Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
I giudici componenti del Tribunale che ha emesso l'ordinanza relativa alla libertà personale dell'imputato, ed al quale in prosieguo, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione, adita ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., vengano trasmessi gli atti per nuova deliberazione da adottare uniformandosi alla sentenza di annullamento, non versano in una situazione di incompatibilità ovvero di carenza di imparzialità. Invero, la norma dell'art. 623 lett. a) cod. proc. pen. prevede che, ove venga annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione "dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata", non richiedendo che i componenti del Collegio siano diversi da quelli che formavano il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza annullata. L'imparzialità non può ritenersi intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti, con la conseguenza che la disciplina dell'incompatibilità è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, stante il ragionevole pericolo che il giudice sia condizionato dalla propria precedente decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2005, n. 22464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22464 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 20/04/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 751
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI IM - Consigliere - N. 6567/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA DE, nata a [...] il [...];
avverso ordinanza 23/10/04 del Tribunale di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO GIUSEPPE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con concessione degli arresti domiciliari;
uditi i difensori avv. COPPI Franco e avv. Francesco Misiani, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza ex art. 510 cpp in data 23/12/04, il Tribunale di Roma - decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza 27/10/04 della sezione prima di questa Suprema Corte, che aveva annulla la precedente ordinanza 30/04/04 dello stesso Tribunale. Rigettava l'appello proposto da DE CE contro il provvedimento 29/01/04 del giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP), che aveva respinto l'istanza di essa CE di sostituzione della misura degli "arresti domiciliari" a quella della "custodia cautelare in carcere" (detta misura era stata disposta dal GIP con ordinanza 27/10/03 per i reati di "banda armata" (art. 306 cp), di "partecipazione all'associazione sovversiva Brigate Rosse"
(art. 270 bis cp) e di "omicidio del prof. IM D'AN (art. 280 cp); in data 14/11/03 il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento GIP;
con decisione 27/02/04 la ZI aveva annullato senza rinvio la predetta ordinanza del Tribunale nei capi relativi al delitto di omicidio e ai reati satelliti "per mancanza di indizi di colpevolezza"; su richiesta del PM, il GIP aveva emesso una nuova ordinanza cautelare per l'omicidio D'AN; la nuova misura era stata annullata dal Tribunale;
la ZI, con cui il PM aveva fatto ricorso, aveva definitivamente confermato l'annullamento con sentenza 11/11/04). In motivazione, il Tribunale - dopo aver richiamato una specifica asserzione della sentenza del 27/10/04 (pag. 5: "va posto in risalto che il mutamento della situazione originaria è stato, in definitiva, riconosciuto dallo stesso Tribunale, in quanto, pure essendo stata evocata la esistenza del giudicato cautelare, nell'ordinanza impugnata si è ritenuto che, in realtà, esso non costituisce alcun ostacolo all'esame dell'appello cautelare, tanto è vero che è stato valutato il merito della misura, mentre, in caso contrario, sarebbe stato sufficiente dichiararne inammissibile la richiesta perché coperta da preclusione") e il principio di diritto affermato da detta sentenza (pag. 8: "al fine di adempiere l'obbligo di motivazione della decisione di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, il giudice di merito, anche in materia di reati di terrorismo, è tenuto ad accertare, in concreto e in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto e alla natura e al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile e inevitabile la necessità di adottare e mantenere la cautela coercitiva massima, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle precise ragioni giustificative di un provvedimento che in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella maniera più grave possibile"), poneva in particolare evidenza: come dovesse rimuoversi la convinta adesione al "principio preclusivo" ripetutamente ribadito dalle Sezioni Unite;
come la durata del periodo già sofferto di custodia cautelare e l'incensuratezza del soggetto, non fossero dotati - di per sè - di efficacia dimostrativa di un'attenzione delle esigenze cautelari (e in particolare di quella relativa al pericolo di reiterazione); come fosse sostanzialmente da ribadire "il pensiero argomentativo espresso in tema di dissociazione" (già espresso alle pagg. 58-59 ordin. annullata), in quanto fondato su una pronuncia della Corte Suprema (Cass. 5^, 4/4/1990, D'Alessio); come la decisione 27/02/04 della ZI (già citata in parte narrativa: v. supra) avesse "consacrato l'eccezionalità delle esigenze cautelari tipizzanti la vicenda.. della CE e la sub-valenza della situazione operativa di cui al comma 4 dell'art. 275 cpp" (essendo la CE, all'epoca, madre di una figlia minore degli anni tre); come il contesto cautelare, "in virtù dei dati fattuali portati dalla informativa DIGOS della Questura di Roma, datata 9/10/04", non si presentasse "modificato in melius"; come "l'unico, vero, fatto nuovo comparso sullo scenario storico - processuale (fosse) costituito dal rinvio a giudizio della CE disposto dal giudice di fase anche per concorso nell'omicidio del prof. IM D'AN; come il giudizio sul "risultato valutativo" (complessivo) così risultante, portasse a concludere per "una incidenza tutt'altro che deflattiva sul quadro delle esigenze cautelari"; come, insomma, l'attualità non denotasse "alcuna modificazione del contesto di cautelarità significante l'affievolimento delle esigenze".
