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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/09/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2214/2025 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Silvana Rosini Parte_1 C.F._1
e Sandra Caciagli;
e
, C.F. , con gli Avv.ti Silvana Rosini e Controparte_1 C.F._2
Sandra Caciagli;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Trib
[...] matrimonio da essi contratto in SI MO (LI) il 23.09.2012, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio il 21/01/2009 a Cecina (LI), minorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1 che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. cron. 13054/2017 del 27.11.2017.
Con decreto del 01/07/2025, il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.09.2025 in trattazione scritta all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 24.06.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SI MO (LI) il 23.09.2012 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello st osi egistro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 1 n. 49. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare già assegnata in sede di separazione alla Sig.ra Parte_1 posta in SI MO (LI) frazione SI SO identificata al N.C.E.U. foglio 74, particella 77, sub 4, cat. A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 90 e foglio 74, particella 77, sub. 7, cat. C6, classe 5, consistenza 35 mq, superficie catastale totale mq 41, di proprietà di entrambi i ricorrenti al 50% ciascuno, verrà alienata su accordo dei ricorrenti a terzi, come da proposta di acquisto già sottoscritta dalle parti. Il ricavato della vendita, estinto il mutuo e le spese all'uopo necessarie, verrà ripartito in parti uguali. In considerazione della vendita la Sig.ra ha trasferito la propria residenza Parte_1 insieme a quella del figlio minore artamento posto in SI MO (LI), via della Repubblica n. 76, con il consenso del Signor CP_1
e come da contratto di locazione sottoscritto in data 29 aprile 2025. I mobili
[...] edi della casa familiare come disposto in sede di separazione sono rimasti di proprietà esclusiva della signora avendo il sig. Parte_1 CP_1
già ritirato quelli di sua pr
[...]
2) Il figlio minore resta affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 residenza press dre, con tempi di permanenza paritari presso ciascuno di essi.
3) La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso;
la straordinaria amministrazione sarà gestita congiuntamente da entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi.
4) Il minore trascorrerà il lunedì e martedì con la madre, il giovedì e venerdì Per_1 con il pad tre il mercoledì, il sabato e la domenica a settimane alterne. Tale diritto di visita potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori in ragione delle esigenze future del figlio e lavorative degli stessi.
5) Le festività di Natale, Santo Stefano, Pasqua, lunedì di Pasqua, Epifania, ultimo dell'anno e le principali festività civili saranno godute ad anni alterni da ciascun genitore;
nel periodo estivo il minore potrà trascorrere un periodo di ferie di quindici giorni in via esclusiva con la madre ed uno con il padre, da individuarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Entrambi i genitori, tenuto conto dei tempi di permanenza paritari del minore presso ciascuno di essi, provvederanno direttamente al mantenimento del figlio minore quando si trova presso di loro. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie seguendo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense con le seguenti modalità: A) spese obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici per la scuola pubblica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN;
spese protesiche;
spese per gita scolastica di un giorno;
spese per iscrizione retta scuola;
spese per un'attività sportiva e relativa attrezzatura. B) spese straordinarie, da documentare, e subordinate al consenso scritto di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori per più giorni, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica ulteriore a quella prevista al punto A); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Spese di abbigliamento ai cambi di stagione. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro in forma scritta, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro 10 giorni a decorrere dalla spesa.
7) L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore, impegnandosi i coniugi reciprocamente a sottoscrivere quanto richiesto dall'Inps o altra previdenza a tale fine. Le detrazioni fiscali consentite per le spese sostenute per il figlio verranno suddivise in ragione del 50% ciascuno. Ciascun genitore avrà diritto ad avere, in copia o in originale, i documenti contabili delle spese extra sopportate per i figli, al fine di poterle detrarre fiscalmente e pro quota al 50%.
