Art. 47.
I poteri e le facolta' in materia di caccia, gia' spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , ai presidenti delle Giunte provinciali, sono attribuiti ai presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge.
Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
I poteri e le facolta' in materia di caccia, gia' spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , ai presidenti delle Giunte provinciali, sono attribuiti ai presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge.
Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.