Proponevano ricorso per ZI i difensori della CE, deducendo "nullità dell'ordinanza ex artt. 606, 623/1/a, 627/3, 628/2 cpp, per erronea applicazione della legge processuale penale e per la illogicità e mancanza della motivazione, nonché per inosservanza del principio di diritto enunciato dalla ZI con la predetta sentenza di annullamento" e ponendo in particolare evidenza:
1) come l'ordinanza impugnata sembrasse "non voler tenere adeguato conto della posizione processuale della CE" (riassunta alla pagg.
4-5 del ricorso e già sintetizzata in parte narrativa di questa sentenza: v. supra);
2) come il dott. Taurisano (estensore sia della ordinanza 30/04/04, sia dell'ordinanza 23/12/04 avesse preteso di recuperare la "sua" precedente ordinanza con rinvio ricettizio (benché severamente criticata dalla sentenza di annullamento); e ciò nonostante due fatti: a) come già segnalato con il ricorso avverso l'ordinanza 30/04/04, quest'ultima aveva dedicato ben 61 pagine (su 63) al tema della sussistenza dei gravi indizi, anziché valutare la sussistenza o insussistenza delle esigenze cautelari (essendo emerso, quali fatti nuovi, il ruolo assolutamente marginale della CE e la negativa evoluzione della personalità della figlioletta TA); b) la sentenza di annullamento aveva stigmatizzato gli evidenti vizi logici e giuridici dell'ordinanza 30/04/04;
3) come la questione del c.d. "giudicato cautelare" fosse irrilevante (ai fini del decidere) "con riferimento alla formula da adottare);
come, peraltro, detta questione dovesse ritenersi "superata dai fatti sopravvenuti così come qualificati dalla sentenza di annullamento" (onde "l'autonomia decisionale del giudice del rinvio, tenuto a uniformarsi alla sentenza di annullamento, era limitata"); come, dunque, la preclusione connessa al formarsi del giudicato cautelare, "benché già esistente prima e rimasta in vita anche dopo la sentenza di annullamento", tuttavia non si operasse nel caso di specie (proprio "perché la situazione esistente all'atto dell'applicazione della misura della custodia in carcere si era modificata");
4) come apparisse ancora più intollerabile la pervicacia con la quale l'ordinanza impugnata aveva "continuato a ignorare gli argomento, tutti gli argomenti, introdotti dalla difesa e poi valutati dalla ZI di particolare rilevanza per il thema decidendum" (ripetute proteste della CE di estraneità al progetto delle Brigate Rosse;
dichiarata avversione verso l'omicidio politico e la lotta armata;
condanna dell'omicidio D'AN);
5) come l'ordinanza impugnata, pur omettendo di uniformarsi al dictum della ZI e pur ignorando gli argomenti della difesa, avesse poi "inopinatamente valorizzato due elementi 'nuovi', che in realtà non (avevano) rilevanza in questa sede" (e cioè "i dati fattuali portati dalle informative della DIGOS della Questura di Roma, datate 9/10/04" e il "rinvio a giudizio della CE disposto dal giudice di fase, anche per il concorso nell'omicidio D'AN);
6) come meritasse un discorso a parte "la questione concernente la legittimità della partecipazione al giudizio di rinvio di un giudice che ha partecipato alla decisione de libertate annullata dalla ZI": a prescindere da ogni valutazione sul piano meramente teorico, il dott. Taurisano (estensore del provvedimento poi annullato dalla ZI, nonché del provvedimento impugnato in questa sede) avrebbe potuto e dovuto formulare "una dichiarazione di astensione, che sarebbe stata giustificata dalla peculiarità del caso di specie" (apparendo innegabile, secondo la difesa, che ricorressero le "gravi ragioni di convenienza" prevista dall'art. 36 lett. h cpp); d'altro canto, l'inderogabile esigenza di porre fine al procedimento penale secondo esiti di riconosciuta legalità (attraverso l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al dettato della sentenza di annullamento) "sarebbe frustrata se