Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
C.C., 78858 E N O I 4 i 8 Z 1 r 5 A / REPUBBLICA ITALIANA R IN NOME DEL F05605 /03 r 6 T 2 o, S I к ( G у s у E да R u 3 p A 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D 1 Orgatte n i i a M u SEZIONE TRIBUTARIA Tributarj Q Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati;
Dott. Brunc SACCUCCI Presidente R.G. N. 17708 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Cron. 1238 Dott. Maric CICALA Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Ud. 26/09/02 Dott. Francesco Antonio CENOVESE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 78858 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato iП ROMA VIA DEL PORTCGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope logis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro prc domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHES I 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 3370
contro
- 1 PARADISI DECIO;
- intimato -
ia sentenza II. 283/00 della Commissione avve so Tributaria regionale di PERUCIA, depositata il 15/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco ERNER;
udito il P.M. ir persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo La parte intimata, in epigrafe specificata,residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984,dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette,previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. n.159/1984,convertito con modificazioni in L.363/1984,nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare della imposta sospesa. L'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione,rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia e la decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. La sentenza di appello è stata gravata da ricorso per cassazione dal Ministero delle Finanze,che deduce: violazione e falsa applicazione degli artt.28 L.133/1999;13 quinquies D.L. 159/1984 conv.in 1.363/1984;art.3 comma 2 bis D.L. 791/1985 conv.in L.46/1986;art.13 comma primo L.449/1997;art.10 L.n.46/1986;art.2 DPR 597/1973; nonché del DL 202/1989,conv.in L. 263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso non ha fondamento. Invero,l'art.3 comma 2 bis del DL 791/1985,convertito con modificazioni -in L.n.46/1986 – il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospese inin virtùvirtù dell'art.13 quinquies del DL 159/1984,convertito in L.363/1984, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici,non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della L.133/1999,posto in relazione all'art. 11 della L.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile al netto dei versamenti sospesi. In tal senso è il consolidato orientamento di questa Corte( ex plurimis, Cass. 11248/2001;10237/2001;8659/2001;4945/2000),dal quale il Collegio non ravvisa ragioni nuove o diverse per discostarsi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,posto che la parte risultata vittoriosa non ha svolto concreta attività di difesa.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Sumo derives. Ашков їйого A -9 APM 2003 DEPOSITATO IN C F CANCELLE Oggi ESENTE JA REGISTRAZIONE ar baro B quinquersОритория Ind . 159