8) L'autovettura Opel Meriva, targata EX900VX, intestata a resta Parte_1 in proprietà esclusiva della stessa;
l'autovettura Kya St H, lo scooter Yamaha X-Max targato EH67570 intestati a e lo scooter Controparte_1
KI Agility 50 targato XB5R3N sempre intesta , ma in Controparte_1 uso al figlio , restano di proprietà esclusiva dello s Per_1
Qualora do ssere effettuato tra le parti il passaggio di proprietà presso l'
o altri uffici competenti, entrambi i ricorrenti chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste in materia di divorzio impegnandosi entrambi a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta a tale scopo. 9) La quota di 1/6 dell'immobile posto ad Albenga (SV), Via Manfro e Merlini identificato al N.C.E.U. foglio ALB/25, particella 236, sub. 24, Classe 01, Cat A/3, consistenza 4 vani e la quota di 1/6 dell'immobile posto sempre ad Albenga (SV), Via Manfro e Merlini SNC, identificato al N.C.E.U. particella 571, sub. 88, Cat C/6, classe 05, 17 mq, intestati alla sig.ra restano nella piena ed Parte_1 esclusiva proprietà della stessa. La quota di 1/4 dell'immobile posto in SI MO (LI), Piazza Pietro Gori n. 18 identificato al N.C.E.U., foglio 77, particella 97, sub. 601, cat A/2, Classe 02, 2,5 vani e la quota di ¼ dell'immobile posto in SI MO (LI) Piazza Pietro Gori n. 22, identificato al N.C.E.U., foglio 77, particella 98, sub. 9, Classe 04, mq 19, Cat. C2, intestati al sig.
restano nella piena ed esclusiva proprietà dello stesso. Controparte_1
10) 631399.11 con un saldo di euro 2.729,63 al 05.06.2025 e n. 633107.83 (quale titolare dell'impresa individuale Kolors di SI AM) con un saldo di euro 5.095,25 al 05.06.2025 acceso presso Il Monte dei paschi Di Siena, il libretto postale n. 47963372 con un saldo di euro 2.148,84 e i buoni postali fruttiferi serie TF103A230606 dell'importo di euro 9.500 tutti intestati alla sig.ra restano nella piena ed esclusiva titolarità della stessa. Parte_1
Il conto corrente n. 2656501, ING con un saldo al 31.03.2025 di euro 817,85 intestato al sig. resta nella piena ed esclusiva proprietà dello Controparte_1 stesso. I finanziamenti AGOS intestati entrambi a restano ad esclusivo Controparte_1 carico dello stesso.
11) Entrambi i ricorrenti si dichiarano indipendenti ed economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente al mantenimento.
12) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio per il figlio e potranno portarli in vacanza anche all'estero, obbligandosi a sottoscrivere la documentazione a tale scopo, sempre nel rispetto delle norme sanitarie in corso.
13) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, anche in relazione al pregresso stato di comunione fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di SI MO (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 25.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2214/2025 promossa da:
, C.F. , con gli Avv.ti Silvana Rosini Parte_1 C.F._1
e Sandra Caciagli;
e
, C.F. , con gli Avv.ti Silvana Rosini e Controparte_1 C.F._2
Sandra Caciagli;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Trib
[...] matrimonio da essi contratto in SI MO (LI) il 23.09.2012, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio il 21/01/2009 a Cecina (LI), minorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1 che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. cron. 13054/2017 del 27.11.2017.
Con decreto del 01/07/2025, il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.09.2025 in trattazione scritta all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 24.06.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SI MO (LI) il 23.09.2012 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello st osi egistro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012 Parte 1 n. 49. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare già assegnata in sede di separazione alla Sig.ra Parte_1 posta in SI MO (LI) frazione SI SO identificata al N.C.E.U. foglio 74, particella 77, sub 4, cat. A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 90 e foglio 74, particella 77, sub. 7, cat. C6, classe 5, consistenza 35 mq, superficie catastale totale mq 41, di proprietà di entrambi i ricorrenti al 50% ciascuno, verrà alienata su accordo dei ricorrenti a terzi, come da proposta di acquisto già sottoscritta dalle parti. Il ricavato della vendita, estinto il mutuo e le spese all'uopo necessarie, verrà ripartito in parti uguali. In considerazione della vendita la Sig.ra ha trasferito la propria residenza Parte_1 insieme a quella del figlio minore artamento posto in SI MO (LI), via della Repubblica n. 76, con il consenso del Signor CP_1
e come da contratto di locazione sottoscritto in data 29 aprile 2025. I mobili
[...] edi della casa familiare come disposto in sede di separazione sono rimasti di proprietà esclusiva della signora avendo il sig. Parte_1 CP_1
già ritirato quelli di sua pr
[...]
2) Il figlio minore resta affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 residenza press dre, con tempi di permanenza paritari presso ciascuno di essi.
3) La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando il figlio sarà presso lo stesso;
la straordinaria amministrazione sarà gestita congiuntamente da entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi.
4) Il minore trascorrerà il lunedì e martedì con la madre, il giovedì e venerdì Per_1 con il pad tre il mercoledì, il sabato e la domenica a settimane alterne. Tale diritto di visita potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori in ragione delle esigenze future del figlio e lavorative degli stessi.
