Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Il reato di sequestro di ostaggi, previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985, è configurabile anche in assenza di finalità di terrorismo (principio affermato, nella specie, con riguardo alla condotta di alcuni rapinatori i quali, dopo aver privato della libertà gli impiegati di un ufficio postale, avevano minacciato di ucciderli se le forze dell'ordine, nel frattempo intervenute, non si fossero allontanate).
Commentario • 1
- 1. Il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro è incostituzionaleAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 7 giugno 2013
Il contributo di solidarietà imposto ai pensionati d'oro è incostituzionale, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 116 depositata ieri, la quale di fatto chiarisce come il prelievo straordinario (dal 2011 al 2014) del 5-10% sulle super pensioni dei dipendenti pubblici, cioè quelle sopra 90.000 e fino a 150.000 euro «ha natura certamente tributaria» e quindi illegittima in relazione agli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 53 della Costituzione (tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, il sistema tributario è ispirato a criteri di progressività). L'illegittimità costituzionale riguarda la Manovra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
MASS HAPE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
30/0 5 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Francesco MORELLI
del 2.12.04 1. Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere
SENTENZA Consigliere 2. Giuliano CASUCCI
Consigliere 1621 N. 3. 11 Giacomo FUMU
Consigliere 19908/04 R.G.N.. 4. " AR TAVASSI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
CI IG
CI IN
FO MI
contro la sentenza pronunciata in data 5 dicembre 2003
dalla Corte di Appello di Venezia, 3^ sezione penale;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliano
Casucci;
uditi: il P.G. dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensori dei ricorrenti, avv. Patrizia Enderle
per CI IN e FO MI e avv.
Daniele Grasso, che hanno concluso per 1'
accoglimento dei ricorsi
Con sentenza in data 5 dicembre 2003, la Corte d' Appello di
Venezia, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Verona, esclusa l' aggravante di cui all' art. 61 n. 2 c.p. in relazione al reato di lesioni personali volontarie di cui al capo c), dichiarava non doversi procedere nei confronti di CI IG, CI IN
-
e FO MI in dine a tale delitto per mancanza di querela;
qualificato il reato di cui al capo e) come ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell' art. 3 L. 718/85, riduceva la pena ad anni sei mesi quattro di reclusione ed € 1.400 di multa.
Confermava nel resto 1' impugnata decisione, con la quale i medesimi imputati erano stati dichiarati colpevoli di concorso nei reati di rapina aggravata (artt.110, 628 cc. 1 e 3 c.p.) di
€ 20.280,00 ai danni dell' Ufficio Postale Verona 25 mediante minaccia con pistola giocattolo nei confronti degli impiegati e di cue passanti costretti ad entrare nell' ufficio;
di violenza privata (artt. 110, 61 n. 2, 610 c.p.) perché al fine di
commettere la rapina costringevano con violenza e minacce due passanti a seguirli all' interno dell' ufficio postale;
di
sequestro di persone (artt. 110, 61 n. 2, 605 c.p.) perché al fine di eseguire la rapina e di procurarsi 1' impunità chiudevano nel bagno gli impiegati dell' ufficio e i due passanti;
del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 c.p., e c. 1
e 3 L. 718/85 per ché al fine di procurarsi 1' impunità
puntavano contro uno degli ostaggi la pistola minacciando di ucciderlo al fine di costringere i Carabinieri ad allontanarsi e lasciarli scappare;
di furto aggravato (artt. 110, 624, 625 a
5 e 7 c.p.) di autoveicolo parcheggiato sulla pubblica via nn.
per commettere la rapina, fatti commessi in Verona il 14 e il 15
ottobre 2002.
La Corte territoriale, certo essendo la svolgimento dei fatti,
pervenuta a consumazione riteneva: che la rapina fosse
Carabinieri perché 1' nonostante 1' intervento dei impossessamento della refurtiva era avvenuto tanto che per recuperarla avevano dovuto intimare la resa e sparare;
che la violenza privata in danno dei due passanti concorreva con la rapina in quanto la costrizione dei due passanti era avvenuta
Jani
• quando la rapina era già in corso, ad opera del terzo imputato rimasto all' esterno dell' ufficio in funzione di palo;
che sussisteva il delitto di sequestro di persona perché la
privazione della liberta personale si era protratta oltre il tempo strettamente necessario per commettere la rapina;
che sussisteva il delitto di cui all' art. 3 L. 718/85 perché la sua formulazione connotazione prescindeva da qualsiasi e terroristica nonostante il suo inserimento internazionale nella legge di ratifica della Convenzione Internazionale di New :
York del 18.12.79; che correttamente nessuno degli imputati era stato riconosciuto meritevole delle attenuanti generiche, perché gravati da precedenti penali anche specifici;
che tuttavia
andava congruamente ridotta a sette anni di reclusione la pena base per il delitto di rapina (quantificata dal primo giudice in dici anni).
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso tutti gli imputati, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: (il solo CI IG) erronea applicazione degli artt. 628 cc. 1 e 2, 56 c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione perché, costituendo sottrazione e impossessamento due condotte distinte, l' assunto secondo il quale nel caso in
esame si era già verificato anche 1' impossessamento è smentito dalle emergenze processuali non avendo gli imputati, al momento dell' arrivo dei carabinieri, conseguito un autonomo potere sulla refurtiva; (tutti) erronea applicazione degli artt. 15, 84 c.p. in relazione al reato di violenza privata e di sequestro di persona, in quanto assorbiti in quello, complesso, di rapina, stante la natura sussidiaria del delitto di cui all' art. 610 c.p. e 1' errata valutazione delle risultanze processuali in ordine al reato di cui al capo D, perché i
Carabinieri sono intervenuti prima che le operazioni fossero concluse e il protrarsi della privazione della libertà è stata conseguenza della scelte dei militi, costituenti un posterius;
erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all' art. 3 L. 718/85 perché la lettura sistematica della legge nella quale è inserita la disposizione in esame nonché della Convenzione internazionale che con tale legge è stata recepita nell' ordinamento interno convince che oggetto di tutela sono solo le ipotesi in cui la minaccia si inserisca in un contesto di terrorismo internazionale;
mancanza °
manifesta illogicità della motivazione relativamente alla quantificazione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante il riconoscimento della contenuta gravità del fatto con omissione in ordine alla valutazione del corretto comportamento processuale degli imputati e dell' offerta di risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso, proposto dal solo Ciccarelli
IG, con il quale si degli denuncia erronea applicazione artt. 628 e 56 c.p.1 è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali nel caso in esame al momento dell' arrivo dei Carabinieri gli imputati si erano ormai impossessati della refurtiva a seguito di violenza e minaccia nei confronti degli impiegati dell'
ufficio postale.
Il delitto di rapina si configura come reato complesso,
costituito dalla condotta tipica del furto cui si aggiunge quella della violenza ovvero della minaccia, connotato dal dolo specifico del fine di profitto ingiusto. Il concetto giuridico di "sottrazione" da conto della modalità del contestuale impossessamento nel senso che esso deve avvenire invito domino
(cfr. Cass. Sez. 5, 6.4-1.6.99 n. 6876; Cass. Sez. 5, 26.1-
30.3.99 n. 467, nonché Cass. SS.UU. 9.10-6.12.96, per la
definizione del concetto di sottrazione come elemento distintivo dell' evento di impossessamento comune ai delitti di furto,
truffa e peculato). È noto che in dottrina si sostiene
(prevalentemente) la tesi opposta e cioè che la sottrazione e l' impossessamento sono fatti distinti anche se nella normalità contestuali. Il furto, come la rapina, è reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui 1' autore acquista la
disponibilità autonoma della res. La fattispecie descritta dall' art. 628 c.p. non scinde la condotta della sottrazione da quella dell' impossessamento. Nel momento in cui i rapinatori hanno prelevato il danaro dalla cassaforte, lo hanno sottratto (cioè
ерот tolto dalla disponibilità dell' avente diritto contro la volontà ne sono impossessati dello stesso) e contestualmente se autonoma, tanto che, come conseguendone la disponibilità
rilevato nella sentenza impugnata per ottenerne la restituzione i Carabinieri, oltre alla formale intimazione, hanno dovuto esplodere un colpo di pistola.
2. Il secondo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti),
con il quale si denuncia erronea applicazione degli artt. 81, 15 14
e 84 c.p. in relazione al delitto di violenza privata è
fondato. Ed invero dalla lettura del capo A) dell' imputazione risulta che l' azione violenta di costrizione nei confronti dei due occasionali passanti dinanzi all' ufficio postale mentre la rapina era in corso è stata contestata come inserita nel delitto di rapina e psicologicamente connotata dalla finalità di procurarsi ingiusto profitto. La circostanza che l' azione abbia avuto come destinatari occasionali passanti e che si sia svolta,
almeno inizialmente, all' esterno dell' ufficio postale, non la rende autonoma dalla struttura dell' ipotesi complessa che
connota il delitto di rapina.
Si impone quindi l' annullamento senza rinvio, perché l' azione violenta descritta al capo B stata già oggetto di
contestazione nel delitto di cui al capo A, con eliminazione della pena quantificata, in aumento ai fini della ritenuta
continuazione, in sei mesi di reclusione ed € 20 di multa.
Lo stesso motivo di ricorso è invece infondato in relazione al delitto di sequestro di persona di cui al capo D, in quanto la privazione della libertà personale mediante segregazione all' interno del servizio igienico, la cui porta veniva chiusa dall' esterno, si è protratta in misura apprezzabile oltre il tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina. La
circostanza che i Carabinieri abbiano dovuto impiegare tempo ulteriore per poter aprire la porta del locale dove gli impiegati erano stati chiusi è stata conseguenza di una modalità dell' azione degli imputati finalizzata ad impedirne 1'
immediata liberazione. La sentenza ha infatti motivato in maniera congrua anche in relazione a tale profilo, avendo logicamente ritenuto che la privazione della libertà era stata posta in essere anche per consentire 1' allontanamento con
preclusione dell' immediato allarme.
3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all' art. L. 718/85,
infondato. È ben vero che 1' interpretazione letterale di tale disposizione non può prescindere dal suo inserimento nella
in attuazione della disciplina dettata Convenzione
internazionale di New York relativa alla cattura degli ostaggi.
Proprio dalla Convenzione E dalla modalità di recepimento ed esecuzione di essa nel nostro ordinamento interno si devono prendere le mosse per la corretta interpretazione della norma in esame.
L' ordinamento internaziona nel regolare una determinata
materia, può prendere in considerazione gli ordinamenti interni,
al fine di assicurare uniformità delle legislazioni interne degli Stati aderenti, in omaggio al principio di reciprocità
(cardine del diritto internazionale). In tal senso la
Convenzione internazionale di New York, premesso che la "cattura di ostaggi è un reato che preoccupa seriamente la comunità
internazionale", all' art. 1 ha fornito la definizione delle condotte riconducibili al reato di cattura di ostaggi (senza alcun accenno alla finalità di terrorismo) e all' art. 2 ha sollecitato l' adeguamento degli ordinamenti interni degli Stati
che intendono aderire alla Convenzione, attribuendo a ciascuno
Stato parte il compito di rendere "punibili i reati previsti dall' art. 1 con pene adeguate che tengano conto della natura grave di detti reati". La circostanza, che l' ultimo capoverso della premessa all' articolato proponga 1' intendimento di sviluppare la cooperazione internazionale reprimere e per punire "qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifestazione del terrorismo internazionale", individua lo
scopo della cooperazione ma non pone alcun limite alla scelta propria degli Stati aderenti nella definizione del reato di
non nei limiti indicati nell' articolato cattura di ostaggi, se stesso.
Jour A conforto di tale interpretazione, Soccorre il procedimento adottato dallo Stato Italiano per dare esecuzione al trattato.
La forma dell' ordine di esecuzione non è infatti neutra. Nel
caso in esame la ratifica del esecuzione della Convenzione è
avvenuta per legge, con atto cioè approvato dal Parlamento e non con decreto del Presidente della Repubblica a norma dell' art.
87 della Costituzione (che gli attribuisce il potere di ratifica dei trattati internazionali), previa, quando occorra, 1'
autorizzazione delle Camere, secondo quanto stabilito dall' art. 80 Cost.. L' art. 87 della Costituzione non disciplina infatti le ipotesi nelle quali debbono pronunciarsi le norme necessarie ad adattare l' ordinamento interno alle esigenze derivanti dal trattato. Il percorso e la competenza per l' adeguamento del diritto interno è quello legislativo, secondo quanto stabilito dagli artt. 70 e seguenti della Costituzione.
La lettura degli artt. 1 e 2 della legge 26 novembre 1985 n. 718 da conto che con tali disposizioni si è dato ordine di alesecuzione del trattato previa autorizzazione conferita
Presidente della Repubblica per la sua ratifica. L' art. 3 detta invece la norma di adeguamento interno dell' ordinamento
: giuridico italiano per soddisfare l' esigenza di uniformità fra gli ordinamenti degli Stati aderenti. Si tratta cioè di norma che è inserita a tutti gli effetti nell' ordinamento giuridico italiano e che prescinde dalla finalità di terrorismo
internazionale (di essa non vi è alcuna menzione). L'
italiano ha così introdotto la tutela dell' ordinamento
"ostaggio", cioè della persona privata della libertà
(sequestrata) al fine di costringere un terzo (sia esso uno
Stato, una persona fisica o una persona giuridica) a compiere un ad astenersene, in ottemperanza а quella parte del atto
°
for trattato (artt. 1 e 2) che ha imposto agli Stati aderenti l'
adeguamento del diritto interno. Le altre regole della
Convenzione attengono agli obblighi di collaborazione e di
estradizione che gli Stati aderenti assumono. In tal senso 1'
art. 13 della Convenzione chiarisce che le circostanze che il reato sia stato commesso sul territorio di un solo Stato, che 1'
ostaggio e 1' autore del reato siano entrambi cittadini del
sia scopertodetto Stato e che 1' autore presunto del reato sempre nel territorio dello Stato, valgono solo ad escludere l'
applicazione della Convenzione (e quindi gli obblighi di
collaborazione ed estradizione). Non elidono l' illiceità del sequestro (cattura) dell' ostaggio che resta infatti indicato come reato.
L' esclusione della finalità di terrorismo, come elemento caratterizzante l' elemento soggettivo del reato, è confermata
dalla espressa previsione secondo la quale la norma trova applicazione al di fuori dei casi indicati dall' art. 289 bis f c.p. (sequestro di persona con finalità di terrorismo о di eversione. L' esclusione della finalità dell' ingiusto profitto come prezzo della liberazione è formulata con il richiamo all'
art. 630 c.p.). L' elemento che qualifica il dolo (specifico) è individuato nella finalità di costringere un terzo (nelle più
varie connotazioni) a compiere un atto о ad astenersene,
subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale
azione od omissione.
4. L' ultimo motivo, con il quale si denuncia mancanza о
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle
+
attenuanti generiche è infondato perché il diniego delle attenuanti generiche è stato congruamente motivato con il
richiamo a dati significativi della personalità degli imputati che i ricorrenti non contestano. La omessa considerazione della condotta processuale e dell' offerta di risarcimento del danno è
stata dedotta in maniera inammissibile con considerazioni in
fatto mediante il riferimento a circostanze (comportamento processuale e offerta reale di risarcimento) che in quanto non risultanti dal testo del provvedimento non possono essere oggetto di esame in questa sede, stante il limite imposto dall'
art. 606 lett. e) c.p.p..
Non si ravvisa contraddizione alcuna fra il diniego delle generiche e la valutazione ex art. 133 c.p. della modalità dell'
azione (uso di pistola giocattolo ecc.) al fine di ridurre la pena, perché la pretesa difensiva si risolverebbe in una duplicazione di benefici nascenti dalle stesse circostanze di fatto. Sulla congruità della riduzione i ricorrenti formulano
Jour deduzioni in fatto sollecitando questioni di merito precluse in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine al delitto di violenza privata di cui al capo B dell' imputazione, ritenuto detto reato assorbito in quello di rapina di cui al capo A ed elimina il relativo aumento di pena di mesi sei di reclusione ed € 20,00 di multa.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Roma 2 dicembre 2004
esidente Il Consigliere Est. дивований DEPOSITAT
3 GEN. 2005 IL
->
IL CANCELLIERE
Angelo Maria Cangemi