l'ordinamento consentisse alla reiterata ribellione del giudice di rinvio di prevalere, nei fatti, sulla decisione del giudice di legittimità". Le possibili soluzioni (ad avviso della difesa) sarebbero tre: a) annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cpp, che consente alla s.c. di adottare, ove occorra, i conseguenti "provvedimenti necessari" (con automatica applicazione della misura immediatamente meno gravosa, che delimita il petitum dell'impugnazione proposta); b) annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio a un giudice (persona fisica) diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato;
c) nel caso di mancata adesione alla "interpretazione adeguatrice" appena richiamata, rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale (apparendo ipotizzabile una violazione degli artt. 3, 24, 25, 27, 101 della Costituzione da parte del citato art. 623/a cpp, nella parte in cui non prevede che, in caso di annullamento con rinvio di una ordinanza emessa ai sensi dell'art. 310 cpp, la Corte di ZI rimetta il nuovo esame in sede di rinvio a una diversa sezione del Tribunale di cui agli art. 309/7 cpp o comunque allo stesso Tribunale in composizione collegiale diversa). All'odierna udienza il Procuratore Generale presso questa Corte e i difensori della ricorrente hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni (già sintetizzate in epigrafe).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di DE CE è da ritenere fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. A) Le doglianze della ricorrente non sono condivisibili per quanto concerne "il rinvio ricettizio alla trama narrativa della ordinanza camerale 422/04" (pag. 2 ord. imp.), giacché l'estensore precisò espressamente che detto rinvio era limitato "alla rievocazione storica del percorso processuale"; delle ulteriori questioni attinenti al rinvio asseritamente operato dallo stesso estensore alla ordinanza 422/04, si tratterrà - invece - più avanti;
B) ugualmente non condivisibili paiono alla Corte le doglianze proposte dalla ricorrente (al punto 6 dell'impugnazione) crea "la legittimità della partecipazione al giudizio di rinvio di un giudice che ha partecipato alla decisione de libertate annullata dalla ZI".
La Corte non può, infatti, che ribadire - sotto il profilo formale e di principio - la propria adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale correttamente e lealmente richiamato dagli stessi difensori, secondo il quale "il giudice che ha emesso un'ordinanza de libertate annullata dalla Suprema Corte, non è incompatibile ai fini emissione del successivo provvedimento in sede di rinvio"; ciò perché la norma dell'art. 623/a cpp prevede che - ove venga annullata un'ordinanza - la ZI "dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata", non richiedendo che i componenti del collegio siano diversi da quelli che formavano il Tribunale che avevano pronunciato l'ordinanza annullata;
l'imparzialità, infatti, non può ritenersi intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta (nello stesso o in altri procedimenti), con la conseguenza che la disciplina dell'incompatibilità è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, stante il ragionevole pericolo che il giudice sia condizionato dalla propria precedente decisione;
la esistenza di eventuali cause di incompatibilità, dunque - non incidendo sui requisiti di capacità del giudice - non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
nè può avere incidenza sulla capacità del giudice l'eventuale violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta (ai sensi dell'art. 178/a cpp), ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo (per la parte) di ricusazione del giudice non astenutosi;