5) Le festività di Natale, Santo Stefano, Pasqua, lunedì di Pasqua, Epifania, ultimo dell'anno e le principali festività civili saranno godute ad anni alterni da ciascun genitore;
nel periodo estivo il minore potrà trascorrere un periodo di ferie di quindici giorni in via esclusiva con la madre ed uno con il padre, da individuarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
6) Entrambi i genitori, tenuto conto dei tempi di permanenza paritari del minore presso ciascuno di essi, provvederanno direttamente al mantenimento del figlio minore quando si trova presso di loro. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie seguendo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense con le seguenti modalità: A) spese obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici per la scuola pubblica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN;
spese protesiche;
spese per gita scolastica di un giorno;
spese per iscrizione retta scuola;
spese per un'attività sportiva e relativa attrezzatura. B) spese straordinarie, da documentare, e subordinate al consenso scritto di entrambi i genitori: scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori per più giorni, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica ulteriore a quella prevista al punto A); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Spese di abbigliamento ai cambi di stagione. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro in forma scritta, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro 10 giorni a decorrere dalla spesa.
7) L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore, impegnandosi i coniugi reciprocamente a sottoscrivere quanto richiesto dall'Inps o altra previdenza a tale fine. Le detrazioni fiscali consentite per le spese sostenute per il figlio verranno suddivise in ragione del 50% ciascuno. Ciascun genitore avrà diritto ad avere, in copia o in originale, i documenti contabili delle spese extra sopportate per i figli, al fine di poterle detrarre fiscalmente e pro quota al 50%.
8) L'autovettura Opel Meriva, targata EX900VX, intestata a resta Parte_1 in proprietà esclusiva della stessa;
l'autovettura Kya St H, lo scooter Yamaha X-Max targato EH67570 intestati a e lo scooter Controparte_1
KI Agility 50 targato XB5R3N sempre intesta , ma in Controparte_1 uso al figlio , restano di proprietà esclusiva dello s Per_1
Qualora do ssere effettuato tra le parti il passaggio di proprietà presso l'
o altri uffici competenti, entrambi i ricorrenti chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste in materia di divorzio impegnandosi entrambi a sottoscrivere la documentazione eventualmente richiesta a tale scopo. 9) La quota di 1/6 dell'immobile posto ad Albenga (SV), Via Manfro e Merlini identificato al N.C.E.U. foglio ALB/25, particella 236, sub. 24, Classe 01, Cat A/3, consistenza 4 vani e la quota di 1/6 dell'immobile posto sempre ad Albenga (SV), Via Manfro e Merlini SNC, identificato al N.C.E.U. particella 571, sub. 88, Cat C/6, classe 05, 17 mq, intestati alla sig.ra restano nella piena ed Parte_1 esclusiva proprietà della stessa. La quota di 1/4 dell'immobile posto in SI MO (LI), Piazza Pietro Gori n. 18 identificato al N.C.E.U., foglio 77, particella 97, sub. 601, cat A/2, Classe 02, 2,5 vani e la quota di ¼ dell'immobile posto in SI MO (LI) Piazza Pietro Gori n. 22, identificato al N.C.E.U., foglio 77, particella 98, sub. 9, Classe 04, mq 19, Cat. C2, intestati al sig.
restano nella piena ed esclusiva proprietà dello stesso. Controparte_1
10) 631399.11 con un saldo di euro 2.729,63 al 05.06.2025 e n. 633107.83 (quale titolare dell'impresa individuale Kolors di SI AM) con un saldo di euro 5.095,25 al 05.06.2025 acceso presso Il Monte dei paschi Di Siena, il libretto postale n. 47963372 con un saldo di euro 2.148,84 e i buoni postali fruttiferi serie TF103A230606 dell'importo di euro 9.500 tutti intestati alla sig.ra restano nella piena ed esclusiva titolarità della stessa. Parte_1
Il conto corrente n. 2656501, ING con un saldo al 31.03.2025 di euro 817,85 intestato al sig. resta nella piena ed esclusiva proprietà dello Controparte_1 stesso. I finanziamenti AGOS intestati entrambi a restano ad esclusivo Controparte_1 carico dello stesso.
11) Entrambi i ricorrenti si dichiarano indipendenti ed economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente al mantenimento.
12) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio per il figlio e potranno portarli in vacanza anche all'estero, obbligandosi a sottoscrivere la documentazione a tale scopo, sempre nel rispetto delle norme sanitarie in corso.
13) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, anche in relazione al pregresso stato di comunione fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di SI MO (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 25.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra