Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 2
In tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, è necessaria, ma anche sufficiente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto.
In tema di sequestro probatorio, la regola, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, contenuta nell'art. 81 disp. att. cod. proc. pen., che prescrive la compiuta descrizione, nel verbale di sequestro, dei beni sottoposti a vincolo, può essere surrogata dalla presenza dell'indagato durante il compimento dell'atto, poiché la diretta percezione della attività di apprensione dei beni consente all'interessato di avere piena conoscenza della estensione del vincolo e quindi di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, anche chiedendo la restituzione dei beni.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2015, n. 41360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41360 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
V Ac 41 3 6 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIO GENTILE N.1647/2015 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO N. 21625/2015. - Consigliere - 19733/2015 Dott. GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere - +21625/2015 Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETTINARI MARCO N. IL 06/08/1962 avverso l'ordinanza n. 500022/2015 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 19/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. in Puli chu conclude per l'erum llemenо seuse into . Udit i difensor Avv.; Mr-Cahone si motivi nستند تاكر RITENUTO IN FATTO 1.Il presente procedimento viene riunito preliminarmente a quello n.19733\15 considerato che le questioni proposte riguardano il medesimo procedimento e lo stesso imputato (i ricorsi risultano proposti rispettivamente dal difensore e dall'indagato) niezame 2.Il tribunale del riesame di Torino decidendo sulla istanza di confermava il decreto di sequestro probatorio impugnato (emesso per la ricerca delle prove in relazione al reato di cui all'art. 643 cod. pen.) ritenendo adeguata la motivazione e sufficiente l'indicazione degli oggetti da sequestrare.
3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso sia il difensore che l'indagato deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione. Si deduceva la genericità dell'enunciazione dell'addebito sia sotto il profilo materiale che soggettivo;
si deduceva inoltre la imprecisa indicazione dei beni sequestrati in violazione degli artt. 81 e ss. delle disp att. cod. proc. pen. che risultava generico e non consentiva l'esercizio del diritto di difesa. Si evidenziava infine la carenza di motivazione in ordine alla finalità perseguita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1.Deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Cass. sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce delle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
1.2. Le doglianze che si indirizzano verso la genericità della contestazione provvisoria sono manifestamente infondate. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in materia di riesame del vincolo probatorio il sindacato del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti" e, quindi, all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale (ex multis: Cass. sez. 3, n. 191941 del 08/04/2014 Rv. 260112). La limitazione del controllo giurisdizionale alla verifica della astratta possibilità of di assumere i fatti contestati nella fattispecie di reato per cui si procede ha come non esaustiva corollario la legittimità della contestazione incompluta, ovvero non sovrapponibile alla imputazione in forma chiara e precisa che deve caratterizzare l'atto di esercizio dell'azione penale. La fluidità del compendio probatorio che caratterizza la fase delle indagini preliminari e la precocità del provvedimento provvedimento di sequestro consentono di ritenere legittimo senza che tali che si limiti ad indicare gli elementi essenziali del fatto, imputativa. La elementi siano organizzati in un definito (e definitivo) struttura necessità di verificare se il fatto possa essere assunto nella fattispecie che si contesta impone l'indicazione della fattispecie normativa per cui si procede e gli essenziali elementi di fatto (data ed il luogo di commissione) senza che sia necessaria la compiuta descrizione della condotta illecita.
1.2. Può dunque essere affermato che nella fase delle indagini preliminari il decreto di sequestro per consentire l'esercizio del diritto di difesa può limitarsi ad indicare le norme di legge che si assumono violate, la data ed il luogo del fatto oltre che le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto. Tali elementi sono necessari (ma anche sufficienti) per la verifica della astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e della pertinenza investigativa del bene vincolato.
1.3. Nel caso di specie il tribunale evidenziava come i requisiti di legittimità indicati fossero stati rispettati in quanto era stato indicato il fatto di reato oggetto di indagine, la specificazione del tempo di commissione e della persona offesa il che «ha consentito certamente all'indagato di comprendere la vicenda».
1.4. Con riguardo alla indicazione delle finalità investigative ed al relativo onere motivazione il collegio ribadisce la necessità che il decreto di sequestro sia corredato da una motivazione idonea a dimostrare sia l'esistenza del presupposto del vincolo che la finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle 3 libertà fondamentali (SS. UU. n. 5876, 13 febbraio 2004,Cass. sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014 Cc., Rv. 260241). Si registra tuttavia una interpretazione non sempre omogenea in relazione al grado di approfondimento richiesto per ritenere adempiuto l'onere di motivazione. Secondo parte della giurisprudenza il decreto di sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Cass., sez. 3, n. del 24/06/2014 Cc., Rv. 259949). Così si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli;
è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del pubblico ministero e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod. proc. pen. (Sez. III n. 20769, 3 giugno 2010; Sez. Il n. 38603 18 ottobre 2007; Sez. V n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. V n. 2108, 8 giugno 2000). E' stato, cioè, ritenuto sufficiente che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo. Sviluppando tali linee interpretative in materia di contraffazione di marchi, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con riguardo al sequestro probatorio di merce presuntivamente contraffatta, che il decreto deve essere sorretto, a pena di : nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa" (Cass., sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 Rv. 259579). Tale ultimo approdo non è condiviso da quella parte della giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui è nullo il provvedimento di sequestro che non rechi una idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, ritenendo meramente apparente la motivazione sintetizzata nell'espressione "trattandosi di corpo del reato di cui all'art. 474 c.p." (Cass. sez. 3 n. 37187 del 06/05/2014 Cc. Rv. 260241; Cass. sez. 2, n. 9556 del 25/02/2004, Rv. 228389; Cass. Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008,Rv. 240353). Il collegio ritiene che il grado di approfondimento della motivazione sul punto debba essere coerente con le caratteristiche del caso concreto ed avere, in ogni caso, adeguata capacità dimostrativa in ordine alle ragioni che sorreggono il vincolo probatorio. Sicchè laddove il nesso tra vincolo reale e finalità investigativa ha i caratteri dell'evidenza l'onere motivazione può ritenersi assolto anche attraverso il ricorso a formule sintetiche, essendo di immediata percezione la connessione probatoria tra il vincolo ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa. L'onere deve essere adempiuto invece in modo più specifico ed approfondito ove il nesso non sia di immediata evidenza in quanto il vincolo riguardi beni che hanno un collegamento indiretto con il fatto per il cui si procede. Tale interpretazione è coerente con il fatto che in tema di sequestro probatorio, il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere sempre considerato in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che anche in forma indiretta possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Cass. sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Rv. 221275). Il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può cioè insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta Sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicchè sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza, come nel caso del sequestro di merce contraffatta.
1.5. Nel caso di specie le esigenze probatorie venivano indicate dal Tribunale che evidenziava come le copie degli assegni di fatture, listini prezzi e gli altri 1 documenti erano necessari a verificare gli esborsi di denaro della persona offesa e la loro eventuale riconducibilità all' acquisto delle opere cui si riferivano le fatture in sequestro.
1.6. Il ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 81 disp. att. cod. proc. pen. laddove si assume che non sono state analiticamente indicate le cose in sequestro. Il tribunale evidenziava come la funzione della descrizione analitica delle cose in sequestro risieda nella ! 5 tutela del diritto della persona che patisce vincolo. Nel caso o di specie, come rilevato dal collegio di merito, tale diritto risulta salvaguardato dal fatto che l'indagato era presente ed ha potuto apprezzare personalmente lo svolgimento delle operazioni di perquisizione e sequestro: il che ha consentito allo stesso di : potere esercitare il suo diritto di difesa essendo pienamente consapevole di quale fosse il materiale sottoposto a vincolo.
1.7. Può dunque essere affermato che la regola indicata dall'art. 81 disp. att. cod. proc. pen. che prescrive che nel verbale di sequestro sia analiticamente indicato il materiale sequestrato sia diretta a garantire l'esercizio del diritto di difesa attraverso la compiuta descrizione dei beni in sequestro;
la finalità di garanzia cui tende la norma può tuttavia essere surrogata dalla presenza dell'indagato durante il compimento dell'atto, poichè la diretta percezione della attività di apprensione dei beni consente all'indagato di avere piena conoscenza della estensione del vincolo e quindi di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, anche chiedendo la restituzione dei beni. disposto dell'art.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 settembre 2015 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Mario Gentile fundraRece Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 OTT 2015 IL CANCELLIE A DI M E R Claudia Piarelli 6