l'attraversamento dell'incrocio (così finendo, come detto, all'angolo opposto destro della via Bellia.
Così ricostruita la dinamica, non appaiono condivisibili le deduzioni operate dalla difesa della
Compagnia e dello stesso in termini di responsabilità esclusiva o concorrente CP_3 del Pt_2
Ed invero, indiscusso che il predetto proveniva da strada gravata da segnale di STOP, Pt_2
deve rilevarsi, sulla base delle dichiarazioni del ma anche dei rilievi dei Tes_1
Carabinieri e delle valutazioni desumibili dallo stato finale di quiete, che l'attore aveva impegnato l'incrocio dopo che l'autoveicolo proveniente da via Bellia aveva arrestato la sua marci per farlo passare;
a quel punto il stava impegnando l'incrocio e non può Pt_2
attribuirsi alcuna colpa al predetto se, dopo avere superato la gran parte dell'incrocio medesimo ed avere oltrepassato l'autoveicolo che lo aveva fatto transitare, altro motociclo (quello del gli finiva addosso peraltro provenendo da manovra vietata della colonna di CP_3
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auto sul lato destro.
Pertanto deve concludersi nel senso che il sinistro si è verificato per colpa del CP_3
con diritto dei signori all'integrale risarcimento dei danni (al mezzo, quanto al Pt_2 [...]
, ed alla persona, quanto a ). Parte_1 Parte_2
§§§§§
Anche le considerazioni svolte dalla difesa della Compagnia circa il concorso di colpa della proprietaria del veicolo Ford KA, che si trovava in sosta vietata lungo la via Bellia, all'incrocio teatro del sinistro, non possono trovare accoglimento.
In punto di diritto va premesso che, secondo orientamento ormai consolidato, 'il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione […]' (Cass. civ., sez. unite, 29 aprile 2015 n.8620; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2016 n.3257; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2022 n.n.30723).
La Corte ha tuttavia avuto modo di ulteriormente specificare che, in ipotesi di violazioni – per quel che rileva maggiormente in questa sede – al codice della strada in tema di sosta vietata non
è sufficiente, per la affermazione di responsabilità in relazione ad un sinistro in qualche modo
'collegato' con la condotta del conducente del mezzo, la sola violazione in sé considerata e, quindi, l'ingombro in senso materiale tout court, ma è necessario verificare 'se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito - di per sé sufficiente a determinarlo' (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013 n.5398).
Non solo, ma ancora più specificamente occorre verificare in funzione della protezione di quale bene sia stato introdotto e fissato il divieto:
Quando una norma giuridica prescrive l'uso di una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, la prescrizione è ovviamente basata sulla presunzione che quella cautela sia idonea ad impedire il verificarsi del sinistro. Pertanto, se quella cautela non viene usata ed il
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sinistro si verifica, ne deriva la presunzione juris tantum che il sinistro non si sarebbe verificato se la norma fosse stata osservata (Cass.,civ., 8 gennaio 1968 n.40; in senso conforme
Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1972 n.1439).
Il divieto di sosta in corrispondenza delle aree di intersezione di cui all'art.158 lett. f) c.d.s.
(contestato alla proprietaria della Ford KA, estranea al presente giudizio) non rientra, in sé solo considerato, fra i divieti funzionali a garantire quanto meglio possibile la circolazione e, pertanto, la sosta irregolare del veicolo in questione non costituisce, secondo i parametri eziologici offerti dalla interpretazione della Suprema Corte, concausa (né, tanto meno, causa esclusiva) civilisticamente rilevante ai fini della affermazione di responsabilità del proprietario del veicolo.
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti tecnici medico-legali sulla persona di
[...]
. Parte_2
Il C.T.U., all'esito delle attività tecniche, effettuata visita medica ed esaminata la documentazione sanitaria in atti, ha in primo luogo dato atto della compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro;
indi, ha descritto le lesioni riportate ed ha quantificato i seguenti periodi di inabilità:
- 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ed ha quantificato esiti di natura permanente quantificabili nella misura del 17%.
Ha, infine, valutato come congrue spese per euro 48,24 mentre ha ritenuto non utilizzabili le spese per farmaci in quanto la documentazione risultava prima di data e di descrizione dei farmaci.
Quanto all'uso del casco, il C.T.U. ha evidenziato che da quanto particolarmente risultava dal pagina 11 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
verbale di Pronto Soccorso del 27.08.2016 e, segnatamente, dalla 'feriata escoriata orecchio sn', doveva escludersi l'uso del casco da parte del Pt_2
§§§§§
Le conclusioni del C.T.U. risultano pienamente condivisibili in quanto motivate su specifica analisi della situazione di fatto e della documentazione sanitaria, con applicazione dei principi scientifici esplicitamente evidenziati.
§§§§§
Considerato il mancato uso del casco e, quindi, la sussistenza di un aggravamento delle lesioni dipendente da condotta colposa del tenuto conto delle lesioni al capo (teca cranica, Pt_2
sede corticale temporale e temporale frontale) nonché delle maggiori lesioni nelle altre parti del corpo, può quantificarsi una riduzione sul risarcimento dovuto nella misura del 30%.
§§§§§
Per la quantificazione del danno può farsi riferimento alla Tabella Unica 2025 che costituisce in via analogica, e con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Tenuto conto dell'età del all'epoca del sinistro (15 anni) e del danno Parte_2
biologico permanente e della inabilità temporanea così come quantificate dal C.T.U., il danno risarcibile ammonta ad euro 62.131,15 e segnatamente:
- euro 56.724,53 per danno biologico permanente;
- euro 2.402,94 per invalidità temporanea assoluta (30 giorni)
- euro 1.802,21 per invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni)
- euro 1.201,47 per invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni).
Tenuto conto del concorso per mancato utilizzo del casco nella misura del 30%, il risarcimento concretamente spettante è pari ad euro 43.491,81.
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La somma andrà devalutata fino alla data del sinistro 27.08.2016 e, quindi, rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale dal 27.08.2016 fino al soddisfo
§§§§§
Al può riconoscersi rimborso spese per euro 33,77 (euro 48,24 – 30%). Parte_2
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
In conseguenza del sinistro, il motociclo Piaggio Liberty targato X79S3B di proprietà di
è stato rottamato, come da documentazione prodotta da parte attrice. Parte_1
Parte attrice aveva quantificato il valore del mezzo in euro 1.500,00; a tale indicazione, parte convenuta ha offerto valutazione secondo listini ufficiali Eurotax pari ad euro 550,00.
Su tale valutazione parte attrice non ha poi operato alcuna contestazione né sollecitato alcuna attività istruttoria.
Pertanto, può riconoscersi un risarcimento di euro 550,00 nonché il rimborso di euro 100,00 per la rottamazione del mezzo.
§§§§§
Quanto alle domande svolte dall'interveniente non è stata offerta Controparte_3 alcuna prova ulteriore rispetto alle acquisizioni derivanti dalle iniziative delle parti già costituite.
Sulla base della ricostruzione del sinistro operata nei termini sopra riportati, non può affermarsi alcuna responsabilità di nella determinazione del sinistro, in ciò Parte_2
richiamando tutto quanto sopra esposto circa la valutazione degli esiti della istruttoria.
Pertanto, le domande risarcitorie svolte dall'interveniente non possono trovare accoglimento.
§§§§§
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In conclusione, le domande di e possono trovare parziale Parte_1 Parte_2 accoglimento nei limiti e per le ragioni sopra esposte;
le domande di Controparte_3
vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della condanna in concreto, per valori medi e per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
il pagamento andrà operato in favore degli attori, stante la rinuncia al patrocinio a spese dell'Erario formalizzata dalla difesa con la comparsa conclusionale.
Per completezza, va segnalato che anche ha rinunciato alla Controparte_3 ammissione al patrocinio a spese dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale accoglimento delle domande, condanna Controparte_1 [...]
in solido, Controparte_2 Controparte_3
- al risarcimento, in favore di pagamento di , della somma di euro Parte_2
43.491,81 da devalutarsi fino alla data del sinistro 27.08.2016 e, quindi, a rivalutarsi secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale dal 27.08.2016 fino al soddisfo;
- al rimborso, in favore di , di euro 33,77 oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
- al risarcimento, in favore di , di euro 650,00 da devalutarsi fino alla Parte_1
data del sinistro 27.08.2016 e, quindi, a rivalutarsi secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale dal
27.08.2016 fino al soddisfo;
RIGETTA ogni altra domanda proposta da e da;
Parte_1 Parte_2
RIGETTA le domande proposte da Controparte_3
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CONDANNA e Controparte_1 Controparte_2
in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario Controparte_3
che liquida in complessivi euro 7.616,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico, in solido, di
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Catania, 6 novembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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