è da ritenere manifestamente infondata, da ultimo, in relazione agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cpp, nella parte in cui non prevede come causa di incompatibilità di un giudice a far parte di un collegio (che debba decidere, in sede di rinvio, una questione de libertate) il fatto che lo stesso giudice abbia fatto parte del collegio che aveva adottato la decisione annullata (v. su detti: Sez. Un., sent. 5 dell'8/5/96, D'Avino; Cass. 1^, sent. 2687 del 10/06/97, Critelli;
Cass. 6^, sent. 3/56 del 20/10/92, Verga). È appena il caso di aggiungere: a) che nella specie non fu proposta alcuna istanza di ricusazione nei confronti del dott. Taurisano;
b) che costui non aveva "obbligo" di astenersi;
c) che le puntualizzazioni operate in tema di "manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale" (già proposte ed esaminate) valgono in relazione anche agli ulteriori profili prospettati dal ricorso in relazione all'art. 623 cpp (giacché sostanzialmente coincidenti con quelli già esaminati dalla citata sentenza di: Cass. 1^, n. 2687/97: v. supra); d) che le conclusioni raggiunte (in linea di principio e/o di affermazioni teoriche) non escludono la possibilità di valutare diversamente la vicenda per cui è processo, sotto il profilo delle conseguenze a esse ricollegabili da un punto di vista di concreta praticità e/o di doverosa economia processuale (argomento sui quali si tornerà più innanzi). C) Fondate e condivisibili appaiono, piuttosto, le doglianze proposte - nell'interesse della ricorrente - in ordine all'interpretazione data dal giudice del rinvio alla questione del c.d. "giudicato cautelare", dovendosi in proposito rilevare: a) come, secondo la sentenza di annullamento della ZI "il giudice avesse il potere-dovere di verificare la permanenza delle ragioni giustificative del provvedimento coercitivo anche alla luce dei fatti sopravvenuti e delle eventuali modifiche della situazione processuale, nonché degli stessi fatti originari e coevi all'ordinanza impositiva"; b) come dovesse conseguentemente ritenersi "che le deduzioni della ricorrente integrassero fatti sopravvenuti (ai sensi e per gli effetti dell'art. 299/1 cpp) che giustificano il superamento della preclusione processuale relativa alla gravità delle esigenze cautelari, cristallizzate all'esito del procedimento di riesame"; c) come, dunque, il giudice del rinvio fosse tenuto a uniformarsi alla decisione di annullamento (nel senso che - come esattamente sottolineato nel ricorso - avrebbe dovuto "esaminare in concreto i fatti sopravvenuti dedotti dalla difesa a decidere di conseguenza"); d) che, invece, il Tribunale (in sede di rinvio) abbia totalmente disatteso il dictum della ZI (ribadendo "la convinta adesione al principio preclusivo enunciato ripetutamente dalle Sezioni Unite Penali", in realtà mai negato dalle argomentazioni dell'attuale ricorrente); e) che, proprio in base a quanto sottolineato dalla sentenza di annullamento (secondo la quale l'eventuale preclusione nell'ambito del procedimento de libertate, di ovvia natura endoprocessuale, dovrebbe avere "una portata più modesta rispetto a quella propria della res indicata"), l'asserita "preclusione" debba ritenersi totalmente inoperante nel caso di specie (sia perché "operante solo allo stato degli atti", sia perché riferibile "solo alle questioni dedotte e non anche a quelle deducibili"); f) che, dunque, l'ordinanza impugnata abbia affermato l'esatto contrario di quanto recentemente ritenuto dalle Sezioni Unite (31/5/2000, n. 14, Piscopo), secondo cui "la giurisprudenza che ammette la revoca anche per diverse ragioni (e non solo per fatti diversi) da quelle già valutate, è compatibile con il sopravvento art. 299/3 cpp (nel testo interpolato dall'art. 13 Legge 332/95)", che implicitamente consente di prospettare - a sostegno di una richiesta di revoca - anche fatti già valutati sotto un diverso profilo (per il combinato disposto degli artt. 299/1 e 299/3 ter cpp).
D) Fondate e condivisibili appaiono anche le doglianze in ordine "agli argomenti introdotti dalla difesa e ritenuti dalla ZI 'di particolare rilevanzà per il thema decidendum". La sentenza di annullamento, infatti, aveva sottolineato: 1) che l'impostazione dell'indagine seguita dall'ordinanza 30/04/04 "nascondeva, a ben vedere, l'opinione che per i reati di terrorismo le esigenze cautelari fossero, sempre e comunque, di eccezionale rilevanza e tali da giustificare, in ogni caso, l'applicazione della misura cautelare più grave" (opinione che la ZI riteneva "non condivisibile" perché estranea a ogni previsione legale, essendo stabilita dalla legge processuale una disciplina speciale solo nell'art. 275/3 u.p. cpp); 2) che un ulteriore vizio logico era riscontrabile nel "diniego di ogni valenza all'esplicita condanna, da parte della CE, dell'omicidio del prof. D'AN e alla dichiarazione di rifiuto della lotta armata" (non essendo condivisibile la tesi che solo un'eventuale collaborazione potesse dimostrare la cessazione dell'appartenenza all'organizzazione terroristica); 3) che avrebbe dovuto essere verificata, con puntuale e adeguata motivazione, la consistenza della tesi difensiva secondo cui la partecipazione della CE alla banda armata non si era protratta oltre il 1999 (anche perché il diniego della CE di aver fatto parte dell'organizzazione terroristica "brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente" avrebbe dovuto essere valutato dal Tribunale "come espressione dell'esercizio del diritto di difendersi e non come indice della mancata dissociazione"); 4) che appariva censurabile (perché generica e astratta) anche la motivazione in ordine al ritenuto pericolo di fuga.
Orbene, il giudice di rinvio, lungi dall'uniformarsi a quanto enunciato dalla ZI, ha sostanzialmente ignorato i rilievi di cui alla sentenza di annullamento, limitandosi a riproporre (eccezion fatta per la "valorizzazione" operata per due specifici particolari di cui si occuperà nel prosieguo) le tesi già formulate con la precedente ordinanza 30/04/04, specificamente ribadendo: a) la convinta adesione al "principio preclusivo" (di cui ci si è già occupati in altra parte di questa stessa sentenza); b) l'esattezza del pensiero argomentativo precedentemente espresso in tema di dissociazione, sulla base di una pronuncia del 1990 (si tratta della sentenza n. 4849 della Sezione 5, in data 4/4/90, D'Alessio, rv. 183937: a torto definita "introvabile" a pag. 12 del ricorso, giacché in realtà agevolmente reperibile nell'Archivio Massime Penali di questa Suprema Corte), le cui affermazioni sono state, peraltro, motivatamente e convincentemente disattese dalla sentenza di annullamento (v. infatti a pag. 7 della decisione 27/10/04). E) Secondo quanto si è appena ricordato nella trattazione del punto precedente (D), il Tribunale ha ritenuto di poter valorizzare - a sostegno delle proprie conclusioni - per un verso, l'intervenuto rinvio a giudizio della CE "anche per l'omicidio D'AN e, per altro verso, "le informative DIGOS del 9/10/04". Il ricorso è da ritenere fondato anche in relazione a tali punti, dovendosi rilevare: a) quanto al rinvio a giudizio: che il correlativo provvedimento, stante la sua natura puramente processuale, non abbia alcuna incidenza sul piano delle misure cautelari personali;
e ciò anche dopo le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte con Legge 479/99 (v. Sez. Un., sent. 39915 del 26/11/02, Vottari: v. anche sent. 71/96 Corte Cost.); che il rinvio a giudizio della CE fu disposto il 22/10/04, e cioè prima della sentenza di annullamento del 27/10/04 (udienza nella quale, anzi, di discusse anche di detto rinvio a giudizio), sicché il giudice del rinvio - nell'emettere il provvedimento 23/12/04 - avrebbe dovuto ritenersi "vincolato allo schema valutativo implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento" (oltre alla già citata sent. 39915/02, v. anche: Cass. 1^, sent. 3572 del 26/6/2000, Conti;
Cass. 3^, sent. 4759 del 18/4/2000, Boccardo D.; Cass. 6^, sent. 9476 del 22/10/97, Bandiera e altri); che, conseguentemente, la "rivisitazione" del quadro indiziario relativo all'omicidio, oltreché estranea al thema decidendum, appare in contrasto con l'implicita valutazione contenuta nella decisione e rescindente (e quindi, in violazione del principio sancito dall'art. 627/3 cpp); che il "primitivo e cristallizzato contesto storico" (successivo alla pronuncia 27/2/2000 della ZI) risulta esplicitamente riconsiderato (in sede propria) dalla sentenza 11/11/04 di questa Corte (v. supra, in parte narrativa), che ribadì l'insussistenza di "gravi indizi" in ordine all'ipotizzata partecipazione della CE all'omicidio D'AN (cioè, ancora una volta, dopo il rinvio a giudizio in questione);
che, dunque, l'accusa di omicidio è stata strumentalmente evocata dall'estensore dell'ordinanza impugnata (che nel contempo continuò a ignorare del tutto le "allegazioni difensive" circa la cessazione di ogni rapporto tra l'imputata e l'associazione criminosa "non oltre il 1999"); b) quanto alle informative della DIGOS del 9/10/04: che sussiste vizio di motivazione allorché il provvedimento si sia limitato a indicare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, senza precisare ne' valutare i concreti elementi probatori raccolti dall'organo di PG, sui quali - una volta acquisiti al processo - doveva esercitarsi la valutazione critica del giudice;
in tal caso la motivazione deve considerarsi solo apparente (Cass. 3^, sent. 7134 del 15/6/98, G. Campione); che dall'"informativa" in data 9/10/04 non risulta alcun riferimento alla CE;
che il nome di costi compare, invece, nell'"informativa" in data 8/10/04 consegnata al PM Ionta il 9/10/04), ma in maniera del tutto generica (non essendo emerse attività specificamente riconducibili alla prevenuta).
Le considerazioni fin qui svolta, in conclusione, consentono di condividere l'affermazione dei difensori della ricorrente (pag. 16 del ricorso) secondo i quali: "L'ordinanza impugnata non fa giustizia nel caso concreto. Non motiva in ordine ai fatti e alle circostanze delineati nella sentenza di annullamento. Non spiega le ragioni per le quali la più grave delle misure cautelari personali sarebbe l'unica adeguata a tutelare quell'unica esigenza (pericolo di reiterazione dell'attività criminosa) genericamente prospettata nella stessa ordinanza".
Come già si è avuto modo di sottolineare in parte narrativa di questa stessa sentenza, i difensori della CE hanno proposto tre possibili soluzioni: 1) annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (ex art. 620/L cpp), con automatica applicazione degli arresti domiciliari;
2) annullamento dell'ordinanza con rinvio a un giudice (persona fisica) diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato;
3) rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Questa Corte ritiene che, nel caso di specie, la soluzione da preferire sia la prima (sicché appare superfluo esaminare le due ipotesi subordinate), in base alle considerazioni che di seguito si espongono (in accoglimento delle tesi prospettate nel ricorso, alle pagg. 20-29):
- non vi sono ostacoli logici ad applicare "al presupposto della misura cautelare" il principio più volte enunciato dalla Suprema Corte con riferimento al procedimento di merito (v. per tutte: Sez. Un., sent. 45276 del 24/11/03, Andreotti e altri); secondo il quale l'annullamento della sentenza impugnata va pronunziato senza rinvio quando "le lacune e la manifesta illogicità del ragionamento probatorio, risultanti dal solo esame del testo, dimostrano di per sè la mancanza di prove.. e perciò l'insormontabile difficoltà e impossibilità di pervenire altrimenti a una conclusione diversa dall'assoluzione.. e invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui alla lettera L) dell'art. 620 cpp, l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio per la .. puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata.. e non delineandosi, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, la possibilità di rinvenire e utilizzare ulteriori emergenze processuali";
- anche con riferimento al presupposto sancito nell'art. 274 cpp (esigenze cautelari) il controllo di legittimità può concludersi con l'annullamento senza rinvio, tutte le volte in cui la Suprema Corte sia in grado di formulare un giudizio in ordine all'assenza dei presupposti cautelari dell'applicazione della misura restrittiva, insuscettibile di un esito diverso in un giudizio di rinvio rispettoso dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento (dovendosi considerare: che nel sistema cautelare disegnato dal Codice del 1989, la discrezionalità riservata al giudice è di tipo "vincolato", in quanto "legalmente limitata"; che, secondo l'art. 275/3 cpp, la custodia cautelare in carcere "può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata"; che il controllo di legittimità dei presupposti cautelari della "misura coercitiva estrema" richiede solo la verifica del rispetto del preciso e stringente criterio dettato dal codice, la cui violazione (nei casi in cui dagli atti risulti chiara l'insussistenza di una situazione di pericolosità estrema) può essere definitivamente valutata in sede di legittimità senza la necessità di ulteriori verifiche in sede di merito);
