Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2015, n. 41360
CASS
Sentenza 16 settembre 2015

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In tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, è necessaria, ma anche sufficiente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto.

In tema di sequestro probatorio, la regola, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, contenuta nell'art. 81 disp. att. cod. proc. pen., che prescrive la compiuta descrizione, nel verbale di sequestro, dei beni sottoposti a vincolo, può essere surrogata dalla presenza dell'indagato durante il compimento dell'atto, poiché la diretta percezione della attività di apprensione dei beni consente all'interessato di avere piena conoscenza della estensione del vincolo e quindi di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, anche chiedendo la restituzione dei beni.

Commentario1

  • 1Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2015, n. 41360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41360
Data del deposito : 16 settembre 2015

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