- ciò vale tanto più quando, come nella specie, l'accertata insussistenza dei presupposti cautelari della misura di extrema ratio esaurisca il thema decidendum (non comportando ulteriori determinazioni in ordine alla scelta, tra le varie misure gradatamente indicate dal Codice, di quella più adeguata al caso concreto), sicché l'assegnazione della CE agli arresti domiciliari costituisce il "provvedimento necessario" automaticamente conseguente all'annullamento senza rinvio (delimitando il petitum della proposta impugnazione);
- i dati di fatto requisiti al procedimento e opportunamente valorizzati dalla sentenza di annullamento (lungo periodo di carcerazione subito;
discontinua ed episodica partecipazione alle attività eversive, cessata comunque prima dell'omicidio D'AN;
reiterate prese di posizione successive all'arresto; tenera età della figlia), nonché quelli risultanti dalla documentazione e dalle ulteriori prove dichiarative sopravvenute all'ordinanza annullata (rappresentate al giudice di rinvio nella discussione orale e nella memoria depositata all'udienza del 23/12/04), possono essere valutati in questa sede, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice di legittimità può valutare i dati di fatto rilevanti per la decisione "quando ne sia dimostrata dal ricorrente l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase di impugnazione" (v. la già citata sent. Sez. Un. n. 45276/03, Andreotti e altri) ;
- non avrebbe, infatti, ragion d'essere un ulteriore scrutinio in sede di merito, "vieppiù davanti allo stesso giudice", che già si era sottratto al dictum della ZI (dopo l'annullamento della sua prima ordinanza), che gli aveva imposto di "accertare in concreto e in termini puntuali e specifici" se sussistessero o meno le condizioni di fatto che rendevano "imprescindibile e inevitabile la necessità della cautela coercitiva massima";
- sulla base di quanto affermato dalla più volte citata sentenza di annullamento (Cass. 1^, 27/10/04), può fondatamente ritenersi "che la puntuale e completa disamina del materiale acquisto e utilizzato nei pregressi giudizi di merito", nonché "le lacune e la manifesta illogicità del ragionamento dell'ordinanza impugnata", dimostrino di per sè la mancanza di una situazione di extrema ratio (con conseguente "insormontabile difficoltà e impossibilità di pervenire a una soluzione diversa"), sicché un ulteriore giudizio di rinvio sarebbe del tutto superfluo (sia sotto il profilo dell'economia processuale, sia sotto quello dell'indebito sacrificio di libertà):
rimettere nuovamente al giudice d'appello "il compito di individuare le ragioni della necessità del permanere della custodia carceraria", infatti, significherebbe "perpetuare una situazione di insolubile stallo" (vanificando il ruolo di garante della libertà personale affidato dall'art. 111 della Costituzione alla Corte di ZI). L'ordinanza impugnata, pertanto, dev'essere annullata senza rinvio e devesi disporre - nei confronti di DE CE - che alla "custodia cautelare in carcere" vengano sostituiti "gli arresti domiciliari" presso l'abitazione del padre UI CE. Devesi disporre, altresì, la trasmissione degli atti al giudice procedente, per l'eventuale adozione delle prescrizioni di cui all'art. 284 c. 2 cpp. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cpp.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo - per il titolo in atti - la sostituzione della "custodia cautelare in carcere" con gli "arresti domiciliari" presso l'abitazione del padre della ricorrente, UI CE.
Ordina la trasmissione degli atti al giudice procedente per l'eventuale adozione delle prescrizioni di cui all'art. 284 c. 2 cpp. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cpp. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2005